8.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 214/20


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard

COM(2013) 721 final — 2013/0343 (CNS)

2014/C 214/04

Relatore: PÁLENÍK

Il Consiglio, in data 8 novembre 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard

COM(2013) 721 final — 2013/0343 (CNS).

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 13 febbraio 2014.

Alla sua 496a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 febbraio 2014 (seduta del 26 febbraio 2014), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 130 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE accoglie con favore l'introduzione di una dichiarazione IVA standard. Tale nuovo strumento, se correttamente attuato, potrebbe ridurre gli oneri amministrativi per le imprese dell'UE e quindi sfruttare meglio il potenziale del mercato unico, nonché rendere più efficaci la riscossione delle imposte e la lotta contro la frode fiscale. Al tempo stesso, il Comitato invita la Commissione europea a non lesinare gli sforzi quando si arriverà alla fase di attuazione.

1.2

Il CESE sostiene la massima standardizzazione delle modalità e della forma di presentazione della dichiarazione IVA: ciò contribuirà infatti a ridurre gli oneri burocratici, specialmente per le imprese attive a livello internazionale, rendendole così più competitive. Arginare le distorsioni della concorrenza servirà inoltre ad evitare la perdita di posti di lavoro. Tuttavia, questa proposta rappresenta soltanto un primo, piccolo passo nell'affrontare le molte differenze tra gli Stati membri riguardo alle norme e alle procedure in materia di IVA. Bisogna considerare attentamente i costi e i benefici che deriverebbero per le imprese — e specialmente per le PMI — da una modifica del sistema di dichiarazione IVA (e delle procedure interne).

1.3

Il CESE fa riferimento alla proposta Verso un sistema IVA definitivo, annunciata dalla Commissione nel programma di lavoro 2014, e sottolinea che le numerose differenze tra gli Stati membri riguardo alle norme e alle procedure in materia di IVA derivano dalle diverse opzioni offerte dalla direttiva IVA. Il CESE accoglie con favore la proposta, che costituisce un primo passo essenziale per rendere più efficace la lotta alla frode e all'evasione fiscale e ridurre gli oneri amministrativi connessi all'attuazione della direttiva. Nell'elaborare un sistema IVA definitivo, bisogna tener conto dell'impatto sui sistemi di dichiarazione e delle modifiche da apportare alle procedure interne (che comportano costi supplementari per le imprese e le amministrazioni).

1.4

Il CESE approva l'iniziativa della Commissione per quanto riguarda la previsione dei dettagli tecnici, delle definizioni e delle procedure, nonché dei metodi di presentazione elettronica della dichiarazione IVA standard. È tuttavia preoccupato dalla proposta di ricorrere alla procedura di comitato anche per stabilire le procedure atte a effettuare correzioni alla dichiarazione. Propone pertanto che i relativi dettagli siano invece stabiliti nella versione finale della direttiva.

1.5

Il CESE invita la Commissione a comunicare in modo più chiaro alcuni aspetti della proposta, e specialmente la possibilità per gli Stati membri di riscuotere acconti provvisori sull'IVA nei casi (microimprese con un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di EUR) in cui il periodo d'imposta venga prolungato a tre mesi, nonché la diretta conseguenza di tale facoltà, ossia l'esigenza di minori capacità amministrative per le autorità fiscali degli Stati membri.

1.6

Il CESE approva il principio once only, in virtù del quale le imprese sono tenute a fornire le stesse informazioni «soltanto una volta». I dati dovrebbero essere raccolti in modo tale da permettere alle autorità nazionali di utilizzarli sia per i controlli (prevenzione dell'evasione e della frode fiscale) che a fini statistici. In questo modo si eviterebbe alle imprese l'obbligo di compilare due volte i vari moduli e dichiarazioni IVA.

