5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 45/24


P7_TA(2013)0174

Istituzione di un meccanismo di assistenza finanziaria per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di assistenza finanziaria per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro (COM(2012)0336 — 2012/0164(APP))

(2016/C 045/04)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2012)0336) («proposta BdP»),

vista la richiesta di approvazione che il Consiglio dovrà presentare a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 143 e 352,

vista la proposta della Commissione del 23 novembre 2011 per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro, nonché i relativi emendamenti adottati dal Parlamento il 13 giugno 2012 e il testo provvisorio dell'accordo definitivo con il Consiglio (1),

vista la proposta della Commissione del 23 novembre 2011 per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, nonché i relativi emendamenti adottati dal Parlamento il 13 giugno 2012 e il testo provvisorio dell'accordo definitivo con il Consiglio (2),

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (3),

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (4),

visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione interlocutoria della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0129/2013),

A.

considerando che, ai sensi dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotterà un regolamento che istituisce un meccanismo di assistenza finanziaria per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, deliberando all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo;

B.

considerando che un meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti (BdP) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, che consente di fornire un sostegno finanziario agli Stati membri la cui moneta non è l'euro;

C.

considerando che l'importo totale disponibile nel quadro di tale meccanismo è aumentato, passando dal livello iniziale di 12 miliardi di EUR a 25 miliardi di EUR nel dicembre 2008 e a 50 miliardi di EUR nel maggio 2009, in risposta alla crisi finanziaria; che, di questi 50 miliardi di EUR, 13,4 miliardi sono stati erogati a Romania, Lettonia e Ungheria, oltre a una riserva precauzionale di 1,4 miliardi di EUR a favore della Romania;

D.

considerando che Ungheria, Romania e Lettonia sono stati i primi Stati membri a richiedere e beneficiare di un'assistenza finanziaria dell'Unione all'inizio della crisi economica e finanziaria attraverso il meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti; che la crisi economica e finanziaria ha gravemente colpito diversi Stati membri non facenti parte dell'area dell'euro;

E.

considerando che la crisi economica globale ha avuto un grave impatto su tutti gli Stati membri, provocando un deterioramento del loro disavanzo pubblico, della bilancia dei pagamenti nonché del debito complessivo;

F.

considerando che il meccanismo europeo di stabilità (MES), istituito nell'ottobre 2012, rappresenta il principale meccanismo di sostegno per gli Stati membri dell'area dell'euro, con una capacità di prestito pari a 500 miliardi di EUR, costituiti da capitale sottoscritto; che in futuro il MES potrà, a determinate condizioni, finanziare direttamente le banche in difficoltà;

G.

considerando che, nella sua risoluzione del 20 novembre 2012, il Parlamento chiede che il MES si evolva verso una gestione basata sul metodo comunitario, che renda conto al Parlamento europeo e che le decisioni chiave, quali la concessione di assistenza finanziaria a uno Stato membro e la conclusione di memorandum, siano soggette a un controllo adeguato da parte del Parlamento;

H.

considerando che è essenziale che lo strumento preveda meccanismi di responsabilità democratica e tenga conto del funzionamento dei parlamenti nazionali;

I.

considerando che la proposta BdP non prevede che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro beneficino di strumenti finanziari pienamente comparabili a quelli a disposizione nel quadro del MES;

J.

considerando che un aggiornamento del regolamento (CE) n. 332/2002 contribuirebbe a garantire condizioni di parità tra gli Stati membri che fanno parte dell'area dell'euro e quelli che non ne fanno parte e semplificherebbe la procedura di attivazione del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti;

K.

considerando che è importante tutelare il ruolo delle parti sociali e rispettare le diverse prassi e istituzioni nazionali per la determinazione delle retribuzioni al momento di applicare il regolamento (CE) n. 332/2002 e il regolamento da adottare sulla base della proposta BdP, in particolare durante l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico; considerando che si tratta di una questione orizzontale per tutta l'Unione e pertanto la coerenza tra gli Stati membri dell'area dell'euro e quelli che non ne fanno parte appare giustificata a tale riguardo;

