PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 9 AL BILANCIO GENERALE 2013 STATO DELLE ENTRATE PER SEZIONE STATO DELLE SPESE PER SEZIONE Sezione III – Commissione /* COM/2013/0691 final - 2013/ () */
PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO
N. 9
AL BILANCIO GENERALE 2013 STATO DELLE ENTRATE PER SEZIONE
STATO DELLE SPESE PER SEZIONE
Sezione III – Commissione Visto: –
il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che
istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106
bis, –
il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione[1], in particolare l’articolo 41, –
il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio
2013, adottato il 12 dicembre 2012[2], –
il bilancio rettificativo n. 1/2013, adottato
il 4 luglio 2013, –
il bilancio rettificativo n. 2/2013, adottato
l’11 settembre 2013, –
il bilancio rettificativo n. 3/2013, adottato
l’11 settembre 2013, –
il bilancio rettificativo n. 4/2013, adottato
l’11 settembre 2013, –
il bilancio rettificativo n. 5/2013, adottato
l’11 settembre 2013, –
il bilancio rettificativo n. 6/2013[3], adottato il 10 luglio 2013,
modificato il 18 settembre 2013[4], –
il bilancio rettificativo n. 7/2013[5], adottato il 25 luglio 2013, –
il bilancio rettificativo n. 8/2013[6], adottato il 25 settembre 2013, la Commissione
europea presenta qui di seguito all’autorità di bilancio il progetto di
bilancio rettificativo n. 9 al bilancio 2013. MODIFICHE
ALLO STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE Le modifiche allo
stato delle entrate e delle spese per sezione sono disponibili su EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm). A
titolo informativo, si acclude sotto forma di allegato di bilancio una versione
in lingua inglese delle modifiche allo stato delle entrate e delle spese. INDICE 1. Introduzione. 5 2. Attivazione
del Fondo di solidarietà dell’UE. 5 2.1 Siccità in
Romania.. 5 2.2 Inondazioni
nell’Europa centrale. 6 2.2.1 Germania.. 7 2.2.2 Austria.. 8 2.2.3 Repubblica
ceca.. 9 3. Finanziamento.. 10 4. Tabella
riassuntiva per rubrica del quadro finanziario.. 11 1. Introduzione Il progetto di bilancio
rettificativo (PBR) n. 9 per l’esercizio 2013 copre l’attivazione del
Fondo di solidarietà dell’UE per un importo di 400,5 milioni di EUR in
stanziamenti di impegno e di pagamento. Il Fondo interverrà a favore della
Romania, in relazione alla siccità e agli incendi boschivi dell’estate 2012, e
a favore di Germania, Austria e Repubblica ceca in relazione alle inondazioni
di maggio e giugno 2013. 2. Attivazione
del Fondo di solidarietà dell’UE 2.1 Siccità
in Romania Nell’estate 2012 in vaste
zone della Romania si sono registrate precipitazioni molto scarse e ondate
successive di temperature altissime; la siccità che ne è conseguita ha causato
perdite di raccolti, numerosi incendi boschivi e di vegetazione, una carenza di
acqua per la popolazione e, di conseguenza, problemi riguardanti i sistemi di
approvvigionamento idrico e di produzione di energia idroelettrica. A novembre
2012 le autorità rumene hanno deciso di chiedere il sostegno finanziario del
Fondo di solidarietà dell’UE. I servizi della Commissione
hanno svolto un esame approfondito della domanda, conformemente al regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio, con particolare riguardo agli articoli 2,
3 e 4. Gli elementi principali della valutazione possono essere sintetizzati
come segue. (1)
La Commissione ha ricevuto la domanda della Romania
il 2 novembre 2012. Per completare la valutazione, la Commissione ha chiesto
informazioni supplementari e rivedute, che sono pervenute il 30 maggio 2013. La
traduzione delle informazioni dal rumeno è stata messa a disposizione il 3
luglio. (2)
In seguito alla siccità che ha colpito Cipro nel
2008, la Commissione ha stabilito che, sebbene il regolamento (CE) n. 2012/2002
non sia stato concepito per rispondere adeguatamente alle caratteristiche di