1.7

Il Comitato raccomanda agli Stati membri di applicare in modo più efficace i meccanismi intesi a far funzionare meglio il quadro in cui le imprese devono operare, specie facendo sì che l'imposta sia dovuta soltanto dopo il pagamento della fattura da parte dell'acquirente — il che servirebbe a evitare situazioni in cui imprese oneste, in pratica, fanno credito allo Stato — e mantenendo scadenze adeguate per rimborsare i pagamenti IVA in eccesso. A giudizio del CESE, l'introduzione di tali meccanismi non deve comportare oneri amministrativi supplementari.

1.8

Il CESE ritiene assolutamente necessario che la Commissione avvii anche un'effettiva standardizzazione dei calendari e delle scadenze per tutta la serie dei pagamenti legati all'IVA (rate, pagamento dell'imposta, rimborso dei pagamenti in eccesso), nonché per le correzioni alle dichiarazioni fiscali, in modo da conseguire pienamente gli obiettivi della proposta.

2.   Contesto

2.1

Ridurre gli oneri amministrativi, prevalentemente a vantaggio delle PMI, è un obiettivo importante, soprattutto perché consente alle imprese di concentrarsi sulle attività loro proprie. Il CESE accoglie con soddisfazione la proposta di direttiva in esame, che si prefigge di favorire la competitività internazionale delle imprese europee e di migliorare il funzionamento del mercato unico. I vantaggi recati alle attività delle imprese possono tradursi, in seguito, in un aumento del gettito fiscale, in nuove entrate per il settore pubblico e i bilanci statali, in finanziamenti da destinare alla coesione sociale, in una maggiore accessibilità dei servizi pubblici e in un'amministrazione pubblica più efficiente. Si prevede che l'impatto globale sarà positivo per il cittadino europeo medio, come pure per le PMI.

2.2

Come indicato nella proposta della Commissione, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta, in media, il 21 % del gettito fiscale nazionale, e costituisce pertanto un'importante fonte di entrate per i bilanci degli Stati membri. Tuttavia, la Commissione stima che ogni anno il 12 % circa del potenziale gettito IVA non venga riscosso. È quindi cruciale che l'UE e gli Stati membri si adoperino per rendere più efficaci la riscossione dell'IVA e la lotta alla frode e all'evasione fiscale, sostenendo al tempo stesso ogni iniziativa atta a conservare posti di lavoro.

2.3

Ebbene, la proposta in esame, volta a introdurre una dichiarazione IVA standard, se attuata correttamente potrebbe rendere più efficace la riscossione delle imposte e la lotta alla frode fiscale. Essa può inoltre contribuire ad alleviare le difficoltà delle imprese che esportano all'interno del mercato unico dell'UE.

2.4

Attualmente il livello di armonizzazione delle dichiarazioni IVA è minimo, e gli Stati membri tengono conto delle proprie specificità quando decidono quali dati vadano inseriti in tali dichiarazioni. Per come è attualmente configurato il sistema di dichiarazione IVA, le imprese attive a livello internazionale devono sostenere costi maggiori, dovuti alla complessità degli adempimenti amministrativi e alla necessità di compilare i moduli di dichiarazione in diverse lingue. Il CESE è quindi favorevole alla massima armonizzazione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA.

2.5

L'obiettivo della proposta è introdurre una dichiarazione IVA standard per agevolare l'attività di tutte le imprese e ridurre gli oneri amministrativi. Le imprese si sono espresse a favore di tale idea, e in particolare le PMI chiedono di non dover presentare le dichiarazioni IVA con scadenze troppo ravvicinate. In base alle stime di PwC (1), per l'UE-27 ammonterebbe a 17,2 miliardi di EUR il risparmio netto ottenibile dalla riduzione degli oneri amministrativi e dall'introduzione di una dichiarazione IVA standard obbligatoria per tutti gli Stati membri.

