COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI PROTEZIONE DEI PASSEGGERI IN CASO DI INSOLVENZA DI UNA COMPAGNIA AEREA /* COM/2013/0129 final */
INDICE 1........... Introduzione................................................................................................................... 3 2........... Quadro della situazione................................................................................................... 4 2.1........ Insolvenze delle compagnie aeree
nell’UE........................................................................ 4 2.2........ Impatto sui passeggeri..................................................................................................... 5 2.3........ Attuale protezione fornita ai
passeggeri a norma del diritto UE......................................... 6 2.4........ Soluzioni parziali e mezzi di
ricorso esistenti..................................................................... 6 2.5........ La protezione dei passeggeri finora
è stata limitata........................................................... 7 3........... PROSPETTIVE............................................................................................................. 8 3.1........ Applicabilità dei diritti dei
passeggeri in caso di fallimento
di una compagnia aerea e controllo finanziario.................................................................. 8 3.2........ Misure relative ai passeggeri.......................................................................................... 10 3.3........ Tariffe di salvataggio..................................................................................................... 10 4........... Conclusioni................................................................................................................... 11 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI PROTEZIONE DEI
PASSEGGERI IN CASO DI INSOLVENZA DI UNA COMPAGNIA AEREA 1. Introduzione 1. Il mercato unico del
trasporto aereo ha portato benefici significativi ai consumatori. Tra essi
figurano una varietà più ampia di servizi aerei (come lo sviluppo di vettori «a
basso costo» e l’introduzione di nuove rotte) e un maggiore scelta di tariffe
grazie all’aumento della concorrenza. Tuttavia, la concorrenza impone una
pressione sempre maggiore sulle compagnie gestite in modo inefficiente o su quelle
che rispondono in modo inadeguato alle richieste dei clienti; i punti critici
vengono alla luce quando la domanda diminuisce e i costi aumentano. L’aumento
della concorrenza ha accompagnato l’aumento del numero di stati di insolvenza
di compagnie aeree, con 105 vettori aerei di linea europei divenuti insolventi
tra il 2000 e i primi sei mesi del 2012[1].
L’importanza di tali insolvenze va dalle piccole compagnie aeree, la cui
offerta era relativamente ridotta e quindi hanno un impatto limitato, alle
compagnie aeree più grandi, come Spanair, Malév e Windjet, che hanno provocato
gravi disagi ai passeggeri. I passeggeri che erano in viaggio, o stavano per
partire, quando un vettore diveniva insolvente correvano il rischio di restare
senza assistenza. Tali situazioni hanno gravi conseguenze per i passeggeri che
si trovano bloccati a terra lontano da casa, in particolare quando ciò avviene
in località dove non esistono servizi alternativi o questi sono alquanto
limitati. La questione pertanto ha sollevato l’attenzione del pubblico e della
politica. 2. A differenza di altri servizi
o modi di trasporto, i biglietti aerei sono spesso acquistati alcuni mesi prima
della data del volo. Per assicurarsi che i posti siano occupati il più presto
possibile i vettori aerei incentivano i passeggeri all’acquisto offrendo
tariffe tanto più basse quanto prima viene effettuata la prenotazione. I
passeggeri possono pertanto essere maggiormente esposti al rischio di
insolvenza del fornitore di servizi aerei. 3. La situazione dei passeggeri
quando un vettore aereo è dichiarato insolvente può variare a seconda della
modalità di acquisto del biglietto. La differenza più importante risiede tra
biglietti autonomi o “flight-only” (che comprendono solo il volo) e
quelli acquistati come parte di un pacchetto. I passeggeri che acquistano un
pacchetto che rientra nella direttiva sui viaggi «tutto compreso» (PTD)[2] sono già protetti. Tale
direttiva impone agli organizzatori di rimborsare il consumatore o prevedere
voli alternativi e fornire un’assistenza provvisoria (ad esempio offrendo
pernottamenti/spuntini) se il vettore aereo con cui è stato stipulato il
contratto diventa insolvente. 4. Il regolamento (CE)
n.1008/2008[3],
che disciplina la concessione di licenze per i vettori aerei europei, prescrive
agli Stati membri di intervenire se essi non sono sicuri della adeguatezza
patrimoniale di un vettore aereo al quale concedono la licenza. Tuttavia, l’attuale
quadro giuridico dell’Unione europea non stabilisce alcun obbligo diretto di
protezione nei confronti dell’insolvenza per i possessori di biglietti di solo
volo in quanto tali passeggeri di norma sono tenuti ad assicurare essi stessi
la propria protezione. 5. Il regolamento (CE) n.
