RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Quarta relazione sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro /* COM/2013/0310 final */
INDICE 1........... Introduzione................................................................................................................... 3 2........... Conclusioni della terza relazione
sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE (2004-2007)... 3 3........... Sviluppi successivi alla terza
relazione.............................................................................. 4 3.1........ Tentativo di codificare la direttiva.................................................................................... 4 3.2........ Gruppo di lavoro «Return of cultural
goods »................................................................... 4 3.3........ Altre iniziative relative ai beni
culturali.............................................................................. 5 4........... Applicazione della direttiva
durante il periodo 2008-2011................................................ 7 4.1........ Relazioni d'applicazione degli Stati
membri...................................................................... 7 4.2........ Valutazione dell'applicazione della
direttiva...................................................................... 8 5........... Prossima tappa............................................................................................................... 9 Allegato...................................................................................................................................... 10 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Quarta relazione sull'applicazione della
direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, adottata
il 15 marzo 1993[1],
stabilisce meccanismi di collaborazione amministrativa tra autorità nazionali
nonché un'azione in giudizio per reclamare la restituzione di taluni beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Conformemente all'articolo 16 della direttiva 93/7/CEE
(nel seguito "la direttiva") gli Stati membri hanno inviato una
relazione alla Commissione sull'applicazione della direttiva durante il periodo
2008-2011[2].
Su questa base la Commissione ha elaborato il presente documento, che
costituisce la quarta relazione di valutazione dell'applicazione della
direttiva[3].
La relazione è inviata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo. 2. Conclusioni della
terza relazione sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE (2004-2007) La terza relazione di valutazione
dell'applicazione della direttiva era giunta alla conclusione che la direttiva
costituiva uno strumento utile per il recupero di alcuni beni culturali e quindi
uno strumento utile dell'Unione europea per contribuire all'attività degli
Stati membri volta a salvaguardare il loro patrimonio. La relazione rifletteva tuttavia
l'insoddisfazione degli Stati membri per i limiti della direttiva, in
particolare la brevità del periodo entro il quale è possibile esercitare
l'azione di restituzione. Secondo questa relazione la cooperazione
amministrativa e lo scambio di informazioni erano migliorati sia all'interno
degli Stati membri (tra le autorità incaricate della cultura, le dogane, la
polizia, ecc.), sia tra le autorità competenti per l'applicazione della
direttiva nei vari Stati membri. Si sottolineava tuttavia la necessità di
migliorare ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli
Stati membri. Secondo quanto indicato, il fatto che la
direttiva fosse poco applicata (sia per le azioni nel quadro della cooperazione
amministrativa che per quelle dinnanzi ai tribunali nazionali) era dovuto al
suo campo d'applicazione troppo limitato e alle condizioni restrittive imposte
per esercitare l'azione di restituzione. In questa relazione la Commissione si era
impegnata ad avviare una riflessione su un'eventuale revisione della direttiva;
il primo passo sarebbe stato la costituzione nell'ambito del comitato per
l'esportazione e la restituzione dei beni culturali, di un gruppo di lavoro che
procedesse a un'analisi approfondita sull'applicazione della direttiva. 3. Sviluppi successivi alla terza relazione 3.1. Tentativo
di codificare la direttiva Nel 2007 la codificazione della direttiva
93/7/CEE faceva parte del programma della Commissione volto a semplificare la
normativa comunitaria. La proposta di codificazione è stata ritirata da questo programma
in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 maggio
2008 (causa C-133/06)[4]. Alla luce di questa sentenza si deve ritenere
che la proposta di codifica della direttiva 93/7/CEE contenesse una base
giuridica derivata nel dispositivo dell'atto[5].
