52013DC0691

PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 9 AL BILANCIO GENERALE 2013 STATO DELLE ENTRATE PER SEZIONE STATO DELLE SPESE PER SEZIONE Sezione III – Commissione /* COM/2013/0691 final - 2013/ () */


PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 9 AL BILANCIO GENERALE 2013

STATO DELLE ENTRATE PER SEZIONE STATO DELLE SPESE PER SEZIONE Sezione III – Commissione

Visto:

– il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

– il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione[1], in particolare l’articolo 41,

– il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013, adottato il 12 dicembre 2012[2],

– il bilancio rettificativo n. 1/2013, adottato il 4 luglio 2013,

– il bilancio rettificativo n. 2/2013, adottato l’11 settembre 2013,

– il bilancio rettificativo n. 3/2013, adottato l’11 settembre 2013,

– il bilancio rettificativo n. 4/2013, adottato l’11 settembre 2013,

– il bilancio rettificativo n. 5/2013, adottato l’11 settembre 2013,

– il bilancio rettificativo n. 6/2013[3], adottato il 10 luglio 2013, modificato il 18 settembre 2013[4],

– il bilancio rettificativo n. 7/2013[5], adottato il 25 luglio 2013,

– il bilancio rettificativo n. 8/2013[6], adottato il 25 settembre 2013,

la Commissione europea presenta qui di seguito all’autorità di bilancio il progetto di bilancio rettificativo n. 9 al bilancio 2013.

MODIFICHE ALLO STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Le modifiche allo stato delle entrate e delle spese per sezione sono disponibili su EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm). A titolo informativo, si acclude sotto forma di allegato di bilancio una versione in lingua inglese delle modifiche allo stato delle entrate e delle spese.

INDICE

1.      Introduzione. 5

2.      Attivazione del Fondo di solidarietà dell’UE. 5

2.1    Siccità in Romania.. 5

2.2    Inondazioni nell’Europa centrale. 6

2.2.1      Germania.. 7

2.2.2      Austria.. 8

2.2.3      Repubblica ceca.. 9

3.      Finanziamento.. 10

4.      Tabella riassuntiva per rubrica del quadro finanziario.. 11

1.           Introduzione

Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 9 per l’esercizio 2013 copre l’attivazione del Fondo di solidarietà dell’UE per un importo di 400,5 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. Il Fondo interverrà a favore della Romania, in relazione alla siccità e agli incendi boschivi dell’estate 2012, e a favore di Germania, Austria e Repubblica ceca in relazione alle inondazioni di maggio e giugno 2013.

2.           Attivazione del Fondo di solidarietà dell’UE

2.1         Siccità in Romania

Nell’estate 2012 in vaste zone della Romania si sono registrate precipitazioni molto scarse e ondate successive di temperature altissime; la siccità che ne è conseguita ha causato perdite di raccolti, numerosi incendi boschivi e di vegetazione, una carenza di acqua per la popolazione e, di conseguenza, problemi riguardanti i sistemi di approvvigionamento idrico e di produzione di energia idroelettrica. A novembre 2012 le autorità rumene hanno deciso di chiedere il sostegno finanziario del Fondo di solidarietà dell’UE.

I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito della domanda, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, con particolare riguardo agli articoli 2, 3 e 4. Gli elementi principali della valutazione possono essere sintetizzati come segue.

(1) La Commissione ha ricevuto la domanda della Romania il 2 novembre 2012. Per completare la valutazione, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari e rivedute, che sono pervenute il 30 maggio 2013. La traduzione delle informazioni dal rumeno è stata messa a disposizione il 3 luglio.

(2) In seguito alla siccità che ha colpito Cipro nel 2008, la Commissione ha stabilito che, sebbene il regolamento (CE) n. 2012/2002 non sia stato concepito per rispondere adeguatamente alle caratteristiche di una catastrofe ad evoluzione graduale, è tuttavia possibile ricorrervi in seguito ad una catastrofe naturale di grandi proporzioni che abbia serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull’ambiente naturale o sull’economia di uno Stato beneficiario, come stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, purché la catastrofe risponda ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e la domanda di aiuto venga presentata in tempo utile, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.

