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11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 177/15 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L’accessibilità come diritto umano per le persone con disabilità» (parere d’iniziativa)
(2014/C 177/03)
Relatore: VARDAKASTANIS
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 febbraio 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere d’iniziativa sul tema:
L’accessibilità come diritto umano per le persone con disabilità.
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 19 novembre 2013.
Alla sua 495a sessione plenaria, dei giorni 21 e 22 gennaio 2014 (seduta del 21 gennaio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 152 voti favorevoli e 3 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1 |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) invita le istituzioni dell’UE a riconoscere che l’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità costituisce di per sé un diritto umano e che, pertanto, la sua piena attuazione deve tradursi nella messa a punto, tramite misure giuridiche e politiche, delle condizioni necessarie per consentire alle persone con disabilità di avere accesso a tutti gli ambienti e aspetti della vita. Tale diritto è fondamentale affinché esse possano godere pienamente dei diritti civili e politici nonché dei diritti sociali, economici e culturali. L’accessibilità apporta benefici all’intera società. |
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1.2 |
Il CESE invita tutte le istituzioni, tutti gli organismi politici e tutte le agenzie dell’UE, compreso lo stesso Comitato, a preparare, in consultazione con il movimento europeo dei disabili, un piano concreto per garantire l’accessibilità, tra l’altro, delle loro sedi, siti web e documenti. |
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1.3 |
Il CESE riconosce l’accessibilità come condizione basilare per la sostenibilità e la sua dimensione sociale, per la lotta contro la povertà e l’emarginazione e per la promozione della coesione sociale. |
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1.4 |
Il CESE riconosce che sono stati compiuti importanti passi avanti in settori come i trasporti e le telecomunicazioni (ad es. l’Agenda digitale); tuttavia, occorrono ulteriori interventi, anche nell’ambito del mercato interno. |
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1.5 |
Il CESE riconosce che la mancanza di accessibilità costituisce una discriminazione già di per sé e sottolinea pertanto che l’UE dovrebbe mettere a punto una legislazione antidiscriminazione; invita il Consiglio a sbloccare la proposta di direttiva COM(2008) 426 final recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (articolo 19 del TFUE). |
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1.6 |
Il CESE invita la Commissione europea (CE) a rispettare l’impegno assunto da tempo presentando un Atto europeo in materia di accessibilità giuridicamente vincolante. |
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1.7 |
Il CESE invita il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE a portare a termine l’attuale proposta di direttiva relativa all’accessibilità dei siti web degli enti pubblici in linea con il parere del CESE sul tema Accessibilità dei siti web degli enti pubblici (1) e in accordo con il Forum europeo per le disabilità. |
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1.8 |
Il CESE invita le istituzioni dell’UE a trovare un accordo sull’inclusione di condizionalità ex ante obbligatorie relative all’accessibilità e alla disabilità nell’attuale regolamento recante disposizioni comuni in materia di fondi strutturali, nonché negli strumenti di assistenza esterna e negli altri strumenti di finanziamento. |
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1.9 |
Il CESE ritiene che la crisi e le conseguenti misure di austerità non debbano essere utilizzate dall’UE e dagli Stati membri come pretesto per mettere a rischio l’accessibilità in quanto diritto umano. |
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1.10 |
Il CESE osserva che, nel realizzare l’accessibilità come diritto umano, si dovrebbe tenere conto dei seguenti principi fondamentali: la libertà di scelta e di movimento, la vita indipendente, l’accomodamento ragionevole, la partecipazione, la progettazione universale e gli obblighi preventivi. |
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1.11 |
Il CESE esorta l’UE e gli Stati membri a istituire meccanismi di monitoraggio ed esecuzione con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. |
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1.12 |
