RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità /* COM/2013/0795 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo
per le controversie di modesta entità 1. Introduzione Il regolamento (CE) n. 861/2007 che
istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (di
seguito, "regolamento") si applica in tutti gli Stati membri, esclusa
la Danimarca, dal gennaio 2009. Le caratteristiche principali di questo
procedimento sono: la forma scritta, i termini rigorosi per lo svolgimento del
procedimento, l'assenza dell'obbligo di rappresentanza legale, l'uso della
comunicazione elettronica, l'uso di moduli standard per gli atti processuali e
l'abolizione del procedimento intermedio di dichiarazione di esecutività della
sentenza (exequatur). L'articolo 28 del regolamento fa obbligo alla
Commissione di presentare entro il 1º gennaio 2014 una relazione che riesamina
il funzionamento del regolamento. La presente relazione si basa su uno studio
esterno[1],
una consultazione pubblica online, le risposte a un questionario indirizzato
agli Stati membri, le discussioni all'interno della rete giudiziaria europea in
materia civile e commerciale (di seguito, "RGE") svoltesi nel 2011 e 2013,
e i contributi dei consumatori[2]
e dei cittadini[3].
2. Applicazione
del regolamento in generale In generale, si ritiene che il procedimento
abbia facilitato la composizione delle controversie transfrontaliere di modesta
entità nell'UE, riducendone il costo fino al 40% e la durata, passata da un
massimo di 2 anni e 5 mesi a una media di 5 mesi. Rispetto ai procedimenti nazionali
semplificati, il procedimento europeo è ritenuto meno costoso, perché più
semplice. La maggior parte dei procedimenti nazionali elimina la necessità
della rappresentanza legale per le cause riguardanti controversie di modesta
entità solo dinanzi agli organi giurisdizionali di grado inferiore. Tuttavia, l'uso del procedimento europeo per
le controversie di modesta entità è ancora piuttosto limitato rispetto al
numero di casi potenziali. A questo proposito, il numero di domande varia
notevolmente da uno Stato membro all'altro (dalle sole tre domande presentate
in Bulgaria alle 1 047 presentate in Spagna nel 2012)[4] . Oltre a fattori quali le abitudini di acquisto della popolazione e la
disponibilità o il costo dei procedimenti nazionali alternativi, tale
differenza nell'uso del procedimento europeo sembra legata soprattutto alla
consapevolezza della sua esistenza e del suo funzionamento[5]. Questa conclusione è
corroborata dal fatto che dall'entrata in applicazione del regolamento nel 2009
il numero di domande presentate ai sensi dello stesso è costantemente
aumentato.[6] Lo speciale EB 395 indica che due terzi di
coloro che hanno usato il procedimento sono complessivamente soddisfatti.
Rileva inoltre che il 13% degli intervistati è rimasto scontento, il 17% ha
dichiarato che l'organo giurisdizionale non conosceva il procedimento, il 16%
ha avuto difficoltà a compilare i moduli e il 10% ha chiesto assistenza per la
compilazione del modulo di domanda ma non l'ha ottenuta. Inoltre, sono state segnalate le lacune
esposte in appresso. 3. Campo
di applicazione del regolamento 3.1. Tetto
di 2 000 EUR Il regolamento si applica nei casi in cui il
valore della controversia non eccede 2 000 EUR. Nella maggior parte degli Stati membri sono
ormai in vigore procedimenti nazionali semplificati[7], il cui tetto varia
notevolmente (da 600 EUR in Germania a 25 000 EUR nei Paesi Bassi). Dall'introduzione
del regolamento si è registrata una tendenza ad innalzare il tetto nazionale
per i procedimenti semplificati[8].
