52013DC0310

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Quarta relazione sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro /* COM/2013/0310 final */


INDICE

1........... Introduzione................................................................................................................... 3

2........... Conclusioni della terza relazione sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE (2004-2007)... 3

3........... Sviluppi successivi alla terza relazione.............................................................................. 4

3.1........ Tentativo di codificare la direttiva.................................................................................... 4

3.2........ Gruppo di lavoro «Return of cultural goods »................................................................... 4

3.3........ Altre iniziative relative ai beni culturali.............................................................................. 5

4........... Applicazione della direttiva durante il periodo 2008-2011................................................ 7

4.1........ Relazioni d'applicazione degli Stati membri...................................................................... 7

4.2........ Valutazione dell'applicazione della direttiva...................................................................... 8

5........... Prossima tappa............................................................................................................... 9

Allegato...................................................................................................................................... 10

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

Quarta relazione sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.           Introduzione

La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, adottata il 15 marzo 1993[1], stabilisce meccanismi di collaborazione amministrativa tra autorità nazionali nonché un'azione in giudizio per reclamare la restituzione di taluni beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Conformemente all'articolo 16 della direttiva 93/7/CEE (nel seguito "la direttiva") gli Stati membri hanno inviato una relazione alla Commissione sull'applicazione della direttiva durante il periodo 2008-2011[2]. Su questa base la Commissione ha elaborato il presente documento, che costituisce la quarta relazione di valutazione dell'applicazione della direttiva[3]. La relazione è inviata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.           Conclusioni della terza relazione sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE (2004-2007)

La terza relazione di valutazione dell'applicazione della direttiva era giunta alla conclusione che la direttiva costituiva uno strumento utile per il recupero di alcuni beni culturali e quindi uno strumento utile dell'Unione europea per contribuire all'attività degli Stati membri volta a salvaguardare il loro patrimonio. La relazione rifletteva tuttavia l'insoddisfazione degli Stati membri per i limiti della direttiva, in particolare la brevità del periodo entro il quale è possibile esercitare l'azione di restituzione.

Secondo questa relazione la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni erano migliorati sia all'interno degli Stati membri (tra le autorità incaricate della cultura, le dogane, la polizia, ecc.), sia tra le autorità competenti per l'applicazione della direttiva nei vari Stati membri. Si sottolineava tuttavia la necessità di migliorare ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Secondo quanto indicato, il fatto che la direttiva fosse poco applicata (sia per le azioni nel quadro della cooperazione amministrativa che per quelle dinnanzi ai tribunali nazionali) era dovuto al suo campo d'applicazione troppo limitato e alle condizioni restrittive imposte per esercitare l'azione di restituzione.

In questa relazione la Commissione si era impegnata ad avviare una riflessione su un'eventuale revisione della direttiva; il primo passo sarebbe stato la costituzione nell'ambito del comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali, di un gruppo di lavoro che procedesse a un'analisi approfondita sull'applicazione della direttiva.

3.           Sviluppi successivi alla terza relazione

3.1.        Tentativo di codificare la direttiva

Nel 2007 la codificazione della direttiva 93/7/CEE faceva parte del programma della Commissione volto a semplificare la normativa comunitaria. La proposta di codificazione è stata ritirata da questo programma in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 maggio 2008 (causa C-133/06)[4].

Alla luce di questa sentenza si deve ritenere che la proposta di codifica della direttiva 93/7/CEE contenesse una base giuridica derivata nel dispositivo dell'atto[5]. Risultava dunque impossibile procedere alla codifica della direttiva giacché ciò avrebbe comportato una modifica sostanziale tale da trascendere la codifica.

3.2.        Gruppo di lavoro «Return of cultural goods »

Per quanto riguarda le conclusioni della terza relazione, la Commissione ha compiuto i passi necessari in vista della revisione della direttiva.

In un primo tempo la Commissione ha costituito nel 2009 il gruppo di lavoro «Return of cultural goods», composto da rappresentanti delle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della direttiva. Il mandato del gruppo era il seguente: i) identificare i principali problemi posti dall'attuazione della direttiva e ii) proporre soluzioni efficaci ed accettabili per un'eventuale revisione. Questo gruppo è stato creato nell'ambito del comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali.

