24.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 436/380


P7_TA(2013)0505

Statistiche europee ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM(2012)0167 — C7-0101/2012 — 2012/0084(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 436/59)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0167),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0101/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Congresso dei deputati e dal Senato spagnoli nonché dal Consiglio Federale dell'Austria, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea del 6 novembre 2012 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0436/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 374 del 4.12.2012, pag. 2.


P7_TC1-COD(2012)0084

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

[Emendamento 43]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema statistico europeo (SSE), come partenariato, ha in generale consolidato con successo le sue attività volte a garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di alta qualità, regolamentate e affidabili, anche migliorando la propria governance.

(2)

Sono state però individuate delle carenze, in particolare per quanto riguarda il quadro della gestione della qualità statistica. Tali carenze hanno permesso di sottolineare la necessità di garantire l'indipendenza delle autorità statistiche da eventuali pressioni politiche a livello nazionale e unionale.

(3)

La Commissione ha proposto misure per ovviare a tali carenze e rafforzare la governance del SSE nella sua comunicazione del 15 aprile 2011 dal titolo «Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee». In particolare, ha proposto una modifica mirata del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2011, il Consiglio ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione e ha sottolineato l'importanza di continuare a migliorare la governance e l'efficienza del SSE.

(5)

È inoltre opportuno tener conto delle conseguenze per il settore statistico dell'evoluzione recente del quadro della governance economica dell'Unione, in particolare degli aspetti relativi all'indipendenza delle statistiche (trasparenza delle procedure di assunzione e licenziamento, dotazioni di bilancio e fissazione anticipata delle date di pubblicazione) di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e di quelli relativi al requisito di autonomia funzionale per gli organismi responsabili del monitoraggio dell'applicazione delle norme di bilancio nazionali di cui al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Gli aspetti relativi all'indipendenza professionale, quali la trasparenza delle procedure di assunzione e licenziamento, le dotazioni di bilancio e la fissazione delle date di pubblicazione, non dovrebbero rimanere limitati alle statistiche prodotte ai fini del sistema di sorveglianza dei bilanci e della procedura per i disavanzi eccessivi, ma dovrebbero valere per tutte le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dal SSE.

(6 bis)

È opportuno riesaminare periodicamente la qualità delle statistiche europee e la loro importanza ai fini di un processo decisionale fondato su dati oggettivi, anche valutando il valore aggiunto che apportano al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, quale definita nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», compresi quelli relativi alla crescita, all'occupazione e all'economica sociale. Se del caso, la copertura delle statistiche europee dovrebbe essere adeguata.

(7)

Inoltre, l'adeguatezza delle risorse attribuite su base annuale o pluriennale e disponibili per rispondere ai fabbisogni statistici è una condizione necessaria per garantire l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e l'alta qualità dei dati statistici .

(8)

A tale scopo, è opportuno rafforzare l'indipendenza professionale delle autorità statistiche , garantire standard minimi applicabili in tutta l'Unione e fornire garanzie specifiche ai direttori degli istituti nazionali di statistica (INS) ▌ in termini di esecuzione dei lavori statistici, gestione organizzativa e assegnazione delle risorse. Le procedure di assunzione dei direttori degli INS dovrebbero essere trasparenti e fondarsi unicamente su criteri professionali, nel rispetto delle pari opportunità e, in particolare, dell'equilibrio di genere. A tal fine, è anche opportuno che i parlamenti nazionali partecipino pienamente a tale processo e, se del caso, promuovano conformemente al diritto nazionale l'indipendenza dei produttori di statistiche e incrementino la responsabilità democratica della politica statistica.

(8 bis)

Se, da un lato, le statistiche europee per essere credibili richiedono una forte indipendenza professionale degli statistici, dall'altro esse dovrebbero rispondere alle esigenze politiche e fornire un sostegno statistico alle nuove iniziative politiche a livello nazionale e unionale.

(8 ter)

È necessario consolidare e garantire l'indipendenza di Eurostat attraverso uno scrutinio parlamentare e un controllo efficaci.

(9)

Inoltre, dovrebbe essere chiarita la portata del ruolo di coordinamento già attribuito agli INS per le statistiche europee prodotte mediante il SSE , in modo da ottenere , a livello nazionale, un più efficiente coordinamento delle attività statistiche all'interno del SSE , compresa la gestione della qualità , tenendo al contempo in debita considerazione i lavori statistici eseguiti dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) . Il coordinamento e la cooperazione in corso tra gli INS ed Eurostat svolgono anch'essi un ruolo importante per coordinare in modo efficiente le attività statistiche all'interno del SSE. La separazione istituzionale del SEBC e l'indipendenza delle banche centrali dovrebbero essere rispettate nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione delle statistiche europee nel quadro della rispettiva struttura di governance e dei rispettivi programmi di lavoro statistici del SSE e del SEBC.

