COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Progredire nell'attuazione dell'agenda dell'Unione europea sulle garanzie procedurali per indagati e imputati — Rafforzare le basi dello spazio europeo di giustizia penale /* COM/2013/0820 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI Progredire nell'attuazione dell'agenda
dell'Unione europea sulle garanzie procedurali per indagati e imputati — Rafforzare
le basi dello spazio europeo di giustizia penale Un noto brocardo anglosassone recita: "justice
must not only be done, but be seen to be done" (non basta fare
giustizia: occorre far vedere che è stata fatta giustizia). Applicato allo
spazio europeo di giustizia, questo implica che i cittadini devono non solo
godere del diritto a un equo processo ovunque si trovino nell'Unione europea,
ma anche potervi fare affidamento quando esercitano il diritto di circolare
liberamente all'interno dell'Unione. Analogamente, le autorità giudiziarie
degli Stati membri devono poter confidare nel funzionamento corretto dei
reciproci sistemi giudiziari. Per sviluppare tale spazio di giustizia basato
sul riconoscimento e la fiducia reciproci, nel programma di Stoccolma[1] è chiesto alla
Commissione di presentare proposte volte a rafforzare i diritti procedurali di
indagati e imputati[2].
In forza di questo mandato politico a prestare particolare attenzione al
rafforzamento dei diritti dei cittadini nei procedimenti penali per garantire
il diritto a un equo processo in tutta l'Unione europea, la Commissione ha
elaborato l'agenda sui diritti procedurali. Il presente pacchetto rappresenta il
prolungamento di un efficace programma legislativo. Passo dopo passo, sono
stati compiuti notevoli progressi e l'Unione europea ha adottato tre direttive
in materia di diritti procedurali: ·
una direttiva sul diritto all'interpretazione e
alla traduzione nei procedimenti penali, adottata nel 2010 e da recepirsi
entro il 27 ottobre 2013[3].
Indagati e imputati potranno beneficiare dell'interpretazione gratuita non solo
nel corso del processo ma anche durante gli interrogatori di polizia e gli
incontri importanti con il difensore, nonché di una traduzione scritta dei
documenti essenziali per l'esercizio dei diritti della difesa; ·
una direttiva sul diritto all'informazione
nei procedimenti penali, adottata nel 2012 e da recepirsi entro il 2 giugno
2014[4]. Gli indagati arrestati
dovranno sempre ricevere una "comunicazione dei diritti",
redatta per iscritto e in modo facilmente comprensibile, con le
informazioni sui loro diritti. Se necessario, tale comunicazione sarà tradotta; ·
una direttiva sul diritto di avvalersi di un
difensore e sul diritto di comunicare dal momento della privazione della
libertà, adottata nell'ottobre 2013[5].
Questa misura è al centro dell'agenda sui diritti procedurali. A ogni indagato
sarà garantito il diritto di avvalersi di un difensore sin dalle prime fasi del
procedimento fino alla sua conclusione. Inoltre, chiunque sia privato della
libertà personale avrà la possibilità di comunicare con i propri familiari e,
se è arrestato in un altro paese dell'UE, con le autorità consolari. Tali direttive sono decisive per il
rafforzamento dei diritti procedurali dei cittadini dell'Unione. Le novità
introdotte dal trattato di Lisbona nel settore del diritto penale, tra cui il
voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio e di Parlamento europeo in
qualità di colegislatori, hanno portato all'adozione di questi strumenti "pionieri"
frutto di un impegno particolare delle istituzioni a collaborare tra loro. Inoltre, nel giugno 2011 è stato pubblicato un
libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale
nel settore della detenzione, che esamina i fattori che
legano la detenzione e la fiducia reciproca nell'UE. Le
condizioni detentive possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento
del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie: laddove non
rispettino norme minime, potrebbero ad esempio indurre il giudice a rifiutare
la consegna di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo[6]. Le risposte al libro verde e una loro analisi sono state
pubblicate sul sito web della Commissione e hanno portato alla conclusione che,
sebbene la custodia cautelare e la promozione di misure alternative siano
questioni importanti, messe in evidenza dagli Stati membri e dalla società
civile, è prioritario garantire l'attuazione adeguata e tempestiva della
legislazione dell'UE in vigore[7]. La presente comunicazione illustra un pacchetto
di cinque misure legislative per progredire nell'attuazione dell'agenda sui
diritti procedurali e rafforzare ulteriormente le basi dello spazio europeo di
giustizia penale, e fa seguito alla recente adozione delle tre direttive
sui diritti procedurali. Il pacchetto si compone di tre proposte di
direttive riguardanti: 1) il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione
di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti
penali; 2) le garanzie speciali per i minori indagati
o imputati in procedimenti penali; 3) l'ammissione provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e
il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto
europeo. Poiché le misure devono essere proporzionate
all'obiettivo dell'azione dell'UE, il pacchetto comprende anche due raccomandazioni
della Commissione riguardanti: 4) le garanzie procedurali per le persone
vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali; 5) il diritto al patrocinio a spese dello
Stato per indagati o imputati in procedimenti penali. 1. Giustificazione dell'azione
a livello dell'UE ·
Base comune: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali L'UE ha una forte tradizione di promozione e
sviluppo dei diritti fondamentali. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea ("Carta") e la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU") costituiscono
