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15.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 114/48 |
Parere del Comitato delle regioni — Fondo di solidarietà dell'Unione europea
2014/C 114/10
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO DELLE REGIONI
Osservazioni generali
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1. |
ritiene che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (in appresso «il Fondo») sia lo strumento principale grazie al quale l'Unione è in grado di reagire alle grandi catastrofi che si verificano negli Stati membri oppure nei paesi candidati all'adesione, dimostrando così la propria solidarietà con i paesi, le regioni e i comuni colpiti (articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); |
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2. |
constata che l'attuale Fondo si è dimostrato, in generale, efficace. Tuttavia, il suo funzionamento potrebbe essere migliorato, in particolare semplificando le procedure burocratiche necessarie per mobilitare le risorse del Fondo al fine di ridurre considerevolmente i tempi che intercorrono tra il verificarsi della catastrofe e l'arrivo degli aiuti. Le regole che disciplinano il Fondo potrebbero essere più chiare ed esso potrebbe essere più mirato, in modo da rispondere meglio alle esigenze dei territori colpiti; |
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3. |
si rammarica che la Commissione europea proponga di mantenere invariata la dotazione massima annua per il Fondo fissata nel 2002 a 500 milioni di euro (prezzi del 2011), il che mette a rischio la disponibilità dell'aiuto per tutte le grandi catastrofi, soprattutto considerato che esse si verificano con sempre maggiore frequenza. |
Sussidiarietà e proporzionalità
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4. |
ritiene che il regolamento in vigore e le modifiche proposte siano conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. |
Pertinenza a livello locale e regionale
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5. |
sottolinea che le grandi catastrofi naturali hanno effetti devastanti soprattutto sui comuni e sulle regioni interessate. Molto spesso nei territori colpiti si registrano gravi danni alle infrastrutture di base e al patrimonio naturale e culturale; |
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6. |
ricorda che gli enti locali e regionali sono di regola i proprietari delle infrastrutture danneggiate e sono quindi responsabili del loro ripristino. Sono altresì responsabili dei servizi di soccorso, delle misure provvisorie di alloggio per i cittadini evacuati e della ripulitura delle zone colpite; |
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7. |
è quindi dell'avviso che, sebbene i principali beneficiari del sostegno del Fondo siano gli Stati membri o i paesi candidati, tali aiuti sono, in ultima analisi, destinati al finanziamento di misure adottate a livello regionale e locale; |
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8. |
sottolinea che per gli enti regionali e locali è importante soprattutto la velocità di reazione del Fondo e la possibilità di assegnare in modo mirato le risorse disponibili, in modo che si possa rispondere, nella misura del possibile, alle esigenze reali; |
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9. |
accoglie quindi con grande favore le proposte della Commissione, che contribuiscono a rendere più rapido e mirato il sostegno del Fondo, e formula alcune raccomandazioni importanti soprattutto per gli enti locali e regionali; |
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10. |
richiama l'attenzione sulla necessità di prendere in considerazione la situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, che sono più vulnerabili rispetto ai fenomeni meteorologici estremi. |
Ambito di intervento del Fondo (articolo 2)
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11. |
accoglie con favore il chiarimento in merito all'ambito di intervento del Fondo, che elimina l'attuale incertezza giuridica, evitando così che vengano presentate domande che non soddisfano le condizioni necessarie. |
Mobilitazione delle risorse del Fondo in caso di catastrofi regionali straordinarie (articolo 2)
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12. |
accoglie con favore il tentativo della Commissione di semplificare la definizione di «catastrofe regionale» introducendo un criterio chiaro fondato sul PIL. Tale nuova definizione faciliterà la valutazione delle domande da parte della Commissione e contribuirà a garantire una maggiore trasparenza ed efficacia del Fondo. Per i potenziali richiedenti sarà più facile valutare in anticipo se, in relazione a una determinata catastrofe, esista il diritto a un sostegno; |
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13. |
propone di fissare il criterio che permette di classificare una catastrofe come «catastrofe naturale regionale» all'1,0 % del PIL regionale per le regioni NUTS 2. Secondo il Comitato, tale criterio rispecchierebbe meglio l'intenzione di fornire un aiuto di importo all'incirca equivalente per le catastrofi naturali regionali; |