(10)

Per ridurre l'onere per le autorità statistiche e per i rispondenti, è opportuno che gli INS e le altre autorità nazionali possano accedere immediatamente e gratuitamente ai registri amministrativi, anche elettronici, per utilizzarli e integrarli nelle statistiche.

(10 bis)

Le statistiche europee dovrebbero essere facilmente comparabili e accessibili ed essere aggiornate tempestivamente e a intervalli regolari, in modo da garantire che le politiche e le iniziative di finanziamento dell'Unione tengano pienamente conto della realtà europea, in particolare per quanto riguarda le conseguenze della crisi economica.

(11)

Gli INS dovrebbero inoltre essere consultati in una fase iniziale sulla concezione di nuovi registri amministrativi che possano fornire dati a fini statistici e sui programmi di modifica o di cessazione dell'uso di fonti amministrative esistenti. Essi dovrebbero anche ricevere metadati pertinenti dai proprietari dei dati amministrativi e coordinare le attività di standardizzazione riguardanti i registri amministrativi che hanno rilevanza per la produzione di dati statistici.

(12)

La riservatezza dei dati ottenuti a partire da registri amministrativi dovrebbe essere tutelata secondo i principi e gli orientamenti comuni applicabili a tutti i dati riservati utilizzati per la produzione di statistiche europee. È opportuno inoltre stabilire e pubblicare quadri di valutazione della qualità e della trasparenza applicabili a tali dati.

(12 bis)

Tutti gli utilizzatori dovrebbero avere accesso agli stessi dati nello stesso momento e gli embarghi dovrebbero essere rigorosamente rispettati. È opportuno che gli INS fissino le date di pubblicazione dei dati periodici.

(13)

La qualità delle statistiche europee e la fiducia degli utilizzatori possono essere rafforzate rendendo i governi nazionali responsabili dell'applicazione rigorosa del codice delle statistiche europee (il codice). A tale scopo, è opportuno che un impegno ad assicurare la fiducia nelle statistiche («impegno»), assunto in ciascuno Stato membro tenendo conto delle specificità nazionali, includa impegni specifici del rispettivo governo ad applicare i principi statistici contenuti nel codice . Tale impegno potrebbe comprendere quadri nazionali di garanzia dell'alta qualità, tra cui autovalutazioni, misure migliorative e meccanismi di monitoraggio .

(13 bis)

Il sito web della Commissione (Eurostat) dovrebbe consentire un agevole accesso a serie di dati complete e di facile consultazione. Ove possibile, aggiornamenti periodici dovrebbero offrire informazioni su base annua e su base mensile per ciascuno Stato membro.

(14)

Poiché la produzione di statistiche europee deve basarsi su una pianificazione operativa e finanziaria a lungo termine per garantire un alto grado di indipendenza, è opportuno che il programma statistico europeo copra lo stesso periodo del quadro finanziario pluriennale.

(15)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del regolamento stesso conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE  (6). In conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (7) che abroga la decisione 1999/468/CE , le competenze conferite alla Commissione ▌ dovrebbero essere allineate al nuovo quadro giuridico ed essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 . La Commissione dovrebbe garantire che gli atti di esecuzione non comportino un considerevole onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri o per le unità rispondenti.

(19)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo.

(20 bis)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 223/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 223/2009

Il regolamento (CE) n. 223/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“indipendenza professionale”: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare per quanto riguarda la scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché il calendario e il contenuto di tutte le forme di diffusione ; l'esecuzione di tali lavori deve essere esente da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o di interesse o da autorità dell'Unione o nazionali;»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento di tutte le attività ▌ connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee a livello nazionale ai sensi del presente regolamento (INS) funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.

La responsabilità di coordinamento dell'INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee prodotte a norma del presente regolamento da tutte le altre autorità nazionali che partecipano al SSE . L'INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e del reporting statistici, del monitoraggio della qualità, della chiarezza della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche del SSE. L'INS e la relativa banca centrale nazionale (BCN), in qualità di membro del SEBC che attua i programmi di lavoro statistici del citato sistema, cooperano nelle questioni connesse alle statistiche europee e comuni al SEE e al SEBC, onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti mediante il SEE e il SEBC nelle rispettive sfere di competenza. »;

3)

è inserito l' articolo seguente:

« Articolo 5 bis

Direttori degli INS e direttori statistici delle altre autorità nazionali

1.   All'interno del rispettivo sistema statistico nazionale , gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale dei funzionari responsabili dei compiti previsti dal presente regolamento . ▌

