RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sui progressi compiuti dal Kosovo* nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti /* COM/2013/066 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sui progressi compiuti dal Kosovo* nella
realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la
liberalizzazione dei visti
1.
Introduzione
La Commissione europea ha avviato un dialogo
con il Kosovo sulla liberalizzazione dei visti il 19 gennaio 2012, e il 14
giugno 2012 ha comunicato al Governo di tale paese una tabella di marcia ai
fini di un regime di esenzione dal visto. L’avvio di tale dialogo, nel 2012, è
stato reso possibile dal fatto che il Kosovo aveva già attuato nel 2010 e nel
2011 un consistente insieme di riforme, specialmente nel settore della
riammissione e della reintegrazione. La tabella di marcia per la liberalizzazione
dei visti indica le normative e tutte le altre misure che il Kosovo è tenuto ad
adottare e ad attuare e le condizioni che deve soddisfare a breve termine per
procedere verso la liberalizzazione dei visti. In primo luogo occorre che il
Kosovo adotti o modifichi, in conformità con l’acquis UE, le normative
menzionate nella tabella di marcia. Dovrà poi procedere alla piena attuazione
di tali normative e di tutte le altre misure sempre specificate nella roadmap. Negli ambiti contemplati dalla tabella di
marcia sui visti esiste già in Kosovo un ampio corpus legislativo. In alcuni
settori la normativa esistente è già conforme agli elementi essenziali dell’acquis
UE, mentre in altri restano necessari l’adozione di nuove leggi, un ulteriore
allineamento all’acquis o l’adozione di atti di diritto derivato. Il 14 giugno 2012 la Commissione ha tenuto la
prima riunione di alti responsabili col Kosovo nel contesto del dialogo sui
visti, e ha chiesto alle autorità kosovare di fornire un’ampia relazione sul
grado di preparazione del loro paese rispetto alla tabella di marcia prevista,
focalizzandosi sull’allineamento legislativo. Il 15 settembre 2012 il Governo
kosovaro ha presentato la relazione richiesta e un’analisi giuridica. Per
valutare i progressi compiuti dal Kosovo nell’ambito del dialogo sui visti, i
servizi della Commissione hanno svolto un’apposita missione nel paese il 22-24
ottobre 2012, assistiti da vari esperti degli Stati membri dell’UE, dall’Ufficio
dell’UE in Kosovo e da EULEX. Il presente documento costituisce la prima
relazione periodica con cui la Commissione valuta i progressi compiuti dal
Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia.
Conformemente a tale tabella di marcia, i punti oggetto della valutazione (con
particolare attenzione per l’allineamento con l’acquis dell’UE) sono i seguenti: (1)
il percorso compiuto dal Kosovo nell’adozione o
nella modifica, in linea con l’acquis UE, delle normative indicate nella roadmap; (2)
il percorso compiuto dal Kosovo nell’attuazione
delle normative e di tutte le altre misure previste nella roadmap; (3)
gli effetti previsti della liberalizzazione del
regime dei visti in termini di sicurezza ed emigrazione. Il presente documento si basa sull’ampia
relazione e sull’analisi giuridica presentata dal Governo kosovaro, sulle
relazioni elaborate dagli esperti degli Stati membri dell’UE che hanno
partecipato alla missione di valutazione dell’ottobre 2012, sulle informazioni
fornite dall’Ufficio dell’UE in Kosovo, da EULEX e dalle agenzie dell’UE, così
come sulle dettagliate statistiche compilate da EUROSTAT e presentate dagli
Stati membri dell’UE e dagli Stati associati Schengen. Contiene una serie di
raccomandazioni riguardanti i settori in cui restano necessari l’adozione di
nuove leggi, un ulteriore allineamento con l’acquis o l’adozione di atti di
diritto derivato. Poiché i progressi nel dialogo relativo alla liberalizzazione
dei visti richiederanno l’attuazione e l’applicazione di tutte le misure
indicate nella tabella di marcia, la presente relazione formula anche una serie
di raccomandazioni riguardanti l’attuazione. Il dialogo sui visti non pregiudica le
posizioni degli Stati membri dell’UE sullo status del Kosovo.
2.
Valutazione delle condizioni relative alla
riammissione e alla reintegrazione
2.1.
Riammissione
Il quadro giuridico nazionale che disciplina
la riammissione consiste in un’apposita legge e in disposizioni di
diritto derivato. Tali misure stabiliscono le norme e le procedure di
riammissione, in Kosovo, di cittadini kosovari, di cittadini di paesi terzi e
di apolidi che non soddisfano più le condizioni di ingresso o di soggiorno
nello Stato richiedente; disciplinano inoltre la procedura di riammissione con
disposizioni riguardanti le autorità competenti, i termini, i moduli di
domanda, i documenti di viaggio, la protezione dei dati e il transito. La legge
sulla riammissione contiene disposizioni che garantiscono il rispetto della
Costituzione e delle norme riguardanti la protezione dei dati, la cittadinanza,
i documenti di viaggio e gli stranieri, così come il rispetto della Convenzione
di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del relativo
Protocollo del 1967. Il Kosovo deve applicare la sua legge sulla
riammissione “senza pregiudizio” di qualsiasi accordo di riammissione concluso
con paesi terzi. Il Kosovo ha stipulato accordi di questo tipo con 18 paesi, di
cui 14 Stati membri dell’UE, due Stati associati Schengen e due paesi dei
Balcani occidentali[1],
ha siglato accordi bilaterali con altri tre paesi e avviato negoziati con altri
nove[2]. Gli accordi esistenti
obbligano le Parti contraenti a riammettere i rispettivi cittadini e i
cittadini di paesi terzi che non soddisfano più le condizioni di ingresso o di
soggiorno. Specificano inoltre i moduli da compilare per le domande di
riammissione e contengono disposizioni sui termini per le richieste, sui costi
della riammissione, sulla protezione dei dati, la prova dell’identità e la
prova di ingresso e di transito. La riammissione dagli Stati membri dell’UE
avviene principalmente in base ad accordi bilaterali. Con gli Stati membri che
non riconoscono il Kosovo tende inoltre a funzionare attraverso l’UNMIK o
EULEX. Le domande vengono trattate dalla divisione per la riammissione e i
rimpatri presso il Ministero degli Affari interni, mentre la polizia del Kosovo
si occupa dell’identificazione dei rimpatriandi. In mancanza di documenti di
identità affidabili, tale identificazione spesso costituisce un problema per le
autorità del Kosovo, e porta a rifiutare le domande di riammissione. Lo scambio
di informazioni con le autorità degli Stati membri relativamente alle esigenze
particolari dei rimpatriati, comprese le vittime della tratta degli esseri
umani, resta problematico. Ai sensi della legge sulla riammissione, una
domanda di riammissione è accolta se le autorità competenti del Kosovo non vi
hanno risposto entro un termine di 30 giorni. La tabella 6.6 mostra un numero
elevato di domande di riammissione pendenti provenienti da Germania e Belgio,
il che fa pensare che questa disposizione non funzioni nel caso di tutti gli
Stati membri. Le statistiche sulla riammissione presentate dal Kosovo non
corrispondono alle cifre fornite dagli Stati membri. Il Kosovo dovrebbe
confermare le sue statistiche sulla riammissione raffrontandole con quelle
degli Stati membri.
2.2.
Reintegrazione
Negli ultimi anni il Kosovo ha migliorato la
sua politica di reintegrazione. Nel 2010 il Governo ha adottato una strategia
e un piano d’azione rivisti per la reintegrazione e un programma di
reintegrazione, con il supporto di un apposito fondo[3] le cui risorse sono aumentate da
500 000 EUR nel 2010 a 3,4 milioni di EUR nel 2011 e 3,2 milioni di EUR
nel 2012. Il fondo per la reintegrazione finanzia servizi d’emergenza per i
rimpatriati, come il trasporto all’arrivo, l’alloggio temporaneo, l’assistenza
medica, alimenti e articoli sanitari, abitazioni, nonché servizi per una
reintegrazione sostenibile, come corsi di lingua per i minori, formazione
professionale, assistenza all’occupazione e sostegno alla creazione di imprese.
Il ruolo e le responsabilità delle autorità nazionali e comunali implicate
nella reintegrazione dei rimpatriati, l’iter decisionale e i criteri per
beneficiare del programma sono definiti in un regolamento. La struttura istituzionale a supporto della
reintegrazione è stata affinata nel 2012. Un comitato esecutivo, assistito da
un segretariato, autorizza i pagamenti a carico del fondo per la
reintegrazione, controlla l’esecuzione, coordina le mansioni fra i ministeri e
la presentazione delle informazioni da parte dei comuni. Un ufficio per la
reintegrazione, che comprende un ufficio d’accoglienza all’aeroporto, mantiene
un contatto diretto con i rimpatriati. Nel 2012 tale ufficio è stato
trasformato in un dipartimento del Ministero degli Affari interni e ha
cominciato a controllare il lavoro di sette coordinatori regionali. A livello
locale si occupano della reintegrazione uffici comunali per le comunità e i
rimpatri, che riferiscono ai loro coordinatori regionali[4]. I comitati comunali per la
reintegrazione approvano le richieste di servizi d’emergenza a livello locale,
mentre le richieste di servizi per una reintegrazione sostenibile sono
approvate a livello centrale. Nel 2011 hanno seguito una formazione sulla
reintegrazione circa 250 funzionari locali. Rimane in sospeso la creazione di
un sistema di gestione dei casi per controllare l’accesso dei rimpatriati ai
servizi per la reintegrazione. Nel 2011 il Kosovo ha speso solo l’11% del suo
fondo per la reintegrazione, e principalmente per servizi d’emergenza. Nei
primi tre trimestri del 2012 le autorità hanno destinato circa il 58% del fondo
(1,8 milioni di EUR) alla reintegrazione, di cui 1 milione di EUR all’alloggio,
360 000 EUR a un regime di creazione d’occupazione, e il resto a servizi d’emergenza.
La società che forniva alloggi temporanei ai rimpatriati è stata implicata in
uno scandalo di corruzione e ha perso il contratto con il Ministero degli
Affari interni. Fra gennaio e settembre 2012 il dipartimento
per la reintegrazione ha calcolato 2 968 rimpatriati in Kosovo, di
cui circa tre quarti (2 181 persone) hanno beneficiato del fondo per la
reintegrazione. Il 61,5% dei beneficiari erano di etnia albanese, il 30%
appartenevano alla minoranza rom, ashkali ed egizia, e il 4% alla minoranza
serba. Tutti i beneficiari hanno ricevuto assistenza medica e alimenti; il 34% ha
ricevuto aiuto per l’istruzione, il 18% legna per il riscaldamento, il 18%
riparo o supporto per l’alloggio, l’11% ha beneficiato di servizi di trasporto
all’arrivo, e il 17% di formazione professionale o sostegno alla creazione di
un’impresa. Queste cifre dimostrano la preponderanza degli aiuti d’emergenza
fra i servizi finanziati tramite il fondo per la reintegrazione.
3.
Valutazione delle condizioni relative alla
sicurezza dei documenti, alla gestione delle frontiere/linee di confine e della
migrazione, all’ordine pubblico e alla sicurezza e ai diritti fondamentali
connessi alla libertà di circolazione
3.1.
Blocco 1 - Sicurezza dei documenti
La legge sui documenti di viaggio, la legge
relativa alle carte di identità e il diritto derivato stabiliscono le regole e
le procedure per l’ottenimento di documenti di viaggio e delle carte di
identità. Esse includono disposizioni volte a garantire l’integrità del
processo di emissione e la qualità dei documenti, in linea con le norme dell’Organizzazione
internazionale per l’aviazione civile (ICAO). La legge sullo stato civile, con
i rispettivi atti di diritto derivato, disciplina l’iscrizione anagrafica
e l’emissione di documenti originatori. Ai cittadini viene assegnato un numero
di identificazione personale alla nascita, oppure in occasione di un’iscrizione
tardiva o di una nuova iscrizione. In caso di perdita del certificato di stato
civile è possibile registrarsi nuovamente presentando altri documenti o
testimonianze di familiari. Il diritto derivato disciplina il formato e il
rilascio dei certificati di stato civile così come l’accesso ai registri.
I certificati contengono una serie di caratteristiche di sicurezza. La legge sui nomi di persona consente la
registrazione dei nomi solo in alfabeto latino, cosa che esclude l’uso dell’alfabeto
cirillico in violazione della Costituzione. I cittadini possono cambiare nome
una volta ogni cinque anni, fatte salve una serie di restrizioni per impedire
gli abusi. A tal fine gli interessati devono presentare il certificato di
nascita, il certificato di matrimonio, se del caso, e un certificato che
attesti che non sono oggetto di alcun procedimento giudiziario. Nel caso di
autorizzazione al cambiamento di nome, il numero di identificazione personale
resta invariato, ma sul nuovo certificato appare il nuovo nome. Il Kosovo ha
cercato di stringere relazioni più strette con l’INTERPOL per individuare le
persone che chiedono un cambiamento del nome e quelle allontanate dallo spazio Schengen.