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14. |
ritiene che i criteri indicati debbano essere adeguati in caso di catastrofi naturali che si verifichino in una delle isole delle regioni costituite da arcipelaghi, di livello NUTS 2, allo scopo di evitare che un approccio esclusivamente regionale renda impossibile il funzionamento del Fondo in tali situazioni. |
Definizione di un criterio regionale per la mobilitazione del Fondo a livello NUTS 3 (articolo 2)
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15. |
fa rilevare che le catastrofi colpiscono sempre più dei territori che differiscono ampiamente dalle regioni NUTS 2 (in alcuni Stati definite solo sul piano amministrativo) e che esse oltrepassano persino i confini di varie regioni delimitate in questo modo: di conseguenza, se il criterio regionale tiene conto soltanto delle regioni NUTS 2, esso rischia di non essere obiettivo; |
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16. |
propone di introdurre un criterio per le catastrofi regionali a livello NUTS 3, nel caso in cui più regioni limitrofe NUTS 3 colpite da una catastrofe costituiscano insieme un territorio di dimensioni corrispondenti al livello NUTS 2 (minimo 800 000 abitanti). In tal caso, il valore percentuale del PIL si calcolerebbe sulla media ponderata dei valori delle singole regioni NUTS 3. |
Catastrofi naturali transfrontaliere straordinarie (articolo 2)
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17. |
sottolinea che molte catastrofi hanno carattere transfrontaliero, e che in questi casi gli interventi dell'UE apporterebbero un notevole valore aggiunto, trasmettendo ai cittadini un segnale nettamente positivo; |
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18. |
propone che, per la definizione delle «catastrofi naturali transfrontaliere straordinarie», venga utilizzato il già menzionato criterio del livello NUTS 3, laddove le regioni limitrofe NUTS 3 potrebbero appartenere a più Stati membri. |
Definizione delle misure ammissibili (articolo 3)
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19. |
accoglie con favore la possibilità di utilizzare il Fondo non soltanto per gli interventi «immediati», ma anche per misure che, seppur direttamente legate alla catastrofe, possano essere, in considerazione della loro natura, anche a più lungo termine; |
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20. |
fa osservare che, a seguito delle catastrofi, esiste a livello regionale e locale una reale esigenza di ripristinare le infrastrutture in modo tale che possano rispondere meglio a catastrofi future e che, in alcuni casi, può anche essere necessario spostare tali infrastrutture in un luogo più adatto; |
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21. |
propone di precisare le misure ammissibili al sostegno del Fondo includendovi la possibilità di finanziare non soltanto il ripristino delle infrastrutture, ma anche gli interventi tesi a metterle in condizione di affrontare meglio eventuali catastrofi naturali in futuro. Al tempo stesso propone di inserire, tra le misure ammissibili al sostegno del Fondo, lo spostamento delle infrastrutture situate in luoghi a rischio di ulteriori catastrofi naturali future. |
Assistenza tecnica (articolo 3)
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22. |
sottolinea che alcuni enti locali e regionali devono spesso ricorrere a un'assistenza tecnica esterna per affrontare la catastrofe e gestire le attività legate al recupero del territorio: |
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23. |
propone di inserire le spese per l'assistenza tecnica esterna tra le spese ammissibili a beneficiare del Fondo fino a un massimo del 2 % del contributo totale del Fondo. |
Termini per la presentazione della domanda (articolo 4)
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24. |
fa rilevare che la preparazione di una domanda, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei danni e la raccolta degli elementi a sostegno della domanda stessa, richiede agli enti pubblici responsabili un tempo notevole, tanto più che ciò va fatto mentre vengono adottate le misure necessarie per rimediare alle conseguenze della catastrofe. L'impegno diventa più oneroso quando ci si confronta con catastrofi in lenta evoluzione come la siccità, ma anche, ad esempio, nel caso delle inondazioni, che a volte durano diverse settimane o persino dei mesi, e di cui si possono valutare i danni soltanto quando le acque si sono ritirate. Pertanto è possibile che la gravità della catastrofe venga accertata soltanto in un secondo tempo; |
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25. |
accoglie quindi con favore la proposta della Commissione che tiene conto specificamente delle catastrofi in lenta evoluzione; |
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26. |
al tempo stesso, fa rilevare che per le altre catastrofi naturali la proposta legislativa mantiene le disposizioni vigenti e non risolve i problemi relativi alla preparazione della domanda nel caso delle inondazioni di lunga durata; |
