12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/196


P7_TA(2013)0219

Responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte nei procedimenti per la risoluzione delle controversie investitore-Stato ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 maggio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 055/41)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte per la risoluzione delle controversie investitore-Stato .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione ha acquisito la competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali sulla protezione degli investimenti. L'Unione è già parte del trattato sulla Carta dell'energia, che prevede la protezione degli investimenti.

(1)

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione ha acquisito la competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali sulla protezione degli investimenti. L'Unione , analogamente agli Stati membri, è già parte del trattato sulla Carta dell'energia, che prevede la protezione degli investimenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Gli accordi che prevedono la protezione degli investimenti comprendono generalmente un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati che permette agli investitori dei paesi terzi di intentare un'azione contro lo Stato sul cui territorio hanno effettuato gli investimenti. Un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato può concludersi con la concessione di un risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell'arbitrato e spese di difesa.

(2)

Nei casi in cui ciò è giustificato, i futuri accordi in materia di protezione degli investimenti conclusi dall'Unione possono comprendere un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati che permette agli investitori dei paesi terzi di intentare un'azione contro lo Stato nel quale hanno effettuato un investimento. Un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato può dar luogo alla concessione di un risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell'arbitrato e spese di difesa.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

La responsabilità finanziaria non può essere gestita correttamente se i livelli di protezione previsti dagli accordi relativi agli investimenti oltrepassano in misura significativa i limiti di responsabilità riconosciuti nell'Unione e nella maggior parte degli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno che i futuri accordi conclusi dall'Unione offrano agli investitori stranieri un elevato livello di protezione identico, ma non superiore, a quello previsto per gli investitori provenienti dall'Unione a norma del diritto dell'Unione e dei principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

La delimitazione dei limiti esterni delle responsabilità finanziarie a norma del presente regolamento è anche collegata alla salvaguardia dei poteri legislativi dell'Unione, esercitati entro le competenze stabilite dai trattati e controllati nella loro legittimità dalla Corte di giustizia, i quali non possono essere indebitamente limitati da una potenziale responsabilità definita al di fuori del sistema equilibrato previsto dai trattati. Di conseguenza, la Corte di giustizia ha già confermato chiaramente che la responsabilità dell'Unione per quanto concerne gli atti legislativi, specialmente nell'interazione con il diritto internazionale, deve essere inquadrata entro confini rigorosi e non può essere stabilita senza una chiara constatazione di colpa (2) . I futuri accordi in materia di investimenti conclusi dall'Unione dovrebbero rispettare questi criteri, che fungono da salvaguardia dei poteri legislativi dell'Unione, e non stabilire criteri di responsabilità più severi, tali da consentire l'elusione delle norme definite dalla Corte di giustizia.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Se la responsabilità internazionale per il trattamento messo in atto è dell'Unione, essa è tenuta, in base al diritto internazionale, al pagamento del risarcimento e delle spese in giudizio. Una condanna al risarcimento può tuttavia intervenire sia nel caso di un trattamento messo in atto dall'Unione, sia nel caso di un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del bilancio dell'Unione il pagamento dei risarcimenti e dei costi dell'arbitrato quando il trattamento è stato messo in atto da uno Stato membro. È di conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il diritto dell'Unione e fatta salva la responsabilità internazionale dell'Unione, tra l'Unione e lo Stato membro responsabile del trattamento messo in atto sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

(4)

Se la responsabilità internazionale per il trattamento riservato è dell'Unione in quanto entità dotata di personalità giuridica , ci si attende che essa, in base al diritto internazionale, ottemperi alle obbligazioni pecuniarie derivanti da ogni sentenza di condanna e paghi le spese di giudizio. Una sentenza condanna può tuttavia derivare sia dal trattamento riservato dall'Unione, sia dal trattamento riservato da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del bilancio dell'Unione europea (bilancio dell'Unione) le obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza di condanna e i costi di un arbitrato quando il trattamento è stato riservato da uno Stato membro. È di conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il diritto dell'Unione e fatta salva la responsabilità internazionale dell'Unione, tra l'Unione stessa e lo Stato membro responsabile del trattamento riservato sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