1.

plaude alla proposta BdP come primo passo verso il conseguimento di condizioni di parità tra gli Stati membri che fanno parte dell'area dell'euro e quelli che non ne fanno parte e riconosce che non si tratta di un compito semplice, alla luce delle caratteristiche dei meccanismi recentemente istituiti per l'area dell'euro;

2.

ritiene che l'assistenza finanziaria alle bilance dei pagamenti possa svolgere un ruolo importante nell'aiutare gli Stati membri a migliorare la propria capacità amministrativa di assorbire i fondi dell'Unione in modo più efficace;

3.

è tuttavia del parere che, per conseguire un risultato accettabile, sia necessario apportare una serie di modifiche, sottolineate nella presente relazione interlocutoria; chiede pertanto, ai fini di un processo decisionale trasparente, che il Consiglio e la Commissione aspettino l'adozione della presente relazione interlocutoria prima di adottare il regolamento basato sulla proposta BdP;

4.

sottolinea che l'articolo 352 del TFUE costituisce una base giuridica adeguata per il regolamento che dovrà essere adottato sulla base della proposta BdP ed evidenzia che tale base consente l'istituzione di nuovi tipi di assistenza finanziaria dell'Unione e di un quadro per tale assistenza al di là dell'ambito di applicazione dell'assistenza previsto a norma dell'articolo 143 del TFUE;

5.

si rammarica che la Commissione non abbia proceduto a un'ampia consultazione prima di adottare la proposta BdP e che non abbia fornito motivi che suggerissero un'emergenza straordinaria, come stabilito dall'articolo 2 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE);

6.

rileva e si rammarica del fatto che non vi sia alcun riferimento all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, come previsto dall'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al TFUE e al TUE; chiede alla Commissione e al Consiglio di fare esplicitamente riferimento ai principi di cui sopra prima di presentare il progetto di regolamento all'approvazione del Parlamento europeo;

7.

chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle seguenti richieste prima di presentare il progetto di regolamento all'approvazione del Parlamento europeo:

i)

il bilancio dell'Unione rappresenta la garanzia ultima per le misure di assistenza nel quadro della proposta BdP; in tale contesto, la Commissione dovrebbe proporre soluzioni adeguate che vadano oltre le disposizioni esistenti e indichino come tenere conto in modo più sostanziale, nella proposta BdP, del ruolo di controllo esercitato dal Parlamento sul bilancio dell'Unione e come implementarlo al fine di consentire una reale responsabilità;

ii)

la Commissione dovrebbe chiarire la relazione tra l'assistenza finanziaria concessa a uno Stato membro che non fa parte dell'area dell'euro ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (5) e le disposizioni e gli strumenti istituiti sulla base del regolamento che dovrà essere adottato sulla base della proposta BdP, dopo che il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) avrà cessato di funzionare;

iii)

dato che il MESF presto cesserà di funzionare, come annunciato dai leader dell'Unione europea nel Consiglio europeo del 2010, alla luce dell'entrata in vigore del trattato MES, i fondi inutilizzati del MESF (circa 10 miliardi di EUR) potrebbero essere trasferiti al meccanismo BdP, aumentando in tal modo la sua capacità massima da 50 miliardi a 60 miliardi di EUR; una volta che gli Stati membri avranno rimborsato i prestiti ottenuti a titolo del MESF, la garanzia del bilancio dell'Unione non sarà più necessaria per l'importo rimborsato, permettendo quindi al bilancio di garantire nuovi prestiti; dopo che il MESF avrà cessato di funzionare, i fondi rimanenti non saranno più utilizzati nel quadro del MESF e da tale momento potranno essere impiegati nel quadro del meccanismo BdP;

iv)