2.6

L'armonizzazione delle dichiarazioni IVA, che comporterebbe un risparmio per le imprese, richiederebbe tuttavia, da parte delle amministrazioni tributarie nazionali, un investimento supplementare una tantum. Secondo lo studio di PwC (2013), l'importo delle spese che le amministrazioni tributarie dovrebbero sostenere per le tecnologie informatiche necessarie ad applicare la dichiarazione IVA standard si collocherebbe, all'incirca, tra 800 milioni e 1 miliardo di EUR. Nel medio e lungo termine, si stima che tale esborso verrebbe compensato dalla maggiore efficienza ottenuta nella riscossione delle imposte e nella lotta alla frode e all'evasione fiscale. Allo stesso tempo va sottolineato che l'attuazione della direttiva proposta comporterà anche dei costi inevitabili per i soggetti passivi d'imposta (sostituzione del software contabile).

3.   Osservazioni generali

3.1

Il CESE accoglie favorevolmente la proposta di direttiva del Consiglio relativa all'introduzione di una dichiarazione IVA standard. Quest'iniziativa migliorerebbe le condizioni per fare impresa nel mercato unico dell'UE, grazie alla riduzione degli oneri amministrativi e alla semplificazione delle procedure di presentazione delle dichiarazioni IVA nei vari paesi. L'adozione di un identico modulo di dichiarazione IVA in tutti i paesi renderà più semplice per i soggetti passivi d'imposta esercitare le loro attività su mercati diversi e contribuirà a rendere il mercato unico più competitivo.

3.2

Il CESE ritiene che si tratti di una misura opportuna al fine di evitare distorsioni di concorrenza, conservare i posti di lavoro e migliorare i meccanismi di controllo nello scambio di informazioni delle autorità fiscali tra di loro e con le imprese. L'introduzione di una dichiarazione IVA standard permetterà di conseguire tutti questi obiettivi. A giudizio del CESE, dovrebbe essere possibile richiedere informazioni supplementari — oltre a quelle previste dalla proposta — soltanto qualora esse risultino essenziali per i controlli fiscali e al fine di combattere l'evasione e la frode fiscale.

3.3

Va rilevato che la modifica proposta costituisce un cambiamento complesso, che non interesserà soltanto i soggetti passivi d'imposta, ma anche le autorità fiscali di tutti gli Stati membri, e renderà necessario modificare la sostanza e la forma delle dichiarazioni IVA attualmente in uso a livello nazionale, specialmente nella prospettiva della presentazione elettronica delle dichiarazioni. Il CESE intende richiamare l'attenzione in particolare sulla proposta Verso un sistema IVA definitivo, e fa presente alla Commissione la necessità di tenere conto degli obiettivi da essa stabiliti, specialmente nell'attuazione della proposta in esame, per evitare di dover modificare in modo sostanziale alcuni aspetti relativi alla dichiarazione IVA unica.

3.4

Il CESE segnala che, se i poteri di fissare i dettagli tecnici vengono delegati alla Commissione, in alcuni casi potrebbe risultare difficile incorporare la dichiarazione IVA standard nei sistemi adottati dalle autorità fiscali, che divergono notevolmente per quanto concerne la raccolta e il trattamento delle dichiarazioni fiscali. Il CESE approva quelle parti dell'articolo 255 bis della direttiva proposta che trasferiscono alla Commissione il potere di stabilire i dettagli tecnici (lettera a)), le definizioni e procedure (lettera b)), nonché i metodi di sicurezza elettronici (lettera d)). Il CESE segnala altresì la possibilità di ricorrere a interventi non legislativi, come misure facoltative o esempi di buone pratiche, per conseguire gli obiettivi della proposta. Nel caso in cui vengano conferiti poteri alla Commissione, il CESE vorrebbe essere consultato quando saranno stabiliti i dettagli dell'articolo 255 bis, in modo da poter prendere posizione in merito.

3.5

L'introduzione di una dichiarazione IVA standard consentirà agli Stati membri di scambiarsi informazioni in modo tempestivo e potrebbe dare un contributo alla lotta contro la frode fiscale. Potrebbe servire altresì a rendere più efficaci la riscossione delle imposte e il risanamento dei conti pubblici.