Il CESE sottolinea che i seguenti settori di intervento dell’UE dovrebbero avere una dimensione di accessibilità: la capacità giuridica, la partecipazione politica, l’occupazione, gli aiuti di Stato, i trasporti, l’istruzione, l’accesso a beni e servizi, la ricerca, la politica estera e le politiche abitative. |
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1.13 |
Il CESE ritiene che le istituzioni dell’UE, nel dare attuazione alle disposizioni della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, dovrebbero includere l’accessibilità nei seguenti strumenti: la normalizzazione, l’armonizzazione, i requisiti tecnici, gli incentivi alle imprese, le politiche sindacali e i contratti collettivi. |
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1.14 |
Il CESE fa rilevare che le strategie di sensibilizzazione rappresentano uno strumento essenziale per ottenere il rispetto dell’accessibilità come diritto umano da parte della società, compresi i cittadini stessi e soggetti di rilievo quali gli istituti scolastici e i mass media, alla luce dell’articolo 8 della Convenzione. |
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1.15 |
Il CESE è dell’avviso che l’accessibilità dovrebbe essere inserita nei programmi di studio delle discipline scientifiche (ad es. architettura, ingegneria, informatica, ecc.). |
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1.16 |
Il CESE ritiene che gli strumenti statistici esistenti siano insufficienti a sostenere l’attuazione dell’accessibilità come diritto umano, e invita quindi Eurostat a garantire lo sviluppo di tali strumenti. |
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1.17 |
Il CESE ribadisce il proprio impegno, espresso nei precedenti pareri, a favore della creazione di un comitato direttivo per il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione. |
2. Introduzione
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2.1 |
L’approccio alla disabilità in termini di diritti umani implica che l’UE, come parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e tutti i cittadini hanno la responsabilità di costruire una società in cui tutti gli esseri umani, incluse le persone con disabilità, possano godere dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. |
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2.2 |
La definizione di «persona con disabilità» fornita dalla Convenzione sostiene e rafforza l’approccio alla disabilità in termini di diritti umani: «per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri». |
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2.3 |
L’UE ha allegato alla decisione relativa alla conclusione della Convenzione un elenco di competenze di cui l’accessibilità è parte integrante. La Convenzione è l’unico Trattato in materia di diritti umani concluso finora dall’Unione europea. |
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2.4 |
Il rapporto mondiale sulla disabilità (2011), presentato dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Banca mondiale, sottolinea che l’ambiente edificato, l’informazione e le comunicazioni sono spesso inaccessibili alle persone con disabilità (2). |
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2.5 |
L’accesso all’ambiente fisico e ai trasporti pubblici è una condizione necessaria per la libertà di movimento delle persone con disabilità, garantita dall’articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dall’articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR). Allo stesso modo, l’accesso all’informazione e alle comunicazioni è considerato come il presupposto della libertà di opinione e di espressione, garantita dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dall’articolo 19, paragrafo 2, dell’ICCPR (3). |
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2.6 |
Al punto di contatto della Convenzione (situato presso la Commissione europea) spetta un ruolo fondamentale nell’attuazione della Convenzione, ruolo che va esercitato in modo molto proattivo. |
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2.7 |
Il 29 ottobre 2012 il Consiglio dell’UE ha approvato la creazione di un quadro per tutelare, promuovere e controllare l’attuazione della Convenzione, composto dal Mediatore europeo, dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, dall’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali, dal Forum europeo per le disabilità e dalla CE. |
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2.8 |
Il CESE plaude al pieno coinvolgimento del Forum europeo per le disabilità in tale quadro e sottolinea la necessità di un’intensa partecipazione della società civile alle sue attività. |
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2.9 |