Intende inoltre respingere le richieste di chi figuri sull’elenco delle persone
soggette a divieto d’ingresso Schengen. In alcuni casi, come quelli delle donne
sposate che riprendono il loro nome da nubile, il cambiamento non può essere
rifiutato, ma i nuovi nomi sono inviati a INTERPOL per essere poi inoltrati
agli Stati membri. Nell’ottobre 2011 il Kosovo ha cominciato a
rilasciare documenti di viaggio biometrici. Dopo la scoperta di
irregolarità finanziarie, la cooperazione fra il Ministero degli Affari interni
e la società contraente è stata sospesa. I documenti di viaggio valutati nell’ottobre
2012 soddisfacevano, tranne una, tutte le norme UE relative alla sicurezza: il
loro design conteneva le caratteristiche di sicurezza richieste, e il formato
era conforme alle norme ICAO[5].
Sempre in conformità con le norme ICAO, i dati personali, l’immagine del volto
e le impronte digitali del titolare del documento erano contenute in un chip
elettronico. Le pagine
contenenti i dati erano personalizzate sotto l’aspetto ottico e includevano una
serie di caratteristiche di sicurezza, ma non soddisfacevano le norme UE per
quanto riguarda l’età di rilevamento delle impronte digitali da inserire nei
documenti di viaggio. Le norme UE prevedono difatti che le impronte digitali
vengano rilevate a partire dai 12 anni di età (una misura applicata dagli Stati
membri contro la tratta dei minori), mentre la legge del Kosovo sui documenti
di viaggio esenta da tale rilevamento i minori fino all’età di 16 anni. Non avendo potuto aderire al repertorio di
chiavi pubbliche dell’ICAO, il Kosovo non ha inviato ai paesi terzi i suoi
certificati di “infrastruttura di chiave pubblica” generati nell’ambito del
processo di emissione dei documenti di viaggio biometrici. I documenti di
viaggio persi e rubati sono registrati e comunicati all’unità del Kosovo per la
cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto, per essere poi
trasmessi alla base dati di INTERPOL dei documenti di viaggio rubati e persi.
Tuttavia, il codice dei documenti di viaggio del Kosovo non è incluso nell’elenco
dei codici usati nella base dati di INTERPOL. Sono disponibili circa 6 000
voci che potrebbero essere trasferite in tale base dati. Il rilascio delle carte di identità è
disciplinato dalle norme internazionali[6].
Le carte di identità del Kosovo contengono una serie di caratteristiche di
sicurezza così come gli identificatori biometrici del titolare del documento,
inclusa l’immagine del volto e le impronte digitali, codificati in un codice a
barre bidimensionale con la possibilità di lettura ottica. Le caratteristiche
di sicurezza di queste carte di identità sono conformi alle norme ICAO.
Le modifiche apportate alla legge relativa alle carte di identità nel 2012
consentiranno la produzione di carte di identità biometriche, ma il Kosovo non
ha ancora annunciato quando comincerà ad emettere tali documenti. Un sistema anagrafico basato sulle migliori
prassi europee contiene dati precisi, completi e aggiornati, e ha come base i
soggetti interessati. Il sistema anagrafico del Kosovo è al di sotto di questi
standard, nonostante i considerevoli progressi degli ultimi anni. Un’agenzia di
iscrizione anagrafica presso il Ministero degli Affari interni gestisce tutti i
registri di iscrizione e di stato civile e rilascia ai cittadini, a livello
comunale, i certificati di stato civile, le carte di identità e i documenti di
viaggio. Uffici anagrafici comunali iscrivono tutti gli eventi quali nascite,
matrimoni e decessi in registri distinti, caricano tali dati in un registro
anagrafico centrale e rilasciano certificati di stato civile. Il numero di tali
uffici in Kosovo non deve pregiudicare la possibilità, per l’agenzia di
iscrizione anagrafica, di accertare che essi rispettino la legislazione in
vigore, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti di nome. I centri
comunali di registrazione anagrafica trattano le domande di carte di identità e
di documenti di viaggio nel modo seguente: verificano l’identità del richiedente
in base ai certificati di stato civile, raccolgono le fotografie, le impronte
digitali e le firme, caricano i dati in un registro civile centrale ed emettono
le carte di identità o i documenti di viaggio richiesti. È in corso l’integrazione dei dati di stato
civile e delle iscrizioni in un unico registro anagrafico centrale. I registri in
Kosovo sono stati scannerizzati e caricati in un archivio elettronico, cui
vengono progressivamente aggiunte le copie autenticate dei registri originali
provenienti dalla Serbia. Il personale ha seguito una formazione sulle modalità
di utilizzo del nuovo registro centrale. Tuttavia, la qualità dei dati del
registro centrale, tranne per quanto riguarda le registrazioni delle nascite,
resta bassa; i dati relativi ai matrimoni e ai decessi non sono ancora
aggiornati, i dati inseriti non sempre sono incrociati correttamente o non
corrispondono del tutto, fra le varie basi dati vi sono varie incoerenze e
mancanze, e il meccanismo di controllo delle modifiche dei dati resta debole. Il personale dell’agenzia di iscrizione
anagrafica ha seguito una formazione su un nuovo codice deontologico, e un
piccolo ispettorato presso tale agenzia indaga sulla corruzione. Tuttavia, l’applicazione
va migliorata: continuano a verificarsi cambiamenti di nome fraudolenti e si
rilevano dati incorretti nei documenti di viaggio e di identità; sono stati inoltre
riferiti casi di corruzione nella produzione di documenti di viaggio biometrici
e di targhe di immatricolazione dei veicoli. Per aumentare l’affidabilità del
processo di registrazione anagrafica occorreranno risorse adeguate per gli
accertamenti, la formazione e il controllo di tutti i funzionari pubblici che
lavorano al registro civile.
3.2.
Blocco 2 - Gestione delle frontiere/linee di confine e della migrazione
3.2.1.
Gestione delle frontiere/linee di confine
La legge sul controllo e la sorveglianza delle
frontiere contempla la maggior parte delle norme stabilite dal codice frontiere
Schengen, ma le sue definizioni e alcune disposizioni non sembrano essere
conformi a tale codice[7].
Una confusione terminologica tocca i concetti di controllo di frontiera,
verifiche di frontiera, sorveglianza di frontiera, verifiche minime, verifiche
approfondite e verifiche in seconda linea. Gli articoli che disciplinano la
cooperazione inter-servizi presentano definizioni troppo ampie e non regolano
la cooperazione in dettaglio. La legge andrebbe pertanto modificata. Gli atti di diritto derivato sul traffico
frontaliero locale e il relativo lasciapassare sono in linea con l’acquis di Schengen[8]. In futuro, il traffico
frontaliero locale potrebbe coprire vaste aree adiacenti al Kosovo, con un
considerevole impatto sui flussi migratori che attraversano tale paese. Occorre
stabilire un sistema efficiente, in stretta cooperazione con i paesi vicini, per
gestire il rilascio, il controllo e l’utilizzo dei lasciapassare per traffico
frontaliero locale. La strategia per la gestione integrata delle
frontiere (GIF) adottata nel 2012 si ispira al modello dei Balcani
occidentali, che non contiene quell’ampio approccio a tale gestione integrata
definito nelle conclusioni del Consiglio del 2006, nel codice frontiere Schengen
e nel catalogo Schengen. Gli elementi fondamentali della gestione integrata
delle frontiere, cioè i controlli di frontiera, la prevenzione della
criminalità e il modello di controllo dell’accesso articolato su quattro
livelli, sono assenti da tale strategia, e manca un’adeguata formazione. Tale
strategia andrebbe rielaborata, tenendo presenti tutte le raccomandazioni e
migliori prassi definite nelle conclusioni del Consiglio del 2006, nel codice
frontiere Schengen e nel catalogo Schengen[9]. In un sistema GIF ben funzionante, l’analisi
strategica dei rischi viene utilizzata nella gestione dei rischi e delle
minacce esistenti per la sicurezza delle frontiere. Tutte le autorità del
Kosovo che si occupano della gestione delle frontiere/linee di confine hanno
recentemente sviluppato i loro sistemi di analisi dei rischi, e il centro di
gestione delle frontiere/linee di confine sta cominciando a svolgere un ruolo
fondamentale nella gestione dei rischi. A livello regionale e locale, l’analisi
dei rischi dovrebbe essere praticata sistematicamente per rafforzare la
pianificazione operativa, lo sviluppo delle capacità e un approccio proattivo
alla gestione delle frontiere/linee di confine. Il Kosovo ha inoltre incontrato
difficoltà tecniche nel funzionamento del suo sistema di gestione delle
frontiere nel Nord del paese, situazione che va corretta. La strategia GIF del Kosovo funziona come una “quasi
legislazione”, che attribuisce vari ruoli e responsabilità alle diverse
autorità competenti per la gestione delle frontiere/linee di confine e
organizza la cooperazione fra di esse. Il piano d’azione per la gestione
integrata delle frontiere indica come realizzare gli obiettivi comuni nella
gestione delle frontiere/linee di confine. La cooperazione strategica è
migliorata a livello centrale, ma la cooperazione inter-servizi a livello
regionale o locale non ha potuto essere valutata. Il centro di gestione delle
frontiere/linee di confine è l’unico organo di cooperazione i cui ruoli e le
cui responsabilità sono adeguatamente disciplinati dalla legge sul controllo e
la sorveglianza delle frontiere e dal diritto derivato, ma vanno definiti
giuridicamente anche i ruoli e le responsabilità di gestione delle frontiere/linee
di confine delle altre autorità. Occorre quindi che il Kosovo elabori una
legislazione che definisca i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità
pubbliche che si occupano della gestione delle frontiere/linee di confine,
includendo la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni allo scopo di
prevenzione e lotta contro l’immigrazione irregolare e la criminalità
transfrontaliera. La cooperazione fra autorità di contrasto con
i paesi vicini è migliorata nel 2012. Il Kosovo intrattiene strette relazioni
con l’Albania e, in minor misura, con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
per quanto riguarda la cooperazione di polizia, la cooperazione doganale e la
cooperazione di frontiera, inclusi i pattugliamenti congiunti, lo scambio di
informazioni e le riunioni congiunte periodiche[10]. Il Kosovo e l’ex Repubblica jugoslava
di Macedonia hanno creato un centro comune di comunicazione per la cooperazione
di polizia, cooperazione cui partecipano tutte e tre le autorità kosovare con
competenze nel settore delle frontiere e delle linee di confine, cioè la
polizia di frontiera, le dogane e l’agenzia alimentare e veterinaria. Si stanno
inoltre costruendo relazioni in materia di verifiche di frontiera, si sta
creando un nuovo valico di frontiera condiviso con l’ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, e vi sono progetti di apertura di nuovi valichi di frontiera con il Montenegro.
Il Kosovo deve impegnarsi a concludere accordi di cooperazione fra autorità di
contrasto con tutti i paesi vicini. Nel 2012 il Kosovo e la Serbia, con l’assistenza
dell’UE, hanno compiuto considerevoli progressi nell’attuazione delle
conclusioni concordate del 2 dicembre 2011 sulla gestione integrata delle
frontiere, che prevedevano l’apertura di quattro valichi di frontiera
provvisori entro la fine di dicembre 2012 e i preparativi in vista della
creazione di due valichi provvisori supplementari nel 2013. Le parti hanno
inoltre concordato le coordinate geografiche di sei valichi di frontiera
permanenti da istituire in futuro, le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni
fra autorità di contrasto, lo scambio di informazioni doganali, l’assistenza
giudiziaria reciproca e l’assegnazione di personale di collegamento per seguire
tutte le questioni relative alla normalizzazione delle relazioni fra le due
parti. L’accordo GIF va pienamente attuato in maniera coordinata. In coordinamento col Montenegro, il Kosovo
deve inoltre delineare la frontiera comune. Deve altresì studiare modalità di
cooperazione con FRONTEX.
3.2.2.
Gestione della migrazione
La legge sugli stranieri disciplina una serie
di questioni legate al rilascio dei visti, alla migrazione legale e alla
migrazione illegale. Data la sua vasta portata, questa legge è conforme
solo in parte all’acquis UE. La legge sugli stranieri, la legge sul controllo e
la sorveglianza delle frontiere e il diritto derivato dovrebbero pertanto
essere ampiamente rielaborati in modo che le loro definizioni e le disposizioni
centrali siano conformi al codice frontiere Schengen e
alla legislazione UE sulla migrazione legale[11]
e sulla migrazione illegale[12].
Le modifiche dovrebbero toccare i seguenti punti: –
la legge sugli stranieri prevede che questi possano
entrare e soggiornare nel territorio del Kosovo se in possesso di un documento
di viaggio valido con un visto o un permesso di soggiorno temporaneo in corso
di validità. Le condizioni di ingresso definite in tale legge, così come l’obbligo
dei vettori di verificare l’identità del viaggiatore, le procedure di due diligence
e le deroghe per i rifugiati riconosciuti, figuranti nella legge sugli
stranieri e nella legge sul controllo e la sorveglianza delle frontiere, non
sono conformi al codice frontiere Schengen; –
in base alla legge sugli stranieri, il Governo ha
adottato una decisione e ha elaborato una legislazione derivata sul rilascio
dei visti nei consolati e ai valichi di frontiera/linee di confine. Il nuovo
regime in materia di visti previsto dal Kosovo interesserà 87 paesi, ma la sua
attuazione sarà rimandata fino al luglio 2013. I cittadini dei paesi
interessati possono ottenere il visto presso i consolati del Kosovo, e alcuni
possono farlo ai valichi di frontiera/linee di confine del Kosovo[13]. Accordare così ampi poteri
consolari alla polizia di frontiera non è linea con il codice dei visti[14], che consente il rilascio di
visti ai valichi di frontiera solo in circostanze eccezionali. L’introduzione
di un sistema informazione visti richiederà inoltre un sostanzioso investimento
in un sistema informatico che colleghi le banche dati pertinenti con il
registro dei visti. Nonostante il supporto esterno, l’infrastruttura non è
ancora predisposta. La legge sugli stranieri, la legge sul controllo e la
sorveglianza delle frontiere e il diritto derivato vanno modificati per
garantirne la piena conformità con il codice dei visti per quanto riguarda il
rilascio dei visti ai valichi di frontiera; –
la legge sugli stranieri richiede il possesso di un
permesso di lavoro ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo
a uno straniero, mentre la legge che disciplina la concessione del permesso di
lavoro e di impiego agli stranieri richiede un permesso di soggiorno ai fini
del rilascio di un permesso di lavoro. Questa contraddizione va corretta.
