22.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/75


P7_TA(2013)0054

Governance del mercato unico

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la governance del mercato unico (2012/2260(INL))

(2016/C 024/10)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 26, paragrafo 3, TFUE,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012 dal titolo «Una governance migliore per il mercato unico» (COM(2012)0259),

viste la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 dal titolo «Analisi annuale della crescita 2013» (COM(2012)0750) e la relazione della Commissione dal titolo «Stato dell'integrazione del mercato unico 2013 — Contributo all'analisi annuale della crescita 2013» (COM(2012)0752),

vista la valutazione del valore aggiunto europeo in relazione alla migliore governance del mercato unico, quale contributo al semestre europeo, eseguita dall'unità valore aggiunto europeo del Parlamento europeo e trasmessa alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori il 7 febbraio 2013,

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 dal titolo «Verso un atto per il mercato unico — Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva — 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),

vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 dal titolo «L'Atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia — Insieme per una nuova crescita» (COM(2011)0206),

vista la Comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012«L'Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita» (COM(2012)0573),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012«sull'attuazione della direttiva sui servizi — Un partenariato per una nuova crescita nel settore dei servizi 2012-2015» (COM(2012)0261),

vista la relazione di Mario Monti al presidente della Commissione europea, del 9 maggio 2010, dal titolo «Una nuova strategia per il mercato unico — Al servizio dell'economia e della società europea»,

visto il libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

viste la relazione del presidente del Consiglio europeo del 26 giugno 2012, intitolata «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», nonché la relativa relazione intermedia del 12 ottobre 2012 e relazione definitiva del 5 dicembre 2012,

visti il quadro di valutazione del mercato interno n. 23 (settembre 2011) e la relativa risoluzione del Parlamento del 22 maggio 2012 (1),

visto il quadro di valutazione del mercato interno n. 25 (ottobre 2012),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2012 dal titolo «Far funzionare il mercato unico, check-up annuale sulla governance 2011» (SWD(2012)0025),

viste le conclusioni del Consiglio «Competitività» del 30 e 31 maggio 2012 sul mercato unico digitale e sulla governance del mercato unico,

viste le deliberazioni del Consiglio «Competitività» del 10 e 11 ottobre 2012 sull'atto per il mercato unico,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre 2012,

visti il contributo e le conclusioni della XLVIII Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) del 14-16 ottobre 2012,

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini (2),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico (3),

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 intitolata «Atto per il mercato unico: i prossimi passi per la crescita» (4),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo (5),

visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0019/2013),

A.

considerando che un mercato unico correttamente funzionante ed effettivo, fondato su un'economia sociale di mercato altamente competitiva, è più che mai necessario per dare impulso alla crescita e alla competitività e creare posti di lavoro, al fine di rinvigorire l'economia europea; che il mercato unico deve operare a tal fine fornendo una risposta concreta alla crisi e garantendo nel contempo la sicurezza dei consumatori e l'incremento della coesione sociale;

B.

considerando che il mercato unico deve svolgere un ruolo imprescindibile nel raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

C.

considerando che, a 20 anni dalla sua creazione ufficiale, il mercato unico non è stato ancora pienamente completato, in primo luogo perché gli Stati membri non hanno pienamente recepito o applicato le quasi 1 500 direttive e i circa 1 000 regolamenti;

D.

considerando l'urgente necessità di rafforzare la governance del mercato unico e di migliorare il recepimento, l'attuazione e l'applicazione delle norme che lo regolano;

E.

considerando che occorre completare il mercato unico con la massima determinazione e rapidità, mantenendo il necessario equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale;

F.

considerando che il mercato unico non deve essere avulso da altre politiche orizzontali, come la tutela dei consumatori e dei lavoratori, i diritti sociali, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile;

G.

considerando che la piena realizzazione del mercato unico costituisce la base per il completamento del processo di integrazione politica ed economica dell'Unione e garantisce il necessario collegamento tra tutti gli Stati membri, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro;

H.

considerando che una buona governance del mercato unico e un ulteriore sviluppo delle regioni si complimentano a vicenda, potrebbero migliorare significativamente le prospettive di crescita locale e regionale e creare insieme un'Europa potente, coesa e competitiva; che in particolare la cooperazione territoriale europea si basa su concetti simili a quelli del mercato unico, in quanto promuove le interazioni transfrontaliere e presuppone il beneficio reciproco delle infrastrutture, degli investimenti e dei mercati a livello sia regionale che locale; che il mercato unico potrebbe essere ulteriormente rafforzato colmando le carenze del mercato, consolidando la cooperazione territoriale a livello transfrontaliero e agevolando interventi e finanziamenti di autorità locali e regionali nel quadro dei patti territoriali;

I.

considerando che, nonostante gli impegni politici ai massimi livelli e gli sforzi profusi dalla Commissione e dagli Stati membri, il deficit medio di recepimento è salito dallo 0,7 % del 2009 all'1,2 % del febbraio 2012 e, dopo alcuni progressi negli ultimi mesi, ha ora raggiunto lo 0,9 %; che sono ancora necessari ulteriori sforzi, dal momento che tale deficit genera sfiducia nei confronti dell'Unione in generale e del mercato unico in particolare;

J.

considerando l'importanza fondamentale del mercato unico come spina dorsale dell'Unione e del suo buon funzionamento come base e quadro di riferimento per la ripresa economica e sociale in Europa; che in tale contesto è indispensabile il rispetto dei diritti sociali, conformemente al diritto e alle prassi nazionali che rispettano il diritto dell'Unione;

K.

considerando che, come indicato dal quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo e dal controllo dell'integrazione del mercato unico per quanto concerne le quattro libertà, l'aumento della concorrenza risultante dal processo di integrazione funge da potente incentivo per l'offerta di una più ampia varietà di prodotti più economici e di qualità più elevata per i consumatori europei;

L.

considerando che i vantaggi economici potenziali derivanti da un'attuazione totale e adeguata della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (6) equivalgono a un potenziale di crescita tra lo 0,8 % e il 2,6 % del prodotto interno lordo (PIL), che si realizzerebbe tra cinque e dieci anni in seguito all'attuazione della direttiva;