la base della tutela dei diritti di indagati e imputati nei sistemi di
giustizia penale dell'Unione europea. Il trattato conferisce alla Carta valore
giuridicamente vincolante[8]
e prevede l'adesione dell'Unione europea alla CEDU[9]. Tutti gli Stati membri
sono firmatari della CEDU. Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale e la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, sanciti
dagli articoli 47 e 48 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU, devono essere
rispettati nello spazio di giustizia dell'UE. Ciò significa che esiste un
importante quadro giuridico riconosciuto negli Stati membri per i diritti
contemplati nel pacchetto di misure. Cambiamento di priorità: necessità di
integrare la sicurezza con i diritti procedurali e la fiducia reciproca quale
prerequisito per il riconoscimento reciproco Nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore
del trattato di Lisbona, la legislazione dell'UE è stata dedicata a favorire la
lotta contro la criminalità, il che ha portato a un notevole numero di
strumenti di cooperazione giudiziaria e di riconoscimento reciproco diretti a
perseguire gli autori di reati. Il più noto è la decisione quadro sul mandato d'arresto
europeo, che permette di trasferire rapidamente i ricercati da uno Stato membro
all'altro. Lo scopo è innanzitutto quello di garantire che la libera
circolazione dei cittadini attraverso le frontiere dell'UE non ostacoli le
attività transfrontaliere di contrasto. Questi strumenti
dell'UE consentono alle autorità giudiziarie nazionali di riconoscere
reciprocamente, facilmente e tempestivamente le misure investigative e le
decisioni di condanna in tutta l'Unione europea. Si fondano sul
presupposto che la richiesta debba essere riconosciuta ed eseguita perché
ciascuno Stato membro dispone di un sistema giudiziario che garantisce in
misura relativamente simile il diritto a un equo processo. Il sistema del riconoscimento reciproco può
funzionare in modo soddisfacente solo se gli Stati membri hanno fiducia nei
reciproci sistemi nazionali di giustizia penale. Tuttavia, la protezione dei
diritti procedurali di indagati e imputati è ancora notevolmente diversa da uno
Stato membro all'altro, e questo ostacola l'instaurarsi di un clima di fiducia
reciproca. Per far fronte a tale situazione l'Unione europea deve garantire che
tutti gli Stati membri rispettino dei diritti procedurali minimi comuni, e che
tali diritti possano essere fatti valere attraverso il diritto dell'UE. È per questo motivo che il trattato di Lisbona
autorizza l'azione a livello dell'UE in materia di diritti della persona nella
procedura penale (articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del TFUE). Inoltre, nel
mandato che il Consiglio europeo ha conferito alla Commissione per il periodo
2010-2014 è precisato che "[s]ono stati [...] compiuti notevoli
progressi nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia con
riferimento a misure volte ad agevolare il procedimento penale. È giunto il
momento di agire per migliorare l'equilibrio tra tali misure e la tutela dei
diritti procedurali della persona. Ci si dovrebbe sforzare di potenziare le
garanzie procedurali e il rispetto dello stato di diritto nei procedimenti
penali, indipendentemente dal luogo dell'Unione europea in cui i cittadini
decidono di viaggiare, studiare, lavorare o vivere"[10]. ·
Fiducia dei cittadini nell'esistenza di
condizioni paritarie in materia di diritti procedurali La necessità di proteggere il diritto di
indagati e imputati a un equo processo ha una chiara dimensione transnazionale.
Circa 14,1 milioni di cittadini dell'Unione risiedono in modo permanente al di
fuori del loro paese di origine[11],
il 10% dei cittadini dell'Unione ha vissuto e lavorato all'estero in un periodo
della sua vita e il 13% si è recato all'estero per motivi di studio o
formazione[12].
Poiché nell'Unione europea le persone viaggiano e si spostano costantemente attraverso
le frontiere, rischiando quindi di essere coinvolte in procedimenti penali al
di fuori del loro paese, l'Unione europea deve garantire che vi siano
condizioni paritarie in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali. 2. Necessità di misure
ponderate per progredire nell'attuazione dell'agenda dell'Unione europea sui
diritti procedurali ·
Perché proseguire a livello dell'UE? Una volta attuate dagli Stati membri, le
recenti direttive sui diritti procedurali garantiranno che indagati e imputati
beneficino di un'ampia gamma di garanzie essenziali. È tuttavia necessario
andare oltre nell'agenda sui diritti procedurali. ·
Indagati e imputati saranno tempestivamente
informati del loro diritto al silenzio, ma cosa succederà se eserciteranno tale
diritto? In alcuni Stati membri le autorità giudiziarie potrebbero considerare
il silenzio come una conferma delle prove a carico dell'interessato. Il diritto
a un equo processo deve fondarsi su una base solida e la protezione della presunzione
di innocenza deve essere garantita a livello dell'UE. ·
Coloro che non parlano o non comprendono la lingua
del procedimento penale potranno beneficiare dell'interpretazione e della
traduzione, ma che ne è di coloro che, ad esempio, a causa della loro giovane
età o disabilità mentale, non sono in grado di seguire e partecipare
adeguatamente al procedimento penale? Le vigenti direttive dell'UE sulle
garanzie per indagati e imputati si applicano anche ai minori. Tuttavia, le
parti interessate e gli Stati membri concordano ampiamente sul fatto che i
minori, per la loro intrinseca vulnerabilità, hanno bisogno di una protezione
rafforzata specifica, quale, ad esempio, l'assistenza obbligatoria di un
difensore quando affrontano la polizia o il sistema di giustizia penale[13]. Attualmente, il
diritto a un equo processo dei minori e delle altre persone vulnerabili non è
sufficientemente garantito nell'UE, poiché non esiste una protezione generale.