Nessuna delle due leggi rispetta le definizioni utilizzate nella pertinente legislazione
dell’UE sui familiari, gli apolidi o i minori non accompagnati. Non esistono
disposizioni sull’impiego di persone titolari di un permesso di soggiorno
rilasciato per motivi umanitari, a fini di ricongiungimento familiare e per motivi
di studio o ricerca. Le clausole sul ricongiungimento familiare non sono
conformi alle norme dell’UE. La legge sugli stranieri non disciplina il
soggiorno di stranieri vittime della tratta; –
la legge sugli stranieri disciplina il rimpatrio di
migranti in situazione irregolare e il trattenimento prima dell’allontanamento.
Non definisce tuttavia procedure per una politica di rimpatrio equa e
trasparente, incluse disposizioni riguardanti le decisioni di rimpatrio, l’allontanamento,
i divieti di ingresso, la fuga, la partenza volontaria e le persone vulnerabili.
La procedura di rimpatrio non è chiara e mancano le garanzie procedurali. La
legge non contiene norme specifiche riguardanti il rimpatrio di persone
vulnerabili, minori non accompagnati o vittime della tratta. Non è contemplata
la possibilità di prorogare la partenza volontaria o di rinviare il rimpatrio.
Non vi sono sanzioni per i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare; –
la legge sugli stranieri stabilisce che gli ordini
di lasciare il territorio debbano essere accompagnati da un divieto d’ingresso,
ma non prevede norme sulla revoca o sulla sospensione di un divieto d’ingresso.
Non vi sono deroghe all’applicazione di un divieto d’ingresso nel caso di
vittime della tratta, o chiare disposizioni sui mezzi di ricorso contro l’allontanamento,
sull’assistenza legale e sulla rappresentanza. Le norme sul trattenimento non
specificano le autorità competenti, le condizioni del trattenimento, i contatti
con i rappresentanti legali o con i familiari, né il trattamento delle persone
vulnerabili. Il principio di non respingimento è effettivamente contemplato
nella legge sugli stranieri, in linea con le norme internazionali, ma non sono
previste garanzie riguardanti i rimpatri pendenti, l’unità familiare o le cure
sanitarie d’emergenza. L’interesse superiore del minore e l’unità familiare non
sono presi in considerazione; –
la legge sugli stranieri non contiene disposizioni
che garantiscono l’integrazione socioeconomica dei rifugiati. Per rafforzare
tale integrazione, anche sul mercato del lavoro, i rifugiati dovrebbero
ottenere uno status giuridico certo in Kosovo, preferibilmente nella forma di
un permesso di soggiorno permanente rilasciato una volta scaduto il permesso di
soggiorno temporaneo; –
il Kosovo ha sviluppato una nuova banca dati sull’asilo
e la migrazione che, una volta entrata in funzione, potrebbe contribuire alla raccolta
dei dati e all’analisi della migrazione in Kosovo. Il diritto di accesso delle
autorità non è stato, tuttavia, ancora definito. La legge sugli stranieri deve
essere modificata nel pieno rispetto della legge sulla protezione dei dati, in
modo da disciplinare il trattamento dei dati nel settore della migrazione e
dell’asilo, l’accesso ai dati e lo scambio di dati fra autorità. Il Codice penale contiene disposizioni sul
traffico dei migranti, con adeguate sanzioni, che definiscono tale reato come
un’azione per ottenere benefici finanziari o materiali dall’ingresso
clandestino di uno straniero in Kosovo. Queste disposizioni sono ampiamente in
linea con la direttiva dell’UE volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso,
del transito e del soggiorno illegali[15]. Sono attualmente in corso di elaborazione una
nuova strategia e un piano d’azione sulla migrazione. Tale strategia dovrebbe
fornire un ampio quadro per la gestione della migrazione, sia legale che
irregolare, conformemente alle migliori prassi internazionali. Dovrebbe inoltre
delineare obiettivi chiari, definire ruoli e responsabilità, chiarire l’ambito
di cooperazione con i paesi terzi, e sviluppare un profilo di migrazione per il
Kosovo.
3.2.3.
Asilo
La legge sull’asilo, che disciplina la
qualifica e lo status dei richiedenti protezione internazionale, le condizioni
materiali d’accoglienza e le procedure d’asilo in Kosovo, non è pienamente
conforme all’acquis dell’UE né alla Convenzione di Ginevra del 1951[16]. Contempla, fra gli altri
ambiti, gli aspetti procedurali dell’asilo, le diverse forme di protezione come
lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la cosiddetta protezione
temporanea, i diritti e i doveri dei richiedenti, il principio di non
respingimento, la chiusura della procedura d’asilo, il ricorso e il rilascio
dei documenti. La struttura della legge è incoerente. Varie definizioni, fra
cui quelle in relazione ai richiedenti asilo, alle persone vulnerabili, ai
cittadini stranieri e agli apolidi, non sono del tutto conformi all’acquis dell’UE
e alla Convenzione di Ginevra. Le definizioni di paesi d’origine sicuri e di
paesi terzi sicuri non sono conformi alla direttiva sulle procedure d’asilo. La
legge non descrive i principi della procedura d’asilo. Essa contiene inoltre
una categoria supplementare, la cosiddetta “protezione temporanea”, ma le
finalità e l’ambito d’applicazione non sono chiari. Le esigenze delle persone vulnerabili non sono
adeguatamente trattate e sono limitate ai minori, alle donne e alle persone con
disabilità mentali o fisiche - si tratta quindi di disposizioni non pienamente
conformi alla direttiva riguardante le condizioni d’accoglienza e alla
direttiva Qualifiche. I diritti dei richiedenti asilo e le garanzie procedurali
risultano indebitamente limitati, in particolare per quanto riguarda l’esame
delle domande, l’uso della madrelingua nelle domande, il ricorso ad interpreti
e il diritto di comunicare con l’UNHCR, il cui ruolo non appare in linea con la
direttiva sulle procedure d’asilo o con la Convenzione di Ginevra. Non vi sono disposizioni chiare sui diritti e
obblighi dei rifugiati e delle persone oggetto di protezione sussidiaria o
della cosiddetta “protezione temporanea”, e diversi principi fondamentali quali
l’accesso all’istruzione, l’assistenza all’integrazione, il diritto alla
proprietà privata e il diritto al lavoro non figurano nella legge, che non
risponde così alle norme della direttiva Qualifiche e della Convenzione di
Ginevra. I mezzi di ricorso non includono il diritto di impugnare il rifiuto di
una domanda di protezione sussidiaria o “temporanea”, e non sono pertanto
conformi alle norme della direttiva sulle procedure d’asilo. I termini per l’interruzione
delle procedure d’asilo non sono chiaramente definiti. Il Kosovo ha ricevuto 189 domande d’asilo nel
2011 e solo 31 fino al novembre 2012. Quest’anno, il Dipartimento per la
cittadinanza, l’asilo e l’immigrazione del Ministero degli Affari interni è
stato inoltre oggetto di una serie di denunce di presunta corruzione nella
gestione delle strutture d’asilo e dell’affitto alloggi per i rimpatriati.
Queste denunce devono essere rigorosamente esaminate dalle autorità competenti.
Il Kosovo deve studiare modalità di cooperazione con l’UESA.
3.3.
Blocco 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Nel 2012 il Kosovo ha riformato il suo ordinamento
penale, con una nuova legge sugli organi giurisdizionali, una nuova legge
sull’azione penale, un nuovo Codice penale e un nuovo Codice di procedura
penale in vigore dal 1° gennaio 2013. Le leggi sul Consiglio giudiziario e sul
Consiglio delle procure sono entrate in vigore nel 2011. Questi sei testi
legislativi completano la legge sulla Procura speciale, che definisce le
competenze esclusive e sussidiarie dei procuratori speciali incaricati di
indagare e promuovere l’azione penale nei casi, fra gli altri, di criminalità
organizzata, corruzione e terrorismo. La nuova struttura giudiziaria comprenderà
Tribunali di primo grado, una Corte d’appello e la Corte suprema. La legge sugli organi giurisdizionali
istituisce, nei Tribunali di primo grado e nella Corte d’appello, sezioni in
cui vengono giudicati i reati gravi, compresi quelli che rientrano nelle
competenze esclusive e sussidiarie della Procura speciale. Il Governo ha preso
in considerazione la possibilità di istituire una speciale camera penale presso
il Tribunale di primo grado di Pristina per giudicare reati gravi
in aree che rispecchiano le competenze esclusive e sussidiarie della Procura
speciale. Non è chiaro come questa camera penale speciale si relazionerebbe con
le sezioni per i reati gravi presso Tribunali di primo grado e la Corte d’appello. Il Kosovo dovrebbe attuare la sua riforma
giudiziaria in modo da aumentare l’indipendenza, l’efficienza, la
responsabilizzazione e l’imparzialità del sistema giudiziario, anche stanziando
sufficienti risorse finanziarie ed umane per il funzionamento del nuovo
ordinamento. Nel 2009 i giudici e i procuratori sono stati oggetto di una procedura
di controllo. Il Consiglio giudiziario e il Consiglio delle procure dovrebbero
impegnarsi fortemente per evitare le interferenze politiche nell’attività
investigativa, giudiziaria, e nelle decisioni riguardanti i reati, per
garantire assunzioni, controlli e nomine trasparenti dei giudici e dei
procuratori, per colmare i posti vacanti soprattutto con rappresentanti delle
minoranze, e per procedere ad azioni disciplinari in tutti i casi di corruzione
della magistratura. Il Consiglio giudiziario dovrebbe continuare ad applicare
la sua strategia di riduzione degli arretrati. Nell’aprile 2012 è stato adottato un nuovo Codice
penale, entrato in vigore nel gennaio 2013, che contiene, fra l’altro,
disposizioni riguardanti il traffico dei migranti, la tratta degli esseri
umani, la produzione e il commercio illecito di stupefacenti, la criminalità
organizzata, la corruzione e il traffico d’armi. Le sue disposizioni rispettano
le competenze esclusive e sussidiarie della Procura speciale. Tuttavia, le
norme sui reati di corruzione richiedono un ulteriore esame; le disposizioni
sull’espulsione degli stranieri dal Kosovo non sono pienamente conformi a
quelle della legge sugli stranieri; la sezione sul casellario giudiziale non
contiene disposizioni relative allo scambio di informazioni con i paesi terzi. Il 22 dicembre 2012 è stato adottato un nuovo Codice
di procedura penale, entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Alcune delle sue
disposizioni, fra cui quelle sulla protezione dei dati, sono conformi alle
norme dell’Unione europea, mentre altre danno adito a preoccupazione. Il nuovo
Codice contiene alcune disposizioni che possono pregiudicare il principio di
non retroattività della legge. Il progetto di Codice stabiliva che i casi
pendenti sarebbero stati esaminati in base al testo precedente: le disposizioni
transitorie del nuovo Codice adottato, invece, si applicano anche ai
procedimenti penali iniziati prima del 1° gennaio 2013, ai casi in cui è stato
presentato e confermato il rinvio a giudizio, e ai casi in cui il rinvio a
giudizio è stato presentato ma non ancora confermato. Il nuovo Codice ha
previsto un periodo transitorio di soli dieci giorni, non lasciando agli
operatori tempo sufficiente per prepararne l’attuazione. Ciò potrebbe causare
problemi nell’amministrazione della giustizia. Infine, la potenziale
retroattività delle nuove disposizioni del Codice sulle testimonianze nella
fase istruttoria può limitare l’ammissibilità di testimonianze in tale fase
come base per una condanna in processi penali che sono già in corso. Varie
disposizioni del Codice di procedura penale richiedono un ulteriore esame. La corretta applicazione della nuova legge
sugli organi giurisdizionali, della nuova legge sull’azione penale, del nuovo
Codice penale e del nuovo Codice di procedura penale è un presupposto
fondamentale per una maggiore indipendenza, efficienza, responsabilizzazione e
imparzialità del sistema giudiziario in Kosovo. Il paese dovrebbe pertanto
prendere in considerazione la possibilità di procedere, nella seconda metà del
2013, a un riesame generale dell’ordinamento penale riformato, nonché ad una
valutazione dell’applicazione di questi quattro testi.
3.3.1.
Prevenzione e lotta contro la criminalità
organizzata, la corruzione e il terrorismo
Il Kosovo ha predisposto un quadro legislativo
e istituzionale per combattere la criminalità organizzata e la
corruzione, ma la cooperazione fra la polizia, le dogane e le procure nelle
indagini e nell’azione penale contro questi reati dovrebbe ulteriormente
migliorare[17].