M.

considerando che, secondo le stime della Commissione, l'Unione potrebbe ottenere un 4 % in più di PIL nei prossimi 10 anni stimolando lo sviluppo rapido del mercato unico;

N.

considerando che la strategia per il mercato unico deve essere coordinata e basata su un accordo pragmatico, globale e di ampio respiro sostenuto da tutti gli Stati membri e dalle istituzioni europee; che sono ancora necessarie una forte leadership da parte di tutte le istituzioni europee e una chiara assunzione di responsabilità a livello politico da parte degli Stati membri per attuare e applicare appieno le direttive e i regolamenti relativi al mercato unico nonché aumentare la credibilità del mercato unico e la fiducia in esso;

O.

considerando che il presidente del Consiglio europeo, nella sua summenzionata relazione del 26 giugno 2012, ha sottolineato l'importanza della piena compatibilità con il mercato unico nonché dell'apertura e della trasparenza del processo verso un'unione economica e monetaria più profonda; che il presidente del Consiglio europeo, nella relazione definitiva del 5 dicembre 2012, ha sottolineato l'importanza di completare nel breve termine il mercato unico, poiché esso costituisce uno strumento incisivo per promuovere la crescita;

P.

considerando che sono ancora necessarie azioni concrete, sia a livello degli Stati membri che a livello di Unione, per attuare appieno la libertà di circolazione di merci, persone, servizi e capitali nell'Unione; che per rivitalizzare le economie europee occorre considerare l'offerta di nuovi sbocchi commerciali per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), anche mediante una rigorosa applicazione del test PMI nell'ambito della valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione e dal Parlamento, rapidi progressi nel programma a favore di una regolamentazione intelligente e una legislazione adattata ai diversi tipi di imprese, ove opportuno, senza compromettere gli obiettivi generali quali salute e sicurezza al lavoro;

Q.

considerando che, nel contesto del mercato unico, va riconosciuto il prezioso ruolo degli sportelli unici, sia elettronici che fisici, nel ridurre gli oneri amministrativi e i costi di transazione, nel migliorare l'efficienza, l'apertura del mercato, la trasparenza e la concorrenza, con un conseguente contenimento della spesa pubblica e maggiori opportunità per le aziende, incluse le PMI e le microimprese, in termini di accesso ai mercati, nonché di conservazione e di creazione di posti di lavoro;

Una migliore legislazione

R.

considerando che la Commissione deve mirare a un coordinamento e a una coerenza più orizzontali nell'elaborazione delle proposte legislative rilevanti ai fini del mercato unico; che la Commissione deve effettuare una valutazione d'impatto dettagliata, che comprenda approfondite valutazioni d'impatto territoriale e che esponga argomenti convincenti a favore della necessità della legislazione del mercato unico prima di approvare proposte legislative;

S.

considerando che la Commissione, in conformità del principio di sussidiarietà e, ove opportuno e principalmente nei casi in cui non occorre maggiore discrezionalità nell'attuazione della legislazione dell'Unione, deve prediligere i regolamenti alle direttive come strumento legislativo preferenziale per regolamentare il mercato unico;

T.

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono introdurre un «test del mercato unico» a livello nazionale per valutare se qualsiasi nuova disposizione nazionale possa avere ripercussioni negative sull'effettivo funzionamento del mercato unico; che la Commissione deve considerare la fattibilità di un sistema di notifica per i progetti di leggi nazionali che potrebbero avere ripercussioni negative sull'effettivo funzionamento del mercato unico, a integrazione della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE per creare uno strumento orizzontale, per rafforzarne la natura preventiva quando la Commissione presenta un parere circostanziato su una proposta di legge e per assicurarne l'applicazione al fine di porre rimedio all'inadeguata applicazione della legislazione dell'Unione a livello locale;

U.

considerando che è fondamentale che la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri si svolga in modo efficiente, efficace e valido sotto il profilo dei costi, come avviene per il sistema d'informazione del mercato interno (IMI); che l'IMI deve sempre essere utilizzato, anche in altri settori, al fine di rafforzarne la funzionalità e ridurre la burocrazia, aumentare la trasparenza e consentire a tutti gli attori del mercato unico di coglierne appieno i benefici;

Recepimento, attuazione e applicazione migliori

V.

considerando che ciascuno Stato membro deve recepire ogni direttiva con coerenza e adottare pienamente e simultaneamente tutte le misure di recepimento connesse a un atto legislativo dell'Unione nel suo insieme, al fine di garantire che il recepimento a livello nazionale di tale atto rifletta il compromesso raggiunto a livello di Unione, poiché un recepimento improprio e tardivo altera la concorrenza nel mercato unico e impedisce a cittadini e imprese di cogliere appieno i vantaggi del mercato unico;

W.

considerando che occorre raggiungere maggiore trasparenza di attuazione e un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione negli Stati membri; che le tavole di concordanza diventeranno uno strumento sempre più utile in un mercato unico integrato per illustrare il recepimento nazionale delle norme dell'Unione e che la Commissione deve pertanto richiedere tali tabelle con maggiore frequenza;

Controllo dell'attuazione

X.

considerando che lo scambio di esperienze e di buone prassi tra gli Stati membri è essenziale per comprendere i meccanismi nazionali per l'applicazione del diritto dell'Unione e le resistenze che ancora ostacolano il mercato unico; che gli Stati membri devono scambiare informazioni tra loro e con la Commissione prima del recepimento al fine di garantire un recepimento corretto e di impedire la frammentazione; che il monitoraggio e l'attuazione del diritto dell'Unione è una delle competenze chiave della Commissione e dei suoi funzionari; che, al fine di tener fede ai suoi impegni di assistenza nei confronti degli Stati membri per il recepimento e l'attuazione della legislazione dell'Unione, la Commissione potrebbe istituire e coordinare una rete di funzionari incaricati dell'attuazione di tutta la nuova legislazione dell'Unione al di là di SOLVIT, fornendo così una piattaforma di scambio e di revisione tra pari per cooperare strettamente con gli Stati membri, al fine di migliorare la qualità generale dell'attuazione e di risolvere i problemi riscontrati in tale ambito dagli Stati membri; che occorre promuovere uno scambio di funzionari nazionali incaricati dell'attuazione della legge dell'Unione tra gli Stati membri, per incoraggiare un flusso di informazioni potenziato e le migliori prassi;