una catastrofe ad evoluzione graduale, è tuttavia possibile ricorrervi in
seguito ad una catastrofe naturale di grandi proporzioni che abbia serie
ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull’ambiente naturale o
sull’economia di uno Stato beneficiario, come stabilito all’articolo 2,
paragrafo 1, purché la catastrofe risponda ai criteri di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, e la domanda di aiuto venga presentata in tempo utile, a norma
dell’articolo 4, paragrafo 1. (3)
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 2012/2002 stabilisce che la domanda dev’essere presentata entro dieci
settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto alla
catastrofe. Questa condizione è oggettivamente difficile da rispettare nel caso
di catastrofi ad evoluzione graduale come la siccità. In Romania, un periodo
prolungato caratterizzato da scarse precipitazioni, temperature sempre più alte
e numerosi incendi verificatisi per diversi mesi ha fatto sì che una grave
siccità colpisse circa 2 764 milioni di ettari di terreno in 35 delle 41 contee
del paese; la situazione è stata ulteriormente aggravata dai terribili incendi
boschivi e di vegetazione scoppiati il 25 agosto 2012. La Commissione ritiene
pertanto che la data del 25 agosto 2012 indicata dalle autorità rumene, ossia
poco meno di 10 settimane prima del ricevimento della domanda, possa
essere accettata come data di inizio della grave catastrofe. Di conseguenza, la
domanda presentata alla Commissione il 2 novembre 2012 rispetta i
termini stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1. (4)
La siccità e le sue conseguenze sono di origine
naturale e rientrano pertanto nel campo d’applicazione del Fondo di solidarietà
dell’UE. (5)
Nella domanda iniziale delle autorità rumene i
danni diretti complessivi causati dalla siccità e dagli incendi boschivi erano
stimati in oltre 1,9 miliardi di EUR. Tale importo rappresentava il 263%
della normale soglia per l’attivazione del Fondo di solidarietà applicabile
alla Romania nel 2012, pari a 735,5 milioni di EUR (0,6% del RNL in base
ai dati del 2010). Questa cifra, tuttavia, comprendeva anche danni agricoli
verificatisi prima della data di inizio stabilita, che quindi non possono
essere inclusi nell’ammontare complessivo dei danni. Inoltre, la stima dei
danni agricoli si basava su aspettative irrealistiche in termini di rese e
prezzi di mercato. Su richiesta della Commissione, quindi, la Romania ha
riveduto la valutazione dei danni. L’ammontare riveduto dei danni complessivi
comunicato dalla Romania ammonta a 872,8 milioni di EUR. Questo
importo, tuttavia, comprende ancora 66,1 milioni di EUR di perdite
economiche nel settore della produzione di energia idroelettrica che non
possono essere accettati come danni diretti e devono quindi essere esclusi. La
Commissione ritiene pertanto che il totale dei danni diretti ammonti a 806,7 milioni
di EUR. Dato che tale importo supera la soglia normale per l’attivazione del
Fondo di solidarietà, la siccità può essere considerata una catastrofe naturale
grave ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002.
Il totale dei danni diretti costituisce la base per il calcolo dell’importo
dell’assistenza finanziaria. L’assistenza finanziaria può essere utilizzata
unicamente per gli interventi di emergenza indispensabili di cui all’articolo 3
del regolamento. (6)
Oltre il 99% dei danni riguarda l’agricoltura e la
silvicoltura, che non possono beneficiare degli interventi del Fondo di
solidarietà e non rientrano negli interventi di emergenza ammissibili ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002. Le
autorità rumene stimano in 2,5 milioni di EUR il costo degli interventi ammissibili
a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, che riguarda interventi
di emergenza dei servizi di salvataggio, in particolare la lotta agli incendi e
il trasporto di acqua, e interventi di ripristino delle infrastrutture idriche.
