RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sui requisiti applicabili ai bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati /* COM/2013/0567 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sui requisiti applicabili ai bambini che
attraversano le frontiere esterne degli Stati 1. Introduzione Il regolamento (CE) n. 444/2009[1] del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE)
n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri (di seguito "il regolamento") ha introdotto
il principio "una persona-un
passaporto". Secondo questo principio, i passaporti e i documenti di
viaggio sono rilasciati come documenti individuali; non è più possibile
rilasciare passaporti familiari o altri passaporti collettivi. Questo principio
era stato raccomandato dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
(ICAO) già nel 1997; si ritiene infatti che sia possibile
garantire una maggiore sicurezza se ciascuno, compresi i minori, dispone del
proprio passaporto[2].
La presente relazione assolve all'obbligo
previsto dall'articolo 1 del regolamento, conformemente al quale "entro il
26 giugno 2012 la Commissione presenta una relazione sui requisiti per i
bambini che, viaggiando soli o accompagnati, attraversano le frontiere esterne
degli Stati membri e propone, se necessario, iniziative appropriate al fine di
garantire un'impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei
bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri". Il
presente documento si basa su uno studio esauriente realizzato per la
Commissione (di seguito "lo studio"[3])
sulla legislazione e sulle pratiche dell'UE, dei suoi Stati membri e dei paesi
associati a Schengen[4]
riguardo alla questione dei figli di cittadini di paesi terzi e dell'UE[5] che, viaggiando soli o
accompagnati, attraversano le frontiere esterne[6].
La relazione si occupa (specificamente) dei controlli cui sono sottoposti i
minori che attraversano legalmente le frontiere esterne. 2. Applicazione del
principio "una persona-un passaporto" La maggior parte degli Stati membri segue questo
principio già da molti anni. Nonostante ciò, il regolamento ha fissato un
periodo transitorio in base al quale il principio doveva essere applicato dagli
Stati membri al più tardi il 26 giugno 2012; in questo modo "la validità
iniziale per il titolare del documento resta impregiudicata". Quest'ultima disposizione
significa che: ·
dal 26 giugno 2012 i passaporti dei
cittadini dell'UE devono essere rilasciati solo come documenti individuali; ·
dopo tale data, il minore, indipendentemente dalla
sua età, deve essere munito del proprio passaporto UE e non può più viaggiare
esclusivamente sulla base dell'iscrizione sul passaporto del genitore; ·
il passaporto del genitore rimane valido per il
titolare dopo il 26 giugno 2012, anche se vi figurano i nomi dei figli. Tuttavia, alcuni Stati membri avevano
interpretato in maniera differente la natura del periodo transitorio e avevano
sostenuto di poter ancora rilasciare passaporti con iscrizioni di figli (cosiddetti passaporti familiari) fino al 26 giugno 2012 e che le
iscrizioni dei minori sarebbero rimaste valide per l'intero periodo di validità
del passaporto. Nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio,
la Commissione ha chiarito che tale interpretazione sarebbe contraria all'obiettivo
della disposizione e alla fissazione del periodo transitorio di 3 anni. La Commissione ha fornito ulteriori orientamenti
sull'argomento mediante la raccomandazione del 14 dicembre 2012[7] recante
modifica della raccomandazione che istituisce un "Manuale pratico per le
guardie di frontiera" (di seguito "Manuale Schengen") comune ad
uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del
controllo di frontiera sulle persone (C(2006) 5186 definitivo)[8]. Il documento precisa che il regolamento non si
applica a Irlanda e Regno Unito né ai passaporti rilasciati da paesi terzi. La raccomandazione ricorda che si applicano le
disposizioni della direttiva 2004/38/CE[9]
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva[10],
il mancato possesso di un passaporto individuale da parte del minore iscritto
sul passaporto dei genitori non deve automaticamente significare che gli sarà
negata la possibilità di uscire o entrare nel territorio di uno Stato membro.
