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29.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 36/631 |
P7_TA(2013)0087
Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)0628/2 — C7-0341/2011 — COM(2012)0551 — C7-0312/2012 — 2011/0288(COD) — 2013/2531(RSP))
(2016/C 036/42)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, |
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visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento, |
considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:
MANDATO
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(I due emendamenti che rispettivamente sostituiscono «sanzioni» con «sanzioni amministrative» e «prati permanenti» con «prati e pascoli permanenti» si applicano a tutto il testo; la loro approvazione comporta corrispondenti modifiche in tutto il regolamento.) |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 38 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 50
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 53
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 54
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 56
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 57
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 60
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 68
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 70 quater
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 70 quinquies
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 70 septies
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 70 octies
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 70 nonies
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «agricoltore», «attività agricola», «superficie agricola» e «azienda» stabilite all'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD]. |
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «agricoltore», «attività agricola» e «superficie agricola» stabilite all'articolo 4 del regolamento (UE) n. …/2013[PD]. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Salvo che per le finalità del Titolo VI, ai fini del presente regolamento si applica la definizione di «azienda» di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. …/2013 [PD]. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Agli effetti del presente regolamento si intende per «legislazione settoriale agricola» ogni atto in vigore emanato sulla base dell'articolo 43 TFUE nel quadro della PAC e, laddove applicabile, ogni atto delegato o di esecuzione emanato sulla base di detti atti. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli organismi pagatori sono speciali servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5. |
1. Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare congiuntamente tutte le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione, sulla base di una valutazione dei rischi, effettua una revisione delle prove documentali fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 102 e valuta il funzionamento dei sistemi al fine di confermare che gli organi di gestione e di controllo soddisfano i requisiti per il riconoscimento nazionale. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo, in appresso «l'organismo di coordinamento», incaricato di: |
4. Qualora , in forza delle norme costituzionali di uno Stato membro, siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri individuano un organismo, in appresso «l'organismo di coordinamento», incaricato di: |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema. |
5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro , di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro , che esprime un parere sulla dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno , la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria.. |
1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato . Qualora sia un organismo di revisione privato, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. L'organismo di certificazione esprime un parere , redatto in conformità degli standard internazionali riconosciuti in materia di audit, riguardante la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo introdotti , nonché la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti . Il parere indica anche se detto esame mette in dubbio la dichiarazione di affidabilità di gestione ex articolo 7, paragrafo 3, lettera b). |
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L'organismo di certificazione è operativamente indipendente sia dall'organismo pagatore che dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo pagatore. |
L'organismo di certificazione è operativamente indipendente sia dall'organismo pagatore che dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo pagatore. |
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2. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce norme relative allo statuto degli organismi di certificazione, ai compiti specifici, inclusi i controlli, loro affidati, ai certificati e alle relazioni che devono redigere e ai relativi documenti di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 111 riguardo all'adozione di norme relative allo statuto degli organismi di certificazione e ai loro compiti specifici, inclusi i controlli, che dovranno strutturati nella maniera più efficiente, basandosi per quanto possibile su campioni integrati al fine di ridurre al massimo l'onere amministrativo a carico degli agricoltori e degli Stati membri. |
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La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative ai certificati e alle relazioni che gli organismi di certificazione devono predisporre insieme ai relativi documenti di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda ( in seguito «sistema di consulenza aziendale»), gestito da uno o più organismi designati . Gli organismi designati possono essere pubblici o privati. |
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda e sulla gestione del rischio aziendale («sistema di consulenza aziendale»), gestito da uno o più organismi selezionati . Gli organismi selezionati possono essere pubblici e/o privati. |
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2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo: |
2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo: |
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3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare : |
3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare tra l'altro : |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti del sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione . |
1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti del sistema di consulenza aziendale siano in possesso di qualifiche adeguate e partecipino regolarmente a corsi di formazione in servizio . |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi designati . |
3. L'autorità nazionale fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi individuati . |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I beneficiari possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario, anche se non percepiscono un sostegno nell'ambito della politica agricola comune. |
I beneficiari possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario, anche se non percepiscono un sostegno nell'ambito della politica agricola comune. |
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Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi , le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale . Essi assicurano tuttavia che sia data la priorità agli agricoltori che hanno un accesso alquanto limitato a sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale. |
Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire, sulla base di criteri ambientali , economici e sociali, le categorie di beneficiari che devono avere accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale , categorie che possono includere: |
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Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda. |
Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda che dall'importo di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione. |
2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda che dall'importo di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni, la Commissione ha la prerogativa di emanare atti delegati ex articolo 111 che fissino il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 22 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale, di garantire il monitoraggio agroeconomico dei terreni agricoli e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola, di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico. |
Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale; di garantire il monitoraggio agroeconomico e agroecologico dei terreni agricoli e forestali e delle condizioni delle risorse agrarie di base e delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, ad esempio, per quanto riguarda le rese , l'efficienza delle risorse e la produzione agricola a lungo termine; di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il follow-up a posteriori del sistema agrometeorologico. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 22 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali. |
Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche , il monitoraggio della sanità e della funzionalità dei suoli e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, il Consiglio fissa tale adattamento entro il 30 giugno dello stesso anno civile. |
2. Deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano tale adattamento entro il 30 giugno dello stesso anno civile. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. In caso di mancata fissazione del tasso di adattamento entro il 30 giugno di un dato anno, la Commissione procede alla sua fissazione mediante un atto di esecuzione e ne informa immediatamente il Consiglio. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2. |
3. In caso di mancata fissazione del tasso di adattamento entro il 30 giugno di un dato anno, la Commissione procede alla sua fissazione mediante un atto di esecuzione e ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Entro il 1o dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3. |
4. Qualora nuove e importanti informazioni si rendessero disponibili dopo l'adozione della decisione di cui ai paragrafi 2 e 3, entro il 1o dicembre la Commissione europea può, sulla base di tali informazioni, adottare atti di esecuzione per l'adeguamento del tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3 , senza applicare la procedura di cui all’articolo 112, paragrafi 2 e 3 . |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Prima dell'applicazione del presente articolo si tiene conto anzitutto dell'importo autorizzato dall'autorità di bilancio per la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui al punto 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria. |
6. Prima di presentare la proposta di cui al paragrafo 2, la Commissione esamina se le condizioni per l'attivazione della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui al punto 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria , siano soddisfatte e, in caso affermativo, presenta una proposta in tal senso . |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo. |
2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, oppure dal Parlamento europeo e dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. |
3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. |
Emendamenti 195 e 202
Proposta di regolamento
Articolo 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione. |
Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4 % del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2 % del contributo del FEASR al relativo programma. |
1. Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 7 % del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2 % del contributo del FEASR al relativo programma. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche sostenute per tale misura . |
1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascun asse prioritario alle spese pubbliche certificate per tale asse o al totale delle spese ammissibili, pubbliche o private . |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio. |
1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio di uno Stato membro che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri che a causa del loro ordinamento federale presentano più programmi di sviluppo rurale, possono conguagliare le somme inutilizzate al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno finanziario relativo a uno o più programmi di sviluppo rurale, con le somme spese oltre tale data a titolo di altri programmi di sviluppo rurale. Qualora dopo il conguaglio dovessero esservi somme residue da disimpegnare, queste sono imputate proporzionalmente ai programmi di sviluppo rurale che registrano spese minori del previsto. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 38 |
soppresso |
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Impegni di bilancio |
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La decisione della Commissione che adotta l'elenco dei progetti ai quali è assegnato il premio per la cooperazione locale innovativa, di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [SR], costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [75, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. FR/xxx. Dopo l'adozione della decisione di cui al primo comma, la Commissione impegna uno stanziamento di bilancio per Stato membro per l'importo totale dei premi attribuiti ai progetti in tale Stato membro nei limiti di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. SR/xxx. |
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 39 |
soppresso |
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Pagamenti agli Stati membri |
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1. Nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, la Commissione procede a pagamenti per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per il versamento dei premi di cui alla presente sezione, nei limiti degli impegni di bilancio disponibili per gli Stati membri interessati. |
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2. Ogni pagamento è subordinato alla trasmissione alla Commissione di una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c). |
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3. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, le dichiarazioni di spesa relative al premio per la cooperazione locale innovativa, secondo una periodicità fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
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Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 40 |
soppresso |
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Disimpegno automatico relativo al premio per la cooperazione locale innovativa |