Risultava dunque impossibile procedere alla codifica della direttiva giacché
ciò avrebbe comportato una modifica sostanziale tale da trascendere la codifica. 3.2. Gruppo
di lavoro «Return of cultural goods » Per quanto riguarda le conclusioni della terza
relazione, la Commissione ha compiuto i passi necessari in vista della
revisione della direttiva. In un primo tempo la Commissione ha costituito
nel 2009 il gruppo di lavoro «Return of cultural goods», composto da
rappresentanti delle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della
direttiva. Il mandato del gruppo era il seguente: i) identificare i principali
problemi posti dall'attuazione della direttiva e ii) proporre soluzioni
efficaci ed accettabili per un'eventuale revisione. Questo gruppo è stato
creato nell'ambito del comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni
culturali. Nel 2011 il gruppo «Return of cultural goods» ha
concluso che fosse necessario rivedere la direttiva 93/7/CEE al fine di rendere
più efficace il dispositivo di restituzione dei beni culturali classificati
come «patrimonio nazionale». Tra i suggerimenti sulla portata di un'eventuale
revisione la maggior parte dei membri si è dichiarata favorevole a: i) allungare
il termine di un anno per esercitare l'azione di restituzione e il termine di
due mesi per consentire alle autorità competenti dello Stato membro richiedente
di verificare la natura del bene culturale localizzato in un altro Stato
membro, ii) chiarire alcune disposizioni della direttiva per favorire la sua
applicazione, indicando ad esempio i criteri comuni per interpretare in modo
più uniforme la nozione di «diligenza richiesta» agli effetti
dell'indennizzazione del possessore o iii) incrementare la frequenza di
redazione delle relazioni sulla direttiva. I membri del gruppo si sono pronunciati in
merito ad altri suggerimenti relativi al campo d'applicazione della direttiva,
e più in particolare all'eliminazione dei tetti di valore e/o di età di alcune
categorie di beni dell'allegato o addirittura all'eliminazione dell'allegato, alla
fissazione dell'onere della prova della diligenza richiesta o alla possibilità
dei privati di intentare un'azione di restituzione. I membri del gruppo hanno inoltre raggiunto
conclusioni sull'interesse di utilizzare altri strumenti non legislativi per
migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità
competenti e contribuire in tal modo ad agevolare la restituzione dei beni
culturali. I lavori del gruppo di lavoro e i contributi
individuali dei membri del gruppo sono stati una fonte molto importante di
informazioni per l'analisi d'impatto riguardante la revisione della direttiva 93/7/CEE[6]. Le conclusioni del gruppo «Return of cultural
goods» sono state presentate al comitato per l'esportazione e la restituzione
dei beni culturali nel corso della 17ª riunione svoltasi il 24 ottobre 2011. 3.3. Altre
iniziative relative ai beni culturali La prevenzione e la lotta contro il traffico
illecito di beni culturali hanno suscitato un crescente interesse da parte
delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri, oltre che di alcune
organizzazioni internazionali come l'Interpol e l'UNESCO. Il regolamento del Consiglio concernente
l'esportazione di beni culturali è stato codificato nel 2008 (regolamento (CE)
n. 116/2009 del 18 dicembre 2008[7]).
Nel 2011 la Commissione ha adottato la seconda relazione d'applicazione di
questo regolamento che copre il periodo 2000-2010[8]. Su richiesta del Consiglio dell'Unione,
presentata nel 2008[9],
la Commissione aveva dato incarico di effettuare uno studio sulla prevenzione e
la lotta contro il traffico illecito dei beni culturali nell'Unione europea. La
relazione finale, datata fine 2011, elenca gli strumenti del diritto
internazionale e del diritto dell'Unione europea in tema di beni culturali,
nonché gli ostacoli e le difficoltà che si incontrano nel prevenire e lottare
contro il traffico illecito dei beni culturali[10].