L'iscrizione del minore sul passaporto dei genitori potrebbe essere considerata
come un altro mezzo per attestare "la qualifica di titolare del diritto di
libera circolazione". L'ampia maggioranza degli Stati membri ha
applicato anni fa il principio "una persona-un passaporto" sulla base
del diritto nazionale. Solo alcuni Stati membri hanno aspettato fino al 26 giugno 2012
per eliminare completamente i passaporti familiari. Né gli Stati membri né lo studio hanno riferito
o individuato problemi riguardo all'introduzione del principio. Di fatto lo studio ha evidenziato che il principio "una
persona-un passaporto" è stato accolto favorevolmente
da tutte le parti interessate e in particolare dalle guardie di frontiera,
dalle autorità nazionali e dalle ONG che operano nel settore della tutela dei
minori. A parere della maggior parte degli operatori coinvolti, questo
principio ha reso gli spostamenti dei minori più sicuri e gli attraversamenti
delle frontiere più rapidi, in quanto ora le guardie di frontiera possono
effettivamente identificare il minore come la persona indicata nel passaporto. In certi casi, era diventato più difficile
collegare un minore in viaggio al proprio genitore qualora essi avessero
cognomi differenti. A tale proposito, alcune parti interessate, tra cui Frontex[11], sono favorevoli all'idea di
includere informazioni sul genitore o sui genitori o sul tutore o i tutori
legali nel passaporto del minore. 3. Legislazione
e pratiche riguardanti l'attraversamento delle frontiere da parte dei minori Il concetto "una persona-un
passaporto" è solo uno dei requisiti volti a rendere sicuri gli
attraversamenti delle frontiere da parte dei minori, a tutelare i loro diritti
nonché a contrastare fenomeni quali il rapimento e la tratta di minori. Al
riguardo esistono alcune altre disposizioni e processi a livello dell'UE e
degli Stati membri. Obiettivo del presente capitolo è fornire una breve
panoramica delle disposizioni e delle pratiche più pertinenti. 3.1. Legislazione e pratiche a livello dell'UE Le principali disposizioni riguardanti
l'attraversamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen da parte dei
minori sono precisate nel regolamento (CE) n. 562/2006[12] che istituisce un codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (di seguito "il codice frontiere Schengen") e
nei suoi allegati[13].
Oltre a ricordare che "la guardia di frontiera presta particolare attenzione
ai minori", il punto 6 dell'allegato VII al codice frontiere Schengen
specifica che, in caso di minori accompagnati, occorre verificare la
sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore. Tale verifica
deve essere effettuata in particolare nel caso in cui il minore sia
accompagnato da un adulto soltanto o laddove le guardie di frontiera ritengano
che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia del tutore legale.
Qualora sussistano "seri motivi di sospetto", le guardie di frontiera
svolgono ulteriori indagini. In caso di minori che viaggiano senza
accompagnatore, le guardie di frontiera devono di norma effettuare verifiche
approfondite dei documenti del minore. Inoltre, il punto 3.7 della parte due, sezione 1,
del Manuale pratico per le guardie di frontiera[14] stabilisce che, se sospettano
che un minore non sia autorizzato a varcare la frontiera in uscita, le guardie
di frontiera devono consultare il punto di contatto nazionale[15] dello Stato membro Schengen di
cui il minore è cittadino o in cui risiede. Se si ottengono informazioni che
fanno pensare a un possibile rapimento o fanno sospettare che il minore non sia
autorizzato a varcare la frontiera in uscita, le guardie di frontiera possono
rifiutare l'uscita del minore o raccogliere tutte le informazioni disponibili
sulla destinazione del minore e sulla persona che lo accompagna. Le procedure e le condizioni
per il rilascio del visto a cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio
Schengen sono fissate nel regolamento (CE) n. 810/2009[16] che istituisce un codice
comunitario dei visti (di seguito "il codice dei visti"). Per