non si dovrebbe stabilire alcun legame effettivo o condizionalità materiale tra il meccanismo BdP e il ricorso ai fondi strutturali nella proposta BdP; le condizioni relative all'uso dei fondi strutturali andrebbero, se necessario, trattate in un pertinente atto legislativo di politica di coesione;

v)

l'articolo 2, paragrafo 4, della proposta BdP, relativo all'obbligo di consultare la Commissione quando si richieda assistenza finanziaria al di fuori dell'Unione, non dovrebbe applicarsi agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito non condizionata all'adozione di nuove misure da parte dello Stato membro interessato, fintantoché la linea di credito non è utilizzata;

vi)

è necessario rafforzare la trasparenza e la responsabilità nel quadro del processo di vigilanza rafforzata, mediante un adeguamento del dialogo economico che consenta al parlamento nazionale pertinente e al Parlamento europeo di invitare la Commissione, il Consiglio, la Banca centrale europea (BCE) e il Fondo monetario internazionale (FMI) a uno scambio di opinioni;

vii)

la Commissione dovrebbe presentare il suo progetto di raccomandazione per la concessione di un prestito a uno Stato membro unitamente al programma di aggiustamento macroeconomico al Parlamento europeo;

viii)

per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla concessione di prestiti, la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe essere meno coinvolta nella preparazione dei programmi di aggiustamento; nel suo parere (CON/2013/2) del 7 gennaio 2013 sulla proposta BdP, la BCE ritiene inappropriato assumere tale ruolo per uno Stato membro non facente parte dell'area dell'euro; pertanto, come suggerito dalla BCE, i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, «che agisce d'intesa con la BCE» e all'articolo 3, paragrafo 8, «d'intesa con la BCE», dovrebbero essere sostituiti dai termini «tenendo conto del parere della BCE, qualora la BCE decida di esprimere un parere in proposito»;

ix)

in generale, sono necessarie maggiore chiarezza e ulteriori precisazioni per l'elaborazione e la valutazione del programma di aggiustamento macroeconomico, specie per quanto riguarda i requisiti politici e procedurali intesi a ristabilire «una posizione sostenibile della bilancia dei pagamenti e a ripristinare la capacità di finanziarsi in maniera indipendente sui mercati finanziari»;

x)

per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, relativo alle condizioni di concessione di una linea di credito condizionale precauzionale, la proposta BdP trarrebbe beneficio da una maggiore chiarezza per quanto riguarda due concetti, ossia la «posizione con l'estero sostenibile» e «l'assenza di problemi di solvibilità delle banche che possa comportare rischi sistemici per la stabilità del sistema bancario»; a tal fine questi concetti dovrebbero essere specificati direttamente all'articolo 4 con riferimenti espliciti agli indicatori appropriati previsti nei pertinenti testi dell'Unione (CRD IV, CERS, regolamenti ESA, «six-pack», relazioni di sostenibilità fiscale) o almeno mediante atti delegati. Per lo stesso motivo, l'articolo 4 dovrebbe prevedere esplicitamente che la valutazione globale prevista sia eseguita dalla Commissione e, se del caso, sia resa pubblica. Ai criteri di ammissibilità si dovrebbe altresì aggiungere un riferimento alle valutazioni previste nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici quale stabilita dal regolamento (UE) n. 1176/2011;

xi)

per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 2, della proposta BdP relativo alle condizioni di concessione di una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate occorre fornire maggiore chiarezza e orientamenti più precisi in relazione alle soglie e ai criteri di valutazione in base ai quali uno Stato membro non può più accedere a una linea di credito condizionale precauzionale, ma continua ad avere accesso a una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, nonché chiarire le procedure relative alla valutazione di cui in tale paragrafo;

xii)

occorre chiarire ulteriormente l'articolo 6, paragrafo 5, della proposta BdP per quanto riguarda il processo di transizione da una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate a un prestito in caso di deterioramento della situazione economica, specie per quanto riguarda le tempistiche e i fattori che determinano tale transizione;

xiii)

si dovrebbe istituire uno strumento indiretto di ricapitalizzazione bancaria per gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro, in particolare alla luce della possibile partecipazione di tali Stati membri al prossimo meccanismo di vigilanza unico e della necessità di fornire loro un sostegno di bilancio.

