5.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/173 |
P7_TA(2013)0175
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni («voucher») *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 2012/0102(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2016/C 045/34)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0206), |
— |
visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0127/2012), |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0058/2013), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3
Direttiva 2006/112/CE
Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — parte introduttiva (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Ai fini del presente capo si intende per: |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3
Direttiva 2006/112/CE
Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
1. Per «buono (voucher)» si intende uno strumento che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che comporta l'obbligo corrispondente di garantire tale diritto. |
|
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3
Direttiva 2006/112/CE
Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
Per «buono monouso» si intende un buono che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi quando l'identità del cessionario o del prestatore, il luogo della cessione o della prestazione e l'aliquota IVA applicabile a tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono. |
|
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3
Direttiva 2006/112/CE
Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3
Direttiva 2006/112/CE
Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — punto 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
Per «buono multiuso» si intende qualsiasi buono, diverso da un buono sconto o da un buono di rimborso, che non costituisce un buono monouso. |
|
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3
Direttiva 2006/112/CE
Capo 5 — Articolo 30 bis — paragrafo 1 — comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
Per «buono sconto» si intende un buono che attribuisce il diritto a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. |
|
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2006/112/CE
Capo 5 — Articolo 74 bis — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuata dietro accettazione di un buono multiuso è pari al valore nominale di detto buono o, nel caso di accettazione parziale, a quella parte del valore nominale che corrisponde all'accettazione parziale del buono, detratto l'importo dell'IVA dovuta sui beni o sui servizi forniti. |
1. La base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuata dietro accettazione di un buono multiuso è pari al valore nominale di detto buono effettivamente utilizzato per acquisire tali beni e servizi o, nel caso di accettazione parziale, a quella parte del valore nominale che corrisponde all'accettazione parziale del buono, detratto l'importo dell'IVA dovuta sui beni o sui servizi forniti. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano , entro il 1o gennaio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2014 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 2 bis |
|
Entro il 1o gennaio 2017 la Commissione riesamina l'applicazione della direttiva 2006/112/CE e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente il suo impatto economico e fiscale. La relazione include altresì un'analisi dell'impatto della direttiva sulle economie degli Stati membri. |