Nel 2011 il gruppo «Return of cultural goods» ha concluso che fosse necessario rivedere la direttiva 93/7/CEE al fine di rendere più efficace il dispositivo di restituzione dei beni culturali classificati come «patrimonio nazionale». Tra i suggerimenti sulla portata di un'eventuale revisione la maggior parte dei membri si è dichiarata favorevole a: i) allungare il termine di un anno per esercitare l'azione di restituzione e il termine di due mesi per consentire alle autorità competenti dello Stato membro richiedente di verificare la natura del bene culturale localizzato in un altro Stato membro, ii) chiarire alcune disposizioni della direttiva per favorire la sua applicazione, indicando ad esempio i criteri comuni per interpretare in modo più uniforme la nozione di «diligenza richiesta» agli effetti dell'indennizzazione del possessore o iii) incrementare la frequenza di redazione delle relazioni sulla direttiva.

I membri del gruppo si sono pronunciati in merito ad altri suggerimenti relativi al campo d'applicazione della direttiva, e più in particolare all'eliminazione dei tetti di valore e/o di età di alcune categorie di beni dell'allegato o addirittura all'eliminazione dell'allegato, alla fissazione dell'onere della prova della diligenza richiesta o alla possibilità dei privati di intentare un'azione di restituzione.

I membri del gruppo hanno inoltre raggiunto conclusioni sull'interesse di utilizzare altri strumenti non legislativi per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e contribuire in tal modo ad agevolare la restituzione dei beni culturali.

I lavori del gruppo di lavoro e i contributi individuali dei membri del gruppo sono stati una fonte molto importante di informazioni per l'analisi d'impatto riguardante la revisione della direttiva 93/7/CEE[6].

Le conclusioni del gruppo «Return of cultural goods» sono state presentate al comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali nel corso della 17ª riunione svoltasi il 24 ottobre 2011.

3.3.        Altre iniziative relative ai beni culturali

La prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di beni culturali hanno suscitato un crescente interesse da parte delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri, oltre che di alcune organizzazioni internazionali come l'Interpol e l'UNESCO.

Il regolamento del Consiglio concernente l'esportazione di beni culturali è stato codificato nel 2008 (regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008[7]). Nel 2011 la Commissione ha adottato la seconda relazione d'applicazione di questo regolamento che copre il periodo 2000-2010[8].

Su richiesta del Consiglio dell'Unione, presentata nel 2008[9], la Commissione aveva dato incarico di effettuare uno studio sulla prevenzione e la lotta contro il traffico illecito dei beni culturali nell'Unione europea. La relazione finale, datata fine 2011, elenca gli strumenti del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea in tema di beni culturali, nonché gli ostacoli e le difficoltà che si incontrano nel prevenire e lottare contro il traffico illecito dei beni culturali[10].

La relazione si conclude con una serie di raccomandazioni volte a lottare contro questo traffico e a prevenirlo. Si raccomandano ad esempio la realizzazione di un sistema di cooperazione tra le varie amministrazioni e istituzioni interessate alla prevenzione e alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali a livello europeo, la realizzazione di un portale Internet europeo, l'adesione alle convenzioni internazionali dell'l'UNESCO e di UNIDROIT[11], l’istituzione di un obbligo di informazione a livello dell'Unione sui siti di vendita on line, l'uniformazione dei documenti nazionali che autorizzano la spedizione dei beni culturali, la realizzazione di una carta di libera circolazione nell'Unione («passaporto») o la generalizzazione dell'obbligo di tenuta di registri di polizia per i beni culturali mobili. Si raccomandano inoltre la revisione della direttiva 93/7/CEE al fine di migliorare la sua efficacia in tema di restituzione e l'elaborazione di una guida delle buone prassi in materia di restituzione dei beni culturali.

Alla luce di tale relazione e di altri lavori in questo settore il Consiglio dell'Unione dei giorni 13 e 14 dicembre 2011 ha rivolto raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri sul traffico illecito di beni culturali. La Commissione è in particolare invitata a sostenere l'azione degli Stati membri volta a proteggere in modo efficace i beni culturali, allo scopo di prevenire e combattere questo traffico illecito e promuovere eventualmente misure complementari[12].

Nel quadro dei lavori dell'Agenda europea della cultura e del piano di lavoro 2008-2010 a favore della cultura un gruppo di esperti nazionali (Metodo aperto di coordinamento) ha lavorato sul tema del miglioramento della circolazione delle opere d'arte («Mobilità delle collezioni»). Uno dei sottogruppi di questo gruppo MAC, che si occupa di prevenzione del furto e del traffico illecito e di debita diligenza, ha raccomandato di adottare requisiti essenziali relativi a quest'ultimo elemento[13].

