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29.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 36/542 |
P7_TA(2013)0086
Sostegno allo sviluppo rurale tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)0627/3 — C7-0340/2011 — COM(2012)0553 — C7-0313/2012 — 2011/0282(COD) — 2013/2530(RSP))
(2016/C 036/41)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, |
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visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento, |
considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:
MANDATO
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Visto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l' articolo 43 , |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l' articolo 43, paragrafo 2, |
Motivazione
Precisazione. La stessa base giuridica dovrebbe essere utilizzata per tutti gli atti legislativi del pacchetto di riforma.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Le modifiche ai programmi non costituiscono mere decisioni tecniche.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 30.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Il sapere tradizionale e locale e l'innovazione a livello delle comunità rappresentano una vasta riserva di conoscenze pratiche e di capacità che generano conoscenze, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sostenibilità e sviluppo. L'approfondimento delle sinergie attraverso la cooperazione con gli attori locali dello sviluppo deve pertanto rispettare i principi sanciti nella convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni in merito alla tutela del sapere e delle pratiche tradizionali delle comunità indigene e locali.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 50
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 51
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 52
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Si dovrebbe tenere conto delle regioni in fase di transizione, in linea con l'emendamento all'articolo 65 sulla partecipazione del fondo.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera l
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera l bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera m bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera o
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera r
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera s
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera t
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Al fine di promuovere un approccio olistico allo sviluppo della filiera corta e rispondere direttamente alle esigenze delle comunità locali, la definizione di «filiera corta» dovrebbe fare specifico riferimento ai canali di commercializzazione, come la vendita diretta, i mercati locali e l'agricoltura sostenuta dalla comunità, quali strumenti per gli agricoltori e i produttori per commercializzare prodotti alimentari di alta qualità.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera u
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera x bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera x ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. …/2013 [PD] si applicano anche ai fini del presente regolamento. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Con riguardo alla definizione di giovane agricoltore di cui al paragrafo 1, lettera u) , la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori, compresa la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali. |
2. Con riguardo ai giovani agricoltori e alle piccole aziende agricole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori, o alle piccole aziende agricole, compresa la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali , e tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro . |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito «la PAC») , della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo , resiliente e rispettoso del clima nell'Unione. |
Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 , nel quadro di una strategia europea di sviluppo rurale, promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito «la PAC») e in maniera coordinata e complementare alla politica di coesione e alla politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo e forestale caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale , resiliente e rispettoso del clima , competitivo, produttivo ed innovativo e di territori rurali attivi nell'Unione. |
Motivazione
Poiché gli obiettivi del FEASR delineati negli articoli 4 e 5 riguardano anche misure destinate ai territori rurali, al di là del settore agricolo, la missione del FEASR deve essere formulata in maniera maggiormente inclusiva.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: |
Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC: |
Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC: |
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(1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
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(2) potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole , con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
2) potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura in tutte le loro forme e del settore alimentare , con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
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(3) promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
3) promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
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(4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall 'agricoltura e dalle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi sui quali influiscono l 'agricoltura e le foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
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(5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
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(6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
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Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. |
Tutte le priorità elencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno erogato dal FEASR è coerente con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. |
1. Il sostegno erogato dal FEASR è coerente con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia o dagli altri strumenti finanziari dell'Unione . |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Coerenza delle politiche per lo sviluppo |
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La riforma assicura che, conformemente all'articolo 208 TFUE, gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo, inclusi quelli approvati nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, siano presi in considerazione dalla PAC. Le misure adottate a norma del presente regolamento non pregiudicano la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS), e contribuiscono al conseguimento degli impegni dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel promuovere un'agricoltura sostenibile, l'Unione dovrebbe basarsi sulle conclusioni della Valutazione internazionale delle conoscenze, scienze e tecnologie agricole per lo sviluppo (IAASTD). |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR. |
1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR. |
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2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali. |
2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali , o entrambi . L'attuazione delle misure a livello nazionale non avviene mediante programmi regionali. |
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3. Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto. |
3. Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda : |
1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle priorità di sviluppo rurale, gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze . Tali sottoprogrammi tematici possono riguardare, tra l'altro : |
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Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico. |
Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico. |
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2. I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale. |
2. I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale o ad altre specifiche esigenze individuate dagli Stati membri . |
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3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, le aliquote di sostegno di cui all'allegato I possono essere maggiorate del 10 %. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %. |
3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, le aliquote di sostegno di cui all'allegato I possono essere maggiorate del 10 %. Per i giovani agricoltori e le zone montane, tra gli altri, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera c — comma 2 — punto vii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Le precondizioni per i programmi di sviluppo rurale non devono riguardare ambiti che esulano dalle competenze della politica per lo sviluppo rurale e dovrebbero limitarsi alla valutazione delle condizioni direttamente legate agli interventi previsti a titolo del programma.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Per garantire un collegamento chiaro tra obiettivi della politica per lo sviluppo rurale e elementi di fatto nei documenti di programmazione che giustificano determinati obiettivi nelle aree in cui è necessario un intervento, occorre concentrarsi sugli obiettivi della politica nelle misure sui prodotti del programma.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera m
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Per garantire un collegamento chiaro tra obiettivi della politica per lo sviluppo rurale e elementi di fatto nei documenti di programmazione che giustificano determinati obiettivi nelle aree in cui è necessario un intervento, occorre concentrarsi sugli obiettivi della politica nelle misure sui prodotti del programma.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Oltre alle precondizioni di cui all'allegato IV, si applicano al FEASR le precondizioni generali di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. |
Le precondizioni di cui all'allegato IV si applicano al FEASR se rilevanti ed applicabili agli specifici obiettivi perseguiti nell'ambito delle priorità dei programmi. |
Motivazione
La politica per lo sviluppo delle zone agricole può trascurare l'adempimento di requisiti in altri ambiti politici. Le precondizioni vanno previste soltanto per le priorità centrali di detta politica.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione può approvare un programma di sviluppo rurale prima dell'adozione di un contratto di partenariato con uno Stato membro qualora ritenga che tutti gli elementi del programma di sviluppo rurale siano conformi alle disposizioni del presente regolamento e alle sezioni del contratto di partenariato rientranti nel FEASR. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a — punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a — punto iv
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a — punto iv bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Per evitare che gli Stati membri perdano fondi dell'UE occorre consentire lo storno di risorse tra i programmi di sviluppo rurale nello stesso Stato membro se le analisi sull'esecuzione confermano il rischio di disimpegno automatico.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'approvazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dalla Commissione entro due mesi dalla ricezione della richiesta. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti le procedure e le scadenze per: |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle norme concernenti le procedure e le scadenze per: |
Motivazione
La decisione non è di natura soltanto tecnica.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91. |
soppresso |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 14 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Beneficiano delle misure aventi per oggetto le aziende agricole esclusivamente gli agricoltori attivi, ai sensi della definizione del regolamento (UE) n. …/2013 [PD]. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. |
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Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata e le visite di aziende agricole. |
Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali . |
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2. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. |
2. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. Nel concedere il sostegno alle PMI nell'ambito della presente misura, è possibile accordare priorità alle PMI connesse al settore agricolo e forestale. |
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I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione. |
I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione , i quali possono essere anche organismi pubblici . |
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3. Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore. |
3. Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore. |
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Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione. |
Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione. |
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4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Sono rimborsabili anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. |
4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Sono rimborsabili anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. |
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5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le spese ammissibili, le qualifiche minime degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze nonché la durata e i contenuti dei programmi di scambi e di visite interaziendali. |
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le spese ammissibili, le qualifiche minime degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze nonché la durata e i contenuti dei programmi di scambi e di visite interaziendali. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di: |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di: |
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2. Il beneficiario del sostegno di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui alla lettera b) del paragrafo 1 è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale. |
2. Il beneficiario del sostegno di cui alle lettere a), c) e c bis) del paragrafo 1 è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui alla lettera b) del paragrafo 1 è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale. |
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3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. La procedura di selezione è obiettiva ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. |
3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e comprovata indipendenza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dal diritto pubblico ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura è obiettiva ed esclude i candidati con conflitti d'interesse. |
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Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. HR/2012. |
Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2013 [HR]. |
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3 bis. Il sistema di consulenza aziendale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/2013 [HR]. Il sostegno supplementare per i servizi di consulenza è concesso soltanto se lo Stato membro ha istituito un sistema di consulenza aziendale a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/2013 [HR]. |
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4. La consulenza prestata agli agricoltori è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi: |
4. La consulenza prestata agli agricoltori è in relazione con due o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su due o più dei seguenti elementi: |
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Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola. |
Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola. |
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5. La consulenza prestata ai silvicoltori verte come minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola. |
5. La consulenza prestata ai silvicoltori verte come minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola. |
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6. La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa. |
6. La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa. È possibile accordare priorità alle microimprese e alle PMI connesse al settore agricolo e forestale. |
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7. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza. |
7. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza. |
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8. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione. |
8. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione. |
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9. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le qualifiche minime delle autorità o degli organismi prestatori di consulenza. |
9. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le qualifiche minime delle autorità o degli organismi prestatori di consulenza. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori che aderiscono per la prima volta ai seguenti regimi: |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso ai singoli agricoltori e alle associazioni e organizzazioni di produttori che aderiscono per la prima volta ai seguenti regimi: |
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1 bis. Il sostegno può inoltre coprire i costi sostenuti dagli agricoltori o dalle associazioni e organizzazioni di produttori derivanti da attività di informazione e promozione per i prodotti rientranti nei regimi di qualità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). |
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2. Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni. |
2. Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni. |
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In deroga al paragrafo 1, il sostegno può essere concesso anche ai beneficiari che hanno partecipato a un regime analogo durante il periodo di programmazione 2007-2013, purché si escludano i doppi pagamenti e si rispetti la durata massima complessiva di cinque anni. Il sostegno è corrisposto annualmente su presentazione dei documenti attestanti la partecipazione al regime. Tuttavia, il produttore presenta un'unica domanda che copre un periodo quinquennale. |
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Ai fini del presente paragrafo, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari. |
Ai fini del presente paragrafo, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari. |
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3. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I. |
3. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I. Se il sostegno è concesso ad associazioni di produttori conformemente al paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono fissare un massimale diverso. |
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4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda gli specifici regimi unionali di qualità rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a). |
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda gli specifici regimi unionali di qualità rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a). |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che: |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che: |
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2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso alle aziende agricole. Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, possono beneficiare del sostegno unicamente le aziende che non superino una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi sulla base dell'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità «competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e redditività delle aziende agricole». |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso alle aziende agricole o alle associazioni e organizzazioni di produttori . |
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3. Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani agricoltori, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali significativi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %. |
3. Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani agricoltori, per i progetti di cooperazione tra piccoli agricoltori finalizzati al miglioramento della produttività sostenibile delle aziende e alla diversificazione delle fonti di reddito, inclusa la trasformazione, per gli agricoltori o associazioni di agricoltori che investono in sistemi di produzione agro-ecologici, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali significativi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %. |
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4. Il paragrafo 3 non si applica agli investimenti non produttivi di cui al paragrafo 1, lettera d). |
4. Il paragrafo 3 non si applica agli investimenti non produttivi di cui al paragrafo 1, lettera d). |
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4 bis. Il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati dagli agricoltori al fine dei rispettare i requisiti introdotti recentemente dall'Unione nei settori della tutela ambientale, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro, adottati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre: |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre: |
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2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori. |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori. |
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Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o microimprese e piccole imprese non agricole nelle zone rurali. |
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o microimprese e piccole imprese non agricole nelle zone rurali , ivi comprese le attività turistiche . |
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Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri. |
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri. |
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Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso alle microimprese e piccole imprese non agricole insediate nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari. |
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso alle microimprese e piccole imprese non agricole insediate nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari. |
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Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020. |
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è calcolato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020. |
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Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c bis), è concesso agli agricoltori purché: |
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Gli Stati membri stabiliscono criteri aggiuntivi per quanto concerne la redditività delle unità economiche che possono beneficiare del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c bis). |
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2 bis . Nel concedere il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), o paragrafo 1, lettera b), può essere accordata priorità alle attività extra-agricole connesse all'agricoltura e silvicoltura, nonché alle attività condotte da partenariati gestiti dalle comunità locali. |
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3. Può essere considerata «coadiuvante familiare» qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno. |
3. Può essere considerata «coadiuvante familiare» qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno. |
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4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. |
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. |
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Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) è significativamente superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è tuttavia limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. |
Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) è significativamente superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è tuttavia limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. |
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Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), può essere destinato anche alla locazione di terreni da parte di giovani agricoltori e può assumere la forma di garanzia bancaria per contratti di locazione di terreni e sostegno per interessi. |
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5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso sotto forma di pagamento forfettario erogabile in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale. |