La relazione si conclude con una serie di
raccomandazioni volte a lottare contro questo traffico e a prevenirlo. Si raccomandano
ad esempio la realizzazione di un sistema di cooperazione tra le varie
amministrazioni e istituzioni interessate alla prevenzione e alla lotta contro
il traffico illecito dei beni culturali a livello europeo, la realizzazione di
un portale Internet europeo, l'adesione alle convenzioni internazionali
dell'l'UNESCO e di UNIDROIT[11],
l’istituzione di un obbligo di informazione a livello dell'Unione sui siti di
vendita on line, l'uniformazione dei documenti nazionali che autorizzano la
spedizione dei beni culturali, la realizzazione di una carta di libera
circolazione nell'Unione («passaporto») o la generalizzazione dell'obbligo di
tenuta di registri di polizia per i beni culturali mobili. Si raccomandano
inoltre la revisione della direttiva 93/7/CEE al fine di migliorare la sua
efficacia in tema di restituzione e l'elaborazione di una guida delle buone
prassi in materia di restituzione dei beni culturali. Alla luce di tale relazione e di altri lavori in
questo settore il Consiglio dell'Unione dei giorni 13 e 14 dicembre 2011 ha rivolto
raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri sul traffico illecito di
beni culturali. La Commissione è in particolare invitata a sostenere l'azione
degli Stati membri volta a proteggere in modo efficace i beni culturali, allo
scopo di prevenire e combattere questo traffico illecito e promuovere
eventualmente misure complementari[12].
Nel quadro dei lavori dell'Agenda europea
della cultura e del piano di lavoro 2008-2010 a favore della cultura un gruppo
di esperti nazionali (Metodo aperto di coordinamento) ha lavorato sul tema del
miglioramento della circolazione delle opere d'arte («Mobilità delle collezioni»).
Uno dei sottogruppi di questo gruppo MAC, che si occupa di prevenzione del
furto e del traffico illecito e di debita diligenza, ha raccomandato di
adottare requisiti essenziali relativi a quest'ultimo elemento[13]. Proseguendo in questa direzione, il secondo
piano di lavoro 2011-2014 a favore della cultura adottato dal Consiglio[14] prevede tre iniziative
principali relative ai beni culturali. In primo luogo, la costituzione di un gruppo
di esperti incaricato di elaborare un «kit di strumenti» comprendente
orientamenti sulle buone prassi e un codice deontologico sulla diligenza
richiesta nella lotta contro il traffico illecito e il furto dei beni
culturali. È opportuno rilevare in questo contesto che il Consiglio
dell'Unione, tenutosi nei giorni 13 e 14 dicembre 2011, ha raccomandato che le
parti interessate competenti siano associate al momento della costituzione del
gruppo di esperti. In secondo luogo, l'esame, da parte di un
gruppo di esperti nazionali riunito nel quadro del metodo aperto di
coordinamento, dei mezzi per semplificare le procedure di prestito delle opere
d'arte nell'ambito dell'Unione europea[15].
In terzo luogo, l'elaborazione di uno studio
vertente sui sistemi di stima delle opere d'arte per quanto riguarda le
garanzie di Stato, le assicurazioni e la responsabilità condivisa. La Commissione ha infine adottato nel 2010 una
proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale. Tale proposta prevede la competenza dei tribunali del
luogo in cui si trova il bene per azioni civili concernenti diritti reali o il
possesso di beni mobili. Questo foro di competenza, che si applica in generale
ai beni mobili, copre inoltre le azioni di recupero dei beni culturali da parte
dei loro proprietari. Il nuovo regolamento contribuirà a rafforzare la
protezione dei beni cultural[16]. 4. Applicazione della
direttiva durante il periodo 2008-2011 4.1. Relazioni
d'applicazione degli Stati membri Gli Stati membri riferiscono che per evidenti
motivi essi non dispongono di informazioni su tutti i beni culturali usciti in
modo illecito dal loro territorio[17].