Proseguendo in questa direzione, il secondo piano di lavoro 2011-2014 a favore della cultura adottato dal Consiglio[14] prevede tre iniziative principali relative ai beni culturali.

In primo luogo, la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di elaborare un «kit di strumenti» comprendente orientamenti sulle buone prassi e un codice deontologico sulla diligenza richiesta nella lotta contro il traffico illecito e il furto dei beni culturali. È opportuno rilevare in questo contesto che il Consiglio dell'Unione, tenutosi nei giorni 13 e 14 dicembre 2011, ha raccomandato che le parti interessate competenti siano associate al momento della costituzione del gruppo di esperti.

In secondo luogo, l'esame, da parte di un gruppo di esperti nazionali riunito nel quadro del metodo aperto di coordinamento, dei mezzi per semplificare le procedure di prestito delle opere d'arte nell'ambito dell'Unione europea[15].

In terzo luogo, l'elaborazione di uno studio vertente sui sistemi di stima delle opere d'arte per quanto riguarda le garanzie di Stato, le assicurazioni e la responsabilità condivisa.

La Commissione ha infine adottato nel 2010 una proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale proposta prevede la competenza dei tribunali del luogo in cui si trova il bene per azioni civili concernenti diritti reali o il possesso di beni mobili. Questo foro di competenza, che si applica in generale ai beni mobili, copre inoltre le azioni di recupero dei beni culturali da parte dei loro proprietari. Il nuovo regolamento contribuirà a rafforzare la protezione dei beni cultural[16].

4.           Applicazione della direttiva durante il periodo 2008-2011

4.1.        Relazioni d'applicazione degli Stati membri

Gli Stati membri riferiscono che per evidenti motivi essi non dispongono di informazioni su tutti i beni culturali usciti in modo illecito dal loro territorio[17]. Risulta pertanto difficile per loro valutare se tale fenomeno sia in crescita o in diminuzione.

Le relazioni nazionali constatano:

· L’applicazione poco frequente della direttiva, in particolare dell'azione di restituzione (si vedano le tabelle in allegato[18]).

Gli Stati membri giustificano il basso numero di casi d'applicazione della direttiva con le limitazioni del suo campo giuridico di applicazione - con particolare riferimento alle categorie definite nel suo allegato - nonché con il breve termine disponibile per intentare l'azione di restituzione e con le difficoltà che i giudici nazionali incontrano nell'applicare in modo omogeneo l'articolo 9 laddove si tratti di compensare il possessore in caso di restituzione del bene.

D'altro canto alcuni Stati membri citano anche i costi finanziari collegati all'azione di restituzione o le difficoltà cui si va incontro per identificare il tribunale competente in un altro Stato membro.

· Il progressivo miglioramento della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni tra le autorità centrali degli Stati membri, che andrebbe proseguito ai fini di una migliore applicazione della direttiva.

La maggior parte degli Stati membri stima che la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri sia buona. Tuttavia Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania e Regno Unito ritengono questa cooperazione e questo scambio di informazioni insufficienti. A titolo di esempio le autorità segnalano l'importanza di poter disporre di buoni supporti tecnici per poter richiedere la ricerca degli oggetti scomparsi e/o utilizzare più lingue di lavoro nei contatti tra queste autorità.

· La necessità di rivedere la direttiva.

Gli Stati membri ritengono che la direttiva debba diventare uno strumento più efficace per la restituzione dei beni culturali classificati «patrimonio nazionale» usciti in modo illecito dal loro territorio dal 1993. A tale scopo appoggiano i suggerimenti espressi dal gruppo di lavoro «Return of cultural goods» a favore di una revisione dell'attuale dispositivo.

Inoltre Bulgaria e Italia insistono sulla problematica del traffico illecito di oggetti archeologici provenienti da scavi illegali, viste le difficoltà incontrate per individuare le origini di questi beni e la data della loro uscita illecita dal territorio. Questi Stati membri chiedono che la revisione della direttiva apporti una soluzione al problema.

Gli Stati membri confermano infine la vocazione delle disposizioni nazionali che recepiscono l'atto ad essere applicate in modo prioritario. Le condizioni restrittive imposte dalla direttiva obbligano tuttavia a ricorrere costantemente alle convenzioni internazionali o ad azioni penali per recuperare i beni culturali[19].

