24.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 436/270


P7_TA(2013)0490

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)0628 — C7-0341/2011 — COM(2012)0551 — C7-0312/2012 –2011/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 436/45)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0628) e le modifiche alla proposta (COM(2012)0551),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0341/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012 (1) e del 14 novembre 2012 (2),

visto il parere 1/2012 della Corte dei conti dell'8 marzo 2012 (3),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 (4),

vista la sua decisione del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta in esame (5),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale(A7-0363/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.

(2)  GU C 11 del 15.1.2013, pag. 88.

(3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0087.


P7_TC1-COD(2011)0288

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1306/2013.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla condizionalità

Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di dette direttive nel sistema di condizionalità.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sui pagamenti tardivi effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari (articolo 42, paragrafo 1)

La Commissione europea dichiara che nell'adottare le norme concernenti la riduzione del rimborso agli organismi pagatori in caso di pagamento effettuato ai beneficiari dopo l'ultimo termine possibile stabilito dalla normativa dell'Unione sarà mantenuto il campo di applicazione delle disposizioni vigenti relative ai pagamenti tardivi per il FEAGA.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sul livello di attuazione (articolo 112 ter)

La Commissione europea conferma che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del TUE, l'Unione rispetta le strutture costituzionali degli Stati membri ai quali, pertanto, spetta di decidere a quale livello territoriale desiderino attuare la politica agricola comune, fermi restando il rispetto del diritto dell'Unione e la garanzia della sua efficacia. Questo principio si applica a tutti e quattro i regolamenti della riforma della PAC.