24.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 436/122


P7_TA(2013)0471

Programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia (COM(2011)0783 — C7-0514/2011 — 2011/0363(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 436/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0783),

visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0514/2011),

visto l'articolo 56 dell'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e il protocollo n. 4 degli stessi,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 55 e 37 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A7-0119/2013),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

In linea con gli obblighi del trattato di adesione e con il supporto degli aiuti comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia hanno chiuso le centrali nucleari e hanno compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. È necessario altro lavoro per continuare a progredire con le operazioni effettive di smantellamento fino al raggiungimento dell'irreversibilità del processo di disattivazione in condizioni di sicurezza , assicurando al contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza. Sulla base delle stime disponibili, il completamento dei lavori di disattivazione richiederà ingenti risorse finanziarie supplementari.

(4)

In linea con gli obblighi del trattato di adesione e con il supporto degli aiuti comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia hanno chiuso le centrali nucleari o le relative unità e hanno compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. È necessario altro lavoro per continuare a progredire con le operazioni effettive di demolizione, decontaminazione, smantellamento e gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e per attuare il regolare processo volto a raggiungere la disattivazione irreversibile , assicurando al contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza. Sulla base delle stime disponibili, il completamento dei lavori di disattivazione richiederà ingenti risorse finanziarie supplementari , tenendo conto della corresponsabilità finanziaria dell'Unione e degli Stati membri interessati .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

La chiusura prematura e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, provvista di due reattori da 1 500 MW, delle quattro unità della centrale nucleare di Kozloduy, aventi una capacità globale di 1 760 MW, e della centrale nucleare di Bohunice V1, provvista di due unità aventi una capacità di 880 MW, hanno comportato per i cittadini dei tre paesi un ingente onere a lungo termine sul piano delle implicazioni energetiche, finanziarie, economiche, ambientali e sociali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina è un processo a lungo termine e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese. Il protocollo n. 4 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che «il programma Ignalina sarà, a tal fine, proseguito senza soluzione di continuità e prorogato oltre il 2006», e che «per il periodo coperto dalle prossime prospettive finanziarie, gli stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato sono congrui».

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater)

Nel caso della Bulgaria, l'articolo 30 dell'atto di adesione del 2005 si riferisce solo al periodo 2007-2009, mentre nel caso della Slovacchia l'atto di adesione del 2003 si riferisce solo al periodo 2004-2006. Di conseguenza, la fornitura di assistenza supplementare a favore della Bulgaria e della Slovacchia dovrebbe essere disciplinata dall'articolo 203 del trattato Euratom, mentre il protocollo n. 4 e l'articolo 56 dell'atto di adesione del 2003 dovrebbero costituire la base giuridica per la prosecuzione dell'assistenza a favore della Lituania.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Nell'ambito dei programmi istituiti per il periodo 2007-2013, la supervisione della Commissione si è concentrata sull'esecuzione di bilancio degli stanziamenti e sull'attuazione dei progetti, piuttosto che sul grado di conseguimento degli obiettivi dei programmi in generale. Dati la valutazione insufficiente dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi dei programmi e il monitoraggio inadeguato dell'efficace impiego delle risorse, risulta impossibile determinare le effettive responsabilità quanto all'esito complessivo del programma.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

È opportuno tenere debitamente conto della relazione speciale n. 16/2011 della Corte dei conti dal titolo: «L'assistenza finanziaria dell'UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia: risultati e sfide future», e in particolare delle conclusioni e raccomandazioni ivi contenute. Secondo le conclusioni della Corte dei conti, le principali procedure di disattivazione in Bulgaria, Lituania e Slovacchia sono ancora da realizzare e per il loro completamento è necessario far fronte a un'importante mancanza di finanziamenti (circa 2,5  miliardi di EUR). In particolare i grandi progetti infrastrutturali registrano ritardi e sovraccosti per le principali operazioni di disattivazione, e le stime dei costi non sono complete in assenza di informazioni essenziali sui rifiuti radioattivi e/o sulle strutture e tecnologie necessarie al loro trattamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)

