5.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/2 |
P7_TA(2013)0118
Parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sul recepimento e l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2010/2043(INI))
(2016/C 045/01)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 19, paragrafo 1 e l'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista la direttiva 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (1), |
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viste le linee direttrici della Commissione, del 22 dicembre 2011, per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats) (2), |
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vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1o marzo 2011 nella causa C-236/09 (Test-Achats) (3), |
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vista la relazione della rete europea di esperti legali nel settore dell'uguaglianza di genere, del dicembre 2010, dal titolo «Legislazione dell'UE in materia di uguaglianza di genere: recepimento negli ordinamenti nazionali», |
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vista la relazione della rete europea di esperti legali nel settore dell'uguaglianza di genere, del luglio 2009, dal titolo «Discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e il recepimento della direttiva 2004/113/CE», |
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vista la relazione della rete europea di esperti legali nel settore dell'uguaglianza di genere, del giugno 2011, intitolata «Transessuali e intersessuali: Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere», |
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vista la sua posizione del 30 marzo 2004 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (4), |
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vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla valutazione dei risultati della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 e raccomandazioni per il futuro (5), |
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visto l'articolo 48 del regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0044/2013), |
A. |
considerando che la direttiva vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e la loro fornitura, sia nel settore pubblico sia in quello privato; |
B. |
considerando che la direttiva tratta una serie di aspetti riguardanti la discriminazione fondata sul sesso al di fuori del mercato del lavoro; |
C. |
considerando che la direttiva vieta anche un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità, come pure le molestie e le molestie sessuali e l'ordine di praticare una discriminazione ovunque siano offerti o forniti beni e servizi; |
D. |
considerando che a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le misure necessarie per combattere qualsiasi discriminazione basata sul sesso saranno intraprese mediante una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità in seno al Consiglio e l'approvazione del Parlamento (articolo 19, paragrafo 1, del TFUE); |
E. |
considerando che, secondo le informazioni disponibili, la direttiva è stata recepita nella maggior parte degli Stati membri, sia mediante l'adozione di una nuova normativa sia modificando l'attuale legislazione in materia; |
F. |
considerando che in alcuni Stati membri il recepimento è risultato incompleto oppure è stato posticipato il termine ultimo per il recepimento; |
G. |
considerando che, in alcuni casi, la legislazione nazionale va oltre quanto previsto dalla direttiva, coprendo anche il settore dell'istruzione o la discriminazione in relazione ai media e alla pubblicità; |
H. |
considerando che la deroga prevista all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva ha generato incertezza giuridica e costituisce una potenziale fonte di cause legali nel lungo periodo; |
I. |
considerando che la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva, che ai sensi della direttiva medesima era prevista per il 2010, è stata rinviata sino al 2014 al più tardi; |
J. |
considerando che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1o marzo 2011 nella causa C-236/09 (Test-Achats) afferma che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, che prevede una deroga per le assicurazioni e i servizi finanziari connessi, è contrario alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra uomini e donne ed è incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
K. |
considerando che, di conseguenza, la disposizione in esame è considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio, nella fattispecie con effetto alla data del 21 dicembre 2012; |
L. |
considerando che il 22 dicembre 2011 la Commissione ha pubblicato linee direttrici non vincolanti intese a chiarire la situazione per quanto riguarda le compagnie d'assicurazione e i servizi finanziari connessi; |
M. |
considerando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la discriminazione contro i transessuali e la discriminazione fondata sull'identità di genere possono equivalere a una discriminazione fondata sul sesso (6) nella politica e nella legislazione in materia di uguaglianza tra uomini e donne; |
1. |
deplora il fatto che la Commissione non abbia presentato la sua relazione sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio né abbia pubblicato dati aggiornati sui processi di attuazione nazionale in corso; |
2. |
riconosce che la sentenza Test-Achats può aver avuto ripercussioni sui processi di attuazione degli Stati membri, ma osserva che questo non può di per sé giustificare la mancata pubblicazione nei tempi stabiliti della relazione prevista dalla direttiva; |
3. |
invita la Commissione a pubblicare la sua relazione e tutti i dati disponibili il più rapidamente possibile; |
4. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete volte a spiegare la direttiva e il suo impatto, con esempi concreti, in modo da assicurare che tanto le donne quanto gli uomini siano in grado di familiarizzarsi pienamente con la direttiva e utilizzarla in modo adeguato, quale strumento efficace per salvaguardare i loro diritti relativamente alla parità di trattamento in materia di accesso a tutti i beni e servizi; |
5. |