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La Commissione procede al disimpegno automatico degli importi di cui all'articolo 38, secondo comma, che non sono stati utilizzati per i rimborsi agli Stati membri previsti dall'articolo 39, oppure per i quali non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni stabilite in tale articolo a titolo di spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio. |
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Si applica mutatis mutandis l'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5. |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora non rispettino l'ultimo termine possibile per il pagamento, gli Stati membri versano ai beneficiari interessi di mora che sono a carico del bilancio nazionale . |
2. Qualora non rispettino l'ultimo termine possibile per il pagamento, gli Stati membri versano ai beneficiari interessi di mora. Il presente paragrafo non si applica quando la responsabilità del ritardato pagamento non è attribuibile allo Stato membro. |
Emendamenti 196, 197, 198 e 199
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Mediante atti di esecuzione la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: |
2. Mediante atti di esecuzione la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se i pagamenti irregolari non sono recuperati con la necessaria diligenza e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: |
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soppressa |
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 44 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche. |
Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 61 e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche , a condizione di aver messo a disposizione degli Stati membri tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento . Nel far ciò, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalità e delle disposizioni particolareggiate adottate ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, tenendo conto dell'entità del ritardo. In particolare, la Commissione distingue chiaramente i casi in cui la presentazione tardiva delle informazioni mette a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio dai casi in cui tale rischio non sussiste. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dà comunicazione scritta allo Stato membro interessato. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le informazioni fornite sono coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire una panoramica di questa politica. |
Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire un quadro generale fedele di questa politica. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 46, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 per precisare ulteriormente l'obbligo stabilito dall'articolo 46 e prescrivere le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 per adottare ulteriori norme relative al pagamento di interessi di mora da parte degli Stati membri ai beneficiari, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 2. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 7 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato. |
2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo e coordina i controlli al fine di limitare le conseguenze negative per gli organismi pagatori . A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi a norma della sezione III del presente capo. |
3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate e sulle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi a norma della sezione III del presente capo. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 51 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. |
Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti possono essere conservati in forma elettronica. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione può adottare , mediante atti di esecuzione , norme riguardanti: |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare , mediante atti delegati ex articolo 111 , norme riguardanti: |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 52 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato all'Unione . |
2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di inosservanza e basa la determinazione degli importi da escludere sulla valutazione del rischio che la violazione può comportare per i fondi agricoli . |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie sui singoli casi di irregolarità individuati o tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'eventuale opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. |
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Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando sia impossibile, date le caratteristiche del caso, identificare l'entità e l'importo dell'irregolarità riscontrata o estrapolare l'importo da rettificare. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 3 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. |
3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. In questo contesto agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare mediante idonea documentazione che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 3 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento. |
In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che , prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento , tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute . La Commissione motiva la sua eventuale decisione di non seguire le raccomandazioni della relazione. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 5 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 55 — comma 1 — parte introduttivaa
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'attuazione : |
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 che stabiliscono gli obiettivi delle varie fasi della procedura di liquidazione dei conti, i differenti ruoli e responsabilità delle varie parti coinvolte e le norme riguardanti: |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 55 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 55 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dalla prima comunicazione dell'avvenuta irregolarità e registrano gli importi corrispondenti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore. |
1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'organismo incaricato del recupero, di una relazione di controllo o documento analogo che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti devono essere inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 10 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro. |
All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 59
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni in materia di recuperi di cui alla presente sezione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare. |
Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni e procedure per i recuperi dei crediti e degli interessi di mora di cui alla presente sezione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno. |
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace , proporzionato e basato sui rischi per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Viene evitata l'introduzione di nuovi sistemi di pagamento — che a loro volta comportano nuovi sistemi di controllo e di sanzionamento per il greening — in quanto creerebbe la necessità di nuove e complesse procedure amministrative e conseguenti appesantimenti burocratici. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 4 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. |