4.2.        Valutazione dell'applicazione della direttiva

La Commissione ha elencato in allegato i casi di applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva in base alle informazioni comunicate dalle autorità centrali degli Stati membri. Questi dati non sono tuttavia sempre concordanti e potrebbero risultare incompleti.

Le attività di cooperazione amministrativa più frequentemente svolte dalle autorità nazionali riguardano la ricerca di un bene culturale uscito illecitamente dal territorio o la notifica della scoperta di un bene di questo tipo. Alcuni Stati membri, tra i quali Germania, Irlanda, Ungheria, Lettonia, Austria, Paesi Bassi, Polonia o Romania, segnalano d'altro canto di avere preso misure volte a verificare la natura dell'oggetto, a conservarlo o a evitare che sia sottratto alla procedura di restituzione.

I contributi nazionali informano in merito alle restituzioni effettive di beni culturali verificatesi in seguito a negoziati condotti tra le autorità nazionali. Le restituzioni avvenute in via amichevole sono più frequenti di quelle per via giurisdizionale; esse sono elencate nell'allegato.

Le relazioni nazionali informano inoltre che sono state presentate sei domande di restituzione, una delle quali è stata respinta. Alcune autorità nazionali incaricate dell'applicazione della direttiva hanno indicato di non disporre di informazioni relative alle procedure giurisdizionali di restituzione.

Numerosi Stati membri, tra i quali Belgio, Bulgaria, Italia, Ungheria, Polonia e Finlandia, evidenziano i limiti della direttiva quando si tratta di ottenere la restituzione dei beni, in particolare a causa dei tetti finanziari applicabili ad alcuni patrimoni nazionali e del termine di un anno per esercitare l'azione giudiziaria di restituzione. Insistono inoltre sui problemi cui si va incontro per ottenere la restituzione dei beni archeologici provenienti da scavi illeciti a causa della difficoltà di provare la provenienza del bene e/o la data dell'uscita illecita (Bulgaria e Italia).

Le relazioni nazionali insistono sull'importanza di una buona collaborazione e di un effettivo scambio di informazioni tra tutte le autorità interessate e, più in particolare, tra le autorità centrali incaricate della direttiva. Si constata che la cooperazione amministrativa tra le autorità centrali degli Stati membri è migliorata, ma è poco strutturata e incontra problemi collegati alle barriere linguistiche. Le relazioni identificano inoltre lacune nello scambio di informazioni tra le autorità interessate, il che nuoce alla sua efficacia.

5.           Prossima tappa

Il traffico illecito dei beni culturali è una piaga che affligge i paesi dell'Unione europea. La Commissione è invitata dal Consiglio dell'Unione a dare il suo appoggio agli Stati membri al fine di prevenire e combattere il traffico illecito dei beni culturali.

Il procedimento di revisione della direttiva 93/7/CEE è iniziato dal 2009. La consultazione pubblica relativa a questo progetto si è conclusa il 5 marzo 2012[20].

La revisione della direttiva 93/7/CEE è un'occasione per migliorare le possibilità di ottenere la restituzione dei beni culturali classificati come "patrimonio nazionale" usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dal 1993.

In questo contesto la Commissione analizza inoltre i modi per facilitare la cooperazione amministrativa e la consultazione tra le autorità che esercitano le funzioni previste dalla direttiva.

xxx

La Commissione invita il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale a prendere atto della presente relazione.

Allegato

Tabella delle restituzioni in via amichevole, delle azioni di cooperazione amministrativa e delle azioni di restituzione dal 2008 al 2011[21]

· Elenco ricapitolativo delle restituzioni in via amichevole

Anno || Stato che restituisce || Stato che richiede || Risultato

2008 || Germania || Repubblica ceca || 1 statua in legno della pietà (Močidlec)

2008 || Germania || Repubblica ceca || 4 statue in legno dei Padri della Chiesa (Semín)

2008 || Germania || Repubblica ceca || 1 statua in legno di un angelo (Klokočka)

2008 || Spagna || Svezia || Oggetti archeologici

2009 || Germania || Repubblica ceca || 1 statua in legno di un angelo, allegoria dell'Amore (Česká Skalice)

2009 || Germania || Repubblica ceca || 1 scultura in legno di un angelo (Hněvčeves)

2009 || Austria || Repubblica ceca || 1 statua in legno di San Giovanni Nepomuceno (Přistoupim)