La Convenzione ONU riconosce l’accessibilità come diritto negli articoli 9, 3 e 21. |
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2.10 |
Gli articoli della Convenzione relativi all’accessibilità stabiliscono un proprio importante programma giuridico/politico che non può essere preso in considerazione isolatamente: l’accessibilità deve quindi essere considerata come un fattore che consente e agevola l’esercizio di tutti gli altri diritti civili, economici, sociali e culturali. |
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2.11 |
Negli ultimi anni il legislatore dell’UE ha dedicato maggiore attenzione al tema dell’accessibilità, che è stata così inclusa, tra le altre cose, in settori quali gli appalti pubblici, i fondi strutturali e altri strumenti di finanziamento, i diritti dei passeggeri, il settore delle norme tecniche (specifiche tecniche di interoperabilità — passeggeri a mobilità ridotta) e l’occupazione. Si tratta di un passo avanti molto importante, tenuto conto dell’invecchiamento della popolazione europea. |
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2.12 |
Adottando la strategia europea sulla disabilità (SED), il principale strumento politico specificamente dedicato a tale fenomeno, l’UE ha stabilito degli obiettivi concreti in questo settore. In tale contesto la Commissione si è impegnata a presentare misure giuridicamente vincolanti per garantire l’accessibilità, tra cui figurano l’accessibilità dei siti web e l’Atto europeo in materia di accessibilità (4). |
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2.13 |
L’Agenda europea del digitale costituisce un valido modello per l’introduzione di strategie politiche generali, pur comprendendo anche azioni specifiche volte a garantire l’accesso per le persone con disabilità. I progressi raggiunti in materia di accessibilità avranno ricadute positive sulla società e l’economia in generale, creando nuovi posti di lavoro e apportando valore aggiunto. La piena attuazione dell’Agenda dovrebbe dare vita a un’Europa digitale senza barriere per le persone con disabilità. |
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2.14 |
È necessario avvalersi del potenziale dell’accessibilità per il mercato interno, dato che in questo modo si migliorerà la mobilità transnazionale in Europa agevolando al contempo la mobilità dei lavoratori e delle persone con disabilità. Inoltre, occorrerebbe garantire l’accesso ai programmi di apprendimento permanente. Le strategie europee per l’occupazione dovrebbero tenere conto anche della necessità di mantenere i posti di lavoro e di riqualificare le persone colpite da disabilità nel corso della vita lavorativa. |
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2.15 |
La strategia Europa 2020 avrebbe potuto adottare un approccio più completo alla disabilità che includesse l’accessibilità e il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano. L’assenza di indicatori globali per la disabilità in tale strategia, infatti, si è tradotta nella mancanza di attenzione, di informazioni e di risorse destinate alla disabilità. La creazione di posti di lavoro rappresenta la strategia fondamentale per garantire l’inclusione sociale. |
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2.16 |
Il CESE sottolinea come ci sia ancora molto da fare al riguardo, e accoglie pertanto con favore la proposta di direttiva, presentata dalla CE, sull’accessibilità dei siti web degli enti pubblici. |
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2.17 |
Il CESE invita la Commissione a rispettare l’impegno di proporre, senza ulteriori ritardi o rinvii, un Atto europeo in materia di accessibilità che sia giuridicamente vincolante. |
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2.18 |
La crisi economica sta avendo un impatto drammatico sull’esercizio dei diritti umani delle persone con disabilità, anche per quanto riguarda l’accessibilità. I livelli di accessibilità si deteriorano e, di conseguenza, le società diventano meno accessibili. Si fa rilevare che, sebbene tutte le famiglie siano colpite dalla crisi economica, quest’ultima produce effetti sproporzionati nelle famiglie con minori disabili (5). |
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2.19 |
L’UE deve dotarsi di un programma specifico per garantire l’accesso dei minori con disabilità a tutti gli ambienti e aspetti della vita. |
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2.20 |
L’Europa ha bisogno di crescita inclusiva, e l’accessibilità è una condizione basilare per la realizzazione della sostenibilità, segnatamente per quanto attiene all’attuazione della sua dimensione sociale, per la lotta contro la povertà e l’emarginazione e per la promozione della coesione sociale attraverso l’inclusione delle persone con disabilità. |
