15.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 468/368


P7_TA(2013)0588

Pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133 — C7-0065/2013 — 2013/0074(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/82)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vista la decisione del Consiglio 2010/631/UE del 13 settembre 2010 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo alla Convenzione per la Protezione dell'Ambiente Marino e del Litorale del Mediterraneo  (2) ;

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il rapido ed elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli impianti di energia rinnovabile, il trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi, il turismo e gli impianti di acquacoltura, nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere richiedono una strategia integrata di pianificazione e di gestione.

(1)

Il rapido ed elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli impianti di energia rinnovabile, la prospezione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale, il trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità , l'estrazione di materie prime, il turismo e gli impianti di acquacoltura, nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere richiedono una strategia integrata di pianificazione e di gestione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Una tale strategia per la gestione degli oceani è stata sviluppata nell'ambito della politica marittima integrata per l'Unione europea, il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. L'obiettivo della politica marittima integrata è di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e degli oceani e sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, anche mediante strategie per i bacini marittimi o strategie macroregionali.

(2)

Una tale strategia per la gestione degli oceani e la governance marittima è stata sviluppata nell'ambito della politica marittima integrata per l'Unione europea, il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. L'obiettivo della politica marittima integrata è di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e degli oceani e sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, anche mediante strategie per i bacini marittimi o strategie macroregionali.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

La politica marittima integrata individua la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere come strumenti politici intersettoriali che consentono alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato e coordinato. L'applicazione di un approccio ecosistemico contribuirà a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse del mare e delle coste.

(3)

La politica marittima integrata individua la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere come strumenti politici intersettoriali che consentono alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero . L'applicazione di un approccio ecosistemico contribuirà a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse del mare e delle coste.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Nella sua recente comunicazione «Crescita blu — Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo», la Commissione ha individuato una serie di iniziative dell'Unione attualmente in corso che sono intese ad applicare la strategia «Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». La comunicazione ha inoltre individuato vari settori di attività su cui dovrebbero concentrarsi in futuro le iniziative di «crescita blu» e che andrebbero adeguatamente sostenuti mediante piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere.

(5)

Nella sua recente comunicazione «Crescita blu — Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo», la Commissione ha individuato una serie di iniziative dell'Unione attualmente in corso che sono intese ad applicare la strategia «Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». La comunicazione ha inoltre individuato vari settori di attività su cui dovrebbero concentrarsi in futuro le iniziative di «crescita blu» e che andrebbero adeguatamente sostenuti mediante piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere. Il chiaro sostegno degli Stati membri a tali settori strategici permetterà di dare certezza giuridica e prevedibilità per gli investimenti pubblici e privati, che avranno un effetto di leva su tutte le politiche settoriali connesse allo spazio marittimo e costiero.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stabilisce nel preambolo che i problemi legati all'uso degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme. La pianificazione degli spazi oceanici costituisce il logico avanzamento e la logica strutturazione dell'utilizzo dei diritti concessi nell'ambito dell'UNCLOS nonché uno strumento pratico per assistere gli Stati membri nel rispetto dei loro obblighi.

(7)

La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stabilisce nel preambolo che i problemi legati all'uso degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme. La pianificazione degli spazi oceanici costituisce il logico avanzamento e la logica strutturazione dell'utilizzo dei diritti concessi nell'ambito dell'UNCLOS nonché uno strumento pratico per assistere gli Stati membri e le autorità sub-nazionali competenti nel rispetto dei loro obblighi.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica, è opportuno che l'ambito geografico della pianificazione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere sia definito in conformità degli strumenti legislativi dell'Unione già esistenti e del diritto marittimo internazionale.

(10)

Al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica, è opportuno che l'ambito geografico della pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere sia definito in conformità degli strumenti legislativi dell'Unione già esistenti e del diritto marittimo internazionale , in particolare dell'UNCLOS .

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Se da un lato è opportuno che l'Unione stabilisca norme relative ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri e le loro autorità competenti continuano a essere responsabili della definizione e fissazione, nell'ambito delle rispettive acque marine e costiere, del contenuto di tali piani e strategie, inclusa la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività settoriali.