2009 || Slovenia || Italia || Libro di Gorzanis

2009 || Austria || Repubblica ceca || 1 quadro di Sant'Anna (Noutonice) di una chiesa

2009 || Germania || Grecia || 90 oggetti antichi

2010 || Paesi Bassi || Repubblica ceca || Statue di angeli (Hněvotín) (2)

2010 || Germania || Repubblica ceca || 1 statua in legno di San Nicola (Libnič)

2010 || Austria || Bulgaria || Monete archeologiche

2010 || Svezia || Lettonia || Quadri

2010 || France || Spagna || Quadro

2011 || Repubblica ceca || Austria || Scultura in legno « Cristo Salvatore »

2011 || Regno Unito || Grecia || 6 icone

2011 || Estonia || Lettonia || 3 icone

2011 || Regno Unito || Italia || 2 manoscritti del XIV° e XV° secolo e un messale del XIV° secolo

2011 || Germania || Austria || Collezione di manoscritti

2011 || Germania || Italia || Manoscritto

2011 || Francia || Germania || 2 sculture

· Domande di ricerca di oggetti (articolo 4, 1 della direttiva 93/7/CEE)

Anno || Stato che richiede || Stato richiesto || Risultato

|| Bulgaria || Belgio || Oggetti non ritrovati

|| Italia Belgio || Germania (6) || Oggetti ritrovati (2)

|| Germania || Austria || Oggetti non ritrovati

2010 || Ungheria Francia Grecia Repubblica ceca || Italia || In corso (quadro) In corso (archivi) In corso (monete antiche) In corso (statua)

2008 || Lituania || Austria || Oggetto ritrovato (procedimento in corso)

2008 2010 || Belgio Regno Unito || Paesi Bassi || Oggetti ritrovati (oggetti ecclesiastici) Oggetti ritrovati (oggetti archeologici)

2008-2011 || Germania Bulgaria || Austria || (7) Alcuni oggetti sono stati ritrovati, altri no (2) Oggetti ritrovati e restituiti (Monete archeologiche)

2008-2011 || Austria || Germania (3) || Oggetti ritrovati

2008-2011 || Belgio Repubblica ceca Germania Francia Ungheria Austria Portogallo Romania Slovacchia Finlandia || Grecia || Oggetti non ritrovati

|| Bulgaria || Polonia || In corso

|| Polonia || Germania || Oggetti non ritrovati

|| Bulgaria || Romania || Oggetti non ritrovati

|| Italia (1) Ungheria (3) Repubblica ceca (1) || Regno Unito (5) || Oggetti ritrovati 1 oggetto ritrovato, 2 oggetti non ritrovati Oggetto non ritrovato

2008-2011 || Grecia || Tutti gli Stati membri (39 casi) || Oggetti non ritrovati

· Notifiche di scoperta (articolo 4, 2 della direttiva 93/7/CEE)

Anno || Stato che notifica || Stato notificato || Risultato

|| Germania (5) || Francia Bulgaria Italia Spagna Danimarca || Positivo (due sculture restituite) Senza seguito Positivo (vaso restituito) Senza seguito Senza seguito

2011 || Ungheria Grecia Spagna || Italia || Senza seguito (Vaso delle Puglie) In corso di restituzione (oggetti liturgici) Positivo (oggetti d'arte e libri antichi restituiti)

|| Italia || Francia || Positivo (quadro restituito)

|| Estonia || Lettonia || Positivo (3 icone restituite)

2010 2011 2010 || Paesi Bassi || Francia Francia Regno Unito || In corso di restituzione (statua) Senza seguito (archivi) Senza seguito (oggetti archeologici)

|| Slovenia || Austria || Oggetto notificato non identificato dall'Austria

|| Germania Francia || Polonia || Positivo (scultura restituita) Assistenza fornita per preservare gli oggetti (10 quadri)

|| Finlandia || Francia || Senza seguito

· Domande di restituzione (articolo 5 della direttiva 93/7/CEE)

Anno || Stato che richiede || Stato richiesto || Oggetto

2008 || Repubblica ceca || Austria || 4 statue di santi in legno e 2 reliquari (la procedura è stata cancellata)

2008 || Italia || Germania || Casco antico di bronzo (domanda respinta)

2009 || Repubblica ceca || Paesi Bassi || Statua di Sant'Anna (in corso)

2009 || Lituania || Austria || Scultura « Cristo risuscitato » (in corso)

2010 || Repubblica ceca || Austria || 2 statue (in corso) 10 statue (restituite)

2011 || Repubblica ceca || Austria || 1 statua di San Giovanni Nepomuceno (Čimyšl)

[1]               Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74), modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997 (GU L 60 del 1° marzo 1997, pag. 59) e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).