3. L’accessibilità come diritto umano
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3.1 |
Il CESE ritiene che la nozione di «accessibilità come diritto umano» debba essere trasformata in un concetto politico e operativo. Essa si applica infatti all’intera società e non soltanto alle persone con disabilità. |
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3.2 |
Il CESE sottolinea che il diritto all’accessibilità come diritto umano, anche in riferimento a un programma politico, dovrebbe essere inteso in due modi:
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3.3 |
Il CESE riconosce gli orientamenti della Convenzione tesi a mettere a punto la nozione di accessibilità, e ritiene che la definizione delle politiche in questo settore dovrebbe:
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3.4 |
Il CESE sostiene la necessità di garantire una vita indipendente (in termini di vita nella comunità e integrazione) come indicato nell’articolo 19 della Convenzione, sulla base di tre azioni principali:
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3.5 |
Il CESE osserva che le persone con disabilità devono poter esercitare la libertà di scelta in modo indipendente e autonomo, su un piano di parità rispetto agli altri. |
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3.6 |
Il CESE prende atto del Global Report on living and being included in the community (6), realizzato da Inclusion International, in cui si afferma che alle persone con disabilità intellettuali sono negati i diritti di base in materia di accessibilità, come il possesso delle chiavi di casa, il diritto di accedere ai servizi commerciali, il diritto di decidere dove fare una passeggiata o di andare al parco giochi con i compagni di scuola. |
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3.7 |
Il CESE riconosce che il ricovero obbligato in istituto rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani, infelice conseguenza dello sviluppo dei servizi sociali in Europa rispetto ad altre aree del mondo, e che tale fenomeno riguarda tutti gli Stati membri dell’UE indipendentemente dal loro tenore di vita. Alle strategie di deistituzionalizzazione deve fare seguito lo sviluppo di servizi alternativi a livello di comunità, poiché, in assenza di servizi, non possono esservi miglioramenti: le persone con disabilità diventano dei senzatetto. |
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3.8 |
Il CESE ritiene che per «barriera» debba intendersi un ostacolo non soltanto fisico, ma anche di carattere attitudinale e legislativo, come pure relativo alle politiche, ai comportamenti, alle abitudini, alla mancanza di consapevolezza e alla discriminazione culturale. Il CESE sottolinea che l’eliminazione di queste barriere porta vantaggi alla società nel suo complesso. |
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3.9 |
Il CESE osserva che si dovrebbe prestare maggiore attenzione al riconoscimento della lingua dei segni e di altre forme di comunicazione per i non udenti, come pure agli strumenti di conversione del parlato in testo per le persone con deficit uditivi. Dovrebbero anche essere messi a punto dei dispositivi che garantiscano la produzione di documenti in caratteri Braille e software di lettura dello schermo per i non vedenti, come pure materiale informativo di facile lettura per persone con disabilità intellettive e comportamentali. |
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3.10 |
Il CESE fa rilevare come la segnaletica, informazioni e comunicazioni accessibili, i servizi di assistenza, orientamento e movimento all’interno e tra gli edifici siano fondamentali per molte persone con disabilità, specialmente per quelle che soffrono di affaticamento cognitivo. |
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3.11 |
Il CESE osserva che, nell’analisi dell’accessibilità come diritto umano, occorre tenere conto di due strumenti fondamentali:
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3.12 |
Il CESE ritiene che la progettazione universale dovrebbe essere un principio guida per garantire pieno accesso alla società. Tale principio deve essere trasformato in un requisito operativo nel processo di elaborazione delle politiche, per esempio includendolo negli articoli di un regolamento (7). È necessario che la progettazione generale sia accompagnata dalla messa a punto di tecnologie e dispositivi di sostegno complementari. |
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3.13 |