Si propone uno strumento indiretto di ricapitalizzazione bancaria anziché uno strumento diretto poiché l'attuazione di quest'ultimo nel quadro della BdP esporrebbe direttamente il bilancio dell'Unione al rischio dell'istituto finanziario che viene ricapitalizzato.

Tale strumento indiretto assumerebbe la forma di un prestito per la ricapitalizzazione bancaria, accanto ai tre strumenti esistenti per l'assistenza finanziaria nel quadro della BdP (linee di credito condizionali precauzionali, linee di credito soggette a condizioni rafforzate e prestiti). Non sussistono ostacoli giuridici che si frappongono a un prestito per la ricapitalizzazione bancaria, che sarebbe erogato al governo dello Stato membro interessato al fine di ricapitalizzare i suoi istituti finanziari, secondo criteri di rigorosa condizionalità;

xiv)

in alternativa allo strumento indiretto di ricapitalizzazione bancaria di cui sopra, si potrebbe valutare la possibilità di modificare il trattato MES e di permettere agli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro e che partecipano al meccanismo di vigilanza unico di beneficiare dello strumento di ricapitalizzazione bancaria del MES, a condizione che la partecipazione al meccanismo di vigilanza unico e al MES sia permanente e preveda gli stessi diritti e doveri degli Stati membri che fanno parte della zona euro. In tal caso, gli Stati membri effettuerebbero un versamento di capitale specificamente allo strumento di ricapitalizzazione bancaria del MES.

Occorre analizzare e sviluppare ulteriormente l'idea di creare un MES complementare da utilizzare per la ricapitalizzazione diretta, limitando in tal modo gli effetti negativi che l'acquisto di capitale sociale delle banche potrebbe avere sul rating del credito e sulla capacità di prestito del MES, al fine di includere anche gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro e che partecipano al meccanismo di vigilanza unico;

xv)

si dovrebbe tenere conto del fatto che qualsiasi futuro fondo unico di risoluzione per le banche, nel quadro dell'unione bancaria, dovrebbe includere anche gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro;

xvi)

l'accordo definitivo conseguito tra i gruppi negoziali del Parlamento e del Consiglio sul contenuto del dossier Gauzès è valutato positivamente; tuttavia, è importante che il regolamento da adottare sulla base della proposta BdP rifletta la situazione attuale, in particolare per quanto riguarda:

la trasparenza delle decisioni della Commissione (articolo 2, paragrafi 3 e 5, del dossier Gauzès),

le disposizioni concernenti il rafforzamento dell'efficienza ed efficacia della capacità di riscossione delle entrate e della lotta alla frode e all'evasione fiscale, al fine di salvaguardare le entrate fiscali (articolo 9 del dossier Gauzès),

i parametri da prendere in considerazione quando si sottopone uno Stato membro a vigilanza rafforzata (articolo 2, paragrafo 1) e le disposizioni relative alla condotta degli Stati membri soggetti a vigilanza rafforzata, incluso il riferimento a un ruolo adeguato per la BCE (articolo 3, paragrafo 1) quale menzionato al punto viii) del presente paragrafo,

la trasparenza e la responsabilità nei confronti del Parlamento europeo e, se del caso, dei parlamenti nazionali, inclusi gli obblighi di comunicazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico e la distribuzione prevista dello sforzo di aggiustamento (articoli 2, 3, 7 e 18 del dossier Gauzès),

la considerazione delle prassi e delle istituzioni per la determinazione delle retribuzioni e l'osservanza degli articoli 151 e 152 del TFUE e dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, nonché le disposizioni concernenti l'obbligo di coinvolgere le parte sociali e la società civile conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali,