In alcuni Stati membri tale aumento è stato notevole[9]. Dal sondaggio Eurobarometro 347[10] risulta che il tetto di 2 000 EUR
limita molto l'accesso al procedimento, soprattutto per le PMI, le cui
controversie transfrontaliere con altre imprese hanno un valore medio di 39 700
EUR. Per queste domande le imprese devono ricorrere ai procedimenti nazionali
per le controversie di modesta entità - se esistono - o al procedimento civile
ordinario. Di conseguenza, possono essere confrontate a spese di contenzioso
sproporzionate e a procedimenti lunghi. Infatti, il 45% delle imprese coinvolte
in controversie transfrontaliere non agisce in giudizio perché le spese di
giudizio sono sproporzionate rispetto al valore della domanda, mentre il 27% è
scoraggiato dalla lunghezza del procedimento. 3.2. Campo
di applicazione territoriale Attualmente il regolamento si applica nelle controversie
in cui almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno
Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito. Tale
limitazione priva dell'uso del procedimento europeo le parti che, a norma del
regolamento (CE) n. 44/2001 (regolamento "Bruxelles I"), esercitano
il diritto di scegliere la competenza dell'organo giurisdizionale del domicilio
comune anziché quella di un altro organo giurisdizionale competente.[11] Si tratta, ad esempio, del
caso in cui: - il contratto è eseguito in un altro
Stato membro (ad esempio, contratto di locazione di un alloggio per le vacanze
situato in un altro Stato membro); - il fatto che dà luogo all'azione per
fatto illecito si è verificato in un altro Stato membro (ad esempio, incidente
stradale verificatosi in una regione frontaliera); - la sentenza deve essere eseguita in
un altro Stato membro (ad esempio, il convenuto è titolare di un conto bancario
in un altro Stato membro). Inoltre, la limitazione impedisce che dinanzi
agli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE siano presentate domande
ai sensi del regolamento da o contro cittadini di paesi terzi (ad esempio,
reclami di consumatori europei contro imprese stabilite in un paese terzo). Tale limitazione crea altresì incertezza giuridica.
I cittadini potrebbero aspettarsi che un numero maggiore di loro casi
transfrontalieri rientri nel campo di applicazione del regolamento e potrebbero
anche creare artificialmente scenari transfrontalieri previsti dal regolamento
per beneficiare dei suoi vantaggi (ad esempio, cedendo i loro crediti a società
straniere)[12].
4. Procedimento
istituito dal regolamento 4.1. Competenza
giurisdizionale Per quanto riguarda il procedimento europeo
per le controversie di modesta entità, la competenza degli organi
giurisdizionali è regolata dal regolamento Bruxelles I. Alcuni Stati membri hanno istituito uno o più
organi giurisdizionali specializzati competenti per il procedimento europeo per
le controversie di modesta entità (ad esempio, la Finlandia, Malta e il Land
Assia in Germania). Tale concentrazione offre alcuni vantaggi, quale quello di
riunire le conoscenze specializzate degli organi giurisdizionali, le competenze
linguistiche e le attrezzature disponibili per la comunicazione a distanza, il
che consente di ridurre le spese. I potenziali svantaggi per coloro che
vorrebbero agire dinanzi a un organo giurisdizionale locale per una
controversia transfrontaliera di modesta entità possono essere compensati da un
maggiore ricorso ai mezzi elettronici per la trattazione delle cause e ai mezzi
di comunicazione a distanza. 4.2. Procedimento
scritto e uso dei mezzi di comunicazione a distanza Il procedimento europeo per le controversie di
modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Ciò evita alle parti
di doversi spostare e permette di ridurre i tempi e le spese. Tuttavia, l'organo
giurisdizionale può procedere ad un'udienza se lo ritiene necessario o su
richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale è incoraggiato a tenere
udienza tramite videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione eventualmente disponibili. Lo studio indica che in sette Stati
membri/giurisdizioni[13]
le possibilità di usare le TIC negli organi giurisdizionali sono limitate (meno
del 10% degli organi giurisdizionali) o inesistenti, mentre in dieci Stati
membri/giurisdizioni[14]
è possibile comunicare tramite le TIC in tutti gli organi giurisdizionali.