1346/2000, che disciplina le procedure di insolvenza transfrontaliere, prevede
il diritto dei passeggeri residenti in uno Stato membro diverso da quello della
compagnia aerea di insinuarsi nelle procedure di insolvenza avviate all’estero
per chiedere il rimborso o il risarcimento dei danni. Tuttavia, anche se un
passeggero ottiene soddisfazione, il che non è sempre sicuro, deve affrontare gli
inevitabili ritardi nel pagamento del rimborso in questione che nel frattempo
lo costringono a dover sostenere delle spese. 6. È ormai provato che la
consapevolezza che hanno i passeggeri della tutela che essi possono avere è
generalmente scarsa, anche per i casi previsti dalla PTD. In occasione di un
sondaggio realizzato per la direzione generale Giustizia della Commissione[4] volta a giustificare l’eventuale
revisione della suddetta direttiva, il 66% degli intervistati non sapeva dire
se fosse prevista una protezione nel caso in cui la compagnia aerea con la
quale aveva prenotato un biglietto fosse divenuta insolvente. Vi è quindi una
situazione critica del mercato, in quanto i passeggeri non sono adeguatamente
informati in merito ai rischi in cui incorrono e non sono in grado di
cautelarsi nei loro confronti. 7. In questo contesto, in
particolare per i possessori di un semplice biglietto aereo, è importante che
la protezione dei passeggeri venga rafforzata. La soluzione di questo problema
potrebbe essere ottenuta rapidamente senza nuovi strumenti legislativi ma
utilizzando in modo più efficiente le attuali norme. A tal fine, il presente
documento esamina la situazione attuale e valuta quali misure potrebbero essere
effettivamente poste in atto dalla Commissione, presso le competenti autorità
nazionali e i portatori di interesse. 2. Quadro della
situazione 2.1. Insolvenze
delle compagnie aeree nell’UE 8. Tra il 2000 e il 2010 sono
divenuti insolventi novantasei vettori aerei di servizi di linea[5]. La frequenza delle cessazioni
di attività di compagnie aeree in questo periodo ha registrato fluttuazioni
senza avere un andamento preciso. Nel 2004 e 2008 si sono osservati picchi di
quattordici insolvenze di vettori aerei, ma solo tre fallimenti nel 2000 e 2007.
Nel 2011 invece vi è stata una sola insolvenza[6],
mentre nel 2012 otto importanti vettori aerei di linea hanno cessato le
operazioni[7].
Vi è una certa relazione tra la distribuzione delle insolvenze e le dimensioni
dei mercati aeronautici degli Stati membri, in quanto il maggior numero di
insolvenze si è verificato tra i vettori registrati nel Regno Unito e in Spagna
(vale a dire il primo e il terzo mercato più grande nell’UE, misurati sulla
base del numero di passeggeri). Tuttavia, ciò può solo dimostrare un’attiva
politica di intervento in tali Stati membri. 2.2. Impatto
sui passeggeri 9. Tra il 2000 e il 2010[8] è stato coinvolto un totale
stimato tra 1,4 e 2,2 milioni di passeggeri, dei quali circa il 12% è stato
lasciato a terra lontano da casa. La percentuale di passeggeri lasciati a terra
è bassa rispetto al totale di quanti hanno comprato un biglietto ma non hanno
potuto viaggiare, anche se si tratta di un dato variabile che si è rivelato più
importante in casi specifici (ad esempio quello di Air Madrid). Nonostante ciò,
il numero di passeggeri coinvolti non è mai stato superiore a 500 000 all’anno[9]. Il numero più elevato di
inadempienze, in termini di passeggeri, si è verificato nel 2004, ma anche in
questo caso questa cifra rappresenta soltanto lo 0,17% dei passeggeri UE che
viaggiavano in quell’anno[10]. 10. Si stima che tra il 2011 e il
2020 circa lo 0,07% di tutti i passeggeri che hanno acquistato il solo
biglietto aereo sarà colpito dall’insolvenza di un vettore aereo[11]. Il
numero può variare su base annua, ma questa percentuale è probabilmente
destinata ad aumentare a causa dell’aumento del traffico e in quanto ora sono
presenti sul mercato meno vettori ma aventi dimensioni maggiori e quindi la
scomparsa di qualcuno di essi avrà un impatto maggiore.