Il programma di Stoccolma prevede esplicitamente l'adozione di una misura
specifica che introduca norme minime comuni per le persone vulnerabili. Tali
norme minime rafforzeranno la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi
nazionali di giustizia penale, contribuendo così a migliorare il riconoscimento
reciproco delle decisioni in materia penale. Sono necessarie garanzie
speciali per rispondere alle esigenze dei minori e delle persone vulnerabili
durante il procedimento penale. ·
La direttiva sul diritto di avvalersi di un
difensore conferisce a indagati e imputati il diritto di avvalersi di un
difensore a partire dalle prime fasi del procedimento, ad esempio durante gli
interrogatori di polizia. Ma cosa succede se l'interessato non dispone dei
mezzi per pagare un difensore? Al fine di garantire l'effettività di tale
diritto, dovrà essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. ·
Necessità di un'azione equilibrata Quello presentato dalla Commissione è un
pacchetto di misure equilibrato, che tiene conto e rispetta le differenze tra
le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, come
previsto dall'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, e che mira a rafforzare la
fiducia reciproca nel rispetto del principio di proporzionalità (articolo 5 del
TUE). Ciascun elemento, compresi i costi potenziali per gli Stati membri, è
stato attentamente valutato per decidere se l'azione dell'UE fosse necessaria
e, in caso affermativo, a quale livello e in quale forma. In un periodo di
risanamento di bilancio la prudenza è chiaramente d'obbligo e le implicazioni
in termini di costi devono essere soppesate accuratamente. È per questo motivo
che nel pacchetto, ad esempio per quanto riguarda il patrocinio a spese dello
Stato, la Commissione non ha proposto in una direttiva parametri giuridicamente
vincolanti per l'esame delle condizioni di ammissibilità. I costi che gli Stati
membri dovranno sostenere per garantire l'ammissione provvisoria al patrocinio
a spese dello Stato e il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di
esecuzione del mandato d'arresto europeo saranno limitati. ·
Una prospettiva più ampia: garanzie procedurali
e Procura europea Il pacchetto contribuirà inoltre a potenziare
le garanzie giuridiche che tutelano le persone coinvolte in procedimenti
avviati dalla Procura europea. La recente proposta di regolamento del Consiglio[14] chiarisce che l'indagato
gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione dell'UE, dalla Carta e
dal diritto nazionale applicabile, e fa esplicito riferimento al diritto al
patrocinio a spese dello Stato e al diritto alla presunzione di innocenza. Il
rafforzamento dei diritti consoliderà le garanzie procedurali applicabili ai
procedimenti avviati dalla Procura europea e potenzierà la fiducia dei
cittadini nel buon funzionamento della Procura europea. 3. Elementi principali delle
proposte 3.1. Una base solida per il
diritto a un equo processo: la presunzione di innocenza ·
Presunzione di innocenza: principio fondamentale
di giustizia Il principio secondo cui l'imputato è
considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata provata
da un giudice in una sentenza definitiva e l'onere di provare la colpevolezza
incombe alla pubblica accusa, è uno dei principi più antichi e importanti del
diritto processuale penale, sancito in tutti i principali strumenti
internazionali e regionali in materia di diritti dell'uomo. Ispirandosi all'articolo
6, paragrafo 2, della CEDU e all'articolo 11, paragrafo 1, della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 48, paragrafo 1, della Carta
dispone che "[o]gni imputato è considerato
innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata". Nel corso degli anni, la Corte europea dei
diritti dell'uomo ("Corte") ha chiarito la portata del principio
della presunzione di innocenza. L'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU contiene
tre condizioni fondamentali[15]:
il diritto di non essere presentato pubblicamente dalle autorità come
condannato prima della sentenza definitiva[16],
il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e che qualsiasi
ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato[17], e il diritto di quest'ultimo
di essere informato delle accuse nei suoi confronti[18]. La presunzione di
innocenza è un presupposto essenziale di un processo equo e la Corte ha
dichiarato che una violazione della presunzione di innocenza mina il diritto ad
un equo processo[19].
