26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/325


P7_TA(2013)0320

Ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (PE-CONS 00038/2013 — C7-0168/2013 — 2010/0390(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: terza lettura)

(2016/C 075/47)

Il Parlamento europeo,

visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la relativa dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio (PE-CONS 00038/2013 — C7-0168/2013),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0804),

vista la sua posizione in seconda lettura (2) sulla posizione del Consiglio in prima lettura (3),

visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione del Consiglio in prima lettura (COM(2013)0067),

vista la posizione del Consiglio in seconda lettura,

visto l'articolo 294, paragrafo 13, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 69 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A7-0244/2013),

1.

approva il progetto comune;

2.

conferma la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla relativa dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 211.

(2)  Testi approvati dell'11.12.2012, P7_TA(2012)0472.

(3)  GU C 291 E del 10.5.2012, pag. 1.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia

Il Parlamento europeo e il Consiglio:

convengono che l'adozione della decisione relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia debba essere vista nel contesto più ampio della necessità di un quadro che garantisca l'adozione di decisioni corrette ed efficaci in materia di concessione di assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi;

convengono che l'adozione delle decisioni relative alle future operazioni di assistenza macro-finanziaria debba basarsi sulle considerazioni e sui principi enunciati in appresso per la concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione ai paesi e ai territori terzi ammissibili, fermi restando il diritto di iniziativa legislativa e la forma giuridica eventualmente assunta da un futuro strumento di formalizzazione di tali considerazioni e principi;

si impegnano a rispecchiare pienamente tali considerazioni e principi nelle future singole decisioni relative alla concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.

PARTE A — CONSIDERAZIONI

1)

L'Unione è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria e tecnica ai paesi terzi. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione («assistenza macro-finanziaria») ha dimostrato di essere un efficiente strumento di stabilizzazione economica e una forza trainante per le riforme strutturali nei paesi e nei territori che beneficiano di tale assistenza («beneficiari»). Conformemente alla politica generale adottata nei confronti dei paesi candidati effettivi e potenziali e dei paesi limitrofi, è opportuno che l'Unione sia in grado di prestare assistenza macro-finanziaria a tali paesi allo scopo di sviluppare un'area di stabilità, sicurezza e prosperità condivise.

2)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe fondarsi su decisioni ad hoc specifiche per paese del Parlamento europeo e del Consiglio. Questi principi mirano a migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale che porta a tali decisioni e della loro attuazione, nonché a rafforzare l'osservanza da parte del beneficiario delle condizioni politiche preliminari per ottenere la concessione dell'assistenza macro-finanziaria e a migliorare la trasparenza e il controllo democratico dell'assistenza stessa.

3)

Nella risoluzione sull'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi del 3 giugno 2003 il Parlamento europeo ha auspicato l'introduzione di un regolamento quadro per l'assistenza macro-finanziaria al fine di accelerarne il processo decisionale e dotare tale strumento finanziario di una base formale e trasparente.

4)

Nelle conclusioni dell'8 ottobre 2002 il Consiglio ha stabilito i criteri (i cosiddetti criteri di Genval) che disciplinano le operazioni di assistenza macro-finanziaria. Sarebbe opportuno aggiornare e chiarire tali criteri, tra cui i criteri per determinare la forma appropriata di assistenza (un prestito, una sovvenzione o una loro combinazione).

5)

Questi principi dovrebbero consentire all'Unione di far sì che l'assistenza macro-finanziaria sia disponibile in tempi brevi, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata, e di aumentare la chiarezza e la trasparenza dei criteri applicabili all'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria.

6)

È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macro-finanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e nel quadro delle altre politiche pertinenti dell'Unione.

7)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione. I servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macro-finanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

8)

È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria sostenga l'impegno dei beneficiari nei confronti dei valori comuni condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà e i principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

9)

È opportuno che la concessione dell'assistenza macro-finanziaria sia subordinata alla messa in atto, da parte del paese ammissibile a beneficiarne, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. È opportuno che il rispetto di tali condizioni preliminari sia regolarmente monitorato dalla Commissione.

10)

È opportuno che tra gli obiettivi specifici delle singole decisioni relative all'assistenza macro-finanziaria figuri anche il rafforzamento dell'efficienza, della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche nei paesi beneficiari. È opportuno che il conseguimento di tali obiettivi sia regolarmente monitorato dalla Commissione.

11)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi e territori terzi che si trovano di fronte a una carenza di valuta estera e alle relative difficoltà di finanziamento esterno. L'assistenza macro-finanziaria non dovrebbe fornire un sostegno finanziario regolare, né avere come obiettivo primario quello di sostenere lo sviluppo economico e sociale dei beneficiari.

