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5.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/106 |
P7_TA(2013)0109
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA, presentata dall'Italia) (COM(2013)0090 — C7-0046/2013 — 2013/2032(BUD))
(2016/C 045/23)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0090 — C7-0046/2013), |
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visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28, |
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visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG), |
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vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006, |
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vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
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vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0111/2013), |
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A. |
considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro; |
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B. |
considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 fino al 30 dicembre 2011 è stato possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale; |
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C. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo; |
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D. |
considerando che l'Italia ha presentato la domanda EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni al fine di ottenere un contributo finanziario del FEG a seguito dei licenziamenti presso la Antonio Merloni SpA in Itala, chiedendo assistenza per 1 517 licenziamenti, tutti interessati dalle misure cofinanziate dal FEG, durante il periodo di riferimento di quattro mesi compreso fra il 23 agosto 2011 e il 23 dicembre 2011; |
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E. |
considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG; |
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1. |
concorda con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario a norma di tale regolamento; |
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2. |
rileva con rammarico che le autorità italiane hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 29 dicembre 2011 e che la Commissione ha comunicato la sua valutazione il 20 febbraio 2013; deplora che il periodo di valutazione si sia protratto per 14 mesi; invita la Commissione a concludere la fase di valutazione e a presentare quindi proposte di decisione sui quattro casi rimanenti che sono stati presentati nel 2011; |
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3. |
osserva che gli stabilimenti di produzione della Antonio Merloni SpA, industria che produce elettrodomestici, erano situati nelle regioni italiane Marche e Umbria, in particolare nelle province di Ancona e Perugia; rileva che nel 2002, la Antonio Merloni SpA, il quinto maggiore produttore di elettrodomestici nell'Unione, ha modificato la sua strategia di vendita e che nel 2006 ha iniziato a vendere i suoi prodotti direttamente attraverso i propri marchi; osserva che, a seguito della crisi economica globale, la società si è trovata in difficoltà finanziarie, che si sono ulteriormente aggravate a causa dell'improvviso irrigidimento delle condizioni di accesso al credito finanziario; prende atto che la contrazione della produzione, che seguiva la tendenza negativa a livello europeo, unita ai vincoli finanziari, ha causato la cessazione dell'attività della Antonio Merloni SpA; rileva che un totale di 2 217 lavoratori sono stati licenziati, di cui 700 sono stati riassorbiti dalla società QA Group SpA; constata che la domanda in esame riguarda pertanto i 1 517 lavoratori che sono disoccupati a seguito della chiusura della Antonio Merloni SpA; |
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4. |
sottolinea che la Antonio Merloni SpA era stata dichiarata insolvente già nell'ottobre 2008, ma che la cessione delle sue attività e il riassorbimento di 700 lavoratori sono stati conclusi solamente nel dicembre 2011; osserva che le autorità italiane avevano presentato la prima domanda di assistenza a titolo del FEG precedentemente nel 2009, ma che la domanda ha dovuto essere ripresentata alla fine del 2011, in quanto i lavoratori sono stati formalmente licenziati solamente dopo la cessione delle attività e la conclusione delle procedure amministrative; |
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5. |
ricorda che il FEG ha già prestato sostegno a lavoratori licenziati nel settore della fabbricazione di elettrodomestici (caso EGF/2009/010 LT/Snaigė) (3); |
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6. |
sottolinea che negli anni precedenti la crisi le province di Ancona e Perugia registravano un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale; osserva che nel 2009 la disoccupazione è aumentata del 40 % rispetto all'anno precedente, mentre nel 2010 il tasso di disoccupazione è rimasto stabile a Perugia ed è diminuito ad Ancona, principalmente in seguito alla riduzione del tasso di attività piuttosto che a un aumento dei posti di lavoro; constata che nel 2009, rispetto all'anno precedente, il PIL regionale è diminuito del 3 % circa e che il fatturato dell'industria si è ridotto del 14,6 % nelle Marche e del 16,4 % in Umbria; osserva che questa contrazione ha portato a un aumento delle ore di Cassa Integrazione Guadagni (4) nel settore manifatturiero pari al 368 % nelle Marche e al 444 % in Umbria; rileva che i 1 517 licenziamenti della Antonio Merloni SpA oggetto della domanda hanno ulteriormente aggravato la situazione; |
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7. |
valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 29 marzo 2012 le autorità italiane hanno deciso di avviare l'attuazione di misure con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno a titolo del FEG per il pacchetto coordinato proposto; deplora tuttavia che il FEG abbia potuto intervenire solamente quasi tre anni e mezzo dopo che la società è stata dichiarata insolvente; |
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8. |
osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare include misure destinate a reinserire i 1 517 lavoratori nel mercato del lavoro, quali l'orientamento professionale, l'assistenza alla ricerca attiva, l'assistenza all'autoimprenditorialità, il voucher formativo, misure di sostegno per i lavoratori ultracinquantenni, un'indennità per la ricerca attiva, bonus assunzionali, un contributo per la mobilità formativa e bonus per la mobilità territoriale; |