3.6

Il CESE accoglie con favore l'introduzione della presentazione elettronica delle dichiarazioni IVA, intesa a semplificare la raccolta e il trattamento dei dati delle dichiarazioni IVA, e della dichiarazione IVA standard proposta, ma segnala che ciò potrebbe creare delle complicazioni per alcuni Stati membri. Questa nuova modalità potrebbe anche far lievitare i costi per alcune imprese, per cui i soggetti passivi d'imposta dovrebbero avere la facoltà di presentare la dichiarazione su carta, purché ciò non sia di ostacolo alla prevenzione dell'evasione e della frode fiscale.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Le imprese con un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di EUR (o equivalente nella valuta nazionale) sono autorizzate a presentare dichiarazioni IVA trimestrali. Il CESE ritiene che questa soglia sia troppo elevata per alcuni Stati membri, e propone pertanto di abbassarla, in modo che gli Stati membri possano tenere conto delle specificità del loro ambiente imprenditoriale. Riguardo alle modifiche proposte per l'articolo 206, autorizzare la presentazione di dichiarazioni trimestrali potrebbe avere un impatto negativo sui flussi di cassa dei bilanci pubblici in alcuni Stati membri. Per questo motivo il CESE propone che la Commissione accolga l'opzione che prevede il ricorso a pagamenti IVA anticipati per compensare l'eventuale minor gettito IVA dovuto all'estensione del periodo d'imposta per un gran numero di contribuenti.

4.2

Il CESE è favorevole alla standardizzazione delle informazioni di base fornite nella dichiarazione e approva l'ampliamento delle informazioni e delle rubriche con l'aggiunta di una casella per la detrazione fiscale. Il Comitato si rallegra del tentativo della Commissione di evitare che l'attuazione della proposta determini un aumento degli oneri amministrativi nel caso in cui venga applicata unicamente la parte obbligatoria della dichiarazione IVA standard (articolo 250). Il CESE invita la Commissione a proporre che gli Stati membri siano obbligati a consentire la presentazione della dichiarazione IVA standard in una qualsiasi delle lingue dell'UE, il che permetterebbe di ridurre gli oneri burocratici.

4.3

Il CESE esprime il proprio sostegno all'introduzione di una dichiarazione IVA standard che assumerebbe la medesima forma in tutti gli Stati membri. Propone pertanto che tale dichiarazione standard sia composta di due parti, e che gli Stati membri decidano se utilizzare soltanto la parte obbligatoria, ai sensi dell'articolo 250 della direttiva proposta, oppure richiedere anche l'inserimento delle altre informazioni di cui all'articolo 251. Al tempo stesso, è cruciale consentire alle autorità fiscali di chiedere informazioni supplementari nel caso in cui queste contribuiscano a rendere più efficace la lotta all'evasione e alla frode fiscale. La possibilità di richiedere informazioni aggiuntive, per un periodo limitato e specificato in anticipo, sarebbe basata su una domanda da presentare al comitato istituito a questo scopo dalla Commissione. Il CESE ritiene che queste informazioni dovrebbero costituire una parte ulteriore della dichiarazione IVA standard, in modo che la parte obbligatoria (articolo 250) e quella facoltativa (articolo 251) possano seguire un modello standard anche nei casi in cui, a titolo straordinario, vengano richieste informazioni supplementari ai soggetti passivi d'imposta.

4.4

Il CESE approva la proposta di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese abrogando l'articolo 261 della direttiva e quindi evitando di chiedere a queste ultime di fornire due volte le stesse informazioni di carattere fiscale. Il CESE invita la Commissione a diffondere esempi di buone pratiche per incoraggiare gli Stati membri a raccogliere e scambiare informazioni in modo efficace.