12)

È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria sia complementare alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale (FMI) e da altre istituzioni finanziarie multilaterali, e che gli oneri siano equamente ripartiti tra l'Unione e gli altri donatori. È opportuno infine che l'assistenza macro-finanziaria garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

13)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macro-finanziaria, i beneficiari dovrebbero adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione all'assistenza in oggetto e prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

14)

La scelta della procedura per l'adozione dei protocolli d'intesa dovrebbe essere decisa conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. In tale contesto, come regola generale dovrebbe applicarsi la procedura consultiva, ma, considerando l'impatto potenzialmente rilevante delle operazioni che superano la soglia indicata nella parte B, per tali operazioni è opportuno ricorrere alla procedura d'esame.

PARTE B — PRINCIPI

1.   Obiettivo dell'assistenza

a)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti dei paesi e territori terzi ammissibili. Essa dovrebbe mirare al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi e territori ammissibili che si trovano a fronteggiare difficoltà di finanziamento esterno. L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l'attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l'Unione.

b)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere subordinata all'esistenza di un considerevole fabbisogno di finanziamento esterno residuo, definito dalla Commissione di concerto con le istituzioni finanziarie multilaterali, superiore alle risorse concesse dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica da parte del paese o territorio interessato.

c)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere a breve termine e cessare non appena la situazione finanziaria esterna torna a essere sostenibile.

2.   Paesi e territori ammissibili

I paesi e territori terzi ammissibili a beneficiare dell'assistenza macro-finanziaria sono i seguenti:

i paesi candidati effettivi e potenziali;

i paesi e i territori interessati dalla politica europea di vicinato;

in casi eccezionali e debitamente giustificati, altri paesi terzi che svolgono un ruolo determinante per la stabilità regionale, sono di importanza strategica per l'Unione, e sono politicamente, economicamente e geograficamente vicini all'Unione.

3.   Forma dell'assistenza

a)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere concessa in linea generale sotto forma di prestito. In casi eccezionali, tuttavia, l'assistenza può essere fornita sotto forma di sovvenzione o di una combinazione di prestito e sovvenzione. Nel determinare la quota appropriata di un possibile elemento di sovvenzione, la Commissione, nell'elaborare la sua proposta, dovrebbe prendere in considerazione il livello di sviluppo economico del beneficiario, misurato in funzione del reddito pro capite e degli indici di povertà, nonché la sua capacità di rimborso basata su un'analisi della sostenibilità del debito, garantendo nel contempo il rispetto del principio di un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori. A tal fine, la Commissione dovrebbe anche tenere conto della misura in cui le istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori applicano condizioni agevolate al paese in questione.

b)

Se l'assistenza macro-finanziaria è concessa sotto forma di prestito, la Commissione, a nome dell'Unione, dovrebbe avere la facoltà di prendere in prestito le risorse necessarie sui mercati dei capitali o da istituti finanziari, per poi concedere a sua volta in prestito il ricavato al paese beneficiario.

c)

Le operazioni di assunzione e di erogazione del prestito dovrebbero essere eseguite in euro applicando una data di valuta identica, e non dovrebbero comportare per l'Unione né modifiche della scadenza né rischi di cambio o di tasso d'interesse.

d)

Tutte le spese sostenute dall'Unione per le operazioni di assunzione o di erogazione di prestiti dovrebbero essere a carico del beneficiario.

e)

Su richiesta del paese beneficiario, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento e di ristrutturazione dovrebbero essere eseguite alle condizioni di cui al punto 3, lettera d), e non dovrebbero comportare una proroga della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Disposizioni finanziarie

a)

Gli importi dell'assistenza macro-finanziaria fornita sotto forma di sovvenzione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

b)

Per gli importi dell'assistenza macro-finanziaria fornita sotto forma di prestito dovrebbe essere prevista una dotazione ai sensi del regolamento che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne. Gli importi della dotazione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

c)

Gli stanziamenti annuali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

5.   Importo dell'assistenza

a)

La determinazione dell'importo dell'assistenza dovrebbe basarsi sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese o territorio ammissibile, e tenere conto della sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, e in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. Tale fabbisogno di finanziamento dovrebbe essere determinato dalla Commissione di concerto con le istituzioni finanziarie internazionali, sulla base di una valutazione quantitativa completa e di una documentazione di supporto trasparente. In particolare, la Commissione dovrebbe fare riferimento alle ultime previsioni elaborate dall'FMI relative alla bilancia dei pagamenti del paese o territorio in questione, prendendo altresì in considerazione i previsti contribuiti finanziari da parte di donatori multilaterali, nonché la preesistente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in tale paese o territorio ammissibile.