Risulta pertanto difficile per loro valutare se tale fenomeno sia in crescita o
in diminuzione. Le relazioni nazionali constatano: ·
L’applicazione poco frequente della direttiva, in
particolare dell'azione di restituzione (si vedano le tabelle in allegato[18]). Gli Stati membri giustificano il basso numero
di casi d'applicazione della direttiva con le limitazioni del suo campo giuridico
di applicazione - con particolare riferimento alle categorie definite nel suo
allegato - nonché con il breve termine disponibile per intentare l'azione di
restituzione e con le difficoltà che i giudici nazionali incontrano
nell'applicare in modo omogeneo l'articolo 9 laddove si tratti di compensare il
possessore in caso di restituzione del bene. D'altro canto alcuni Stati membri citano anche
i costi finanziari collegati all'azione di restituzione o le difficoltà cui si
va incontro per identificare il tribunale competente in un altro Stato membro. ·
Il progressivo miglioramento della cooperazione
amministrativa e dello scambio di informazioni tra le autorità centrali degli
Stati membri, che andrebbe proseguito ai fini di una migliore applicazione
della direttiva. La maggior parte degli Stati membri stima che
la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati
membri sia buona. Tuttavia Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania e Regno
Unito ritengono questa cooperazione e questo scambio di informazioni insufficienti.
A titolo di esempio le autorità segnalano l'importanza di poter disporre di
buoni supporti tecnici per poter richiedere la ricerca degli oggetti scomparsi
e/o utilizzare più lingue di lavoro nei contatti tra queste autorità. ·
La necessità di rivedere la direttiva. Gli Stati membri ritengono che la direttiva debba
diventare uno strumento più efficace per la restituzione dei beni culturali
classificati «patrimonio nazionale» usciti in modo illecito dal loro territorio
dal 1993. A tale scopo appoggiano i suggerimenti espressi dal gruppo di lavoro «Return
of cultural goods» a favore di una revisione dell'attuale dispositivo. Inoltre Bulgaria e Italia insistono sulla
problematica del traffico illecito di oggetti archeologici provenienti da scavi
illegali, viste le difficoltà incontrate per individuare le origini di questi
beni e la data della loro uscita illecita dal territorio. Questi Stati membri
chiedono che la revisione della direttiva apporti una soluzione al problema. Gli Stati membri confermano infine la
vocazione delle disposizioni nazionali che recepiscono l'atto ad essere
applicate in modo prioritario. Le condizioni restrittive imposte dalla
direttiva obbligano tuttavia a ricorrere costantemente alle convenzioni
internazionali o ad azioni penali per recuperare i beni culturali[19]. 4.2. Valutazione
dell'applicazione della direttiva La Commissione ha elencato in allegato i casi
di applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva in base alle informazioni
comunicate dalle autorità centrali degli Stati membri. Questi dati non sono
tuttavia sempre concordanti e potrebbero risultare incompleti. Le attività di cooperazione amministrativa più
frequentemente svolte dalle autorità nazionali riguardano la ricerca di un bene
culturale uscito illecitamente dal territorio o la notifica della scoperta di
un bene di questo tipo. Alcuni Stati membri, tra i quali Germania, Irlanda, Ungheria,
Lettonia, Austria, Paesi Bassi, Polonia o Romania, segnalano d'altro canto di
avere preso misure volte a verificare la natura dell'oggetto, a conservarlo o a
evitare che sia sottratto alla procedura di restituzione. I contributi nazionali informano in merito
alle restituzioni effettive di beni culturali verificatesi in seguito a
negoziati condotti tra le autorità nazionali. Le restituzioni avvenute in via
amichevole sono più frequenti di quelle per via giurisdizionale; esse sono
elencate nell'allegato. Le relazioni nazionali informano inoltre che
sono state presentate sei domande di restituzione, una delle quali è stata
respinta. Alcune autorità nazionali incaricate dell'applicazione della
direttiva hanno indicato di non disporre di informazioni relative alle
procedure giurisdizionali di restituzione. Numerosi Stati membri, tra i quali Belgio,
Bulgaria, Italia, Ungheria, Polonia e Finlandia, evidenziano i limiti della
direttiva quando si tratta di ottenere la restituzione dei beni, in particolare
a causa dei tetti finanziari applicabili ad alcuni patrimoni nazionali e del
termine di un anno per esercitare l'azione giudiziaria di restituzione.