4. Per assicurare che gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano realizzati in modo corretto ed efficiente, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 per precisare gli obblighi specifici a carico degli Stati membri . |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 4 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 61
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti le disposizioni sul livello minimo di controlli in loco necessari per una gestione del rischio efficace e proporzionata. Tali disposizioni indicano le circostanze in cui gli Stati membri devono adattare il numero di controlli in loco in base al livello di rischio intrinseco e prevedono la possibilità di ridurre il numero di controlli qualora i tassi di errore si situino a un livello accettabile e i sistemi di gestione e di controllo operino correttamente. |
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1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto, completati da controlli in loco. |
1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e richieste di pagamento ed è completato da controlli in loco , il cui scopo è quello di verificare il rispetto delle disposizioni dei regimi di aiuto e il livello di rischio intrinseco e il cui numero deve essere adattato in funzione di tale scopo . |
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2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche agli errori più elevati . |
2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche alle aree in cui il rischio di errore è più elevato . |
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Per ottemperare al principio di proporzionalità dei controlli, occorre tenere conto di elementi quali: |
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Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 64
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace dei controlli e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, in merito alle situazioni in cui i beneficiari o i loro rappresentanti impediscono l'esecuzione dei controlli. |
1. Per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, riguardanti in particolare: |
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2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare: |
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1 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i termini entro i quali la Commissione deve rispondere all'indicazione che lo Stato membro intende ridurre il numero dei suoi controlli in loco. |
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Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx (OCM unica], rispettivamente. |
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. …/2013 [PD], del regolamento (UE) n. …/2013 [SR] o del regolamento (UE) n. …/2013 [OCM unica], rispettivamente. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 65
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità o gli impegni relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola , l'aiuto è revocato, in toto o in parte . |
1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta , in tutto o in parte, i criteri di ammissibilità per un dato regime di aiuti previsti dalla legislazione settoriale agricola , la quota dell'aiuto corrispondente è revocata in toto . |
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In particolare, in caso di mancata osservanza dei criteri di ammissibilità relativi a unità numerabili come ettari di terra o numero di capi, l'aiuto è revocato in toto per le unità per le quali i criteri di ammissibilità non sono stati rispettati. |
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1 bis. Se l'aiuto è legato al rispetto di impegni precisi da parte del beneficiario e ne è stata accertata l'inosservanza da parte di quest'ultimo, l'aiuto corrispondente è revocato in tutto o in parte. |
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2. Qualora lo preveda la legislazione dell'Unione , gli Stati membri impongono sanzioni sotto forma di riduzioni od esclusioni del pagamento, o di parte del pagamento, concesso o da concedere, con riferimento al quale i criteri di ammissibilità o gli impegni sono stati rispettati. |
2. Qualora gli atti legislativi ex articolo 289, paragrafo 3, del trattato lo prevedano , gli Stati membri , laddove applicabile e fatte salve le ulteriori disposizioni degli atti delegati, impongono sanzioni amministrative sotto forma di riduzioni o esclusioni del pagamento, o di parte del pagamento, concesso o da concedere, con riferimento al quale i criteri di ammissibilità o gli impegni sono stati rispettati. |
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La riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto o misure di sostegno per uno o più anni civili . |
Gli importi corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 bis e alle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 2 sono graduati in funzione della natura, della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata e possono arrivare fino all'esclusione totale per uno o più anni civili da uno o più regimi di aiuto o misure di sostegno oggetto dell'infrazione . |
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2 bis. La graduazione delle sanzioni si basa sui seguenti criteri generali: |
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3. Gli importi corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati. |
3. Gli importi corrispondenti alle revoche e alle sanzioni amministrative di cui ai paragrafi precedenti sono integralmente recuperati. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 65 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 65 bis |
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Revoche e riduzioni dei pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente |
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In deroga all'articolo 65 l'importo delle revoche e delle riduzioni applicate ai sensi di tale articolo per inadempienza agli obblighi di cui al Titolo III, Capo 2 del regolamento n. …/2013 [PD] non supera l'importo del pagamento di cui a detto Capo. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 1 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 68
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»). |
1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»). |
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2. Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e al sostegno concesso a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. [SR] e, ove applicabile, dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. CR/xxx. |
2. Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. …/2013 [PD] e al sostegno concesso a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. …/2013 [SR] e, ove applicabile, dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. …/2013 [CR]. |
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Tuttavia, il presente capo non si applica alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. [SR], né alle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto. |
Tuttavia, il presente capo non si applica alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. …/2013 [SR], né alle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto. |
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3. Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI. |
3. Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI. |