quanto riguarda i minori, il regolamento prevede che il loro modulo di domanda
di visto sia firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale o da un
tutore legale. A norma del Manuale per il trattamento delle domande di visto e
la modifica dei visti già rilasciate[17]
(di seguito "il Manuale per il codice dei visti"), i consolati
devono verificare che la persona che chiede il visto a nome del minore sia il titolare della potestà genitoriale o un tutore legale. Il consenso
dell'autorità parentale o del tutore legale deve essere chiesto da richiedenti
di meno di 18 anni, indipendentemente dall'età in cui si diventa maggiorenni
nel paese di residenza. I consolati devono inoltre controllare che il minore
non sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona che esercita
legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. Se esiste un tale
sospetto, il consolato deve svolgere tutte le indagini necessarie per evitare
la sottrazione illegale del minore. In termini pratici, a
livello dell'UE, nel novembre-dicembre 2010 Frontex ha realizzato un'operazione congiunta sull'immigrazione irregolare dei
minori (Agelaus 2010), che è stata condotta presso 42 aeroporti in Europa al
fine di diffondere la conoscenza di questo fenomeno. Nel novembre 2011 anche
l'iniziativa di collaborazione interforze denominata "Joint Operation
Hammer", guidata da Frontex, ha posto l'accento sulla questione della
tratta dei minori. Ai fini della collaborazione sono stati elaborati
orientamenti operativi; oltre a sottolineare che l'interesse superiore del
minore deve sempre costituire una considerazione preminente e che deve essere
rispettato il principio di non respingimento, gli orientamenti contengono un
elenco non esaustivo di indicatori della tratta di minori e rilevano che,
qualora vi siano motivi per ritenere che il minore potrebbe essere a rischio,
le guardie di frontiera devono svolgere un controllo più specifico (una cosiddetta
verifica in seconda linea). Gli orientamenti contengono anche suggerimenti
utili sul modo di comunicare con i minori. Nel 2011 Frontex ha inoltre
sviluppato un pacchetto di formazione per le guardie di frontiera: il manuale
di formazione contiene sezioni dedicate alla situazione e alle esigenze
specifiche dei minori. 3.2. Legislazione e pratiche a livello nazionale Per quanto riguarda il diritto e le pratiche
nazionali, esistono pochissimi requisiti concreti riguardo all'attraversamento
delle frontiere da parte dei minori. Uno strumento comune per tutelarli è il requisito
del consenso dei genitori. Nella maggior parte degli Stati membri il
consenso è previsto già nella fase di richiesta del passaporto. Alcuni Stati
membri[18]
richiedono l'autorizzazione scritta o la compilazione della domanda di
passaporto da parte di un genitore/tutore legale. Altri Stati membri[19] richiedono l'autorizzazione
scritta di entrambi i genitori. Taluni Stati membri[20] prescrivono che durante la
procedura di richiesta del passaporto il minore sia accompagnato da un
genitore, mentre in altri Stati membri[21]
devono essere presenti, in linea di principio, entrambi i genitori. Inoltre, specialmente in caso di sospetto, nella
maggior parte degli Stati membri le guardie di frontiera si riservano il
diritto di chiedere, in linea con l'allegato VII del codice frontiere Schengen,
documenti giustificativi volti a stabilire la relazione esistente tra il minore
e l'adulto o gli adulti che lo accompagnano. In pratica si
tratta solitamente di un'autorizzazione dei genitori in cui costoro
dichiarano il proprio consenso all'uscita o all'ingresso da o nel paese da
parte del minore. Esistono approcci differenti, a seconda
che l'autorizzazione sia richiesta per i figli di cittadini dell'Unione[22], di cittadini nazionali[23] o di cittadini di paesi terzi[24]. Per quanto riguarda i
cittadini nazionali, in alcuni Stati membri determinate autorità sono preposte
al rilascio dell'autorizzazione, mentre la maggior parte degli Stati membri non
è dotata di un'autorità emittente incaricata di svolgere questo compito o di un
modello specifico per l'autorizzazione dei genitori.