Gli interventi del Fondo di solidarietà non possono superare il costo totale degli
interventi ammissibili. (7)
La regione interessata è ammissibile ai Fondi
strutturali (2007-2013) in quanto “regione di convergenza”. (8)
Le autorità rumene hanno indicato che i costi ammissibili
non sono coperti da assicurazione. Concludendo, per i motivi
indicati, la siccità e gli incendi cui fa riferimento la domanda sono
considerati una grave catastrofe ai sensi del regolamento, che soddisfa le
condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del
regolamento 2012/2002 per l’attivazione del Fondo di solidarietà. 2.2 Inondazioni nell’Europa centrale Nei mesi di maggio e giugno
2013 l’Europa centrale ha conosciuto una situazione meteorologica molto simile
a quella all’origine della piena più grave degli ultimi cento anni, avvenuta nel
2002, che ha portato all’istituzione del Fondo di solidarietà dell’UE. La
Germania, l’Austria e la Repubblica ceca sono state colpite ancora una volta da
fenomeni alluvionali estremi. Sebbene i livelli delle inondazioni siano stati
in parte superiori, l’entità dei danni complessivi, pur essendo molto elevata,
è inferiore a quella del 2002, in particolare in Austria e nella Repubblica
ceca, anche grazie all’efficacia delle misure di protezione contro le
inondazioni e di controllo dei rischi introdotte dal 2002. Successivamente la Slovenia
ha presentato una domanda di assistenza finanziaria del Fondo di solidarietà
dell’Unione europea in base al criterio di “grave catastrofe”, mentre le domande
dell’Austria e della Repubblica ceca sono state presentate in base al “criterio
del paese limitrofo”. I servizi della Commissione
hanno svolto un esame approfondito delle domande conformemente al regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio, in particolare agli articoli 2, 3 e 4.
Gli elementi principali della valutazione possono essere sintetizzati come
segue. 2.2.1 Germania (1)
La domanda della Germania è pervenuta alla
Commissione il 24 luglio 2013, entro il termine di dieci settimane dal 18
maggio 2013, data del primo danno registrato. (2)
Dalla metà di maggio 2013, vaste parti della
Germania sono state colpite da precipitazioni estremamente abbondanti, che in
alcune zone hanno raggiunto il 300% della media mensile e che, combinate a un
suolo già saturo e, nel caso del bacino del Danubio, allo scioglimento delle
nevi sulle Alpi, hanno provocato gravi inondazioni. Il livello di molti fiumi
ha raggiunto un nuovo massimo storico. Le inondazioni sono state più estese e
più violente di quelle dell’agosto 2002 e delle piene record del luglio
1954. I fortissimi temporali del 18 maggio hanno provocato le prime alluvioni
in Baviera e in Turingia. I fiumi Danubio, Lech e Regen e la regione
Inn-Salzach sono stati particolarmente colpiti dalle inondazioni tra il 1° e
il 16 giugno 2013. Dal 30 maggio in poi, le piogge ininterrotte
hanno causato inondazioni lungo tutto il Reno e nell’intero bacino idrografico
in Baden-Württemberg, Baviera, Assia, Renania-Palatinato e Turingia. Le regioni
circostanti ai fiumi Elba e Saale in Sassonia, Turingia, Sassonia-Anhalt,
Brandeburgo, Bassa Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e
Schleswig-Holstein sono state colpite ininterrottamente da inondazioni dal 2
giugno 2013 alla fine del mese. (3)
L’inondazione è di origine naturale e rientra
pertanto nel campo d’applicazione principale del Fondo di solidarietà. (4)
Per quanto riguarda l’incidenza e le conseguenze
dell’inondazione, le autorità tedesche hanno segnalato otto decessi e almeno
128 feriti. Più di 100 000 persone sono state evacuate dalle zone inondate;
la catastrofe ha colpito in totale quasi 600 000 persone e i suoi effetti
si sono fatti sentire in quasi 1 700 comuni. Molte città e centri urbani
sono stati parzialmente o completamente inondati (es. Passau, Deggendorf, Bad
Schandau, Pirna, Meissen, Dresda, Grimma, Döbeln e Waldheim). Più di
32 000 abitazioni sono state danneggiate o completamente distrutte. I
danni alle abitazioni private sono ammontati complessivamente a quasi 1,5 miliardi
di EUR. In molte località le alluvioni hanno causato l’interruzione dell’erogazione
di acqua potabile, danni alle reti fognarie e elettriche e la chiusura di
scuole e asili. Più di 170 ponti e circa 700 km di strade sono stati
danneggiati o distrutti. La principale linea ferroviaria che collega Berlino a
Stendal è rimasta chiusa. I sistemi pubblici di difesa dalle inondazioni hanno
riportato danni strutturali e non saranno più funzionali in caso di future
alluvioni. Il settore aziendale ha dubito danni superiori a 1,3 miliardi
di EUR, che hanno avuto gravi ripercussioni su decine di migliaia di imprese.