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27. |
per questa ragione propone che, nel caso delle inondazioni di lunga durata, la domanda possa essere presentata entro dieci settimane dalla cessazione della minaccia di catastrofe naturale (ad esempio, dalla revoca dello stato di emergenza dichiarato dallo Stato membro o dall'ente regionale, ecc.). |
Disposizioni a favore della prevenzione delle catastrofi (articolo 4)
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28. |
condivide il parere della Commissione secondo cui, nel caso delle catastrofi naturali, l'adozione delle misure necessarie in materia di prevenzione svolge un ruolo fondamentale e che occorre impegnarsi costantemente per renderle più efficaci; |
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29. |
teme che l'obbligo di inserire nella domanda delle informazioni relative alla prevenzione dei rischi di catastrofe possa rappresentare un notevole onere amministrativo per i richiedenti, ma anche una possibile causa di ritardi nella preparazione e nel trattamento delle domande, il che sarebbe in contraddizione con l'obiettivo originario di semplificare le procedure burocratiche per la mobilitazione delle risorse del Fondo; |
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30. |
propone di chiedere ai richiedenti, nella fase di trattamento della domanda, soltanto una breve descrizione riguardo all'attuazione della legislazione dell'Unione (lettera (e) del paragrafo 1) e, al tempo stesso, di eliminare il requisito sulle informazioni aggiuntive (lettera (f) del paragrafo 1), poiché esse devono essere fornite nella relazione sull'attuazione del contributo del Fondo. |
Introduzione di pagamenti anticipati (articolo 4 bis)
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31. |
approva la proposta della Commissione di introdurre la possibilità di versare degli anticipi che consentano al Fondo di reagire tempestivamente; propone tuttavia che il sistema degli anticipi resti al di fuori del quadro finanziario pluriennale e dei fondi strutturali concretamente proposti. |
Proroga dei termini per l'utilizzo del contributo del Fondo (articolo 8)
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32. |
si rallegra dell'intenzione della Commissione di accelerare la procedura amministrativa di approvazione del sostegno del Fondo, affinché gli aiuti arrivino più rapidamente alle regioni colpite; tuttavia, a tale proposito, richiama l'attenzione sull'accorciamento dei tempi effettivi per utilizzare il contributo del Fondo; |
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33. |
propone di prorogare a 2 anni i termini per l'utilizzo del contributo del Fondo, soprattutto in relazione ai tempi notevoli richiesti dalla riparazione delle infrastrutture di base e dal ripristino dei servizi e delle forniture essenziali (tempi dovuti alla necessità di fornire la documentazione richiesta e rispettare le disposizioni sugli appalti pubblici). |
Ricorso agli strumenti di semplificazione
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34. |
Gli organi europei e gli enti nazionali, regionali e locali hanno affermato in ripetute occasioni la necessità di ricorrere quanto più possibile alla semplificazione della gestione per permettere un approccio orientato all'efficienza (1). Tale semplificazione è ancora più importante nel caso del Fondo di solidarietà, il quale interviene in situazioni di estrema urgenza e prevede che tra le spese ammissibili vi siano quelle destinate a necessità personali di carattere immediato. Sarebbe pertanto opportuno ammettere l'impiego dei costi unitari nelle spese destinate alle necessità della popolazione colpita e non relative al ripristino delle infrastrutture. |
II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Considerando 11
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Il Fondo deve contribuire al ripristino della funzionalità delle infrastrutture, alla ripulitura delle zone danneggiate e ai costi dei servizi di soccorso come pure alle misure provvisorie di alloggio per la popolazione interessata durante l'intero periodo di attuazione. Occorre inoltre definire l'arco di tempo durante il quale l'alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza della catastrofe può essere considerato provvisorio. |
Il Fondo deve contribuire al ripristino della funzionalità delle infrastrutture o al ritorno ad uno stato in cui esse possano resistere meglio alle catastrofi naturali, prevedendo anche la possibilità di un loro spostamento, alla ripulitura delle zone danneggiate e ai costi dei servizi di soccorso come pure alle misure provvisorie di alloggio per la popolazione interessata durante l'intero periodo di attuazione. Occorre inoltre definire l'arco di tempo durante il quale l'alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza della catastrofe può essere considerato provvisorio. |
Motivazione
La modifica fa eco all'emendamento 7, proposto dal relatore riguardo all'articolo 3, paragrafo 2.