Vigono norme e pratiche differenti anche per quanto riguarda la necessità di
autenticare e/o di tradurre l'autorizzazione. In talune circostanze, un metodo utile per
assicurarsi che il minore stia viaggiando con la dovuta autorizzazione del suo
tutore legale o dei suoi tutori legali è verificare gli accordi di custodia
alla frontiera. In molti Stati membri, per le guardie di frontiera è piuttosto
difficile ottenere informazioni sugli accordi di custodia, in particolare in
tempi brevi. Mentre in alcuni Stati membri[25]
le guardie di frontiera hanno accesso diretto alle banche dati nazionali o ai
registri anagrafici, in altri Stati membri[26]
devono recarsi presso i comuni e i tribunali locali per ottenere le
informazioni. Ai sensi della normativa dell'UE sulla
responsabilità dei vettori, in particolare la direttiva 2001/51/CE del 28
giugno 2001[27],
i vettori devono garantire che i viaggiatori provenienti da paesi terzi siano
in possesso dei necessari documenti di viaggio per entrare nel territorio degli
Stati membri. In tale contesto, i vettori possono svolgere un ruolo
importante verificando l'identità del minore e la sua relazione con gli adulti
che lo accompagnano. Dallo studio è emerso che i vettori dedicano un'attenzione
specifica solo ai minori che viaggiano da soli, mentre quelli che viaggiano con
un genitore ricevono molta meno considerazione. I minori che effettuano viaggi
aerei da soli sembrano i più "protetti", poiché le compagnie aree
seguono gli orientamenti dell'Associazione internazionale del trasporto aereo
(IATA)[28]
riguardo al trattamento da riservare ai minori che viaggiano da soli e la
maggior parte delle compagnie aeree offre cosiddetti servizi per minori non
accompagnati. Per i minori che effettuano viaggi marittimi o via terra esistono
procedure più diversificate. Si registrano differenze da un paese all'altro
anche per quanto riguarda il livello di cooperazione tra guardie di frontiera e
vettori. In alcuni Stati membri esiste una cooperazione
attiva e formale tra vettori aerei e guardie di frontiera, per esempio
nell'individuazione di situazioni sospette, ma questa è tutt'altro che la
norma. Se i requisiti riguardanti l'autorizzazione dei
genitori variano, gli Stati membri utilizzano pratiche piuttosto simili
per individuare una possibile situazione di rischio (per esempio, un
possibile caso di rapimento o di tratta). Si tratta perlopiù di una questione
di valutazione individuale della situazione e dell'incontro tra la guardia di
frontiera e il minore, che desta eventualmente il sospetto della guardia di
frontiera. Tra gli altri, potrebbero potenzialmente
suscitare il sospetto delle guardie di frontiera, o almeno indurle a svolgere
sistematicamente alcuni accertamenti dopo il controllo del passaporto, i
seguenti fattori: - i cognomi diversi o la scarsa somiglianza tra il minore e
l'adulto che lo accompagna; - il comportamento del minore e l'interazione tra
il minore e l'adulto che lo accompagna; - il paese di partenza o di
destinazione (per esempio, paesi associati con rotte note della tratta di
minori). Lo studio ha dimostrato che, nelle decisioni
delle guardie di frontiera, di norma la sicurezza del minore prevale sulla
necessità di viaggiare, poiché i casi che suscitano il minimo sospetto sono
solitamente sottoposti a verifiche in seconda linea. Tuttavia, esistono pochi dati statistici riguardo all'individuazione
di casi di minori in situazione di rischio alle frontiere (o
all'attraversamento delle frontiere da parte dei minori in generale). Le pratiche utilizzate dalle guardie di
frontiera sembrano basarsi su una combinazione di formazione professionale,
orientamenti, esperienza e buonsenso. Benché in alcuni Stati membri[29] esistano specifici programmi
di formazione e in molti altri Stati membri le guardie di frontiera ricevano
formazione sulla tutela dei minori, lo studio ha rivelato che spesso
all'argomento è stata riservata un'attenzione relativamente scarsa. Esistono anche concreti dispositivi di allerta
che possono destare l'attenzione delle guardie di frontiera e dare luogo a
ulteriori azioni. Oltre alle banche dati nazionali a loro disposizione, i paesi
Schengen si avvalgono tutti del Sistema d'informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II) quale fonte principale di informazioni sui minori di cui è
stata denunciata la scomparsa o sulle segnalazioni specifiche riguardanti
l'adulto dal quale essi erano accompagnati. In questi casi le guardie di
frontiera possono contattare il cosiddetto ufficio SIRENE nel paese di origine
del minore. Inoltre, possono anche rivolgersi ai punti di contatto nazionali per i minori (allegato 37 del
Manuale per le guardie di frontiera) e consultare le
banche dati Europol e INTERPOL, che contengono informazioni relative, per
esempio, a criminali e persone scomparse nonché a vittime dello sfruttamento
minorile. Dopo l'individuazione di una situazione di
rischio da parte delle guardie di frontiera, le procedure dei meccanismi