Ciò vale soprattutto per il diritto di non incriminarsi, il diritto di non
cooperare e il diritto al silenzio[20]. I livelli e le esigenze di tutela del diritto
alla presunzione di innocenza sono diversi a seconda che si tratti di persone
fisiche o giuridiche, come riconosce la giurisprudenza della Corte di giustizia
sul diritto di non auto-accusarsi[21].
La proposta di direttiva tiene conto di queste differenze e si applica pertanto
solo alle persone fisiche. ·
Presunzione di innocenza: elemento portante e
unificatore dei diritti garantiti dalle direttive sui
diritti procedurali Il diritto a un equo processo riconosciuto nei
vigenti strumenti dell'UE, che comprende il diritto di essere informati, il
diritto di poter capire e seguire il procedimento e il diritto di avvalersi di
un difensore, è quindi complementare e indissociabile dalla presunzione di
innocenza nel garantire un processo equo e la fiducia reciproca. Il programma di Stoccolma ha invitato la
Commissione a esaminare ulteriori aspetti dei diritti procedurali minimi di
indagati e imputati, citando, in particolare, la presunzione di innocenza. La
Commissione propone, in una direttiva, di rafforzare quegli aspetti della
presunzione di innocenza nei procedimenti penali che sono strettamente
collegati e indispensabili all'instaurazione di un clima di fiducia reciproca,
necessario per il funzionamento degli strumenti sui diritti procedurali e sul
riconoscimento reciproco. Continuerà inoltre a promuovere presso i
professionisti una cultura che limiti il ricorso a misure come la custodia
cautelare. ·
Rafforzare alcuni aspetti del diritto alla
presunzione di innocenza a livello dell'UE. La direttiva proposta si concentra su alcuni
aspetti della presunzione di innocenza derivanti dalla giurisprudenza della
Corte e per i quali è necessario stabilire norme minime comuni per garantire la
fiducia reciproca. Fornisce una solida base agli altri strumenti sui diritti
procedurali che sono già stati adottati o che sono proposti insieme alla
direttiva. Inoltre, dato che il diritto dell'imputato di
presenziare al processo è un diritto essenziale della difesa e fa parte del
diritto a un equo processo, come interpretato dalla Corte[22], il suo potenziamento
contribuirà a rafforzare il diritto a un equo processo ed è perciò incluso
nella proposta. Il livello delle garanzie nella legislazione
degli Stati membri è, in generale, accettabile e non sembrano esservi problemi
sistemici in questo settore. Tuttavia, esistono ancora questioni sulle quali
occorre migliorare le garanzie giuridiche; d'altro canto, sono ancora troppo
frequenti i casi di violazione della presunzione di innocenza nell'Unione
europea. (a)
Divieto di riferirsi in pubblico alla
colpevolezza prima della condanna Dichiarazioni pubbliche delle autorità
giudiziarie o di polizia, che lascino supporre che una persona che non è stata
definitivamente condannata sia colpevole, ledono la reputazione dell'interessato
e possono influenzare la giuria o il giudice che decide della causa. Sulla falsariga della giurisprudenza della
Corte[23],
la direttiva fissa il principio secondo cui, prima della condanna definitiva,
le autorità pubbliche non possano presentare in dichiarazioni pubbliche e
decisioni ufficiali l'indagato o imputato come se fosse colpevole. Protegge
così la reputazione e la vita privata delle persone coinvolte in procedimenti
penali. (b)
Onere della prova: qualsiasi dubbio in
merito alla colpevolezza dovrebbe valere in favore dell'indagato o imputato Nei
procedimenti penali, l'onere della prova dovrebbe incombere alla pubblica
accusa e qualsiasi dubbio in merito alla colpevolezza dovrebbe valere in favore
dell'indagato o imputato, senza per questo nulla togliere all'indipendenza
della magistratura nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato. La
decisione del giudice deve fondarsi su prove fornite e non su mere accuse o supposizioni.
D'altro canto, la Corte ha però ammesso che in casi determinati e limitati l'onere
della prova possa essere invertito e incombere alla difesa; la direttiva
rispecchia questo principio, garantendo un equilibrio tra l'interesse pubblico
a un'azione penale efficace e i diritti della difesa[24]. (c)
Diritto al silenzio: nessuna coercizione a
incriminarsi né a cooperare Il diritto al silenzio, il diritto di non
incriminarsi e il diritto di non cooperare sono "norme generalmente
riconosciute a livello internazionale e costituiscono il fulcro della nozione
di un equo processo"[25].