(12)

Se da un lato è opportuno che l'Unione stabilisca un quadro trasparente e coerente relativo ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri e le loro autorità competenti continuano a essere responsabili della definizione e fissazione, nell'ambito delle rispettive acque marine e costiere, del contenuto di tali piani e strategie, inclusa la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività settoriali e marittime

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Al fine di rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà e ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari, è opportuno che il recepimento e l'applicazione della presente direttiva avvengano, nella misura del possibile, sulla base delle norme e dei meccanismi nazionali già esistenti. Le strategie di gestione integrata delle zone costiere devono basarsi sui principi e sugli elementi stabiliti nella raccomandazione2002/413/CE del Consiglio e nella decisione 2010/631/UE del Consiglio.

(13)

Al fine di rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà e ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari, è opportuno che il recepimento e l'applicazione della presente direttiva avvengano, nella misura del possibile, sulla base delle norme e meccanismi nazionali e della convenzione marittima regionale già esistenti. Le strategie di gestione integrata delle zone costiere dovrebbero basarsi sui principi e sugli elementi stabiliti nella raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 30 maggio 2002, relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa  (18 bis) e nella decisione 2010/631/UE del Consiglio.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

È opportuno che la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere applichino l'approccio ecosistemico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE in modo da garantire che la pressione collettiva di tutte le attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che non venga compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti causati dalle attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

(15)

È opportuno che la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere applichino l'approccio ecosistemico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE , tenendo conto del principio di sussidiarietà e dei principi della precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da garantire che la pressione collettiva di tutte le attività marittime e costiere sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e con la conservazione delle risorse naturali, e che non venga compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti causati dalle attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere contribuiranno, fra l'altro, al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (19), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (20), della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (21), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, della strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2020 (22), della tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa (23), della strategia dell'UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici (24) e, se del caso, gli obiettivi della politica regionale dell' UE , comprese le strategie per i bacini marini e le strategie macroregionali.

(16)

La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere contribuiranno, fra l'altro, al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (19), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (20), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici  (20 bis) , della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche  (20 ter) , della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (21), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, della strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2020 (22), della tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa (23), della strategia dell'UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici (24) e della comunicazione della Commissione COM(2009)0008 dal titolo «Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018» , e, se del caso, degli obiettivi della politica regionale dell' Unione , comprese le strategie per i bacini marini e le strategie macroregionali.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Le attività marittime e costiere sono spesso strettamente correlate. Ciò rende necessario che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coordinati o integrati per garantire l'uso sostenibile dello spazio marittimo e la gestione delle zone costiere tenendo conto di fattori sociali, economici e ambientali.

(17)

Le attività marittime e costiere sono spesso strettamente correlate e interdipendenti . Ciò rende necessario che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coordinati , collegati o integrati per garantire l'uso sostenibile dello spazio marittimo e la gestione delle zone costiere tenendo conto di fattori e obiettivi sociali, economici e ambientali.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva è necessario che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere coprano l'intero ciclo di attuazione, comprendente l'individuazione dei problemi, la raccolta di informazioni, la pianificazione, l'adozione di decisioni, l'attuazione e il controllo dell'esecuzione, e si basino sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Occorre sfruttare al meglio i meccanismi previsti nella legislazione esistente o futura, compresa la decisione 2010/477/UE sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine e l'iniziativa della Commissione «Conoscenze oceanografiche 2020» (25).

(18)

Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva è opportuno che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere coprano l'intero ciclo di attuazione, comprendente l'individuazione dei problemi, la raccolta di informazioni, la pianificazione, l'adozione di decisioni, l'attuazione, il controllo dell'esecuzione, la revisione o l'aggiornamento, e si basino sulle migliori e più recenti conoscenze scientifiche disponibili. Occorre sfruttare al meglio i meccanismi previsti nella legislazione esistente o futura, compresa la decisione 2010/477/UE sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine e l'iniziativa della Commissione «Conoscenze oceanografiche 2020» (25).

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Lo scopo principale della pianificazione dello spazio marittimo è di identificare e gestire gli usi dello spazio nelle zone marittime e i conflitti che tali usi possono generare. Per raggiungere tale obiettivo , gli Stati membri devono almeno garantire che dal processo o dai processi di pianificazione scaturisca una mappa globale che identifichi i diversi usi dello spazio marittimo, tenendo conto delle trasformazioni a lungo termine dovute ai cambiamenti climatici.