La produzione è stata parzialmente interrotta a causa dei danni riportati dagli
impianti o di problemi logistici. Più di 430 000 ettari di terreni
agricoli e forestali sono stati allagati, con danni diretti di notevole entità
che vanno dalle perdite di raccolti alla distruzione totale di edifici e
attrezzature. (5)
Le autorità tedesche hanno stimato in oltre 8,2
miliardi di EUR il totale dei danni diretti. Questo importo supera di gran
lunga la soglia di 3,7 miliardi di EUR per l’attivazione del Fondo di
solidarietà applicabile alla Germania nel 2013 ( 3 miliardi di EUR a
prezzi 2002). Dato che la stima del totale dei danni diretti è superiore alla
soglia, la catastrofe è considerata una “catastrofe naturale grave”. Il totale
dei danni diretti costituisce la base per il calcolo dell’importo dell’assistenza
finanziaria. L’assistenza finanziaria può essere utilizzata unicamente per gli
interventi di emergenza indispensabili di cui all’articolo 3 del regolamento. (6)
Le autorità tedesche stimano il costo degli
interventi ammissibili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2012/2002 in 3,3 milioni di EUR, ripartiti per tipo di intervento.
La maggior parte dei costi degli interventi di emergenza (più di 2,5 miliardi
di EUR) riguarda interventi di ripristino nel settore delle infrastrutture di
trasporto. (7)
Le zone colpite della Germania sono ammissibili in
parte come “regioni di convergenza”, in parte come “regioni phasing-out” e in
parte come regioni dell’obiettivo “competitività regionale e occupazione” nell’ambito
dei Fondi strutturali (2007-2013). Le autorità tedesche intendono utilizzare
gli attuali finanziamenti dei Fondi regionali e dei progetti FEASR per far
fronte alle conseguenze della catastrofe nelle regioni colpite. Gli interventi
finanziati dal Fondo di solidarietà non possono beneficiare dell’assistenza dei
Fondi strutturali di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2012/2002. (8)
Quando è stata presentata la domanda non si
disponeva di informazioni particolareggiate sulla copertura assicurativa dei
costi ammissibili. La Commissione si riserva il diritto di valutare questo
elemento quando sarà disponibile. L’assistenza del Fondo di solidarietà non
copre i costi di riparazione di danni causati da terzi. Concludendo, per i motivi
indicati più sopra, l’inondazione cui fa riferimento la domanda è considerata
una grave catastrofe ai sensi del regolamento, che soddisfa le condizioni di
cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento 2012/2002
per l’attivazione del Fondo di solidarietà. 2.2.2 Austria (1)
La domanda dell’Austria è pervenuta alla
Commissione il 6 agosto 2013, entro il termine di dieci settimane dal 30 maggio
2013, data del primo danno registrato. (2)
L’inondazione ha colpito 7 dei 9 Länder austriaci,
in particolare Vorarlberg, Tirolo, Salisburgo, Austria Inferiore e Austria Superiore,
la cui popolazione è di circa 4,6 milioni di abitanti. In alcuni bacini
idrografici (Saalach, Salzach, Inn e Danubio superiore) l’acqua ha raggiunto i
livelli più alti degli ultimi 500 anni, provocando danni enormi ai settori
delle infrastrutture, in particolare le opere di difesa lungo i fiumi, dei
trasporti e delle acque/acque reflue. L’inondazione ha danneggiato o distrutto
abitazioni private e proprietà e provocato perdite di raccolti su oltre 22 000
ettari di terreni agricoli. Più di 300 imprese, alcune delle quali operano nell’importantissimo
settore turistico, hanno subito danni diretti. (3)
La catastrofe è di origine naturale e rientra nel
campo d’applicazione del Fondo di solidarietà. (4)
Le autorità austriache hanno stimato in 866,5 milioni
di EUR i danni diretti totali. Dato che tale importo rappresenta il 48% della
soglia di 1,8 miliardi di EUR (corrispondente allo 0,6% del RNL dell’Austria),
la catastrofe non può essere considerata “grave” ai sensi del regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio. L’Austria è stata tuttavia colpita dalla
stessa inondazione che è all’origine della grave catastrofe verificatasi in
Germania. Le autorità austriache hanno pertanto presentato la domanda in base
al cosiddetto “criterio del paese limitrofo”, secondo cui un paese limitrofo