Il rispetto degli obblighi preventivi in materia di accessibilità può apportare enormi benefici alle persone con disabilità, anticipando le loro esigenze ancora prima che si manifestino. Dal punto di vista di un prodotto o servizio, ciò richiederà di tenere conto di tali potenzialità nella fase di progettazione. |
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3.14 |
Andrebbe tracciata una distinzione tra, da un lato, l’obbligo di garantire l’accesso a tutti gli oggetti, le infrastrutture, i beni, i prodotti e i servizi di nuova progettazione, costruzione e produzione, e, dall’altro, l’obbligo di rimuovere le barriere e di assicurare l’accesso all’ambiente fisico esistente, ai trasporti, all’informazione e alle comunicazioni nonché ai servizi aperti al pubblico. Gli Stati parti sono tenuti a ottemperare ad entrambi gli obblighi, ma mentre il primo aspetto è da attuare gradualmente, per quanto concerne la rimozione delle barriere esistenti gli Stati dovrebbero stabilire dei calendari definiti e fissi, e stanziare risorse adeguate (8). |
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3.15 |
Il CESE osserva che l’assistenza personale (che comprende l’assistenza da parte di persone e animali, come menzionato nella Convenzione) è un’azione mirata fondamentale per garantire che le persone con disabilità possano esercitare tutta una serie di diritti. |
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3.16 |
Il CESE riconosce che la non discriminazione è uno strumento fondamentale per assicurare il rispetto dei diritti umani. Essa, tuttavia, non è sufficiente se non è accompagnata da altri strumenti come le azioni positive e la normalizzazione, come pure dalla formazione e dalla promozione dei diritti delle persone con disabilità presso datori di lavoro, ingegneri civili, architetti, giuristi, economisti, ecc.: tali attività di formazione dovrebbero essere incluse nei loro programmi di studio. Il CESE ritiene necessario fare progressi sul fronte della proposta di direttiva COM(2008) 426 final, attualmente abbandonata, recante applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (basata sull’articolo 19 del TFUE). |
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3.17 |
Non sarà possibile pervenire a un’attuazione fondamentale degli obblighi in materia di accessibilità in quanto diritto umano in assenza di una partecipazione reale e significativa delle organizzazioni di persone con disabilità all’attuazione degli articoli 4, paragrafo 3, e 33 quando si affrontano i problemi di accessibilità. Tale partecipazione può essere assicurata se le organizzazioni di persone con disabilità ricevono le risorse finanziarie necessarie per sviluppare la loro attività di sostegno. Il CESE chiede che il programma Diritti fondamentali, che sostituirà il programma Progress, garantisca lo stesso livello di sostegno finanziario alle organizzazioni generali e specifiche delle persone con disabilità. |
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3.18 |
Il CESE evidenzia che il grado in cui le persone con disabilità godono dei diritti umani differisce tra le zone rurali e urbane, e che questo squilibrio andrebbe affrontato tramite interventi efficaci a livello nazionale e regionale. |
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3.19 |
Le imprese e i datori di lavoro dell’UE dovrebbero includere l’accessibilità nelle loro politiche in materia di diversità e promuovere la creazione di piani per la diversità. |
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3.20 |
Il CESE riconosce l’impatto dell’accessibilità sulla coesione sociale, e le strategie dell’UE in materia di sostenibilità dovrebbero quindi comprendere l’accessibilità come modo per attuare i loro obiettivi. |
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3.21 |
Il CESE rileva che le donne con disabilità subiscono delle limitazioni nell’esercitare i loro diritti, anche nel campo della salute, dell’inclusione sociale, dell’istruzione e dell’occupazione. Tali limitazioni si traducono in un peggioramento delle condizioni di vita, in problemi di salute, disoccupazione e povertà. Lo stesso vale per altre persone vulnerabili portatrici di disabilità, come i minori, gli anziani e le persone che necessitano di elevati livelli di assistenza, che subiscono gravi restrizioni all’esercizio dei loro diritti. |
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3.22 |
Il CESE sottolinea che i giovani di oggi rappresentano il futuro, e che occorre creare delle condizioni di accessibilità per permettere ai giovani con disabilità di esercitare pienamente i loro diritti. Il CESE invita l’UE a garantire che le sue politiche per la gioventù comprendano una specifica dimensione di sostegno ai giovani con disabilità. |
4. L’impatto sulla legislazione e sulla definizione delle politiche dell’UE