Anche negli Stati membri in cui le attrezzature sono disponibili non si può
garantire che queste siano effettivamente utilizzate per le udienze nell'ambito
del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in quanto il
loro uso è lasciato alla discrezione del giudice. Attualmente le parti
sostengono spese inutilmente elevate quando devono essere fisicamente presenti
in udienza dinanzi a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro. Nello speciale EB 395 un terzo degli
intervistati ha dichiarato che sarebbe più propenso ad agire in giudizio se il
procedimento potesse svolgersi solo per iscritto, senza implicare la
necessarità di recarsi fisicamente dinanzi all'organo giurisdizionale. Oggi la
tecnologia consente di installare mezzi di comunicazione a distanza a costi
relativamente modesti (attrezzature tipo "Skype" o teleconferenza). 4.3. Domanda,
mezzi di notificazione e/o comunicazione e uso del procedimento elettronico L'attore può presentare la domanda all'organo
giurisdizionale direttamente, tramite i servizi postali o qualsiasi altro mezzo
di comunicazione (ad esempio, fax o posta elettronica) ammesso nello Stato
membro dell'organo giurisdizionale adito. 10 Stati membri[15] e 5 Länder tedeschi[16] possono ammettere la
presentazione elettronica delle domande nelle cause transfrontaliere (online o
per posta elettronica). Questa nuova pratica dovrebbe diffondersi ulteriormente
in futuro[17]
e ha un riscontro nel progetto pilota e-Codex sulla giustizia elettronica
europea[18],
che studia la fattibilità di un sistema europeo centralizzato per la
presentazione elettronica delle domande nell'ambito del procedimento europeo per
le controversie di modesta entità. Per quanto riguarda la notificazione e/o
comunicazione, la modalità principale è il servizio postale, con ricevuta di
ritorno. I mezzi elettronici possono essere usati solo se la notificazione o
comunicazione per posta non è possibile. Al momento dell'adozione del
regolamento, tale disposizione era molto all'avanguardia poiché sopprimeva le
formalità per la notificazione e/o comunicazione. Da allora, alcuni Stati
membri hanno messo a punto strumenti di comunicazione elettronica per i
procedimenti nazionali. Le parti in un procedimento europeo per le controversie
di modesta entità non possono beneficiare di tali modernizzazioni a causa della
regola che privilegia i servizi postali rispetto a tutti gli altri mezzi di comunicazione.
Inoltre, è probabile che nei prossimi anni l'uso delle TIC nei sistemi
giudiziari aumenti. L'insufficiente ricorso alle TIC è un
deterrente all'attrattiva del procedimento istituto dal regolamento: un quinto
delle persone che hanno risposto allo speciale EB 395 sul procedimento europeo
ha dichiarato che sarebbe più incline a utilizzare il procedimento se questo
potesse svolgersi interamente online. 4.4. Durata
del contenzioso Il regolamento fissa dei termini per
accelerare il contenzioso relativo alle controversie di modesta entità. Sebbene
non siano previste sanzioni per l'inosservanza di tali termini, i dati indicano
che la durata del contenzioso per le controversie transfrontaliere di modesta
entità è diminuita drasticamente dopo l'adozione del regolamento. Stando alle
statistiche di un campione di Stati membri[19],
il procedimento europeo dura circa da 3 a 8 mesi (circa 5 mesi in media),
mentre prima dell'adozione del regolamento i procedimenti duravano fino a 2
anni e 5 mesi. 4.5. Soppressione
dell'obbligo di essere rappresentati da un avvocato Lo speciale EB 395 ha rilevato che un
terzo degli intervistati che hanno usato il procedimento europeo per le
controversie di modesta entità si era avvalso di un rappresentante legale
durante il procedimento, mentre un numero leggermente superiore non aveva fatto
ricorso all'assistenza legale. In alcuni casi, i cittadini sono ricorsi a un
avvocato perché non hanno ricevuto assistenza gratuita o perché le spese di
giudizio potevano essere pagate soltanto tramite un avvocato (cfr. punti 6 e 8.2).
Il diritto alla rappresentanza legale è un diritto fondamentale riconosciuto a
tutti, tuttavia i cittadini non dovrebbero essere obbligati a ricorrere a un
avvocato perché le norme del regolamento non sono rispettate o per ostacoli
meramente pratici. 4.6. Moduli
standard multilingue Il regolamento prevede quattro moduli standard
multilingue I moduli sono disponibili dal 2008 sul sito dell'atlante
giudiziario europeo, unitamente a uno strumento di traduzione in tutte le
lingue ufficiali, e dal 2011 sul portale europeo della giustizia elettronica,
in formato dinamico con assistenza per la compilazione[20]. Il 62% dei cittadini ritiene che il modulo di
domanda sia facile da compilare, mentre il 16% ha segnalato alcune difficoltà.