Benché la chiusura di tutte le unità interessate si sia svolta entro i termini stabiliti, alcuni programmi di disattivazione continuano a subire ritardi economicamente dannosi e politicamente inaccettabili. Tali ritardi dovrebbero essere affrontati nel quadro del piano di disattivazione dettagliato riveduto.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quinquies)

Giacché alcuni programmi non hanno ancora prodotto i cambiamenti organizzativi richiesti ai fini dell'efficace disattivazione, è opportuno assicurare lo svolgimento della necessaria trasformazione delle strutture organizzative.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

In seguito alla richiesta di ulteriori finanziamenti da parte di Bulgaria, Lituania e Slovacchia, nella proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 «Un bilancio per la strategia Europa 2020» è previsto un importo di 700 milioni di euro per la sicurezza nucleare e la disattivazione provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea. Di questo importo si prevede che 500 milioni di euro a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo programma per un sostegno aggiuntivo alle attività di disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 e delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile che i finanziamenti nell'ambito di questo nuovo programma siano erogati in maniera gradualmente decrescente .

(6)

In seguito alla richiesta di ulteriori finanziamenti da parte di Bulgaria, Lituania e Slovacchia, la dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 dovrebbe comprendere un adeguato sostegno finanziario dell'Unione, basato sui singoli piani di disattivazione .

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

L'importo degli stanziamenti assegnati ai programmi, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice, possono essere rivisti alla luce dei risultati delle relazioni di valutazione intermedia e finale, purché ciò non comprometta i più elevati standard di sicurezza e il regolare processo di disattivazione conformemente ai rispettivi piani di disattivazione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

È necessario che il sostegno di cui al presente regolamento assicuri continuità nella disattivazione e si concentri su misure volte a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione in condizioni di sicurezza, poiché questo porterà il più elevato valore aggiunto dell'Unione , garantendo al contempo la transizione verso il pieno finanziamento da parte degli Stati membri del completamento delle attività di disattivazione . La responsabilità ultima per la sicurezza nucleare spetta agli Stati membri interessati e implica anche la responsabilità ultima per il suo finanziamento, compreso il finanziamento della disattivazione. Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro in conformità agli articoli 107 e 108 del trattato.

(7)

È opportuno che il sostegno di cui al presente regolamento assicuri continuità nella disattivazione e si concentri su misure volte ad attuare il regolare processo verso la disattivazione irreversibile , garantendo nel contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza, poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell'Unione. La responsabilità ultima per la sicurezza nucleare spetta agli Stati membri interessati e implica anche la responsabilità ultima per il suo finanziamento, compreso il finanziamento della disattivazione. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta un rischio per i cittadini dell'Unione. Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro in conformità agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

È auspicabile che la disattivazione delle centrali nucleari di cui al presente regolamento sia effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura, al fine di garantire la massima efficienza possibile.

(9)

È opportuno che la disattivazione delle centrali nucleari di cui al presente regolamento sia effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura, e che essa sia accompagnata da valutazioni complessive in merito all'andamento dei processi di disattivazione e attenuazione delle relative conseguenze, al fine di garantire la massima efficienza possibile.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

I costi delle attività di disattivazione contemplate dal presente regolamento dovrebbero essere stabiliti seguendo standard riconosciuti a livello internazionale per la valutazione dei costi di disattivazione, ad esempio la struttura internazionale per la determinazione dei costi di disattivazione pubblicata congiuntamente dall'Agenzia per l'energia nucleare, dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica e dalla Commissione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Sarà assicurato dalla Commissione un controllo efficace dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di assicurare il più elevato valore aggiunto del l'Unione per i finanziamenti assegnati nell'ambito del presente regolamento, anche se la responsabilità finale della disattivazione spetta agli Stati membri. Ciò include la misurazione efficace dei risultati e la valutazione delle misure correttive durante il programma.