5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso sotto forma di pagamento forfettario erogabile in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale. |
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6. L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma. |
6. L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma. |
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7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120 % del pagamento annuale percepito dal beneficiario in virtù del regime per i piccoli agricoltori. |
7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120 % del pagamento annuale percepito dal beneficiario in virtù del regime per i piccoli agricoltori ; esso è calcolato per il periodo intercorrente tra la data della cessione e il 31 dicembre 2020 . L'importo corrispondente è versato sotto forma di pagamento una tantum. |
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7 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c bis), viene concesso sotto forma di pagamento una tantum fino a un importo massimo stabilito nell'allegato I. |
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8. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda il contenuto minimo del piano aziendale e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4. |
8. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda il contenuto minimo del piano aziendale e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare: |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare: |
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È possibile riservare la priorità all'investimento in iniziative di sviluppo locale guidato dalla comunità e ai progetti d'investimento soggetti alla proprietà e al controllo delle comunità. |
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2. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione. |
2. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione. |
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3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, — ove tali piani esistano –, e sono conformi alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato. |
3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, — ove tali piani esistano –, e sono conformi alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato. |
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4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire i tipi di energie rinnovabili finanziabili nell'ambito della presente misura. |
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire i tipi di energie rinnovabili finanziabili nell'ambito della presente misura. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 22 |
Articolo 22 |
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Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste |
Investimenti nello sviluppo di aree forestali sostenibili e nel miglioramento della redditività delle foreste |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda: |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda: |
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2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 36 a 40 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio e dei dipartimenti francesi d'oltremare. |
2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 23 a 27 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio , del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, e dei dipartimenti francesi d'oltremare. |
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Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 (di seguito «la gestione sostenibile delle foreste»). |
Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 (di seguito «la gestione sostenibile delle foreste»). |
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3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di una calamità naturale, di un'infestazione parassitaria o di una fitopatia, nonché la definizione degli interventi preventivi sovvenzionabili. |
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di una calamità naturale, di un'infestazione parassitaria o di una fitopatia, nonché la definizione degli interventi preventivi sovvenzionabili. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dieci anni. |
1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di quindici anni. |
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2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e rispondere a requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. |
2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. Al fine di evitare impatti nocivi sull'ambiente o la biodiversità, gli Stati membri possono designare le zone non idonee alla forestazione. |
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3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire i requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2. |
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 che definiscano i requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2 , i quali tengono conto della diversità degli ecosistemi forestali dell'Unione . |
Emendamenti 65 e 169
Proposta di regolamento
Articolo 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di tre anni. |
1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni. |
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2. Per «sistema agroforestale» si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura estensiva sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo del terreno. |
2. Per «sistema agroforestale» si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno. |
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3. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I. |
3. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I. |
Motivazione
I sistemi agroforestali non devono limitarsi all'agricoltura estensiva.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a proprietari di foreste privati, semipubblici e pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi: |
1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a proprietari di foreste privati, semipubblici e pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi: |
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In aree definite ad alto rischio, l'introduzione di dispositivi di prevenzione degli incendi boschivi è una condizione preliminare per il sostegno. |
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2. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. |
2. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. |
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Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale indicante gli obiettivi di prevenzione. |
Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale indicante gli obiettivi di prevenzione. |
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Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi. Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi. |
Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi. Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi. |
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3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa — o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria — ha causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale forestale interessato. Detta percentuale è determinata sulla base del potenziale forestale medio esistente nel corso dei tre anni immediatamente precedenti la calamità, oppure in base alla media dei cinque anni precedenti la calamità, escludendo il valore più basso e quello più elevato . |
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per debellare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la significativa distruzione del potenziale forestale interessato in base alla soglia che sarà definita dagli Stati membri . La portata del danno è determinata sulla base del potenziale forestale medio esistente nel corso dei tre anni immediatamente precedenti la calamità, oppure in base alla media dei cinque anni precedenti la calamità, escludendo il valore più elevato e quello più basso . |
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4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale. |
4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale. |
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Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati. |
Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 27 |
Articolo 27 |
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Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste |
Investimenti nel miglioramento delle tecnologie silvicole e nella trasformazione , mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste |
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1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), è concesso a proprietari di foreste privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI. |
1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), è concesso a proprietari di foreste privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione . mobilitazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI. |
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Il sostegno è concesso soltanto per investimenti e tecnologie conformi al regolamento (UE) n. 995/2010 e che non danneggiano la biodiversità o altri servizi degli ecosistemi forestali. |
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2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono realizzati a livello dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse. |
2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono realizzati a livello dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse. |
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3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale. |
3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale. |
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4. Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato I. |
4. Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato I. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 |
Articolo 28 |
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Costituzione di associazioni di produttori |
Costituzione di organizzazioni e associazioni di produttori |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità: |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione e lo sviluppo di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità: |
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2. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI. |
2. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale È possibile riservare la priorità alle associazioni di produttori di prodotti di qualità disciplinati dall'articolo 17, nonché alle microimprese. Non è concesso alcun sostegno alle associazioni di produttori che non rispettano i requisiti previsti nella definizione di PMI. |
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Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati. |
Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati. |
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3. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori sulla base del piano aziendale. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale. |
3. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori sulla base del piano aziendale. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale. |
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Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'associazione. Per le associazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato. |
Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'associazione. Per le associazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato. |
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4. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. |
4. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è reso disponibile dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura va obbligatoriamente inserita in tutti i programmi di sviluppo rurale. |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è reso disponibile dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti alle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente e al clima. Essa va obbligatoriamente inserita nei programmi di sviluppo rurale. |
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2. Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali. |
2. Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli o adatti all'agricoltura . I programmi agroambientali si concentrano sugli esempi di migliori pratiche (secondo il principio del «precursore»), comprese quelle relative alla gestione del suolo e delle risorse idriche, alla biodiversità, al riciclo delle sostanze nutrienti e al mantenimento dell'ecosistema, accordano priorità agli investimenti in tali tecniche e cercano di diffondere le migliori pratiche in tutto il territorio del programma. I piani climatici possono essere finalizzati al miglioramento dei risultati dell'azione mirante a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'intero sistema di aziende o attività agricole. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali. |
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3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e degli altri obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma. |
3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e di tutti gli obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma. |
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4. Gli Stati membri provvedono a fornire alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, tra l'altro tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione del sostegno a un'adeguata formazione. |
4. Gli Stati membri provvedono a fornire alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, tra l'altro tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione del sostegno a un'adeguata formazione. |
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5. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. |
5. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore. |
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6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori , il massimale è del 30 %. |
6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti nell'ambito di un'azione collettiva , il massimale è del 30 %. |
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Non è previsto alcun sostegno del FEASR per gli impegni previsti dal titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. |
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6 bis. Per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, in deroga al paragrafo 6, concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità a fronte degli impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle zone. Tale sostegno è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno. |
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7. Se necessario ai fini dell'efficiente applicazione della misura, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari. |
7. Se necessario ai fini dell'efficiente applicazione della misura, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari. |
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8. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. |
8. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. |
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Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura «agricoltura biologica». |
Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura «agricoltura biologica». |
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9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. |
9. È previsto un sostegno alla conservazione , nonché all'uso e sviluppo sostenibile della diversità genetica in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. |
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10. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la proroga annuale degli impegni al termine del primo periodo di esecuzione dell'intervento, le condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione o la conduzione alternativa dell'allevamento, la limitazione dell'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali, nonché per definire gli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9. |
10. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la proroga annuale degli impegni al termine del primo periodo di esecuzione dell'intervento, le condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione o la conduzione alternativa dell'allevamento, la limitazione dell'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali, nonché per definire gli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9. |
Emendamenti 70 e 145
Proposta di regolamento
Articolo 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di SAU, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di SAU, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio , del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici . |
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2. Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. |
2. Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. …/2013 [HR], dei pertinenti obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. |
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3. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. |
3. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Al fine di incoraggiare l'adozione di questa misura anche dopo il 2015, gli Stati membri possono istituire un meccanismo per aiutare gli agricoltori mediante una misura di follow-up dopo il 2020. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. |
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4. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30 %. |
4. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o di altri gestori del territorio , il massimale è del 30 %. |
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5. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. |
5. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. |
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5 bis. Nei loro programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri stabiliscono in che modo la misura può essere abbinata ad altre misure, in particolare quelle previste dagli articoli 17, 18, 28, 29, 31 e 36, al fine di diffondere l'agricoltura biologica e raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico rurale e ambientale. |
Emendamento 71 e 146
Proposta di regolamento
Articolo 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le indennità previste dalla presente misura sono erogate annualmente, per ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per compensare i costi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE . |
1. Le indennità previste dalla presente misura sono erogate annualmente, per ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per compensare i costi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio , del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1) , della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2) e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (3). |
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Per requisiti di carattere permanente, l'indennità può consistere nel pagamento di un importo forfettario per ettaro di SAU o di foresta destinato a coprire l'intera compensazione. In tal caso i requisiti devono essere registrati quale servitù sul futuro utilizzo del terreno ed essere registrati in un catasto fondiario nazionale. In casi debitamente giustificati, l'indennità può essere concessa sulla base di altri costi unitari diversi da quelli per ettaro, come ad esempio per chilometro di corso d'acqua. |
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Il sostegno può coprire gli investimenti materiali e/o immateriali non produttivi che sono necessari per soddisfare i requisiti connessi alle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE e 2000/60/CE. |
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2. Il sostegno è concesso rispettivamente agli agricoltori e ai proprietari di foreste privati o alle loro associazioni. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio. |
2. Il sostegno è concesso rispettivamente agli agricoltori e ai proprietari di foreste privati o alle loro associazioni. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio. |
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3. Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n HR/2012 del Consiglio. |
3. Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. …/2013 [HR] del Consiglio e i pertinenti obblighi prescritti a norma del titolo III, capitolo 2, del regolamento (UE) n . DP/2013. I programmi di sviluppo rurale possono includere disposizioni specifiche per i casi in cui nell'azienda in questione tali obblighi siano incompatibili con gli obiettivi delle suddette direttive . |
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4. Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per specifici requisiti che: |
4. Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per specifici requisiti che: |
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5. I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma. |
5. I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma. |
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6. Le indennità sono concesse per le seguenti zone: |
6. Le indennità sono concesse per le seguenti zone: |
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7. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. |
7. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. |
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Gli Stati membri possono, nei loro piani di finanziamento, presentare bilanci separati per i pagamenti a titolo delle zone agricole Natura 2000, delle zone forestali Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di SAU per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. |
1. Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di SAU per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. |
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I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici , tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. DP/2012. |
I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici . Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali. |
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Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare gli importi in funzione: |
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2. Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 33. |
2. Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 33. |
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3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I. |
3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I. |
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Gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, concedere indennità al di sopra dell'importo massimo di cui all'allegato I, a condizione che l'importo massimo sia rispettato in media a livello di programmazione. |
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4. Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma. |
4. Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma. |
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5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura agli agricoltori delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013 e che non lo sono più per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3. In questo caso le indennità sono decrescenti a partire, nel 2014 , dall'80 % dell'importo ricevuto nel 2013 fino ad arrivare al 20 % nel 2017 . |
5. Gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura per un periodo di quattro anni agli agricoltori delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013 e che non lo sono più per effetto di una nuova delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3. In questo caso le indennità sono decrescenti a partire, il primo anno , dall'80 % dell'importo ricevuto nel periodo di programmazione 2007-2013 fino ad arrivare al 20 % nel quarto anno . |
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6. Negli Stati membri che entro il 1o gennaio 2014 non hanno completato la delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, il paragrafo 5 si applica agli agricoltori beneficiari di indennità nelle zone che erano ammissibili durante il periodo di programmazione 2007-2013. Una volta completata la delimitazione, gli agricoltori delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura. Gli agricoltori delle zone che non sono più ammissibili continuano a ricevere le indennità ai sensi del paragrafo 5. |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 classificandole come segue: |
1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 classificandole come segue: |
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2. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti: |
2. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti: |
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Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone limitrofe sono assimilate alle zone montane. |
Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone limitrofe sono assimilate alle zone montane. |