(3) L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2012/2002 stabilisce che la domanda dev’essere presentata entro dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto alla catastrofe. Questa condizione è oggettivamente difficile da rispettare nel caso di catastrofi ad evoluzione graduale come la siccità. In Romania, un periodo prolungato caratterizzato da scarse precipitazioni, temperature sempre più alte e numerosi incendi verificatisi per diversi mesi ha fatto sì che una grave siccità colpisse circa 2 764 milioni di ettari di terreno in 35 delle 41 contee del paese; la situazione è stata ulteriormente aggravata dai terribili incendi boschivi e di vegetazione scoppiati il 25 agosto 2012. La Commissione ritiene pertanto che la data del 25 agosto 2012 indicata dalle autorità rumene, ossia poco meno di 10 settimane prima del ricevimento della domanda, possa essere accettata come data di inizio della grave catastrofe. Di conseguenza, la domanda presentata alla Commissione il 2 novembre 2012 rispetta i termini stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1.

(4) La siccità e le sue conseguenze sono di origine naturale e rientrano pertanto nel campo d’applicazione del Fondo di solidarietà dell’UE.

(5) Nella domanda iniziale delle autorità rumene i danni diretti complessivi causati dalla siccità e dagli incendi boschivi erano stimati in oltre 1,9 miliardi di EUR. Tale importo rappresentava il 263% della normale soglia per l’attivazione del Fondo di solidarietà applicabile alla Romania nel 2012, pari a 735,5 milioni di EUR (0,6% del RNL in base ai dati del 2010). Questa cifra, tuttavia, comprendeva anche danni agricoli verificatisi prima della data di inizio stabilita, che quindi non possono essere inclusi nell’ammontare complessivo dei danni. Inoltre, la stima dei danni agricoli si basava su aspettative irrealistiche in termini di rese e prezzi di mercato. Su richiesta della Commissione, quindi, la Romania ha riveduto la valutazione dei danni. L’ammontare riveduto dei danni complessivi comunicato dalla Romania ammonta a 872,8 milioni di EUR. Questo importo, tuttavia, comprende ancora 66,1 milioni di EUR di perdite economiche nel settore della produzione di energia idroelettrica che non possono essere accettati come danni diretti e devono quindi essere esclusi. La Commissione ritiene pertanto che il totale dei danni diretti ammonti a 806,7 milioni di EUR. Dato che tale importo supera la soglia normale per l’attivazione del Fondo di solidarietà, la siccità può essere considerata una catastrofe naturale grave ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002. Il totale dei danni diretti costituisce la base per il calcolo dell’importo dell’assistenza finanziaria. L’assistenza finanziaria può essere utilizzata unicamente per gli interventi di emergenza indispensabili di cui all’articolo 3 del regolamento.

(6) Oltre il 99% dei danni riguarda l’agricoltura e la silvicoltura, che non possono beneficiare degli interventi del Fondo di solidarietà e non rientrano negli interventi di emergenza ammissibili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002. Le autorità rumene stimano in 2,5 milioni di EUR il costo degli interventi ammissibili a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, che riguarda interventi di emergenza dei servizi di salvataggio, in particolare la lotta agli incendi e il trasporto di acqua, e interventi di ripristino delle infrastrutture idriche. Gli interventi del Fondo di solidarietà non possono superare il costo totale degli interventi ammissibili.

(7) La regione interessata è ammissibile ai Fondi strutturali (2007-2013) in quanto “regione di convergenza”.

(8) Le autorità rumene hanno indicato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

Concludendo, per i motivi indicati, la siccità e gli incendi cui fa riferimento la domanda sono considerati una grave catastrofe ai sensi del regolamento, che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2012/2002 per l’attivazione del Fondo di solidarietà.