(19)

Gli scopi principali della pianificazione dello spazio marittimo sono di identificare e gestire gli usi dello spazio , ridurre al massimo i conflitti intersettoriali nelle zone marittime che tali usi possono generare e rafforzare la crescita sostenibile nel settore marittimo . Per raggiungere tali obiettivi , gli Stati membri devono almeno garantire che dal processo o dai processi di pianificazione scaturisca una mappa globale che identifichi i diversi usi dello spazio marittimo, tenendo conto delle trasformazioni a lungo termine dovute ai cambiamenti climatici.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

È opportuno che gli Stati membri si consultino e coordinino i loro piani e le loro strategie con le autorità degli Stati membri o dei paesi terzi responsabili nella regione o sottoregione marina o nelle zone costiere interessate in conformità con i diritti e gli obblighi di tali Stati membri e paesi terzi nel quadro del diritto europeo e internazionale. Per consentire un'efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e con i paesi terzi limitrofi è necessario identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono pertanto designare l'autorità o le autorità competenti per la cooperazione con altri Stati membri o paesi terzi. Date le differenze tra le varie regioni o sottoregioni marine e zone costiere, nell'ambito della presente direttiva non è opportuno stabilire nei dettagli le caratteristiche di questi meccanismi di cooperazione.

(20)

È opportuno che gli Stati membri si consultino e , per quanto possibile, coordinino i loro piani e le loro strategie con le autorità degli Stati membri o dei paesi terzi responsabili nella regione o sottoregione marina o nelle zone costiere interessate in conformità con i diritti e gli obblighi di tali Stati membri e paesi terzi nel quadro del diritto europeo e internazionale. Per consentire un'efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e con i paesi terzi limitrofi è necessario identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono pertanto designare le autorità competenti per la cooperazione con altri Stati membri o paesi terzi. Date le differenze tra le varie regioni o sottoregioni marine e zone costiere, nell'ambito della presente direttiva non è opportuno stabilire nei dettagli le caratteristiche di questi meccanismi di cooperazione.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

Ai fini dell'adattamento delle zone costiere ai cambiamenti climatici, del contrasto ai fenomeni di erosione o di eccessivo avanzamento delle coste e delle prevenzione dei rischi di ingressione marina, di peggioramento dello stato ecologico e di perdita di biodiversità degli ecosistemi costieri, assume rilevante importanza la corretta gestione, sostenibile ed ecocompatibile, dei sedimenti costieri finalizzata al bilanciamento delle situazioni in sofferenza e maggiormente esposte a rischio. I depositi di sedimenti sottomarini localizzati sulla piattaforma continentale possono essere utilizzati in caso di carenza di risorse di sedimenti nell'ambito dei sistemi costieri.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

La gestione delle zone marittime e costiere è complessa e coinvolge vari livelli di autorità, operatori economici e altre parti interessate. Per garantire lo sviluppo sostenibile in maniera efficace, è essenziale che le parti interessate, le autorità e la popolazione siano adeguatamente consultate durante la preparazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere nell'ambito della presente direttiva, conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione. Un buon esempio di disposizioni in materia di consultazione pubblica figura all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE.

(22)

La gestione delle zone marittime e costiere è complessa e coinvolge vari livelli di autorità, operatori economici e altre parti interessate. Per garantire lo sviluppo sostenibile in maniera efficace, è essenziale che le parti interessate, le autorità e la popolazione siano adeguatamente consultate durante la preparazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere nell'ambito della presente direttiva, conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Per garantire che la definizione di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere si fondi su dati affidabili ed evitare oneri amministrativi supplementari, è indispensabile che gli Stati membri raccolgano i migliori dati e le migliori informazioni disponibili avvalendosi dei mezzi e degli strumenti esistenti per la raccolta dei dati, come quelli messi a punto nel quadro dell'iniziativa «Conoscenze oceanografiche 2020».

(25)

Per garantire che la definizione di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere si fondi su dati affidabili ed evitare oneri amministrativi supplementari, è indispensabile che gli Stati membri raccolgano e utilizzino i migliori dati e le migliori informazioni disponibili , incoraggiando i vari soggetti interessati a condividere i loro dati e le loro informazioni e avvalendosi dei mezzi e degli strumenti esistenti per la raccolta dei dati, come quelli messi a punto nel quadro dell'iniziativa «Conoscenze oceanografiche 2020».