La responsabilità finanziaria deve essere attribuita all'entità responsabile del trattamento giudicato non conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo. È quindi l'Unione che deve assumere la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è messo in atto da un' istituzione, un organo o un' agenzia dell'Unione. Se il trattamento in questione è messo in atto da uno Stato membro, la responsabilità finanziaria è dello Stato membro in questione. Tuttavia, se lo Stato membro agisce in un modo prescritto dal diritto dell'Unione, ad esempio dando attuazione a una direttiva adottata dall'Unione, è questa a dover assumere la responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è prescritto dal diritto dell'Unione. Il regolamento deve anche prevedere la possibilità che un procedimento riguardi sia un trattamento messo in atto da uno Stato membro, sia un trattamento prescritto dal diritto dell'Unione, e coprire tutte le azioni degli Stati membri e dell'Unione europea .

(6)

La responsabilità finanziaria dovrebbe essere attribuita all'entità responsabile del trattamento giudicato non conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo. Ciò significa che è l'Unione stessa che dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è riservato da qualsiasi istituzione, organo o agenzia o da qualsiasi altra entità giuridica dell'Unione. Se il trattamento in questione è riservato da uno Stato membro, la responsabilità finanziaria dovrebbe essere dello Stato membro in questione. Tuttavia, se lo Stato membro agisce in un modo prescritto dal diritto dell'Unione, ad esempio recependo una direttiva adottata dall'Unione, è l'Unione stessa che dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è prescritto dal diritto dell'Unione. Il regolamento deve anche prevedere la possibilità che un procedimento riguardi sia un trattamento riservato da uno Stato membro, sia un trattamento prescritto dal diritto dell'Unione, e coprire tutte le azioni degli Stati membri e dell'Unione. In tal caso, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero assumere la responsabilità finanziaria del trattamento riservato da una qualsiasi delle parti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Se lo Stato membro agisce in modo incoerente rispetto a quanto previsto dal diritto dell'Unione, ad esempio non dando attuazione a una direttiva adottata dall'Unione, oppure eccedendo, in sede di recepimento nel diritto nazionale, i limiti delle previsioni da essa stabilite, tale Stato membro dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria del trattamento in questione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Se è invece uno Stato membro ad assumere la potenziale responsabilità finanziaria risultante da una controversia, è opportuno, in via di principio, che tale Stato sia autorizzato ad agire in qualità di parte convenuta per difendere il trattamento che ha riservato all'investitore. Il presente regolamento prevede questa possibilità. L'importante vantaggio è che il bilancio e le risorse dell'Unione non sono gravati, neppure temporaneamente, dalle spese procedurali o dal risarcimento che lo Stato membro interessato è condannato a pagare.

(8)

Se è invece uno Stato membro ad assumere la potenziale responsabilità finanziaria risultante da una controversia, è equo e opportuno, in via di principio, che tale Stato sia autorizzato ad agire in qualità di parte convenuta per difendere il trattamento che ha riservato all'investitore. I meccanismi previsti nel presente regolamento si applicano a tale possibilità. Da ciò consegue l'importante vantaggio che il bilancio e le risorse non finanziarie dell'Unione non sono gravati, neppure temporaneamente, dalle spese procedurali o dal pagamento delle obbligazioni pecuniarie cui lo Stato membro interessato è condannato.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

In certe circostanze, è essenziale, affinché gli interessi dell'Unione possano essere adeguatamente salvaguardati, che sia l'Unione stessa ad agire in qualità di parte convenuta in controversie che riguardano un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Può essere questo il caso, in particolare, quando la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dall'Unione, quando il trattamento messo in atto da uno Stato membro è prescritto dal diritto dell'Unione, quando è probabile che azioni simili siano intentate nei confronti di altri Stati membri o quando il procedimento coinvolge questioni di diritto non risolte , la cui soluzione può avere ripercussioni su eventuali azioni future intentate contro altri Stati membri o contro l'Unione. Se la controversia riguarda in parte un trattamento messo in atto dall'Unione o prescritto dal diritto dell'Unione, l'Unione deve agire in qualità di parte convenuta, a meno che le richieste di risarcimento riguardanti tale trattamento siano di importanza minore, riguardo alla potenziale responsabilità finanziaria in questione e alle questioni giuridiche sollevate, rispetto alle richieste riguardanti il trattamento messo in atto dallo Stato membro.