Garantiscono che l'indagato o imputato non possa essere indebitamente costretto
a fornire prove in violazione del principio dell'onere della prova a carico
dell'accusa. La direttiva proposta non solo rispetta tali
principi per quanto riguarda le persone fisiche, ma prevede un rimedio
specifico, ovvero vieta l'uso di prove ottenute in violazione di questi
diritti, salvo nei casi eccezionali in cui l'uso di tali prove non pregiudica l'equità
complessiva del procedimento. (d)
Diritto di presenziare al proprio processo:
una norma minima comune e un rimedio Se l'indagato o imputato è processato in
contumacia, ossia non è presente durante il proprio processo, il suo diritto di
difesa è a rischio: l'interessato è infatti privato della possibilità di
rendere la sua versione dei fatti al giudice e di confutare le prove a suo
carico. La decisione quadro 2009/299/GAI[26] ha rafforzato la
protezione di tali persone garantita da altri strumenti dell'UE sul riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie, conformemente alla giurisprudenza della
Corte[27],
introducendo un possibile motivo di non riconoscimento in caso di cooperazione
giudiziaria qualora non siano state rispettate determinate norme minime. La direttiva proposta erige pertanto il
diritto fondamentale dell'imputato di presenziare al proprio processo, sancito
dalla Corte, a norma minima dell'UE, applicabile anche ai procedimenti penali
nazionali. Prevede eccezioni molto limitate per garantire che la giustizia non
sia indebitamente ritardata da imputati che agiscono in malafede. Prevede
inoltre un rimedio concreto sotto forma di nuovo processo, come stabilito dalla
Corte[28],
nei casi in cui il diritto di presenziare al proprio processo sia stato violato. 3.2. Proteggere chi ne ha più
bisogno: garanzie speciali per le persone vulnerabili ·
Chi ha bisogno di protezione speciale, e perché? Il programma di Stoccolma sottolinea la
necessità di rafforzare i diritti delle persone vulnerabili nei procedimenti penali,
dichiarando che "è importante rivolgere particolare attenzione agli
indagati o imputati che non sono in grado di capire o di seguire il contenuto o
il significato del procedimento per ragioni ad esempio di età o di condizioni
fisiche o mentali"[29]. Le norme internazionali e la giurisprudenza
della Corte riconoscono le specifiche esigenze di tali persone. Una persona può
essere vulnerabile perché non è in grado di partecipare effettivamente al
procedimento penale: "la
partecipazione effettiva in questo contesto presuppone che l'imputato abbia una
piena comprensione della natura del procedimento giudiziario e di cosa vi sia
in gioco per la sua persona, compreso il significato di ogni pena che possa
essergli applicata"[30]. I minori sono considerati vulnerabili per
definizione, in ragione della loro giovane età e della loro immaturità fisica,
psicologica ed emotiva[31].
I minori inoltre sono più fortemente esposti a maltrattamenti e problemi di
salute rispetto agli altri indagati o imputati, e possono non essere in grado
di esprimere correttamente le loro difficoltà o i loro problemi di salute.
Tutti gli Stati membri ritengono pertanto che i minori necessitino di
protezione e garanzie speciali nei procedimenti penali. La situazione è diversa per gli adulti. I
motivi per cui un adulto può non essere in grado di partecipare effettivamente
al procedimento possono essere molteplici (malattie mentali, disabilità fisiche
o di apprendimento, ecc.). Non esiste una definizione comune di adulto
vulnerabile nei procedimenti penali negli Stati membri dell'UE. ·
Una direttiva incentrata sulle garanzie
essenziali per i minori Le tre direttive sui diritti procedurali già
adottate si applicano a tutte le persone indagate o imputate, compresi i
minori. Tuttavia, sebbene prevedano alcune garanzie specifiche per questa
categoria, non tengono sufficientemente conto delle specifiche esigenze che
questi ultimi possono avere, ad esempio, a causa della difficoltà o
impossibilità di capire e seguire il procedimento o del maggior rischio di subire
maltrattamenti in ragione della loro vulnerabilità. La direttiva proposta garantirà: ·
che le garanzie procedurali si applichino ai minori
a partire dal momento in cui sono indagati o imputati per un reato (campo di
applicazione); ·
che, in caso di arresto, il minore sia assistito
dal genitore o da un'altra persona idonea, e che tanto il minore quanto il
genitore siano informati dei loro diritti; ·
che il minore non possa rinunciare al diritto di
essere assistito da un difensore, tenuto conto del rischio elevato che il
minore non capisca le conseguenze delle sue azioni; l'obbligatorietà del
difensore rappresenta l'elemento principale della direttiva proposta; ·
che la situazione personale e familiare del minore
e le sue esigenze siano adeguatamente valutate prima della pronuncia della
sentenza e che, in caso di privazione della libertà, il minore sia visitato da
un medico; che, nel corso del procedimento, gli interrogatori siano svolti
secondo modalità che tengano conto dell'età del minore e del suo livello di maturità
e che gli interrogatori di polizia siano oggetto di registrazione audiovisiva,
a meno che ciò non sia sproporzionato; ·
che il minore non possa essere processato in
contumacia; che il minore non possa essere dichiarato colpevole senza aver
avuto la possibilità di confutare i motivi alla base della condanna e di
capirli in caso di condanna, al fine di prevenire la recidiva e favorire il reinserimento
sociale del minore; ·
che le autorità giudiziarie che si occupano di casi
riguardanti minori ricevano una formazione specialistica; che la vita privata
del minore sia protetta, onde agevolarne il reinserimento sociale (ad esempio,
garantendo che le udienze si svolgano di regola a porte chiuse); ·
che la privazione della libertà del minore sia
disposta solo come misura di ultima istanza, e che il minore sia detenuto
separatamente dagli adulti. Norme internazionali dettano il principio
secondo cui i minori che vengono a contatto con il sistema di giustizia penale
dovrebbero beneficiare di misure alternative alla detenzione e di misure
educative, e che dovrebbero essere privati della libertà solo in circostanze
eccezionali. I minori si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile
quando sono privati della libertà, considerati i rischi intrinseci per il loro sviluppo
fisico, mentale e sociale. Al fine di prevenire i maltrattamenti e gli abusi in
caso di privazione della libertà, è opportuno prevedere alcune misure di
protezione. Date le specifiche esigenze dei minori, la direttiva contiene norme
speciali sul trattamento specifico dei minori in caso di privazione della
libertà. La direttiva promuoverà quindi i diritti dei
minori, tenendo conto delle linee guida e delle raccomandazioni internazionali
su una giustizia a misura di minore, in quanto parte integrante del programma
UE per i diritti dei minori[32].