(11)

Sarà assicurato dalla Commissione un controllo efficace dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di assicurare il più elevato valore aggiunto dell'Unione per i finanziamenti assegnati nell'ambito del presente regolamento, anche se la responsabilità finale della disattivazione spetta agli Stati membri. Ciò include la misurazione efficace dei risultati e la valutazione delle misure correttive durante il programma. Ai fini di tale controllo è opportuno definire indicatori di prestazione qualitativi e quantitativi che siano significativi, possano essere facilmente monitorati e diano luogo a relazioni a seconda delle necessità.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

La Commissione dovrebbe garantire il massimo livello di trasparenza, responsabilità e controllo democratico in relazione ai fondi dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda il loro contributo, sia previsto che realizzato, al raggiungimento degli obiettivi generali dei programmi. In particolare è opportuno che i problemi critici di ordine gestionale, legale, finanziario e tecnico siano risolti o che siano adottate misure a tal fine.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

È opportuno profondere il massimo impegno da un lato per proseguire la pratica del cofinanziamento stabilita nell'ambito dell'assistenza preadesione e dell'assistenza fornita nel periodo 2007-2013 a sostegno degli sforzi della Lituania in materia di disattivazione, e dall'altro per attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma pluriennale di assistenza alla disattivazione nucleare per il 2014-2020 («il programma») che stabilisce le disposizioni per l'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione alle misure connesse alla disattivazione delle centrali nucleari di Kozloduy (unità da 1 a 4; programma Kozloduy), di Ignalina (unità 1 e 2, programma Ignalina) e di Bohunice V1 (unità 1 e 2, programma Bohunice).

Il presente regolamento istituisce il programma pluriennale di assistenza alla disattivazione nucleare per il 2014-2020 («il programma») che stabilisce le disposizioni per l'attuazione ulteriore del sostegno finanziario dell'Unione alle misure connesse alla disattivazione irreversibile delle centrali nucleari di Kozloduy (unità da 1 a 4, programma Kozloduy), di Ignalina (unità 1 e 2, programma Ignalina) e di Bohunice V1 (unità 1 e 2, programma Bohunice).

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Definizione

 

Ai fini del presente regolamento, la disattivazione comprende attività preparatorie precedenti alla chiusura definitiva (quali l'elaborazione di un piano di disattivazione, la preparazione della documentazione per le autorizzazioni e i progetti di infrastrutture per la gestione dei rifiuti) nonché tutte le attività successive allo spegnimento dei reattori, quali la rimozione e lo smaltimento finale degli elementi di combustibile esaurito, la decontaminazione, lo smantellamento e/o la demolizione dell'installazione nucleare, lo smaltimento dei restanti materiali radioattivi di scarto e il risanamento ambientale del sito contaminato. Il processo di disattivazione si conclude quando l'impianto è dispensato da qualsivoglia controllo regolamentare e restrizione in materia di protezione radiologica.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'obiettivo generale del programma è aiutare gli Stati membri interessati a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, in conformità con i rispettivi piani di disattivazione, pur mantenendo il massimo livello di sicurezza.

1.   L'obiettivo generale del programma è aiutare gli Stati membri interessati ad attuare un regolare processo volto a raggiungere la disattivazione irreversibile delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, pur mantenendo il massimo livello di sicurezza conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza nucleare, e in particolare alla direttiva 96/29/Euratom  (1) del Consiglio, alla direttiva 2009/71/Euratom  (2) e alla direttiva 2011/70/Euratom  (3).

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera a — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

gestione in sicurezza dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti condizionati .

iii)

gestione in sicurezza dello stoccaggio e dello smaltimento a lungo termine dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano nazionale di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati e smaltiti .

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

smantellamento della sala turbine e degli altri edifici ausiliari e gestione sicura dei rifiuti di disattivazione in conformità con un piano dettagliato di gestione dei rifiuti, da valutare in base al tipo e al numero di sistemi ausiliari smantellati e alla quantità e al tipo di rifiuti condizionati ;

iii)

smantellamento della sala turbine e degli altri edifici ausiliari e gestione sicura dello stoccaggio e dello smaltimento a lungo termine dei rifiuti di disattivazione in conformità con un piano nazionale dettagliato di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati e smaltiti ;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

gestione in sicurezza dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti trattati .

iii)

gestione in sicurezza dello stoccaggio e dello smaltimento a lungo termine dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano nazionale di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati e smaltiti .