Y.

considerando che le statistiche puramente quantitative sull'attuazione della legislazione relativa al mercato unico non consentono di misurare la qualità dell'attuazione e l'impatto specifico di strumenti chiave essenziali sul mercato unico; che occorre pertanto una valutazione politica e qualitativa dell'attuazione e dei progressi del mercato unico, in particolare per quanto riguarda la rilevanza economica delle nuove disposizioni relative al mercato unico e l'applicazione della normativa esistente;

Z.

considerando che tale valutazione deve stabilire una differenza tra il mancato recepimento, che si identifica chiaramente con un'omissione da parte dello Stato membro, e la possibilità di una non conformità, che può basarsi su un'interpretazione o una comprensione diverse del diritto dell'Unione; che, ai sensi dei trattati, solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può stabilire definitivamente e pubblicamente la mancata conformità del diritto nazionale rispetto al diritto dell'Unione; che pertanto nessun'altra istituzione può dichiarare tale mancata conformità; che il Parlamento deve ricevere annualmente un elenco degli atti legislativi dell'Unione non recepiti o non recepiti correttamente negli Stati membri interessati;

AA.

considerando che le forme di condizionalità nei fondi strutturali connesse al recepimento delle direttive sul mercato unico negli Stati membri sono ancora in corso di negoziato nella procedura legislativa di adozione dei nuovi regolamenti; che tali misure devono essere messe in atto solo come ultima risorsa e che il ricorso alla leva del sostegno finanziario dell'Unione per incentivare il recepimento puntuale delle norme sul mercato unico deve essere attentamente equilibrato;

Un'esecuzione più adeguata

AB.

considerando che, al fine di migliorare la governance del mercato unico, occorre adottare una politica di tolleranza zero nei confronti degli Stati membri che non attuano adeguatamente le norme relative al mercato unico;

AC.

considerando che le procedure di infrazione, come previsto dall'articolo 258 TFUE e come attuato dalla Commissione, non permettono di risolvere e correggere rapidamente le carenze di attuazione e di applicazione delle disposizioni relative al mercato unico negli Stati membri;

AD.

considerando che le procedure di infrazione hanno spesso rivelato una serie di limiti connessi all'idoneità nel soddisfare le aspettative dei singoli consumatori e delle imprese e che sarebbe necessario istituire uno strumento unico di ricorso a livello di Unione che sia rapido ed economicamente accessibile;

AE.

considerando che gli Stati membri e il Consiglio europeo devono pertanto continuare l'ulteriore sviluppo delle procedure di infrazione nel quadro delle revisioni future del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; che nel frattempo occorre compiere tutti gli sforzi possibili verso un ricorso più rigoroso alle procedure di infrazione in caso di violazione del diritto dell'Unione nell'ambito del mercato unico; che in tale contesto è necessario applicare più attivamente procedure più rapide all'interno della Commissione e, ove opportuno, il ricorso a procedimenti provvisori incidentali presso la Corte di giustizia, conformemente all'articolo 279 TFUE; che taluni atti giuridici dell'Unione prevedono la possibilità che i tribunali nazionali adottino misure provvisorie al fine di prevenire una violazione imminente, quali le ingiunzioni; che ciò potrebbe servire da modello per procedure più efficienti e che il ricorso a tali provvedimenti provvisori dovrebbe quindi essere preso in considerazione per tutti i settori pertinenti;

AF.

considerando che la realizzazione del progetto EU Pilot ha avuto risultati positivi nel garantire la corretta applicazione del diritto dell'Unione e che fornisce soluzioni più rapide ai problemi che i cittadini e le imprese devono affrontare; che la Commissione deve quindi promuovere l'uso del progetto EU Pilot e migliorarne ancora l'efficacia, al fine di individuare e correggere in modo più efficace le infrazioni nei confronti delle norme del mercato unico senza dover far ricorso a procedure d'infrazione dispendiose in termini di tempo;

AG.

considerando che SOLVIT riveste un ruolo importante quale strumento chiave per la soluzione dei problemi a livello nazionale e quindi nel garantire una maggiore conformità al diritto dell'Unione relativo al mercato unico, ma le sue potenzialità non sono ancora pienamente sfruttate; che occorre incoraggiare azioni concrete per migliorare la visibilità di SOVIT e una comunicazione più assidua nei confronti dei cittadini a riguardo, al fine di sfruttarne meglio le potenzialità, nei limiti dell'attuale dotazione finanziaria; che occorrono maggiori sforzi per meglio integrare SOLVIT nei vari servizi di assistenza e strumenti di attuazione disponibili a livello nazionale e unionale; che sono altresì necessari miglioramenti relativi all'accessibilità e alla chiarezza delle informazioni degli sportelli unici negli Stati membri;

AH.

considerando che la Commissione deve potenziare le sue azioni tese a garantire l'attuazione e l'applicazione corrette di tutte le norme adottate negli Stati membri, reagendo con più prontezza alle comunicazioni e ai reclami sull'errata attuazione del diritto dell'Unione, e adottare le misure necessarie per eliminare le incoerenze esistenti;

AI.

considerando che è necessario che la Commissione, previa valutazione politica, utilizzi con fermezza tutti i suoi poteri e ricorra a tutti i meccanismi sanzionatori di cui dispone al massimo delle sue possibilità;

AJ.

considerando che gli «sweep» dell'Unione europea, azioni di controllo coordinate dalla Commissione e condotte contemporaneamente negli Stati membri dalle autorità nazionali competenti, si sono rivelate uno strumento utile per permettere alla Commissione e agli Stati membri di monitorare con azioni congiunte l'applicazione della legislazione relativa al mercato unico in vigore negli Stati membri; considerando che «sweep» recenti hanno individuato una scarsa conformità alle norme di protezione dei consumatori nel settore bancario nell'Unione; che, pertanto, la Commissione deve offrire agli Stati membri un uso più esteso degli «sweep» dell'Unione per facilitare la vigilanza in particolare da parte delle autorità nazionali meno equipaggiate e meno preparate; che è necessario esaminare il coordinamento degli «sweep» dell'Unione in altri settori e che é necessario estenderli anche a prodotti e servizi off line;

