5.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/181 |
P7_TA(2013)0181
Statistiche demografiche europee ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 18 aprile 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee (COM(2011)0903 — C7-0518/2011 — 2011/0440(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 045/37)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera d — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera d — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora le circostanze precisate ai punti i) o ii), non possano essere verificate, la «popolazione dimorante abitualmente» può essere stimata sulla base della popolazione legale o dichiarata nei registri, utilizzando metodi statistici di valutazione scientificamente fondati, ben documentati e pubblicamente disponibili che sono monitorati dalla Commissione (Eurostat). |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione come specificato all'articolo 2, lettere c) e d), nel termine di riferimento temporale. Qualora le circostanze precisate all'articolo 2, lettera d), punti i) o ii), non possano essere verificate, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza legale o dichiarata nei registri nel termine di riferimento temporale; in tal caso, essi compiono ogni ragionevole sforzo per elaborare dati che si avvicinino il più possibile ai dati sulla popolazione di cui all'articolo 2, lettere c) e d). |
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati statistici sulla popolazione come specificato all'articolo 2, lettere c) e d), nel termine di riferimento temporale. I dati statistici forniti contemplano le seguenti variabili: |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sugli eventi di stato civile nel termine di riferimento temporale , indipendentemente dal luogo in cui l'evento si è verificato . Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione impiegata per i dati di cui al paragrafo 1. |
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sugli eventi di stato civile verificatisi durante il periodo di riferimento temporale. Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione che impiegano per i dati di cui al paragrafo 1. I dati statistici forniti contemplano le seguenti variabili: |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione per tutti i livelli - nazionale e regionale - quali sono definiti all'articolo 2, lettere a) e b). |
3. Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione per tutti i livelli quali definiti all'articolo 2, lettere a) e b). |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Qualora le autorità regionali trasmettano dati statistici alle autorità nazionali, gli Stati membri inoltrano tali dati alla Commissione (Eurostat) per consentirle di acquisire una visione più dettagliata della situazione demografica nell'Unione. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Condizioni uniformi in merito alla disaggregazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché alla cadenza, ai termini temporali e alle revisioni dei dati, sono adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2. |
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi in merito alla disaggregazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché alla cadenza, ai termini temporali e alle revisioni dei dati . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, entro otto mesi dalla fine dell'anno di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale, come definita all'articolo 2, lettera c), nel termine di riferimento temporale. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri non trasmettono dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza legale o dichiarata nei registri nel termine di riferimento temporale. |
Ai fini della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, entro otto mesi dalla fine dell'anno di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale, come definita all'articolo 2, lettera c), nel termine di riferimento temporale. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il termine di riferimento temporale per i dati sulla popolazione è la mezzanotte del 31 dicembre. |
1. Il termine di riferimento temporale per i dati sulla popolazione è la fine del periodo di riferimento ( la mezzanotte del 31 dicembre). |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri si assicurano che i dati sulla popolazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano coerenti con quelli cui si riferisce l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007. |
5. Gli Stati membri si assicurano che i dati sulla popolazione di cui all'articolo 3, del presente regolamento siano coerenti con quelli cui si riferisce l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 862/2007. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Clausola di riesame |
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La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2018 e successivamente ogni cinque anni. In tale relazione la Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri e l'impatto degli scopi specifici di cui all'articolo 4. Se del caso, la relazione è corredata di proposte volte a migliorare ulteriormente il funzionamento del presente regolamento. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0050/2013).