Insistono inoltre sui problemi cui si va incontro per ottenere la restituzione
dei beni archeologici provenienti da scavi illeciti a causa della difficoltà di
provare la provenienza del bene e/o la data dell'uscita illecita (Bulgaria e
Italia). Le relazioni nazionali insistono
sull'importanza di una buona collaborazione e di un effettivo scambio di
informazioni tra tutte le autorità interessate e, più in particolare, tra le
autorità centrali incaricate della direttiva. Si constata che la cooperazione
amministrativa tra le autorità centrali degli Stati membri è migliorata, ma è
poco strutturata e incontra problemi collegati alle barriere linguistiche. Le
relazioni identificano inoltre lacune nello scambio di informazioni tra le
autorità interessate, il che nuoce alla sua efficacia. 5. Prossima tappa Il traffico illecito dei beni culturali è una
piaga che affligge i paesi dell'Unione europea. La Commissione è invitata dal
Consiglio dell'Unione a dare il suo appoggio agli Stati membri al fine di
prevenire e combattere il traffico illecito dei beni culturali. Il procedimento di revisione della direttiva 93/7/CEE
è iniziato dal 2009. La consultazione pubblica relativa a questo progetto si è
conclusa il 5 marzo 2012[20].
La revisione della direttiva 93/7/CEE è
un'occasione per migliorare le possibilità di ottenere la restituzione dei beni
culturali classificati come "patrimonio nazionale" usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro dal 1993. In questo contesto la Commissione analizza
inoltre i modi per facilitare la cooperazione amministrativa e la consultazione
tra le autorità che esercitano le funzioni previste dalla direttiva. xxx La Commissione invita il Parlamento europeo,
il Consiglio e il Comitato economico e sociale a prendere atto della presente
relazione. Allegato Tabella delle restituzioni in via
amichevole, delle azioni di cooperazione amministrativa e delle azioni di
restituzione dal 2008 al 2011[21] ·
Elenco ricapitolativo delle restituzioni in via
amichevole Anno || Stato che restituisce || Stato che richiede || Risultato 2008 || Germania || Repubblica ceca || 1 statua in legno della pietà (Močidlec) 2008 || Germania || Repubblica ceca || 4 statue in legno dei Padri della Chiesa (Semín) 2008 || Germania || Repubblica ceca || 1 statua in legno di un angelo (Klokočka) 2008 || Spagna || Svezia || Oggetti archeologici 2009 || Germania || Repubblica ceca || 1 statua in legno di un angelo, allegoria dell'Amore (Česká Skalice) 2009 || Germania || Repubblica ceca || 1 scultura in legno di un angelo (Hněvčeves) 2009 || Austria || Repubblica ceca || 1 statua in legno di San Giovanni Nepomuceno (Přistoupim) 2009 || Slovenia || Italia || Libro di Gorzanis 2009 || Austria || Repubblica ceca || 1 quadro di Sant'Anna (Noutonice) di una chiesa 2009 || Germania || Grecia || 90 oggetti antichi 2010 || Paesi Bassi || Repubblica ceca || Statue di angeli (Hněvotín) (2) 2010 || Germania || Repubblica ceca || 1 statua in legno di San Nicola (Libnič) 2010 || Austria || Bulgaria || Monete archeologiche 2010 || Svezia || Lettonia || Quadri 2010 || France || Spagna || Quadro 2011 || Repubblica ceca || Austria || Scultura in legno « Cristo Salvatore » 2011 || Regno Unito || Grecia || 6 icone 2011 || Estonia || Lettonia || 3 icone 2011 || Regno Unito || Italia || 2 manoscritti del XIV° e XV° secolo e un messale del XIV° secolo 2011 || Germania || Austria || Collezione di manoscritti 2011 || Germania || Italia || Manoscritto 2011 || Francia || Germania || 2 sculture ·
Domande di ricerca di oggetti (articolo 4, 1 della