Per alcuni consumatori certi punti dei moduli standard sono troppo complessi,
ad esempio quelli relativi alla competenza giurisdizionale, al carattere
transfrontaliero della controversia, al calcolo degli interessi e ai documenti
da allegare.[21]
4.7. Norme
minime per il riesame della sentenza Il mezzo di ricorso eccezionale di cui all'articolo
18 mira a correggere la situazione che si verifica quando il convenuto non era
a conoscenza del procedimento nello Stato membro d'origine e non ha potuto
difendersi adeguatamente. Sebbene il regolamento fissi le condizioni per
esercitare il diritto al riesame, il procedimento è disciplinato dalla
legislazione nazionale. Procedimenti di riesame simili a quello
previsto all'articolo 18 del regolamento esistono anche per altri strumenti di
giustizia civile, in particolare il procedimento europeo d'ingiunzione di
pagamento[22],
il titolo esecutivo europeo[23]
e il regolamento sulle obbligazioni alimentari[24].
L'attuazione del procedimento di riesame previsto dagli strumenti europei ha
dato luogo a dubbi e incertezze. Per ovviare a tale situazione è opportuno
chiarire la disposizione dell'articolo 18 ispirandosi alla disposizione più
recente del regolamento sulle obbligazioni alimentari. 5. Riconoscimento
ed esecuzione in un altro Stato membro Non sono stati riferiti problemi circa l'abolizione
dell'exequatur nel regolamento. Tuttavia, ai centri europei dei consumatori
sono stati segnalati alcuni problemi pratici per l'esecuzione delle sentenze,
ad esempio la necessità di traduzione e la mancanza di informazioni sui
procedimenti di esecuzione o sulle coordinate degli organi preposti all'esecuzione
nei vari paesi[25].
Solo pochi Stati membri accettano il modulo D del regolamento in inglese e in
qualche altra lingua[26].
Ciò implica spese aggiuntive per la parte che chiede l'esecuzione. I costi
della traduzione sono di norma calcolati per pagina, nonostante la maggior
parte delle informazioni sia già disponibile in tutte le lingue ufficiali e
solo la sezione 4.3, in cui figura il merito della sentenza, debba essere
tradotta. 6. Assistenza
alle parti Sono poche le misure specifiche prese dagli
Stati membri per garantire che le parti dispongano di assistenza pratica nella
compilazione dei moduli. Secondo la relazione ECC-Net, il 41% degli Stati
membri ha riferito che non esiste assistenza per i cittadini e lo speciale EB 395
indica che il 10% degli intervistati ha chiesto aiuto, ma non l'ha ottenuto. In conclusione, risulta che gli Stati membri
non prestano sistematicamente assistenza gratuita, il che può influire sull'uso
limitato del procedimento europeo. 7. Obbligo
d'informazione per gli Stati membri A norma degli articoli 24 e 25 del
regolamento, gli Stati membri devono fornire determinate informazioni
necessarie al funzionamento del procedimento. Tuttavia, attualmente non sono
disponibili informazioni su alcuni aspetti che variano considerevolmente da uno
Stato membro all'altro (informazioni sulle spese di giudizio e relativi metodi
di pagamento, sui procedimenti nazionali di riesame ai sensi dell'articolo 18 e
sull'assistenza gratuita per i cittadini). A causa di questa mancanza di trasparenza, i
consumatori e le imprese perdono tempo a cercare informazioni sulle spese e non
possono decidere in piena cognizione di causa se utilizzare o meno il
procedimento. 8. Altri
ostacoli all'applicazione del regolamento 8.1. Spese
di giudizio sproporzionate rispetto al valore della controversia La valutazione evidenzia che l'entità
sproporzionata delle spese di giudizio è un grande freno all'uso del procedimento
in alcuni Stati membri. Può succedere che le spese di giudizio debbano essere
pagate in anticipo, il che può dissuadere dall'esercizio dell'azione legale[27]. Stando all'EB Flash 347, il 45%