colpito dalla stessa grave catastrofe può beneficiare in via eccezionale del
sostegno del Fondo di solidarietà. Poiché le inondazioni in Germania e in Austria
hanno incontestabilmente la stessa origine, la Commissione ritiene che il
criterio sia soddisfatto. Il totale dei danni diretti costituisce la base per
il calcolo dell’importo dell’assistenza finanziaria. L’assistenza finanziaria
può essere utilizzata unicamente per gli interventi di emergenza indispensabili
di cui all’articolo 3 del regolamento. (5)
Secondo le stime delle autorità austriache, il
costo degli interventi ammissibili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 2012/2002 ammonta a 350,4 milioni di EUR,
ripartiti per tipo di intervento. La maggior parte del costo degli interventi
di emergenza riguarda interventi di ripristino nel campo delle infrastrutture
di trasporto (164 milioni di EUR) e delle infrastrutture di prevenzione
(79 milioni di EUR). (6)
Le autorità austriache hanno comunicato che non
intendono presentare ulteriori domande di assistenza a titolo di altri
strumenti dell’Unione europea. (7)
Le autorità austriache hanno dichiarato che nessuno
degli interventi ammissibili è coperto da assicurazione. Concludendo, per i motivi
indicati, l’inondazione cui fa riferimento la domanda è considerata una
catastrofe in un paese limitrofo ai sensi del regolamento, che soddisfa le
condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento
2012/2002 per l’attivazione del Fondo di solidarietà. 2.2.3 Repubblica ceca (1)
La domanda della Repubblica ceca è pervenuta alla
Commissione l’8 agosto 2013, entro il termine di dieci settimane dal 2 giugno
2013, data del primo danno registrato. (2)
Da fine maggio a giugno 2013 la Repubblica ceca è
stata colpita da abbondanti piogge, in parte torrenziali, che hanno causato
inondazioni con periodi di ricorrenza fino a 50 anni, specialmente nei bacini
dei fiumi Berounka, Moldava e Labe. Le regioni più colpite sono Boemia
Meridionale, Plzeň, Boemia Centrale, Hradec Králové, Liberec, Ústí e la
città di Praga, che rappresentano il 54% circa del territorio nazionale. La
catastrofe ha colpito direttamente più di un terzo degli abitanti. 15 persone
hanno perso la vita e 23 000 hanno dovuto essere evacuate. Le alluvioni
hanno distrutto, in particolare, le infrastrutture di trasporto (ferrovie,
strade, ponti, ecc.), le reti di telecomunicazione, gli impianti di
approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue nonché le reti
dell’elettricità e del gas. Più di 7 000 abitazioni private sono state
danneggiate. Hanno riportato gravi danni anche i servizi sanitari e sociali,
molte imprese – alcune delle quali hanno dovuto chiudere – l’agricoltura e la
silvicoltura. (3)
La catastrofe è di origine naturale e rientra nel
campo d’applicazione del Fondo di solidarietà. (4)
Le autorità ceche hanno stimato in 637,1 milioni
di EUR i danni diretti totali. Dato che tale importo rappresenta il 73% della
soglia di 871,6 milioni di EUR (corrispondente allo 0,6% del RNL della
Repubblica ceca), la catastrofe non può essere considerata “grave” ai sensi del
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio. La Repubblica ceca è stata
tuttavia colpita dallo stessa inondazione all’origine della grave catastrofe verificatasi
in Germania. Le autorità ceche hanno pertanto presentato la domanda in base al
cosiddetto “criterio del paese limitrofo”, secondo cui un paese limitrofo
colpito dalla stessa grave catastrofe può beneficiare in via eccezionale del
sostegno del Fondo di solidarietà. Poiché le inondazioni in Germania e nella
Repubblica ceca hanno incontestabilmente la stessa origine, la Commissione
ritiene che il criterio sia soddisfatto. Il totale dei danni diretti
costituisce la base per il calcolo dell’importo dell’assistenza finanziaria. L’assistenza
finanziaria può essere utilizzata unicamente per gli interventi di emergenza
indispensabili di cui all’articolo 3 del regolamento. (5)
Le autorità ceche stimano il costo degli interventi
ammissibili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 2012/2002 in 416,4 milioni di EUR, ripartiti per tipo di intervento.