Si stima che il numero medio di passeggeri interessati dal fenomeno
crescerà da 325 000 nel 2011 a 480 000 entro il 2020. Di questi, sulla base delle statistiche del
passato, circa il 12% dovrebbe restare a terra. 11. Mentre la percentuale totale
di passeggeri colpiti è bassa, l’impatto dell’insolvenza sui singoli può essere
notevole. A parte il disagio dell’interruzione
del viaggio, i passeggeri possono dover sostenere una serie di costi non
recuperabili: ·
quando le operazioni sono sospese prima che inizi
il viaggio, i passeggeri devono scegliere tra riorganizzarlo essi stessi o
rinunciare al viaggio. Se scelgono di riorganizzare il viaggio, devono
sostenere il costo di un viaggio alternativo che, se prenotato con poco
anticipo, sarà probabilmente più costoso. Se non è possibile organizzare un
viaggio alternativo, o il passeggero sceglie di non farlo, è possibile che
perda eventuali componenti non rimborsabili del viaggio (come la sistemazione
in albergo o il noleggio di autovetture). ·
Quando le operazioni sono sospese e un passeggero
rimane a terra, normalmente è costretto a riorganizzare il proprio viaggio
alternativo. Anche in questo caso ciò avviene di solito con poco anticipo e
probabilmente con un costo più elevato del biglietto originale. Le limitazioni
di capacità possono anche comportare ritardi, obbligando i passeggeri in
questione a sostenere costi di assistenza e competere con altri per ricevere
tali servizi. La mancanza di informazioni può rendere più difficile per un
passeggero prendere delle decisioni anche sotto il profilo economico. 12. Tra il 2000 e il 2012, i
passeggeri lasciati a terra hanno sostenuto i costi immediati più elevati
derivanti dall’insolvenza di una compagnia aerea: in media oltre 796 euro[12]. Questi costi variano in
funzione della distanza e del vettore in questione — i passeggeri rimasti a
terra durante viaggi a corto raggio a causa di vettori “low cost” hanno dovuto
sostenere un costo medio di 335 euro[13]. 2.3. Attuale
protezione fornita ai passeggeri a norma del diritto UE 13. Storicamente il problema della
protezione dei passeggeri è stato: ·
né i vettori aerei, né le autorità competenti sono
state in grado di garantire, in anticipo e in misura sufficiente, che fossero
in vigore i necessari accordi adeguati per riproteggere i passeggeri con solo
biglietto aereo e aiutarli ad ottenere nel frattempo il rispetto dei loro altri
diritti (ad esempio per quanto riguarda le informazioni, l’assistenza e il
rimborso); ·
i diritti dei passeggeri a norma del regolamento
(CE) n. 261/2004 non sono stati rispettati dal vettore inadempiente — in
particolare per quanto riguarda la riprotezione dei passeggeri lasciati a terra
e l’assistenza che andava fornita (ad esempio la sistemazione in albergo).
Questo ha significato che i passeggeri colpiti hanno dovuto agire in modo autonomo. 2.4. Soluzioni
parziali e mezzi di ricorso esistenti 14. Gli Stati membri hanno fatto
ricorso a diversi strumenti finanziari (ad esempio fondi di riserva, regimi
assicurativi e garanzie bancarie) per adempiere ai propri obblighi a norma
della PTD. Alcuni hanno cercato di affrontare il problema dei biglietti di solo
volo estendendo la copertura offerta a norma delle disposizioni della PTD ai
possessori di solo biglietto aereo. In Danimarca, il Rejsegarantifonden, un
fondo che fornisce protezione ai sensi della suddetta direttiva, è stato esteso
il 1º gennaio 2010, al fine di offrire ai passeggeri una possibilità di
protezione per tutti i voli con partenza dalla Danimarca effettuati con vettori
stabiliti in Danimarca. 15. L’assicurazione contro il
fallimento delle compagnie aeree di linea (SAFI) consente ai passeggeri con il
solo biglietto aereo di alcuni Stati membri (come il Regno Unito e l’Irlanda[14]) di assicurarsi per una parte
delle spese dovute all’insolvenza del vettore aereo. Questo regime commerciale
è disponibile su base individuale e viene anche incluso occasionalmente nell’assicurazione
generale di viaggio. SAFI copre i costi della riprotezione se un passeggero
rimane a terra o il rimborso del costo del biglietto originale qualora un
passeggero non possa recuperarlo. SAFI generalmente non copre le spese per l’acquisto
