5.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/24 |
P7_TA(2013)0174
Istituzione di un meccanismo di assistenza finanziaria per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di assistenza finanziaria per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro (COM(2012)0336 — 2012/0164(APP))
(2016/C 045/04)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2012)0336) («proposta BdP»), |
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vista la richiesta di approvazione che il Consiglio dovrà presentare a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 143 e 352, |
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vista la proposta della Commissione del 23 novembre 2011 per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro, nonché i relativi emendamenti adottati dal Parlamento il 13 giugno 2012 e il testo provvisorio dell'accordo definitivo con il Consiglio (1), |
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vista la proposta della Commissione del 23 novembre 2011 per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, nonché i relativi emendamenti adottati dal Parlamento il 13 giugno 2012 e il testo provvisorio dell'accordo definitivo con il Consiglio (2), |
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visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (3), |
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vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (4), |
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visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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vista la relazione interlocutoria della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0129/2013), |
A. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotterà un regolamento che istituisce un meccanismo di assistenza finanziaria per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, deliberando all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo; |
B. |
considerando che un meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti (BdP) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, che consente di fornire un sostegno finanziario agli Stati membri la cui moneta non è l'euro; |
C. |
considerando che l'importo totale disponibile nel quadro di tale meccanismo è aumentato, passando dal livello iniziale di 12 miliardi di EUR a 25 miliardi di EUR nel dicembre 2008 e a 50 miliardi di EUR nel maggio 2009, in risposta alla crisi finanziaria; che, di questi 50 miliardi di EUR, 13,4 miliardi sono stati erogati a Romania, Lettonia e Ungheria, oltre a una riserva precauzionale di 1,4 miliardi di EUR a favore della Romania; |
D. |
considerando che Ungheria, Romania e Lettonia sono stati i primi Stati membri a richiedere e beneficiare di un'assistenza finanziaria dell'Unione all'inizio della crisi economica e finanziaria attraverso il meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti; che la crisi economica e finanziaria ha gravemente colpito diversi Stati membri non facenti parte dell'area dell'euro; |
E. |
considerando che la crisi economica globale ha avuto un grave impatto su tutti gli Stati membri, provocando un deterioramento del loro disavanzo pubblico, della bilancia dei pagamenti nonché del debito complessivo; |
F. |
considerando che il meccanismo europeo di stabilità (MES), istituito nell'ottobre 2012, rappresenta il principale meccanismo di sostegno per gli Stati membri dell'area dell'euro, con una capacità di prestito pari a 500 miliardi di EUR, costituiti da capitale sottoscritto; che in futuro il MES potrà, a determinate condizioni, finanziare direttamente le banche in difficoltà; |
G. |
considerando che, nella sua risoluzione del 20 novembre 2012, il Parlamento chiede che il MES si evolva verso una gestione basata sul metodo comunitario, che renda conto al Parlamento europeo e che le decisioni chiave, quali la concessione di assistenza finanziaria a uno Stato membro e la conclusione di memorandum, siano soggette a un controllo adeguato da parte del Parlamento; |
H. |
considerando che è essenziale che lo strumento preveda meccanismi di responsabilità democratica e tenga conto del funzionamento dei parlamenti nazionali; |
I. |
considerando che la proposta BdP non prevede che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro beneficino di strumenti finanziari pienamente comparabili a quelli a disposizione nel quadro del MES; |
J. |
considerando che un aggiornamento del regolamento (CE) n. 332/2002 contribuirebbe a garantire condizioni di parità tra gli Stati membri che fanno parte dell'area dell'euro e quelli che non ne fanno parte e semplificherebbe la procedura di attivazione del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti; |
K. |
considerando che è importante tutelare il ruolo delle parti sociali e rispettare le diverse prassi e istituzioni nazionali per la determinazione delle retribuzioni al momento di applicare il regolamento (CE) n. 332/2002 e il regolamento da adottare sulla base della proposta BdP, in particolare durante l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico; considerando che si tratta di una questione orizzontale per tutta l'Unione e pertanto la coerenza tra gli Stati membri dell'area dell'euro e quelli che non ne fanno parte appare giustificata a tale riguardo; |
1. |
plaude alla proposta BdP come primo passo verso il conseguimento di condizioni di parità tra gli Stati membri che fanno parte dell'area dell'euro e quelli che non ne fanno parte e riconosce che non si tratta di un compito semplice, alla luce delle caratteristiche dei meccanismi recentemente istituiti per l'area dell'euro; |
2. |
ritiene che l'assistenza finanziaria alle bilance dei pagamenti possa svolgere un ruolo importante nell'aiutare gli Stati membri a migliorare la propria capacità amministrativa di assorbire i fondi dell'Unione in modo più efficace; |
3. |
è tuttavia del parere che, per conseguire un risultato accettabile, sia necessario apportare una serie di modifiche, sottolineate nella presente relazione interlocutoria; chiede pertanto, ai fini di un processo decisionale trasparente, che il Consiglio e la Commissione aspettino l'adozione della presente relazione interlocutoria prima di adottare il regolamento basato sulla proposta BdP; |
4. |
sottolinea che l'articolo 352 del TFUE costituisce una base giuridica adeguata per il regolamento che dovrà essere adottato sulla base della proposta BdP ed evidenzia che tale base consente l'istituzione di nuovi tipi di assistenza finanziaria dell'Unione e di un quadro per tale assistenza al di là dell'ambito di applicazione dell'assistenza previsto a norma dell'articolo 143 del TFUE; |
5. |
si rammarica che la Commissione non abbia proceduto a un'ampia consultazione prima di adottare la proposta BdP e che non abbia fornito motivi che suggerissero un'emergenza straordinaria, come stabilito dall'articolo 2 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE); |
6. |
rileva e si rammarica del fatto che non vi sia alcun riferimento all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, come previsto dall'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al TFUE e al TUE; chiede alla Commissione e al Consiglio di fare esplicitamente riferimento ai principi di cui sopra prima di presentare il progetto di regolamento all'approvazione del Parlamento europeo; |
7. |
chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle seguenti richieste prima di presentare il progetto di regolamento all'approvazione del Parlamento europeo:
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8. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, al Meccanismo europeo di stabilità e al Fondo monetario internazionale. |
(1) Testi approvati del 12.3.2013 (P7_TA-PROV(2013)0069 («dossier Gauzès»).
(2) Testi approvati del 12.3.2013 (P7_TA-PROV(2013)0070 («dossier Ferreira»).
(3) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0430.
(5) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.