nazionali di coordinamento (riferimento) sembrano differire da uno Stato
membro all'altro. In alcuni Stati
membri[30],
tali meccanismi di riferimento sono definiti e seguiti molto chiaramente,
mentre in altri si basano piuttosto su decisioni ad hoc. In genere le guardie
di frontiera sanno a quali servizi sociali possono rivolgersi, ma non sempre
esistono descrizioni concrete dei casi in cui essi devono essere contattati e
del processo da seguire, specialmente in circostanze particolari (per esempio,
l'individuazione di una situazione di rischio nelle prime ore del mattino o a
tarda notte). 4. Buone pratiche Sono state individuate
alcune buone pratiche volte a garantire una migliore protezione dei minori: ·
impartire una formazione specializzata alle guardie
di frontiera sulla tutela dei minori; in alcuni Stati membri riceve tale
formazione anche il personale di terra e di cabina; ·
fare in modo che presso i principali valichi di
frontiera sia in servizio per ogni turno di lavoro una guardia di frontiera
dotata di una formazione specifica sul trattamento dei minori; ·
instaurare una collaborazione consolidata tra le
guardie di frontiera e il personale addetto al check-in presso i principali
aeroporti; ·
qualora sia richiesta l'autorizzazione dei
genitori, verificare, nei casi sospetti, l'autenticità dei documenti contattando
l'altro genitore o i genitori e formulando domande di controllo per stabilire
l'effettiva identità delle persone in questione; ·
per i minori al di sotto di una certa età,
prevedere controlli di frontiera effettuati da guardie di frontiera, una prassi
questa ritenuta più sicura, anziché controlli automatizzati alle frontiere; ·
permettere alle guardie di frontiera di accedere
direttamente ai registi anagrafici nazionali; ·
istituire meccanismi di riferimento chiari riguardo
alle autorità alle quali rivolgersi e ai casi in cui esse
devono essere contattate in una situazione di allarme. 5. Conclusioni 5.1. "Una
persona-un passaporto" L'applicazione del principio "una
persona-un passaporto" non sembra porre problemi. Operatori e parti
interessate ritengono che tale principio abbia reso più sicuri gli spostamenti
dei minori e più rapidi gli attraversamenti delle frontiere, in quanto ora le
guardie di frontiera hanno la possibilità di individuare effettivamente il
minore come la persona indicata nel passaporto, operazione che risultava
difficile quando il minore viaggiava con un passaporto familiare. Già durante le discussioni relative al regolamento sui passaporti era
stata sollevata la questione se l'inclusione del nome (o dei nomi) del
tutore legale (o dei tutori legali) nei passaporti dei minori avrebbe
apportato un valore aggiunto. Tale eventualità potrebbe agevolare gli
attraversamenti delle frontiere (sia per i viaggiatori che per le guardie di
frontiera) nei casi in cui un genitore e un figlio che viaggiano insieme
abbiano cognomi differenti. D'altro canto, tale iniziativa potrebbe di fatto
determinare la necessità di ulteriore documentazione nel caso in cui il minore
sia accompagnato da adulti diversi dai genitori/tutori legali iscritti sul
passaporto. Tale situazione comporterebbe un onere amministrativo aggiuntivo in
quanto risulterebbe necessario rinnovare il passaporto del minore nei casi di
modifica sia degli accordi di custodia che dei nomi dei genitori (per esempio,
in caso di seconde nozze). Finora la Commissione non
dispone di basi sufficienti per affermare che tale iniziativa permetterebbe di
individuare le vittime della tratta e/o del rapimento di minori con maggiore
facilità e che pertanto sarebbe necessario l'intervento dell'UE al riguardo. La
Commissione è pronta a discutere ulteriormente i pro e i contro con gli Stati
membri e le parti interessate. In ogni caso, nulla impedisce agli Stati membri
di introdurre l'inclusione dei nomi dei genitori/tutori legali nei passaporti
dei minori. Alla luce del campo di applicazione del regolamento, il principio
"una persona-un passaporto" si applica ai cittadini degli Stati che
fanno parte dello spazio Schengen. Il codice frontiere Schengen non obbliga i figli
di cittadini di paesi terzi a possedere il proprio passaporto individuale
al momento dell'ingresso nello spazio Schengen o dell'uscita dallo stesso. Per
quanto riguarda i figli di cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di
visto, il visto Schengen sembra fornire una "protezione" analoga a
quella del principio "una persona-un passaporto" poiché contiene una
fotografia aggiornata del minore, anche nel caso in cui sia iscritto sul
passaporto del proprio genitore; in altre parole, anche in caso di passaporto
familiare sono rilasciati a ciascun genitore e a ciascun minore visti separati,
con fotografie individuali. Inoltre, nell'ambito della procedura di rilascio
del visto, i consolati devono verificare che la persona o le persone che
presentano domande di visto a nome del minore siano il genitore o i genitori o
il tutore o i tutori legali.