delle imprese non agisce in giustizia perché le spese di giudizio sarebbero
sproporzionate rispetto al valore della controversia[28]. Il documento sulla posizione
dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori[29] conferma che la sproporzione
delle spese di giudizio è un fattore che scoraggia i consumatori dal ricorrere
al procedimento. Le spese di giudizio variano da uno Stato
membro all'altro, in funzione del metodo di calcolo applicato (importo fisso o
percentuale sul valore della controversia oppure una loro combinazione). Le
spese di giudizio superiori al 10% del valore della controversia possono
considerarsi sproporzionate. Ciò vale in particolare nei casi transfrontalieri,
in cui devono prevedersi altre spese aggiuntive (ad esempio quelle di
traduzione). Per le controversie di valore superiore a 2 000 EUR, le spese
di giudizio sono risultate generalmente proporzionate al valore della domanda. In molti Stati membri sono introdotte spese di
giudizio minime per scoraggiare le liti infondate o futili (domande presentate
senza prove o giustificazioni adeguate o domande di valore irrisorio, ad
esempio 10 EUR). 8.2. Ostacoli
pratici al pagamento delle spese di giudizio Sono state segnalate alla Commissione alcune
difficoltà pratiche nel pagamento delle spese di giudizio in uno Stato membro
diverso dal proprio. I metodi di pagamento differiscono
notevolmente da uno Stato membro all'altro. La maggior parte degli Stati membri
consente di usare almeno un metodo di pagamento elettronico (pagamento online
con carte di credito/debito o bonifico bancario). Il trasferimento elettronico
è ammesso in alcuni Stati membri. In alcuni Stati membri, tuttavia, il
pagamento delle spese di giudizio richiede il pagamento "fisico" nei
locali degli organi giurisdizionali o il pagamento tramite un avvocato o ancora
assegni (modalità non di uso corrente in molti Stati membri). In tali casi, per
poter pagare le spese di giudizio le parti devono sostenere spese di viaggio o
ricorrere a un avvocato nello Stato membro interessato. 9. Ignoranza
dell'esistenza del procedimento e del suo funzionamento Affinché il procedimento europeo per le
controversie di modesta entità possa essere applicato efficacemente, è
necessario che i soggetti interessati (cittadini, organi giurisdizionali e
altri organismi che forniscono sostegno e consulenza) sappiano che esiste e
come funziona. Dai dati disponibili risulta tuttavia che né i cittadini, né gli
organi giurisdizionali sono ancora pienamente informati al riguardo. Lo speciale EB 395 mostra che l'86% dei cittadini
non ha mai sentito parlare del procedimento. Di conseguenza, i potenziali
attori, in particolare i consumatori, non fanno valere le proprie pretese o lo
fanno usando i procedimenti nazionali. Per quanto riguarda gli organi
giurisdizionali e i giudici, da un'indagine condotta dall'ECC-Net in tutti
gli Stati membri è emerso che quasi la metà degli organi giurisdizionali non ha
mai sentito parlare del procedimento, mentre l'altra metà non ne conosce
appieno le modalità di funzionamento. Di conseguenza, un numero elevato di
organi giurisdizionali non è in grado di offrire ai cittadini l'assistenza
efficace richiesta dall'articolo 11 del regolamento. I dati indicano che, nonostante le iniziative
degli Stati membri per familiarizzare gli organi giurisdizionali con il
procedimento, la diffusione delle informazioni non è stata efficace. Nei casi
in cui sono state organizzate formazioni non solo per gli organi
giurisdizionali ma anche per gli ufficiali giudiziari e gli organi preposti all'esecuzione,
l'uso del procedimento è aumentato. Inoltre, una specializzazione degli organi
giurisdizionali può, in taluni Stati membri, essere una soluzione al problema
della scarsa conoscenza del procedimento da parte degli operatori del diritto.
