5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 45/173


P7_TA(2013)0175

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni («voucher») *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 2012/0102(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 045/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0206),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0127/2012),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0058/2013),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilisce le norme concernenti il momento e il luogo della cessione di beni e della prestazione di servizi, la base imponibile, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il diritto a detrazione. Tali norme non sono tuttavia sufficientemente chiare o esaustive da garantire un trattamento fiscale coerente delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, con conseguenze indesiderabili per il buon funzionamento del mercato interno.

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilisce le norme concernenti il momento e il luogo della cessione di beni e della prestazione di servizi, la base imponibile, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il diritto a detrazione. Tali norme non sono tuttavia sufficientemente chiare o esaustive da garantire un trattamento fiscale coerente delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, con conseguenze indesiderabili per il buon funzionamento del mercato interno. Al fine di eliminare le possibilità di evasione e frode fiscale, incrementare la riscossione dell'IVA sui buoni e aumentare in tal modo le entrate pubbliche, è necessario rafforzare l'ambito di applicazione, la neutralità e la trasparenza per quanto concerne il trattamento fiscale delle transazioni in cui vengono utilizzati i buoni.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Al fine di garantire un trattamento uniforme e certo, di evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e di evitare il rischio dell'evasione fiscale è necessario stabilire norme specifiche che si applichino al trattamento dei buoni ai fini dell'IVA.

(2)

Al fine di garantire un mercato interno ben funzionante, efficiente e privo di ostacoli, come pure un trattamento uniforme e certo, e di evitare così le incoerenze, le distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e l'ambiguità nei confronti dell'obbligo fiscale, nonché di ridurre il rischio dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale, è necessario stabilire norme specifiche che si applichino al trattamento dei buoni ai fini dell'IVA.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il trattamento a fini fiscali delle operazioni associate ai buoni dipende dalle caratteristiche specifiche del buono. È pertanto necessario distinguere tra i diversi tipi di buoni e le distinzioni devono essere introdotte nella legislazione dell'Unione.

(4)

Il trattamento a fini fiscali delle operazioni associate ai buoni dipende dalle caratteristiche specifiche del buono. È pertanto necessario distinguere tra i diversi tipi di buoni e le diverse definizioni devono essere precisate nel diritto dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Il diritto a ricevere beni o servizi o a beneficiare di uno sconto è proprio della natura di un buono . Questo diritto può essere trasferito da una persona a un'altra prima che il buono sia infine riscattato. Per evitare il rischio della doppia imposizione, se il servizio corrispondente a tale diritto deve essere tassato, è necessario stabilire che il trasferimento di questo diritto e la cessione o la prestazione effettuata in cambio del buono devono essere considerati un'operazione unica.

(5)

Un buono conferisce al detentore il diritto a ricevere beni o servizi o a beneficiare di uno sconto. Questo diritto può essere trasferito da una persona a un'altra prima che il buono sia infine riscattato. Per evitare il rischio della doppia imposizione, se il servizio corrispondente a tale diritto deve essere tassato, è necessario stabilire che il trasferimento di questo diritto e la cessione o la prestazione effettuata in cambio del buono devono essere considerati un'operazione unica.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Spesso i buoni sono distribuiti tramite un agente o passano attraverso una catena di distribuzione basata sull'acquisto e la rivendita successiva. Per mantenere la neutralità è essenziale che l'importo dell'IVA da versare sui beni ceduti o i servizi prestati in cambio di un buono resti inalterato. A garanzia di questo, il valore dei buoni multiuso deve essere fissato al momento della loro emissione.

(8)

Spesso i buoni sono distribuiti tramite un agente o passano attraverso una catena di distribuzione basata sull'acquisto e la rivendita successiva. Per mantenere la neutralità è essenziale che l'importo dell'IVA da versare sui beni ceduti o i servizi prestati in cambio di un buono resti inalterato. A garanzia di questo, il valore nominale dei buoni multiuso deve essere fissato al momento della loro emissione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

È necessario chiarire il trattamento fiscale delle operazioni correlate alla distribuzione dei buoni multiuso. Quando tali buoni sono acquistati al di sotto del loro valore per essere rivenduti a un prezzo più elevato, il servizio di distribuzione deve essere tassato sulla base del margine realizzato dal soggetto passivo.

