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12.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 55/196 |
P7_TA(2013)0219
Responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte nei procedimenti per la risoluzione delle controversie investitore-Stato ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 maggio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 055/41)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte |
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte per la risoluzione delle controversie investitore-Stato . |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1. |
2. Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati di tale decisione. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 7 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Non appena riceve comunicazione dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità alle disposizioni di un accordo , la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato. |
Non appena riceve comunicazione dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale , oppure non appena è informata di una richiesta di consultazioni o di un'azione intentata contro uno Stato membro, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato e informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle eventuali precedenti richieste di consultazioni ricevute dal ricorrente e al preavviso con il quale il ricorrente comunica la sua intenzione di aprire un procedimento arbitrale contro l'Unione o contro uno Stato membro (entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione), indicando tra l'altro il nome del ricorrente, le disposizioni dell'accordo che risultano violate, il settore economico interessato, il trattamento che si suppone abbia violato l'accordo e l'importo del risarcimento richiesto . |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Se l'Unione si incarica di agire in qualità di parte convenuta sulla base di una decisione adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 2 o alla regola generale di cui al paragrafo 1, la determinazione dello status di parte convenuta è vincolante per il ricorrente e per il tribunale arbitrale. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato. |
4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere allo Stato membro interessato di prendere una particolare posizione su questioni di diritto poste dalla controversia o su qualsiasi elemento che presenti interesse per l'Unione . |
2. Quando lo esigano interessi superiori dell'Unione, la Commissione può, in qualsiasi momento, previe consultazioni con lo Stato membro interessato, chiedere a tale Stato membro di prendere una particolare posizione su questioni di diritto poste dalla controversia o su qualsiasi altra questione di diritto la cui risoluzione può incidere sulla futura interpretazione dell'accordo in questione o di altri accordi . |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Se lo Stato membro interessato ritiene che la richiesta della Commissione pregiudichi indebitamente l'efficacia della sua difesa, esso avvia consultazioni al fine di trovare una soluzione accettabile. Qualora non sia possibile trovare una soluzione accettabile, la Commissione può adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro interessato di prendere una particolare posizione giuridica. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se un accordo o le regole cui esso fa riferimento prevedono la possibilità di annullamento, ricorso o riesame di una questione di diritto oggetto di un lodo arbitrale, la Commissione può chiedere allo Stato membro, se ritiene che la correttezza e la coerenza dell'interpretazione dell'accordo lo giustifichino, di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame. In tali circostanze i rappresentanti della Commissione fanno parte della delegazione e possono esprimere il punto di vista dell'Unione sulla questione di diritto in discussione. |
3. Se un accordo o le regole cui esso fa riferimento prevedono la possibilità di annullamento, ricorso o riesame di una questione di diritto oggetto di un lodo arbitrale, la Commissione , previe consultazioni con lo Stato membro interessato, può chiedere a tale Stato membro, se ritiene che la correttezza e la coerenza dell'interpretazione dell'accordo lo giustifichino, di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame. In tali circostanze i rappresentanti della Commissione fanno parte della delegazione e possono esprimere il punto di vista dell'Unione sulla questione di diritto in discussione. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Se lo Stato membro interessato rifiuta di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame, esso ne dà notifica alla Commissione entro 30 giorni. In tal caso la Commissione può adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro interessato di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 10 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 10 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'andamento del procedimento arbitrale di cui al primo comma. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se l'Unione è parte convenuta in una controversia relativa ad un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia sia nell'interesse dell'Unione, consulta dapprima lo Stato membro interessato. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione. |
1. Se l'Unione è parte convenuta in una controversia relativa ad un trattamento riservato, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia sia nell'interesse dell'Unione, consulta dapprima lo Stato membro interessato. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione. Lo Stato membro e la Commissione assicurano di pervenire a un'interpretazione comune della situazione giuridica e delle possibili conseguenze ed evitano disaccordi ai fini della risoluzione della controversia. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se lo Stato membro non acconsente a comporre la controversia, la Commissione può comporla quando lo esigano interessi superiori dell'Unione. |
3. Se lo Stato membro non acconsente a comporre la controversia, la Commissione può comporla quando lo esigano interessi superiori dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le informazioni pertinenti sulla sua decisione di comporre la controversia e, in particolare, sulla relativa giustificazione. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Se uno Stato membro è parte convenuta in una controversia che si riferisce esclusivamente a un trattamento riservato dalle sue autorità e decide di comporre la controversia, esso notifica alla Commissione il progetto di transazione e la informa in merito alla negoziazione e all'attuazione della transazione. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8 e la Commissione ritiene che il risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione debba essere pagato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5. |
1. Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8 e la Commissione ritiene che al pagamento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dalla sentenza di condanna o dal lodo arbitrale in questione debba provvedere, in tutto o in parte, lo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo . La suddetta procedura si applica anche quando il lodo arbitrale è favorevole all'Unione, che agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8, ma l'Unione deve sostenere le spese risultanti dall'arbitrato. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento del risarcimento stabilito dal lodo definitivo o previsto dalla transazione, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare. |
3. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento derivante dalla sentenza di condanna o dal lodo arbitrale definitivi, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione e della sua motivazione finanziaria. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Se, entro un mese, non solleva obiezione contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro tre mesi da tale determinazione, versa al bilancio dell'Unione la somma corrispondente al risarcimento stabilito dal lodo o previsto dalla transazione. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare l'interesse maturato, calcolato al tasso applicato alle altre somme dovute al bilancio dell'Unione. |
4. Se, entro un mese, non solleva obiezione contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro tre mesi da tale determinazione, versa al bilancio dell'Unione un importo equivalente alla somma corrispondente a quella determinata nella sentenza di condanna o nel lodo arbitrale. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare gli interessi maturati, calcolati al tasso applicato alle altre somme dovute al bilancio dell'Unione. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare un contributo finanziario al bilancio dell'Unione per coprire le spese dell'arbitrato , se ritiene che lo Stato membro sarà tenuto al pagamento del risarcimento secondo i criteri di cui all'articolo 3. |
1. Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8, e salvo che siano stati conclusi accordi ai sensi dell'articolo 11, la Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare un contributo finanziario anticipato al bilancio dell'Unione per coprire le spese , previste o sostenute, dell'arbitrato . La decisione relativa al contributo finanziario è proporzionata e tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell'Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi sono considerati entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell' [articolo 18 del regolamento (CE, Euratom ) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee] . Possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi. |
Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell'Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi , ivi comprese le spese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, sono considerati entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell' articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom ) n. 966/2012 . Possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento di obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza di condanna o da un lodo arbitrale o di altri costi. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione è assistita dal [comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento [2010/197 COD] . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
1. La Commissione è assistita dal comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni tre anni. |
1. La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sul funzionamento del presente regolamento. Tale relazione contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui l'elenco delle azioni intentate nei confronti dell'Unione o degli Stati membri, i relativi procedimenti, i lodi e l'incidenza finanziaria sui rispettivi bilanci. La prima relazione è trasmessa entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni tre anni salvo diversa decisione dell'autorità di bilancio, composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio . |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione presenta, a cadenza annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco delle richieste di consultazione presentate dai ricorrenti, delle azioni e dei lodi arbitrali. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0124/2013).
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e Fedon contro Consiglio e Commissione ([2008] Racc. I-6513).
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40.