La cooperazione fra la polizia e la procura deve essere rafforzata per
garantire un aumento del numero di azioni penali dopo le indagini e un
approccio proattivo nella lotta ai reati gravi, in linea con la strategia e il
piano d’azione sulle attività di polizia basate sull’intelligence. La capacità
investigativa della polizia è adeguata, ma quella delle dogane deve migliorare.
Dovrebbe intensificarsi anche la cooperazione fra la procura e l’Unità di
informazione finanziaria (UIF), per garantire un approccio proattivo nell’avvio
di indagini sulle ricchezze inspiegabili. Il funzionamento della UIF e la
cooperazione con la polizia sono migliorati nel 2012. Nello stesso anno sono
state inoltre gettate le basi per un nuovo programma di protezione dei testimoni,
area in cui però saranno necessari considerevoli stanziamenti di bilancio e un
rafforzamento delle capacità. Il Kosovo ha già adottato una nuova strategia e
un nuovo piano d’azione contro la criminalità organizzata, e ci si attende che
faccia lo stesso nel campo della lotta contro la corruzione. Dovrebbe infine
impegnarsi in maniera particolare per tenere una casistica delle indagini, dei
procedimenti giudiziari e delle sentenze definitive nei casi riguardanti la
criminalità organizzata e la corruzione, compresi il traffico di stupefacenti,
la tratta di esseri umani, il traffico d’armi e il riciclaggio di denaro. La Procura speciale riveste un ruolo
importante nelle indagini e nell’azione penale per i reati gravi in Kosovo. I
procuratori speciali includono magistrati di EULEX e pubblici ministeri del
Kosovo, con l’autorità e la responsabilità di svolgere indagini penali e
promuovere l’azione penale per i reati gravi che rientrano nelle competenze
esclusive[18]
e sussidiarie[19]
della Procura speciale. Nel 2012 il Governo ha preso in considerazione la
possibilità di modificare le competenze della Procura speciale o di estendere a
tutti i pubblici ministeri del Kosovo la competenza esclusiva della Procura
speciale relativa alle indagini e all’azione penale per i casi di riciclaggio
di denaro. Sarebbe opportuno intraprendere tali riforme dopo aver acquisito
ulteriore esperienza nel funzionamento pratico dell’ordinamento penale dopo la
ristrutturazione. Le competenze esclusive e sussidiarie della Procura speciale
andrebbero mantenute. Nel contesto del riesame generale di cui sopra dell’ordinamento
penale, il Kosovo e l’UE potrebbero cominciare una riflessione congiunta sul
modo migliore per adattare le competenze della Procura speciale all’ordinamento
penale nella nuova struttura. È stato predisposto il quadro giuridico e
istituzionale per combattere il traffico di stupefacenti e precursori.
Tuttavia, le risorse per attuare la politica kosovara antidroga sono
insufficienti, e manca un approccio basato sull’intelligence. L’impegno messo
in atto dal Kosovo per smantellare il traffico di eroina proveniente dall’Afghanistan
sui mercati dell’UE attraverso la Turchia, e il traffico di cocaina dall’America
Latina verso l’UE attraverso il Montenegro e l’Albania, resta inadeguato. Il Kosovo
continua a incontrare difficoltà nel ridurre la coltivazione e il traffico di
cannabis destinata all’Unione europea. I sequestri di droga sono aumentati nel
2012 ma rimangono modesti, così come resta inadeguato il seguito giudiziario
delle indagini. Il Kosovo ha cominciato ha cooperare con l’EMCDDA nel 2009. La
sua legge sugli stupefacenti, le sostanze psicotrope e i precursori incorpora
norme internazionali della lotta contro il traffico di droghe, così come gli
aspetti preventivi della tossicodipendenza. Il Codice penale prevede sanzioni
per il traffico di stupefacenti. La strategia e il piano d’azione in materia di
lotta contro la droga tratta la questione della riduzione della domanda e dell’offerta.
Il Kosovo dovrebbe comunque impegnarsi molto di più nella lotta contro il
traffico degli stupefacenti. Il quadro giuridico e istituzionale per la
lotta contro la tratta di esseri umani è in via di elaborazione. Il
Kosovo resta un luogo di origine e di transito delle vittime della tratta. Si
mantiene la tendenza della tratta di donne verso l’UE a fini di sfruttamento
sessuale. La tratta di minori a scopo di mendicità e il favoreggiamento della
migrazione illegale, spesso usando documenti falsi o contraffatti, resta motivo
di seria preoccupazione. Il nuovo Codice penale contiene disposizioni sulla
tratta degli esseri umani e sul traffico di migranti, e ha inasprito le
sanzioni per la tratta dei minori. Nel 2012 la polizia ha avviato una serie di
indagini penali sulla tratta degli esseri umani, ma resta basso il numero di casi
che sono sfociati in procedimenti giudiziari e in condanne. Benché sia stata
pianificata nel programma legislativo, il Governo non ha ancora adottato una
legge relativa alla tratta di esseri umani: in materia esistono solo una
strategia e un piano d’azione. Il Kosovo dovrebbe aumentare considerevolmente
il proprio impegno nella lotta contro la tratta di esseri umani così come
contro il favoreggiamento della migrazione illegale, elaborando fra l’altro una
nuova legge contro la tratta degli esseri umani. Il traffico di armi leggere e di piccolo
calibro continua a costituire un problema. Il Codice penale kosovaro
contiene disposizioni sul traffico d’armi e in tale settore il paese ha
elaborato una strategia e un piano d’azione. Il terrorismo del Kosovo costituisce,
per tale paese e per l’Unione europea, una minaccia minore di quanto non siano
la criminalità organizzata e la corruzione. Il Kosovo ha elaborato una
strategia e un piano d’azione per la lotta contro il terrorismo e la sicurezza
interna, che andrebbero pienamente attuati. La legge sulla prevenzione del riciclaggio
di denaro e del finanziamento del terrorismo designa la UIF come un’istituzione
indipendente che fornisce intelligence finanziaria agli organi investigativi
nel settore del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Le
responsabilità del Centro di informazione finanziaria diretto da EULEX sono
state recentemente trasferite alla UIF del Kosovo. La cooperazione della UIF
con le banche è migliorata nel 2012, ed è stato riferito un numero crescente di
operazioni in contanti. Il Governo, con l’aiuto dell’UE e del Consiglio d’Europa,
ha inoltre preparato una serie di modifiche alla legge in relazione a quattro
punti problematici: la valutazione dei rischi a livello nazionale, il quadro
penale, le sanzioni per inadempimento e la cooperazione internazionale. Queste
modifiche sono volte ad aggiornare le definizioni della legge conformemente
alle raccomandazioni della Task Force “Azione finanziaria” (FATF), a rafforzare
l’indipendenza operativa della UIF e ad affinare le disposizioni riguardanti lo
scambio di informazioni, l’adeguata verifica della clientela, le segnalazioni
di operazioni sospette, le responsabilità di vigilanza, le sanzioni e le case
da gioco. Lo scambio di informazioni con i paesi terzi è migliorato: la UIF ha
concluso memorandum di intesa con sette paesi[20].
Sotto l’egida della Slovenia, il Kosovo intende candidarsi a far parte del
Gruppo Egmont delle UIF. Il Kosovo dovrebbe prendere in considerazione l’idea
di modificare ulteriormente la sua legislazione sulla prevenzione del
riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda
la formazione specializzata e gli indicatori statistici, e attuare la
corrispondente strategia e il piano d’azione. La confisca dei proventi di reato è
disciplinata, in una certa misura, dal Codice penale e dal Codice di procedura
penale. Il Governo ha elaborato un progetto di legge che amplia le competenze
in tale ambito, permettendo la confisca basata sulla condanna e, entro certi
limiti, la confisca della ricchezza accumulata. I poteri di confisca si
estendono a beni che non sono i proventi materiali di un reato, a beni
acquisiti da un accusato deceduto o che ha lasciato il Kosovo, e a beni
trasferiti a un altro soggetto. In caso di acquisto in buona fede, i beni
trasferiti non possono essere confiscati. Il progetto di legge introduce il
concetto di “inversione dell’onere della prova”, che impone agli accusati di
dimostrare come sono entrati in possesso dei beni confiscati. Un’agenzia di
gestione dei beni sequestrati o confiscati aiuta le autorità giudiziarie e di
contrasto nell’esecuzione delle decisioni di sequestro e di confisca. Il Kosovo
dovrebbe adottare e applicare il progetto di legge che amplia i poteri di
confisca dei proventi di reato. Il Kosovo ha elaborato un ampio quadro
legislativo e istituzionale contro la corruzione, che include leggi riguardanti
la dichiarazione patrimoniale da parte dei funzionari pubblici, la prevenzione
dei conflitti di interesse nel settore pubblico, le persone che denunciano i
casi di corruzione, gli appalti pubblici e il finanziamento dei partiti
politici. Un’agenzia anticorruzione è responsabile dell’applicazione delle
leggi riguardanti la dichiarazione patrimoniale e la prevenzione dei conflitti
di interesse: essa può avviare indagini preliminari sulla corruzione, rinviando
poi alla polizia o alla procura i casi sospetti. Ha firmato un memorandum di
intesa con EULEX. Nonostante il suo mandato, in caso di sospetto di beni
acquisiti illegalmente, essa può solo verificarne l’origine. Le sue conoscenze
specializzate nell’individuare e seguire i rischi di corruzione nel settore pubblico,
anche attraverso valutazioni dei rischi negli ambiti vulnerabili, restano
limitate. Il. Kosovo dovrebbe valutare l’eventuale necessità di assegnare
risorse supplementari a tale agenzia per l’adempimento dei suoi compiti. Sotto l’egida del Presidente, nel 2012 è stato
creato un Consiglio per la lotta contro la corruzione, volto a migliorare il
coordinamento fra i vari organismi che si occupano di questo settore. La
Procura speciale ha a sua volta istituito una Task Force anti-corruzione,
mentre la polizia ha creato una Direzione per la lotta contro i reati economici
e la corruzione. Va chiarita la sovrapposizione di ruoli e responsabilità fra
questi organismi. Nonostante sia in vigore una moderna legge
sugli appalti pubblici, l’abuso delle procedure degli appalti pubblici continua
ad essere un grosso problema in Kosovo. La legge in questione va pienamente
applicata, e occorre indagare e perseguire ogni abuso. La legge sul finanziamento
dei partiti politici dovrebbe essere modificata in modo da vietare o
disciplinare rigorosamente le donazioni da persone giuridiche che forniscono
anche beni e servizi alla pubblica amministrazione, in modo da obbligare i
partiti politici ad avere un solo conto bancario, e in modo da definire le
scadenze per la pubblicazione delle relazioni finanziarie. Per ottenere
risultati concreti nella lotta contro la corruzione occorre che il Kosovo
applichi interamente il suo quadro anticorruzione. Una nuova legge riguardante la polizia ne
disciplina i doveri e le competenze. Manca ancora il diritto derivato, in
particolare sull’uso della forza e delle armi da fuoco da parte degli agenti,
sulla protezione dei dati e sui provvedimenti disciplinari. La legge sull’Ispettorato
di polizia disciplina i poteri dell’Ispettorato indipendente di polizia, che
tratta le denunce e le misure disciplinari e può avviare indagini penali contro
i funzionari di polizia. Nel 2012 si è verificato un miglioramento nelle
relazioni fra la polizia e l’Ispettorato, che, nello stesso anno, ha inoltre
avviato varie nuove indagini. Per la piena attuazione della legge sull’Ispettorato
di polizia sono necessari atti di diritto derivato che non sono ancora stati
adottati. Tutto il diritto derivato necessario per la legge riguardante la
polizia e per la legge sull’Ispettorato di polizia va adottato e applicato. Nel 2012 il Kosovo ha elaborato un progetto di
legge sull’intercettazione delle telecomunicazioni, che consentirebbe
alla polizia, ai servizi di intelligence del Kosovo, alle dogane e a EULEX di
intercettare in piena legalità le comunicazioni elettroniche, e di chiederne il
contenuto, la localizzazione e i dati del traffico a fini di attività di
contrasto o di sicurezza interna. Se lo scopo e l’ambito di applicazione del
progetto di legge sembra essere in linea con le disposizioni della direttiva
sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche[21], sono state sollevate preoccupazioni
quanto alla sua conformità con le norme della direttiva sulla conservazione dei
dati[22].
La futura legislazione sull’intercettazione deve distinguere chiaramente fra
intercettazione giudiziaria e intercettazione per i servizi di intelligence, in
linea con le migliori prassi europee. Il Governo deve prendere in
considerazione la necessità di disciplinare la conservazione dei dati per
finalità di contrasto, in particolare per quanto riguarda l’ambito, la
finalità, la proporzionalità, le categorie di dati, l’accesso ai dati, i
periodi di conservazione e i mezzi di ricorso, conformemente alla direttiva
sulla conservazione dei dati. La legge sulla protezione dei testimoni è
stata adottata nel 2011 ed è entrata in vigore nel 2012. Essa disciplina la
protezione dei testimoni di reati gravi. È ampiamente in linea con le migliori
prassi europee, ma la sua attuazione richiede l’elaborazione di atti di diritto
derivato su questioni quali il cambiamento di identità, le disposizioni di
bilancio, condizioni di alloggio sicuro e questionari per le vittime. Nel
gennaio 2013 è stato firmato un accordo internazionale sul trasferimento basato
sul modello di EUROPOL. Una volta operativa, la Direzione per la protezione dei
testimoni del Kosovo collaborerà con il programma di sicurezza dei testimoni di
EULEX, che, ai sensi del suo mandato, continua ad essere responsabile della
protezione dei testimoni di reato.