La direttiva non inciderà sulle norme nazionali che fissano l'età della
responsabilità penale[33]. ·
Una raccomandazione della Commissione diretta a
garantire che le persone vulnerabili siano riconosciute come tali e che le loro
esigenze siano prese in considerazione Allo stadio attuale non è possibile definire i
motivi (diversi dalla giovane età) per i quali una persona possa essere
vulnerabile nei procedimenti penali. Qualunque tentativo in tal senso potrebbe
addirittura essere considerato stigmatizzante per le persone interessate.
Questa è la conclusione cui si è giunti dopo una serie di consultazioni e
incontri con le parti interessate e gli Stati membri. Al tempo stesso, però, è generalmente
riconosciuto dalle parti interessate che per alcune persone sono necessarie
garanzie speciali nei procedimenti penali onde assicurare che siano in grado di
capire ed esercitare i loro diritti. Se una persona non capisce il procedimento
o le conseguenze di azioni quali la confessione perché la sua vulnerabilità non
è stata individuata o perché mancano garanzie speciali, il procedimento non si
può svolgere secondo il principio del "confronto ad armi pari" tra
accusa e difesa, il che riduce le loro possibilità di avere un processo equo e
minaccia l'integrità del procedimento giudiziario. Se l'Unione non interviene,
nell'UE persisteranno condizioni di tutela non uniformi. Pertanto, l'unico
approccio equilibrato che concili i principi di proporzionalità e di
sussidiarietà con la necessità di migliorare il livello di tutela delle persone
vulnerabili è una raccomandazione della Commissione che promuova i diritti
fondamentali delle persone vulnerabili nei procedimenti penali. ·
La raccomandazione è incentrata sull'istituzione di
meccanismi di valutazione per garantire che le persone vulnerabili siano
individuate e riconosciute come tali, e che le loro specifiche esigenze siano
soddisfatte nei procedimenti penali. Si raccomanda che un esperto indipendente
effettui una valutazione affinché il grado di vulnerabilità sia determinato
correttamente e siano riconosciute le specifiche esigenze dell'interessato. ·
Istituire garanzie appropriate per le persone
vulnerabili: la raccomandazione invita gli Stati membri a disporre garanzie
concrete in funzione dei risultati della valutazione (ad esempio,
obbligatorietà del difensore, assistenza di un terzo idoneo, registrazione
audiovisiva degli interrogatori di polizia, assistenza medica). Pur offrendo agli Stati membri maggiore
flessibilità rispetto a una direttiva, la raccomandazione contribuirà comunque
a migliorare le norme sui diritti procedurali degli adulti vulnerabili e ad
accrescere la fiducia reciproca. Quattro anni dopo la pubblicazione della
raccomandazione, la Commissione valuterà la misura in cui gli Stati membri
hanno preso le misure necessarie per darvi esecuzione, e, se necessario,
proporrà strumenti legislativi per rafforzare i diritti procedurali delle
persone vulnerabili. 3.3. Effettività del diritto di
avvalersi di un difensore: diritto al patrocinio a spese dello Stato Ispirandosi all'articolo 6, paragrafo 3,
lettera c), della CEDU, l'articolo 47, paragrafo 3, della Carta recita: "A
coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese
dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo
alla giustizia". Il diritto al patrocinio a spese dello Stato è
intrinsecamente legato al diritto di avvalersi di un difensore. Le persone che
non dispongono di risorse sufficienti possono effettivamente esercitare il
diritto di avvalersi di un difensore solo se lo Stato accorda loro il
patrocinio a sue spese, assicurando così l'assistenza legale. Pertanto,
affinché il diritto di avvalersi di un difensore sia effettivo e sia inoltre
rafforzata ulteriormente la fiducia reciproca nell'Unione europea, il
patrocinio a spese dello Stato deve essere disponibile per quanti ne hanno
bisogno. Una direttiva incentrata su alcuni
aspetti del diritto al patrocinio a spese dello Stato ·
Garantire il patrocinio a spese dello Stato per
permettere agli interessati di avvalersi di un difensore quando serve di più: "ammissione