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

Per sostenere l'applicazione della presente direttiva in modo diffuso e coordinato sul territorio dell'Unione è opportuno individuare fra gli strumenti finanziari esistenti risorse da destinare ai programmi dimostrativi e allo scambio di buone prassi e processi virtuosi nelle strategie e nei piani di gestione e governance del territorio costiero e dello spazio marittimo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

È fondamentale che si proceda al tempestivo recepimento delle disposizioni della presente direttiva poiché l'Unione europea ha adottato una serie di iniziative politiche da attuare entro il 2020 che la presente direttiva si propone di sostenere. Occorre pertanto adottare la scadenza più breve possibile per il suddetto recepimento,

(28)

È fondamentale che si proceda al tempestivo recepimento delle disposizioni della presente direttiva poiché l'Unione europea ha adottato una serie di iniziative politiche da attuare entro il 2020 che la presente direttiva si propone di sostenere e integrare . Occorre pertanto adottare la scadenza più breve possibile per il suddetto recepimento,

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La presente direttiva istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere nell'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse marine e costiere.

1.   La presente direttiva istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo che comporta la gestione integrata delle zone costiere nell'intento di promuovere lo sviluppo e la crescita sostenibili delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse marine e costiere , in particolare sostenendo i settori prioritari individuati nella comunicazione della Commissione del 13 settembre 2012«Crescita blu . Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo».

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nell'ambito della politica marittima integrata dell'Unione, tale quadro prevede l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 5.

2.   Nell'ambito della politica marittima integrata dell'Unione, la presente direttiva prevede un quadro per l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 5 , tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera sulla base delle rispettive disposizioni dell'UNCLOS .

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle acque marine e alle zone costiere.

1.   Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le acque marine e zone costiere dell'Unione, in conformità con la vigente legislazione europea e nazionale .

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano tuttavia per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile con gli obiettivi della presente direttiva.

2.   La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano tuttavia per far sì che tali attività siano, se ragionevolmente praticabile, condotte in modo compatibile con gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

«zona costiera», l'area geomorfologica situata su entrambi i lati del litorale, avente come limite marittimo il limite esterno dei mari territoriali degli Stati membri e come limite terrestre il limite definito dagli Stati membri nelle loro strategie di gestione integrata delle zone costiere ;

1.

«zona costiera», il litorale e l'area geomorfologica situati su entrambi i lati dello stesso quale definiti dagli Stati membri nelle rispettive legislazioni, con un limite marittimo non più esteso delle acque territoriali degli Stati membri;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

«politica marittima integrata», la politica dell'Unione intesa a promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

2.

«politica marittima integrata», la politica dell'Unione istituita per promuovere una governance marittima intersettoriale e transfrontaliera coordinata e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.

«piani di gestione dello spazio marittimo», il piano o i piani risultanti da processo pubblico di analisi e pianificazione della distribuzione spaziale e temporale delle attività umane nelle zone marine ai fini del conseguimento degli obiettivi economici, ambientali e sociali definiti dalla presente direttiva in conformità delle relative politiche nazionali, allo scopo di determinare l'utilizzo dello spazio marittimo per le varie attività marittime, incoraggiando soprattutto l'utilizzo multi-funzionale.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.

«strategie di gestione integrata delle zone costiere», prassi o strategie formali e informali che mirano alla gestione integrata di tutti i processi di elaborazione delle politiche che interessano le zone costiere e che consentono di trattare le interazioni terra-mare delle attività costiere in modo coordinato, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone costiere e marine. Tali strategie assicurano che le decisioni in materia di gestione o sviluppo siano adottate in modo coerente fra i vari settori ed evitino, o quantomeno limitino, i conflitti relativi all'utilizzo delle zone costiere.

Voto separato

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

«regione o sottoregione marina», le regioni e sottoregioni marine di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE;

3.

«regione marina», le regioni marine di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

«acque marine», le acque, il fondale e il sottosuolo quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE ;

4.

«acque marine», le acque, il fondale e il sottosuolo situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita la giurisdizione territoriale, in conformità dell'UNCLOS, escluse le acque adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai dipartimenti e alle collettività territoriali francesi d'oltremare ;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.

«buono stato ecologico», lo stato ecologico di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE.

7.

«buono stato ecologico», lo stato ecologico di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE e alla decisione 2010/477/UE della Commissione .

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ogni Stato membro elabora e attua uno o più piani di gestione dello spazio marittimo e una o più strategie di gestione integrata delle zone costiere. Tali piani e strategie possono essere elaborati in documenti distinti.