2.    A tale fine, i direttori degli INS:

a)

sono i soli responsabili delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e al calendario dei comunicati e delle pubblicazioni per le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse dal rispettivo INS;

b)

sono abilitati a decidere su tutte le questioni riguardanti la gestione interna del rispettivo INS;

c)

agiscono in modo indipendente nell'esecuzione dei lavori statistici, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o da istituzioni, organismi, uffici o enti;

d)

sono responsabili delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio del rispettivo INS;

e)

pubblicano una relazione annuale e, ove opportuno, formulano osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'INS;

f)

coordinano le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, di cui all'articolo 5;

g)

ove necessario, elaborano orientamenti nazionali volti a garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee nell'ambito del rispettivo sistema statistico nazionale e sono responsabili del rispetto di tali orientamenti all'interno dell'INS; nonché

h)

rappresentano il rispettivo sistema statistico nazionale all'interno del SSE.

3.    Gli Stati membri provvedono affinché le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee espletino tali compiti in conformità degli orientamenti nazionali elaborati dal direttore dell'INS.

4.    Le procedure di assunzione, trasferimento e licenziamento dei direttori degli INS e, se del caso, dei direttori statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee sono trasparenti e si fondano unicamente su criteri professionali e non su considerazioni politiche. Garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. In caso di licenziamento del direttore di un INS è fornita una motivazione dettagliata. Le procedure sono rese pubbliche.

4 bis.     Gli Stati membri possono istituire un organismo nazionale preposto a garantire l'indipendenza professionale dei produttori di statistiche europee nel proprio territorio. I direttori degli INS e, se del caso, i direttori statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee possono consultare tali organismi. Le procedure di assunzione, trasferimento e licenziamento dei membri di tali organismi sono trasparenti e fondate unicamente su criteri professionali e non su considerazioni politiche .»;

4)

all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti :

«2.   A livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) agisce in piena indipendenza per assicurare la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti , mediante la collaborazione e il coordinamento con gli INS . ▌

3.     Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (statuto SEBC), la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l'onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo dell'Unione a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Tale istituzione o organismo che intenda produrre statistiche consultao la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo. »;

4 bis)

è inserito l'e articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Direttore generale della Commissione (Eurostat)

1.     L'ufficio statistico della Commissione (Eurostat) è posto sotto la direzione di un direttore generale nominato dalla Commissione, con mandato non rinnovabile della durata di sette anni, secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

2.     La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, almeno sei mesi prima della fine del mandato del direttore generale in carica, un invito a presentare candidature. Le procedure di assunzione, trasferimento e licenziamento del direttore generale garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. Esse sono trasparenti e fondate unicamente su criteri professionali e non su considerazioni politiche. La Commissione nomina il direttore generale previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.     Il direttore generale è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici nonché al contenuto e al calendario dei comunicati e delle pubblicazioni per tutte le statistiche prodotte dalla Commissione (Eurostat). Egli è abilitato a decidere su tutte le questioni riguardanti la gestione interna della Commissione (Eurostat). Nell'esercizio di tali funzioni, il direttore generale agisce in modo indipendente e non chiede né accetta istruzioni da alcun governo o da istituzioni, organismi, uffici o agenzie. Se il direttore generale ritiene che un provvedimento adottato dalla Commissione metta in discussione la sua indipendenza, ne informa immediatamente il Parlamento europeo.

4.     Il direttore generale risponde delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio della Commissione (Eurostat) e compare ogni anno, nel quadro del Dialogo statistico, dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per discutere questioni concernenti la governance statistica, la metodologia e l'innovazione statistica e per formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche della Commissione (Eurostat).

5.     Prima di imporre eventuali misure disciplinari al direttore generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo. L'applicazione di una misura disciplinare al direttore generale è oggetto di una decisione motivata, che è trasmessa, per conoscenza, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato consultivo europeo per la governance statistica.»;

5)

all'articolo 11, sono aggiunti i paragrafi seguenti :

«3.   Gli Stati membri e la Commissione adottano ▌ le misure necessarie ad applicare i principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, al fine di mantenere la fiducia nelle ▌ statistiche europee . Tali principi sono descritti dettagliatamente nel codice.

3 bis.     L 'impegno ad assicurare la fiducia nelle statistiche (l'impegno) mira a garantire la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e a compiere progressi nell'attuazione dei principi statistici contenuti nel codice, facendo sì che gli Stati membri e la Commissione partecipino all'assunzione di impegni politici specifici verso una fiducia generale nelle statistiche, inclusa una sintesi per i cittadini, con i mezzi appropriati, e pubblichino tali impegni sui rispettivi siti web .

3 ter.    Gli impegni sono regolarmente monitorati dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri.

