COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio /* COM/2013/0105 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio 1. CONTESTO Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto (la “direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità
su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad applicare
misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la
riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Poiché tale procedura prevede deroghe ai principi generali dell’IVA, secondo la
giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea tali
deroghe devono avere una portata limitata ed essere proporzionate. Con lettera protocollata dalla Commissione il 23
ottobre 2012 la Romania ha chiesto l’autorizzazione a prorogare l’applicazione
di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA. A norma dell’articolo
395, paragrafo 2, di tale direttiva, la Commissione, con lettera del 18 gennaio
2013, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla
Romania. Con lettera del 22 gennaio 2013 la Commissione ha comunicato alla
Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la
richiesta. La Romania chiede di essere autorizzata a
prorogare l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile con riguardo
a determinati cereali e semi oleosi per i quali ha precedentemente ottenuto una
deroga[1]. La deroga è stata concessa dal Consiglio in
circostanze molto particolari, nelle quali la Romania si è impegnata ad
attuare, durante il periodo di applicazione della suddetta deroga, una serie di
riforme che dovrebbero rendere possibile il ritorno al regime normale dopo tale
periodo di transizione. Questo approccio è stato in particolare
giustificato dal rischio di spostamento della frode in altri Stati membri, in
un settore che per diversi di essi ha un’importanza economica piuttosto
rilevante. Occorre ricordare che durante i negoziati sulla
suddetta deroga svoltisi in sede di Consiglio alcuni Stati membri hanno
espresso i loro timori in quanto qualsiasi deroga al sistema di pagamento
frazionato va utilizzata soltanto come ultimo rimedio e misura di emergenza in
casi accertati di frode e deve offrire garanzie quanto alla necessità e alla
natura eccezionale della deroga concessa, alla durata della misura e alla
natura specifica dei prodotti interessati. Detti Stati membri hanno inoltre
sottolineato che il meccanismo dell’inversione contabile comporta sempre un
rischio di spostamento della frode in altri Stati membri e hanno rammentato che
tale procedura non deve essere utilizzata sistematicamente per compensare le
carenze di controlli da parte delle autorità fiscali di uno Stato membro. Nel
caso particolare della Romania, hanno riconosciuto che il settore interessato
si trovava a monte della catena di produzione e hanno preso atto del fatto che
le autorità rumene si erano impegnate a non chiedere una proroga della deroga
e, soprattutto, ad attuare misure strutturali per rimediare alla situazione
prima che terminasse il biennio di applicazione della deroga. La Romania ha confermato espressamente e
inequivocabilmente di accettare queste condizioni. Tale impegno è stato in particolare menzionato nel
primo considerando della decisione di esecuzione 2011/363/UE del Consiglio, del
20 giugno 2011, in cui si afferma che la Romania “ha precisato che non
chiederà una proroga di tale autorizzazione.” Nonostante abbia accettato l’improrogabilità del
periodo di applicazione di due anni, la Romania ha inviato una richiesta di
proroga. 2. L’INVERSIONE CONTABILE Ai sensi dell’articolo 193 della direttiva IVA, il
debitore dell’IVA è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una
prestazione di servizi. Scopo del meccanismo d’inversione contabile è
trasferire tale responsabilità al soggetto passivo destinatario della cessione
o della prestazione. La frode “dell’operatore inadempiente” avviene
allorché i rivenditori evadono il pagamento dell’IVA all’erario dopo aver
venduto i loro prodotti. I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di
beneficiare di una detrazione fiscale in quanto sono in possesso di fatture
valide. Nei casi più gravi di questo genere di evasione fiscale gli stessi beni
o servizi sono ceduti o prestati più volte senza alcun versamento di IVA all’erario,