(10)

In talune circostanze, è essenziale, affinché gli interessi dell'Unione possano essere adeguatamente salvaguardati, che l'Unione stessa possa agire in qualità di parte convenuta in controversie che riguardano un trattamento riservato da uno Stato membro. Può essere questo il caso, in particolare, quando la controversia riguarda anche un trattamento riservato dall'Unione, quando il trattamento riservato da uno Stato membro è prescritto dal diritto dell'Unione, quando sono state intentate azioni simili nei confronti di altri Stati membri o quando il procedimento coinvolge questioni di diritto, la cui soluzione può avere ripercussioni su azioni in corso o su eventuali azioni future intentate contro altri Stati membri o contro l'Unione. Se la controversia riguarda in parte un trattamento riservato dall'Unione o prescritto dal diritto dell'Unione, l'Unione dovrebbe agire in qualità di parte convenuta, a meno che le richieste di risarcimento riguardanti tale trattamento siano di importanza minore, tenuto conto della potenziale responsabilità finanziaria in questione e delle questioni giuridiche sollevate, rispetto alle richieste riguardanti il trattamento riservato dallo Stato membro.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

È opportuno che la Commissione decida, nel quadro stabilito dal presente regolamento, se debba agire in qualità di parte convenuta l'Unione o uno Stato membro.

(12)

Al fine di creare un sistema funzionante, è opportuno che la Commissione decida, nel quadro stabilito dal presente regolamento, se ad agire in qualità di parte convenuta dovrebbe essere l'Unione o uno Stato membro e informi il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni decisione in merito, nell'ambito della sua relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento .

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Analogamente, quando è uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, è opportuno che esso tenga informata la Commissione degli sviluppi del procedimento e che questa possa, se del caso, imporre allo Stato membro che agisce in qualità di parte convenuta di adottare una posizione specifica su questioni di interesse dell'Unione.

(14)

Analogamente, quando è uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, è opportuno che esso tenga informata la Commissione degli sviluppi del procedimento e che questa possa, se del caso, imporre allo Stato membro che agisce in qualità di parte convenuta di adottare una posizione specifica su questioni che incidono sugli interessi superiori dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Uno Stato membro può, in qualsiasi momento, accettare di assumere la responsabilità finanziaria nel caso in cui debba essere pagato un risarcimento. In tal caso lo Stato membro e la Commissione possono concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e per il pagamento del risarcimento. Questa accettazione non implica che lo Stato membro riconosca la fondatezza della richiesta di risarcimento oggetto della controversia. La Commissione deve poter adottare una decisione che imponga allo Stato membro di provvedere alle spese. Nel caso in cui il tribunale attribuisca a favore dell'Unione il pagamento delle spese, la Commissione deve disporre l'immediato rimborso allo Stato membro interessato di ogni anticipo sulle spese versato.

(15)

Fatto salvo il risultato del procedimento arbitrale, uno Stato membro può, in qualsiasi momento, accettare di assumere la responsabilità finanziaria nel caso in cui debba essere pagato un risarcimento. In tal caso lo Stato membro e la Commissione possono concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e per il pagamento del risarcimento. Questa accettazione non implica in alcun modo legittimo che lo Stato membro riconosca la fondatezza della pretesa oggetto della controversia. La Commissione può, in un caso siffatto, adottare una decisione che imponga allo Stato membro di provvedere alle spese. Nel caso in cui il tribunale attribuisca a favore dell'Unione il pagamento delle spese, la Commissione dovrebbe disporre l'immediato rimborso allo Stato membro interessato di ogni anticipo sulle spese versato.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

In alcuni casi può essere opportuno concludere una transazione per evitare un oneroso e inutile arbitrato. È necessario prevedere una procedura per la conclusione di tali transazioni, per mezzo della quale la Commissione, agendo secondo la procedura d'esame, possa comporre la controversia se questo è nell'interesse dell'Unione. Se la controversia riguarda il trattamento messo in atto da uno Stato membro, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro interessato collaborino strettamente e si consultino. Lo Stato membro deve restare libero di comporre la controversia in qualsiasi momento, purché accetti la piena responsabilità finanziaria e la transazione sia compatibile con il diritto dell'Unione e non sia contraria agli interessi dell'Unione.

