52013DC0283

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio /* COM/2013/0283 final */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

a norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

1.           Antefatti

Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (la “direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad applicare misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Poiché tale procedura prevede deroghe ai principi generali dell’IVA, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea tali deroghe devono avere una portata limitata ed essere proporzionate.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 1° marzo 2013 la Germania ha chiesto l’autorizzazione a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA. A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, di tale direttiva, la Commissione, con lettera del 25 aprile 2013, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Germania. Con lettera del 26 aprile 2013, la Commissione ha comunicato alla Germania di essere in possesso di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la domanda.

La Germania chiede di essere autorizzata a prorogare l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile con riguardo a telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, per i quali aveva precedentemente ottenuto una deroga nel novembre 2010[1].

La deroga concessa alla Germania, per la quale è richiesta una proroga, dovrebbe essere considerata alla luce della deroga che era stata precedentemente concessa al Regno Unito.

Nell’aprile 2007 era stata concessa al Regno Unito una deroga per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alla forniture di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato[2]. La misura, limitata nel tempo, scadeva il 30 aprile 2009. Tale termine è stato successivamente prorogato al 30 aprile 2011[3].

A seguito di quest’ultima proroga la Germania ha chiesto una deroga analoga con lettera protocollata dalla Commissione il 23 dicembre 2009, deroga che è stata poi concessa nel novembre 2010. La pertinente decisione di esecuzione del Consiglio ha contestualmente autorizzato l’Italia e l’Austria ad applicare un’analoga misura di deroga ai telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito integrato, dal momento che anche gli Stati membri citati dovevano far fronte ad episodi di frode in questi ambiti. La stessa decisione, inoltre, ha prorogato nuovamente la misura di deroga per il Regno Unito, con la conseguenza che tutte le autorizzazioni concesse agli Stati membri interessati arriveranno a scadenza lo stesso giorno, ovvero il 31 dicembre 2013. Infine, anche i Paesi Bassi nell’ottobre 2012 hanno chiesto una deroga analoga per, fra l’altro, telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, accettando come data di scadenza della deroga il 31 dicembre 2013, in modo da consentire la definizione in futuro di una politica alternativa e maggiormente armonizzata per contrastare le frodi in materia di IVA[4].

Va inoltre sottolineato che la deroga concessa alla Germania nel novembre 2010 non era intesa come misura di lungo termine. Vale la pena inoltre di ricordare che, in occasione di negoziati svoltisi recentemente in sede di Consiglio in relazione a deroghe dello stesso tipo, diversi Stati membri hanno sollevato una serie di interrogativi, facendo presente che qualsiasi deroga al sistema di pagamento frazionato dovrebbe essere utilizzata soltanto come ultimo rimedio e misura di emergenza in casi accertati di frode e offrire garanzie quanto alla necessità e alla natura eccezionale della deroga concessa, alla durata della misura e alla natura specifica dei prodotti interessati. Essi hanno inoltre sottolineato che il meccanismo dell’inversione contabile comporta sempre un rischio di spostamento delle attività fraudolente in altri Stati membri e hanno rammentato che tale procedura non deve essere utilizzata sistematicamente per ovviare a carenze di controllo da parte delle autorità fiscali di uno Stato membro.

2.           L’inversione contabile

Ai sensi dell’articolo 193 della direttiva IVA, il debitore dell’IVA è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. Scopo del meccanismo dell’inversione contabile è trasferire tale responsabilità al soggetto passivo destinatario della cessione o della prestazione.

La frode “dell’operatore inadempiente” avviene allorché i rivenditori evadono il pagamento dell’IVA all’erario dopo aver venduto i loro prodotti. I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale in quanto sono in possesso di fatture valide. Nei casi più gravi di questo genere di evasione fiscale gli stessi beni o servizi sono ceduti o prestati più volte senza alcun versamento di IVA all’erario, mediante un meccanismo di “carosello” (che prevede che i beni o servizi siano rivenduti tra vari Stati membri). Designando in tali casi il destinatario dei beni o servizi forniti quale debitore dell’IVA, si è constatato che il meccanismo dell’inversione contabile elimina la possibilità di praticare questa forma di evasione fiscale.