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I programmi di disattivazione di cui al paragrafo 2 possono altresì includere misure intese a mantenere l'elevato livello di sicurezza necessario durante la chiusura delle centrali nucleari.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le tappe principali e le date di scadenza sono definite nell'atto di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3.   Le tappe principali , i risultati generali attesi, le date di scadenza e gli indicatori di prestazione del programma di lavoro annuale congiunto sono definiti nell'atto di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 552 947 000 EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 969 260 000 EUR a prezzi correnti.

Tale importo è ripartito tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice come segue:

Tale importo è ripartito tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice come segue:

a)

208 503 000 EUR per il programma Kozloduy per il periodo 2014-2020;

a)

293 032 000 EUR per il programma Kozloduy per il periodo 2014-2020;

b)

229 629 000 EUR per il programma Ignalina per il periodo 2014- 2017 ;

b)

450 818 000 EUR per il programma Ignalina per il periodo 2014- 2020 ;

c)

114 815 000 EUR per il programma Bohunice per il periodo 2014- 2017 .

c)

225 410 000 EUR per il programma Bohunice per il periodo 2014- 2020 .

 

1 bis.     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale e senza pregiudizio delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del…2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria  (4) .

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione esaminerà i risultati del programma e valuterà i progressi dei programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice in relazione alle tappe principali e alle scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, entro la fine del 2015 nell'ambito della valutazione intermedia citata nell'articolo 8. Sulla base dei risultati di questa valutazione, la Commissione può rivedere l'importo degli stanziamenti assegnati al programma, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

2.    Sulla base dei programmi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, la Commissione esaminerà i risultati del programma e valuterà i progressi dei programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice in relazione alle tappe principali e alle scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, entro la fine del 2017 nell'ambito della valutazione intermedia citata nell'articolo 8. Sulla base dei risultati di questa valutazione e nell'ottica di tenere conto dei progressi compiuti nonché di garantire che le risorse continuino a essere assegnate in funzione delle esigenze reali , la Commissione rivede se del caso l'importo degli stanziamenti assegnati al programma, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice. L'eventuale adeguamento degli stanziamenti non pregiudica gli standard di sicurezza nelle centrali nucleari di cui all'articolo 1.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La dotazione finanziaria per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione necessarie per la gestione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

3.   La dotazione finanziaria per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione necessarie per la gestione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento. Possono altresì essere coperte le spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

La dotazione finanziaria può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio e del regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio.

La dotazione finanziaria può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio e del regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio. La dotazione finanziaria non copre misure diverse da quelle di cui al presente articolo e all'articolo 2 del presente regolamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Occorre profondere il massimo impegno, da un lato, per proseguire la pratica del cofinanziamento stabilita nell'ambito dell'assistenza preadesione e dell'assistenza fornita nel periodo 2007-2013 a sostegno degli sforzi della Bulgaria, Lituania e Slovacchia in materia di disattivazione, e dall'altro per attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Le controversie sull'interpretazione dei trattati e sull'aggiudicazione dei contratti sono sottoposte a controllo giurisdizionale o a una procedura di arbitrato.

 

I conseguenti ritardi nella costruzione possono dare luogo a pagamenti posticipati e a riduzioni della dotazione finanziaria. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in materia nel quadro della relazione di valutazione annuale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro il 1o gennaio 2014 Bulgaria, Lituania e Slovacchia sono tenute a soddisfare le seguenti condizionalità ex ante:

1.   Entro il 1o gennaio 2014 Bulgaria, Lituania e Slovacchia adottano le misure adeguate per garantire di soddisfare le seguenti condizionalità ex ante:

a)

rispettare l'acquis dell'Unione , in particolare nel settore della sicurezza nucleare, recepire nel diritto nazionale la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio sulla sicurezza nucleare e la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio relativa alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

a)

rispettare l'acquis dell'Unione nel settore della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio sulla sicurezza nucleare e della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio relativa alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

b)

stabilire un quadro giuridico nazionale atto a garantire misure adeguate per l'accumulo tempestivo di risorse finanziarie nazionali destinate al completamento della disattivazione in condizioni di sicurezza, in conformità alla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;

b)

stabilire , nell'ambito di un quadro giuridico nazionale , un piano di finanziamento complessivo che consenta di identificare i costi totali da sostenere per il completamento della disattivazione in condizioni di sicurezza dei reattori nucleari contemplati dal presente regolamento e di individuare chiaramente le fonti di finanziamento , in conformità alla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;

c)

presentare alla Commissione un piano di smantellamento dettagliato riveduto.