3.3.2.
Cooperazione fra le autorità di contrasto
Il Kosovo ha concluso accordi di cooperazione
di polizia con Austria, Svezia, Croazia, Albania e l’ex Repubblica
jugoslava di Macedonia. Ha stipulato inoltre accordi sulla lotta contro la
tratta di esseri umani con la Francia e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
ha firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza con la Germania e
un accordo sulla lotta contro la criminalità organizzata e la migrazione
irregolare con l’Ungheria. Ha concluso accordi di cooperazione doganale con
dieci paesi[23]. Nel 2011 ha creato un’Unità di cooperazione
internazionale fra le autorità di contrasto (ILECU), che, come avviene in altri
paesi dei Balcani occidentali, è volta a facilitare la cooperazione strategica
e operativa con le autorità di contrasto dei paesi vicini e degli Stati membri
dell’UE. In quanto parte integrante della polizia, l’ILECU ha accesso a tutte
le banche dati nazionali, ed è tenuta a trattare i dati personali rispettando
rigorosamente le pertinenti regole di protezione. La polizia, inoltre, ha
recentemente autorizzato l’accesso di EULEX al proprio sistema di informazione
e al sistema di gestione delle frontiere. Questa condivisione di informazioni è
probabilmente utile per le indagini sui reati gravi in Kosovo, ma la polizia ed
EULEX devono anche cercare di formalizzare lo scambio di informazioni e di
intelligence di natura penale con un accordo tecnico. La cooperazione operativa e strategica fra
autorità di contrasto del Kosovo, dei paesi vicini e degli Stati membri dell’UE
funziona su base informale. La cooperazione con le autorità di contrasto dell’Albania
e dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è forte; le relazioni con la Serbia,
mediate dall’UE, e con la Bosnia-Erzegovina stanno migliorando. Il Kosovo
prevede di dislocare funzionari di collegamento preposti alle attività di
contrasto in Austria, Ungheria, Germania, Svezia e Svizzera. Il paese dovrebbe continuare
ad approfondire questo tipo di cooperazione con tutti i paesi vicini
interessati e con gli Stati membri dell’UE. Sarebbe opportuno che studiasse
modalità di cooperazione con EUROPOL, INTERPOL e con gli organismi regionali di
contrasto.
3.3.3.
Cooperazione giudiziaria in materia penale
Il Kosovo ha concluso accordi di assistenza
giudiziaria reciproca con la Croazia, l’ex Repubblica jugoslava di
Macedonia e la Turchia; ha stipulato accordi d’estradizione con l’ex Repubblica
jugoslava di Macedonia e con la Turchia, e accordi sul trasferimento delle
persone condannate con Belgio, Svizzera, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e
Turchia. Sono stati portati a termine i negoziati con Germania, Italia e Albania
sull’assistenza giudiziaria reciproca, sull’estradizione e sul trasferimento
delle persone condannate. Il Kosovo ha proposto ad altri 23 paesi di negoziare
ulteriori accordi[24]. Oltre a questi accordi bilaterali, la legge
sulla cooperazione giudiziaria internazionale fornisce una base giuridica per l’assistenza
giudiziaria reciproca con i paesi terzi. EULEX continua a fungere da
interfaccia con gli Stati che non riconoscono il Kosovo ai sensi di un accordo
tecnico con il Ministero della Giustizia. La legge sulla cooperazione
giudiziaria internazionale richiede reciprocità per il trattamento delle
domande di assistenza giudiziaria. Il Kosovo ha inviato varie richieste alla
Serbia, ma, in mancanza di reciprocità, si è rifiutato di trattare le domande
provenienti da tale paese. Benché non ne sia membro, il Kosovo dovrebbe
prendere in considerazione l’opportunità di ratificare tutte le Convenzioni
rilevanti del Consiglio d’Europa nel settore dell’assistenza giudiziaria
reciproca. Dovrebbe anche studiare modalità di cooperazione con EUROJUST.
3.3.4.
Protezione dei dati
La Costituzione, la legge relativa all’accesso
ai documenti ufficiali e la legge sulla protezione dei dati personali
sanciscono il diritto alla protezione dei dati personali. Altre norme
in materia figurano nella legge sulla classificazione delle
informazioni e l’autorizzazione di sicurezza. Questo quadro giuridico viene attuato
tramite un regolamento sull’Agenzia per la protezione dei dati e il diritto
derivato relativo alla valutazione dei funzionari dell’autorità responsabile
della protezione dei dati. La legge sulla protezione dei dati disciplina
il trattamento dei dati da parte degli organismi pubblici e privati, gli
obblighi dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento e i
diritti degli interessati, e prevede sanzioni per le violazioni gravi delle
disposizioni. La legge è ampiamente conforme all’acquis dell’Unione europea, ma
per compiere ulteriori passi avanti in questo ambito è necessaria l’applicazione
del rilevante regolamento e diritto derivato. La legge contiene una serie di restrizioni per
quanto riguarda le informazioni da dare agli interessati, il diritto di accesso
e il diritto di completare, correggere o cancellare i dati. La pubblica
sicurezza costituisce una di queste eccezioni: si tratta di una clausola in
linea con l’acquis dell’UE, ma la cui applicazione va controllata. Nella
maggior parte degli Stati membri esistono disposizioni che consentono di
limitare il diritto di accesso degli interessati ai propri dati personali per
motivi di pubblica sicurezza. Il campo d’applicazione e le possibili eccezioni
riguardanti i diritti degli interessati necessitano di ulteriori chiarimenti. La legge sulla protezione dei dati sancisce l’indipendenza
del supervisore principale dell’Agenzia per la protezione dei dati. Se gli
aspetti formali di questa indipendenza sono garantiti, queste disposizioni
devono essere applicate nella pratica. L’indipendenza de facto dei
supervisori risulta adeguata: tutti e cinque i supervisori sono stati nominati
e hanno assunto le funzioni. L’Agenzia per la protezione dei dati ha un
bilancio proprio, amministrato in modo indipendente conformemente alla legge
sulla protezione dei dati. Il bilancio risulta adeguato, e la maggior parte dei
posti in organico risulta occupata. Ha creato inoltre gruppi di lavoro per
elaborare progetti di regolamenti sul trattamento dei dati personali nell’ambito
della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Il Consiglio per
la protezione dei dati ha approvato un elenco di paesi e di organizzazioni
internazionali con un adeguato livello di protezione dei dati. Nonostante la
carenza di personale, l’Agenzia ha svolto 50 ispezioni e controlli presso
organizzazioni pubbliche e provate per valutarne l’osservanza delle norme sulla
protezione dei dati. L’Agenzia viene inoltre consultata prima dell’adozione
di misure legislative e amministrative che interessano il trattamento di dati
personali. Ciò è avvenuto per 13 progetti di legge e di regolamento, ma non è
avvenuto prima dell’adozione della legge riguardante la polizia o del nuovo
Codice di procedura penale. È necessario che in futuro l’Agenzia venga
consultata, conformemente al suo mandato, su qualsiasi progetto di legge che
comporti il trattamento di dati personali.
3.4.
Blocco 4 - Diritti fondamentali connessi alla libertà di circolazione
I diritti dell’uomo e i diritti
fondamentali sono sanciti dalla Costituzione del Kosovo, che elenca i
principali accordi e strumenti internazionali direttamente applicabili nel
paese[25].
In caso di conflitto, gli accordi internazionali ratificati dal Kosovo
prevalgono sulla legislazione nazionale. I diritti umani e i diritti
fondamentali sanciti da tali accordi devono essere interpretati conformemente
alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Costituzione conferisce agli individui il
diritto di adire la Corte costituzionale per eventuali violazioni dei loro
diritti fondamentali. Questo organo comprende un comitato per i diritti dell’uomo,
la parità di genere, le persone scomparse e le petizioni, con il compito di
esaminare tutte le questioni relative ai diritti dell’uomo e le petizioni dei
cittadini, e di controllare l’applicazione delle leggi rientranti nella sua
competenza. Il Kosovo ha creato strutture, a livello sia centrale che locale,
che forniscono assistenza nella protezione, promozione e applicazione dei
diritti umani e dei diritti fondamentali. Deve essere elaborata entro breve una
nuova strategia e un piano d’azione in materia di diritti dell’uomo. Il Kosovo dispone di un solido quadro
giuridico per la protezione dei diritti umani e dei diritti fondamentali. Vi è
un ampio numero di istituzioni e di autorità, ai vari livelli dell’amministrazione
pubblica, con responsabilità legate all’applicazione di questi diritti. Il Kosovo
sta attualmente lavorando al diritto derivato in quest’ambito, cosa che
dovrebbe comportare la consultazione delle autorità locali. In Kosovo è direttamente applicabile la Convenzione
quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali, che sancisce la
protezione delle persone da minacce, ostilità, violenze o discriminazioni per
motivi etnici, culturali, linguistici o di identità religiosa. Il quadro
giuridico nazionale include anche norme che obbligano le istituzioni del paese
a garantire la protezione e la sicurezza delle minoranze, attraverso,
fra l’altro, la legge sulla protezione e la promozione dei diritti delle
comunità e dei loro membri e la legge sull’utilizzo delle lingue. Il Kosovo ha
predisposto una strategia e un piano d’azione per l’integrazione delle
minoranze rom, ashkali ed egizia, la cui situazione resta comunque molto
difficile. L’attuazione di questa strategia e del piano d’azione resta
limitata, principalmente a causa della mancanza di una volontà politica e alle
scarse capacità dei ministeri e delle amministrazioni locali. Il Kosovo dispone di un quadro giuridico che
garantisce la non discriminazione, e che comporta una legge sulla parità
di genere, una legge anti-discriminazione, una legge relativa all’assunzione di
persone con disabilità e una legge sull’Ombudsman. La legge
anti-discriminazione è in fase di revisione, per rafforzarne il meccanismo di
sanzioni. Sono stati tuttavia registrati deboli progressi nel settore dell’inclusione
sociale, compresa la lotta contro la discriminazione. Nel contesto dello scarso
attivismo della società civile, la legge anti-discriminazione non ha ancora
creato un efficace meccanismo di protezione. La comunità LGBT (lesbiche, gay,
bisessuali, travestiti e transgender) viene stigmatizzata e minacciata di
violenze. Nonostante le norme, le persone con disabilità incontrano seri
problemi di accesso alle infrastrutture, all’assistenza, alle cure mediche, al
lavoro e alla protezione dalla discriminazione. Occorre applicare il quadro
giuridico per garantire in Kosovo la parità di genere. Il quadro giuridico che sostiene l’accesso
delle minoranze ai documenti di viaggio e di identità, inclusa la
registrazione dello stato civile, è soddisfacente, ma l’applicazione resta
limitata. Da un recente rapporto dell’OSCE emerge che, nonostante l’obbligo dei
comuni di fornire servizi in tutte le lingue ufficiali, gli appartenenti a minoranze
che sono numericamente inferiori in un determinato comune spesso non riescono a
comunicare con i funzionari dell’anagrafe e a ottenere i documenti nella
propria lingua. I membri di minoranze che sono analfabeti incontrano ostacoli
supplementari nel compilare i moduli di accesso all’anagrafe[26]. Gli appartenenti alla minoranza serba hanno
espresso preoccupazioni nel contesto dell’applicazione, da parte del Kosovo,
dell’accordo con la Serbia sulla libertà di circolazione. Hanno segnalato
ritardi nell’ottenere patenti di guida e documenti di immatricolazione dei
veicoli così come l’inosservanza delle norme sull’utilizzo delle lingue – tutti
inadempimenti, questi, che possono avere effetti negativi sulla libertà di
circolazione. L’Ombudsman si è incaricato di trattare alcune di queste denunce,
per lo più relative a inosservanze a livello comunale. I reati per motivi etnici sono commessi
contro tutte le minoranze in Kosovo, inclusi gli albanesi nelle zone in cui non
sono la maggioranza. Si è registrato un aumento dei reati per motivi etnici
contro i Serbi ritornati nel paese: le condizioni di sicurezza dei Serbi al sud
del fiume Ibar si sono deteriorate. I Consigli comunali per la sicurezza delle
comunità, presieduti dai sindaci locali e composti da rappresentanti delle
minoranze dei comuni, sono i principali organi locali incaricati di occuparsi
della sicurezza delle minoranze. Il funzionamento di questi Consigli resta
incoerente; in molti comuni non sono neppure stati creati. Nel 2011 il Governo
ha adottato una strategia e un piano d’azione per la sicurezza delle comunità.
4.
Valutazione degli effetti della liberalizzazione
dei visti per il kosovo in termini di sicurezza ed emigrazione
4.1.
Effetti della liberalizzazione dei visti sulla
sicurezza
Il Kosovo continua a dover affrontare grosse sfide
in termini di efficace prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata e
la corruzione. Le attività criminose come il traffico di eroina, cocaina e cannabis,
il favoreggiamento della migrazione illegale, la tratta degli esseri umani, il
traffico d’armi, il contrabbando di sigarette e carburante, sono ampiamente
presenti nel paese[27].