2.2         Inondazioni nell’Europa centrale

Nei mesi di maggio e giugno 2013 l’Europa centrale ha conosciuto una situazione meteorologica molto simile a quella all’origine della piena più grave degli ultimi cento anni, avvenuta nel 2002, che ha portato all’istituzione del Fondo di solidarietà dell’UE. La Germania, l’Austria e la Repubblica ceca sono state colpite ancora una volta da fenomeni alluvionali estremi. Sebbene i livelli delle inondazioni siano stati in parte superiori, l’entità dei danni complessivi, pur essendo molto elevata, è inferiore a quella del 2002, in particolare in Austria e nella Repubblica ceca, anche grazie all’efficacia delle misure di protezione contro le inondazioni e di controllo dei rischi introdotte dal 2002.

Successivamente la Slovenia ha presentato una domanda di assistenza finanziaria del Fondo di solidarietà dell’Unione europea in base al criterio di “grave catastrofe”, mentre le domande dell’Austria e della Repubblica ceca sono state presentate in base al “criterio del paese limitrofo”.

I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito delle domande conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, in particolare agli articoli 2, 3 e 4. Gli elementi principali della valutazione possono essere sintetizzati come segue.

2.2.1      Germania

(1) La domanda della Germania è pervenuta alla Commissione il 24 luglio 2013, entro il termine di dieci settimane dal 18 maggio 2013, data del primo danno registrato.

(2) Dalla metà di maggio 2013, vaste parti della Germania sono state colpite da precipitazioni estremamente abbondanti, che in alcune zone hanno raggiunto il 300% della media mensile e che, combinate a un suolo già saturo e, nel caso del bacino del Danubio, allo scioglimento delle nevi sulle Alpi, hanno provocato gravi inondazioni. Il livello di molti fiumi ha raggiunto un nuovo massimo storico. Le inondazioni sono state più estese e più violente di quelle dell’agosto 2002 e delle piene record del luglio 1954. I fortissimi temporali del 18 maggio hanno provocato le prime alluvioni in Baviera e in Turingia. I fiumi Danubio, Lech e Regen e la regione Inn-Salzach sono stati particolarmente colpiti dalle inondazioni tra il 1° e il 16 giugno 2013. Dal 30 maggio in poi, le piogge ininterrotte hanno causato inondazioni lungo tutto il Reno e nell’intero bacino idrografico in Baden-Württemberg, Baviera, Assia, Renania-Palatinato e Turingia. Le regioni circostanti ai fiumi Elba e Saale in Sassonia, Turingia, Sassonia-Anhalt, Brandeburgo, Bassa Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Schleswig-Holstein sono state colpite ininterrottamente da inondazioni dal 2 giugno 2013 alla fine del mese.

(3) L’inondazione è di origine naturale e rientra pertanto nel campo d’applicazione principale del Fondo di solidarietà.

(4) Per quanto riguarda l’incidenza e le conseguenze dell’inondazione, le autorità tedesche hanno segnalato otto decessi e almeno 128 feriti. Più di 100 000 persone sono state evacuate dalle zone inondate; la catastrofe ha colpito in totale quasi 600 000 persone e i suoi effetti si sono fatti sentire in quasi 1 700 comuni. Molte città e centri urbani sono stati parzialmente o completamente inondati (es. Passau, Deggendorf, Bad Schandau, Pirna, Meissen, Dresda, Grimma, Döbeln e Waldheim). Più di 32 000 abitazioni sono state danneggiate o completamente distrutte. I danni alle abitazioni private sono ammontati complessivamente a quasi 1,5 miliardi di EUR. In molte località le alluvioni hanno causato l’interruzione dell’erogazione di acqua potabile, danni alle reti fognarie e elettriche e la chiusura di scuole e asili. Più di 170 ponti e circa 700 km di strade sono stati danneggiati o distrutti. La principale linea ferroviaria che collega Berlino a Stendal è rimasta chiusa. I sistemi pubblici di difesa dalle inondazioni hanno riportato danni strutturali e non saranno più funzionali in caso di future alluvioni. Il settore aziendale ha dubito danni superiori a 1,3 miliardi di EUR, che hanno avuto gravi ripercussioni su decine di migliaia di imprese. La produzione è stata parzialmente interrotta a causa dei danni riportati dagli impianti o di problemi logistici. Più di 430 000 ettari di terreni agricoli e forestali sono stati allagati, con danni diretti di notevole entità che vanno dalle perdite di raccolti alla distruzione totale di edifici e attrezzature.