c)

presentare alla Commissione un piano di smantellamento dettagliato riveduto , che definisca gli obiettivi e i compiti principali ripartiti per attività di disattivazione, i progetti anticipati, il calendario, le tappe concrete, la struttura dei costi e le percentuali di cofinanziamento, comprendente informazioni dettagliate sulle modalità con cui i finanziamenti nazionali saranno assicurati nel lungo termine. Il piano tiene in debito conto i più recenti orientamenti dell'Agenzia per l'energia nucleare (AEN) e della Commissione in materia di valutazione dei costi di disattivazione .

 

1 bis.     Entro il 1o gennaio 2014, Bulgaria, Lituania e Slovacchia forniscono alla Commissione le informazioni relative al conseguimento delle suddette condizionalità ex ante.

2.   La Commissione valuta le informazioni fornite in relazione al soddisfacimento delle condizionalità ex ante durante la preparazione del programma annuale di lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Essa può decidere , al momento dell'adozione del programma di lavoro annuale , di sospendere in tutto o in parte l'assistenza finanziaria dell'Unione in attesa del completo soddisfacimento delle condizionalità ex ante.

2.   La Commissione valuta le informazioni fornite in relazione al soddisfacimento delle condizionalità ex ante durante la preparazione del programma annuale di lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 1 , verificando in particolare che i problemi critici di ordine gestionale, legale, finanziario e tecnico siano stati risolti o che siano state adottate misure a tal fine . Se esiste un parere motivato della Commissione relativo al mancato rispetto della condizionalità di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, o se le condizionalità di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), del presente articolo non sono soddisfacenti, la Commissione può decidere di sospendere in tutto o in parte l'assistenza finanziaria dell'Unione in attesa del completo soddisfacimento delle condizionalità ex ante.

 

Tali decisioni trovano riscontro nell'adozione del programma di lavoro annuale e non pregiudicano gli standard di sicurezza nelle centrali nucleari di cui all'articolo 1. L'ammontare dell'assistenza sospesa è definito conformemente ai criteri riportati nell'atto di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione adotta un programma di lavoro annuale congiunto per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice definendo obiettivi, risultati attesi, indicatori correlati e calendario per l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni impegno finanziario annuale.

1.    All'inizio di ogni anno per il periodo 2014-2020, la Commissione adotta un programma di lavoro annuale congiunto rispettivamente per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice definendo obiettivi, risultati attesi, date di scadenza, indicatori di prestazione correlati e calendario per l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni impegno finanziario annuale.

 

1 bis.     Alla fine di ogni anno per il periodo 2014-2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione dei programmi di lavoro annuali congiunti. La relazione funge da base per l'adozione dei successivi programmi di lavoro annuali.

2.   La Commissione adotta entro il 31 dicembre 2014 procedure di attuazione dettagliate per tutta la durata del programma . L'atto che stabilisce le procedure di attuazione definisce inoltre in dettaglio i risultati attesi, le attività e i relativi indicatori di prestazione per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice. Esso contiene i piani di disattivazione dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che servono da base per il monitoraggio dei progressi e del tempestivo conseguimento dei risultati attesi.

2.   La Commissione adotta entro il 31 dicembre 2014 procedure di attuazione dettagliate per tutta la durata dei programmi, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2 . Gli atti di esecuzione che stabiliscono le procedure di attuazione definiscono inoltre in dettaglio gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice. Essi contengono i piani di disattivazione dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che servono da base per il monitoraggio dei progressi e del tempestivo conseguimento dei risultati attesi.

 

2 bis.     La Commissione assicura l'attuazione del presente regolamento. Essa effettua una valutazione intermedia secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1.