direttiva 93/7/CEE) Anno || Stato che richiede || Stato richiesto || Risultato || Bulgaria || Belgio || Oggetti non ritrovati || Italia Belgio || Germania (6) || Oggetti ritrovati (2) || Germania || Austria || Oggetti non ritrovati 2010 || Ungheria Francia Grecia Repubblica ceca || Italia || In corso (quadro) In corso (archivi) In corso (monete antiche) In corso (statua) 2008 || Lituania || Austria || Oggetto ritrovato (procedimento in corso) 2008 2010 || Belgio Regno Unito || Paesi Bassi || Oggetti ritrovati (oggetti ecclesiastici) Oggetti ritrovati (oggetti archeologici) 2008-2011 || Germania Bulgaria || Austria || (7) Alcuni oggetti sono stati ritrovati, altri no (2) Oggetti ritrovati e restituiti (Monete archeologiche) 2008-2011 || Austria || Germania (3) || Oggetti ritrovati 2008-2011 || Belgio Repubblica ceca Germania Francia Ungheria Austria Portogallo Romania Slovacchia Finlandia || Grecia || Oggetti non ritrovati || Bulgaria || Polonia || In corso || Polonia || Germania || Oggetti non ritrovati || Bulgaria || Romania || Oggetti non ritrovati || Italia (1) Ungheria (3) Repubblica ceca (1) || Regno Unito (5) || Oggetti ritrovati 1 oggetto ritrovato, 2 oggetti non ritrovati Oggetto non ritrovato 2008-2011 || Grecia || Tutti gli Stati membri (39 casi) || Oggetti non ritrovati ·
Notifiche di scoperta (articolo 4, 2 della direttiva
93/7/CEE) Anno || Stato che notifica || Stato notificato || Risultato || Germania (5) || Francia Bulgaria Italia Spagna Danimarca || Positivo (due sculture restituite) Senza seguito Positivo (vaso restituito) Senza seguito Senza seguito 2011 || Ungheria Grecia Spagna || Italia || Senza seguito (Vaso delle Puglie) In corso di restituzione (oggetti liturgici) Positivo (oggetti d'arte e libri antichi restituiti) || Italia || Francia || Positivo (quadro restituito) || Estonia || Lettonia || Positivo (3 icone restituite) 2010 2011 2010 || Paesi Bassi || Francia Francia Regno Unito || In corso di restituzione (statua) Senza seguito (archivi) Senza seguito (oggetti archeologici) || Slovenia || Austria || Oggetto notificato non identificato dall'Austria || Germania Francia || Polonia || Positivo (scultura restituita) Assistenza fornita per preservare gli oggetti (10 quadri) || Finlandia || Francia || Senza seguito ·
Domande di restituzione (articolo 5 della direttiva
93/7/CEE) Anno || Stato che richiede || Stato richiesto || Oggetto 2008 || Repubblica ceca || Austria || 4 statue di santi in legno e 2 reliquari (la procedura è stata cancellata) 2008 || Italia || Germania || Casco antico di bronzo (domanda respinta) 2009 || Repubblica ceca || Paesi Bassi || Statua di Sant'Anna (in corso) 2009 || Lituania || Austria || Scultura « Cristo risuscitato » (in corso) 2010 || Repubblica ceca || Austria || 2 statue (in corso) 10 statue (restituite) 2011 || Repubblica ceca || Austria || 1 statua di San Giovanni Nepomuceno (Čimyšl) [1] Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993,
relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74), modificata
dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
febbraio 1997 (GU L 60 del 1° marzo 1997, pag. 59) e dalla direttiva 2001/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 (GU L 187 del
10.7.2001, pag. 43). [2] La Commissione ha ricevuto il contributo di 22 [3] Prima relazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni
culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione
dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro,
COM (2000) 325 final del 25 maggio 2000.
Seconda relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al
Comitato economico e sociale sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del
Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dal territorio di uno Stato membro, COM (2005) 675 final del 21 dicembre 2005.
Terza relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al
Comitato economico e sociale sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del
Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dal territorio di uno Stato membro, COM(2009) 408 final del 30 luglio 2009. [4] Si veda la sentenza del 6 maggio 2008, Parlamento
europeo/Consiglio dell'Unione europea nella causa C-133/06, Racc. 2008, pag.
