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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 468/368 |
P7_TA(2013)0588
Pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133 — C7-0065/2013 — 2013/0074(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 468/82)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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vista la decisione del Consiglio 2010/631/UE del 13 settembre 2010 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo alla Convenzione per la Protezione dell'Ambiente Marino e del Litorale del Mediterraneo (2) ; |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La presente direttiva istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere nell'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse marine e costiere. |
1. La presente direttiva istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo che comporta la gestione integrata delle zone costiere nell'intento di promuovere lo sviluppo e la crescita sostenibili delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse marine e costiere , in particolare sostenendo i settori prioritari individuati nella comunicazione della Commissione del 13 settembre 2012«Crescita blu . Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo». |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nell'ambito della politica marittima integrata dell'Unione, tale quadro prevede l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 5. |
2. Nell'ambito della politica marittima integrata dell'Unione, la presente direttiva prevede un quadro per l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 5 , tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera sulla base delle rispettive disposizioni dell'UNCLOS . |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle acque marine e alle zone costiere. |
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le acque marine e zone costiere dell'Unione, in conformità con la vigente legislazione europea e nazionale . |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano tuttavia per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile con gli obiettivi della presente direttiva. |
2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano tuttavia per far sì che tali attività siano, se ragionevolmente praticabile, condotte in modo compatibile con gli obiettivi della presente direttiva. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Voto separato
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Ogni Stato membro elabora e attua uno o più piani di gestione dello spazio marittimo e una o più strategie di gestione integrata delle zone costiere. Tali piani e strategie possono essere elaborati in documenti distinti. |
1. Ogni Stato membro stabilisce e attua la pianificazione dello spazio marittimo. Quando uno Stato membro non integra le interazioni terra-mare nel proprio piano di gestione dello spazio marittimo , tali interazioni sono trattate mediante la gestione integrata delle zone costiere . Gli Stati membri possono decidere se seguire un approccio integrato o elaborare separatamente i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere . |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri o le autorità competenti regionali o locali restano responsabili della progettazione e della scelta del contenuto dei piani e delle strategie, inclusa la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività settoriali e i diversi usi marittimi e marini. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Al momento di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri tengono nel debito conto le peculiarità delle regioni e sottoregioni, le rispettive attività settoriali, le acque marine e le zone costiere interessate e i potenziali effetti sui cambiamenti climatici. |
3. Al momento di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri tengono nel debito conto le peculiarità , le esigenze e le opportunità presentate dalle regioni e sottoregioni marine e costiere , le rispettive attività settoriali esistenti e future , le acque marine e le zone costiere interessate e i potenziali effetti sui cambiamenti climatici. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Nel caso delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è rispettato l'articolo 349 TFUE tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni. |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano un approccio ecosistemico per agevolare la coesistenza e prevenire i conflitti tra attività settoriali concorrenti nelle acque marine e nelle zone costiere e mirano a contribuire ai seguenti obiettivi: |
1. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano l' approccio ecosistemico , considerando allo stesso livello icriteri economici, sociali e ambientali, al fine di supportare lo sviluppo e la crescita sostenibile del settore marittimo. Essi dovranno promuovere la coesistenza , in modo compatibile, delle pertinenti attività settoriali, ridurre al massimo i conflitti tra queste attività nelle acque marine e nelle zone costiere e favorire la cooperazione transfrontaliera e la molteplicità di utilizzo dello stesso spazio marittimo da parte di settori diversi. |
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2. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere mirano a contribuire ai seguenti obiettivi dell'Unione: |
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3. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere possono avere la finalità di contribuire a ulteriori obiettivi nazionali, quali: |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere definiscono fasi operative per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 5, tenendo conto di tutte le attività e le misure ad essi applicabili. |