(10)

È necessario chiarire il trattamento fiscale delle operazioni correlate alla distribuzione dei buoni multiuso. Quando tali buoni sono acquistati al di sotto del loro valore nominale per essere rivenduti a un prezzo più elevato, il servizio di distribuzione deve essere tassato sulla base del margine realizzato dal soggetto passivo.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

I buoni possono comportare cessioni di beni o prestazioni di servizi transfrontaliere. Se le norme in materia di esigibilità differiscono da uno Stato membro all'altro, il risultato può essere la doppia imposizione o la non imposizione. Per evitare tale situazione è opportuno non concedere alcuna deroga alla norma in base alla quale l'IVA è esigibile al momento della cessione dei beni o della prestazione dei servizi.

(11)

I buoni possono comportare cessioni di beni o prestazioni di servizi transfrontaliere. Se le norme in materia di esigibilità differiscono da uno Stato membro all'altro, il risultato può essere la doppia imposizione o la non imposizione. Per evitare tale situazione e chiarire in quale Stato membro l'imposta deve essere corrisposta è opportuno non concedere alcuna deroga alla norma in base alla quale l'IVA è esigibile al momento della cessione dei beni o della prestazione dei servizi.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Nella misura in cui i beni ceduti o i servizi prestati al momento del riscatto del buono sono tassati, il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'IVA assolta sulle spese inerenti all'emissione del buono. È necessario precisare che tale costo dell'IVA è detraibile anche se i beni sono ceduti o i servizi prestati da una persona diversa dall'emittente del buono.

(15)

Nella misura in cui i beni ceduti o i servizi prestati al momento del riscatto del buono sono tassati, il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'IVA assolta sulle spese inerenti all'emissione del buono , conformemente al diritto dell'Unione . È necessario precisare che tale costo dell'IVA è detraibile anche se i beni sono ceduti o i servizi prestati da una persona diversa dall'emittente del buono.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — parte introduttiva (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.     Ai fini del presente capo si intende per:

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.     Per «buono (voucher)» si intende uno strumento che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che comporta l'obbligo corrispondente di garantire tale diritto.

1)

«buono (voucher)»: uno strumento che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che comporta l'obbligo corrispondente di garantire tale diritto;

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per «buono monouso» si intende un buono che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi quando l'identità del cessionario o del prestatore, il luogo della cessione o della prestazione e l'aliquota IVA applicabile a tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono.

2)

«buono monouso»: un buono che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi quando l'identità del cessionario o del prestatore, il luogo della cessione o della prestazione e l'aliquota IVA applicabile a tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono;

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)

«luogo della cessione o della prestazione»: lo Stato membro in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi corrispondente;

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per «buono multiuso» si intende qualsiasi buono, diverso da un buono sconto o da un buono di rimborso, che non costituisce un buono monouso.

3)

«buono multiuso»: qualsiasi buono, diverso da un buono sconto o da un buono di rimborso, che non costituisce un buono monouso e che conferisce al detentore il diritto di ricevere beni o servizi nei casi in cui né tali beni o servizi né il luogo di cessione o prestazione dello Stato membro in cui devono essere tassati sono individuati con sufficiente precisione e pertanto non è possibile determinare con certezza, alla data di vendita o di emissione, il regime IVA applicabile al buono;

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Per «buono sconto» si intende un buono che attribuisce il diritto a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

4)

«buono sconto»: un buono che attribuisce il diritto a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi , espresso come percentuale o come importo fisso con valore nominale .

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 — Articolo 74 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuata dietro accettazione di un buono multiuso è pari al valore nominale di detto buono o, nel caso di accettazione parziale, a quella parte del valore nominale che corrisponde all'accettazione parziale del buono, detratto l'importo dell'IVA dovuta sui beni o sui servizi forniti.

1.   La base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuata dietro accettazione di un buono multiuso è pari al valore nominale di detto buono effettivamente utilizzato per acquisire tali beni e servizi o, nel caso di accettazione parziale, a quella parte del valore nominale che corrisponde all'accettazione parziale del buono, detratto l'importo dell'IVA dovuta sui beni o sui servizi forniti.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano , entro il 1o gennaio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2014 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Entro il 1o gennaio 2017 la Commissione riesamina l'applicazione della direttiva 2006/112/CE e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente il suo impatto economico e fiscale. La relazione include altresì un'analisi dell'impatto della direttiva sulle economie degli Stati membri.