Emendamento 2
Considerando 13
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Occorre inoltre precisare che le spese per l'assistenza tecnica sono escluse dalle operazioni ammissibili. |
Occorre inoltre precisare che le spese per l'assistenza tecnica sono escluse dalle operazioni ammissibili. |
Motivazione
Alcuni enti locali e regionali devono spesso ricorrere a un'assistenza tecnica esterna per far fronte a una catastrofe e gestire le attività legate al recupero del territorio. Per questo motivo il Comitato delle regioni propone di inserire le spese per l'assistenza tecnica esterna tra le spese ammissibili al sostegno del Fondo fino a un massimo del 2 % del contributo totale. A tale proposito si propone di modificare il paragrafo 5 dell'articolo 3.
Emendamento 3
Considerando 15
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Alcuni tipi di catastrofi naturali, come la siccità, si sviluppano su un arco di tempo più lungo prima che se ne risentano gli effetti disastrosi. Devono essere previste disposizioni per consentire il ricorso al Fondo anche in tali casi. |
Per alcuni Alcuni tipi di catastrofi naturali, come la siccità, che si sviluppano su un arco di tempo più lungo prima che se ne risentano gli effetti disastrosi, oppure le inondazioni, che hanno carattere di catastrofe di lunga durata, devono Devono. essere previste disposizioni per consentire il ricorso al Fondo anche in tali casi. |
Motivazione
La preparazione di una domanda, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei danni e la raccolta degli elementi a sostegno della domanda stessa, richiede agli enti pubblici responsabili un tempo notevole, tanto più che ciò va fatto mentre vengono adottate le misure necessarie per rimediare alle conseguenze della catastrofe. L'impegno diventa più oneroso quando ci si confronta con catastrofi in lenta evoluzione come la siccità, ma anche, ad esempio, nel caso delle inondazioni, che a volte durano diverse settimane o persino dei mesi, e di cui si possono valutare i danni soltanto quando le acque si sono ritirate. Pertanto è possibile che la gravità della catastrofe sia accertata soltanto in un secondo tempo. Nonostante la proposta di regolamento tenga conto specificamente delle catastrofi in lenta evoluzione, per le altre catastrofi mantiene le disposizioni vigenti e non risolve i problemi legati alla preparazione della domanda nel caso delle inondazioni di lunga durata. A questo proposito si propone di aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 4.
Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 3
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale regionale» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in una regione a livello NUTS 2 di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) della regione. Se la catastrofe riguarda diverse regioni a livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media ponderata del PIL di queste regioni. |
Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale regionale» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in una regione a livello NUTS 2 di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, oppure a livello di più regioni limitrofe NUTS 3, che insieme costituiscano un territorio corrispondente alle caratteristiche minime di una regione NUTS 2, danni diretti superiori all'1,5 all'1,0 % del prodotto interno lordo (PIL) della regione. Se la catastrofe riguarda diverse regioni a livello NUTS 2 o NUTS 3, la soglia è applicata alla media ponderata del PIL di queste regioni. |
Motivazione
La ragione principale per cui la soglia per le catastrofi naturali regionali era stata fissata all'1,5 % risiedeva nella volontà di pervenire a risultati quasi identici rispetto alle decisioni adottate in passato sulla base di criteri relativamente imprecisi. Impiegando questo criterio, non sarebbe stato possibile concedere gli aiuti nel caso di due catastrofi naturali regionali le cui domande sono state invece accolte (l'eruzione vulcanica in Sicilia del 2003 con un importo medio dei danni pari all'1,36 % del PIL regionale e l'inondazione del delta del Rodano del 2004, che ha provocato danni per l'1,05 % del PIL). Con soglie così elevate non sarà possibile garantire i risultati che i cittadini, vittime delle catastrofi, si aspettano; pertanto il Comitato delle regioni propone di abbassare il valore soglia all'1,0 %.