(5) Le autorità tedesche hanno stimato in oltre 8,2 miliardi di EUR il totale dei danni diretti. Questo importo supera di gran lunga la soglia di 3,7 miliardi di EUR per l’attivazione del Fondo di solidarietà applicabile alla Germania nel 2013 ( 3 miliardi di EUR a prezzi 2002). Dato che la stima del totale dei danni diretti è superiore alla soglia, la catastrofe è considerata una “catastrofe naturale grave”. Il totale dei danni diretti costituisce la base per il calcolo dell’importo dell’assistenza finanziaria. L’assistenza finanziaria può essere utilizzata unicamente per gli interventi di emergenza indispensabili di cui all’articolo 3 del regolamento.

(6) Le autorità tedesche stimano il costo degli interventi ammissibili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002 in 3,3 milioni di EUR, ripartiti per tipo di intervento. La maggior parte dei costi degli interventi di emergenza (più di 2,5 miliardi di EUR) riguarda interventi di ripristino nel settore delle infrastrutture di trasporto.

(7) Le zone colpite della Germania sono ammissibili in parte come “regioni di convergenza”, in parte come “regioni phasing-out” e in parte come regioni dell’obiettivo “competitività regionale e occupazione” nell’ambito dei Fondi strutturali (2007-2013). Le autorità tedesche intendono utilizzare gli attuali finanziamenti dei Fondi regionali e dei progetti FEASR per far fronte alle conseguenze della catastrofe nelle regioni colpite. Gli interventi finanziati dal Fondo di solidarietà non possono beneficiare dell’assistenza dei Fondi strutturali di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(8) Quando è stata presentata la domanda non si disponeva di informazioni particolareggiate sulla copertura assicurativa dei costi ammissibili. La Commissione si riserva il diritto di valutare questo elemento quando sarà disponibile. L’assistenza del Fondo di solidarietà non copre i costi di riparazione di danni causati da terzi.

Concludendo, per i motivi indicati più sopra, l’inondazione cui fa riferimento la domanda è considerata una grave catastrofe ai sensi del regolamento, che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento 2012/2002 per l’attivazione del Fondo di solidarietà.

2.2.2      Austria

(1)  La domanda dell’Austria è pervenuta alla Commissione il 6 agosto 2013, entro il termine di dieci settimane dal 30 maggio 2013, data del primo danno registrato.

(2) L’inondazione ha colpito 7 dei 9 Länder austriaci, in particolare Vorarlberg, Tirolo, Salisburgo, Austria Inferiore e Austria Superiore, la cui popolazione è di circa 4,6 milioni di abitanti. In alcuni bacini idrografici (Saalach, Salzach, Inn e Danubio superiore) l’acqua ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi 500 anni, provocando danni enormi ai settori delle infrastrutture, in particolare le opere di difesa lungo i fiumi, dei trasporti e delle acque/acque reflue. L’inondazione ha danneggiato o distrutto abitazioni private e proprietà e provocato perdite di raccolti su oltre 22 000 ettari di terreni agricoli. Più di 300 imprese, alcune delle quali operano nell’importantissimo settore turistico, hanno subito danni diretti.

(3) La catastrofe è di origine naturale e rientra nel campo d’applicazione del Fondo di solidarietà.

(4) Le autorità austriache hanno stimato in 866,5 milioni di EUR i danni diretti totali. Dato che tale importo rappresenta il 48% della soglia di 1,8 miliardi di EUR (corrispondente allo 0,6% del RNL dell’Austria), la catastrofe non può essere considerata “grave” ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio. L’Austria è stata tuttavia colpita dalla stessa inondazione che è all’origine della grave catastrofe verificatasi in Germania. Le autorità austriache hanno pertanto presentato la domanda in base al cosiddetto “criterio del paese limitrofo”, secondo cui un paese limitrofo colpito dalla stessa grave catastrofe può beneficiare in via eccezionale del sostegno del Fondo di solidarietà. Poiché le inondazioni in Germania e in Austria hanno incontestabilmente la stessa origine, la Commissione ritiene che il criterio sia soddisfatto. Il totale dei danni diretti costituisce la base per il calcolo dell’importo dell’assistenza finanziaria. L’assistenza finanziaria può essere utilizzata unicamente per gli interventi di emergenza indispensabili di cui all’articolo 3 del regolamento.