1.   Ogni Stato membro stabilisce e attua la pianificazione dello spazio marittimo. Quando uno Stato membro non integra le interazioni terra-mare nel proprio piano di gestione dello spazio marittimo , tali interazioni sono trattate mediante la gestione integrata delle zone costiere . Gli Stati membri possono decidere se seguire un approccio integrato o elaborare separatamente i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere .

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri o le autorità competenti regionali o locali restano responsabili della progettazione e della scelta del contenuto dei piani e delle strategie, inclusa la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività settoriali e i diversi usi marittimi e marini.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Al momento di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri tengono nel debito conto le peculiarità delle regioni e sottoregioni, le rispettive attività settoriali, le acque marine e le zone costiere interessate e i potenziali effetti sui cambiamenti climatici.

3.   Al momento di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri tengono nel debito conto le peculiarità , le esigenze e le opportunità presentate dalle regioni e sottoregioni marine e costiere , le rispettive attività settoriali esistenti e future , le acque marine e le zone costiere interessate e i potenziali effetti sui cambiamenti climatici.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Nel caso delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è rispettato l'articolo 349 TFUE tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano un approccio ecosistemico per agevolare la coesistenza e prevenire i conflitti tra attività settoriali concorrenti nelle acque marine e nelle zone costiere e mirano a contribuire ai seguenti obiettivi:

1.    I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano l' approccio ecosistemico , considerando allo stesso livello icriteri economici, sociali e ambientali, al fine di supportare lo sviluppo e la crescita sostenibile del settore marittimo. Essi dovranno promuovere la coesistenza , in modo compatibile, delle pertinenti attività settoriali, ridurre al massimo i conflitti tra queste attività nelle acque marine e nelle zone costiere e favorire la cooperazione transfrontaliera e la molteplicità di utilizzo dello stesso spazio marittimo da parte di settori diversi.

 

2.     I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere mirano a contribuire ai seguenti obiettivi dell'Unione:

a)

garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione promuovendo lo sviluppo di fonti di energia marina, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, l'interconnessione delle reti energetiche e l'efficienza energetica;

a)

garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione promuovendo lo sviluppo di fonti di energia marina, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, l'interconnessione delle reti energetiche e l'efficienza energetica;

b)

promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo e fornire rotte di navigazione efficaci ed economicamente efficienti in tutta l'Europa, anche dal punto di vista dell'accessibilità dei porti e della sicurezza dei trasporti;

b)

promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo in tutta l'Europa, anche dal punto di vista dell'accessibilità dei porti, della sicurezza dei trasporti , dei collegamenti multimodali e della sostenibilità ;

c)

favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del settore della pesca e dell'acquacoltura, anche sotto il profilo dell'occupazione nel settore della pesca e nei settori connessi;

c)

favorire lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e la crescita sostenibile di quello dell'acquacoltura, anche sotto il profilo dell'occupazione nel settore della pesca e nei settori connessi;

d)

garantire la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente nonché un uso oculato e razionale delle risorse naturali, in particolare al fine di conseguire un buono stato ecologico, mettere freno alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici e ridurre i rischi di inquinamento;

d)

garantire la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente attraverso una rete rappresentativa e coerente di zone protette nonché un uso oculato , precauzionale e razionale delle risorse naturali, in particolare al fine di conseguire un buono stato ecologico, mettere freno alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici e ridurre e prevenire i rischi di inquinamento delle zone costiere e marine ;

e)

rendere le zone costiere e marine resistenti agli impatti climatici.

e)

rendere le zone costiere e marine più resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici , al fine di proteggere le zone costiere vulnerabili .

 

3.     I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere possono avere la finalità di contribuire a ulteriori obiettivi nazionali, quali:

 

a)

promuovere un'estrazione sostenibile delle materie prime;

 

b)

promuovere un turismo sostenibile;

 

c)

garantire la salvaguardia e la protezione del patrimonio culturale;

 

d)

garantire al pubblico la fruibilità di tali risorse a fini ricreativi e di altro genere;

 

e)

preservare le caratteristiche economiche e sociali tradizionali dell'economia marittima.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere definiscono fasi operative per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 5, tenendo conto di tutte le attività e le misure ad essi applicabili.