le disposizioni relative alla valutazione concernente l'analisi di sostenibilità del debito pubblico, inclusi requisiti in materia di comunicazione (articolo 6 del dossier Gauzès),

disposizioni ulteriori relative al mandato di assistenza tecnica fornito agli Stati membri nel quadro del programma (articolo 7, paragrafo 8, del dossier Gauzès),

la necessità di previsioni realistiche, aggiornate e pubblicate (articolo 6 e articolo 7, paragrafo 5, del dossier Gauzès),

il riconoscimento e il ruolo degli effetti di ricaduta (articolo 1, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 6, e articolo 7, paragrafo 5, del dossier Gauzès),

un audit completo delle finanze pubbliche degli Stati membri nel quadro del programma di aggiustamento macroeconomico (articolo 7, paragrafo 9, del dossier Gauzès),

la valutazione volta a stabilire se le deviazioni dal programma rientrino o meno nel controllo degli Stati membri, la valutazione delle conseguenze derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico e la protezione esplicita dei settori sanitario e dell'istruzione (articolo 7, paragrafi 5 e 7, del dossier Gauzès),

lo Stato membro oggetto di assistenza valuta, in stretta cooperazione con la Commissione, l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie per invitare gli investitori privati a mantenere la loro esposizione globale su base volontaria (articolo 7, paragrafo 6, del dossier Gauzès),

il dialogo economico con la Commissione, la BCE e l'FMI (articolo3, paragrafo 9, del dossier Gauzès),

la comunicazione regolare, alla commissione competente del Parlamento europeo e al parlamento dello Stato membro interessato, della valutazione della missione di verifica nel quadro della vigilanza post-programma, inclusa la possibilità di procedere a un dialogo economico (articolo 14, paragrafi 3 e 5, del dossier Gauzès),

la votazione a maggioranza qualificata inversa in seno al Consiglio per quanto riguarda le misure correttive nel quadro della vigilanza post-programma (articolo 14, paragrafo 4, del dossier Gauzès),

la relazione su un riesame del regolamento che dovrà essere adottato sulla base della proposta BdP (conformemente all'articolo 19 del dossier Gauzès);

xvii)

l'articolo 6, paragrafo 2, della proposta BdP sulla vigilanza rafforzata integra un certo numero di elementi che riflettono il contenuto del dossier Ferreira. La proposta BdP andrebbe pertanto aggiornata al fine di garantire condizioni di parità per riflettere l'accordo dei gruppi negoziali del Parlamento e del Consiglio sulle parti pertinenti del dossier Ferreira, in particolare per quanto riguarda:

le norme e procedure relative alle disposizioni sui requisiti d'informazione, compresi atti delegati per tali requisiti d'informazione (articolo 10 del dossier Ferreira),

i requisiti di monitoraggio relativi alla qualità delle finanze pubbliche, incluse le disposizioni concernenti l'impatto delle misure di bilancio previste sugli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione (obiettivi UE 2020) e gli adeguamenti che un programma di assistenza comporta per i programmi nazionali di riforma, nonché una descrizione e quantificazione delle misure di bilancio, incluse le riforme della politica fiscale previste e i possibili effetti indiretti delle misure previste per gli altri Stati membri (articolo 6 del dossier Ferreira),

indicazioni sui ritorni economici previsti dei progetti di investimento pubblico non connessi alla difesa con un'incidenza significativa sul bilancio (articolo 4, paragrafo 1, del dossier Ferreira);

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, al Meccanismo europeo di stabilità e al Fondo monetario internazionale.


(1)  Testi approvati del 12.3.2013 (P7_TA-PROV(2013)0069 («dossier Gauzès»).

(2)  Testi approvati del 12.3.2013 (P7_TA-PROV(2013)0070 («dossier Ferreira»).

(3)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0430.

(5)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.