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3. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all' articolo 32, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 66 % della SAU soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato II al valore soglia indicato. Questa condizione deve essere rispettata al pertinente livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2). |
3. Gli Stati membri designano le zone diverse dalle zone montane, soggette a vincoli naturali significativi, ammissibili alle indennità di cui all' articolo 32. Tali zone sono caratterizzate per la presenza di vincoli naturali significativi , in particolare la produttività del suolo limitata o condizioni climatiche avverse e per il fatto che il mantenimento di un'attività agricola estensiva è importante per la gestione del territorio. |
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Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche . |
È opportuno che la Commissione presenti, entro il 31 dicembre 2014, una proposta legislativa riguardo ai parametri biofisici obbligatori e ai relativi valori-soglia da applicare alla futura delimitazione delle zone svantaggiate, nonché norme adeguate concernenti gli aggiustamenti e le disposizioni transitorie . |
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4. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera. |
4. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici , tra cui una densità di popolazione molto bassa, e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera. |
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Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di protezione e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie dello Stato membro interessato. |
Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di protezione e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie dello Stato membro interessato. |
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5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale: |
5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4. |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale . Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. |
2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. …/2013 [HR] e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dal diritto unionale . Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. |
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I suddetti impegni hanno la durata di un anno , rinnovabile. |
I suddetti impegni hanno una durata da uno a sette anni , rinnovabile. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori, comuni e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti che gestiscono le foreste demaniali, purché non dipendano dal bilancio dello Stato. |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, esclusivamente a silvicoltori, comuni e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti che gestiscono le foreste demaniali, purché non dipendano dal bilancio dello Stato. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per le aziende al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste. |
soppresso |
Motivazione
Esistono già disposizioni legali adeguate a livello nazionale per la gestione progressiva dei monti e delle foreste indipendentemente dalle dimensioni delle aziende in questione. Esigere dai silvicoltori che elaborino piani di gestione implicherebbe soltanto un aumento della burocrazia.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I. |
3. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I. In casi pienamente giustificati, si può concedere un sostegno anche agli accordi volti a non utilizzare alberi o gruppi di alberi sotto forma di pagamenti unici o di importi forfettari per progetto, calcolati in base a costi supplementari e a perdite di entrate pertinenti. |
Motivazione
Negli ecosistemi forestali è spesso più efficiente distribuire il finanziamento tra vari progetti anziché applicare un finanziamento basato sulle dimensioni. Un importo forfettario uniforme di 200,–/ha non pare sufficiente per coprire i costi reali, dato che i boschi hanno un lungo periodo vegetativo.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare: |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare: |
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2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti: |
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti: |
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2 bis. Nell'assegnare il sostegno, è possibile riservare la priorità alla cooperazione tra entità che includono i produttori primari. |
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3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a cluster e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività. |
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Il sostegno per le attività di cui al paragrafo 2, lettera b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. |
3. Il sostegno per le attività di cui al paragrafo 2, lettera b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. |
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4. I risultati dei progetti pilota e degli interventi realizzati da singoli operatori ai sensi del paragrafo 2, lettera b), sono divulgati. |
4. I risultati dei progetti pilota e degli interventi realizzati da singoli operatori ai sensi del paragrafo 2, lettera b), sono divulgati. |
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5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1: |
5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1: |
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6. In caso di attuazione di un piano aziendale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti. |
6. In caso di attuazione di un piano aziendale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti. |
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7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi. |
7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi , come pure per la cooperazione con attori dei paesi in via di sviluppo. |
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8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati. |
8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati. |
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9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali. |
9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali. |
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10. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei cluster, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2. |
10. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei cluster, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di cooperazione elencati al paragrafo 2. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre: |
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre: |
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2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per «fondo di mutualizzazione» si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o in caso di drastico calo del reddito. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per «fondo di mutualizzazione» si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie , da organismi nocivi, dal verificarsi di un'emergenza ambientale o di avversità atmosferiche o in caso di drastico calo del reddito. |
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3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati. Ai fini della stima del livello di reddito degli agricoltori si tiene conto anche del sostegno diretto al reddito erogato dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (di seguito «FEG»). |
3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati. |
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4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, paragrafo 4. |
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, paragrafo 4. |
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La Commissione effettua una revisione di medio periodo relativa all'attuazione della misura di gestione del rischio e presenta successivamente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è accompagnata, se del caso, da opportune proposte legislative per migliorare l'attuazione della misura di gestione del rischio. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti , escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. |
1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per debellare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che provochino una riduzione della produzione annua di oltre il 30 % rispetto alla produzione media annua dell'agricoltore . La produzione media annua è calcolata sulla base dei dati relativi al triennio o al quinquennio precedente , escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata o, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, a partire dai risultati di uno specifico anno nei cinque anni precedenti . |
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La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando: |
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2. Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato. |
2. Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato. |
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Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso. |
Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso. |
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3. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura. |
3. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura. |
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Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali. |
Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali. |
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4. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I. |
4. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 39 |
Articolo 39 |
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Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali |
Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie, per gli organismi nocivi, per le emergenze ambientali e per le avversità atmosferiche |
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1. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che: |
1. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che: |
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2. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole. |
2. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole. Gli Stati membri possono decidere di integrare i fondi di mutualizzazione con coperture assicurative. |
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Gli agricoltori sono ammissibili alla compensazione finanziaria solo se hanno preso tutte le precauzioni necessarie per migliorare la resilienza della loro azienda contro il degrado ambientale, le epizoozie e le fitopatie, gli organismi nocivi e gli eventi atmosferici. |
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3. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto: |
3. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto: |
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Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici. |
Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici. |
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4. Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all' articolo 37, paragrafo 1, lettera b ), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE. |
4. Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all' articolo 37 bis, paragrafo 1, lettera b ), possono essere concesse per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 90/424/CEE e per le malattie delle api . |
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5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I. |
5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I. |
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Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando: |
Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando: |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), può essere concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione non compensano più del 70 % della perdita di reddito. |
1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), può essere concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione o dalle compagnie assicurative non compensano più del 70 % della perdita di reddito. |
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2. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che: |
2. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che: |
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3. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole. |
3. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole. |
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4. I contributi finanziari di cui all' articolo 37, paragrafo 1, lettera c ), possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori a titolo di compensazione finanziaria. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. |
I contributi finanziari di cui all' articolo 37, paragrafo 1, lettera c ) sono concessi solo per le polizze assicurative che coprono le perdite di reddito di cui al paragrafo 1 ovvero , in alternativa, coprono soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori a titolo di compensazione finanziaria. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. |
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Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici. |
Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici. |
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5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I. |
5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
L'articolo 34 menziona anche i costi di transazione, per cui andrebbero definiti in questo contesto insieme ai costi di transazione delle altre misure.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 30 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore. |
1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 30 del regolamento (UE) n. …/2013 [QSC], i gruppi di azione locale possono espletare anche: |
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Motivazione
Si propone di consentire ai gruppi di azione locale di attuare autonomamente progetti di ampia portata a livello territoriale nel quadro della strategia di sviluppo locale, con la partecipazione di partner attivi nel settore della strategia di sviluppo locale. Le normative vigenti limitano il ruolo dei gruppi di azione locale a quello di intermediari nel trasferimento dei mezzi finanziari e di animatori. La possibilità di realizzare progetti faro nel quadro di una strategia sembra poter creare un significativo valore aggiunto. Inoltre, le esperienze acquisite in Polonia dimostrano che vi è un'enorme richiesta di progetti su piccola scala e di breve durata. Sfortunatamente, quando si trovano a dover seguire lo stesso percorso amministrativo, molti richiedenti abbandonano. Grazie all'emendamento proposto questi partner entrerebbero in contatto solo con i gruppi di azione locale e non dovrebbero sbrigare le complicate procedure amministrative.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 1 — lettera a — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
La coerenza delle politiche per lo sviluppo trascende il principio di «non nuocere» e implica la necessità di esaminare i possibili effetti sinergici delle politiche interne dell'UE in relazione agli obiettivi di sviluppo. La comunicazione della Commissione e le conclusioni del Consiglio relative a un quadro per la politica di sicurezza alimentare sottolineano la necessità di coinvolgere i più importanti gruppi di soggetti interessati, quali i gruppi di sviluppo delle comunità, le organizzazioni agricole e le associazioni femminili, nell'elaborazione di politiche nel settore dello sviluppo agricolo e rurale. Tale obiettivo potrebbe altresì essere sostenuto mediante scambi transnazionali nel contesto dei progetti LEADER.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I costi di animazione del territorio di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] si riferiscono ad azioni d'informazione sulla strategia di sviluppo locale e ad attività di sviluppo di progetti. |
2. I costi di animazione del territorio di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento (UE) n. …/2013 [QSC] sono costi sostenuti per facilitare gli scambi fra le parti interessate, informare in merito alla strategia di sviluppo locale e promuovere la stessa, nonché per sostenere i potenziali beneficiari nello sviluppo di progetti e nella preparazione delle domande . |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 46
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente possono beneficiare del sostegno del FEASR solo previa valutazione dell'impatto ambientale previsto, effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento di cui trattasi. |
1. Gli Stati membri possono subordinare l'ammissibilità degli investimenti a una valutazione preliminare dell'impatto ambientale previsto, effettuata conformemente alle disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione specifiche per il tipo di investimento di cui trattasi. Gli Stati membri possono accordare priorità agli investimenti che: |
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2. Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa: |
2. Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa: |
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3. In materia di irrigazione, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che consentono di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25 %. In deroga a questa disposizione, negli Stati membri che hanno aderito all'Unione dal 2004 in poi possono essere considerati spese ammissibili gli investimenti in nuovi impianti di irrigazione di cui un'analisi ambientale dimostri che sono sostenibili e che non hanno un impatto ambientale negativo. |
3. In materia di irrigazione, possono essere considerati spese ammissibili i nuovi investimenti , compresa la modernizzazione dei sistemi esistenti per rendere più efficiente l'uso dell' acqua e migliorare l'efficienza energetica. Nelle aree in cui sono stati elaborati piani di gestione dei bacini idrografici, accompagnati dai relativi programmi di attuazione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, tali investimenti sono considerati spese ammissibili solo se sono conformi agli obiettivi ambientali di detti piani. |
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4. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. |
4. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. |
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5. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. |
5. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. |
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6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e ai semplici investimenti di sostituzione. |
6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e ai semplici investimenti di sostituzione. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce i criteri di selezione degli interventi nel quadro di tutte le misure previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione ai microfinanziamenti. |
1. L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce i criteri di selezione degli interventi nel quadro di tutte le misure previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire che le misure aventi per oggetto le aziende agricole siano applicate esclusivamente agli «agricoltori attivi» ai sensi del regolamento (UE) n. …/2013 [PD]. I criteri mirano inoltre a garantire un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Tali criteri sono definiti e applicati nel rispetto del principio di proporzionalità. |
Motivazione
Il sostegno proveniente dalle misure rivolte alle aziende agricole dovrebbe andare a vantaggio unicamente degli «agricoltori attivi» ai sensi della proposta di regolamento sui pagamenti diretti della PAC. Se questa distinzione viene fatta nel primo pilastro, deve essere fatta anche nel secondo.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 50 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la «zona rurale» a livello di programma. |
Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la «zona rurale» a livello di programma. In presenza di una giustificazione oggettiva, essa può altresì designare diverse zone specifiche nell'ambito di una data misura. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 51 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Dalla dotazione annuale di cui al paragrafo 1 è dedotto un importo di 30 milioni di euro destinato a finanziare il premio alla cooperazione locale innovativa di cui all'articolo 56. |
soppresso |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 51 — paragrafo 3 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Fino al 4 % dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 33 , paragrafo 3 . |
3. Fino al 4 % dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. …/2013 [QSC] nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 33. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. |
Motivazione
Non si tratta di una decisione puramente tecnica.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 53
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori. |
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori. |
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2. La rete PEI svolge le seguenti attività: |
2. La rete PEI svolge le seguenti attività: |
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3. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla struttura organizzativa e operativa della Rete PEI. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla struttura organizzativa e operativa della Rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale. |
Motivazione
Non si tratta di una decisione puramente tecnica.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 3 — lettera b — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 3 — lettera b — punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 3 — lettera b — punto v
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 3 — lettera b — punto vi
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 3 — lettera b — punto vii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 3 — lettera b — punto vii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 3 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppressa |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali. |
Motivazione
Non si tratta di una decisione puramente tecnica.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 56
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 56 |
soppresso |
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Premio alla cooperazione locale innovativa nelle zone rurali |
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L'importo di cui all'articolo 51, paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un premio che viene conferito a progetti di cooperazione tra almeno due soggetti stabiliti in Stati membri diversi, basati su un concetto locale innovativo. |
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Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 57
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 57 |
soppresso |
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Invito a presentare proposte |
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1. Al più tardi a partire dal 2015 e successivamente ogni anno, la Commissione indice un invito a presentare proposte per il conferimento del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo invito a presentare proposte è indetto al più tardi nel 2019. |
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2. L'invito a presentare proposte indica il tema su cui devono vertere le proposte, in relazione con una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Il tema si presta ad essere realizzato tramite cooperazione a livello transnazionale. |
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3. L'invito a presentare proposte è rivolto sia a gruppi di azione locale, sia a singoli soggetti disposti a cooperare ai fini del progetto in questione. |
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 58
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 58 |
soppresso |
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Procedura di selezione |
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1. In ciascuno Stato membro i candidati presentano la domanda di premio alla rete rurale nazionale, che è competente a preselezionare le candidature. |
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2. La rete rurale nazionale costituisce al suo interno una commissione di preselezione composta di esperti indipendenti, incaricata di preselezionare le candidature. La preselezione avviene sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione enunciati nell'invito a presentare proposte. Ogni rete rurale nazionale preseleziona un massimo di dieci candidature e le trasmette alla Commissione. |
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3. La Commissione seleziona i cinquanta progetti vincenti tra quelli preselezionati in tutti gli Stati membri. La Commissione costituisce un comitato direttivo ad hoc composto di esperti indipendenti, incaricato di preparare la selezione dei progetti vincenti sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione enunciati nell'invito a presentare proposte. |