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4.1 |
Il CESE osserva che, a seguito della conclusione della Convenzione da parte dell’UE, qualunque iniziativa politica/giuridica proporzionata dell’UE va analizzata nella prospettiva di garantire alle persone con disabilità una vita indipendente, una piena partecipazione e l’eliminazione delle barriere e degli ostacoli. Questo concetto deve avere un impatto sulle vigenti normative UE, alcune delle quali specificate nella dichiarazione sulle competenze. |
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4.2 |
Il CESE ritiene che il mercato interno dovrebbe essere sviluppato in modo da garantire che tenga conto della disabilità, della normalizzazione e dell’armonizzazione dell’accessibilità: sarebbe un modo per ammodernare il mercato interno stesso e renderlo più competitivo e inclusivo nell’economia globale. Un’economia della disabilità esiste. |
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4.3 |
Il CESE chiede che venga elaborata un’agenda dell’UE fondata su due elementi:
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4.4 |
Il CESE ritiene che l’accessibilità sia un diritto fondamentale che necessita di un programma politico specifico; invita quindi la Commissione a presentare una proposta relativa a un’agenda sui diritti in materia di accessibilità nel quadro della definizione delle sue politiche. |
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4.5 |
Il CESE chiede che si analizzino i seguenti ambiti dal punto di vista dell’accessibilità come diritto umano:
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4.6 |
Il CESE esorta a lanciare azioni concrete nei seguenti ambiti, dal punto di vista dell’accessibilità come diritto umano: prevenzione degli effetti della crisi economica sui requisiti in materia di accessibilità e sulla vita indipendente delle persone con disabilità; garanzia di accesso all’istruzione (9); un programma per l’esercizio dei diritti sociali e culturali (10) (relazioni sociali, attività ricreative, turismo); cooperazione internazionale, accordi finanziari e commerciali e la posizione dell’UE in zone come quelle colpite da catastrofi naturali o interessate dalla cooperazione per lo sviluppo, obiettivi di sviluppo del millennio, richiedenti asilo, l’ONU e l’FMI; nel campo della ricerca, si dovrebbe ricorrere al programma Orizzonte 2020; accesso alle abitazioni, comprese quelle sociali; sport, da utilizzare come fattore di inclusione sociale, nonché accesso agli edifici, agli impianti, ai programmi, ecc. |
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4.7 |
L’inclusione può essere assicurata, tra le altre cose, mediante l’azione collettiva di tutte le parti interessate in una serie di ambiti dei diritti fondamentali:
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4.8 |
Il CESE chiede che sia sviluppata e rafforzata l’inclusione di una strategia in materia di normalizzazione e accessibilità nello sviluppo delle tecnologie. |
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4.9 |
Il CESE osserva che l’accessibilità consentirà lo sviluppo delle attività in nuovi settori nei quali saranno richieste nuove competenze, segnatamente per quanto riguarda il settore delle TIC. Le persone con disabilità dovrebbero poter superare il divario digitale grazie al sostegno di politiche mirate dell’UE. |
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4.10 |
Il CESE ritiene necessario un rafforzamento delle capacità per tutte le parti interessate: enti pubblici, imprese private, società civile e organizzazioni delle persone con disabilità. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle PMI. |
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4.11 |
Il CESE invita la Commissione europea (CE) a rispettare l’impegno assunto da tempo presentando un Atto europeo in materia di accessibilità giuridicamente vincolante. |
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4.12 |
Il CESE plaude alla presentazione della proposta relativa all’accessibilità dei siti web degli enti pubblici e ribadisce le raccomandazioni formulate nel parere sul tema Accessibilità dei siti web degli enti pubblici (11):
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4.13 |
Il CESE approva l’inclusione di criteri di accessibilità e condizionalità in materia di disabilità nei regolamenti relativi ai fondi strutturali e in altri settori, come i trasporti e i diritti dei passeggeri. |
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4.14 |