Atti per il mercato unico

AK.

considerando che gli atti per il mercato unico formano parte degli sforzi volti a rafforzare la governance del mercato unico aumentando e migliorando il coordinamento in particolare nella fase pre-legislativa;

AL.

considerando che il metodo ciclico della presentazione degli atti per il mercato unico deve essere considerato positivamente in quanto consente l'individuazione e la discussione delle priorità per lo sviluppo del mercato unico su base regolare;

AM.

considerando che l'atto per il mercato unico ha costituito un'importante strategia trasversale per la risoluzione di importanti lacune residue del mercato unico; che tale strategia ha determinato a livello orizzontale misure legislative e non legislative concrete in grado di liberare un potenziale di crescita non sfruttato e di rimuovere gli ostacoli al mercato unico; che nelle proposte presentate dalla Commissione si notano alcuni avanzamenti a tale riguardo, ma sono ancora necessari ulteriori sforzi di lungimiranza e prospettiva; che la Commissione deve dare seguito in maniera prioritaria alle proposte già contenute nell'atto per il mercato unico, in particolare quelle relative allo strumento orizzontale per la vigilanza del mercato, alla trasparenza delle commissioni bancarie e alle informazioni non finanziarie da parte delle imprese;

AN.

considerando che l'atto per il mercato unico II prosegue tale approccio identificando come quattro assi della crescita futura le reti integrate, la mobilità dei cittadini e delle imprese, l'economia digitale e l'imprenditoria sociale insieme alla fiducia dei consumatori; che a tale riguardo potrebbero contribuire notevolmente proposte legislative volte a garantire il diritto all'accesso a un conto bancario di base, la revisione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (7), nonché misure volte a facilitare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale; che la Commissione, nel proporre le misure, nonché il Parlamento e il Consiglio, nel discuterne, devono valutare attentamente ciascuno delle misure previste e il loro potenziale per il raggiungimento di un'economia di mercato sociale altamente competitiva e lavorare per una rapida adozione;

AO.

considerando che l'atto per il mercato unico deve affrontare i problemi socio-economici dell'Unione e favorire un mercato al servizio dei cittadini;

AP.

considerando che i futuri approcci orizzontali devono riguardare il completamento del mercato unico digitale al fine di consentire ai cittadini di beneficiare appieno delle soluzioni digitali e di assicurare la competitività delle imprese dell'Unione;

Settori chiave

AQ.

considerando che la Commissione propone di mirare le sue attività verso settori e strumenti chiave specifici; considerando tuttavia che occorre un'attenzione maggiore su un numero circoscritto di strumenti e di azioni per ottenere miglioramenti tangibili nell'applicazione delle norme relative al mercato unico; considerando che il mercato unico digitale, il settore dei servizi, il settore energetico, quello degli appalti pubblici, della ricerca e dell'innovazione nonché il rafforzamento della mobilità dei cittadini, in particolare dei lavoratori e dei professionisti, figurano tra i settori chiave più importanti per la crescita;

AR.

considerando che tali settori e strumenti potrebbero essere rivisti su base annuale, per riflettere e tener conto debitamente degli sviluppi in corso negli Stati membri, in particolare nei settori più rilevanti sotto il profilo economico per il mercato unico (in base a una valutazione scientifica), nei processi decisionali delle istituzioni dell'Unione; che la metodologia per definire i settori chiave al fine di migliorare il funzionamento del mercato unico andrebbe rivista periodicamente tenendo conto degli obiettivi e delle prospettive di crescita;

AS.

considerando che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione devono concentrarsi sull'adozione e sulla rapida attuazione dei provvedimenti legislativi legati ai settori chiave, essenziali per la crescita e la creazione di posti di lavoro come sottolineato nel Patto per la crescita e l'occupazione;

AT.

considerando che ulteriori passi vanno compiuti verso una regolamentazione dei servizi finanziari che fornisca un'adeguata informazione e protezione per i consumatori, permetta una valutazione trasparente dei prodotti finanziari, in particolare quelli rischiosi, e offra la possibilità di soluzioni alternative delle controversie che garantiscano risarcimenti e rimborsi adeguati per i consumatori;

AU.

considerando che un mercato unico ben funzionante e pienamente completato non può essere efficace senza un sistema di trasporti europeo interconnesso ed efficiente, che è cruciale per la buona circolazione di beni, persone e servizi — libertà fondamentali e fondatrici del mercato unico;

AV.

considerando che uno spazio unico europeo dei trasporti deve facilitare la circolazione di cittadini e merci, ridurre i costi e aumentare la sostenibilità dei trasporti europei, attraverso il completamento di reti transeuropee dei trasporti interoperabili e sostenibili, nonché grazie all'eliminazione di tutti gli ostacoli rimanenti tra i modi e i sistemi nazionali, agevolando nel contempo l'emergere di operatori multinazionali e multimodali; che per il completamento dello spazio unico europeo dei trasporti rivestono un ruolo fondamentale i servizi ferroviari, il trasporto marittimo, il trasporto di merci su strada nonché il cielo unico europeo e un'interpretazione uniforme dei diritti dei passeggeri;

Un mercato unico per tutti gli attori

AW.

considerando che i cittadini dell'Unione, in particolare gli studenti, i professionisti e gli imprenditori, nonché le piccole e medie imprese, di tutti gli Stati membri devono essere invitati a proporre soluzioni su come ottenere nel miglior modo possibile la piena realizzazione del mercato unico, e che tutte le istituzioni devono essere incoraggiate ad avviare una consultazione pubblica e un dialogo con la società civile al fine di garantire che le esigenze dei cittadini, dei consumatori e delle imprese siano adeguatamente prese in considerazione e che le politiche proposte forniscano un valore aggiunto per i cittadini; che sono necessari strumenti adeguati per comunicare ai cittadini il diritto dell'Unione;