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato" Nelle fasi iniziali del procedimento, l'indagato
o imputato è particolarmente vulnerabile, soprattutto se è privato della
libertà. In tali fasi la possibilità di avvalersi di un difensore è di
fondamentale importanza per la tutela del diritto a un equo processo, compreso
il diritto di non incriminarsi, come dichiarato nella giurisprudenza della
Corte. L'articolo 6 della CEDU esige che, di norma, l'indagato o imputato
abbia diritto all'assistenza legale, se necessario prestata da un avvocato d'ufficio,
dal momento in cui è sottoposto a fermo o custodia cautelare. Per avvalersi di
un difensore l'interessato non dovrebbe attendere che la sua domanda di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia trattata e la sua
ammissibilità valutata. Pertanto, la direttiva proposta sul diritto al
patrocinio a spese dello Stato prevede che l'indagato o imputato privato della
libertà benefici dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
sin dalle prime fasi del procedimento e fino a quando l'autorità competente
abbia adottato una decisione definitiva sulla domanda di ammissione al
patrocinio. ·
Attenzione particolare alle persone oggetto di
procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo La direttiva sul diritto di avvalersi di un
difensore prevede il diritto alla duplice rappresentanza legale nei
procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, ossia tanto nello
Stato membro di esecuzione quanto in quello di emissione, al fine di rafforzare
la fiducia reciproca in tutta l'Unione europea. Tuttavia, per rendere effettivo
tale diritto, è necessario garantire la possibilità di avvalersi del patrocinio
a spese dello Stato nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto
europeo. Le persone oggetto di un mandato d'arresto
europeo devono anch'esse godere del diritto all'ammissione provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato quando sono private della libertà nello Stato
membro di esecuzione, senza dover aspettare, per ottenere la consulenza legale,
che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata
trattata. Una raccomandazione su altri aspetti del
patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali ·
Verso una maggiore convergenza nei criteri di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato Dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta e
dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU discende
che gli Stati membri possono stabilire se una persona ha diritto al patrocinio
a spese dello Stato se non dispone di risorse sufficienti ("verifica delle
risorse") e/o se l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è nell'interesse
della giustizia, ad esempio in considerazione della complessità del caso, della
situazione personale dell'indagato, della gravità del reato o della severità
della pena prevista ("verifica del merito"). Il modo in cui tali criteri di ammissibilità
sono combinati e valutati varia notevolmente tra gli Stati membri. Alcuni di
essi applicano solo la verifica delle risorse, altri solo la verifica del
merito, altri ancora entrambi i criteri. Vi sono inoltre notevoli differenze
nel modo in cui la verifica delle risorse e la verifica del merito sono
interpretate e intese. A causa della grande varietà dei regimi di
patrocinio a spese dello Stato e della necessità di mantenere le misure
proporzionate, soprattutto in tempi di crisi economica e finanziaria, tale
questione è trattata in una raccomandazione. Quest'ultima prevede criteri
obiettivi comuni per la valutazione dell'ammissibilità al patrocinio a spese
dello Stato. Chiarisce il quadro di riferimento per la valutazione, quale
sviluppato nella giurisprudenza della Corte, e promuove la convergenza tra i
diversi sistemi giuridici, al fine di rafforzare la fiducia reciproca. ·
Garantire la qualità e l'efficacia dei servizi
per il patrocinio a spese dello Stato La Corte ha statuito che l'obbligo dello Stato
di fornire assistenza legale gratuita non è soddisfatto mediante la mera nomina
di un avvocato pagato con fondi pubblici[34].
