19.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/252


P7_TA(2013)0263

Fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 (COM(2013)0159 — C7-0079/2013 — 2013/0087(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 065/48)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0159),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0079/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0186/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P7_TC1-COD(2013)0087

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 giugno 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), stabilisce che nell'esercizio 2014 gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della politica agricola comune (PAC) devono rispettare i massimali annuali fissati in applicazione del regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, stabilisce altresì che debba essere determinato un adeguamento dei pagamenti diretti (disciplina finanziaria) se le previsioni relative al finanziamento dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, maggiorate degli importi risultanti dall'applicazione degli articoli 10 ter e 136 del medesimo regolamento, ma prima dell'applicazione dell'articolo 10 bis dello stesso e senza tener conto del margine di 300 milioni di EUR, indicano che vi sarà un superamento del massimale annuale. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Parlamento europeo e il Consiglio devono fissare tale adeguamento entro il 30 giugno su una proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adeguamento.

(2)

In attesa dell'adozione di un regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale sulla base dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il livello del massimale applicabile per l'esercizio 2014 rimane incerto. Fino a quando non vi è chiarezza in merito al livello del massimale applicabile, non è possibile stabilire se è necessario un adeguamento dei pagamenti diretti per il 2013 e, in caso affermativo, quale debba essere il tasso. È opportuno che l'importo della disciplina finanziaria necessario sia rivisto dall'autorità di bilancio nel quadro dell'adozione del bilancio 2014 sulla base, tra l'altro, della lettera rettificativa al progetto di bilancio generale 2014 con la quale la Commissione fornisce una stima aggiornata del fabbisogno in relazione alle spese connesse al mercato e pagamenti diretti. [Em. 1]

(3)

Come regola generale, gli agricoltori che presentano domanda di aiuto per pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti diretti entro un determinato termine ricompreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà di erogare, entro certi limiti, pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto, senza limiti di tempo. Tali pagamenti tardivi possono ricadere in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata per un dato anno civile, il tasso di adeguamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adeguamento si applichi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti sono erogati agli agricoltori.

(4)

Il meccanismo della disciplina finanziaria è stato introdotto, unitamente alla modulazione, in occasione della riforma della PAC del 2003. Entrambi gli strumenti hanno consentito una riduzione lineare dell'importo dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori. Date le implicazioni dell'ineguale ripartizione dei pagamenti diretti tra piccoli e grandi beneficiari, la modulazione è stata applicata agli importi superiori a 5 000 EUR nell'intento di conseguire una ripartizione più equilibrata dei pagamenti. Per l'anno civile 2013, l'aggiustamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede ancora la stessa esenzione della modulazione. Anche la disciplina finanziaria dovrebbe applicarsi in modo analogo, per contribuire al conseguimento dell'obiettivo di una ripartizione più equilibrata dei pagamenti; pertanto, è opportuno disporre che il tasso di adeguamento si applichi solo agli importi superiori a 5 000 EUR.

(5)

L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che nell'ambito dell'applicazione dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121 di detto regolamento a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g) dello stesso regolamento, la disciplina finanziaria non dovrebbe applicarsi ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli altri Stati membri. Poiché in Bulgaria e Romania i pagamenti diretti sono ancora soggetti, nell'anno civile 2013, all'applicazione dello schema degli incrementi, il tasso di adeguamento fissato dal presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti erogati agli agricoltori in tali Stati membri.

(6)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 è stato adattato dall'atto relativo alle condizioni di di adesione della Repubblica di Croazia. Le modifiche conseguenti a tale adattamento entreranno in vigore subordinatamente e alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. Poiché nell'anno civile 2013 la Croazia è soggetta all'applicazione dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009, il tasso di adeguamento fissato dal presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti erogati agli agricoltori in Croazia, subordinatamente alla sua adesione e a decorrere dalla data della stessa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 5 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all'anno civile 2013, sono ridotti dello 0,748005 % . [Em. 2]

1 bis.     In caso di mancato accordo sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020, per l'esercizio 2014 non si applicherà alcuna disciplina finanziaria, dal momento che l'importo totale sarà calcolato sulla base delle cifre del bilancio 2013 con una maggiorazione del 2 % per tener conto dell'inflazione. [Em. 3]

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia.

2 bis.     La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle isole minori del mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del mar Egeo  (4) . [Em. 12]

Articolo 1 bis

1.     Le disposizioni degli articoli 1 e 2 sono adottate senza pregiudizio della successiva adozione del regolamento (UE) n. [XX/XX, del …, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020] e dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sana gestione finanziaria.

2.     Qualora sia necessario aggiustare il tasso di adeguamento definito all'articolo 1, paragrafo 1, in conseguenza dell'adozione del regolamento e dell'accordo interistituzionale di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio concernente la fissazione di un nuovo tasso di adeguamento.

3.     L'importo della disciplina finanziaria necessario è rivisto dall'autorità di bilancio nel quadro dell'adozione del bilancio 2014 sulla base, tra l'altro, della lettera rettificativa al progetto di bilancio generale 2014 con la quale la Commissione fornisce una stima aggiornata del fabbisogno in relazione alle spese connesse al mercato e pagamenti diretti. [Em. 4]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica alla Croazia subordinatamente e alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 22 maggio 2013 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013.

(3)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(4)   GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.