1.    Ogni Stato definisce fasi procedurali per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 5, tenendo conto delle attività , degli usi e delle misure ad essi applicabili.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

garantire un'efficace collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra le autorità nazionali e le parti interessate delle relative politiche settoriali;

b)

garantire un'efficace partecipazione delle parti interessate delle relative politiche settoriali a norma dell'articolo 9 ;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

garantire un'efficace collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri a norma dell'articolo 12;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

individuare gli effetti transnazionali dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere sulle acque marine e sulle zone costiere soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina e nelle zone costiere corrispondenti e gestire tali effetti in cooperazione con le autorità competenti di tali paesi in conformità degli articoli 12 e 13.

c)

individuare gli effetti transnazionali dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere sulle acque marine e sulle zone costiere soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina e nelle zone costiere corrispondenti e gestire tali effetti in cooperazione con le autorità competenti di tali paesi in conformità dell'articolo 13.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

basarsi sui migliori dati disponibili, da un lato, e assicurare la necessaria flessibilità per tenere conto degli sviluppi futuri, dall'altro;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I piani di gestione dello spazio marittimo contengono almeno una mappatura delle acque marine che individua la distribuzione spaziale e temporale, effettiva e potenziale, di tutte le attività marittime al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5.

1.   I piani di gestione dello spazio marittimo contengono almeno una mappatura delle acque marine che individua la distribuzione spaziale e temporale, effettiva , prevista e potenziale, di tutte le attività e utilizzi marittimi e delle importanti componenti ecosistemiche al fine di conseguire gli obiettivi unionali di cui all'articolo 5.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel definire i piani di gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività:

2.   Nel definire i piani di gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione , tra gli altri, i seguenti utilizzi e attività:

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettere a-g

Testo della Commissione

Emendamento

a)

impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile;

a)

impianti per l'estrazione di energia , per la produzione di energia rinnovabile e per il suo trasporto fino a terra ;

b)

siti e infrastrutture per l'estrazione di petrolio e gas naturale;

b)

siti e infrastrutture per la prospezione e l' estrazione di petrolio, gas naturale e altre materie prime ;

c)

rotte di trasporto marittimo;

c)

rotte di trasporto marittimo;

d)

tracciati per cavi e condutture sottomarini;

d)

tracciati per cavi e condutture sottomarini;

e)

zone di pesca;

e)

zone di pesca attuali e potenziali ;

f)

siti di acquacoltura;

f)

zone di acquacoltura;

g)

siti di conservazione della natura.

g)

siti di protezione e conservazione della natura e delle specie, siti Natura 2000, altri ecosistemi marini sensibili e aree limitrofe, conformemente alla legislazione europea e nazionale;

 

h)

turismo marino e costiero;

 

i)

siti di protezione del patrimonio culturale;

 

j)

zone di addestramento militare.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Le strategie di gestione integrata delle zone costiere comprendono almeno un inventario delle misure esistenti applicate nelle zone costiere e un'analisi del fabbisogno di ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. Le strategie prevedono l'attuazione di una politica integrata e intersettoriale e prendono in considerazione le interazioni tra le attività marittime e terrestri.

1.    Al momento di introdurre la gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri decidono di far ricorso a un insieme di prassi oppure a una o più strategie. Essi identificano le misure esistenti applicate nelle zone costiere e conducono un'analisi del fabbisogno di ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. La gestione integrata delle zone costiere rafforza l'attuazione di una politica integrata e intersettoriale e prende in considerazione le interazioni tra le attività marittime e terrestri per assicurare l'interconnessione terra-mare .

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel definire le strategie di gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività :

2.   Nel definire le strategie di gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri prendono in considerazione:

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

uso di risorse naturali specifiche, inclusi gli impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile;

soppresso

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

prassi e strategie già definite in linea con la raccomandazione 2002/413/CE;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

prassi, reti e meccanismi di collaborazione transfrontaliera in essere, sia formali che informali;

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater)

attività, impianti, strutture e infrastrutture pertinenti;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

sviluppo di infrastrutture, impianti energetici, trasporti, porti, opere marittime e altre strutture comprese le infrastrutture verdi;

soppresso

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

agricoltura e industria;

soppresso

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

pesca e acquacoltura;

soppresso

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

conservazione, ripristino e gestione di ecosistemi costieri, servizi ecosistemici e siti naturali, paesaggi costieri e isole;

e)

protezione, conservazione, ripristino e gestione di ecosistemi costieri, delta e zone umide protetti, servizi ecosistemici e siti naturali, paesaggi costieri e isole;

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

f)

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici , in particolare rafforzando la resilienza dell'ecosistema;

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Gli Stati membri predispongono le modalità di partecipazione del pubblico affinché tutte le parti interessate possano contribuire fin dalle fasi iniziali all 'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere.

