15.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 468/231


P7_TA(2013)0531

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2012/011 DL/Vestas, presentata dalla Danimarca

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/011 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca) (COM(2013)0703 — C7-0357/2013 — 2013/2262(BUD))

(2016/C 468/45)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0703 — C7-0357/2013),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0410/2013),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un ulteriore sostegno ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che la Danimarca ha presentato la domanda EGF/2012/011 DK/Vestas per ottenere un contributo finanziario del FEG a seguito di 611 esuberi che hanno interessato il gruppo Vestas nel periodo di riferimento, compreso fra il 18 settembre 2012 e il 18 dicembre 2012, con altrettanti lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG;

D.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite nel regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Danimarca ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.

rileva che le autorità danesi hanno presentato la domanda per un contributo finanziario del FEG il 21 dicembre 2012 e che la relativa valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 16 ottobre 2013; nota che la valutazione di questa domanda ha richiesto più tempo rispetto a quella precedente relativa a Vestas, presentata dalla Danimarca a maggio 2012;

3.

ritiene che gli esuberi all'interno del gruppo Vestas, che produce turbine eoliche, siano legati a trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e imputabili a un ristagno della domanda di installazione di turbine eoliche nell'Unione, nonché a una crescita del mercato asiatico, a una penetrazione del mercato europeo da parte dei produttori di turbine eoliche cinesi a prezzi più competitivi e a una riduzione significativa della quota di mercato dell'Unione in termini di capacità totale, dal 66 % nel 2006 al 27,5 % nel 2012 (3);

4.

ritiene che il mercato unionale dell'energia eolica sia destinato a crescere ulteriormente, creando una domanda per i produttori dell'Unione di turbine eoliche e i settori connessi attraverso la promozione dell'energia generata da fonti rinnovabili in corso a livello dell'Unione; sottolinea a tale riguardo gli obiettivi nazionali obbligatori per l'uso delle energie rinnovabili entro il 2020; esprime quindi preoccupazione dinanzi a questo specifico trasferimento e sottolinea il rischio di importazione nel mercato dell'Unione di turbine eoliche prodotte in Asia;

5.

osserva che i licenziamenti avvenuti sono la diretta conseguenza della decisione strategica, adottata dal gruppo Vestas nel novembre 2011, di riorganizzare la propria struttura e di avvicinarsi maggiormente ai propri clienti nei mercati regionali, in particolare in Cina; rileva che la regione interessata di Ringkøbing-Skjern ha effettuato considerevoli investimenti nelle infrastrutture al fine di attirare un'impresa innovativa come il gruppo Vestas e che la decisione del gruppo Vestas mette la regione in difficoltà;

6.

osserva che, già nel periodo 2009/2010, all'interno del gruppo Vestas vi sono stati esuberi su larga scala, con una nuova ondata nel 2012 che ha portato il numero di lavoratori interessati a circa 2 000, una sfida enorme per i comuni colpiti, già soggetti a una rapida crescita della disoccupazione (4);

7.

osserva che questo è il terzo caso di intervento del FEG che riguarda il gruppo Vestas e il quarto nel settore delle turbine eoliche (EGF/2010/003 DK/Vestas (5), EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber (6) e EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery) (7);

8.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità danesi hanno deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 1o marzo 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

9.

osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, che dovrà essere cofinanziato, include misure per il reintegro dei 611 lavoratori in esubero, quali ad esempio consulenza, tutoraggio e coaching, pacchetti formativi mirati e personalizzati (corsi sulle competenze interculturali, corsi di lingua, formazione all'imprenditorialità, corsi e programmi di formazione standardizzati), sovvenzioni per l'imprenditorialità, misure con tutoraggio e ricollocazione professionale speciali per coloro che hanno superato i 55 anni, indennità giornaliere;

10.

si compiace che per i lavoratori siano predisposti pacchetti formativi mirati e personalizzati in base alle loro esigenze, individuate durante la fase di consulenza e assistenza;

11.

si compiace del fatto che il pacchetto coordinato comprenda misure speciali di tutoraggio e ricollocazione professionale per coloro che hanno superato i 55 anni di età, che probabilmente incontrano difficoltà addizionali legate all'età per trovare un nuovo posto di lavoro;

12.

osserva che il pacchetto contiene incentivi finanziari considerevoli per la creazione di attività in proprio, i quali saranno strettamente connessi alla partecipazione a corsi di imprenditorialità e all'esercizio di monitoraggio al termine del progetto FEG;

13.

deplora tuttavia che oltre la metà del sostegno del FEG sia destinata a indennità economiche — si prevede infatti che tutti i lavoratori percepiscano un'indennità stimata a 10 400 EUR per lavoratore;

14.

ricorda che il sostegno a titolo del FEG dovrebbe essere erogato in primo luogo a programmi di ricerca di impiego e di formazione invece di contribuire direttamente ad indennità economiche; ritiene che, se incluse nel pacchetto, le indennità dovrebbero essere di natura complementare e non sostituire le indennità rientranti tra le responsabilità degli Stati membri o delle imprese in virtù del diritto nazionale o di accordi collettivi; sottolinea al riguardo che il nuovo regolamento FEG per il periodo 2014-2020 introdurrà un massimale per le indennità finanziarie, che non dovranno superare la soglia del 35 % del costo del pacchetto e che, di conseguenza, la percentuale delle indennità nell’ambito del pacchetto coordinato per la presente domanda non sarà ripresa nel nuovo regolamento;

15.

plaude al coinvolgimento delle parti sociali, sindacati compresi, nell'elaborazione della domanda relativa al FEG e all'applicazione, nelle diverse fasi di attuazione e accesso al FEG, di una politica di parità tra uomini e donne e del principio di non discriminazione;

16.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

17.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali europei; sottolinea che le autorità danesi confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

18.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilità del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e il conseguimento di un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

19.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

20.

si compiace dell'accordo raggiunto in seno al Consiglio in merito alla reintroduzione, nel regolamento FEG per il periodo 2014-2020, del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori in esubero in conseguenza dell'attuale crisi economica e finanziaria, oltre che a quelli che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni della struttura del commercio mondiale;

21.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

22.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  «World Wind Energy association», The World Wind Energy Association 2012 Annual Report (Rapporto annuale del 2012 dell'associazione mondiale per l'energia eolica), Bonn, maggio 2013. http://www.wwindea.org/webimages/WorldWindEnergyReport2012_final.pdf

(4)  www.dst.dk

(5)  COM(2012)0502 — Decisione 2012/731/UE (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 19).

(6)  COM(2011)0258 — Decisione 2011/469/UE (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 53).

(7)  COM(2011)0421 — Decisione 2011/725/UE (GU L 289 dell'8.11.2011, pag. 31).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/011 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/787/UE.)