La combinazione fra attività illecite transfrontaliere lucrative, sottosviluppo
economico e capacità amministrativa limitata, crea un considerevole incentivo
alla corruzione, al riciclaggio di denaro e all’abuso nelle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici. Nonostante esigui miglioramenti
registrati dall’OCSE[28]
e da Transparency International[29]
nel 2012, la corruzione resta in Kosovo un problema grave. Il Kosovo possiede un quadro legislativo e
istituzionale per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione,
ma la cooperazione fra polizia, dogane e procura nelle indagini e nell’azione
penale contro questi reati deve ancora migliorare. La cooperazione fra la
polizia e la procura deve intensificarsi per garantire un aumento del numero di
azioni penali dopo le indagini e un approccio proattivo nella lotta ai reati
gravi, in linea con la strategia e il piano d’azione sulle attività di polizia
basate sull’intelligence. La capacità investigativa della polizia è adeguata,
ma quella delle dogane deve migliorare. Dovrebbe intensificarsi anche la
cooperazione fra la procura e l’Unità di informazione finanziaria (UIF), per
garantire un approccio proattivo nell’avvio di indagini sulle ricchezze
inspiegabili. Il funzionamento della UIF e la cooperazione con la polizia sono
migliorati nel 2012. Nello stesso anno sono state inoltre gettate le basi per
un nuovo programma di protezione dei testimoni. Le risorse per attuare la politica kosovara
antidroga sono insufficienti, e manca un approccio basato sull’intelligence. L’impegno
messo in atto dal Kosovo per smantellare il traffico di eroina proveniente dall’Afghanistan
sui mercati dell’UE attraverso la Turchia, e il traffico di cocaina dall’America
Latina verso l’UE attraverso il Montenegro e l’Albania, resta inadeguato. Il
Kosovo continua a incontrare difficoltà nel ridurre la coltivazione e il
traffico di cannabis destinata all’Unione europea. I sequestri di droga sono
aumentati nel 2012 ma rimangono modesti, così come resta inadeguato il seguito
giudiziario delle indagini. Il quadro giuridico e istituzionale per la
lotta contro la tratta di esseri umani è in via di elaborazione. Il Kosovo
resta un luogo di origine e di transito delle vittime della tratta. Si mantiene
la tendenza della tratta di donne verso l’UE a fini di sfruttamento sessuale.
La tratta di minori a scopo di mendicità e il favoreggiamento della migrazione
illegale, spesso usando documenti falsi o contraffatti, restano motivi di seria
preoccupazione. Il traffico di armi leggere e di piccolo calibro continua
a costituire un problema. Il Kosovo ha elaborato un ampio quadro
legislativo e istituzionale contro la corruzione. L’agenzia anticorruzione è
responsabile dell’applicazione delle leggi riguardanti la dichiarazione
patrimoniale e la prevenzione dei conflitti di interesse. Le sue conoscenze
specializzate nell’individuare e seguire i rischi di corruzione nel settore
pubblico, anche attraverso valutazioni dei rischi negli ambiti vulnerabili,
restano tuttavia limitate. Altri due organi anticorruzione hanno ruoli e responsabilità
che si sovrappongono, cosa che limita l’efficacia del loro impegno. Nonostante sia in vigore una moderna legge
sugli appalti pubblici, l’abuso delle procedure degli appalti pubblici continua
ad essere un grosso problema in Kosovo. La legge sul finanziamento dei partiti
politici non vieta le donazioni da persone giuridiche che forniscono anche beni
e servizi alla pubblica amministrazione. Allo stato attuale dello sviluppo legislativo
e istituzionale, la capacità del Kosovo di lottare efficacemente contro la
criminalità organizzata e la corruzione resta limitata, con potenziali effetti
gravi sulla sicurezza interna dell’UE. Rispetto alle minacce rappresentate
dalla criminalità organizzata e la corruzione, il terrorismo del Kosovo sembra
costituire un pericolo minore per la sicurezza interna dell’Unione europea. Per limitare le minacce che la criminalità
organizzata e la corruzione rappresentano per la sicurezza interna dell’UE, il Kosovo
è invitato a prendere in considerazione le raccomandazioni formulate nella
presente relazione.
4.2.
Effetti della liberalizzazione dei visti sulla
migrazione
La Commissione ha continuato a monitorare i
cinque indicatori di risultato contenuti nella tabella di marcia, ossia il
tasso di rifiuto dei visti, il tasso di rifiuto di ingressi nello spazio Schengen,
il numero di soggiorni irregolari negli Stati membri dell’UE, il numero di
domande d’asilo e il numero di domande di riammissione respinte. Una
diminuzione sostanziale di questi indicatori nel corso del dialogo sui visti
verrà utilizzata come un riferimento orientativo per valutare gli effetti, in
termini di migrazione, della liberalizzazione dei visti per il Kosovo. Fra il 2010 e il 2011 si sono osservate le
seguenti tendenze: –
il tasso di rifiuto dei visti per i cittadini
kosovari è variato considerevolmente nello spazio Schengen; –
il numero di cittadini kosovari cui è stato
rifiutato l’ingresso negli Stati membri dell’UE è raddoppiato da 315 a 645; –
il numero di cittadini kosovari trovati in
soggiorno irregolare negli Stati membri è calato da 5 060 a 4 180; –
il numero di domande d’asilo presentate da
cittadini kosovari negli Stati membri è diminuito da 14 325 a 9 865,
mentre il tasso di riconoscimento del 6% si è mantenuto piuttosto stabile; –
il numero di domande di riammissione respinte e
pendenti è diminuito da 243 a 199. Le tabelle da 6.1 a 6.6 dell’allegato mostrano
i dati sottesi a queste osservazioni: –
conformemente alle norme vigenti, tutti i visti per
soggiorni di breve durata emessi dagli Stati membri per i cittadini kosovari
sono visti con validità territoriale limitata (VTL)[30]. Le statistiche presentate
dagli Stati membri e dagli Stati associati Schengen nel 2011 hanno confermato
una considerevole variazione nello spazio Schengen: la Svizzera (16 288),
la Germania 12 526), l’Italia (7 066) e la Grecia (4 083) hanno
rilasciato il numero più alto di visti VTL per i cittadini kosovari; –
il numero di cittadini kosovari cui è stato
rifiutato l’ingresso negli Stati membri dell’UE è aumentato da 315 a 645 fra il
2010 e il 2011, con le cifre più elevate in Francia e in Ungheria; –
il numero di cittadini kosovari trovati in
soggiorno irregolare negli Stati membri è calato da 5 060 a 4 180 fra
il 2010 e il 2011. Germania, Francia, Austria, Svezia e Svizzera hanno
registrato il numero maggiore di soggiorni irregolari di cittadini del Kosovo; –
il numero di domande d’asilo presentate da
cittadini kosovari negli Stati membri è diminuito da 14 325 a 9 865 fra
il 2010 e il 2011. Francia, Belgio, Germania, Svezia e Svizzera hanno
continuato a ricevere il maggior numero di domande d’asilo dal Kosovo. Il tasso
di riconoscimento delle domande d’asilo, in prima istanza, si è mantenuto
piuttosto stabile al 5,7% e al 6% nel 2010 e nel 2011 rispettivamente,
indicando che gli Stati membri hanno continuato a concedere una forma di
protezione internazionale ai richiedenti del Kosovo; –
il numero di domande di riammissione respinte è
calato da 243 a 199 fra il 2010 e il 2011[31].
Sempre fra il 2010 e il 2011 è calato a sua volta da 1 572 a 903 anche il
numero di domande di riammissione pendenti. Germania e Belgio hanno continuato
a registrare il maggior numero di domande di riammissione provenienti dal
Kosovo respinte e pendenti. Per attenuare i potenziali effetti sulla
migrazione di un regime di esenzione dal visto per il Kosovo, il paese è
invitato a prendere in considerazione la serie di raccomandazioni formulate
nella presente relazione.
5.
Raccomandazioni per il Kosovo
In base alla valutazione, di cui ai punti
precedenti, dei progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione delle
condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti,
e senza pregiudizio delle posizioni degli Stati membri dell’UE sullo status del
paese, la Commissione raccomanda alle autorità del Kosovo di prendere provvedimenti
adeguati nei settori elencati in appresso.
5.1.
Riammissione
–
Riammettere da tutti gli Stati membri dell’UE i
cittadini kosovari, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano
più le condizioni di ingresso e di soggiorno in tali Stati; –
applicare la legge sulla riammissione; –
continuare a negoziare accordi di riammissione con
gli Stati membri interessati e con i principali paesi di transito e paesi di
origine della migrazione irregolare verso il Kosovo; –
ridurre il numero di domande di riammissione
pendenti provenienti da tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni
della legge sulla riammissione o agli accordi di riammissione bilaterali; –
migliorare lo scambio di dati con le autorità degli
Stati membri relativamente alle particolari esigenze dei rimpatriati, comprese
le vittime della tratta di esseri umani; –
confermare le statistiche nazionali sulla
riammissione raffrontandole con quelle degli Stati membri.
5.2.
Reintegrazione
–
Impegnare ed erogare il fondo per la reintegrazione; –
fornire dati finanziari trasparenti sugli impegni e
i pagamenti relativi a tale fondo; –
spostare il centro del programma di reintegrazione
dalle emergenze ai servizi per una reintegrazione sostenibile; –
aumentare il numero di beneficiari del programma di
reintegrazione; –
rafforzare il ruolo dei coordinatori regionali e
dei comitati comunali per la reintegrazione nei processi decisionali finanziari; –
creare un sistema di gestione dei casi per
controllare l’accesso dei rimpatriati ai servizi per la reintegrazione.
5.3.
Sicurezza dei documenti
–
Modificare la legge sui nomi di persona per
permettere le registrazioni dei nomi in alfabeto cirillico; garantire la
rigorosa applicazione di questa legge per eliminare cambiamenti fraudolenti di
nome; verificare l’identità di tutti coloro che chiedono un cambiamento di nome; –
modificare il diritto derivato relativamente alle
richieste di documenti di viaggio per garantire che siano rilevate le impronte
digitali a tutti i richiedenti di età superiore ai 12 anni; –
garantire la produzione e l’emissione di carte di
identità biometriche nel pieno rispetto delle norme dell’Organizzazione
internazionale per l’aviazione civile (ICAO); –
utilizzare un nuovo sistema anagrafico; garantire l’affidabilità
del registro anagrafico centrale unico migliorando la qualità dei dati;
aggiornare, incrociare correttamente e far corrispondere tutti i dati inseriti;
eliminare le incoerenze fra le banche dati; rafforzare le procedure di
controllo; –
garantire l’integrità del processo di registrazione
anagrafica indagando su tutti i casi di corruzione; applicare il codice
deontologico; controllare e formare tutto il personale dell’agenzia di
iscrizione anagrafica, degli uffici anagrafici comunali e dei centri comunali
di registrazione anagrafica.
5.4.
Gestione delle frontiere/linee di confine
–
Elaborare una legge sulla cooperazione
inter-servizi che definisca i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità
pubbliche che si occupano delle gestione integrata delle frontiere/linee di
confine; –
modificare le definizioni e le corrispondenti
disposizioni della legge sul controllo e la sorveglianza delle frontiere e del
diritto derivato in linea con il codice frontiere Schengen; –
garantire il funzionamento del sistema di gestione
delle frontiere; –
concludere accordi di cooperazione fra autorità di
contrasto con tutti i paesi vicini, includendo la cooperazione operativa e lo
scambio di informazioni allo scopo di prevenzione e lotta contro l’immigrazione
irregolare e la criminalità transfrontaliera; –
modificare la strategia GIF in base alle conclusioni
del Consiglio del 2006, al codice frontiere Schengen e al catalogo Schengen per
coprire tutti gli elementi fondamentali della GIF; –
istituire, conformemente alle conclusioni
concordate del 2 dicembre 2011, e in maniera coordinata, i valichi provvisori e
permanenti come programmato; attuare le disposizioni sullo scambio di
informazioni fra le autorità di contrasto, sull’assistenza giudiziaria
reciproca e sullo scambio di informazioni doganali; scambiare una persona di
collegamento con la Serbia; –
in coordinamento col Montenegro, delineare la
frontiera comune; –
studiare modalità di cooperazione con FRONTEX.
5.5.
Gestione della migrazione
–
Modificare l’elenco delle condizioni di ingresso e
gli obblighi dei vettori nella legge sugli stranieri e nella legge sul controllo
e la sorveglianza delle frontiere in linea con il codice frontiere Schengen; –
modificare la legge sugli stranieri, la legge sul
controllo e la sorveglianza delle frontiere e il corrispondente diritto
derivato in modo che il rilascio dei visti ai valichi di frontiera/linee di
confine sia in linea con il codice dei visti; –
armonizzare le disposizioni della legge sugli
stranieri e della legge che disciplina la concessione del permesso di lavoro e
di impiego per quanto riguarda i permessi di lavoro e i permessi di soggiorno; –
modificare la legge sugli stranieri in modo che le
sue disposizioni siano conformi agli elementi fondamentali dell’acquis UE sulla
migrazione legale e irregolare; –
conformemente alla normativa sulla protezione dei
dati, modificare la legge sugli stranieri per disciplinare il trattamento, l’accesso
e lo scambio di dati sulla migrazione e l’asilo da parte delle autorità; –
completare la nuova strategia sulla migrazione
coinvolgendo tutte le parti interessate competenti, ed elaborare un profilo di
migrazione per il Kosovo.
5.6.
Asilo
–
Modificare la legge sull’asilo in modo che le sue
disposizioni siano conformi agli elementi fondamentali dell’acquis UE sull’asilo
e alla Convenzione di Ginevra; –
indagare sulle dichiarazioni di presunta corruzione
nella gestione delle strutture d’asilo e dell’affitto alloggi per i rimpatriati; –
studiare modalità di cooperazione con l’UESA;
5.7.