Tuttavia, questo genere di "protezione" non si estende ai figli di
cittadini di paesi terzi che non sono soggetti a obbligo di visto. Nonostante
ciò, il principio "una persona-un passaporto" quale standard ICAO
raccomandato è già applicato nella maggior parte dei paesi in cui non sussiste
l'obbligo di visto. Di conseguenza, la Commissione non
vede la necessità di chiedere ai figli di cittadini di paesi terzi di munirsi
di un passaporto proprio individuale. 5.2. Legislazione e pratiche a livello di UE Taluni operatori ritengono che esempi di buone
pratiche e orientamenti più dettagliati potrebbero agevolare il lavoro
ai valichi di frontiera. D'altro canto, sarebbe difficile contemplare nelle
norme e nelle procedure formali tutta la gamma di situazioni con cui sono
confrontate le guardie di frontiera. La Commissione ha proposto modifiche al codice
frontiere Schengen[31]
chiedendo che la base comune per la formazione delle guardie di frontiera
preveda una formazione specializzata ai fini dell'individuazione e del
trattamento di situazioni riguardanti persone vulnerabili quali minori non
accompagnati e vittime della tratta. Le modifiche chiederanno altresì di
istituire formalmente l'elenco dei punti di contatto nazionali a fini di
consultazione sui minori (attualmente elaborato su base volontaria) e di
renderne obbligatorio l'uso in caso di dubbi quanto a una delle circostanze
connesse ai minori, indipendentemente dal fatto che viaggino accompagnati o
senza accompagnatore. Considerata l'ampia varietà di casi riguardanti
i controlli alle frontiere sui minori, la Commissione non vede la necessità di
fornire ulteriori precisazioni negli atti giuridici dell'UE. Al tempo stesso,
la Commissione è pronta a esplorare opzioni alternative per fornire ulteriore
assistenza alle guardie di frontiera, sotto forma di orientamenti, formazione o
altri mezzi. Sulla base dei risultati conseguiti,
dell'esperienza tratta dalle operazioni congiunte pertinenti e in sinergia con
il costante lavoro svolto in seno alla Commissione al fine di elaborare
orientamenti specifici per i servizi consolari e le guardie di frontiera
sull'individuazione delle vittime della tratta di esseri umani, Frontex è incoraggiata a intraprendere ulteriori iniziative di
sensibilizzazione sulle questioni connesse all'attraversamento delle frontiere
da parte dei minori migliorando la base comune per la formazione delle guardie
di frontiera[32]
e/o sviluppando un modulo di formazione specifico e/o orientamenti e/o
organizzando workshop sull'argomento. Si incoraggiano analogamente gli Stati
membri ad accordare maggiore rilievo alla questione nella formazione delle loro
guardie di frontiera. La sicurezza dei minori sembra rivestire la
massima importanza per le guardie di frontiera: nei casi che destano il minimo
sospetto, i minori sono solitamente sottoposti a un controllo più specifico. La
Commissione valuterà tuttavia l'ipotesi di modificare il Manuale pratico per le
guardie di frontiera e il Manuale per il codice dei visti e di affermare
chiaramente che l'interesse superiore del minore deve costituire una
considerazione preminente. 5.3. Legislazione
e pratiche a livello nazionale In materia di autorizzazione dei genitori
