15.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 468/293


P7_TA(2013)0568

Strumento di assistenza preadesione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM(2011)0838 — C7-0491/2011 — 2011/0404(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/69)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0838),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0491/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0445/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva le dichiarazioni del Parlamento e la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 11 del 15.1.2013, pag. 77.

(2)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.


P7_TC1-COD(2011)0404

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 231/2014.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo  (1)

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (2). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza2 e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa al finanziamento dei programmi orizzontali per le minoranze

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea convengono che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) debba essere interpretato nel senso che esso consente di finanziare programmi volti a rafforzare il rispetto e la protezione delle minoranze in linea con i criteri di Copenaghen, così come è stato per il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA).

Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposizioni di attuazione di determinate norme del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «biocidi».

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa ai beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) utilizza l'espressione «i beneficiari elencati nell'allegato I» in tutto il testo. Il Parlamento europeo ritiene che quest'espressione si applichi ai paesi.


(1)  La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

(2)  Ove pertinente.