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3 bis. Gli Stati membri fanno un uso appropriato della tecnologia al momento di istituire il sistema integrato, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e garantire che i controlli siano effettuati in modo efficace ed efficiente. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi cinque civili consecutivi. |
La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000. Tuttavia, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 sono tenuti ad assicurare la consultazione dei dati solo a partire da tale anno. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi cinque civili consecutivi. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 2 e paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente. Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. SR, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati. |
2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente. Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. …/2013 [PD], tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati. |
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2 bis. Gli Stati membri possono decidere che una domanda di aiuto o una richiesta di pagamento che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 resti valida per un certo numero di anni, a condizione che i beneficiari interessati siano soggetti all'obbligo di segnalare ogni variazione dei dati inizialmente presentati. La domanda pluriennale è comunque subordinata alla conferma annuale da parte del beneficiario. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 75
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. In conformità all'articolo 61, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco. |
1. In conformità all'articolo 61, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco , il cui scopo è quello di verificare il rispetto delle disposizioni dei regimi di aiuto e il livello di rischio intrinseco . |
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2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari. |
2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento dei beneficiari comprendente una parte casuale, volta a ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che permetta di rivolgere attenzione particolare alle richieste ad alto rischio . |
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3. Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS). |
3. Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS). |
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4. In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 65. |
4. In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 65. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 76
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno e delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1o dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo. Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo. |
1. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno e delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1o dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo. Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo. |
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Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo. |
Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo. |
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Tuttavia gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti e fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre. |
Tuttavia gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti e fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre. |
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Fatta salva l'applicazione del terzo comma, la Commissione può adottare atti di esecuzione che autorizzano gli Stati membri ad aumentare fino all'80 % la percentuale degli anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
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2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 75. |
2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 75. |
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2 bis. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo gli Stati membri possono decidere, tenuto conto dei rischi di pagamento in eccesso, di versare fino al 50 % dei pagamenti applicabili di cui al titolo III del regolamento (UE) n. …/2013 [PD] e fino al 75 % del sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 61, paragrafo 1. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari dell'intervento o dell'insieme di operazioni. |
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2 ter. In caso di circostanze eccezionali e se vi sono disponibilità di bilancio la Commissione può, su richiesta di uno o più Stati membri, autorizzare anticipi anteriormente al 16 ottobre. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 1 — lettera b quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 1 — lettera b quinquies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 1 — lettera b sexies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 77 — paragrafo 3 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 1 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 88 — paragrafo 2 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta, laddove necessario, le disposizioni volte a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione , in particolare con riferimento a quanto segue: |
2. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta, laddove necessario, le disposizioni volte a garantire un'applicazione uniforme del presente Capo , in particolare con riferimento a quanto segue: |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 90 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis) La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati ex articolo 111 per: |
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Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 90 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 90 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 91 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 91 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 93 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque sarà considerata parte dell'allegato II non appena sarà attuata da tutti gli Stati membri e non appena saranno stati individuati gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Per tener conto di questi elementi è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, ai fini della modifica dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha notificato l'attuazione della direttiva alla Commissione. |
soppresso |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 93 — comma 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione al 1o gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1o maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. |
Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei prati e pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione al 1o gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a prato e pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a prato e pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri divenuti membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a prato e pascolo permanente il 1o maggio 2004 siano mantenute a prato e pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a prato e pascolo permanente il 1o gennaio 2007 siano mantenute a prato e pascolo permanente entro limiti definiti. |