di un altro biglietto con un vettore alternativo se un passeggero non ha ancora
iniziato il viaggio, o eventuali costi supplementari sostenuti a causa di un
ritardo o altre spese non rimborsabili come il noleggio di un’autovettura. La
copertura di solito non è prevista nel caso di un vettore del quale siano note
le difficoltà finanziarie e può essere ritirata dal mercato con breve
preavviso. Ciò nonostante il settore
assicurativo ritiene che vi sia spazio per un maggiore uso di prodotti
assicurativi come SAFI[15]. 16. Il pagamento dei biglietti
acquistati tramite le agenzie di viaggio accreditate IATA viene trattenuto all’interno
di un meccanismo di pagamento centralizzato, noto come accordo di fatturazione
(BSP) (Billing Settlement Plan), prima di essere trasferito alla
compagnia aerea (di solito con cadenza mensile, ma tale periodo può essere più
breve). Se una compagnia aerea membro diventa insolvente, IATA può rimborsare
volontariamente i passeggeri i cui pagamenti non sono ancora stati trasferiti
alla compagnia aerea. Tale protezione è limitata — in quanto si applica solo a
quei passeggeri che hanno prenotato entro il termine di pagamento, vale a dire,
al massimo, fino a 30 giorni prima del volo. I passeggeri che prenotano tramite
un’agenzia di viaggio IATA in un periodo successivo prima del viaggio non
potrebbero ottenere un rimborso in quanto i fondi non sono più nel sistema BSP[16]. 17. In alcuni Stati membri gli acquisti
effettuati tramite carta di credito (e con alcune carte di debito) consentono
ai consumatori di chiedere un rimborso al fornitore della carta in caso di
insolvenza del prestatore di servizi. Tuttavia, questo rimborso si limita di
solito al costo del biglietto originale, in alcuni casi è prevista una
franchigia[17]. 18. Infine, l’assistenza in alcuni
casi è stata fornita da altre compagnie aeree che accettano di offrire “tariffe
di salvataggio” dietro pagamento di un importo simbolico. 2.5. La
protezione dei passeggeri finora è stata limitata 19. Dei passeggeri che hanno
acquistato dei biglietti di solo volo (flight-only) interessati da insolvenza
tra il 2000 e il 2010, circa il 76% non beneficiava di alcuna forma di
protezione diversa da quella prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004. Tale
normativa è entrata in vigore solo nel 2005 e, nella pratica, sino ad oggi è
stata raramente applicata in situazioni di insolvenza. 20. La maggior parte dei
passeggeri ha dovuto chiedere un rimborso del biglietto originale in quanto
creditore del vettore aereo fallito attraverso le procedure fallimentari
nazionali con diversi gradi di successo. Degli altri, il 14% ha potuto chiedere
un rimborso tramite il proprio fornitore di carta di credito e anche un
ulteriore 8%, che ha acquistato il biglietto presso un agente di viaggio IATA,
è stato in grado di ottenere un rimborso. Solo il 2% dei passeggeri era in
possesso di una protezione supplementare come SAFI. 21. Per quanto riguarda gli altri
costi, tranne per quanti hanno acquistato una SAFI, essi si limitano al
recupero del costo dei loro biglietti originali. Tuttavia, anche quei
passeggeri che hanno diritto al pieno rimborso del biglietto possono recuperare
solo il 60-70% dell’eventuale costo del volo se decidono di effettuare una
nuova prenotazione in quanto l’aumento di costo dei nuovi voli non è coperto. I
passeggeri lasciati a terra hanno potuto recuperare di più se disponevano di un’assicurazione
SAFI, ma non con altri regimi. L’assistenza diretta ai passeggeri è stata
fornita dalle autorità nazionali solo in un numero molto limitato di casi. 3. PROSPETTIVE 22. L’approccio proattivo deciso a
livello nazionale all’inizio del 2012 dalla Spagna e dall’Ungheria in seguito
alla sospensione delle attività da parte di Spanair e Malév[18] ha permesso di gestire meglio
queste insolvenze rispetto ad altri casi simili. Mentre l’esperienza dei
passeggeri varia inevitabilmente, in media sembra che essi siano meglio
informati, vengano riprotetti più rapidamente e ricevano un’assistenza più
immediata. 23. Al fine di identificare le
misure specifiche che potrebbero attenuare l’impatto dell’insolvenza delle
compagnie aeree, la Commissione, in data 17 aprile 2012, ha inviato una lettera