(16)

In alcuni casi può essere opportuno concludere una transazione per evitare un oneroso e inutile arbitrato. È opportuno prevedere una procedura efficace e rapida per la conclusione di tali transazioni, per mezzo della quale la Commissione, agendo secondo la procedura d'esame, possa comporre la controversia se questo è nell'interesse dell'Unione. Se la controversia riguarda il trattamento riservato da uno Stato membro, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro interessato collaborino strettamente e si consultino , anche sul procedimento di composizione della controversia e sull'ammontare del risarcimento pecuniario . Lo Stato membro dovrebbe restare libero di comporre la controversia in qualsiasi momento, purché accetti la piena responsabilità finanziaria e la transazione sia compatibile con il diritto dell'Unione e non sia contraria agli interessi dell'Unione nel suo complesso .

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

La Commissione deve concertarsi strettamente con lo Stato membro interessato per raggiungere un accordo sulla ripartizione della responsabilità finanziaria. Se la Commissione stabilisce che la responsabilità è di uno Stato membro e lo Stato membro non accetta questa attribuzione, la Commissione deve provvedere al pagamento del risarcimento, ma deve adottare una decisione indirizzata allo Stato membro, con cui gli impone di versare al bilancio dell'Unione europea gli importi in questione, maggiorati dell'interesse applicabile. L'interesse da corrispondere deve essere calcolato in base [all'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom ) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato] . Se uno Stato membro ritiene la decisione non conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento, si applica l'articolo 263 del trattato.

(18)

La Commissione dovrebbe concertarsi strettamente con lo Stato membro interessato per raggiungere un accordo sulla ripartizione della responsabilità finanziaria. Se la Commissione stabilisce che la responsabilità è di uno Stato membro e lo Stato membro non accetta questa attribuzione, la Commissione dovrebbe provvedere al pagamento del risarcimento, ma dovrebbe altresì adottare una decisione indirizzata allo Stato membro, con cui gli impone di versare al bilancio dell'Unione gli importi in questione, maggiorati dell'interesse applicabile. L'interesse da corrispondere dovrebbe essere calcolato in base all'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom ) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione  (3). Se uno Stato membro ritiene la decisione non conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento, può avvalersi dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Il bilancio dell'Unione deve coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato. Se la responsabilità finanziaria, ai sensi del presente regolamento, è degli Stati membri, l'Unione deve avere la possibilità o di accumulare i contributi finanziari dello Stato membro interessato prima e dare esecuzione alle spese in seguito, o di dare esecuzione alle spese prima ed essere rimborsata dallo Stato membro interessato in seguito. Deve essere possibile utilizzare entrambi i meccanismi di trattamento di bilancio, in funzione della fattibilità, in particolare in termini di tempo. Per entrambi i meccanismi, i contributi o i rimborsi versati dagli Stati membri devono essere trattati come entrate interne a destinazione specifica del bilancio dell'Unione. Gli stanziamenti risultanti da tali entrate devono non solo coprire le spese in questione, ma anche potere essere utilizzati per riapprovvigionare altre parti del bilancio dell'Unione dalle quali sono stati prelevati inizialmente gli stanziamenti per l'esecuzione delle spese in questione nel quadro del secondo meccanismo.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

«costi dell'arbitrato»: gli onorari e i costi del tribunale arbitrale, nonché le spese di rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale arbitrale;

b)

«costi dell'arbitrato»: gli onorari e i costi del tribunale arbitrale e dell'istituzione arbitrale nonché le spese di rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale arbitrale;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

«controversia»: un'azione legale intentata da un ricorrente nei confronti dell'Unione in forza di un accordo e in merito al quale si pronuncia un tribunale arbitrale;

c)

«controversia»: un'azione legale intentata da un ricorrente nei confronti dell'Unione o di uno Stato membro ai sensi di un accordo e in merito al quale si pronuncia un tribunale arbitrale;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis)

«interessi superiori dell'Unione»: uno dei casi seguenti:

 

 

i)

vi è una grave minaccia all'applicazione o all'attuazione coerente o uniforme delle clausole relative agli investimenti dell'accordo soggetto a una controversia investitore-Stato di cui l'Unione è parte;

 

 

ii)

un provvedimento adottato da uno Stato membro può essere in conflitto con lo sviluppo della futura politica dell'Unione in materia di investimenti;

 

 

iii)

la controversia comporta una possibile incidenza finanziaria notevole sul bilancio dell'Unione in un determinato esercizio o nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1.

2.   Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati di tale decisione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Non appena riceve comunicazione dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità alle disposizioni di un accordo , la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato.