mediante un meccanismo di “carosello” (che prevede che i beni o servizi siano
rivenduti tra vari Stati membri). Designando in tali casi il destinatario dei
beni o servizi forniti quale debitore dell’IVA, si è constatato che il
meccanismo dell’inversione contabile elimina la possibilità di praticare questa
forma di evasione fiscale. 3. LA RICHIESTA La Romania chiede, ai sensi dell’articolo 395
della direttiva IVA, che il Consiglio, deliberando su proposta della
Commissione, la autorizzi a prorogare l’applicazione della misura speciale di
deroga all’articolo 193 della stessa direttiva per quanto riguarda l’applicazione
del meccanismo dell’inversione contabile a frumento, farro, segale, orzo,
granturco, soia, fagioli, semi di ravizzone o di colza, semi di girasole e
barbabietola da zucchero. La richiesta si fonda essenzialmente sul fatto che
l’Ungheria ha ottenuto una deroga analoga per prodotti agricoli concernente parimenti
un periodo di due anni[2]
e alla medesima condizione, espressamente accettata dall’Ungheria, di non
chiedere una proroga. Le date di inizio e di fine delle due deroghe sono
tuttavia diverse: dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2013 per la Romania e
dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014 per l’Ungheria. Secondo la Romania,
sussiste il rischio che la frode si sposti in Romania, soprattutto per il fatto
che la deroga dell’Ungheria continuerà ad essere applicata dopo che quella
rumena avrà cessato la sua validità. Secondo le autorità di tale paese, le
misure antifrode poste in essere in tale contesto non sarebbero sufficienti a
contrastare la frode dopo il 31 maggio 2013. 4. PARERE DELLA COMMISSIONE Quando la Commissione riceve una richiesta a
titolo dell’articolo 395, la esamina per verificare che sussistano le
condizioni fondamentali per accoglierla, ovvero che la misura specifica
proposta semplifichi le procedure per i soggetti passivi e/o per l’amministrazione
fiscale o che consenta di evitare talune forme di evasione o di elusione
fiscale. In questo contesto la Commissione ha sempre adottato un’impostazione
moderata e prudente affinché le deroghe non compromettano il funzionamento del
regime generale dell’IVA, siano di portata limitata, necessarie e proporzionate. In primo luogo, secondo il parere della
Commissione le merci in questione – cereali e semi oleosi – sono di natura tale
da rendere possibile una verifica utilizzando i mezzi di controllo
convenzionali, senza che sia necessario ricorrere al meccanismo dell’inversione
contabile. La deroga di cui ha beneficiato la Romania è stata pertanto
accordata in condizioni eccezionali al fine di concederle il tempo per attuare
determinate riforme intese a combattere la frode. In secondo luogo, la misura non è mai stata
considerata una soluzione a lungo termine o uno strumento per compensare il
controllo inadeguato dei soggetti passivi in questi mercati estremamente
importanti. La deroga era giustificata in quanto parte di un pacchetto di
misure che la Romania doveva attuare ed era nel contempo circoscritta a un
periodo di tempo determinato e subordinata alla condizione, accettata dalla
Romania, di non essere prorogabile. Le stesse condizioni erano contemplate
nella deroga concessa all’Ungheria. Sulla base di alcune indicazioni risulta inoltre
che la frode in questi settori si è spostata, in particolare, in altri Stati
membri dell’Europa sudorientale. Alla luce di tali elementi, l’applicazione del
meccanismo dell’inversione contabile per un periodo di tempo più lungo
rappresenterebbe un rischio di frode per questi Stati membri, rischio che non
può essere sottovalutato considerata l’importanza di tali settori nella
regione. 5. CONCLUSIONE Sulla base degli elementi che precedono la
Commissione si oppone alla richiesta presentata dalla Romania. [1] Decisione
di esecuzione 2011/363/UE del Consiglio, del 20 giugno 2011, che autorizza
la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(GU L 163 del 23.6.2011, pag. 26). [2] Decisione
di esecuzione 2012/624/UE del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che autorizza
l’Ungheria ad introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(GU L 274 del 9.10.2012, pag. 26).