agli Stati membri nella quale chiede informazioni sull’approccio da essi
adottato. Le conclusioni di tale esercizio sono illustrate di seguito. 3.1. Applicabilità
dei diritti dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea e
controllo finanziario 24. Il consenso è che il risultato
più auspicabile per un passeggero sarebbe che un vettore aereo possa continuare
ad operare senza che il passeggero si debba preoccupare degli aspetti
finanziari. 25. I diritti dei passeggeri, come
l’assistenza, la riprotezione e il risarcimento, a norma del regolamento (CE)
n. 261/2004, sono applicabili dal momento della vendita di un biglietto
indipendentemente dalla situazione finanziaria della compagnia aerea. Sussiste
l’obbligo per le autorità di regolamentazione degli Stati membri di avvalersi
pienamente dei loro poteri, a norma del diritto UE, per assicurare che i
vettori aerei adottino le misure necessarie a questo riguardo. Il regolamento
(CE) n. 1008/2008 attribuisce alle autorità poteri in relazione all’idoneità
finanziaria delle compagnie aeree per assicurare che queste ultime siano in
grado di ottemperare ai loro obblighi nell’ambito dell’acquis relativo ai
consumatori. Alcuni Stati membri, il Regno Unito e la Spagna, utilizzano quindi
il regolamento (CE) n. 1008/2008, per assicurare che gli obblighi del regolamento
(CE) n. 261/2004 siano incorporati nelle pratiche commerciali dei vettori
aerei. 26. L’articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce che le autorità competenti degli Stati
membri per il rilascio delle licenze debbano sospendere o revocare la licenza d’esercizio
di un vettore aereo comunitario qualora giungano alla conclusione che tale
vettore non sia più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e
potenziali per un periodo di dodici mesi. L’articolo 9, paragrafo 2, stabilisce
che le autorità competenti per il rilascio delle licenze procedano senza
indugio ad una valutazione approfondita della situazione finanziaria di un
vettore e riesaminino la conformità della licenza d’esercizio qualora
sussistano chiari segnali dell’esistenza di problemi di natura finanziaria
oppure siano in corso procedimenti per insolvenza o di natura analoga nei suoi
confronti. Idealmente le autorità nazionali dovrebbero mantenere un dialogo
attivo permanente con tali vettori per identificare le questioni che si pongono
o potrebbero porsi. 27. Le pratiche di monitoraggio
delle autorità di regolamentazione variano dai riesami dei conti di gestione
annuali e semestrali alle valutazioni mensili di tutti i vettori aerei
autorizzati. La visibilità fornita dalla valutazione mensile, completata da un
esame più approfondito quando vengono identificati dei problemi, sembra offrire
i maggiori benefici. Alcuni Stati membri si concentrano sulle risorse quando
ritengono che per i passeggeri vi sia un rischio maggiore sulla base di criteri
oggettivi tra cui le dimensioni e il tipo di operazione, la copertura
geografica, le precedenti operazioni finanziarie e la fornitura di servizi
essenziali . 28. Dato che la capacità del
vettore insolvente di onorare i propri obblighi può essere limitata, un
migliore monitoraggio permetterebbe alle autorità degli Stati membri di
intervenire con un certo anticipo. Ciò permetterebbe alle autorità competenti
per il rilascio delle licenze di prevedere e gestire la sospensione delle
operazioni e assicurare che gli obblighi relativi ai diritti dei passeggeri
siano rispettati quando siano ancora disponibili dei fondi. È quindi di fondamentale importanza identificare il
più presto possibile i vettori con potenziali difficoltà finanziarie prima che
esse diventino di dominio pubblico — in quanto a questo punto è spesso troppo
tardi per intervenire — e trattare con essi. Per esempio, quando l’autorità
competente per il rilascio delle licenze del Regno Unito ha individuato delle
difficoltà finanziarie di un vettore aereo, in alcuni casi ha chiesto che
venissero messi in atto piani di emergenza come condizione per poter conservare
la licenza di esercizio. Tale piano dovrebbe prevedere tra l’altro come
organizzare una riduzione delle operazioni al fine di tutelare i passeggeri (in
particolare quelli al di fuori dell’UE), se necessario. 29. Questa impostazione presenta