AX.

considerando che il mercato unico deve essere incentrato sui diritti di tutte le parti interessate; che, per ristabilire la fiducia nel mercato unico, è essenziale un coinvolgimento più intenso e in una fase più precoce delle parti sociali, della società civile e di tutti gli altri soggetti interessati nella formulazione, nell'adozione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle misure necessarie a sostenere la crescita e i diritti dei cittadini nel mercato unico, anche sulla base di forme di partecipazione online e di pratiche di democrazia elettronica;

AY.

considerando che, mediante l'autonomia regionale e locale, gli attori locali e regionali svolgono molti compiti previsti da atti legislativi dell'Unione in materia di mercato unico, in particolare nel settore degli appalti pubblici, degli aiuti di Stato, dei servizi di interesse economico generale e delle concessioni; che tali politiche vanno attuate adeguatamente, anche al fine di ridurre i tassi di errore nella politica di coesione; che fornire servizi pubblici di elevata qualità agli abitanti di tutte le regioni dell'Unione europea è un requisito irrinunciabile per disporre di un mercato unico dinamico e potente; che una governance efficace del mercato unico deve quindi tenere conto degli interessi di tutte le parti interessate locali e regionali;

AZ.

considerando che la strategia del mercato unico deve rafforzare il benessere sociale, la convergenza e i diritti dei lavoratori, evitare il dumping sociale e garantire condizioni di lavoro eque per tutti i cittadini europei;

BA.

considerando che, a livello nazionale, è necessario un servizio di prima assistenza facilmente accessibile cui le imprese e i cittadini, comprese le persone con disabilità, possano rivolgersi in caso di difficoltà ad esercitare i propri diritti e a sfruttare le opportunità offerte dal mercato unico; che occorre prestare attenzione a ridurre gli ostacoli all'accessibilità delle strutture edilizie e dei servizi affinché tutti i cittadini possano beneficiare del mercato unico;

Semestre europeo

BB.

considerando che il semestre europeo costituisce il quadro per il coordinamento delle politiche economiche e che fa il punto della situazione economica e di bilancio negli Stati membri, ma che non tiene conto dello stato del mercato unico nonostante la sua enorme importanza per le economie di tutti gli Stati membri;

BC.

considerando che il mercato unico può svolgere un ruolo importante nel promuovere la coesione sociale nell'Unione; che il miglioramento del quadro della governance economica deve basarsi su un insieme di politiche interconnesse e reciprocamente coerenti che stimolino la crescita e l'occupazione e che il pieno sviluppo del mercato unico costituisce un elemento necessario perché questo accada;

BD.

considerando che la Commissione deve controllare il completamento del mercato unico e l'effettiva attuazione dei provvedimenti a esso relativi nell'ambito dell'esercizio annuale del semestre europeo, tenendo conto del check-up annuale sulla governance e dei meccanismi di notifica del quadro di valutazione; e che inoltre il controllo annuale deve valutare quali vantaggi il mercato unico offre ai consumatori e alle imprese, nonché indicare gli ostacoli al suo funzionamento;

BE.

considerando che ogni sessione di primavera del Consiglio europeo deve essere dedicata anche alla valutazione dello stato del mercato unico, sostenuta da un processo di monitoraggio;

BF.

considerando che è opportuno esaminare ciascuno Stato membro singolarmente, predisponendo una concertazione sempre più stretta con i parlamenti nazionali, per individuare carenze di recepimento, attuazione e applicazione e porvi rimedio mediante raccomandazioni specifiche per paese;

BG.

considerando che l'Analisi annuale della crescita 2013 ha lanciato il terzo ciclo del semestre europeo e include attualmente per la prima volta una relazione annuale sullo stato dell'integrazione del mercato unico; che tale maggiore attenzione sul mercato unico nel contesto del semestre europeo è necessaria al fine di sfruttare al meglio le sue potenzialità di crescita e occupazione in Europa e di consentire a cittadini e imprese di beneficiarne pienamente;

BH.

considerando che la relazione summenzionata sullo stato dell'integrazione del mercato unico 2013 non contribuisce tuttavia a mettere meglio a fuoco la situazione attuale negli Stati membri né trae conclusioni sufficientemente elaborate concernenti concrete potenzialità di crescita generate dal mercato unico; che la scelta dei settori prioritari nella relazione sull'integrazione andrebbe corroborata con dati esaurienti;

BI.

considerando che le future relazioni sullo stato dell'integrazione del mercato unico devono pertanto essere più chiare quanto alle attuali carenze del mercato unico e fornire orientamenti più concreti sui possibili rimedi e sui benefici previsti, al fine di consentire agli Stati membri di rispondere in modo significativo;

BJ.

considerando che la relazione sullo stato dell'integrazione del mercato unico 2013 pone l'accento in particolare sul settore dei servizi e invita, tra l'altro, alla piena conformità alla direttiva 2006/123/CE; che tale invito è valido ma non obbligatorio se non viene accompagnato da rigide misure di sostegno relative al corretto recepimento, alla corretta interpretazione e alla piena attuazione di tale direttiva;

BK.

considerando che la relazione elenca una serie di priorità per i mercati dell'energia e dei trasporti e che molte di esse mettono in evidenza la mancanza di investimenti sia nazionali che europei e di concorrenza in taluni settori; che sono necessarie ulteriori ricerche e informazioni comprovate nell'ambito di tali mercati per fornire argomenti più solidi a sostegno di azioni specifiche e richieste agli Stati membri; che, per garantire l'adeguato funzionamento del mercato unico, sono essenziali un'infrastruttura europea dei trasporti integrata, interoperabile e accessibile, la creazione di un mercato interno dell'energia, garantendo nel contempo una solida concorrenza e una protezione rafforzata dei consumatori, nonché una politica industriale europea ambiziosa;

BL.

considerando che anche l'economia digitale è considerata un settore prioritario; che il mercato unico digitale richiede meccanismi di trasparenza e protezione dei consumatori aggiornati e fattibili; che il recepimento e l'attuazione, in modo tempestivo e corretto, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (8) rappresentano fattori essenziali per lo sviluppo dell'economia digitale;