1. Ogni Stato definisce fasi procedurali per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 5, tenendo conto delle attività , degli usi e delle misure ad essi applicabili. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I piani di gestione dello spazio marittimo contengono almeno una mappatura delle acque marine che individua la distribuzione spaziale e temporale, effettiva e potenziale, di tutte le attività marittime al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. |
1. I piani di gestione dello spazio marittimo contengono almeno una mappatura delle acque marine che individua la distribuzione spaziale e temporale, effettiva , prevista e potenziale, di tutte le attività e utilizzi marittimi e delle importanti componenti ecosistemiche al fine di conseguire gli obiettivi unionali di cui all'articolo 5. |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nel definire i piani di gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività: |
2. Nel definire i piani di gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione , tra gli altri, i seguenti utilizzi e attività: |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettere a-g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le strategie di gestione integrata delle zone costiere comprendono almeno un inventario delle misure esistenti applicate nelle zone costiere e un'analisi del fabbisogno di ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. Le strategie prevedono l'attuazione di una politica integrata e intersettoriale e prendono in considerazione le interazioni tra le attività marittime e terrestri. |
1. Al momento di introdurre la gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri decidono di far ricorso a un insieme di prassi oppure a una o più strategie. Essi identificano le misure esistenti applicate nelle zone costiere e conducono un'analisi del fabbisogno di ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. La gestione integrata delle zone costiere rafforza l'attuazione di una politica integrata e intersettoriale e prende in considerazione le interazioni tra le attività marittime e terrestri per assicurare l'interconnessione terra-mare . |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nel definire le strategie di gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività : |
2. Nel definire le strategie di gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri prendono in considerazione: |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri predispongono le modalità di partecipazione del pubblico affinché tutte le parti interessate possano contribuire fin dalle fasi iniziali all 'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere. |
Gli Stati membri predispongono le modalità di partecipazione del pubblico , informando e consultando le parti , le autorità e il pubblico interessato fin dalle fasi iniziali dell 'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere. Gli Stati membri assicurano altresì che le parti, le autorità e gli altri soggetti interessati abbiano accesso ai risultati non appena disponibili. |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La partecipazione del pubblico garantisce che le parti coinvolte e le autorità competenti, nonché gli altri soggetti interessati, siano consultati sui progetti di piani e strategie e abbiano accesso ai risultati non appena questi siano disponibili. |
soppresso |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Nel definire i metodi di consultazione pubblica, gli Stati membri agiscono in conformità con le pertinenti disposizioni di altre normative dell'Unione. |
soppresso |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri organizzano la raccolta dei migliori dati disponibili e lo scambio di informazioni necessari per i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere. |
1. Gli Stati membri organizzano la raccolta e l'impiego dei migliori dati disponibili e lo scambio di informazioni necessari per i piani di gestione dello spazio marittimo e l'attuazione delle strategie di gestione integrata delle zone costiere. |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Nell'organizzare la raccolta e lo scambio dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono, per quanto possibile, degli strumenti elaborati nell'ambito della politica marittima integrata. |
3. Nell'organizzare la raccolta e lo scambio dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono, per quanto possibile, degli strumenti elaborati nell'ambito della politica marittima integrata e di altre pertinenti politiche dell'Unione, come quelli indicati nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (27 bis) |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE. |
I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE nonché a quelle di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, ove applicabile . |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Ogni Stato membro che si affaccia su una zona costiera o una zona marittima di un altro Stato membro coopera per garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coerenti e coordinati nell'intera zona costiera o regione e/o sottoregione marina in questione. Tale cooperazione deve segnatamente tener conto di aspetti di natura transnazionale, quali le infrastrutture transfrontaliere. |
1. Ogni Stato membro che si affaccia su una zona costiera o una zona marittima di un altro Stato membro adotta tutte le necessarie iniziative di cooperazione per garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coerenti e coordinati nell'intera zona costiera o regione e/o sottoregione marina in questione. Tale cooperazione deve segnatamente tener conto di aspetti di natura transnazionale, quali le infrastrutture transfrontaliere , e mirare a una visione comune per tutte le strategie di bacino attuali e future . |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Per consentire un'effettiva cooperazione, gli Stati membri coordinano, laddove possibile, la tempistica dei nuovi piani di gestione dello spazio marittimo o i cicli di revisione di quelli esistenti. |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri che confinano con una zona costiera o una zona marittima di un paese terzo si adoperano per coordinare con tale paese i loro piani di gestione dello spazio marittimo e le loro strategie di gestione integrata delle zone costiere nella regione o sottoregione marina interessata e nella zona costiera corrispondente. |