una serie di vantaggi. Separando la decisione relativa al momento della
sospensione delle attività dal fallimento vero e proprio consente al personale
della compagnia di riproteggere i passeggeri con il concorso attivo di altre
compagnie aeree prima il vettore venga dichiarato insolvente. Tale soluzione
garantisce in modo efficace che vengano fornite ai passeggeri un’assistenza adeguata,
la riprotezione e le necessarie informazioni. Tale pianificazione consente
inoltre ad un vettore aereo di concentrare le proprie risorse sul rimpatrio dei
passeggeri che rischiano altrimenti di essere lasciati a terra lontano da casa
(e di limitare il numero di passeggeri che subiscono un pregiudizio). 30. Un certo numero di Stati
membri ha richiamato l’attenzione della Commissione sull’importanza di una
maggiore collaborazione. Essi ritengono che, ferma restando la tutela della
riservatezza commerciale, un’autorità in possesso di informazioni sensibili
potrebbe richiamare l’attenzione dello Stato membro che ha concesso la licenza
al vettore in questione sull’eventuale necessità di una più stretta
sorveglianza. Analogamente, un’autorità preposta al rilascio delle licenze,
preoccupata per l’eventuale insolvenza di un vettore aereo da essa autorizzato
potrebbe prendere contatto con le autorità di altri Stati membri per permettere
loro di preparare piani di emergenza. 31. Alcuni Stati membri hanno
dichiarato che le conseguenze di un’eventuale stato di insolvenza potrebbero
essere attenuate promuovendo con il vettore la graduale soppressione delle
rotte/destinazioni non redditizie e/o distanti dove potrebbe risultare più
difficile organizzare l’assistenza ai passeggeri. In casi critici le autorità
nazionali hanno gestito attivamente la loro funzione di rilascio delle licenze
per fare in modo che una compagnia venisse liquidata al punto più basso del
ciclo della domanda del vettore in questione. Benché non esista un momento
ottimale per la cessazione dell’attività di una compagnia aerea, lo stato di
insolvenza dichiarato in alta stagione (per esempio in occasione del periodo
natalizio o pasquale) quando vi è carenza di capacità alternative ha
chiaramente un impatto maggiore sui passeggeri rispetto ad altri periodi. 3.2. Misure
relative ai passeggeri 32. Una comunicazione precisa e
tempestiva è essenziale per minimizzare l’impatto di un’insolvenza sui
passeggeri, in particolare quelli che si trovano bloccati a terra e con
limitate possibilità di comunicazione. Tuttavia, l’esistenza di canali di
comunicazione efficaci fra un vettore e i suoi passeggeri dovrebbe essere la
norma indipendentemente dalla situazione finanziaria del vettore — canali
consolidati infatti rendono più facile la gestione dell’insolvenza. 33. In alcuni paesi le autorità
hanno chiesto ai vettori di accettare determinate restrizioni per attenuare le
perdite dei passeggeri, ad esempio facendo ricorso a conti di deposito nei
quali i fondi della vendita dei biglietti (comprese le tasse aeroportuali) sono
trattenuti in modo autonomo fino al momento del volo, riducendo così l’impatto
potenziale di un’insolvenza. 34. L’esperienza recente ha
dimostrato che gli interessi dei passeggeri sono protetti/gestiti meglio,
quando l’applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 e del regolamento (CE)
n. 1008/2008 avviene nell’ambito della stessa autorità nazionale, o quando tali
organismi collaborano in modo proattivo. Questo approccio dovrebbe essere
promosso in quanto: ·
l’esistenza di buoni canali di comunicazione
migliora la gestione dei passeggeri colpiti — in particolare quando l’applicazione
di ciascun regolamento è compito di autorità nazionali diverse; ·
l’organismo nazionale designato per l’applicazione
del regolamento (CE) n. 261/2004 è in grado di identificare dove i passeggeri
possono essere lasciati a terra (ottenendo dati dalla compagnia aerea) e
stabilire un piano di azione coordinato con la partecipazione delle parti
interessate (altri vettori aerei, aeroporti, amministrazioni degli Stati membri
(ad es. Ministeri degli esteri); Gli aeroporti hanno un ruolo particolarmente
importante in questo processo: fornendo informazioni ai passeggeri lasciati a