BM.

considerando che i cittadini dell'Unione non hanno ancora beneficiato appieno delle potenzialità del mercato unico in molti settori, in particolare per quanto concerne la libera circolazione delle persone e dei lavoratori; che la mobilità del lavoro in Europa è ancora troppo limitata e che sono necessarie misure più incisive per rimuovere gli ostacoli rimanenti e garantire il principio della parità di trattamento dei lavoratori, nell'ambito dell'applicazione dei trattati e conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali;

BN.

considerando che la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (9) è uno strumento essenziale per ridurre l'enorme debito delle amministrazioni pubbliche nei confronti di molte imprese, in particolare le PMI, e che il suo recepimento deve avvenire in modo tempestivo e corretto al fine di ridurre le situazioni di insolvenza;

BO.

considerando che sono necessarie azioni più innovative al fine di sostenere il mercato unico sulla base di un'economia sociale di mercato; che l'Analisi annuale della crescita 2013 presenta una proposta interessante sull'introduzione di un regime in materia di insolvenze per i consumatori e che tale proposta dovrebbe essere ulteriormente esaminata, tenendo conto del fatto che questo tipo di misure possono svolgere un ruolo fondamentale sia nella tutela dei consumatori che nella prevenzione di possibili rischi sistemici per il settore finanziario;

BP.

considerando importante che venga messa a punto un'ambiziosa agenda per i consumatori, comprendente interventi legislativi e programmatici, finalizzata a responsabilizzare il consumatore medio nonché a tutelare maggiormente i consumatori vulnerabili;

BQ.

considerando che il raggiungimento degli obiettivi della strategia EU 2020, cui il semestre europeo deve essere finalizzato, dipende dal pieno sviluppo delle potenzialità del mercato unico, dall'impegno dell'Unione nel suo insieme e dall'effettiva partecipazione degli Stati membri;

BR.

considerando che il semestre europeo deve essere ancora più sistematicamente collegato alle iniziative dell'Unione attualmente in corso e che deve tenere conto del completamento del mercato unico per garantire la coerenza della politica economica dell'Unione, in particolare per garantire la dovuta convergenza tra paesi appartenenti e non appartenenti alla zona euro;

BS.

considerando che la qualità dei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo varia molto per contenuti, trasparenza, attuabilità e completezza e che tali programmi andrebbero approfonditi, migliorati e resi sufficientemente ambiziosi per il raggiungimento degli obiettivi di integrazione economica e completamento del mercato unico;

BT.

considerando che gli Stati membri devono fornire informazioni quanto più possibile dettagliate anche sulle modalità di applicazione e attuazione delle normative nei settori chiave del mercato unico;

BU.

considerando che è necessaria una nuova metodologia da applicare al semestre europeo, che consista nel discutere le priorità del mercato unico contemporaneamente a quelle economiche e di bilancio, collegandole tra loro, unitamente a quelle occupazionali e sociali, in un unico quadro integrato di coordinamento;

BV.

considerando che le raccomandazioni specifiche per paese devono tener conto dello stato di avanzamento e delle modalità di applicazione della legislazione relativa al mercato unico, con particolare riferimento ai settori chiave e alle priorità individuate annualmente;

BW.

considerando che le raccomandazioni specifiche per paese dovrebbero offrire nel contempo soluzioni più concrete agli Stati membri per migliorare il funzionamento del mercato unico, al fine di creare un sostegno pubblico ed un impegno politico più forti onde incoraggiare il completamento del mercato unico;

BX.

considerando che la valutazione della situazione del mercato unico deve divenire parte integrante del semestre europeo, con la creazione di un pilastro dedicato alla governance del mercato unico che affianchi il pilastro della governance economica; che la proposta della Commissione di elaborare una relazione annuale sull'integrazione del mercato unico che contribuisca alla base di conoscenze che sottende alle raccomandazioni specifiche per paese potrebbe porre le basi per un futuro ciclo annuale del mercato unico all'interno del semestre europeo;

BY.

considerando che l'avvio del semestre europeo deve avvenire con il pieno coinvolgimento dei parlamenti nazionali e che sussiste altresì la necessità che il semestre europeo si svolga senza pregiudicare le prerogative del Parlamento europeo;

1.

chiede alla Commissione di presentargli quanto prima, considerando come possibile base giuridica tutte le disposizioni pertinenti del TFUE concernenti il mercato unico, anche sulla base all'articolo 26, paragrafo 3, TFUE, una proposta relativa a un atto finalizzato a rafforzare la governance del mercato unico, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato;

2.

constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

3.

ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte mediante gli stanziamenti di bilancio attuali;

o

o o

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate che la accompagnano alla Commissione e al Consiglio, nonché al Consiglio europeo e ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0211.

(2)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 84.

(3)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 51.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0258.

(5)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 9.

(6)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(7)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(8)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

(9)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1: stabilire un quadro coerente per la governance del mercato unico

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta legislativa da adottare debba mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

La proposta di un atto legislativo finalizzato a rafforzare la governance del mercato unico deve essere presentata nell'ottica di contribuire a garantire il funzionamento del mercato unico dell'Unione e di promuovere la crescita economica inclusiva in Europa. È opportuno che la proposta si basi sulle disposizioni pertinenti del TFUE concernenti il mercato interno. La Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di presentare una proposta sulla base dell'articolo 26, paragrafo 3, TFUE.

La procedura deve prevedere un coinvolgimento adeguato del Parlamento europeo nell'istituzione del quadro relativo alla governance del mercato unico. La proposta deve altresì prevedere l'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, di altri provvedimenti necessari per rafforzare la governance del mercato unico, in particolare provvedimenti indirizzati a settori in cui il quadro normativo dell'Unione è stato istituito conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 TFUE.

L'atto non deve pregiudicare il quadro normativo del mercato unico già in vigore né le norme che devono essere adottate in diversi settori. Esso non deve inoltre pregiudicare le prerogative delle istituzioni stabilite dai trattati, in particolare quelle della Commissione, o gli obblighi degli Stati membri in base ai trattati o derivanti dall'acquis del mercato unico.