Non appena riceve comunicazione dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale , oppure non appena è informata di una richiesta di consultazioni o di un'azione intentata contro uno Stato membro, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato e informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle eventuali precedenti richieste di consultazioni ricevute dal ricorrente e al preavviso con il quale il ricorrente comunica la sua intenzione di aprire un procedimento arbitrale contro l'Unione o contro uno Stato membro (entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione), indicando tra l'altro il nome del ricorrente, le disposizioni dell'accordo che risultano violate, il settore economico interessato, il trattamento che si suppone abbia violato l'accordo e l'importo del risarcimento richiesto .

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

è probabile che nel quadro dello stesso accordo siano intentate azioni simili nei riguardi del trattamento messo in atto da altri Stati membri e la Commissione è nella posizione migliore per assicurare una difesa efficace e coerente;

c)

nel quadro dello stesso accordo sono state intentate azioni simili o sono state presentate richieste di consultazioni concernenti azioni simili nei riguardi del trattamento riservato da altri Stati membri e la Commissione è nella posizione migliore per assicurare una difesa efficace e coerente;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

la controversia pone questioni di diritto non risolte che possono ripresentarsi in altre controversie nel quadro dello stesso accordo o di altri accordi dell'Unione relative al trattamento messo in atto dall'Unione o da altri Stati membri .

d)

la controversia pone questioni di diritto sensibili, la cui risoluzione può incidere sulla futura interpretazione dell' accordo in questione o di altri accordi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Se l'Unione si incarica di agire in qualità di parte convenuta sulla base di una decisione adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 2 o alla regola generale di cui al paragrafo 1, la determinazione dello status di parte convenuta è vincolante per il ricorrente e per il tribunale arbitrale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato.

4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

informa la Commissione di tutte le principali fasi della procedura e procede a consultazioni regolarmente e, in ogni caso, quando la Commissione lo richiede;

b)

informa senza indugio la Commissione di tutte le principali fasi della procedura e procede a consultazioni regolarmente e, in ogni caso, quando la Commissione lo richiede;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere allo Stato membro interessato di prendere una particolare posizione su questioni di diritto poste dalla controversia o su qualsiasi elemento che presenti interesse per l'Unione .

2.    Quando lo esigano interessi superiori dell'Unione, la Commissione può, in qualsiasi momento, previe consultazioni con lo Stato membro interessato, chiedere a tale Stato membro di prendere una particolare posizione su questioni di diritto poste dalla controversia o su qualsiasi altra questione di diritto la cui risoluzione può incidere sulla futura interpretazione dell'accordo in questione o di altri accordi .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Se lo Stato membro interessato ritiene che la richiesta della Commissione pregiudichi indebitamente l'efficacia della sua difesa, esso avvia consultazioni al fine di trovare una soluzione accettabile. Qualora non sia possibile trovare una soluzione accettabile, la Commissione può adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro interessato di prendere una particolare posizione giuridica.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se un accordo o le regole cui esso fa riferimento prevedono la possibilità di annullamento, ricorso o riesame di una questione di diritto oggetto di un lodo arbitrale, la Commissione può chiedere allo Stato membro, se ritiene che la correttezza e la coerenza dell'interpretazione dell'accordo lo giustifichino, di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame. In tali circostanze i rappresentanti della Commissione fanno parte della delegazione e possono esprimere il punto di vista dell'Unione sulla questione di diritto in discussione.

3.   Se un accordo o le regole cui esso fa riferimento prevedono la possibilità di annullamento, ricorso o riesame di una questione di diritto oggetto di un lodo arbitrale, la Commissione , previe consultazioni con lo Stato membro interessato, può chiedere a tale Stato membro, se ritiene che la correttezza e la coerenza dell'interpretazione dell'accordo lo giustifichino, di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame. In tali circostanze i rappresentanti della Commissione fanno parte della delegazione e possono esprimere il punto di vista dell'Unione sulla questione di diritto in discussione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Se lo Stato membro interessato rifiuta di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame, esso ne dà notifica alla Commissione entro 30 giorni. In tal caso la Commissione può adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro interessato di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 10 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

la Commissione fornisce allo Stato membro tutti i documenti relativi al procedimento, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile;

c)

la Commissione fornisce allo Stato membro tutti i documenti relativi al procedimento, tiene informato lo Stato membro di tutte le fasi principali della procedura e procede a consultazioni con lo stesso, in ogni caso ogniqualvolta esso lo richieda, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 10 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'andamento del procedimento arbitrale di cui al primo comma.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se l'Unione è parte convenuta in una controversia relativa ad un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia sia nell'interesse dell'Unione, consulta dapprima lo Stato membro interessato. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione.