terra e garantendo che siano disponibili strutture quali toilette e servizi di
ristoro. Questo approccio consentirebbe di garantire un utilizzo più efficiente
delle risorse e ridurre inutili sovrapposizioni. A tale riguardo, la proposta
della Commissione di revisione del regolamento (CE) n. 261/2004 assegna un
ruolo più importante agli aeroporti in caso di insolvenza di una compagnia
aerea (articoli 5, paragrafo 5, e 14 del regolamento rivisto). ·
Quando un vettore è inadempiente gli organismi di
applicazione nazionali designati potrebbero fornire le informazioni pertinenti
(ad esempio sulle “tariffe di salvataggio”), sia direttamente (ad esempio sul
proprio sito internet) o attraverso canali di informazione — media, aeroporti,
media sociali, le associazioni delle compagnie aeree o sui sistemi propri del
vettore fallito. 3.3. Tariffe
di salvataggio 35. Nel luglio 2011, l’AEA, l’ELFAA,
l’IATA, e l’ERAA[19]
hanno informato la Commissione che i loro membri potevano contribuire a
riproteggere dei passeggeri lasciati a terra mettendo a disposizione la
capacità inutilizzata esistente (o eventualmente delle capacità supplementari)
quando si verifica un’insolvenza. In tali situazioni le compagnie aeree membro
applicano ai passeggeri interessati una «tariffa di salvataggio» nominale
sufficiente per coprire gli oneri sostenuti come ad esempio le tasse e i costi
marginali di trasporto. In una serie di recenti insolvenze di compagnie aeree
tale forma di riprotezione si è rivelata efficace per aiutare i passeggeri
lasciati a terra. Tuttavia, tale soluzione dipende dalla volontà delle
compagnie aeree concorrenti di offrire questo tipo di tariffe e il volo sulla
rotta in questione. Le associazioni delle compagnie aeree hanno indicato che
questo processo potrebbe essere migliorato dagli Stati membri attraverso il
coordinamento e il finanziamento di tali riprotezioni. Anche gli aeroporti, ad
esempio l’AENA[20]
in seguito al fallimento di Spanair, hanno fornito un aiuto offrendo tariffe
ridotte o cancellando le spese relative dei passeggeri. 36. Per garantire la massima
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, gli Stati membri interessati hanno
comunicato la disponibilità di tali offerte di “salvataggio” attraverso i siti
Internet delle amministrazioni pubbliche nazionali. 4. Conclusioni 37. La Commissione è consapevole
dell’impatto che ha sui passeggeri l’insolvenza di una compagnia aerea e in
particolare sui titolari di biglietti “flight-only”. 38. La Commissione richiama l’attenzione
degli Stati membri e delle parti interessate che il regolamento (CE) n.
261/2004 prevede già un quadro giuridico adeguato per l’assistenza dei
passeggeri in caso di insolvenza. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che
questo regolamento può essere di difficile applicazione quando un vettore aereo
cessa le proprie attività a meno che, nell’ambito del regolamento (CE) n.
1008/2008, un vettore sia obbligato a programmare e attuare misure a tutela dei
passeggeri nel caso in cui possa perdere la propria licenza di esercizio. 39. La Commissione ha constatato
che un impegno proattivo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione
può contribuire in modo significativo a migliorare la situazione dei passeggeri
interessati. Pertanto, prima di decidere di proporre nuovi atti legislativi in
questo settore, la Commissione ritiene essenziale rafforzare la sorveglianza sul
rilascio delle licenze dei vettori aerei dell’Unione ai sensi del regolamento
(CE) n. 1008/2008. 40. Per questo la Commissione
intende: ·
incoraggiare le autorità nazionali competenti per l’applicazione
del regolamento (CE) n. 1008/2008 e del regolamento (CE) n. 261/2004 a
coordinare le loro azioni per garantire un corretto monitoraggio della
situazione finanziaria dei vettori aerei e, se necessario, adottare un
approccio coordinato nella sospensione delle loro attività per ridurre al
minimo l’impatto sui passeggeri; ·
promuovere una maggiore cooperazione e condivisione
di buone pratiche e di informazioni tra le autorità di regolamentazione degli
Stati membri; ·
avviare un dialogo con le associazioni dei
trasporti aerei dell’UE diretto a formalizzare gli attuali accordi volontari
conclusi sulla fornitura di tariffe di soccorso e la loro effettiva promozione; ·