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4. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, la graduatoria dei progetti ai quali è conferito il premio. |
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 59
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 59 |
soppresso |
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Premio pecuniario — condizioni e pagamento |
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1. Il premio è conferito a progetti i cui tempi di realizzazione non superano i due anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto di esecuzione che conferisce il premio. La durata di realizzazione del progetto è indicata nella domanda di premio. |
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2. Il premio consiste nel pagamento di un importo forfettario. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'importo del premio sulla base dei criteri enunciati nell'invito a presentare proposte e tenendo conto del costo stimato di realizzazione del progetto indicato nella domanda. L'importo massimo del premio per progetto è di 100 000 euro. |
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3. Gli Stati membri versano il premio ai candidati vincenti dopo aver verificato che il progetto sia stato ultimato. Le relative spese sono rimborsate dall'Unione agli Stati membri secondo il disposto del titolo IV, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati membri possono decidere di versare interamente o parzialmente l'importo del premio ai candidati vincenti prima di verificare se il progetto è stato ultimato, ma in tal caso si assumono la responsabilità della spesa fino a quando non abbiano effettuato la suddetta verifica. |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 60
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 60 |
soppresso |
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Procedura, scadenze e costituzione del comitato direttivo |
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La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni concernenti la procedura e le scadenze per la selezione dei progetti, nonché le modalità di costituzione del comitato direttivo composto di esperti indipendenti di cui all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91. |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Titolo IV
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura |
PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 61
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità: |
1. Il PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità: |
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2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura: |
2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura: |
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3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui all'articolo 53. |
3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui all'articolo 53. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 62
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori operanti nel settore agroalimentare. |
1. I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori operanti nel settore agroalimentare. La costituzione di un gruppo operativo è determinata da un consenso delle parti interessate che rappresentano l'ampio spettro di interessi nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della ricerca. I gruppi operativi non sono costituiti da un singolo attore o da un gruppo di attori che rappresentano solo un'unica serie di interessi. I gruppi operativi possono operare all'interno dei confini di uno Stato membro, avere membri in più di uno Stato membro e nei paesi terzi. |
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2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza di funzionamento ed evitare conflitti di interessi. |
2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza di funzionamento ed evitare conflitti di interessi. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 63
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi: |
1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi: |
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2. Ai fini della realizzazione di progetti innovativi, i gruppi operativi: |
2. Ai fini della realizzazione di progetti innovativi, i gruppi operativi: |
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3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI. |
3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 64
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. L'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate sono fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria per lo stesso periodo. |
1. L'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate sono fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria per lo stesso periodo. |
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2. Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1. |
2. Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1. |
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3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo. |
3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo. |
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4. La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione tiene conto dei seguenti fattori: |
4. La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2013 [PD] , è riportata nell'allegato I bis . |
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4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90, che modifichino l'allegato I bis, ove necessario, al fine di includere i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. …/2013 [PD]. |
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5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, l'atto di esecuzione di cui allo stesso paragrafo comprende anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14 , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. DP/2012 e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 10 ter e dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009* per l'anno civile 2013 . |
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6. Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [QSC/2012], le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. HR/2012 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Esse sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR. |
6. Le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. …/2013 [HR] e disponibili per il FEASR sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR. |
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(Il testo della Commissione all'articolo 64, paragrafo 5, è sostituito con il testo tratto dal COM(2012)0553)) |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 65
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate. |
1. La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate. |
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2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile. |
2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile. |
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3. I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari: |
3. I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari: |
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Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 %. |
Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 %. |
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4. In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari: |
4. In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari: |
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In deroga al paragrafo 3, lettera b), ai fini della coerenza con il livello dei tassi di cofinanziamento di altri fondi facenti capo al QSC per le regioni in transizione, gli Stati membri possono innalzare il contributo massimo del FEASR a favore delle misure gestite in base a un approccio multifondo nell'ambito dei programmi attuati nelle regioni in transizione di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2013 [QSC]. |
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In deroga al paragrafo 3, i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. …/2013 [PD] possono essere soggetti a un tasso di partecipazione del FEASR pari al 95 % se lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: |
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4 bis. I fondi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 bis), del regolamento (UE) n. …/2013 [PD] sono destinati alle misure previste dall'articolo 29. |
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5. Almeno il 5 %, e nel caso della Croazia almeno il 2,5 %, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER. |
5. Almeno il 5 %, e nel caso della Croazia almeno il 2,5 %, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER. |
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5 bis. Almeno il 25 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui agli articoli 29 e 30. |
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6. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione. |
6. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione. Ciò non ostacola né impedisce una programmazione che combini, in maniera coerente e integrata, il sostegno a titolo di diversi fondi QSC, che potrebbe rendersi necessario per conseguire gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. …/2013 [QSC]. |
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6 bis. Il contributo nazionale alla spesa pubblica ammissibile può essere sostituito da contributi privati non commerciali. |
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7. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato. |
7. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato. |
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(Il testo della Commissione all'articolo 65, paragrafo 5, è sostituito con il testo tratto dal COM(2012)0553)) |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 66
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 66 |
soppresso |
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Finanziamento degli interventi che recano un contributo significativo all'innovazione |
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I fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012 sono accantonati per interventi che recano un contributo significativo all'innovazione connessa alla produttività e alla sostenibilità dell'agricoltura, come pure alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. |
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Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49. |
2. Sono ammissibili al contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49 , fatta eccezione per le candidature presentate durante il periodo di transizione tra i due programmi, onde evitare lacune che potrebbero bloccare gli investimenti . |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Per quanto riguarda le spese, gli importi IVA sono ammissibili qualora non siano recuperabili a titolo della legislazione nazionale in materia di IVA. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è certificata da un organismo dotato della necessaria perizia e indipendente dalle autorità competenti a eseguire i calcoli stessi. Il certificato in questione è accluso al programma di sviluppo rurale. |
2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è certificata da un organismo dotato della necessaria perizia e indipendente dalle autorità competenti a eseguire i calcoli stessi. Il certificato in questione è accluso al programma di sviluppo rurale. Prima di approvare i programmi, la Commissione assicura che tutti gli elementi pertinenti siano inclusi nel calcolo, che le ipotesi principali siano ragionevoli e che i parametri principali siano appropriati. |
Motivazione
L'emendamento riflette quanto individuato dalla Corte relativamente ai problemi nel fissare gli importi degli aiuti (cfr. il paragrafo 97 della relazione speciale n. 7/2011).
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo - 1 (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. I beneficiari del sostegno, compresi i gruppi di azione locale, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50 % del sostegno pubblico se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 1 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Una cadenza trimestrale implica un aumento enorme dell'amministrazione, in disaccordo con ogni impegno a favore della semplificazione.