(5) Secondo le stime delle autorità austriache, il costo degli interventi ammissibili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002 ammonta a 350,4 milioni di EUR, ripartiti per tipo di intervento. La maggior parte del costo degli interventi di emergenza riguarda interventi di ripristino nel campo delle infrastrutture di trasporto (164 milioni di EUR) e delle infrastrutture di prevenzione (79 milioni di EUR).

(6) Le autorità austriache hanno comunicato che non intendono presentare ulteriori domande di assistenza a titolo di altri strumenti dell’Unione europea.

(7) Le autorità austriache hanno dichiarato che nessuno degli interventi ammissibili è coperto da assicurazione.

Concludendo, per i motivi indicati, l’inondazione cui fa riferimento la domanda è considerata una catastrofe in un paese limitrofo ai sensi del regolamento, che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2012/2002 per l’attivazione del Fondo di solidarietà.

2.2.3      Repubblica ceca

(1) La domanda della Repubblica ceca è pervenuta alla Commissione l’8 agosto 2013, entro il termine di dieci settimane dal 2 giugno 2013, data del primo danno registrato.

(2) Da fine maggio a giugno 2013 la Repubblica ceca è stata colpita da abbondanti piogge, in parte torrenziali, che hanno causato inondazioni con periodi di ricorrenza fino a 50 anni, specialmente nei bacini dei fiumi Berounka, Moldava e Labe. Le regioni più colpite sono Boemia Meridionale, Plzeň, Boemia Centrale, Hradec Králové, Liberec, Ústí e la città di Praga, che rappresentano il 54% circa del territorio nazionale. La catastrofe ha colpito direttamente più di un terzo degli abitanti. 15 persone hanno perso la vita e 23 000 hanno dovuto essere evacuate. Le alluvioni hanno distrutto, in particolare, le infrastrutture di trasporto (ferrovie, strade, ponti, ecc.), le reti di telecomunicazione, gli impianti di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue nonché le reti dell’elettricità e del gas. Più di 7 000 abitazioni private sono state danneggiate. Hanno riportato gravi danni anche i servizi sanitari e sociali, molte imprese – alcune delle quali hanno dovuto chiudere – l’agricoltura e la silvicoltura.

(3) La catastrofe è di origine naturale e rientra nel campo d’applicazione del Fondo di solidarietà.

(4) Le autorità ceche hanno stimato in 637,1 milioni di EUR i danni diretti totali. Dato che tale importo rappresenta il 73% della soglia di 871,6 milioni di EUR (corrispondente allo 0,6% del RNL della Repubblica ceca), la catastrofe non può essere considerata “grave” ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio. La Repubblica ceca è stata tuttavia colpita dallo stessa inondazione all’origine della grave catastrofe verificatasi in Germania. Le autorità ceche hanno pertanto presentato la domanda in base al cosiddetto “criterio del paese limitrofo”, secondo cui un paese limitrofo colpito dalla stessa grave catastrofe può beneficiare in via eccezionale del sostegno del Fondo di solidarietà. Poiché le inondazioni in Germania e nella Repubblica ceca hanno incontestabilmente la stessa origine, la Commissione ritiene che il criterio sia soddisfatto. Il totale dei danni diretti costituisce la base per il calcolo dell’importo dell’assistenza finanziaria. L’assistenza finanziaria può essere utilizzata unicamente per gli interventi di emergenza indispensabili di cui all’articolo 3 del regolamento.

(5) Le autorità ceche stimano il costo degli interventi ammissibili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002 in 416,4 milioni di EUR, ripartiti per tipo di intervento. La maggior parte del costo degli interventi di emergenza riguarda lavori su strade e ponti (158 milioni di EUR), reti fognarie (più di 52 milioni di EUR) e corsi d’acqua (più di 56 milioni di EUR).