Gli Stati membri predispongono le modalità di partecipazione del pubblico , informando e consultando le parti , le autorità e il pubblico interessato fin dalle fasi iniziali dell 'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere. Gli Stati membri assicurano altresì che le parti, le autorità e gli altri soggetti interessati abbiano accesso ai risultati non appena disponibili.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     La partecipazione del pubblico garantisce che le parti coinvolte e le autorità competenti, nonché gli altri soggetti interessati, siano consultati sui progetti di piani e strategie e abbiano accesso ai risultati non appena questi siano disponibili.

soppresso

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Nel definire i metodi di consultazione pubblica, gli Stati membri agiscono in conformità con le pertinenti disposizioni di altre normative dell'Unione.

soppresso

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri organizzano la raccolta dei migliori dati disponibili e lo scambio di informazioni necessari per i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere.

1.   Gli Stati membri organizzano la raccolta e l'impiego dei migliori dati disponibili e lo scambio di informazioni necessari per i piani di gestione dello spazio marittimo e l'attuazione delle strategie di gestione integrata delle zone costiere.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Nell'organizzare la raccolta e lo scambio dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono, per quanto possibile, degli strumenti elaborati nell'ambito della politica marittima integrata.

3.   Nell'organizzare la raccolta e lo scambio dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono, per quanto possibile, degli strumenti elaborati nell'ambito della politica marittima integrata e di altre pertinenti politiche dell'Unione, come quelli indicati nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)  (27 bis)

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE.

I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE nonché a quelle di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, ove applicabile .

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ogni Stato membro che si affaccia su una zona costiera o una zona marittima di un altro Stato membro coopera per garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coerenti e coordinati nell'intera zona costiera o regione e/o sottoregione marina in questione. Tale cooperazione deve segnatamente tener conto di aspetti di natura transnazionale, quali le infrastrutture transfrontaliere.

1.   Ogni Stato membro che si affaccia su una zona costiera o una zona marittima di un altro Stato membro adotta tutte le necessarie iniziative di cooperazione per garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coerenti e coordinati nell'intera zona costiera o regione e/o sottoregione marina in questione. Tale cooperazione deve segnatamente tener conto di aspetti di natura transnazionale, quali le infrastrutture transfrontaliere , e mirare a una visione comune per tutte le strategie di bacino attuali e future .

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Per consentire un'effettiva cooperazione, gli Stati membri coordinano, laddove possibile, la tempistica dei nuovi piani di gestione dello spazio marittimo o i cicli di revisione di quelli esistenti.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

strutture regionali di cooperazione istituzionale che si occupino della zona costiera o della regione o sottoregione marina interessata, o

a)

convenzioni marittime regionali o altre strutture regionali di cooperazione istituzionale che si occupino della zona costiera o della regione o sottoregione marina interessata, o

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

una rete specifica di autorità competenti degli Stati membri che si occupi della regione e/o sottoregione marina in questione.

b)

una rete di autorità competenti degli Stati membri che si occupi della zona costiera, della regione e/o sottoregione marina in questione , oppure

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

qualsiasi altro approccio che soddisfi i requisiti del paragrafo 1.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri che confinano con una zona costiera o una zona marittima di un paese terzo si adoperano per coordinare con tale paese i loro piani di gestione dello spazio marittimo e le loro strategie di gestione integrata delle zone costiere nella regione o sottoregione marina interessata e nella zona costiera corrispondente.

Gli Stati membri che confinano con una zona costiera o una zona marittima di un paese terzo consultano tale paese e si adoperano per cooperare e coordinare con lo stesso i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere nella regione o sottoregione marina interessata e nella zona costiera corrispondente , nel rispetto delle convenzioni e delle disposizioni internazionali marittime.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ogni Stato membro è tenuto a designare, per ciascuna zona costiera e per ciascuna regione o sottoregione marina interessata, l'autorità o le autorità competenti per l' attuazione della presente direttiva, anche per quanto concerne la cooperazione con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12 e la cooperazione con i paesi terzi ai sensi dell'articolo 13.