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Se uno Stato membro ha più di un programma, è possibile designare un organismo di coordinamento avente l'obiettivo almeno di garantire la coerenza nella gestione dei fondi e di fungere da punto di contatto tra la Commissione e le autorità nazionali di gestione. |
Motivazione
Analogamente a quanto proposto nel considerando 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 sul finanziamento della politica agricola comune, occorre istituire un organismo di coordinamento per le agenzie pagatrici.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 75 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
La formulazione originale è eccessivamente prescrittiva.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 76 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione. |
1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti e ai risultati dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione. |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 78 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti. |
I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti , garantendo il rispetto dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione . |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 81 — paragrafo 1 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015. |
1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2022 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione finale sullo stato di attuazione è presentata dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2023. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 85
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nel 2023 gli Stati membri elaborano una valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Le relazioni di valutazione sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2023. |
Nel 2023 gli Stati membri elaborano una valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Le relazioni di valutazione sono ultimate entro il 31 dicembre 2023. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 88 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Allorché si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle disposizioni relative all'esenzione dalle norme in materia di aiuti di Stato per tutte le misure a titolo del presente regolamento che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 89 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Finanziamenti nazionali integrativi |
Finanziamenti nazionali integrativi e aiuti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 89 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7. Nel valutare tali pagamenti la Commissione applica, per analogia, i criteri previsti per l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. Lo Stato membro interessato si astiene dal dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati. |
I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, e i pagamenti erogati dagli Stati membri per interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7. Nel valutare tali pagamenti la Commissione applica, per analogia, i criteri previsti per l'applicazione dell'articolo 107 del TFUE. Lo Stato membro interessato si astiene dal dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati. |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 90 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. |
2. Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Motivazione
Il Parlamento europeo dovrebbe confermare attivamente la delega di potere alla Commissione e, in caso di dubbio, non dovrebbe lottare per recuperare i propri diritti legislativi.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Allegato I — articolo 18, paragrafo 3
Testo della Commissione
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18, par. 3 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali |
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Settore agricolo |
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50 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate |
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75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche |
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65 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo |
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40 % |
del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni |
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|
Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per: |
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Trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I |
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50 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate |
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75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche |
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65 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo |
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40 % |
del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni |
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|
|
|
|
Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI |
Emendamento
|
18, par. 3 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali |
|
Settore agricolo |
||
|
|
|
50 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate |
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|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche |
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|
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|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo |
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40 % |
del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni |
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|
Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per: |
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Trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I |
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50 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate |
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75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche |
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|
|
|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo |
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|
|
40 % |
del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni |
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|
Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI e per gli investimenti collettivi e i progetti integrati . |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Allegato I — articolo 24, paragrafo 3
Testo della Commissione
|
24, par. 3 |
Allestimento di sistemi agroforestali |
80 % |
del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali |
Emendamento
|
24, par. 3 |
Allestimento di sistemi agroforestali |
100 % |
del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Allegato I — articolo 27, paragrafo 5
Testo della Commissione
|
27, par. 5 |
Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste |
50 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate |
|
|
|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche |
|
|
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65 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo |
|
|
|
40 % |
del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni |
Emendamento
|
27, par. 5 |
Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste |
50 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate |
|
|
|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche |
|
|
|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo |
|
|
|
40 % |
del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Allegato I — articolo 32, paragrafo 3
Testo della Commissione
|
32, par. 3 |
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici |
25 |
minimo per ettaro/anno |
|
|
|
250(*) |
massimo per ettaro/anno |
|
|
|
300 (*) |
massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'art. 46, par. 2 |
Emendamento
|
32, par. 3 |
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici |
25 |
minimo per ettaro/anno |
|
|
|
250(*) |
massimo per ettaro/anno |
|
|
|
450 (*) |
massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'art. 46, par. 2 |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Allegato I bis
Emendamento
ALLEGATO I bis
Dotazioni nazionali di cui all'articolo 64
|
(in milioni di euro) |
|||||||
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Belgio |
73 838 |
73 838 |
73 838 |
73 838 |
73 838 |
73 838 |
73 838 |
|
Bulgaria |
400 215 |
400 215 |
400 215 |
400 215 |
400 215 |
400 215 |
400 215 |
|
Repubblica ceca |
432 820 |
432 820 |
432 820 |
432 820 |
432 820 |
432 820 |
432 820 |
|
Danimarca |
87 536 |
87 536 |
87 536 |
87 536 |
87 536 |
87 536 |
87 536 |
|
Germania |
1 355 922 |
1 355 922 |
1 355 922 |
1 355 922 |
1 355 922 |
1 355 922 |
1 355 922 |
|
Estonia |
109 623 |
109 623 |
109 623 |
109 623 |
109 623 |
109 623 |
109 623 |
|
Irlanda |
377 842 |
377 842 |
377 842 |
377 842 |
377 842 |
377 842 |
377 842 |
|
Grecia |
595 667 |
595 667 |
595 667 |
595 667 |
595 667 |
595 667 |
595 667 |
|
Spagna |
1 219 781 |
1 219 781 |
1 219 781 |
1 219 781 |
1 219 781 |
1 219 781 |
1 219 781 |
|
Francia |
1 148 806 |
1 148 806 |
1 148 806 |
1 148 806 |
1 148 806 |
1 148 806 |
1 148 806 |
|
Italia |
1 361 055 |
1 361 055 |
1 361 055 |
1 361 055 |
1 361 055 |
1 361 055 |
1 361 055 |
|
Cipro |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
|
Lettonia |
159 703 |
159 703 |
159 703 |
159 703 |
159 703 |
159 703 |
159 703 |
|
Lituania |
267 461 |
267 461 |
267 461 |
267 461 |
267 461 |
267 461 |
267 461 |
|
Lussemburgo |
14 383 |
14 383 |
14 383 |
14 383 |
14 383 |
14 383 |
14 383 |
|
Ungheria |
584 679 |
584 679 |
584 679 |
584 679 |
584 679 |
584 679 |
584 679 |
|
Malta |
11 762 |
11 762 |
11 762 |
11 762 |
11 762 |
11 762 |
11 762 |
|
Paesi Bassi |
89 850 |
89 850 |
89 850 |
89 850 |
89 850 |
89 850 |
89 850 |
|
Austria |
609 744 |
609 744 |
609 744 |
609 744 |
609 744 |
609 744 |
609 744 |
|
Polonia |
2 029 504 |
2 029 504 |
2 029 504 |
2 029 504 |
2 029 504 |
2 029 504 |
2 029 504 |
|
Portogallo |
614 811 |
614 811 |
614 811 |
614 811 |
614 811 |
614 811 |
614 811 |
|
Romania |
1 435 645 |
1 435 645 |
1 435 645 |
1 435 645 |
1 435 645 |
1 435 645 |
1 435 645 |
|
Slovenia |
138 743 |
138 743 |
138 743 |
138 743 |
138 743 |
138 743 |
138 743 |
|
Slovacchia |
302 467 |
302 467 |
302 467 |
302 467 |
302 467 |
302 467 |
302 467 |
|
Finlandia |
326 416 |
326 416 |
326 416 |
326 416 |
326 416 |
326 416 |
326 416 |
|
Svezia |
291 736 |
291 736 |
291 736 |
291 736 |
291 736 |
291 736 |
291 736 |
|
Regno Unito |
362 465 |
362 465 |
362 465 |
362 465 |
362 465 |
362 465 |
362 465 |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Allegato II
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'allegato è soppresso. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Allegato III — Sottoprogramma tematico 1 — punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Partenariati pubblico-privato per facilitare la transizione generazionale |
Motivazione
One of the major issues young farmers face when deciding to start their activity is the expenses and administrative hurdles of taking over the farming activities of their elder. These different elements difficult generational transition and are among the reasons why average age of farmers is above 50 years in the EU. Facilitating generational transition through public-private partnerships should be integrated within the indicative list of measures and operations of particular relevance to thematic sub-programmes in order to take this element into consideration when developing the rural development tools at national level.
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Allegato V — sezione 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 17 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari |
Articolo 17 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari |
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Articoli 32-33 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici |
Articoli 32-33 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici |
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Articolo 34 Benessere degli animali |
Motivazione
I produttori agricoli che garantiscono un buon livello di benessere degli animali rispondono alle richieste del mercato e possono ottenere un prezzo superiore per i loro prodotti, migliorando la propria competitività. È pertanto necessario concedere un sostegno ai produttori agricoli per consentire loro di passare a questi sistemi di produzione.
(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(2) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
(3) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(4) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
(5) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.