L'atto deve integrare il quadro normativo del mercato unico e agevolare il recepimento, l'attuazione, l'applicazione e l'esecuzione delle norme e delle libertà del mercato unico.

L'atto deve prevedere l'adozione di orientamenti per il mercato unico dell'Unione. Tali orientamenti devono comprendere gli obiettivi da raggiungere, le priorità di azione e le condizioni che occorre garantire, e devono essere accompagnati da metodi e procedure di lavoro che devono essere introdotte al fine di rafforzare la governance del mercato unico.

Occorre formulare le procedure di presentazione, valutazione e controllo dei piani d'azione nazionali, oltre alle procedure di elaborazione delle raccomandazioni specifiche per paese in relazione al mercato unico.

Occorre definire le misure integrative necessarie a migliorare l'attuazione e l'esecuzione del quadro normativo del mercato unico.

Occorre chiarire il collegamento tra il ciclo di governance del mercato unico e il ciclo politico annuale del semestre europeo.

Raccomandazione 2: stabilire gli obiettivi e le priorità di azione dell'Unione con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato unico

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta legislativa da adottare debba mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

Per garantire che il mercato unico sia effettivamente votato alla crescita, alla creazione di posti di lavoro e all'aumento della fiducia dei consumatori e delle imprese, occorre stabilire orientamenti dell'Unione tesi a migliorare il funzionamento del mercato unico. Tali orientamenti devono comprendere:

a)

gli obiettivi e le priorità dell'azione dell'Unione e degli Stati membri;

b)

le condizioni da attuare per migliorare ulteriormente la governance del mercato unico.

Occorre stabilire una serie circoscritta di obiettivi e priorità di azione in settori in cui è probabile che un mercato unico che funzioni in modo migliore porti con sé i vantaggi più importanti in termini di crescita e occupazione in tutta l'Unione.

La selezione degli obiettivi e delle priorità di azione deve basarsi sui seguenti criteri:

a)

analisi comparativa della produzione attraverso una selezione dei principali indicatori quantitativi inerenti ai fattori di produzione di beni e servizi per individuare i settori che dimostrano il più alto potenziale inutilizzato di crescita;

b)

rilevanza economica, valutando se il settore è sufficientemente significativo, in termini di portata economica, da generare un impatto non trascurabile sulla crescita se si combattessero le cause profonde del suo potenziale inutilizzato;

c)

fattori dinamici, valutando se il settore stia già adottando misure relative al proprio potenziale inutilizzato, in base a fattori quali la capacità di generare un aumento dell'occupazione e la potenziale convergenza con livelli di produttività del lavoro di riferimento;

d)

fattori legati al mercato unico, esaminando se i miglioramenti del mercato unico possano liberare il potenziale inutilizzato;

e)

fattori riguardanti ulteriori elementi di protezione e garanzia per i consumatori, i lavoratori e i cittadini.

Raccomandazione 3: stabilire le condizioni che devono essere garantite per migliorare la governance del mercato unico

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta legislativa da adottare debba mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

Le condizioni da attuare per rafforzare ulteriormente la governance del mercato unico devono includere:

a)

l'applicazione dei principi della regolamentazione intelligente in sede di elaborazione e di attuazione delle norme sul mercato unico, per garantire che tali norme siano redatte, recepite e attuate in modo da funzionare efficacemente per i loro destinatari;

b)

la riduzione degli oneri amministrativi, specialmente per le piccole e medie imprese, al livello minimo;

c)

la possibilità per le imprese e i cittadini che devono rispettare le procedure, di poterlo fare in maniera rapida e per via elettronica;

d)

la garanzia che le imprese e i cittadini trovino informazioni e assistenza e che abbiano accesso a mezzi di ricorso rapidi, efficaci ed economicamente accessibili, se necessario;

e)

un uso più intelligente degli strumenti informatici per informare le imprese e i cittadini, consentendo loro di esercitare i propri diritti e sfruttare le opportunità e interconnettere in maniera migliore le iniziative a livello nazionale e dell'Unione;

f)

un maggiore utilizzo degli strumenti online, tra cui il sistema d'informazione del mercato interno (IMI), nella cooperazione transfrontaliera tra amministrazioni;

g)

l'ulteriore sviluppo degli sportelli unici;

h)

un utilizzo efficace dei meccanismi rapidi ed efficaci di ricorso e di soluzione dei problemi, anche attraverso l'istituzione di un servizio di prima assistenza facilmente accessibile a livello nazionale, cui le imprese e i cittadini possano rivolgersi nel caso in cui incontrino difficoltà ad esercitare i propri diritti e a sfruttare le opportunità offerte dal mercato unico;

Raccomandazione 4: definire le misure aggiuntive necessarie a rafforzare l'attuazione e l'esecuzione del quadro normativo del mercato unico

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta legislativa da presentare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

Per migliorare l'attuazione e l'esecuzione del quadro normativo del mercato unico, è opportuno che la Commissione:

a)

rafforzi l'assistenza agli Stati membri per il recepimento delle direttive che non sono ancora state recepite;

b)

proceda a controlli di conformità sistematici e adotti misure a sostegno di una corretta applicazione pratica delle norme in tutti gli Stati membri;

c)

per la legislazione recepita e attuata, esegua un riesame approfondito volto a valutare la loro applicazione ed efficacia effettiva sia in termini pratici che in termini economici;

d)

aumenti le relazioni ex-post sull'attuazione delle norme relative alla conformità degli Stati membri e le valutazioni del rendimento relative all'efficacia delle misure politiche adottate;

e)

organizzi revisioni tra pari con gli Stati membri;

Per migliorare l'attuazione e l'esecuzione del quadro normativo del mercato unico, è opportuno che gli Stati membri:

a)

presentino alla Commissione progetti di misure di recepimento, qualora gli Stati membri o la Commissione lo ritengano opportuno, al fine di garantire anche la valutazione ex-ante dell'adeguato recepimento e garantire la sicurezza della conformità e un'attuazione rapida;

b)

consultino periodicamente le parti interessate e la società civile, compresi i consumatori, le imprese e le autorità locali e regionali, sia durante il processo di recepimento sia nella fase di attuazione;

c)

forniscano una descrizione online delle modalità di recepimento e di applicazione pratica delle norme.