Gli Stati membri che confinano con una zona costiera o una zona marittima di un paese terzo consultano tale paese e si adoperano per cooperare e coordinare con lo stesso i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere nella regione o sottoregione marina interessata e nella zona costiera corrispondente , nel rispetto delle convenzioni e delle disposizioni internazionali marittime. |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Ogni Stato membro è tenuto a designare, per ciascuna zona costiera e per ciascuna regione o sottoregione marina interessata, l'autorità o le autorità competenti per l' attuazione della presente direttiva, anche per quanto concerne la cooperazione con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12 e la cooperazione con i paesi terzi ai sensi dell'articolo 13. |
1. Ogni Stato membro è tenuto a designare, per ciascuna zona costiera e per ciascuna regione marina interessata, l'autorità o le autorità incaricate dell’ attuazione della presente direttiva, anche per quanto concerne la cooperazione con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12 e la cooperazione con i paesi terzi ai sensi dell'articolo 13. |
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2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti , unitamente alle informazioni indicate nell'allegato I della presente direttiva. |
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità incaricate , unitamente alle informazioni indicate nell'allegato I della presente direttiva. |
|
3. Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione un elenco delle proprie autorità competenti responsabili per gli organismi internazionali di cui fanno parte e che sono interessati dall'attuazione della presente direttiva. |
3. Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione un elenco delle proprie autorità competenti responsabili per gli organismi internazionali di cui fanno parte e che sono interessati dall'attuazione della presente direttiva. |
|
4. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto. |
4. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto. |
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4 bis. In linea con il principio di sussidiarietà, ciascuno Stato membro può designare le proprie autorità incaricate, nel rispetto dei livelli istituzionali e di governance costituiti. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La relazione contiene almeno informazioni sull'attuazione degli articoli da 6 a 13. |
2. La relazione contiene almeno informazioni sull'attuazione degli articoli da 6 a 13. Laddove possibile, il contenuto e il formato della relazione sono armonizzati con le pertinenti specifiche della direttiva 2008/56/CE. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione presenta una relazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio che evidenzi i progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva. |
3. Almeno un anno dopo il termine per l'adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia che evidenzi i progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva. |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione: |
1. La Commissione può , fatte salve le specifiche che riguardano la sostanza dei piani e delle strategie, adottare mediante atti di esecuzione: |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera a — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera a — trattino 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera b — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera b — trattino 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera b — trattino 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 17 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al paragrafo 1 , si applica l' articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a seguito dell'entrata in vigore della presente direttiva, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono stabiliti entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
4. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono stabiliti entro 48 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Le relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono trasmesse al massimo entro 42 mesi dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni 6 anni. |
5. Le relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono trasmesse al massimo entro 54 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni 6 anni. |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Le relazioni intermedie di cui all'articolo 15, paragrafo 3, sono trasmesse al massimo entro 6 mesi dalla data di cui al paragrafo 5 e, successivamente, ogni 6 anni . |
6. Le relazioni intermedie di cui all'articolo 15, paragrafo 3, sono trasmesse al massimo entro 6 mesi dalla data di cui al paragrafo 5 e, successivamente, ogni 4 anni . |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Gli obblighi di recepimento previsti dalla presente direttiva non si applicano agli Stati membri senza sbocchi sul mare. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0379/2013).
(2) GU L 279 del 23.10.2010, pag. 1.
(18 bis) GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.
(19) GU L 140 del 5.6.2009, pagg . 16-62 .
(20) GU L 358 del 31.12.2002, pagg . 59-80 .
(21) GU L 167 del 30.4.2005, pagg . 1-38 .
(22) COM(2011) 244 def.
(23) COM(2011) 571 def.
(24) COM(2013) XXX.
(19) GU L 140 del 5.6.2009, pag . 16 .
(20) GU L 358 del 31.12.2002, pag . 59.
(20 bis) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
(20 ter) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(21) GU L 167 del 30.4. 2004 , pag . 1 .
(22) COM(2011)0244.
(23) COM(2011)0571.
(24) COM(2013) XXX X .
(25) COM(2010) 461 def.
(25) COM(2010)0461.
(27 bis) GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.