Prevenzione e lotta contro la criminalità
organizzata, la corruzione e il terrorismo
–
Attuare la riforma dell’ordinamento penale in modo
da aumentare l’indipendenza, l’efficacia, la responsabilizzazione e l’imparzialità
della magistratura, anche stanziando risorse sufficienti per il funzionamento
di tale nuovo ordinamento; –
evitare interferenze di natura politica nell’attività
investigativa, giudiziaria, e nelle decisioni riguardanti i reati, per
garantire assunzioni, controlli e nomine trasparenti di giudici e procuratori,
e per procedere ad azioni disciplinari in tutti i casi di corruzione della
magistratura; –
ridurre gli arretrati; –
chiarire le disposizioni del Codice penale relative
ai reati di corruzione; allineare le sue disposizioni sull’espulsione degli
stranieri alla legge sugli stranieri; inserire nelle disposizioni relative ai
casellari giudiziali lo scambio di informazioni con i paesi terzi; –
chiarire varie disposizioni del Codice di procedura
penale, comprese le disposizioni transitorie e quelle sulle testimonianze nella
fase istruttoria in modo da non limitare l’ammissibilità delle prove; –
prendere in considerazione l’opportunità di
effettuare un riesame generale del funzionamento dell’ordinamento penale
riformato nella seconda metà del 2013, compresa una valutazione dell’applicazione
della nuova legge sugli organi giurisdizionali, della nuova legge sull’azione
penale, del nuovo Codice penale e del nuovo Codice di procedura penale; –
tenere una casistica delle indagini, dei
procedimenti giudiziari e delle sentenze definitive nei casi riguardanti la
criminalità organizzata e la corruzione, compresi il traffico di stupefacenti,
la tratta di esseri umani, il traffico d’armi e il riciclaggio di denaro; –
mantenere le competenze esclusive e sussidiarie
della Procura speciale; –
prendere in considerazione l’opportunità di
introdurre ulteriori modifiche alla legislazione sulla prevenzione del riciclaggio
di denaro e del finanziamento del terrorismo per quanto riguarda la formazione
specializzata e gli indicatori statistici; –
adottare il progetto di legge che amplia i poteri
di confisca dei proventi di reato; –
elaborare una legge sulla tratta degli esseri umani; –
applicare la legge sugli appalti pubblici; –
modificare la legge sul finanziamento dei partiti
politici in modo da disciplinare rigorosamente le regole sulle donazioni e in
modo da chiarire gli obblighi dei partiti relativi alla pubblicazione delle
relazioni; –
adottare il diritto derivato necessario per attuare
la legge riguardante la polizia e la legge sull’Ispettorato di polizia; –
garantire che la futura legislazione sull’intercettazione
distingua chiaramente fra intercettazione giudiziaria e intercettazione per i
servizi di intelligence, in linea con le migliori prassi europee, e che le
disposizioni sulla conservazione dei dati ai fini di attività di contrasto
rispettino l’acquis dell’UE sulla conservazione dei dati; –
adottare il diritto derivato necessario per l’attuazione
della legge sulla protezione dei testimoni; applicare l’accordo internazionale
sul trasferimento dei testimoni; –
chiarire i ruoli e le responsabilità di tutti gli
organi anticorruzione in Kosovo; valutare la necessità di risorse supplementari
affinché l’Agenzia anticorruzione possa adempiere ai suoi compiti; –
attuare tutte le strategie e i piani d’azione nell’ambito
dell’ordine pubblico e della sicurezza, incluse le nuove strategie e i nuovi
piani d’azione contro la criminalità organizzata e la corruzione.
5.8.
Cooperazione fra le autorità di contrasto
–
Concludere accordi di cooperazione fra le autorità
di contrasto con i paesi vicini interessati e gli Stati membri dell’UE, che
contemplino potenzialmente lo scambio di dati strategici e operativi, compresi
i casellari giudiziali, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati; –
intensificare la cooperazione operativa fra le
autorità di contrasto con i paesi vicini interessati e gli Stati membri dell’UE; –
prendere in considerazione l’opportunità di
concludere un accordo tecnico con EULEX sullo scambio di informazioni e di
intelligence di natura penale; –
studiare modalità di cooperazione con EUROPOL,
INTERPOL e con gli organismi regionali di contrasto.
5.9.
Cooperazione giudiziaria in materia penale
–
Modificare la legge sulla cooperazione giudiziaria
internazionale in linea con l’acquis rilevante dell’UE e con le Convenzioni del
Consiglio d’Europa; prendere in considerazione la possibilità di ratificare
tutte le Convenzioni rilevanti del Consiglio d’Europa nel settore dell’assistenza
giudiziaria reciproca in materia penale; –
concludere accordi sull’assistenza giudiziaria
reciproca in materia penale con i paesi vicini interessati e con gli Stati
membri UE; –
studiare modalità di cooperazione con EUROJUST.
5.10.
Protezione dei dati
–
Chiarire l’ambito di applicazione delle restrizioni
che interessano il diritto degli interessati di accesso, completamento, correzione
o cancellazione dei dati personali; –
applicare la legge sulla protezione dei dati e il
corrispondente diritto derivato; –
applicare le disposizioni della legge sulla
protezione dei dati che garantiscono l’indipendenza del supervisore principale dell’Agenzia
per la protezione dei dati; –
garantire che in futuro l’Agenzia per la protezione
dei dati sia consultata su tutti i progetti di legge che interessano il
trattamento dei dati personali.
5.11.
Diritti fondamentali connessi alla libertà di
circolazione
–
Modificare la legge anti-discriminazione per
rafforzarne il meccanismo di sanzioni; applicare il quadro anti-discriminazione
per le donne, i membri della comunità LGBT e le persone con disabilità; –
modificare la legge sugli stranieri per rafforzare
l’integrazione socioeconomica dei rifugiati; modificare la legge sulla
cittadinanza per facilitarne l’acquisizione ai rifugiati; –
elaborare una nuova strategia e un nuovo piano d’azione
sui diritti umani e i diritti fondamentali; –
attuare ed applicare la strategia e il piano d’azione
sull’integrazione delle minoranze rom, ashkali ed egizia; –
applicare, in coordinamento con la Serbia, l’accordo
sulla libertà di circolazione; –
indagare e perseguire tutti i reati per motive
etnici; –
garantire in tutto il Kosovo il funzionamento dei
Consigli comunali per la sicurezza delle comunità.
6.
Statistiche
6.1.
Domande di visti Schengen per soggiorni di breve
durata a Pristina, Kosovo, 2010-2011
Anno || Categoria di visto || Belgio || Germania || Grecia || Finlandia || Ungheria || Italia || Slovenia || Svizzera || Norvegia || Totale 2010 || Visti A rilasciati || - || 0 || - || - || - || - || - || - || 0 || 0 Visti B rilasciati || 1 || 1 || 19 || - || 10 || 2 || 1 || - || 0 || 34 Visti C rilasciati (compresi visti per ingressi multipli) || 2 128 || 13 283 || 5 099 || 17 || 2 767 || 345 || 2 493 || 3 147 || 532 || 29 811 Visti C per ingressi multipli rilasciati || 726 || 1 214 || - || 52 || 1 834 || 2 357 || 2 482 || - || 69 || 8 734 Visti C richiesti || 2 942 || 17 079 || 5 477 || 742 || 3 968 || 1 038 || 3 073 || 4 668 || 759 || 39 746 Totale dei visti A, B e C rilasciati || 2 129 || 13 284 || 5 118 || 17 || 2 777 || 347 || 2 494 || 3 147 || 532 || 29 845 Totale dei visti A, B e C richiesti || 2 945 || 17 080 || 5 496 || 742 || 3 981 || 1 040 || 3 073 || 4 668 || 759 || 39 784 Totale dei visti A, B e C non rilasciati || 816 || 3 796 || 378 || 725 || 1 175 || 693 || 579 || 1 521 || 227 || 9 910 Tasso dei visti A, B e C non rilasciati || 27,71% || 22,22% || 6,88% || 97,71% || 29,52% || 66,63% || 18,84% || 32,58% || 29,91% || 24,91% Totale dei visti VTL rilasciati || 5 || 11 629 || 3 749 || 563 || 8 || 4 301 || 3 || 12 305 || 519 || 33 082 Visti D rilasciati || 135 || 3,585 || 39 || - || 160 || 3,087 || 35 || 2,481 || 17 || 9,539 Visti “D+C” rilasciati || - || - || - || - || - || - || - || 3 || 0 || 3 Totale dei visti A, B, C, VTL, D e “D+C”rilasciati || 2 269 || 28 498 || 8 906 || 580 || 2 945 || 7 735 || 2 532 || 17 936 || 1 068 || 72 469 Tasso dei visti VTL rilasciati / Visti B+C rilasciati || 0,23% || 87,54% || 73,25% || 3311,76% || 0,29% || 1239,48% || 0,12% || 391,01% || 97,56% || 110,8% 2011 || Visti A rilasciati || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Visti C rilasciati (compresi visti per ingressi multipli) || 1 647 || 1 281 || 565 || 7 || 2 937 || 258 || 2 804 || 416 || 637 || 10 552 Visti C per ingressi multipli rilasciati || 436 || 1 063 || 190 || 92 || 1 786 || 258 || 2 790 || 174 || 101 || 6 890 Visti C richiesti || 2 735 || 6 170 || 725 || 916 || 4 152 || 2 037 || 3 884 || 5 099 || 820 || 26 538 Visti C non rilasciati || 1 088 || 4 889 || 160 || 909 || 1 215 || 1 779 || 1 080 || 4 683 || 183 || 15 986 Totale dei visti A e C rilasciati || 1 647 || 1 281 || 565 || 7 || 2 937 || 258 || 2 804 || 416 || 637 || 10 552 Totale dei visti A e C richiesti || 2 735 || 6 170 || 725 || 916 || 4 152 || 2 037 || 3 884 || 5 099 || 820 || 26 538 Totale dei visti A e C non rilasciati || 1 088 || 4 889 || 160 || 909 || 1 215 || 1 779 || 1 080 || 4 683 || 183 || 15 986 Tasso dei visti A e C non rilasciati || 39,78% || 79,24% || 22,07% || 99,24% || 29,26% || 87,33% || 27,81% || 91,84% || 22,32% || 60,2% Totale dei visti VTL rilasciati || - || 12 526 || 4,083 || 769 || 1 || 7,066 || - || 16 288 || 630 || 41 343 Totale dei visti A, C e VTL rilasciati || 1 647 || 13 807 || 4 648 || 776 || 2 938 || 7 324 || 2 804 || 16 684 || 1 267 || 51 895 Tasso dei visti VTL rilasciati / Visti C rilasciati || 0,00% || 977,83% || 722,65% || 10 985,71% || 0,03% || 2 738,76% || 0,00% || 3 910,58% || 98,90% || 391,8% Fonte: Commissione europea, Direzione generale “Affari
interni”
6.2.
Cittadini del Kosovo a cui è stato rifiutato l’ingresso
alle frontiere esterne Schengen, 2009-2011
Stato membro o Stato associato || 2009 || 2010 || 2011 Belgio || 0 || 5 || 40 Bulgaria || 45 || 70 || 50 Repubblica Ceca || 5 || 0 || 5 Danimarca || 0 || 0 || 0 Germania || 45 || 60 || 50 Estonia || 0 || 0 || 0 Irlanda || 5 || 0 || 5 Grecia || 140 || 90 || 75 Spagna || 0 || 0 || 0 Francia || 70 || 30 || 280 Italia || 0 || 20 || 35 Cipro || 0 || 0 || 0 Lettonia || 0 || 0 || 0 Lituania || 0 || 0 || 0 Lussemburgo || 0 || - || 0 Ungheria || 5 || 10 || 85 Malta || 0 || 0 || 0 Paesi Bassi || 5 || 0 || 5 Austria || 15 || 10 || 15 Polonia || 0 || 0 || 0 Portogallo || 0 || 0 || 0 Romania || 0 || - || 0 Slovenia || 0 || 0 || 0 Slovacchia || 0 || 0 || 0 Finlandia || 0 || 0 || 0 Svezia || 0 || 0 || 0 Regno Unito || 50 || 20 || 0 Islanda || 0 || - || - Liechtenstein || 10 || 5 || 0 Norvegia || 0 || 0 || 0 Svizzera || 40 || 45 || 45 Totale (UE-27) || 385 || 315 || 645 Media (UE-27) || 14 || 13 || 24 Deviazione standard (UE-27) || 31 || 24 || 56 Fonte: EUROSTAT e calcolo della DG “Affari interni”
6.3.