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9. |
accoglie con favore il fatto che le parti sociali siano state consultate in merito all'elaborazione delle misure del pacchetto coordinato di servizi FEG e che queste ultime siano state integrate nel piano sociale «Accordo di programma» firmato dal ministero dello Sviluppo economico e dalle regioni interessate, e che l'attuazione del sostegno a titolo del FEG sarà monitorata da un gruppo di coordinamento; |
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10. |
ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale di un lavoratore e la parità di accesso al FEG indipendentemente dal tipo di contratto e di rapporto di lavoro; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo al livello e alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; |
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11. |
chiede alla Commissione di indicare con maggiore precisione nelle future proposte i tipi di formazione da prestare attraverso un voucher formativo, in quali settori i lavoratori hanno probabilità di trovare occupazione e se la formazione offerta è adeguata alle future prospettive economiche e alle esigenze del mercato del lavoro nelle regioni interessate dai licenziamenti; accoglie tuttavia con favore lo stretto legame tra il voucher e il percorso concordato di reinserimento di ciascun lavoratore; |
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12. |
invita le autorità italiane a trarre pienamente vantaggio dal sostegno a titolo del FEG e a incoraggiare il massimo numero possibile di lavoratori a partecipare alle misure; ricorda che i primi interventi del FEG in Italia sono stati compromessi da un tasso di esecuzione del bilancio relativamente basso dovuto principalmente a bassi livelli di partecipazione; |
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13. |
accoglie positivamente l'inclusione nel pacchetto coordinato di servizi personalizzati del modulo «Misure di sostegno per i lavoratori ultracinquantenni» destinato ai lavoratori più anziani, che rappresentano il 12 % della forza lavoro interessata; |
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14. |
accoglie con favore il fatto che il bonus per la mobilità territoriale è versato solamente quale contributo una tantum su presentazione della prova delle spese sostenute; |
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15. |
constata che un importo pari a 5 684 000 EUR dei costi complessivi del pacchetto di servizi personalizzati, che ammontano a 7 451 972 EUR, è destinato a vari incentivi e indennità finanziarie, inclusa l'agevolazione della mobilità dei lavoratori licenziati; raccomanda che un importo adeguato sia destinato alle misure di formazione nelle future mobilitazioni del Fondo; |
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16. |
sottolinea che la quota più consistente dei costi dei servizi personalizzati deve essere destinata all'indennità per la ricerca attiva (2 000 EUR per lavoratore per le giornate di partecipazione alle misure del FEG), che equivale alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), a fini di semplificazione; ribadisce pertanto che il sostegno del FEG dovrebbe essere accordato principalmente ai programmi di formazione, anziché contribuire direttamente a indennità finanziarie che sono di competenza degli Stati membri a norma della legislazione nazionale; raccomanda che nelle future mobilitazioni del Fondo tali misure siano scoraggiate; |
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17. |
prende atto dei «bonus assunzionali» relativamente elevati (5 000 EUR per lavoratore); si compiace che tali bonus saranno accordati solamente ai datori di lavoro che garantiscono contratti permanenti per i lavoratori ammessi a beneficiare delle misure e si attende che la Commissione fornisca informazioni dettagliate pertinenti per quanto riguarda le condizioni contrattuali per questi lavoratori; |
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18. |
osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa dei dati in questione onde assicurare il pieno rispetto della regolamentazione esistente ed evitare che si verifichino duplicazioni in riferimento ai servizi finanziati dall'Unione; |
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19. |
chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG; |
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20. |
sottolinea l'importanza di un'efficace e rapida cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nella predisposizione delle domande a norma del nuovo regolamento FEG; |
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21. |
ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro; |
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22. |
sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; |
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23. |
si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2013 presenti stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio 04 05 01 (FEG); ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà, nella misura del possibile, di dover effettuare storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG; |
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24. |
deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande inoltrate dopo il termine del 30 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto; |
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25. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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26. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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27. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Decisione 2010/202/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 88 dell'8.4.2010, pag. 15).
(4) La cassa integrazione guadagni (CIG) è un istituto previsto dalla legge italiana, consistente in una prestazione economica erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorano a orario ridotto.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA, presentata dall'Italia)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione 2013/278/UE.)