La maggior parte del costo degli interventi di emergenza riguarda lavori su
strade e ponti (158 milioni di EUR), reti fognarie (più di 52 milioni
di EUR) e corsi d’acqua (più di 56 milioni di EUR). (6)
Le zone colpite della Repubblica ceca sono
ammissibili come “regioni di convergenza” nell’ambito dei Fondi strutturali
(2007-2013), ad eccezione di Praga che è ammissibile in qualità di “regione
phasing-in”. Le autorità ceche hanno comunicato che stanno valutando la
possibilità di utilizzare i finanziamenti esistenti nell’ambito dei programmi
dei Fondi strutturali e dei Fondo di coesione per la ricostruzione
post-inondazione. Gli interventi finanziati dal Fondo di solidarietà non
possono beneficiare dell’assistenza dei Fondi strutturali di cui all’articolo 6
del regolamento. (7)
Le autorità ceche hanno inoltre indicato che di
norma certi edifici pubblici sono assicurati, mentre nessuna assicurazione
copre i beni infrastrutturali. La Commissione si riserva il diritto di valutare
questo elemento quando sarà disponibile. L’assistenza del Fondo di solidarietà
non copre i costi di riparazione di danni causati da terzi. Concludendo, per i motivi
indicati, l’inondazione cui fa riferimento la domanda è considerata una
catastrofe in un paese limitrofo ai sensi del regolamento, che soddisfa le
condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento
2012/2002 per l’attivazione del Fondo di solidarietà. 3. Finanziamento La
dotazione annuale totale disponibile per il Fondo di
solidarietà è di 1 000 milioni di EUR.
In considerazione del fatto che la solidarietà è la motivazione fondamentale
della creazione del Fondo, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati a
titolo del Fondo debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la
prassi adottata in passato, la parte di danno che supera la soglia (0,6% del RNL
o 3 miliardi di EUR a prezzi del 2002, se il primo valore è
superiore) dovrebbe determinare un’intensità di aiuto superiore rispetto al
danno che non supera la soglia. Il tasso applicato in passato al fine di
determinare le assegnazioni per le catastrofi gravi è del 2,5% dell’importo dei
danni diretti totali al di sotto della soglia per l’attivazione del Fondo e del
6% al di sopra della soglia stessa. La metodologia per calcolare gli aiuti a
titolo del Fondo di solidarietà è stata definita nella relazione annuale
2002-2003 sul Fondo di solidarietà e approvata dal Consiglio e dal Parlamento
europeo. Si
propone di applicare le stesse percentuali nel presente caso e di concedere i
seguenti importi di aiuto: || || || (in EUR) Catastrofe || Danni diretti || Soglia (in Mio EUR) || Costo totale degli interventi ammissibili || Importo basato sul 2,5% || Importo basato sul 6% || Importo totale dell’aiuto proposto Siccità in Romania || 806 724 312 || 735.487 || 2 475 689 || 18 387 175 || 4 274 239 || 2 475 689 Inondazioni in Germania || 8 153 500 000 || 3 678.755 || 3 289 400 000 || 91 968 875 || 268 484 700 || 360 453 575 Inondazioni in Austria || 866 462 000 || 1 798.112 || 350 334 000 || 21 661 550 || - || 21 661 550 Inondazioni nella Repubblica ceca || 637 131 000 || 871.618 || 416 368 000 || 15 928 275 || - || 15 928 275 TOTALE || || 400 519 089 In conclusione, per i
motivi sopra indicati, si propone di accettare le domande presentate dalla
Romania relativamente alla siccità del 2012 e da Germania, Austria e Repubblica
ceca relativamente alle inondazioni dei mesi di maggio e giugno 2013 e di