(6) Le zone colpite della Repubblica ceca sono ammissibili come “regioni di convergenza” nell’ambito dei Fondi strutturali (2007-2013), ad eccezione di Praga che è ammissibile in qualità di “regione phasing-in”. Le autorità ceche hanno comunicato che stanno valutando la possibilità di utilizzare i finanziamenti esistenti nell’ambito dei programmi dei Fondi strutturali e dei Fondo di coesione per la ricostruzione post-inondazione. Gli interventi finanziati dal Fondo di solidarietà non possono beneficiare dell’assistenza dei Fondi strutturali di cui all’articolo 6 del regolamento.

(7) Le autorità ceche hanno inoltre indicato che di norma certi edifici pubblici sono assicurati, mentre nessuna assicurazione copre i beni infrastrutturali. La Commissione si riserva il diritto di valutare questo elemento quando sarà disponibile. L’assistenza del Fondo di solidarietà non copre i costi di riparazione di danni causati da terzi.

Concludendo, per i motivi indicati, l’inondazione cui fa riferimento la domanda è considerata una catastrofe in un paese limitrofo ai sensi del regolamento, che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2012/2002 per l’attivazione del Fondo di solidarietà.

3.           Finanziamento

La dotazione annuale totale disponibile per il Fondo di solidarietà è di 1 000 milioni di EUR. In considerazione del fatto che la solidarietà è la motivazione fondamentale della creazione del Fondo, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati a titolo del Fondo debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la prassi adottata in passato, la parte di danno che supera la soglia (0,6% del RNL o 3 miliardi di EUR a prezzi del 2002, se il primo valore è superiore) dovrebbe determinare un’intensità di aiuto superiore rispetto al danno che non supera la soglia. Il tasso applicato in passato al fine di determinare le assegnazioni per le catastrofi gravi è del 2,5% dell’importo dei danni diretti totali al di sotto della soglia per l’attivazione del Fondo e del 6% al di sopra della soglia stessa. La metodologia per calcolare gli aiuti a titolo del Fondo di solidarietà è stata definita nella relazione annuale 2002-2003 sul Fondo di solidarietà e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Si propone di applicare le stesse percentuali nel presente caso e di concedere i seguenti importi di aiuto:

|| || || (in EUR)

Catastrofe || Danni diretti || Soglia (in Mio EUR) || Costo totale degli interventi ammissibili || Importo basato sul 2,5% || Importo basato sul 6% || Importo totale dell’aiuto proposto

Siccità in Romania || 806 724 312 || 735.487 || 2 475 689 || 18 387 175 || 4 274 239 || 2 475 689

Inondazioni in Germania || 8 153 500 000 || 3 678.755 || 3 289 400 000 || 91 968 875 || 268 484 700 || 360 453 575

Inondazioni in Austria || 866 462 000 || 1 798.112 || 350 334 000 || 21 661 550 || - || 21 661 550

Inondazioni nella Repubblica ceca || 637 131 000 || 871.618 || 416 368 000 || 15 928 275 || - || 15 928 275

TOTALE || || 400 519 089

In conclusione, per i motivi sopra indicati, si propone di accettare le domande presentate dalla Romania relativamente alla siccità del 2012 e da Germania, Austria e Repubblica ceca relativamente alle inondazioni dei mesi di maggio e giugno 2013 e di proporre l’attivazione del Fondo di solidarietà per ciascun caso.