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In circostanze debitamente giustificate, uno Stato membro può tuttavia derogare al primo comma, purché si adoperi per evitare una riduzione significativa della sua superficie totale a prato e pascolo permanente. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 93 — comma 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Inoltre la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 che stabiliscano i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 94
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II. |
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 96 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità. |
Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità e definiscono una serie di requisiti e standard verificabili da applicare a livello di azienda . |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 96 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il controllo di requisiti, norme, atti o campi di condizionalità può tenere conto degli elementi seguenti: |
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Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 96 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo. |
3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo. Nel far ciò gli Stati membri si concentrano soprattutto sulle richieste di pagamento a più alto rischio, secondo il principio della proporzionalità. |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 96 — paragrafo 4 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 al fine di stabilire norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 96 — paragrafo 4 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 97 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito «anno civile considerato») le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempimento è imputabile al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato. |
1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito «anno civile considerato») le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempimento è imputabile direttamente e inequivocabilmente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato. |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 97 — paragrafo 3 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario. |
soppresso |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 99
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario per l'anno civile considerato o per gli anni considerati. |
1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario per l'anno civile considerato o per gli anni considerati. |
|
Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4. |
Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto, secondo il criterio della proporzionalità, della natura, della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4. |
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2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %. |
2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %. |
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In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario. |
In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza. |
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Gli Stati membri possono inoltre istituire un sistema di avviso preventivo per le inadempienze non considerate gravi. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autorità competente invia un primo avviso al beneficiario, notificandogli il rilievo e l'obbligo di adottare misure correttive. Con tale sistema, applicabile solo ai casi di prima inadempienza non giudicati gravi, ci si limita a contestare al beneficiario l'inadempienza. L'avviso è seguito da idonei controlli nell'anno successivo per verificare che l'inadempienza sia stata sanata. In caso positivo, non si applica alcuna riduzione. In caso negativo, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma. Tuttavia, i casi di inadempienza che presentano un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali devono essere sempre considerati gravi. |
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3. In caso di inadempienza intenzionale , la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili. |
3. In caso di inadempienza per negligenza grave , la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili. |
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4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma. |
4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma. |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 101
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 per stabilire una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni connesse alla condizionalità, tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria. |
1. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 per stabilire una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni connesse alla condizionalità, tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria. |
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2. Per garantire che la condizionalità sia attuata in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria , è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni. |
2. Per garantire che la condizionalità sia attuata in maniera efficiente, sulla base del rischio e in modo proporzionato, coerente e non discriminatorio , è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni. Tali atti delegati contengono in particolare norme per l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative in caso di inadempienze dovute a guasti tecnici dei sistemi di identificazione e registrazione degli animali di cui all'allegato II, CGO 7 e CGO 8 e non imputabili ad atti oppure omissioni direttamente attribuibili al beneficiario. |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 102 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c — punto v
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 102 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis) Se, per assolvere gli obblighi di cui al presente articolo gli Stati membri sono tenuti a condurre analisi statistiche, la Commissione mette tempestivamente a loro disposizioni tutti i dati informativi necessari. |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 106 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. |
3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio medio mensile fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 107 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore. |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 aventi per oggetto misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore. |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 110
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune . Esso comprende tutti gli strumenti relativi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della politica agricola comune , in particolare dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e dell'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento. |
1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune, in particolare: |
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Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune . |
La Commissione monitora tali interventi in base alle relazioni degli Stati membri, in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento . La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici. |
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2. L'impatto delle misure della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 è misurato in relazione ai seguenti obiettivi: |