I-03189, al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0133:FR:HTML
[5] Si trattava della disposizione in base alla quale il
Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove
necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato della
direttiva. [6] Tale documentazione non è pubblica. [7] GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1). [8] Relazione della Commissione al Parlamento, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo concernente l'attuazione del regolamento
(CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione
di beni culturali, COM(2011)382 final del 27 giugno 2011. [9] Conclusioni del Consiglio relative alla prevenzione e
alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali, Bruxelles, 27 e 28
novembre 2008, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st14/st14224-re02.fr08.pdf [10] «Etude sur la prévention et la lutte contre le trafic
illicite des biens culturels dans l’Union européenne», realizzato dal Centre
d'Étude sur la Coopération Juridique Internationale CECOJI-CNRS-UMR 6224
Francia. Lo studio è disponibile in francese e in inglese sul sito: http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Rapport%20Trafic%20des%20biens%20culturels%20UE%20-%20FR.pdf#zoom=100 [11] Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare
per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di
proprietà illeciti dei beni culturali del 1970 e la Convenzione UNIDROIT sugli
oggetti culturali rubati o esportati illecitamente del 1995. [12] Conclusioni del Consiglio dell'Unione relative alla
prevenzione della criminalità nel settore dei beni culturali e alla lotta
contro questo fenomeno, Bruxelles, 13 e 14 dicembre 2011, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st17/st17541.fr11.pdf [13] http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/working-group-on-museum-activities_en.htm [14] Conclusioni del
Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede
di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura 2011-2014 a favore della
cultura, GUUE C325 del 2.12.2010, pag. 1. http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/european-agenda_fr.htm [15] I lavori di questo gruppo sono riportati sul sito: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/policy-documents/omc-working-groups_en.htm [16] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale (GU L 351 del 20 dicembre 2012, pag. 1). [17] La Repubblica ceca ha tuttavia fornito un elenco degli
oggetti usciti illegalmente che sono stati identificati in altri Stati membri
(189 dal 1995) e dei beni di provenienza illegale ritrovati nel suo territorio
(243 dal 1995). L’Italia ha inoltre fornito informazioni sugli oggetti usciti
illegalmente (vale a dire, 10 372 tra il 2008 e il 2011). Questi dati sono
stati ottenuti sulla base delle scoperte effettuate dalla polizia incaricata
della tutela del patrimonio. In larga misura, si trattava di oggetti
archeologici provenienti da scavi illegali. L'Ungheria stima che il numero di
uscite illegali è di molte centinaia ogni anno. Secondo la polizia rumena, 11
530 beni culturali (di cui 11 300 beni archeologici) sono usciti illegalmente
dal suo territorio. La Grecia segnala l'uscita illegale di oggetti, tra i quali
274 icone, 44 pezzi di architettura di epoca romana, bizantina o
post-bizantina, un quadro del XX° secolo, 5 vasi (classici e di epoca romana),
8 monete e 23 oggetti liturgici. Questo Stato membro constata un significativo
aumento del numero di icone post-bizantine rubate. [18] Al fine di ottenere dati comparabili, la Commissione ha
trasmesso alle autorità centrali incaricate della direttiva un questionario
simile a quello inviato per la preparazione delle precedenti relazioni. Al fine
di agevolare la raccolta e garantire l'affidabilità dei dati, questo sistema di
questionario sarà rivisto. [19] In questo senso la Bulgaria e la Polonia indicano di aver
ottenuto restituzioni attraverso la convenzione dell'UNESCO; la Romania segnala
la restituzione di 235 oggetti mediante UNIDROIT. [20] http://ec.europa.eu/culture/news/201112-consultation_fr.htm [21] Fonte: Relazioni nazionali di applicazione della
direttiva. Queste tabelle sono state verificate dalle autorità centrali
incaricate dell'applicazione della direttiva 93/7/CEE. Alcuni dati sono
tuttavia confermati solo sa uno dei due Stati membri interessati. I passi
compiuti nel quadro di una particolare restituzione possono apparire in più
tabelle.