In conclusione, una maggiore destinazione di risorse da parte degli Stati
membri al rafforzamento delle misure di sensibilizzazione contribuirebbe al
successo del procedimento. Dal canto suo, la Commissione ha cercato di
risolvere il problema avviando una serie di azioni: pubblicazione di
informazioni e dei moduli interattivi su vari siti web dell'UE (RGE, atlante
giudiziario europeo e portale europeo della giustizia elettronica); moduli di
formazione specialistica per i giudici e gli operatori del diritto e seminari
per i formatori nel quadro del programma "Giustizia civile";
elaborazione, in collaborazione con la RGE, di una guida pratica destinata agli
operatori del diritto e di una guida per gli utenti destinata ai cittadini (che
saranno pubblicate nel 2013). La Commissione ha inoltre promosso l'applicazione
del procedimento con mezzi finanziari nell'ambito del programma "Giustizia
civile". Anche i centri europei dei consumatori prestano assistenza ai
consumatori che usano il procedimento europeo per le controversie di modesta
entità. I soggetti interessati sembrano incontrare
inoltre difficoltà a distinguere tra i vari strumenti disponibili per
far valere le proprie pretese e far eseguire le sentenze all'estero. In
particolare, non sanno esattamente quando ricorrere al procedimento europeo per
le controversie di modesta entità o al procedimento europeo d'ingiunzione di
pagamento e in quali casi l'uso del titolo esecutivo europeo possa essere
vantaggioso. Una guida pratica trasversale su come distinguere gli strumenti e
quando usarli potrebbe essere utile ai cittadini e agli operatori del diritto. 10. Conclusioni La presente relazione mostra che, in linea
generale, l'applicazione del regolamento ha migliorato, semplificato e
accelerato la trattazione delle controversie di modesta entità nei casi
transfrontalieri. Sussistono tuttavia alcune lacune. Il regolamento non è sufficientemente
conosciuto. Per risolvere questo problema la Commissione ha preso una serie di
misure (descritte nella relazione). In alcuni casi il regolamento non è stato
applicato correttamente. Si può rimediare chiarendo le disposizioni del
regolamento che hanno creato difficoltà. Si tratta, ad esempio, della mancanza
di trasparenza su determinate informazioni riguardanti le spese di giudizio, i
metodi di pagamento e la disponibilità dell'assistenza nella compilazione dei
moduli. Gli altri problemi dipendono principalmente
dalle carenze dell'attuale regolamento, quali il campo di applicazione limitato
sotto il profilo del tetto e la definizione limitata di controversia
transfrontaliera; le insufficienze legate alla priorità attribuita alla
notificazione e/o comunicazione tramite i servizi postali; l'uso marginale dei
mezzi di comunicazione video a distanza; l'entità a volte sproporzionata delle
spese di giudizio; l'impossibilità di pagare le spese di giudizio con metodi di
pagamento online in alcuni Stati membri; le spese di traduzione inutili nella
fase di esecuzione. La presente relazione è pertanto accompagnata
da una proposta di revisione dell'attuale regolamento e da una valutazione d'impatto
che affronta i problemi esposti. [1] Deloitte, Assessment of the socio-economic impacts
of the policy options for the future of the European Small Claims Regulation,
luglio 2013 (di seguito, "studio Deloitte"), consultabile sul sito
web: http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm [2] Sulla base di reclami individuali e delle seguenti
relazioni: Centre européen de la Consommation/Europäischen Verbraucherschutz
e.V, Procédure de règlement des petits litiges et injunction de payer
européenne: des procedures simplifiées pas si simple dans la pratique, luglio 2011, consultabile
sul sito web: http://www.europe-consommateurs.eu/uploads/media/4.4.3_procedure_de_reglement_des_petits_litiges.pdf (di seguito, "CEC, Procédure de règlement des petits
litiges"); rete dei centri europei dei consumatori (di seguito,
"ECC-Net"), European Small Claims Procedure Report, settembre
2012, consultabile sul sito web: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/small_claims_210992012_en.pdf
(di seguito, "relazione ECC-Net"). Inoltre è
stato tenuto conto dello studio Implementation of optional instruments
within European civil law svolto per il Parlamento europeo da B.
Fauvarque-Cosson e M. Behar-Touchais nel 2011, (consultabile sul sito web:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928). [3] Speciale Eurobarometro 395 sul procedimento europeo per
le controversie di modesta entità, aprile 2013 (di seguito, "speciale
EB 395"), consultabile sul sito web:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_en.pdf [4] Non sono disponibili dati sul tipo e sulle
caratteristiche delle cause, ma, considerato il tetto di 2 000 EUR,
si può presumere che il regolamento sia stato usato prevalentemente da
consumatori. Anche lo speciale EB 395 mette l'accento sulla percezione che i
cittadini dell'UE hanno del regolamento. [5] Stando alla risposta della Spagna al questionario, i
destinatari delle formazioni organizzate in questo paese erano non solo organi
giurisdizionali e giudici, come nella maggior parte degli altri Stati membri
che offrivano formazioni analoghe, ma anche ufficiali giudiziari e organi
preposti all'esecuzione. Cfr. lo studio Deloitte, parte I, sezione 3.3.2.1,
pagg. 73 e 74. [6] Cfr. lo studio Deloitte, parte I, sezione 3.3.2.1, pagg.