2. L'impatto delle misure della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 è misurato in relazione ai seguenti obiettivi: |
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La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
Per assicurare l'applicazione efficiente del presente paragrafo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 riguardanti l'elaborazione e i contenuti del quadro di monitoraggio e valutazione, fra cui una serie di indicatori e i relativi metodi di calcolo. |
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3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso. |
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso. |
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La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, senza imporre loro indebiti oneri amministrativi, nonché disposizioni sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. |
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4. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017. |
4. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017. |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 110 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 110 bis |
Articolo 110 bis |
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Pubblicazione dei beneficiari |
Pubblicazione a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR. |
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1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR. La pubblicazione contiene: |
Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR. Nel farlo, essi applicano, per analogia, l'articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. |
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Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale. |
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2. Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali. |
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Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 110 ter
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 110 ter |
Soglia |
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soppresso |
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Se l’importo dell’aiuto percepito in un dato anno da un beneficiario è pari o inferiore all’importo fissato da uno Stato membro in applicazione dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx, lo stesso Stato membro non pubblica il nome di detto beneficiario secondo le modalità previste dall’articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente regolamento. |
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Gli importi fissati da uno Stato membro in applicazione dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità alle norme adottate in virtù dell’articolo 110 quinquies. |
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Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all’articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice. |
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Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo . |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli … è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da… (1). |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione presenta una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di un periodo di cinque anni. La delega di potere è prorogata per un periodo di identica durata, qualora il Parlamento europeo e il Consiglio concordino tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. A tal fine, il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri e il Consiglio a maggioranza qualificata. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Allegato I — paragrafo 1 — comma 1 — trattino 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 168
Proposta di regolamento
Allegato I — paragrafo 1 — comma 2 — trattino 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 169
Proposta di regolamento
Allegato I — paragrafo 1 — comma 2 — trattino 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 170
Proposta di regolamento
Allegato I — paragrafo 1 — comma 3 — trattino 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 171
Proposta di regolamento
Allegato I — paragrafo 1 — comma 3 — trattino 5 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 172
Proposta di regolamento
Allegato I — paragrafo 1 — comma 5 — trattino 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 173
Proposta di regolamento
Allegato I — paragrafo 1 — comma 5 — trattino 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 174
Proposta di regolamento
Allegato I — paragrafo 1 — comma 5 — trattino 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 175
Proposta di regolamento
Allegato I — paragrafo 1 — comma 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Scambio di migliori prassi, formazione e creazione di capacità (orizzontale per tutti i temi di cui sopra) |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale «Acque» — CGO 1 — Ultima colonna
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articoli 4 e 5 |
Conformità con il programma d'azione e con il codice di buona prassi agricola per le aziende agricole in zone vulnerabili |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio — BCAA 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, compreso il divieto di bruciare le stoppie |
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo con mezzi adeguati, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante o per residui di potatura. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio — BCAA 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, compreso il divieto di primo dissodamento |
soppresso |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale «Livello minimo di mantenimento dei paesaggi» — BCAA 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli ed eventuali misure per evitare attacchi parassitari e specie invasive |
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, habitat seminaturali, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale «Azione sulla resistenza antimicrobica (ARA)» (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Azione sulla resistenza antimicrobica (ARA) |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale «Azione sulla resistenza antimicrobica (ARA)» (nuovo) — BCAA 8 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Piano d'azione della Commissione per la lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (COM(2011)0748, 15.11.2011). Per gli animali destinati alla produzione di alimenti: Buone pratiche agricole per evitare le infezioni, compresi limiti di densità; documentazione di trattamenti, tra cui le profilassi; astensione dall'uso di antimicrobici di importanza critica |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale «Prodotti fitosanitari» — CGO 10 — Ultima colonna
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 55, prima e seconda frase |
Corretta applicazione di prodotti fitosanitari; uso di prodotti autorizzati solo nelle quantità raccomandate e in linea con le indicazioni riportate sull'etichetta; registrazione del nome del prodotto utilizzato, della sua formulazione, della data in cui è stato applicato sul lotto di terreno interessato, della persona che lo ha utilizzato e del livello delle qualifiche di tale persona, della quantità utilizzata e del metodo di applicazione |
(1) Data di entrata in vigore del presente regolamento.