avviare un dialogo con le associazioni degli
aeroporti dell’UE al fine di sviluppare accordi volontari per integrare le “tariffe
di soccorso”, per esempio offrendo tasse aeroportuali ridotte in tali
situazioni al fine di ridurre il più possibile i costi per i passeggeri; ·
avviare un dialogo con l’industria per promuovere
una più ampia e sistematica disponibilità dell’assicurazione SAFI o di prodotti
assicurativi simili in tutta l’UE; ·
impegnarsi con l’IATA per promuovere l’adozione di
un accordo sul livello di servizio per garantire che l’accordo di fatturazione
(BSP) venga utilizzato per garantire che il maggior numero possibile di
passeggeri possa recuperare quanto ha pagato prima della dichiarazione di
insolvenza di un vettore aereo; ·
promuovere una più ampia e sistematica
disponibilità di informazioni sui programmi di rimborso delle carte di credito
o prodotti analoghi esistenti in uno Stato membro, in modo da consentire ai
passeggeri di cautelarsi contro il rischio di insolvenza in base al diritto
nazionale. 41. La Commissione seguirà da
vicino l’applicazione di queste misure. Due anni dopo l’adozione del testo in
esame, la Commissione esaminerà le prestazioni e l’efficacia delle suddette
misure e valuterà se si renda necessaria un’iniziativa legislativa per
garantire la tutela dei passeggeri in caso di insolvenza di una compagnia
aerea. [1] Questa cifra comprende riduzioni gestite ("wind
downs"), acquisizioni e consolidamenti, che possono avere poca o nessuna
incidenza sui passeggeri, come nel caso di BMI nel 2012. [2] Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990,
concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", GU L
158 del 23.6.1990, pag. 59. [3] Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la
prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione). [4] RPA, LE e Yougov 2010. DG Giustizia, allegato 2 della
valutazione d’impatto — una protezione rafforzata per i consumatori che
acquistano biglietti aerei — un sondaggio. [5] Steer Davies Gleave, la protezione dei passeggeri in
caso di insolvenza di una compagnia aerea — relazione finale — marzo 2011. [6] Viking Hellas. [7] BMI, Cirrus Airlines, Spanair, Malév, Cimber
Sterling, Skyways, Air Finland e Windjet. [8] Scenario centrale: 1,8 milioni, equivalenti allo 0,07%
di tutti i viaggi di andata e ritorno in aereo. [9] Quasi 777 milioni di passeggeri sono stati trasportati
per via aerea nel 2011 nell’UE-27. Fonte: Eurostat. [10] Relazione di Steer Davies Gleave, pagg. 41 - 44. [11] Relazione di Steer Davies Gleave, pag. 41. [12] Tali costi sono una media stimata di quelli che sarebbero
stati sostenuti da passeggeri con biglietto e rimasti a terra. Va osservato che
tale media è considerevolmente aumentata a causa dei costi elevati derivanti
dal gran numero di passeggeri rimasti bloccati in America Latina a seguito del
fallimento di Air Madrid. [13] Relazione di Steer Davies Gleave, pagg. 46 - 52. Cfr.
tabella al paragrafo 14 per la composizione dei costi. [14] Se il Regno Unito e l’Irlanda sono i mercati più
importanti, SAFI ha quote di mercato significative in Germania, Olanda, Svezia
e Repubblica ceca. Nel periodo 2000-2010, il costo dell’assicurazione SAFI è
stato di 3-5 euro per biglietto, il che copre il 2% dei passeggeri rimasti
vittima di inadempienze. [15] Studio esterno — seminario con le parti interessate — 30
marzo 2011 — Bruxelles —
http://ec.europa.eu/transport/passengers/studies/doc/2011_30_03_minutes.pdf [16] Dibattiti sulle qualità e le carenze del sistema BSP sono
disponibili sul sito della DG MOVE:
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/studies/doc/2011_30_03_minutes.pdf [17] Nel Regno Unito gli acquisti effettuati oltre 125 euro
(£100). [18] Passeggeri in transito direttamente colpiti da Spanair:
22 000 passeggeri — fonte BBC News, nel caso di Malév: circa 7 000
passeggeri - fonte Malév comunicato stampa del 3 febbraio 2012. [19] AEA (Associazione delle compagnie aeree europee), ELFAA
(“European Low Fare Airline Association”), IATA (Associazione internazionale
del trasporto aereo) e ERAA (Associazione delle compagnie aeree regionali
d’Europa). [20] Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.