[2]               La Commissione ha ricevuto il contributo di 22

[3]               Prima relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, COM (2000) 325 final del 25 maggio 2000. Seconda relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, COM (2005) 675 final del 21 dicembre 2005. Terza relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, COM(2009) 408 final del 30 luglio 2009.

[4]               Si veda la sentenza del 6 maggio 2008, Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea nella causa C-133/06, Racc. 2008, pag. I-03189, al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0133:FR:HTML

[5]               Si trattava della disposizione in base alla quale il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato della direttiva.

[6]               Tale documentazione non è pubblica.

[7]               GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

[8]               Relazione della Commissione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali, COM(2011)382 final del 27 giugno 2011.

[9]               Conclusioni del Consiglio relative alla prevenzione e alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali, Bruxelles, 27 e 28 novembre 2008, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st14/st14224-re02.fr08.pdf

[10]             «Etude sur la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans l’Union européenne», realizzato dal Centre d'Étude sur la Coopération Juridique Internationale CECOJI-CNRS-UMR 6224 Francia. Lo studio è disponibile in francese e in inglese sul sito: http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Rapport%20Trafic%20des%20biens%20culturels%20UE%20-%20FR.pdf#zoom=100

[11]             Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti dei beni culturali del 1970 e la Convenzione UNIDROIT sugli oggetti culturali rubati o esportati illecitamente del 1995.

[12]             Conclusioni del Consiglio dell'Unione relative alla prevenzione della criminalità nel settore dei beni culturali e alla lotta contro questo fenomeno, Bruxelles, 13 e 14 dicembre 2011, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st17/st17541.fr11.pdf

[13]             http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/working-group-on-museum-activities_en.htm

[14]             Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura 2011-2014 a favore della cultura, GUUE C325 del 2.12.2010, pag. 1. http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/european-agenda_fr.htm

[15]             I lavori di questo gruppo sono riportati sul sito: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/policy-documents/omc-working-groups_en.htm

[16]             Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20 dicembre 2012, pag. 1).

[17]             La Repubblica ceca ha tuttavia fornito un elenco degli oggetti usciti illegalmente che sono stati identificati in altri Stati membri (189 dal 1995) e dei beni di provenienza illegale ritrovati nel suo territorio (243 dal 1995). L’Italia ha inoltre fornito informazioni sugli oggetti usciti illegalmente (vale a dire, 10 372 tra il 2008 e il 2011). Questi dati sono stati ottenuti sulla base delle scoperte effettuate dalla polizia incaricata della tutela del patrimonio. In larga misura, si trattava di oggetti archeologici provenienti da scavi illegali. L'Ungheria stima che il numero di uscite illegali è di molte centinaia ogni anno. Secondo la polizia rumena, 11 530 beni culturali (di cui 11 300 beni archeologici) sono usciti illegalmente dal suo territorio. La Grecia segnala l'uscita illegale di oggetti, tra i quali 274 icone, 44 pezzi di architettura di epoca romana, bizantina o post-bizantina, un quadro del XX° secolo, 5 vasi (classici e di epoca romana), 8 monete e 23 oggetti liturgici. Questo Stato membro constata un significativo aumento del numero di icone post-bizantine rubate.

[18]             Al fine di ottenere dati comparabili, la Commissione ha trasmesso alle autorità centrali incaricate della direttiva un questionario simile a quello inviato per la preparazione delle precedenti relazioni. Al fine di agevolare la raccolta e garantire l'affidabilità dei dati, questo sistema di questionario sarà rivisto.

[19]             In questo senso la Bulgaria e la Polonia indicano di aver ottenuto restituzioni attraverso la convenzione dell'UNESCO; la Romania segnala la restituzione di 235 oggetti mediante UNIDROIT.

[20]             http://ec.europa.eu/culture/news/201112-consultation_fr.htm

[21]             Fonte: Relazioni nazionali di applicazione della direttiva. Queste tabelle sono state verificate dalle autorità centrali incaricate dell'applicazione della direttiva 93/7/CEE. Alcuni dati sono tuttavia confermati solo sa uno dei due Stati membri interessati. I passi compiuti nel quadro di una particolare restituzione possono apparire in più tabelle.