Per definire una catastrofe naturale regionale la proposta di regolamento utilizza come unità di riferimento il livello NUTS 2. Considerato che le catastrofi colpiscono sempre più dei territori che differiscono considerevolmente dalle regioni NUTS 2 (in alcuni Stati definite solo sul piano amministrativo) e che esse oltrepassano persino i confini di varie regioni così delimitate, se il criterio regionale tiene conto soltanto delle regioni NUTS 2, esso rischia di non essere obiettivo. Per questo il Comitato delle regioni propone di ampliare il criterio anche al livello NUTS 3, nel caso in cui più regioni limitrofe NUTS 3 costituiscano insieme un territorio rispondente, per le sue caratteristiche, almeno al criterio minimo per definire le regioni NUTS 2 (minimo 800 000 abitanti). In tal caso, il valore percentuale del PIL si calcola sulla media ponderata dei valori delle singole regioni NUTS 3.
Emendamento 5
Articolo 2, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 3
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale transfrontaliera» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, sul territorio di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, a livello di più regioni limitrofe NUTS 3, che insieme costituiscono un territorio corrispondente alle caratteristiche minime di una regione NUTS 2, danni diretti superiori all'1,0 % della media ponderata del prodotto interno lordo (PIL) di tali regioni. |
Motivazione
Molte catastrofi hanno carattere transfrontaliero. In questi casi gli interventi dell'UE apporterebbero un notevole valore aggiunto e trasmetterebbero ai cittadini un segnale nettamente positivo. Per questo il Comitato delle regioni propone di aggiungere un nuovo criterio per le «catastrofi naturali transfrontaliere». Tale criterio dovrebbe essere valutato a livello di regioni NUTS 3 appartenenti a diversi Stati membri o paesi con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione. In tal caso la gravità della catastrofe sarebbe valutata a livello di più regioni limitrofe NUTS 3, che insieme costituiscano un territorio con caratteristiche corrispondenti alla definizione di regione NUTS 2 (minimo 800 000 abitanti). In tal caso la percentuale del PIL dovrebbe dunque essere calcolata sulla media ponderata dei valori delle singole regioni NUTS 3. I beneficiari ammissibili sarebbero gli Stati sul cui territorio si trova la regione così definita.
Emendamento 6
Articolo 2, paragrafo 4
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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4. Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce una catastrofe naturale grave in uno Stato membro limitrofo o in un paese limitrofo con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione. |
4. Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale in uno Stato membro limitrofo o in un paese limitrofo con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione. |
Motivazione
La possibilità degli Stati limitrofi di far valere i danni subiti a causa di una «catastrofe naturale grave», senza soddisfare essi stessi le condizioni previste, deve valere anche per le «catastrofi naturali regionali». Altrimenti, la disposizione non sarebbe compatibile con l'idea di Europa.
Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 2
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, secondo la natura della catastrofe, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero: |
L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, secondo la natura della catastrofe, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero: |
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Ai fini della lettera a) per «ripristino» si intende il ritorno ad una situazione che permetta di resistere meglio alle catastrofi naturali, compreso lo spostamento dei progetti di infrastrutture evidentemente situati in luoghi a rischio futuro di ulteriori catastrofi naturali. |
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Ai fini della lettera b) per «misure provvisorie di alloggio» si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite |
Ai fini della lettera b) per «misure provvisorie di alloggio» si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite |
Motivazione
Il Fondo sovvenziona di norma il ripristino delle infrastrutture danneggiate per riportarle alla situazione precedente. L'esperienza delle regioni dimostra che singoli progetti di infrastrutture, quali ad esempio gli assi stradali oppure i principali collegamenti ferroviari di importanza sovraregionale, devono essere spostati sulla base delle nuove conoscenze riguardanti le misure necessarie di protezione contro le catastrofi. Al tempo stesso, il ripristino degli elementi infrastrutturali gravemente colpiti, come ad esempio i ponti, richiede investimenti necessari per eliminare il rischio di danni nel corso di un'ulteriore catastrofe naturale. In questi casi, limitarsi a riportare queste infrastrutture allo stato precedente risulta insufficiente e controproducente.
Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 5
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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L'assistenza tecnica, compresi la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit, non è ammissibile per il contributo del Fondo. |
L'assistenza tecnica esterna, compresi la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit, non è ammissibile per il contributo del Fondo fino a un massimo del 2 % del contributo totale del Fondo. |
Motivazione
Per alcuni enti locali e regionali è spesso necessario ricorrere a un'assistenza tecnica esterna per affrontare la catastrofe e gestire le attività legate al recupero del territorio. Il Comitato delle regioni propone quindi di inserire le spese per l'assistenza tecnica esterna tra le spese ammissibili al sostegno del Fondo fino a un massimo del 2 % del contributo totale.
Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Non appena possibile, e comunque non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di una catastrofe naturale, uno Stato può presentare alla Commissione una domanda di contributo del Fondo fornendo tutte le informazioni disponibili almeno in merito:
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Non appena possibile, e comunque non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di una catastrofe naturale, uno Stato può presentare alla Commissione una domanda di contributo del Fondo fornendo tutte le informazioni disponibili almeno in merito:
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Motivazione
L'obbligo di inserire nella domanda delle informazioni in merito alla prevenzione dei rischi di catastrofe può rappresentare un notevole onere amministrativo per i richiedenti, ma anche una possibile causa di ritardi nella preparazione e nel trattamento della domanda, il che sarebbe in contraddizione con l'obiettivo originario di semplificare le procedure burocratiche per la mobilitazione delle risorse del Fondo. Pertanto il Comitato delle regioni propone di conservare la lettera e) del paragrafo 1 limitandola soltanto ad una breve descrizione dell'attuazione della legislazione dell'Unione e di sopprimere la lettera f) poiché le medesime informazioni devono essere fornite nella relazione sull'attuazione del contributo del Fondo (articolo 8, paragrafo 3).
Emendamento 10
Articolo 4, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 1 bis
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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In caso di catastrofe naturale di lunga durata (ad es. le inondazioni), il termine di dieci settimane per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 decorre dalla data in cui le autorità pubbliche dello Stato ammissibile dichiarano ufficialmente conclusa la minaccia di catastrofe naturale (ad esempio, con la revoca dello stato di emergenza dichiarato dallo Stato membro o dall'ente regionale, ecc.). |
Motivazione
La preparazione di una domanda, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei danni e la raccolta degli elementi a sostegno della domanda stessa, richiede molto tempo agli enti pubblici responsabili, tanto più che ciò va fatto mentre vengono adottate le misure fondamentali per reagire alla catastrofe. L'impegno diventa più oneroso nel caso delle inondazioni, che talvolta durano diverse settimane oppure persino dei mesi, e se ne possono valutare i danni soltanto quando le acque si ritirano. Pertanto è possibile che la gravità della catastrofe sia accertata soltanto in un secondo tempo. Nonostante la proposta di regolamento faccia specifico riferimento alle catastrofi a lenta evoluzione, per le altre catastrofi mantiene le disposizioni vigenti e non risolve i problemi legati alla preparazione della domanda nel caso delle catastrofi di lunga durata.
Per questa ragione il Comitato delle regioni propone che, nel caso delle inondazioni di lunga durata, la domanda possa essere presentata entro dieci settimane dalla cessazione della minaccia di catastrofe naturale (ad esempio, dalla revoca dello stato di emergenza dichiarato dallo Stato membro o dall'ente regionale, ecc.).
Emendamento 11
Articolo 8, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Il contributo del Fondo è utilizzato entro un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza. La parte di contributo che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario. |
Il contributo del Fondo è utilizzato entro un periodo di un anno due anni a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza. La parte di contributo che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario. |
Motivazione
Una procedura amministrativa più rapida per autorizzare il sostegno del Fondo consentirà che l'aiuto arrivi più rapidamente alle regioni colpite. A tale proposito occorre tuttavia richiamare l'attenzione sull'accorciamento dei tempi effettivi per utilizzare il contributo del Fondo. Il Comitato delle regioni propone di prorogare i termini per l'utilizzo del contributo del Fondo a 2 anni, soprattutto in relazione ai tempi notevoli richiesti dalla riparazione delle infrastrutture di base, dovuti alla necessità di fornire la documentazione prevista e rispettare le disposizioni sugli appalti pubblici.
Bruxelles, 28 novembre 2013
Il presidente del Comitato delle regioni
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
(1) Tra gli altri, parere del Comitato delle regioni Raccomandazioni per una migliore gestione della spesa, ottobre 2013 (CDR3609-2013_00_00_AC).