1.   Ogni Stato membro è tenuto a designare, per ciascuna zona costiera e per ciascuna regione marina interessata, l'autorità o le autorità incaricate dell’ attuazione della presente direttiva, anche per quanto concerne la cooperazione con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12 e la cooperazione con i paesi terzi ai sensi dell'articolo 13.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti , unitamente alle informazioni indicate nell'allegato I della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità incaricate , unitamente alle informazioni indicate nell'allegato I della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione un elenco delle proprie autorità competenti responsabili per gli organismi internazionali di cui fanno parte e che sono interessati dall'attuazione della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione un elenco delle proprie autorità competenti responsabili per gli organismi internazionali di cui fanno parte e che sono interessati dall'attuazione della presente direttiva.

4.   In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

4.   In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

 

4 bis.     In linea con il principio di sussidiarietà, ciascuno Stato membro può designare le proprie autorità incaricate, nel rispetto dei livelli istituzionali e di governance costituiti.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La relazione contiene almeno informazioni sull'attuazione degli articoli da 6 a 13.

2.   La relazione contiene almeno informazioni sull'attuazione degli articoli da 6 a 13. Laddove possibile, il contenuto e il formato della relazione sono armonizzati con le pertinenti specifiche della direttiva 2008/56/CE.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione presenta una relazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio che evidenzi i progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva.

3.    Almeno un anno dopo il termine per l'adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia che evidenzi i progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

1.   La Commissione può , fatte salve le specifiche che riguardano la sostanza dei piani e delle strategie, adottare mediante atti di esecuzione:

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera a — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)

specifiche operative per la gestione dei dati di cui all'articolo 10, a condizione che esse non siano state stabilite da altre normative dell'Unione quali la direttiva 2007/2/CE o la direttiva 2008/56/CE, con riguardo a

a)

specifiche di processo per la gestione dei dati di cui all'articolo 10, a condizione che esse non siano state stabilite da altri atti giuridici dell'Unione quali la direttiva 2007/2/CE o la direttiva 2008/56/CE, con riguardo a

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera a — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

la condivisione dei dati e l'interfaccia con i processi di gestione e raccolta dei dati esistenti , e

l'efficace condivisione dei dati e l'interfaccia con i sistemi attualmente utilizzati per i processi di gestione e raccolta dei dati, e

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera b — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)

le fasi operative per la redazione e la comunicazione di relazioni in merito ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere con riguardo a:

b)

le fasi di processo che contribuiscono all'adozione e alla comunicazione di relazioni in merito ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere con riguardo a:

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera b — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

modalità di cooperazione transfrontaliera;

le modalità di cooperazione transfrontaliera più efficaci ;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera b — trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

consultazione pubblica.

soppresso

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al paragrafo 1 , si applica l' articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a seguito dell'entrata in vigore della presente direttiva, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 18 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono stabiliti entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

4.   I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono stabiliti entro 48 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 18 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono trasmesse al massimo entro 42 mesi dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni 6 anni.

5.   Le relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono trasmesse al massimo entro 54 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni 6 anni.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 18 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Le relazioni intermedie di cui all'articolo 15, paragrafo 3, sono trasmesse al massimo entro 6 mesi dalla data di cui al paragrafo 5 e, successivamente, ogni 6 anni .

6.   Le relazioni intermedie di cui all'articolo 15, paragrafo 3, sono trasmesse al massimo entro 6 mesi dalla data di cui al paragrafo 5 e, successivamente, ogni 4 anni .

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 18 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Gli obblighi di recepimento previsti dalla presente direttiva non si applicano agli Stati membri senza sbocchi sul mare.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0379/2013).

(2)   GU L 279 del 23.10.2010, pag. 1.

(18 bis)   GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.

(19)  GU L 140 del 5.6.2009, pagg . 16-62 .

(20)  GU L 358 del 31.12.2002, pagg . 59-80 .

(21)  GU L 167 del 30.4.2005, pagg . 1-38 .

(22)  COM(2011) 244 def.

(23)  COM(2011) 571 def.

(24)  COM(2013) XXX.

(19)  GU L 140 del 5.6.2009, pag . 16 .

(20)  GU L 358 del 31.12.2002, pag . 59.

(20 bis)   GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(20 ter)   GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(21)  GU L 167 del 30.4. 2004 , pag . 1 .

(22)  COM(2011)0244.

(23)  COM(2011)0571.

(24)  COM(2013) XXX X .

(25)  COM(2010) 461 def.

(25)  COM(2010)0461.

(27 bis)   GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.