4.           Tabella riassuntiva per rubrica del quadro finanziario

Quadro finanziario Rubrica/sottorubrica || Quadro finanziario 2013 riveduto || Bilancio 2013 (incl. BR da 1 a 5 + PBR da 6 a 8/2013) || PBR 9/2013 || Bilancio 2013 (incl. BR da 1 a 5 + PBR da 6 a 9/2013)

SI || SP || SI || SP || SI || SP || SI || SP

1. CRESCITA SOSTENIBILE || || || || || || || ||

1a. Competitività per la crescita e l’occupazione || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 || || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095

Margine || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 ||

1b. Coesione per la crescita e l’occupazione || 54 974 000 000 || || 55 108 049 037 || 56 349 544 736 || || || 55 108 049 037 || 56 349 544 736

Margine[7] || || || 0 || || || || 0 ||

Totale || 70 644 000 000 || || 71 276 199 328 || 69 236 172 831 || || || 71 276 199 328 || 69 236 172 831

Margine[8] || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 ||

2. CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI || || || || || || || ||

di cui spese correlate al mercato e pagamenti diretti || 48 574 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711

Totale || 61 289 000 000 || || 60 159 241 416 || 58 068 031 826 || || || 60 159 241 416 || 58 068 031 826

Margine || || || 1 129 758 584 || || || || 1 129 758 584 ||

3. CITTADINANZA, LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA || || || || || || || ||

3a. Libertà, sicurezza e giustizia || 1 661 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 050 404 650 || || || 1 440 827 200 || 1 050 404 650

Margine || || || 220 172 800 || || || || 220 172 800 ||

3b. Cittadinanza || 746 000 000 || || 753 287 942 || 664 802 559 || 400 519 089 || 400 519 089 || 1 153 807 031 || 1 065 321 648

Margine || || || 7 320 000 || || || || 7 320 000 ||

Totale || 2 407 000 000 || || 2 194 115 142 || 1 715 207 209 || 400 519 089 || 400 519 089 || 2 594 634 231 || 2 115 726 298

Margine[9] || || || 227 492 800 || || || || 227 492 800 ||

4. L’UE COME ATTORE GLOBALE || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 941 146 336 || || || 9 583 118 711 || 6 941 146 336

Margine[10] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 ||

5. AMMINISTRAZIONE || 8 492 000 000 || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 || || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740

Margine[11] || || || 147 625 260 || || || || 147 625 260 ||

6. COMPENSAZIONE || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000

Margine || || || || || || || ||

TOTALE || 152 502 000 000 || 144 285 000 000 || 151 718 049 337 || 144 465 607 942 || 400 519 089 || 400 519 089 || 152 118 568 426 || 144 866 127 031

Margine [12],[13],[14] || || || 1 782 722 642 || 0 || || || 1 782 722 642 || 0

[1]               GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[2]               GU L 66 dell’8.3.2013, pag. 1.

[3]               COM(2013) 518.

[4]               COM(2013) 655.

[5]               COM(2013) 557.

[6]               COM(2013) 669.

[7]               Un importo di 134,0 milioni di EUR al di sopra del massimale è finanziato attivando lo strumento di flessibilità nel 2013.

[8]               Nel calcolo del margine per la rubrica 1a (500 milioni di EUR) non è incluso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

[9]               L’importo del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) è iscritto in bilancio oltre i limiti delle pertinenti rubriche come previsto dall’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (GU C 139 del 14.6.2006).

[10]             Nel margine 2013 per la rubrica 4 non si tiene conto degli stanziamenti attribuiti alla riserva per gli aiuti d’urgenza (264,1 milioni di EUR).

[11]             Per calcolare il margine al di sotto del massimale della rubrica 5, si tiene conto della nota 1) del quadro finanziario 2007-2013 con un importo di 86 milioni di EUR per i contributi del personale al regime pensionistico.

[12]             Un importo di 134,0 milioni di EUR al di sopra del massimale per gli impegni è finanziato attivando lo strumento di flessibilità nel 2013.

[13]             Il margine globale per gli impegni non tiene conto degli stanziamenti connessi al FEG ( 500 milioni di EUR), al FSUE (415,1 milioni di EUR), alla RAU ( 264,1 milioni di EUR) e ai contributi del personale al regime pensionistico (86 milioni di EUR).

[14]             Il margine globale per gli impegni non tiene conto degli stanziamenti connessi al FSUE ( 415,1 milioni di EUR), alla RAU (80 milioni di EUR) e ai contributi del personale al regime pensionistico ( 86 milioni di EUR).