Il CESE ritiene che la riunione dei presidenti dell’UE in materia di disabilità e la riunione delle direzioni generali della Commissione europea sull’attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità debbano svolgersi periodicamente, come annunciato, con la partecipazione di rappresentanti del movimento europeo dei disabili, al fine di effettuare un monitoraggio politico e di promuovere l’attuazione della Convenzione, comprese le disposizioni in materia di accessibilità. |
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4.15 |
Il CESE osserva che, mentre i finanziamenti disponibili per l’accessibilità sono chiaramente insufficienti, l’inserimento dell’accessibilità tra i criteri degli attuali sistemi di finanziamento comporterebbe già un miglioramento in questo ambito: fondi strutturali, pacchetto di investimenti sociali, future esenzioni generali per categoria sugli aiuti di Stato per l’occupazione, orientamenti della rete transeuropea dei trasporti (RTE-T). |
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4.16 |
Il CESE ritiene altresì necessario migliorare l’accesso ai mezzi di comunicazione di massa e la visibilità delle esigenze delle persone con disabilità in questo tipo di mezzi di comunicazione. |
5. Monitoraggio
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5.1 |
Il CESE esorta a mettere a punto una strategia di responsabilizzazione dei cittadini quale modalità essenziale per garantire la piena realizzazione dell’accessibilità. Sono necessarie delle campagne di sensibilizzazione, e le persone con disabilità, come tutti gli altri cittadini, devono essere informate sui loro diritti in termini di accessibilità. |
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5.2 |
Il CESE deplora la mancanza di indicatori e invita Eurostat a mettere a punto una strategia intesa a definire indicatori specifici ispirati a quelli stabiliti dall’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite e all’osservazione generale del comitato della Convenzione riguardo all’articolo 9. |
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5.3 |
Il CESE chiede che nelle norme siano inseriti criteri chiari relativi all’accessibilità e meccanismi di monitoraggio (ambiente edificato, infrastrutture, TIC attuali, tra le altre cose sistemi operativi per tablet e smartphone e il mandato 376 della Commissione europea sui requisiti di accessibilità dei prodotti e servizi TIC). Le persone con disabilità dovrebbero partecipare appieno a tutte le fasi di definizione delle norme. |
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5.4 |
Il CESE ritiene che si debbano creare dei solidi sistemi di applicazione delle normative, sistemi che attualmente in Europa risultano inadeguati. |
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5.5 |
Il CESE sottolinea la necessità di utilizzare i meccanismi di monitoraggio inclusi nel futuro regolamento recante disposizioni comuni in materia di fondi strutturali, così da garantire il rispetto delle condizionalità ex ante sulla disabilità nonché la piena partecipazione, a tale monitoraggio, delle parti sociali e delle organizzazioni delle persone con disabilità. |
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5.6 |
Il CESE ritiene che le strategie europee e nazionali in materia di istruzione dovrebbero includere l’accessibilità per le persone con disabilità nei programmi di studio offerti da scuole e università. |
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5.7 |
Il CESE ribadisce l’impegno, espresso in precedenti pareri, a favore della creazione di un comitato direttivo per il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione al proprio interno, nell’ambito dello sviluppo delle sue attività di organo politico. |
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5.8 |
È necessario promuovere un sistema europeo di meccanismi di certificazione dell’accessibilità in cui siano coinvolte le organizzazioni delle persone con disabilità. |
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5.9 |
La dimensione dell’accessibilità va inserita anche nelle valutazioni d’impatto delle normative e delle politiche dell’UE. Occorre altresì mettere a punto degli strumenti atti a promuovere tale inserimento in modo uniforme in tutti gli Stati membri. |
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5.10 |
Il CESE invita a monitorare l’attuazione della strategia europea sulla disabilità da parte delle istituzioni dell’UE (incluso il CESE), e ricorda la necessità di garantire l’accessibilità di sedi, politiche di assunzione e informazioni (su supporto sia fisico che elettronico). Nella revisione della strategia prevista per il 2015 si dovrebbe prestare particolare attenzione a tale ambito. |
Bruxelles, 21 gennaio 2014
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE
(1) GU C 271, del 19.9.2013, p. 116-121
(2) World Disability Report, sintesi, pag. 10.