1.   Se l'Unione è parte convenuta in una controversia relativa ad un trattamento riservato, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia sia nell'interesse dell'Unione, consulta dapprima lo Stato membro interessato. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione. Lo Stato membro e la Commissione assicurano di pervenire a un'interpretazione comune della situazione giuridica e delle possibili conseguenze ed evitano disaccordi ai fini della risoluzione della controversia.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se lo Stato membro non acconsente a comporre la controversia, la Commissione può comporla quando lo esigano interessi superiori dell'Unione.

3.   Se lo Stato membro non acconsente a comporre la controversia, la Commissione può comporla quando lo esigano interessi superiori dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le informazioni pertinenti sulla sua decisione di comporre la controversia e, in particolare, sulla relativa giustificazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Se uno Stato membro è parte convenuta in una controversia che si riferisce esclusivamente a un trattamento riservato dalle sue autorità e decide di comporre la controversia, esso notifica alla Commissione il progetto di transazione e la informa in merito alla negoziazione e all'attuazione della transazione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8 e la Commissione ritiene che il risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione debba essere pagato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.

1.   Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8 e la Commissione ritiene che al pagamento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dalla sentenza di condanna o dal lodo arbitrale in questione debba provvedere, in tutto o in parte, lo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo . La suddetta procedura si applica anche quando il lodo arbitrale è favorevole all'Unione, che agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8, ma l'Unione deve sostenere le spese risultanti dall'arbitrato.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento del risarcimento stabilito dal lodo definitivo o previsto dalla transazione, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare.

3.   Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento derivante dalla sentenza di condanna o dal lodo arbitrale definitivi, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione e della sua motivazione finanziaria.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se, entro un mese, non solleva obiezione contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro tre mesi da tale determinazione, versa al bilancio dell'Unione la somma corrispondente al risarcimento stabilito dal lodo o previsto dalla transazione. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare l'interesse maturato, calcolato al tasso applicato alle altre somme dovute al bilancio dell'Unione.

4.   Se, entro un mese, non solleva obiezione contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro tre mesi da tale determinazione, versa al bilancio dell'Unione un importo equivalente alla somma corrispondente a quella determinata nella sentenza di condanna o nel lodo arbitrale. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare gli interessi maturati, calcolati al tasso applicato alle altre somme dovute al bilancio dell'Unione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare un contributo finanziario al bilancio dell'Unione per coprire le spese dell'arbitrato , se ritiene che lo Stato membro sarà tenuto al pagamento del risarcimento secondo i criteri di cui all'articolo 3.

1.    Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8, e salvo che siano stati conclusi accordi ai sensi dell'articolo 11, la Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare un contributo finanziario anticipato al bilancio dell'Unione per coprire le spese , previste o sostenute, dell'arbitrato . La decisione relativa al contributo finanziario è proporzionata e tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell'Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi sono considerati entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell' [articolo 18 del regolamento (CE, Euratom ) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee] . Possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi.

Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell'Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi , ivi comprese le spese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, sono considerati entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell' articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom ) n. 966/2012 . Possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento di obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza di condanna o da un lodo arbitrale o di altri costi.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione è assistita dal [comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento [2010/197 COD] . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti  (4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni tre anni.

1.   La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sul funzionamento del presente regolamento. Tale relazione contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui l'elenco delle azioni intentate nei confronti dell'Unione o degli Stati membri, i relativi procedimenti, i lodi e l'incidenza finanziaria sui rispettivi bilanci. La prima relazione è trasmessa entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni tre anni salvo diversa decisione dell'autorità di bilancio, composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio .

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione presenta, a cadenza annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco delle richieste di consultazione presentate dai ricorrenti, delle azioni e dei lodi arbitrali.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0124/2013).

(2)   Sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e Fedon contro Consiglio e Commissione ([2008] Racc. I-6513).

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40.