b)

La documentazione della Commissione dovrebbe contenere informazioni sullo stock previsto di riserve di valuta estera in assenza di assistenza macro-finanziaria rispetto ai livelli ritenuti adeguati, misurato in funzione di indicatori pertinenti quali il rapporto tra riserve e debito estero a breve termine e il rapporto tra riserve e importazioni del paese beneficiario.

c)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria concessa dovrebbe tenere conto anche della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori e del valore aggiunto della partecipazione complessiva dell'Unione.

d)

Qualora il fabbisogno di finanziamento del beneficiario diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macro-finanziaria rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva quando l'assistenza è pari o inferiore a 90 milioni di EUR, e secondo la procedura d'esame quando l'assistenza è superiore a 90 milioni di EUR, dovrebbe ridurre l'importo di tale assistenza o sospenderla o cancellarla.

6.   Condizionalità

a)

È opportuno che la concessione dell'assistenza macro-finanziaria sia subordinata alla messa in atto da parte del paese o territorio ammissibile di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, sullo tato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. La Commissione dovrebbe fornire una valutazione pubblicamente disponibile (1) del rispetto di tale condizione preliminare e monitorarlo durante l'intero ciclo di attuazione dell'assistenza macro-finanziaria. La presente lettera dovrebbe essere applicata conformemente alla decisione che fissa l'organizzazione e il funzionamento del SEAE.

b)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere subordinata all'esistenza di un accordo di credito non cautelare tra il paese o territorio ammissibile e l'FMI, che soddisfi le seguenti condizioni:

il fatto che lo scopo dell'accordo sia coerente con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria, consistente nell'alleviare le difficoltà a breve termine a livello di bilancia dei pagamenti;

l'attuazione di energiche misure di risanamento coerenti con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria, quale definito al punto 1, lettera a).

c)

L'erogazione dell'assistenza dovrebbe essere subordinata alla realizzazione costantemente soddisfacente di un programma di politica sostenuto dall'FMI e al rispetto della condizione preliminare di cui alla lettera a) del presente punto. Essa dovrebbe inoltre essere subordinata all'attuazione, secondo un calendario specifico, di una serie di misure di politica economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, concordate tra la Commissione e il beneficiario e stabilite in un protocollo d'intesa.

d)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e rafforzare la governance dei beneficiari, il protocollo d'intesa dovrebbe contenere misure volte a migliorare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche.

e)

La definizione delle misure di politica prende inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità inerenti alle politiche esterne dell'Unione.

f)

Le misure di politica dovrebbero essere in linea con i vigenti accordi di partenariato, di cooperazione o di associazione conclusi tra l'Unione e il beneficiario, nonché con i programmi di risanamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dal beneficiario con il sostegno dell'FMI.

7.   Procedura

a)

Un paese o territorio che intenda beneficiare dell'assistenza macro-finanziaria dovrebbe presentare una domanda scritta alla Commissione. La Commissione dovrebbe verificare se le condizioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 sono soddisfatte e ha la facoltà, se del caso, di presentare una proposta di decisione al Parlamento europeo e al Consiglio.

b)

La decisione di concessione di un prestito dovrebbe specificare l'importo, la durata media massima e il numero massimo di rate dell'assistenza macro-finanziaria. Se la decisione comprende un elemento di sovvenzione, dovrebbe altresì indicare l'importo della stessa e il numero massimo di rate. La decisione di concessione di una sovvenzione dovrebbe essere accompagnata da una giustificazione della sovvenzione (o dell'elemento di sovvenzione) di assistenza. In entrambi i casi è opportuno che sia definito il periodo durante il quale l'assistenza macro-finanziaria é disponibile. Tale periodo di norma non dovrebbe superare i tre anni. Nel presentare una proposta concernente una nuova decisione di concessione di assistenza macro-finanziaria, la Commissione dovrebbe fornire le informazioni di cui al punto 12, lettera c).

c)

In seguito all'adozione della decisione di concessione dell'assistenza macroeconomica, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva quando l'assistenza è pari o inferiore a 90 milioni di EUR, e secondo la procedura d'esame quando l'assistenza è superiore a 90 milioni di EUR, dovrebbe concordare con il beneficiario nel protocollo d'intesa le misure di politica di cui al punto 6, lettere c), d), e) e f).

d)

In seguito all'adozione della decisione di concessione dell'assistenza macro-finanziaria, la Commissione dovrebbe concordare con il beneficiario le condizioni finanziarie dettagliate dell'assistenza. È opportuno che tali condizioni finanziarie dettagliate siano specificate in un accordo di sovvenzione o di prestito.

e)

È opportuno che la Commissione informi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese, comprese le relative erogazioni, e fornisca per tempo a dette istituzioni i documenti pertinenti.