3.   I programmi di lavoro annuali e gli atti che stabiliscono le procedure di attuazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3.   I programmi di lavoro annuali e gli atti che stabiliscono le procedure di attuazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Entro il 31 marzo dell'anno successivo a ciascun esercizio contabile, gli Stati membri interessati riferiscono in merito all'utilizzo della dotazione finanziaria. Tali relazioni, certificate dalle istituzioni nazionali di controllo, sono trasmesse alla Commissione e al Consiglio per essere integrate nella procedura generale di discarico del bilancio dell'Unione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, in base a documenti e sul posto, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione europea.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti , le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri in cui sono situate le centrali nucleari da disattivare e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, in base a documenti e sul posto, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione europea. I risultati di tali controlli sono comunicati al Parlamento europeo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e ispezioni sul posto sugli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità con le procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 al fine di stabilire se c'è stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a una convenzione di sovvenzione, a una decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e ispezioni sul posto sugli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità con le procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 al fine di stabilire se c'è stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a una convenzione di sovvenzione, a una decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione. I risultati di tali controlli e ispezioni sono comunicati al Parlamento europeo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi il primo e il secondo comma, accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione e contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF siano abilitati a svolgere tali controlli, verifiche e ispezioni sul posto.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione e contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF siano abilitati a svolgere tali controlli, verifiche e ispezioni sul posto e che i risultati di tali controlli, verifiche e ispezioni siano comunicati al Parlamento europeo .

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione

Valutazione intermedia

1.   Entro e non oltre la fine del 2015 sarà redatta dalla Commissione una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure, a livello di risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto dell'Unione, in vista di una decisione che modifica o sospende le misure. La valutazione esamina inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi. Essa prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti.

1.   Entro e non oltre la fine del 2017 sarà redatta dalla Commissione , in stretta collaborazione con gli Stati membri interessatie i beneficiari, una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure, a livello di risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto dell'Unione, come pure sull'efficacia della gestione del programma, compresa la gestione dei fondi dell'Unione, in vista di una decisione che modifica o sospende le misure. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione può rivedere l'adeguatezza degli stanziamenti assegnati al programma e la loro ripartizione tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice, di concerto con le autorità di bilancio dell'Unione e in conformità del regolamento (UE) n…/2013 [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2014-2020]. La valutazione intermedia esamina inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi. Essa prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti.

2.     La Commissione effettua una valutazione ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari. Essa dovrà esaminare l'efficacia e l'efficienza del programma e il suo impatto sull'attività di disattivazione.

 

3.   Le valutazioni tengono conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3.   Le valutazioni intermedie tengono conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 , e del rispetto dei requisiti stabiliti nel piano di disattivazionedi cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) .

4.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tali valutazioni.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tali valutazioni.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Valutazione finale per il periodo 2014-2020

 

1.     La Commissione effettua una valutazione ex post in stretta collaborazione con i beneficiari. Nel quadro di tale valutazione sono esaminati l'efficacia e l'efficienza del programma e il suo impatto sull'attività di disattivazione.

 

2.     Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione redige, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e i beneficiari, una relazione di valutazione finale concernente l'efficacia e l'efficienza del programma nonché l'efficacia delle misure finanziate in termini di impatto, impiego delle risorse e valore aggiunto per l'Unione, utilizzando opportuni indicatori qualitativi e quantitativi. La relazione di valutazione determina se sia necessaria un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

 

3.     La valutazione finale tiene conto dei progressi realizzati in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

 

4.     La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione finale.

 

5.     La Commissione tiene conto delle diverse competenze e strategie di disattivazione applicate da Bulgaria, Lituania e Slovacchia, per valutare le possibili modalità di armonizzazione degli approcci alla disattivazione esistenti nell'Unione, allo scopo di garantire la raccolta tempestiva delle conoscenze necessarie per migliorare la competitività dell'industria nucleare dell'Unione in detto ambito.


(1)   Direttiva96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

(2)   Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari(GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(3)   Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(4)   GU …