3.           la domanda

La Germania chiede, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva IVA, che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, la autorizzi a prorogare l’applicazione della misura speciale di deroga all’articolo 193 della stessa direttiva per quanto riguarda l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, in uno stato precedente alla loro integrazione in prodotti destinati ai consumatori finali.

4.           Il parere della Commissione

Quando la Commissione riceve una richiesta a norma dell’articolo 395 della direttiva IVA, la esamina per verificare che sussistano le condizioni fondamentali per accoglierla, ovvero che la misura specifica proposta semplifichi le procedure per i soggetti passivi e/o per l’amministrazione fiscale o che consenta di evitare talune forme di evasione o di elusione fiscale. In questo contesto la Commissione ha sempre adottato un’impostazione moderata e prudente affinché le deroghe non compromettano il funzionamento del regime generale dell’IVA, siano di portata limitata, necessarie e proporzionate.

Come menzionato in precedenza, la deroga concessa alla Germania nel novembre 2010 non è mai stata considerata una soluzione di lungo termine ed era intesa a consentire alla Germania di adottare altre misure antifrode convenzionali in tale settore. In questo ambito è stato adottato un meccanismo automatico di valutazione collegato ad obblighi specifici di dichiarazione dell’IVA, con il risultato che, come sostenuto nella richiesta della Germania, le attività fraudolente sono scomparse o, quantomeno, si sono spostate verso altri settori nei quali un attento monitoraggio sarebbe sufficiente per gestire il rischio. Pertanto, non sussiste alcuna ragione particolare per consentire alla Germania di applicare il meccanismo dell’inversione contabile nel settore dei telefoni cellulari e dei dispositivi a circuito integrato oltre la fine del periodo per il quale le era stato concesso di derogare all’articolo 193 della direttiva IVA, ovvero oltre il 31 dicembre 2013.

Inoltre, le richieste multiple di deroga pervenute dopo la concessione della stessa al Regno Unito indicano chiaramente che le frodi nei settori di cui trattasi hanno interessato via via altri Stati membri (Regno Unito, Austria, Germania, Italia e Paesi Bassi). Oggi è assodato con certezza che la prima misura di deroga ha avuto un impatto negativo sulle frodi in altri Stati membri e, di conseguenza, un impatto negativo sul mercato interno nel suo complesso. Inoltre, ogniqualvolta un nuovo Stato membro è interessato da questo tipo di frode, e non dispone di un meccanismo di reazione rapida[5], deve aspettare diversi mesi prima di ottenere una deroga nell’ambito della procedura attualmente in vigore, il che amplifica ulteriormente l’impatto negativo che deve sostenere. Si tratta di effetti collaterali molto più significativi di quanto inizialmente valutato.

Allo stesso tempo, il fatto che le deroghe scadano tutte nella stessa data dovrebbe consentire di concordare una soluzione a livello UE.

5.           Conclusione

Sulla base degli elementi che precedono la Commissione si oppone alla richiesta presentata dalla Germania.

[1]               Decisione di esecuzione 2010/710/UE del Consiglio, del 22 novembre 2010, che autorizza la Germania, l’Italia e l’Austria a introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE e che modifica la decisione 2007/250/CE al fine di prorogare il periodo di validità dell’autorizzazione concessa al Regno Unito (GU L 309 del 25.11.2010, pag. 5).

[2]               Decisione 2007/250/CE del Consiglio, del 16 aprile 2007, che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 42).

[3]                      Decisione 2009/439/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, che modifica la decisione 2007/250/CE che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 14).

[4]               Decisione di esecuzione 2013/116/UE del Consiglio, del 5 marzo 2013, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto(GU L 64 del 7.3.2013, pag. 4).

[5]               Come quello proposto nel documento COM(2012) 428 del 31.7.2012.