4.5

Una volta che la direttiva modificata sarà attuata nella forma definitiva, bisognerà dare ai contribuenti un tempo sufficiente per informarsi in merito alla nuova dichiarazione fiscale e familiarizzarsi con essa. Il CESE ritiene che la dichiarazione IVA standard rivesta grande importanza: è quindi essenziale trovare il giusto equilibrio tra la qualità della forma definitiva della direttiva e la rapidità della sua attuazione. Ciò detto, il Comitato auspicherebbe una scadenza più ambiziosa per l'attuazione della direttiva. Nel contempo, invita le autorità fiscali degli Stati membri a sostenere al massimo lo sforzo dei contribuenti di familiarizzarsi con i diversi elementi della direttiva, ad esempio mettendo a disposizione corsi di preparazione online.

4.6

Va sottolineato che, in materia di rimborso dell'IVA, negli Stati membri vige tutta una serie di disposizioni giuridiche (scadenze, procedure, ecc.), e che la proposta in esame non ne tiene sufficientemente conto. Inoltre, la proposta di direttiva non rispecchia in modo sufficientemente chiaro che: 1) gli Stati membri dispongono di sistemi — legati alla struttura della dichiarazione fiscale — per analizzare i rischi, selezionare le imprese da sottoporre a controllo fiscale e scoprire le frodi fiscali; 2) la struttura delle dichiarazioni fiscali nazionali è adeguata alla situazione di ogni singolo paese. Il CESE invita la Commissione a segnalare molto chiaramente agli Stati membri che ciascuno di loro dovrebbe impegnarsi al massimo per migliorare la raccolta e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali (autorità doganali, istituti di statistica, ecc.).

4.7

Il CESE approva il principio once only, in virtù del quale le imprese sono tenute a fornire le stesse informazioni «soltanto una volta». Si possono raccogliere informazioni dettagliate in casi specifici, laddove ciò sia giustificato dall'esigenza di eseguire controlli essenziali per la lotta all'evasione e alla frode fiscale. La proposta consente di richiedere informazioni che consentano di effettuare le ispezioni nel modo più efficace possibile. Inoltre, dovrebbe essere possibile utilizzare le informazioni fornite a fini statistici, evitando così che le imprese debbano presentare le medesime informazioni a organismi diversi e in documenti e formati differenti.

4.8

A giudizio del CESE, per migliorare il funzionamento del mercato unico dell'UE sarebbe utile che le autorità fiscali rimborsassero l'IVA con cadenze ragionevoli, mantenendo al tempo stesso la lotta alla frode e all'evasione fiscale a un livello adeguato. Un effetto analogo potrebbe essere ottenuto, nel caso delle PMI, garantendo un'attuazione più efficace della norma in base alla quale il pagamento dell'imposta va effettuato solo quando la fattura è stata pagata. Questa disposizione servirebbe a prevenire il fenomeno, senz'altro indesiderato, per cui le imprese vittime di frodi finiscono di fatto per far credito allo Stato. Il CESE invita quindi la Commissione a esortare gli Stati membri ad attuare tale norma, che contribuirebbe a creare un ambiente imprenditoriale trasparente.

4.9

La direttiva proposta prevede la delega alla Commissione di poteri di esecuzione per quanto riguarda la correzione delle dichiarazioni fiscali. Nel contempo, essa sancisce il diritto degli Stati membri di permettere la correzione della dichiarazione IVA standard e di fissare i termini entro cui tali correzioni devono essere effettuate. Dato che, secondo il CESE, in tale contesto non è chiaro quale sarà l'impatto della procedura di comitato sui singoli Stati membri, tutte le norme relative alla correzione della dichiarazione IVA standard dovrebbero essere definite nella direttiva stessa, mentre la loro successiva applicazione dovrebbe rientrare nelle competenze di ciascuno Stato membro. Al tempo stesso, il CESE chiede di partecipare attivamente alla definizione degli atti di esecuzione connessi alla direttiva.

Bruxelles, 26 febbraio 2014

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  PwC (2013): Study on the feasibility and impact of a common EU standard VAT return («Studio della fattibilità e dell'impatto di una dichiarazione IVA comune nell'UE»).