66 e 67 (tabella 19), che contiene una panoramica delle risposte degli Stati
membri sul numero di domande e di sentenze nell'ambito del procedimento europeo
per le controversie di modesta entità. [7] Solo in Austria, Bulgaria, Cipro, Finlandia e Repubblica
ceca non esistono procedimenti di questo tipo. Cfr. lo studio Deloitte, parte
I, sezione 3.3.1.1, pag. 53. [8] Ad esempio, in Estonia, Francia, Irlanda, Italia,
Lituania, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia, Spagna e Ungheria. [9] Nel Regno Unito il tetto è passato da 5 000 a 10 000
sterline, nei Paesi Bassi da 5 000 a 25 000 EUR; cfr. lo studio
Deloitte, parte I, sezione 3.3.1.1, pagg. 52 e 53. [10] Eurobarometro Flash 347 Businesses-to-Businesses,
Alternative Dispute resolution in the EU (di seguito, "EB Flash 347"),
pagg. 40-42, consultabile sul sito web:
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_347_en.pdf. [11] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1). [12] Tali casi sono stati segnalati durante le discussioni in
seno alla RGE. [13] Belgio, Bulgaria, Grecia, Lettonia, Regno Unito (Irlanda
del Nord), Slovacchia e Ungheria. [14] Austria, Cipro, Estonia, Finlandia, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito (Scozia) e Svezia. [15] Cfr. lo studio Deloitte, parte I, sezione 3.3.2.2, pagg. 76
e 77. Austria, Estonia, Cipro, Repubblica ceca (ma l'originale deve essere
comunque presentato dopo l'invio per posta elettronica o fax), Finlandia,
Francia e Paesi Bassi (ma non utilizzato nella pratica), Portogallo, Slovenia e
Regno Unito (Inghilterra e Galles). [16] Berlino, Brandeburgo, Brema, Sassonia e Assia. [17] In Germania, ad esempio, la possibilità di presentare la domanda
elettronicamente in tutti i tribunali è prevista per il 2018. [18] http://www.e-codex.eu/index.php/legal-community-benefits;
cfr. per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, cfr.
anche: http://www.e-codex.eu/pilots/small-claims.html. [19] 10 Stati membri hanno risposto alla domanda: il
procedimento europeo dura 6 mesi in Bulgaria, 4 mesi in Estonia, 3 mesi in
Finlandia, 4,6 mesi in Francia, 6 mesi a Malta, 6,3 mesi in Polonia, 3 mesi in
Slovacchia, 4,3 mesi in Slovenia, 8,2 mesi in Spagna e da 3,4 a 5,3 mesi in
Germania. [20] Cfr.
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do. [21] Cfr. CEC, Procédure de règlement des petits litiges;
relazione ECC-Net. [22] Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo
d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1). [23] Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i
crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15). [24] Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009,
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni
alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1). [25] ECC-Net, European Small Claims Procedure Report,
settembre 2012, pag. 28, consultabile sul sito web: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/small_claims_210992012_en.pdf [26] Estonia (inglese), Cipro (inglese), Malta (inglese),
Finlandia (svedese e inglese), Svezia (inglese), Francia (inglese, tedesco,
italiano, spagnolo) — fonte: X.E. Kramer, Small claim, simple recovery? The European small claims procedure and its implementation in the
member states, ERA Forum (2011) 12, pag. 130. [27] La regola "chi perde paga" non basta a rassicurare
gli attori, poiché l'esito della causa è incerto e l'attore deve prima
"congelare" il proprio denaro fino all'esecuzione effettiva della
sentenza. [28] EB Flash 347, pag. 31. Benché riguardi tutti i tipi di
controversie tra imprese, il sondaggio evidenzia che la proporzionalità delle
spese — e quindi anche delle spese di giudizio — è il principale criterio in
base al quale le imprese decidono se avviare una causa o meno. [29] Rif. n. X/2013/040; consultabile
sul sito web: http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=606