vigono normative e pratiche piuttosto differenti negli Stati membri. Al tempo
stesso, nonostante l'armonizzazione limitata nel settore, le pratiche
utilizzate dalle guardie di frontiera riguardo ai controlli sui minori sono
relativamente simili. Non è possibile stabilire se i minori godono di
una maggiore protezione negli Stati membri in cui, come regola generale,
occorre presentare un modulo di autorizzazione dei
genitori alla frontiera. Alcuni operatori rilevano che i
moduli di autorizzazione dei genitori sono facili da falsificare, altri
ritengono che l'autorizzazione sia un'inutile complicazione aggiuntiva, in
particolare quando il consenso dei genitori è necessario anche per ottenere il
passaporto. Tuttavia, alcuni operatori sono favorevoli allo sviluppo di un
modulo standardizzato di consenso dei genitori per gli spostamenti all'interno
e all'esterno dello spazio Schengen (Frontex) o a livello internazionale
(ICAO). Di fatto, l'armonizzazione permetterebbe ai viaggiatori di venire più
facilmente a conoscenza dei documenti che devono essere presentati alla
frontiera dall'adulto accompagnatore e dal minore non accompagnato in termini
di autorizzazione/consenso dei genitori. Pertanto, la Commissione e gli Stati
membri devono seguire le discussioni sul possibile sviluppo di un modulo
standard di "Consenso a viaggiare", che è stato presentato
dall'Ufficio permanente della
conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato[33] e che potrebbe essere
ulteriormente esaminato dall'ICAO. A causa delle differenti disposizioni degli
Stati membri, in particolare per quanto riguarda la necessità di presentare
un'autorizzazione dei genitori alla frontiera, sembra essere fondamentale fornire
informazioni attendibili al pubblico. Benché i viaggiatori possano accedere facilmente alle informazioni concernenti le condizioni
applicabili in materia di passaporto e visti in alcune lingue, sembra molto
difficile reperire informazioni concrete sulla necessità di documenti
giustificativi quali l'autorizzazione dei genitori. Spesso le informazioni sono
disponibili solo nella lingua dello Stato membro e, laddove esistano, sono
difficili da individuare o risultano addirittura in contraddizione con altre
fonti di informazione. Anche il sito web ufficiale dell'UE, il portale Europa,
non fornisce informazioni particolari sull'argomento. La rete giudiziaria
europea in materia civile e commerciale ha avviato la preparazione di una
scheda sugli aspetti di diritto civile del trasferimento lecito dei minori in
un altro Stato. La scheda si baserà sui contributi degli Stati membri e sarà
resa disponibile sul Portale europeo della giustizia elettronica[34]. Inoltre, la Commissione è
pronta ad aggiornare il suo sito web europa.eu/travel sulla base dei contributi
degli Stati membri. Gli Stati membri devono altresì migliorare
considerevolmente la qualità delle informazioni fornite al pubblico sulle
condizioni applicabili ai minori che attraversano le frontiere. Quando le guardie di frontiera
individuano una possibile situazione di rischio, le procedure seguite e la loro
conoscenza dei meccanismi nazionali di coordinamento sembrano differire da uno Stato membro all'altro.