Raccomandazione 5: provvedere alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani d'azione nazionali

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta legislativa da presentare debba mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

Occorre che gli Stati membri elaborino e presentino alla Commissione piani d'azione nazionali diretti a realizzare gli obiettivi e le priorità di azione dell'Unione sul miglioramento del funzionamento del mercato unico. I piani d'azione devono comprendere un elenco delle misure particolareggiate da adottare e una tabella di marcia per la loro attuazione.

I piani d'azione nazionali devono essere elaborati in consultazione con le parti interessate che rappresentano gli interessi economici e sociali nonché gli interessi dei consumatori.

È necessario che la Commissione, in collaborazione con il comitato consultivo per il mercato interno, valuti i piani d'azione nazionali e presenti una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio.

La valutazione dei piani d'azione nazionali deve tenere in considerazione il quadro di valutazione del mercato interno e la relazione sulla governance del mercato unico.

È opportuno che la Commissione monitori i progressi compiuti nell'attuazione dei piani d'azione nazionali. A tal fine, occorre che gli Stati membri forniscano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che ritengono necessarie per valutare i progressi compiuti.

La presentazione e la valutazione dei piani d'azione nazionali devono essere considerate azioni coordinate facenti parte, in un quadro integrato, di un ciclo annuale che individui le priorità politiche per una piena realizzazione del mercato unico che tenga conto della dimensione economica, sociale e ambientale.

Raccomandazione 6: provvedere alla formulazione di raccomandazioni distinte specifiche per paese sul mercato unico

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta legislativa da presentare debba mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

In base alle valutazioni dei piani d'azione nazionali e servendosi di altri strumenti pertinenti per il mercato unico, occorre che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, se del caso, formuli, sulla base delle priorità politiche di intervento nei settori considerati chiave, raccomandazioni sul mercato unico all'indirizzo degli Stati membri, volte a migliorare il recepimento, l'attuazione e l'esecuzione delle norme del mercato unico.

Nel rivolgere le raccomandazioni agli Stati membri, è opportuno che il Consiglio faccia ampio uso degli strumenti conferitigli dal TFUE.

È opportuno che, all'atto della formulazione di una raccomandazione sul mercato unico, la commissione competente del Parlamento europeo abbia la possibilità di invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni, e che i rappresentanti della Commissione abbiano la possibilità di essere invitati a uno scambio di pareri presso il parlamento di tale Stato membro.

Raccomandazione 7: definire un pilastro del mercato unico del semestre europeo

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta legislativa da presentare debba mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

Per garantire che il mercato unico apporti risultati tangibili per i cittadini, i consumatori, i lavoratori e le imprese, il ciclo annuale del semestre europeo deve essere utilizzato come una piattaforma per gli orientamenti politici, la comunicazione e il monitoraggio dei progressi realizzati dagli Stati membri e dall'Unione nel raggiungere gli obiettivi del mercato unico e nel definire le azioni correttive.

Occorre definire un pilastro del mercato unico del semestre europeo.

Il pilastro del mercato unico del semestre europeo deve comprendere:

a)

il quadro di valutazione del mercato interno, incluse relazioni dettagliate per paese relative all'attuazione e all'applicazione della legislazione del mercato unico;

b)

le modalità di applicazione della legislazione sul mercato unico, come specificate dagli Stati membri, con particolare riferimento ai settori chiave e alle priorità politiche individuate annualmente;

c)

le proposte della Commissione sulle priorità politiche dell'anno successivo, a livello di Unione e a livello nazionale, presentate nell'ambito dell'analisi annuale della crescita e della relazione annuale sull'integrazione del mercato unico. La relazione annuale deve inoltre fornire una valutazione del funzionamento pratico del mercato unico. Le proposte sulle priorità politiche devono basarsi sui risultati del quadro di valutazione del mercato interno e su altri strumenti di sorveglianza del mercato unico, al fine di evitare sovrapposizioni, elaborare raccomandazioni efficienti e chiare e garantire la coerenza della politica economica europea;

d)

l'elaborazione delle priorità politiche di azione e degli obiettivi da raggiungere per superare le restanti resistenze a livello di Unione e a livello nazionale sotto forma di orientamenti per il mercato unico;

e)

la presentazione dei piani d'azione nazionali degli Stati membri per l'attuazione degli orientamenti sul mercato unico;

f)

la valutazione dei piani d'azione annuali da parte della Commissione, in stretta collaborazione con il comitato consultivo per il mercato interno e tenendo in considerazione il quadro di valutazione del mercato interno e la relazione annuale sulla governance del mercato unico;

g)

l'adozione, da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, di raccomandazioni distinte sul mercato unico destinate agli Stati membri, sulla base di una proposta della Commissione.

Raccomandazione 8: aumentare la responsabilità democratica e il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta legislativa da presentare debba mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:

Occorre che il Parlamento europeo sia coinvolto nell'istituzione del quadro relativo alla governance del mercato unico, conformemente ai trattati. È necessario che il Parlamento sia coinvolto, e almeno consultato dal Consiglio, per l'adozione di altri provvedimenti necessari a rafforzare la governance del mercato unico, anche in relazione agli obiettivi, alle priorità e alle azioni politiche programmate dell'Unione.

Occorre che il Parlamento europeo, prima del Consiglio europeo di primavera, discuta dell'analisi annuale della crescita e voti gli emendamenti connessi alla relazione annuale sull'integrazione del mercato unico da presentare al Consiglio europeo.

È opportuno che il Presidente del Parlamento europeo presenti, alla riunione del Consiglio europeo di primavera, le opinioni del Parlamento europeo sull'integrazione del mercato unico.

È necessario che il Consiglio e la Commissione siano presenti alle riunioni interparlamentari tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali in sede di discussione dell'integrazione del mercato unico.