8.   Attuazione e gestione finanziaria

a)

La Commissione dovrebbe attuare l'assistenza macro-finanziaria conformemente alle norme finanziarie dell'Unione.

b)

L'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere soggetta alla gestione centralizzata diretta.

c)

Gli impegni di bilancio dovrebbero essere assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente al presente punto. Laddove l'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria si estende su diversi esercizi finanziari, gli impegni di bilancio relativi a tale assistenza possono essere suddivisi in rate annuali.

9.   Erogazione dell'assistenza

a)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere erogata alla banca centrale del beneficiario.

b)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere erogata in rate successive, subordinatamente al rispetto della condizione preliminare di cui al punto 6, lettera a), e delle condizioni di cui al punto 6, lettere b) e c).

c)

A cadenza regolare la Commissione dovrebbe verificare che le condizioni stabilite al punto 6, lettere b) e c), continuino a essere soddisfatte.

d)

Qualora la condizione preliminare di cui al punto 6, lettera a), e le condizioni di cui al punto 6, lettere b) e c), non siano soddisfatte, la Commissione dovrebbe temporaneamente sospendere o cancellare l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria. In tali casi, dovrebbe comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o della cancellazione.

10.   Misure di sostegno

Le risorse di bilancio dell'Unione possono essere impiegate per coprire le spese necessarie per l'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria.

11.   Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

a)

Gli accordi conclusi nell'ambito di ciascuna decisione specifica per paese dovrebbero contenere disposizioni intese a garantire che i beneficiari verifichino a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione sono stati correttamente utilizzati, adottino misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendano azioni legali per il recupero dei fondi concessi nell'ambito di ciascuna decisione specifica per paese che sono stati oggetto di appropriazione indebita.

b)

Qualunque accordo concluso nell'ambito di una decisione specifica per paese dovrebbe contenere disposizioni intese a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità, conformemente al diritto dell'Unione in materia.

c)

Il protocollo d'intesa di cui al punto 6, lettera c), dovrebbe conferire espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macro-finanziaria, compresi gli audit documentali e sul campo come le valutazioni operative. Il protocollo dovrebbe inoltre autorizzare espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare accertamenti e ispezioni in loco.

d)

Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria la Commissione dovrebbe controllare, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei dispositivi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni del beneficiario che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.

e)

Qualunque accordo concluso nell'ambito di una decisione specifica per paese dovrebbe contenere disposizioni intese a garantire che l'Unione abbia diritto alla piena restituzione della sovvenzione e/o al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macro-finanziaria, un beneficiario sia stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

12.   Relazione annuale

a)

La Commissione dovrebbe esaminare i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulla materia entro il 30 giugno di ogni anno.

b)

La relazione annuale dovrebbe valutare la situazione economica e le prospettive dei beneficiari, così come i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui al punto 6, lettera c).

c)

La relazione annuale dovrebbe altresì fornire informazioni aggiornate sulle risorse di bilancio disponibili sotto forma di prestiti e sovvenzioni, tenendo conto delle operazioni previste.

13.   Valutazione

a)

La Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione ex-post che analizzino i risultati e l'efficienza delle operazioni di assistenza macro-finanziaria recentemente completate e in quale misura queste ultime abbiano contribuito agli obiettivi dello strumento di assistenza.

b)

La Commissione dovrebbe valutare periodicamente, e almeno ogni quattro anni, la prestazione di assistenza macro-finanziaria, fornendo al Parlamento europeo e al Consiglio una panoramica dettagliata dell'assistenza macro-finanziaria. Lo scopo di tale valutazione dovrebbe essere quello di accertare se gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria siano stati conseguiti e se le condizioni dell'assistenza macro-finanziaria, tra cui la soglia di cui al punto 7, lettera c), continuino a essere soddisfatte, e di consentire alla Commissione di formulare raccomandazioni ai fini del miglioramento delle operazioni future. Nella valutazione la Commissione dovrebbe inoltre esaminare la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee o multilaterali nell'ambito della prestazione di assistenza macro-finanziaria.


(1)  Tale valutazione sarà basata sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo prevista nel quadro strategico e piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (conclusioni del Consiglio sui diritti umani e la democrazia, del 25 giugno 2012).