Sembrano esistere chiari meccanismi nazionali di coordinamento solo in alcuni
Stati membri. Di conseguenza, si incoraggiano gli Stati membri a sviluppare
meccanismi nazionali di coordinamento adeguati e a informare i valichi di
frontiera sull'esistenza di tali meccanismi affinché le guardie di frontiera
sappiano a chi rivolgersi e in quali situazioni, e conoscano le responsabilità
dei vari attori. Occorre prestare particolare attenzione alle difficoltà incontrate
dalle guardie di frontiera nel trovare il giusto equilibrio tra la tutela degli
interessi del minore e i potenziali ostacoli posti al loro viaggio. Il lavoro
già svolto nell'ambito della tratta degli esseri umani potrebbe fungere da
ispirazione per lo sviluppo di tali meccanismi di riferimento. Infine, esistono pochi dati statistici
riguardo all'individuazione di casi di minori in situazione di rischio alle
frontiere (o all'attraversamento delle frontiere da parte dei minori in
generale) nonché riguardo alla tratta e al rapimento di minori. Per riuscire a
sviluppare linee d'intervento sulla base di dati obiettivi in quest'ambito, si
incoraggiano gli Stati membri e Frontex a migliorare la raccolta di dati e
statistiche sui minori che attraversano le frontiere. [1] GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1. [2] http://legacy.icao.int/icao/en/atb/sgm/OnePassportConcept.htm. [3] Lo studio è stato realizzato dal consorzio Ramboll-EurAsylum nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne. La
relazione finale è reperibile sul sito web della direzione generale Affari
interni della Commissione europea:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/general/index_en.htm.
Tratta una serie di tematiche connesse alla questione dell'attraversamento delle
frontiere da parte dei minori. La presente relazione ha tuttavia esaminato gli
aspetti più importanti, quali l'impatto del principio "una persona-un
passaporto". [4] Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. [5] In linea con l'articolo 1 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ai fini della presente relazione si
intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni. [6] In linea con l'assenza di controlli alle frontiere
interne e con l'articolo 1 del regolamento, la presente relazione non affronta
le questioni connesse alla circolazione dei minori nello spazio Schengen,
benché la Commissione sia consapevole che esistono anche casi di tratta e
rapimento di bambini. [7] C(2012) 9330 final. [8] C(2006) 5186 definitivo. [9] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77. [10] "Qualora il cittadino dell'Unione
o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro sia
sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo
Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni
possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo
di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare
con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione". [11] Questa idea era stata proposta anche nel corso dei
negoziati sul regolamento. Tuttavia, era stata abbandonata per differenti
ragioni, quali la base giuridica di tale disposizione (cfr. anche il
punto 5.1). [12] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1. [13] In particolare, l'allegato VII: Norme specifiche per
determinate categorie di persone. [14] Raccomandazione della Commissione che istituisce un "Manuale
pratico per le guardie di frontiera" (Manuale Schengen) comune, ad uso
delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo
di frontiera sulle persone (C(2006) 5186 def.) come
modificato dalla Raccomandazione della Commissione C(2008) 2976 def. [15] I punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui
minori sono elencati nell'allegato 37 del Manuale. [16] GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1. [17] Decisione della Commissione C(2010) 1620
definitivo, del 19.3.2010, che istituisce il Manuale per
il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciate. [18] Per esempio Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Austria,
Portogallo, Romania, Slovenia, Regno Unito. [19] Per esempio Danimarca, Grecia, Irlanda, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Finlandia, Svezia. [20] Per esempio Belgio, Germania, Spagna, Lituania,
Slovacchia. [21] Per esempio Bulgaria, Francia, Italia. [22] Per esempio Italia, Polonia, Portogallo. [23] Per esempio Bulgaria, Lituania, Romania. [24] Per esempio Belgio, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia,
Malta, Portogallo. [25] Per esempio Germania, Estonia, Lettonia, Paesi Bassi,
Finlandia, Svezia. [26] Per esempio Repubblica ceca, Malta. [27] GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45. [28] "Recommended Best Practice
for Minors" (Migliori pratiche raccomandate per i minori), IATA/CAWG, 41a
riunione, 16-17 maggio 2007, Tokyo. [29] Per esempio, il Regno Unito si distingue con programmi di
formazione specifici sui minori che sono sostenuti dal "Code
of Practice for Keeping Children Safe from Harm" (Codice
di buone pratiche per proteggere i minori dai pericoli) dell'Agenzia britannica per le frontiere. [30] Per esempio Bulgaria, Regno Unito. [31] COM(2011) 118 definitivo. [32] Articolo 5 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del
Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri
dell'Unione europea. [33] http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2012pd15e.pdf. [34] https://e-justice.europa.eu/home.do.