(3) Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici stabilisce, all'articolo 25, lettera c), il diritto di ogni cittadino di accedere, in condizioni generali di uguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese. Le disposizioni di tale articolo potrebbero servire da base per incorporare il diritto di accesso nei principali trattati sui diritti umani. Sezioni 2 e 3.
La Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale garantisce a ciascuno il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, le sale teatrali e cinematografiche e i parchi (ICERD, articolo 5, lettera f)). In questo modo nel quadro giuridico internazionale in materia di diritti umani viene stabilito un precedente per considerare il diritto di accesso come un diritto in quanto tale (progetto di osservazioni generali sull'articolo 9 — comitato della Convenzione ONU).
(4) Come figura nel programma di lavoro 2012 della Commissione europea al punto 99.
(5) Il comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha adottato l'osservazione generale n. 9 (2006) sui diritti dei minori con disabilità. L'importanza dell'accessibilità è stata ribadita da tale comitato nell'osservazione generale n. 17 (2013) sul diritto del bambino al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica (articolo 31).
(6) http://inclusion-international.org/living-in-community/.
(7) Rendere accessibile un edificio fin dall'inizio può aumentare i costi totali di costruzione fino allo 0,5 % (spesso tale aumento è pari a zero), mentre il costo degli adeguamenti successivi in tal senso può risultare più elevato di tale percentuale. Anche l'accessibilità dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le TIC, dovrebbe essere prevista sin dall'inizio, poiché i successivi adattamenti di Internet e delle TIC rischiano di far lievitare i costi: è quindi più economico incorporare delle caratteristiche obbligatorie in materia di accessibilità delle TIC sin dalle prime fasi di progettazione e messa a punto (progetto di osservazione generale sull'articolo 9 — comitato della Convenzione ONU). Il tempo medio di vita di un edificio o di un'altra infrastruttura fisica è superiore a 50 anni, mentre per un'infrastruttura digitale non supera i 3-4 anni. Va anche menzionato che i costi di costruzione sono molto più bassi.
(8) Progetto di osservazione generale sull'articolo 9 — comitato della Convenzione ONU.
(9) In assenza di trasporti, edifici scolastici, informazioni e comunicazioni accessibili, alle persone con disabilità verrebbe negata l'opportunità di esercitare il loro diritto all'istruzione (articolo 24 della Convenzione). Le scuole devono quindi essere accessibili, come espressamente stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione. Tuttavia, è il processo di istruzione inclusiva nel suo complesso a dover essere accessibile, non soltanto gli edifici ma anche tutte le informazioni e comunicazioni; nelle scuole devono essere disponibili servizi di assistenza e va applicato il principio di accomodamento ragionevole (progetto di osservazione generale sull'articolo 9 — comitato della Convenzione ONU).
(10) L'articolo 30 della Convenzione stabilisce che gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
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(a) |
abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili; |
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(b) |
abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili; |
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(c) |
abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale. |
Rendere accessibili i monumenti culturali e storici considerati patrimonio nazionale può effettivamente costituire una sfida in alcuni casi; tuttavia, gli Stati parti sono tenuti a impegnarsi per garantire l'accesso a questi siti al massimo delle loro possibilità. Molti monumenti e siti di importanza culturale nazionale sono stati resi accessibili preservandone, al tempo stesso, l'identità e unicità culturale e storica (progetto di osservazione generale sull'articolo 9 — comitato della Convenzione ONU).
Il Trattato internazionale dell'OMPI inteso ad agevolare l'accesso alle opere pubblicate, adottato nel giugno 2013, dovrebbe assicurare l'accesso ai materiali culturali senza barriere irragionevoli o discriminatorie per le persone con disabilità, specialmente per quelle che hanno difficoltà ad accedere ai tradizionali supporti stampati.
(11) GU C 271, del 19.9.2013, p. 116-121