proporre l’attivazione del Fondo di solidarietà per ciascun caso. 4. Tabella riassuntiva per rubrica del quadro finanziario Quadro finanziario Rubrica/sottorubrica || Quadro finanziario 2013 riveduto || Bilancio 2013 (incl. BR da 1 a 5 + PBR da 6 a 8/2013) || PBR 9/2013 || Bilancio 2013 (incl. BR da 1 a 5 + PBR da 6 a 9/2013) SI || SP || SI || SP || SI || SP || SI || SP 1. CRESCITA SOSTENIBILE || || || || || || || || 1a. Competitività per la crescita e l’occupazione || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 || || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 Margine || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 1b. Coesione per la crescita e l’occupazione || 54 974 000 000 || || 55 108 049 037 || 56 349 544 736 || || || 55 108 049 037 || 56 349 544 736 Margine[7] || || || 0 || || || || 0 || Totale || 70 644 000 000 || || 71 276 199 328 || 69 236 172 831 || || || 71 276 199 328 || 69 236 172 831 Margine[8] || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 2. CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI || || || || || || || || di cui spese correlate al mercato e pagamenti diretti || 48 574 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 Totale || 61 289 000 000 || || 60 159 241 416 || 58 068 031 826 || || || 60 159 241 416 || 58 068 031 826 Margine || || || 1 129 758 584 || || || || 1 129 758 584 || 3. CITTADINANZA, LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA || || || || || || || || 3a. Libertà, sicurezza e giustizia || 1 661 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 050 404 650 || || || 1 440 827 200 || 1 050 404 650 Margine || || || 220 172 800 || || || || 220 172 800 || 3b. Cittadinanza || 746 000 000 || || 753 287 942 || 664 802 559 || 400 519 089 || 400 519 089 || 1 153 807 031 || 1 065 321 648 Margine || || || 7 320 000 || || || || 7 320 000 || Totale || 2 407 000 000 || || 2 194 115 142 || 1 715 207 209 || 400 519 089 || 400 519 089 || 2 594 634 231 || 2 115 726 298 Margine[9] || || || 227 492 800 || || || || 227 492 800 || 4. L’UE COME ATTORE GLOBALE || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 941 146 336 || || || 9 583 118 711 || 6 941 146 336 Margine[10] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 || 5. AMMINISTRAZIONE || 8 492 000 000 || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 || || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 Margine[11] || || || 147 625 260 || || || || 147 625 260 || 6. COMPENSAZIONE || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000 Margine || || || || || || || || TOTALE || 152 502 000 000 || 144 285 000 000 || 151 718 049 337 || 144 465 607 942 || 400 519 089 || 400 519 089 || 152 118 568 426 || 144 866 127 031 Margine [12],[13],[14] || || || 1 782 722 642 || 0 || || || 1 782 722 642 || 0 [1] GU L 298
del 26.10.2012, pag. 1. [2] GU L 66 dell’8.3.2013, pag. 1. [3] COM(2013) 518. [4] COM(2013) 655. [5] COM(2013) 557. [6] COM(2013) 669. [7] Un importo
di 134,0 milioni di EUR al di sopra del massimale è finanziato attivando
lo strumento di flessibilità nel 2013. [8] Nel calcolo del margine per la rubrica 1a
(500 milioni di EUR) non è incluso il Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG). [9] L’importo
del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) è iscritto in bilancio
oltre i limiti delle pertinenti rubriche come previsto dall’accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006 (GU C 139 del 14.6.2006). [10] Nel margine 2013 per la rubrica 4 non si
tiene conto degli stanziamenti attribuiti alla riserva per gli aiuti d’urgenza
(264,1 milioni di EUR). [11] Per calcolare il margine al di sotto del
massimale della rubrica 5, si tiene conto della nota 1) del quadro
finanziario 2007-2013 con un importo di 86 milioni di EUR per i contributi
del personale al regime pensionistico. [12] Un importo
di 134,0 milioni di EUR al di sopra del massimale per gli impegni è
finanziato attivando lo strumento di flessibilità nel 2013. [13] Il margine globale per gli impegni non tiene
conto degli stanziamenti connessi al FEG ( 500 milioni di EUR), al FSUE (415,1 milioni
di EUR), alla RAU ( 264,1 milioni di EUR) e ai contributi del
personale al regime pensionistico (86 milioni di EUR). [14] Il margine globale per gli impegni non tiene
conto degli stanziamenti connessi al FSUE ( 415,1 milioni di EUR), alla
RAU (80 milioni di EUR) e ai contributi del personale al regime
pensionistico ( 86 milioni di EUR).