In caso di mancata pubblicazione di un impegno entro …  (*1) , lo Stato membro pertinente trasmette alla Commissione e pubblica una relazione intermedia sull'attuazione del codice e, se del caso, sugli sforzi profusi verso l'assunzione di un tale impegno.

Entro il …  (*2), la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli impegni pubblicati e, se del caso, sulle relazioni intermedie .

3 quater.     Gli impegni assunti da parte della Commissione (Eurostat) sono regolarmente monitorati dal Comitato consultivo europeo per la governance statistica (ESGAB) sulla base di una relazione annuale presentata dalla Commissione. Entro il …  (*3) , l'ESGAB riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione di tali impegni. »;

(*1)   GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (2012/0084(COD)). "

(*2)   GU inserire la data: tre anni e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (2012/0084(COD)). "

(*3)   Tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (2012/0084(COD)). "

6)

l 'articolo 12 ▌ è così modificato :

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2.    Requisiti specifici di qualità, quali valori target e standard minimi per la produzione di statistiche, possono essere stabiliti anche nella legislazione settoriale.

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalla legislazione settoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.     Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, incluse le eventuali preoccupazioni sulla loro esattezza. La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi, in base ad un'analisi adeguata, nonché elabora e pubblica relazioni e comunicazioni sulla qualità delle statistiche europee. »;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

« 3 bis.     A fini di trasparenza, la Commissione (Eurostat), ove opportuno, rende pubblica la sua valutazione sulla qualità dei contributi nazionali alle statistiche europee.

3 ter.     Se la legislazione settoriale prevede ammende per gli Stati membri che riportano dati statistici inesatti, la Commissione può, in conformità dei trattati e di tale legislazione, avviare e svolgere le necessarie indagini, incluse, se del caso, ispezioni in loco, per accertare se tali inesattezze siano gravi e intenzionali o dovute a negligenza grave. La Commissione può richiedere allo Stato membro oggetto dell'indagine di fornire le informazioni pertinenti.

3 quater.     Se ritiene che uno Stato membro non abbia adempiuto ai propri obblighi derivanti dal presente regolamento o dalla legislazione settoriale applicabile per quanto riguarda la rappresentazione dei dati statistici, la Commissione opera in conformità dell'articolo 258 del trattato.»;

7)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Esso è adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.»;

7 bis)

all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare un'azione statistica diretta temporanea, a condizione che:

a)

l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;

b)

i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o le altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello unionale con un adeguato coordinamento con gli INS o le altre autorità nazionali; nonché

c)

l'Unione fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la copertura dei costi marginali da essi sostenuti, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (8).

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.»;

(8)   Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). "

7 ter)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Programma di lavoro annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione trasmette al comitato del SSE il suo programma di lavoro per l'anno successivo.

Nell'elaborazione del programma di lavoro, la Commissione garantisce la fissazione di priorità efficaci compresa la revisione, il reporting delle priorità statistiche e lo stanziamento delle risorse finanziarie. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato del SSE. Il programma di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

a)

le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze politiche dell'Unione, dei vincoli finanziari nazionali e unionali e dell'onere di risposta;

b)

le iniziative relative al riesame delle priorità, comprese le priorità negative, e alla riduzione dell'onere per i fornitori di dati e per i produttori di statistiche; nonché

c)

le procedure e gli eventuali strumenti giuridici previsti dalla Commissione per l'attuazione del programma di lavoro.»;

8)

è inserito l' articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Registri amministrativi: accesso, uso e integrazione

1.   Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS, le altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere immediatamente e gratuitamente a tutti i registri amministrativi per utilizzarli e integrarli nelle statistiche, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee prodotte a norma del presente regolamento .

2.   Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell'uso dei registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l'ulteriore uso di tali registri ai fini della produzione di statistiche europee . Essi sono invitati a partecipare alle attività di standardizzazione per quanto riguarda i registri amministrativi rilevanti per la produzione di statistiche europee .

3.    Fatti salvi lo statuto SEBC e l'indipendenza delle banche centrali, l'accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1 e 2 sono limitati ai registri amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.

4.    I registri amministrativi messi a disposizione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) dai rispettivi proprietari ai fini di un loro utilizzo per produrre statistiche europee sono accompagnati dai pertinenti metadati.

5.   Gli INS e i proprietari dei registri amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.»;

8 bis)

all'articolo 20, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l'armonizzazione dei principi e degli orientamenti riguardo alla protezione fisica e logica dei dati riservati. La Commissione garantisce tale armonizzazione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.»;

9)

all'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell'Unione sono stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.»;

10)

l'articolo 24 è soppresso;

10 bis)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.»;

12)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.»"

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 374 del 4.12.2012, pag. 2.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013.

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

(6)   Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(7)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).