Lo Stato deve garantire che l'assistenza fornita dai difensori d'ufficio sia
concreta ed efficace. A tal fine, la raccomandazione chiede agli Stati membri
di istituire meccanismi per garantire la qualità dei servizi prestati nell'ambito
del patrocinio a spese dello Stato, promuovere sistemi di accreditamento dei
difensori d'ufficio e la formazione professionale continua di tali difensori. L'attuazione
della raccomandazione migliorerà la qualità e l'efficacia dei servizi per il
patrocinio a spese dello Stato e aumenterà la fiducia reciproca nei sistemi di
giustizia degli altri Stati membri. Per sostenere gli effetti e l'applicazione
della raccomandazione, la Commissione si avvarrà del gruppo di esperti sulla
cooperazione giudiziaria in materia penale. Il gruppo può assistere la
Commissione nell'elaborazione di orientamenti per l'applicazione della
raccomandazione e facilitare lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati
membri. Quattro anni dopo la pubblicazione della raccomandazione, la
Commissione valuterà la misura in cui gli Stati membri hanno preso le misure
necessarie per darvi esecuzione, e, se necessario, proporrà strumenti
legislativi per rafforzare il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei
procedimenti penali. 4. Conclusioni Questo pacchetto stabilisce norme minime
comuni per l'esercizio del diritto a un equo processo nell'Unione europea,
contribuendo così all'attuazione dell'agenda della Commissione sui diritti
procedurali. Assieme all'intera gamma di strumenti adottati per realizzare
concretamente la cooperazione giudiziaria transfrontaliera in un clima di
fiducia reciproca, il pacchetto favorisce lo sviluppo dello spazio europeo di
libertà, sicurezza e giustizia introducendo norme minime comuni. A breve, il nuovo regime introdotto dal
trattato di Lisbona sarà pienamente effettivo. Il regime transitorio del
trattato per quanto riguarda il settore della giustizia e degli affari interni
— rientrante nel cosiddetto "terzo pilastro" — scadrà il 30 novembre
2014. A partire da tale data, la Commissione disporrà di competenze di
esecuzione per l'intero acquis in materia di giustizia e affari interni e la
Corte di giustizia dell'Unione europea avrà piena competenza per gli strumenti
di riconoscimento reciproco anteriori al trattato di Lisbona. Questa
evoluzione, unitamente alla creazione di un sistema di azione penale a livello
dell'UE per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione,
modificherà il paesaggio dello spazio europeo di giustizia penale. Data l'internazionalizzazione della
criminalità, si prevede un aumento delle richieste di indagini e di esecuzione
di decisioni in materia penale in tutta l'UE derivanti dall'attuazione delle
varie misure di riconoscimento reciproco. Si giustifica quindi ancora di più la
necessità di progredire sul fronte dell'agenda europea sui diritti procedurali
adottando rapidamente questo nuovo pacchetto. Nel lungo periodo, questo quadro di diritti
procedurali a livello dell'UE sarà recepito a livello nazionale. Occorrerà
valutarne attentamente l'impatto pratico sul rispetto del diritto a un equo
processo e individuare le lacune, eventualmente al fine di elaborare una
proposta consolidata sul diritto a un equo processo. [1] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1. [2] GU C 291 del 4.12.2009, pag. 1. [3] Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 (GU L 280 del
26.10.2010, pag. 1). [4] Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 (GU L 142 dell'1.6.2012,
pag. 1). [5] Direttiva 2013/48/UE del 22 ottobre 2013 (GU L 294 del
6.11.2013, pag. 1). [6] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). [7] http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm. [8] Articolo 6, paragrafo 1, del TUE. [9] Articolo 6, paragrafo 3, del TUE. [10] Considerando 10 (GU C 291 del 4.12.2009, pag. 1). [11] Eurostat, Statistiche sulla migrazione e sulla popolazione
migrante (marzo 2013). [12] Eurobarometro 337/2010. [13] Cfr. le linee guida del Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore. [14] Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la
Procura europea, COM(2013) 534 final, del 17.7.2013. [15] Sentenza del 6 dicembre 1988, Barberà, Messegué e
Jabardo c. Spagna, ricorsi 10588/83, 10589/83 e 10590/83. [16] Sentenza del 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera,
ricorso 8660/79. [17] Cfr. nota 14. [18] Questo aspetto è trattato nella direttiva 2012/13/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione
nei procedimenti penali. [19] Sentenza dell'8 febbraio 1996, Murray c. Regno Unito,
ricorso 18731/91. [20] Sentenza Murray c. Regno Unito, precitata; sentenza
del 25 febbraio 1993, Funke c. Francia, ricorso 10828/84; sentenza del
17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, ricorso 19187/91. [21] Si vedano, tra l'altro, le sentenze nella causa C-301/04
P, Commissione/ SGL Carbon, Raccolta 2006, pag. I-5915; e nella causa
T-112/98, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Raccolta 2001 pag. II‑732. [22] Sentenza del 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia,
ricorso 9024/80. [23] Sentenza del 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera,
ricorso 8660/79; sentenza del 10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c.
Francia, ricorso 15175/89; sentenza del 21 settembre 2006, Pandy c.
Belgio, ricorso 13583/02; sentenza del 14 giugno 2011, Garlicki c.
Polonia, ricorso 36921/07. [24] Sentenza del 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia,
ricorso 10519/83; sentenza del 6 dicembre 1988, Barberà, Messegué e Jabardo
c. Spagna, ricorso 10590/83. [25] Sentenza del 21 dicembre 2000, Heaney e McGuiness c.
Irlanda, ricorso 34720/97. [26] Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26
febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI,
2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI (GU
L 81 del 27.3.2009, pag. 24). [27] Sentenza del 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia,
ricorso 9024/80. [28] Cfr. nota 25. [29] GU C 291 del 4.12.2009, pag. 1. [30] Sentenza del 10 novembre 2004, S.C. c. Regno Unito,
ricorso 60958/00. [31] Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sui diritti del
fanciullo delle Nazioni Unite, ratificata da tutti gli Stati membri e dall'Unione
europea, si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a
diciott'anni. [32] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
del 15.2.2011, COM(2011) 60 definitivo. [33] Età in cui un minore diventa penalmente responsabile delle
proprie azioni. [34] Sentenza del 4 ottobre 2010, punto 99, Pavlenko c.
Russia, ricorso 42371/02.