accoglie favorevolmente la sentenza Test-Achats ma ritiene che abbia generato un'incertezza ancora presente all'interno del mercato assicurativo; spera che lo sviluppo di criteri unisex generi una tariffazione basata su molteplici fattori di rischio che rispecchi adeguatamente il livello di rischio incorso dagli individui a prescindere dal genere e che individui qualsiasi discriminazione potenziale basata sul genere; |
6. |
reputa che le linee direttrici pubblicate dalla Commissione — essendo prive di valore vincolante o legislativo — non abbiano dissipato del tutto tale incertezza; |
7. |
invita la Commissione ad affrontare il problema con iniziative concrete, proponendo un nuovo testo legislativo che rifletta pienamente le linee direttrici; |
8. |
osserva che il settore assicurativo dovrebbe proseguire gli sforzi profusi per riorganizzare i premi conformemente a criteri unisex applicando calcoli attuariali basati su altri fattori; |
9. |
invita la Commissione ad aprire un dialogo informale con il settore assicurativo sulla valutazione del rischio; |
10. |
invita la Commissione a presentare la metodologia di cui si avvarrà per misurare gli effetti della sentenza Test-Achat sul calcolo dei premi assicurativi; |
11. |
invita la Commissione ad analizzare la questione concentrandosi anche sulla politica di tutela dei consumatori; |
12. |
invita la Commissione e gli Stati membri a seguire da vicino gli sviluppi nel mercato assicurativo e, qualora vi fossero indicazioni di una discriminazione indiretta di fatto, ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare il problema e evitare una tariffazione ingiustificata più elevata; |
13. |
sottolinea che la presente direttiva non si limita esclusivamente all'ambito assicurativo e che la sua portata più ampia e il potenziale di progresso per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato devono essere spiegati dettagliatamente al fine di far sì che tanto le donne quanto gli uomini possano comprendere pienamente la sua portata e il suo obiettivo e, di conseguenza, fare un uso appropriato dei dispositivi e delle possibilità che essa offre; |
14. |
osserva che la disposizione relativa all'inversione dell'onere della prova ha trovato attuazione nella maggior parte delle legislazioni nazionali degli Stati membri; invita la Commissione a monitorare l'applicazione di tale disposizione in tutti gli Stati membri; |
15. |
invita la Commissione a prendere in considerazione i casi di discriminazione in ragione della gravidanza, della pianificazione della maternità e della maternità per quanto riguarda, per esempio, il settore abitativo (locazione) o le difficoltà nell'ottenimento di prestiti, nonché l'accesso a beni e servizi medici, in particolare l'accesso ai servizi connessi alla salute riproduttiva e ai trattamenti che permettono il cambiamento di genere previsti dalla legge; |
16. |
invita la Commissione a monitorare con particolare attenzione qualsiasi discriminazione connessa all'allattamento, in particolare le eventuali discriminazioni nell'accesso ai beni e ai servizi nelle aree e negli spazi pubblici; |
17. |
invita la Commissione a controllare l'attuazione e l'applicazione della direttiva per quanto riguarda le donne richiedenti asilo incinte che attendono il risultato delle loro domande di asilo, onde garantire che siano coperte dai contratti e prodotti in questione; |
18. |
invita la Commissione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, a includere pienamente la discriminazione fondata sull'identità di genere nella legislazione e nelle politiche che saranno adottate in futuro in materia di uguaglianza tra uomini e donne; |
19. |
constata con disappunto che, in alcuni Stati membri, le imprenditrici, in particolare le madri sole, sono con frequenza vittime di discriminazione quando tentano di ottenere prestiti o crediti per le loro imprese e sono confrontate tuttora con ostacoli basati su stereotipi di genere; |
20. |
invita la Commissione a raccogliere le migliori pratiche e a metterle a disposizione degli Stati membri onde fornire loro le necessarie risorse per sostenere le azioni positive e garantire una migliore attuazione delle rispettive disposizioni a livello nazionale; |
21. |
attira l'attenzione sulla mancanza di efficacia di taluni organismi di promozione dell'uguaglianza dovuta all'assenza di una reale capacità di agire da parte degli stessi, alle penurie di personale e a risorse finanziarie insufficienti; |
22. |
invita la Commissione a monitorare adeguatamente e accuratamente la situazione degli «organismi per la parità» istituiti in seguito all'entrata in vigore della direttiva, e a controllare che siano state rispettate tutte le condizioni stabilite dalla normativa UE; pone particolare enfasi sul fatto che l'attuale crisi economica non può giustificare le carenze che inficiano il corretto funzionamento degli organismi per la parità; |
23. |
sottolinea l'esigenza di disporre di dati e la necessità di una maggiore trasparenza da parte della Commissione relativamente alle azioni e alle procedure d'infrazione in corso; |
24. |
invita la Commissione a istituire una banca dati pubblica sulla legislazione e sulla giurisprudenza in materia di discriminazione di genere; insiste sulla necessità di migliorare la protezione delle vittime della discriminazione di genere; |
25. |
rileva la necessità del sostegno finanziario e del coordinamento dell'UE per un'ulteriore formazione degli operatori di giustizia attivi nel settore della discriminazione basata sul genere, tenendo conto del ruolo svolto dai tribunali nazionali; |
26. |
sottolinea la necessità di recepire tempestivamente la direttiva in tutti gli Stati membri; |
27. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri. |
(1) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(2) GU C 11 del 13.1.2012, pag. 1.
(3) GU C 130 del 30.4.2011, pag. 4.
(4) GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 405.
(5) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 87.
(6) Causa C-13/94 (P. contro S. e Cornwall County Council); Causa C-117/01 (K.B. contro National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health); Causa C-423/04 (Sarah Margaret Richards contro Secretary of State for Work and Pensions)