Cittadini del Kosovo trovati in soggiorno
irregolare negli Stati membri dell’UE, 2009-2011
Stato membro o Stato associato || 2009 || 2010 || 2011 Belgio || 75 || 90 || 250 Bulgaria || 10 || 20 || 5 Repubblica Ceca || 10 || 15 || 20 Danimarca || 0 || 5 || 0 Germania || 1 605 || 1 935 || 1 715 Estonia || 0 || 0 || 0 Irlanda || 50 || 35 || 15 Grecia || 45 || 30 || 25 Spagna || 0 || 0 || 0 Francia || 835 || 575 || 630 Italia || 5 || 40 || 15 Cipro || 0 || 0 || 0 Lettonia || 0 || 0 || 0 Lituania || 0 || 0 || 0 Lussemburgo || 75 || 80 || - Ungheria || 20 || 20 || 50 Malta || 0 || 0 || 0 Paesi Bassi || 25 || 20 || 20 Austria || 1 390 || 740 || 530 Polonia || 0 || 5 || 10 Portogallo || 0 || 0 || 0 Romania || 0 || 0 || 0 Slovenia || 0 || 0 || 0 Slovacchia || 0 || 0 || 0 Finlandia || 250 || 0 || 0 Svezia || - || 1 335 || 810 Regno Unito || 185 || 115 || 85 Islanda || 0 || - || - Liechtenstein || - || 0 || - Norvegia || 0 || - || 0 Svizzera || 0 || 0 || 1,285 Totale (UE-27) || 4 580 || 5 060 || 4 180 Media (UE-27) || 176 || 187 || 161 Deviazione standard (UE-27) || 417 || 451 || 376 Fonte: EUROSTAT e calcolo della DG “Affari interni”
6.4.
Domande d’asilo presentate da cittadini kosovari,
2009-2011
Stato membro o Stato associato || 2009 || 2010 || 2011 Belgio || 2 515 || 3 230 || 2 320 Bulgaria || 0 || 0 || 0 Repubblica Ceca || 20 || 5 || 5 Danimarca || 120 || 160 || 135 Germania || 1 900 || 2 205 || 1 885 Estonia || 0 || 0 || 0 Irlanda || 30 || 15 || 10 Grecia || 10 || 0 || 0 Spagna || 0 || 0 || 0 Francia || 4 580 || 5 285 || 3 240 Italia || 290 || 300 || 110 Cipro || 0 || 0 || 0 Lettonia || 0 || 0 || 0 Lituania || 0 || 0 || 0 Lussemburgo || 130 || 160 || 140 Ungheria || 1 785 || 380 || 210 Malta || 0 || 0 || 0 Paesi Bassi || 45 || 60 || 30 Austria || 1 305 || 610 || 340 Polonia || 0 || 0 || 0 Portogallo || 0 || 0 || 0 Romania || 0 || 0 || 0 Slovenia || 30 || 20 || 20 Slovacchia || 0 || 0 || 0 Finlandia || 240 || 140 || 75 Svezia || 1 235 || 1 715 || 1 320 Regno Unito || 40 || 40 || 25 Islanda || 0 || 0 || 0 Liechtenstein || 5 || 5 || 20 Norvegia || 0 || 245 || 145 Svizzera || 695 || 600 || 660 Totale (UE-27) || 14 275 || 14 325 || 9 865 Media (UE-27) || 529 || 531 || 365 Deviazione standard (UE-27) || 1 053 || 1 206 || 812 Fonte: EUROSTAT e calcolo della DG “Affari interni”
6.5.
Decisioni in prima istanza sulle domande d’asilo
presentate da cittadini kosovari, 2009-2011
Stato membro o Stato associato || Numero totale di decisioni || Decisioni positive || Tasso di riconoscimento 2009 || 2010 || 2011 || 2009 || 2010 || 2011 || 2009 || 2010 || 2011 Belgio || 1 065 || 1 820 || 2 760 || 115 || 140 || 240 || 10.8% || 7.7% || 8.7% Bulgaria || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Repubblica Ceca || 20 || 10 || 0 || 5 || 0 || 0 || 25% || 0 || 0 Danimarca || 70 || 150 || 140 || 15 || 35 || 25 || 21.4% || 23.3% || 17.9% Germania || 1 355 || 2 255 || 1 850 || 75 || 90 || 50 || 5.5% || 4% || 2.7% Estonia || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Irlanda || 30 || 15 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Grecia || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Spagna || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Francia || 2 460 || 3 480 || 3 395 || 110 || 105 || 100 || 4.5% || 3% || 2.9% Italia || 255 || 335 || 220 || 75 || 80 || 95 || 29.4% || 23.9% || 43.2% Cipro || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Lettonia || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Lituania || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Lussemburgo || - || 90 || 90 || - || 5 || 5 || 0 || 5.6% || 5.6% Ungheria || 650 || 85 || 135 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Malta || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Paesi Bassi || 25 || 55 || 35 || 5 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0 Austria || 1 115 || 665 || 365 || 80 || 70 || 35 || 7.2% || 10.5% || 9.6% Polonia || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Portogallo || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Romania || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Slovenia || 25 || 25 || 20 || 10 || 0 || 0 || 40% || 0 || 0 Slovacchia || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Finlandia || 85 || 215 || 85 || 10 || 15 || 5 || 11.8% || 7% || 5.9% Svezia || 1 300 || 975 || 1 200 || 105 || 35 || 50 || 8.1% || 3.6% || 4.2% Regno Unito || 45 || 40 || 20 || 15 || 5 || 10 || 33.3% || 12.5% || 50% Islanda || - || 0 || 0 || - || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Liechtenstein || 5 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Norvegia || 0 || 245 || 125 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Svizzera || 245 || 370 || 255 || 45 || 80 || 55 || 18.4% || 21.6% || 21.6% Totale (UE-27) || 8 500 || 10 215 || 10 325 || 620 || 580 || 615 || 7.3% || 5.7% || 6% Media (UE-27) || 315 || 378 || 382 || 23 || 21 || 23 || || || Deviazione standard (UE-27) || 602 || 822 || 867 || 39 || 39 || 51 || || || Fonte: calcolo della DG HOME in base a dati di EUROSTAT
6.6.
Domande di riammissione trattate dal Kosovo,
2009-2011
Anno || Stato membro o Stato associato || Numero totale di domande di riammissione || Domande respinte || Domande pendenti || Returns 2009 || Belgio || 58 || 12 || 14 || 32 Bulgaria || 0 || 0 || 0 || 0 Germania || 2 385 || 91 || 1 753 || 541 Francia || 500 || 24 || 0 || 476 Italia || 80 || - || 3 || 77 Ungheria || - || - || || 133 Austria || - || - || || 234 Slovenia || 85 || - || 10 || 75 Slovacchia || 0 || 0 || 0 || 0 Norvegia || - || - || || 125 Svizzera || 403 || 35 || 0 || 368 Totale || 3 511 || 162 || 1 780 || 2 061 2010 || Belgio || 61 || 3 || 18 || 40 Bulgaria || 0 || 0 || 0 || 0 Repubblica Ceca || 7 || 0 || 0 || 7 Germania || 2 339 || 197 || 1 536 || 606 Francia || 522 || 21 || 4 || 497 Italia || 65 || - || 1 || 64 Ungheria || - || - || || 60 Austria || - || - || || 253 Slovenia || 68 || - || 13 || 55 Slovacchia || 0 || 0 || 0 || 0 Norvegia || - || - || || 103 Svizzera || 419 || 22 || 0 || 397 Totale || 3 481 || 243 || 1 572 || 2 82 2011 || Belgio || 365 || 17 || 50 || 298 Bulgaria || 0 || 0 || 0 || 0 Repubblica Ceca || 1 || 0 || 0 || 1 Germania || 1 483 || 155 || 832 || 496 Francia || 372 || 9 || 9 || 354 Italia || 77 || - || 2 || 75 Ungheria || - || - || || 62 Austria || - || - || || 140 Slovenia || 35 || - || 10 || 25 Slovacchia || 0 || 0 || 0 || 0 Norvegia || - || - || || 100 Svizzera || 259 || 18 || 0 || 241 Totale || 2 592 || 199 || 903 || 1 792 2012 || Belgio || 355 || 14 || 104 || 237 Germania || 691 || 80 || 302 || 309 Grecia || 21 || 0 || 0 || 21 Francia || 226 || 10 || 8 || 208 Italia || 39 || - || 0 || 39 Ungheria || - || - || || 64 Paesi Bassi || 18 || 1 || 7 || 10 Austria || - || - || || 94 Slovenia || 15 || - || 8 || 7 Svezia || 489 || 15 || 0 || 474 Norvegia || - || - || || 50 Svizzera || 225 || 11 || 0 || 214 Totale || 2 079 || 131 || 429 || 1 253 Fonte: Stati membri dell’UE e Stati associati * Questa
designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con
la risoluzione 1244/99 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione
di indipendenza del Kosovo. [1] Hanno concluso accordi di riammissione col Kosovo: Austria,
gli Stati del BENELUX (accordo congiunto), Bulgaria, Repubblica Ceca,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Malta, Slovenia, Svezia, Norvegia,
Svizzera, Albania e Montenegro. [2] Il Kosovo ha siglato accordi di riammissione con Estonia
e Croazia e ha avviato negoziati con Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Turchia. [3] La reintegrazione è sostenuta anche dalla strategia per
le comunità e i rimpatri e dalla strategia per l’integrazione delle comunità
rom, ashkali ed egizia. [4] 3 dei 38 comuni del Kosovo non dispongono ancora di
questi uffici per le comunità e i rimpatri. [5] Tali norme figurano nel documento ICAO 9303 (Parte 1)
dell’allegato 9 della Convenzione di Chicago. [6] Tali norme figurano nel documento ICAO 9303 (Parte 3)
dell’allegato 9 della Convenzione di Chicago. [7] Codice frontiere Schengen (regolamento 562/2006). [8] Regolamento relativo al traffico frontaliero locale (regolamento
1931/2006). [9] Codice frontiere Schengen (regolamento 562/2006);
conclusioni del Consiglio del 4-5 dicembre 2006; catalogo Schengen sui
controlli alle frontiere esterne, il rimpatrio e la riammissione [10] Il Kosovo ha stipulato un accordo di cooperazione doganale
con il Montenegro e un accordo di cooperazione di polizia con la Croazia. [11] Direttiva sul permesso unico (2011/98/UE); direttiva relativa
alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio
e formazione (2004/114/CE); direttiva relativa all’ammissione di cittadini di
paesi terzi a fini di ricerca (2005/71/CE); direttiva relativa al diritto al
ricongiungimento familiare (2003/86/CE); direttiva sui soggiornanti di lungo
periodo (2003/109/CE); direttiva riguardante il titolo di soggiorno da
rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o
coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che
cooperino con le autorità competenti (2004/81/CE). [12] Direttiva rimpatri (2008/115/CE); direttiva relativa
all’assistenza in caso di espulsione per via aerea (2003/110/CE); direttiva che
introduce norme minime relative a sanzioni nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2009/52/CE). [13] I cittadini degli Stati membri dell’UE non hanno bisogno
del visto ai sensi del nuovo regime in materia previsto dal Kosovo. [14] Regolamento 810/2009. [15] Direttiva 2002/90/CE. [16] Direttiva riguardante le condizioni d’accoglienza dei
richiedenti asilo (2003/9/CE), direttiva Qualifiche (2004/83/CE e rifusione 2011/95/CE),
direttiva sulle procedure d’asilo (2005/85/CE), e direttiva sulla protezione
temporanea (2001/55/CE). [17] Cfr. Corte dei conti europea, Assistenza dell’Unione europea
al Kosovo in relazione allo Stato di diritto, Relazione speciale n. 18, 2012. [18] Le competenze esclusive includono le indagini e l’azione
penale, fra l’altro, per il terrorismo, i crimini di guerra, la criminalità
organizzata e il riciclaggio di denaro. [19] Le competenze sussidiarie includono le indagini e l’azione
penale, fra l’altro, per il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, il
traffico di stupefacenti, il gioco d’azzardo illegale, l’evasione fiscale, il
traffico d’armi, l’abuso d’ufficio, la corruzione e la frode nell’esercizio
delle proprie funzioni. [20] Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro, ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, San Marino e Turchia. [21] Direttiva 2002/58/CE, articolo 15, paragrafo 1. [22] Direttiva 2006/24/CE. [23] Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Svezia,
Regno Unito, Svizzera, Canada, Stati Uniti e Arabia Saudita. [24] Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lituania, Lettonia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Svezia, Croazia,
Svizzera, Norvegia e Turchia. [25] Questi strumenti includono la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
e i suoi Protocolli, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici e i suoi Protocolli, la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per
la protezione delle minoranze nazionali, la Convenzione sull’eliminazione di
ogni forma di discriminazione razziale, la Convezione sull’eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione sui diritti
del fanciullo. Il Kosovo non è membro né delle Nazioni Unite né del Consiglio d’Europa. [26] OSCE, Access to civil registration in Kosovo, Pristina,
luglio 2012. [27] EUROPOL, EU Organised Crime Threat Assessment, 28 Aprile
2011. [28] OCSE, Support for Improvement in Governance and
Management, Kosovo Assessment, marzo 2012. [29] Nell’indice della percezione della corruzione (IPC) di Transparency
International, il Kosovo era l’ultimo nella classificazione nei Balcani
occidentali nel 2010 e 2011, ma nel 2012 ha superato l’Albania. [30] Il visto per soggiorni di breve durata con validità
territoriale limitata (“VTL”) autorizza il titolare a soggiornare solo nello o
negli Stati membri in cui tale visto è valido. Il visto VTL può essere
rilasciato nei casi in cui il richiedente non soddisfi tutte le condizioni d’ingresso,
quando almeno uno Stato membro non riconosca il documento di viaggio su cui
sarà apposto il visto oppure quando, per motivi d’urgenza, il visto è emesso
senza effettuare, se occorre, la consultazione preliminare. [31] Il campione di Stati membri e di Stati associati Schengen
di cui alla tabella 6.6 include Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania,
Grecia, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Slovenia, Slovacchia,
Svezia, Norvegia e Svizzera.