6.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/101


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)

COM(2013) 471 final — 2013/0221 (COD)

2014/C 67/20

Relatore unico: PEZZINI

Il Parlamento europeo, in data 4 luglio 2013 e il Consiglio, in data 16 luglio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 114 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)

COM(2013) 471 final — 2013/0221 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 ottobre 2013.

Alla sua 493a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 ottobre 2013 (seduta del 16 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 142 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) apprezza il lavoro fatto dalla Commissione per adeguare la normativa europea, relativa alle attrezzature a pressione, all'evoluzione internazionale e al nuovo quadro normativo interno, ai fini di rafforzare l'efficacia e l'efficienza del mercato e di semplificare le procedure, stabilendo i requisiti essenziali di sicurezza, ai quali le attrezzature a pressione devono conformarsi, ai fini della loro immissione nel mercato interno.

1.2

Il Comitato condivide l'opzione di procedere attraverso la tecnica legislativa della rifusione, cioè attraverso "l'adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni sostanziali", ai fini di assicurare l'adeguamento della direttiva 97/23/CE (PED) al nuovo quadro normativo.

1.3

Il CESE ribadisce ancora una volta l'importanza di assicurare la piena operatività del principio della libera circolazione delle merci, sicure e conformi, affinché i prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro possano esserlo, senza difficoltà, in tutto il territorio dell'UE, assicurando la piena tracciabilità dei prodotti, e una sorveglianza del mercato: uniforme, efficace e efficiente.

1.4

Secondo il Comitato tutti gli obblighi e le procedure della nuova direttiva PED devono trovare applicazione, rispettando il principio di proporzionalità delle procedure e degli oneri di certificazione, specie per le imprese minori e per i prodotti non di serie o a serie limitata.

1.5

Il CESE ritiene parimenti importante una più efficiente e generalizzata sorveglianza del mercato, e una maggiore equivalenza dei livelli di competenza degli organismi notificati di valutazione di conformità, che devono rispondere a criteri obbligatori e di elevato livello, e beneficiare di sostegni formativi.

1.6

L'applicazione della nuova direttiva PED deve essere sottoposta a monitoraggio, e una relazione biennale dovrebbe essere presentata da esperti indipendenti al Consiglio, al Parlamento ed al Comitato.

1.7

Secondo il Comitato, devono essere potenziati gli indicatori, raccolti da RAPEX, che consentano di monitorare la riduzione del numero di prodotti non conformi sul mercato e il miglioramento della qualità dei servizi di valutazione della conformità, forniti dagli organismi notificati.

1.8

Le competenze di esecuzione della nuova direttiva, conferite alla Commissione, devono trovare un ambito applicativo chiaro e trasparente e, soprattutto, rispettoso delle prerogative informative e, se del caso, consultive, del Parlamento, del Consiglio e di ogni Stato membro.

2.   Principali questioni della commercializzazione delle attrezzature a pressione

2.1   L'armonizzazione normativa e gli apparecchi a pressione

2.1.1

Gli scambi intra-comunitari di prodotti di consumo hanno rappresentato circa mille miliardi di euro, tra il 2008 e il 2010, e il valore dei settori armonizzati nell'UE, sia per i prodotti di consumo, che per quelli d'uso professionale, è stato stimato ad oltre 2 100 miliardi.

2.1.2

La libera circolazione di prodotti sicuri e conformi è uno dei pilastri fondamentali dell'Unione e la sorveglianza del mercato è uno strumento essenziale per proteggere i consumatori e gli utilizzatori contro l'immissione nel mercato di prodotti pericolosi e non conformi.

2.1.3

L'introduzione della direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione – denominata "direttiva PED" – si è rivelata molto importante:

per il funzionamento del mercato interno del settore, sia per l'efficacia sia per l'efficienza,

per rimuovere varie barriere commerciali,

per assicurare livelli elevati di sicurezza del prodotto.

2.1.4

Il Comitato ha accolto con favore l'adeguamento del quadro normativo alle nuove regolamentazioni sul funzionamento della commercializzazione delle merci nel mercato interno (1), approvando il regolamento CE 765/2008 (2) in materia di accreditamento e vigilanza – denominato "regolamento NQN" - e la decisione 768/2008/CE, che stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti – denominata "decisione NQN", come indicato nel "Pacchetto Merci" sul quale il Comitato ha avuto modo di pronunciarsi positivamente (3).

2.1.5

La Commissione intende inoltre adeguare la direttiva 97/23/CE al regolamento (CE) n. 1272/2008, del 16 dicembre 2008 – denominato "regolamento CLP" - relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (4), secondo la nuova classificazione ivi prevista, per tener conto dei pericoli dovuti alla pressione associata ai fluidi pericolosi.

2.2   Adeguamento al nuovo quadro normativo e coerenza giuridica

2.2.1

Il problema della non conformità ai requisiti della direttiva PED è percepito, in modo generalizzato, da tutti gli operatori economici del settore, come un fattore che pregiudica la competitività delle imprese che rispettano le norme.

2.2.2

Si tratta di una concorrenza sleale, che deriva, in gran parte, dalla carenza e dall'inefficacia dei meccanismi di sorveglianza del mercato: inefficiente tracciabilità dei prodotti provenienti da paesi terzi, mancanza di competenza degli organismi notificati (5), anche in relazione alla non applicazione diretta della decisione NQN.

2.2.3

Inoltre, le analisi d'impatto hanno rilevato che gli operatori economici hanno difficoltà a confrontarsi con un contesto regolamentare diventato progressivamente più complesso.

2.2.4

Sempre più frequentemente a uno stesso prodotto si applicano numerosi atti normativi, come nel caso del regolamento CLP, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che introduce nuove classi e categorie di pericolo, che corrispondono solo parzialmente a quelle attualmente utilizzate e che diventeranno operative per il settore, dal 1o giugno 2015.

2.2.5

Il CESE, nel suo parere (6) riguardante il regolamento e la decisione NQN, aveva già messo in rilievo che "il rafforzamento e la modernizzazione delle condizioni di commercializzazione di prodotti sicuri e di qualità costituiscono elementi fondamentali per i consumatori, per le imprese e per i cittadini europei".

2.2.6

In tale contesto, il CESE si esprime favorevolmente all'adeguamento della direttiva PED alla decisione NQN, per ottenere la massima qualità giuridica mediante la tecnica legislativa della rifusione, attraverso "l'adozione di un nuovo atto normativo che integra, in un unico testo, le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente e le disposizioni immutate di quest'ultimo. Il nuovo atto normativo sostituisce ed abroga il precedente" (7).

2.2.7

Parimenti, il Comitato valuta positivamente l'adeguamento della direttiva 97/23/CE al regolamento CLP, per garantire coerenza giuridica, per quanto concerne la classificazione delle attrezzature a pressione, in base al fluido in esse contenuto, a decorrere dal 1o giugno 2015, quando la direttiva 67/548/CEE sarà abrogata. Tale allineamento attua all'interno dell'UE il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU).

2.3   Gli obblighi degli operatori economici e prescrizioni in materia di tracciabilità

2.3.1

Di particolare rilevanza sono per il Comitato, le prescrizioni in termini di tracciabilità dei prodotti e degli obblighi degli operatori economici con particolare riferimento a:

obbligo per importatori, rappresentanti autorizzati e distributori di verifica della marcatura CE dei prodotti, accompagnato dai documenti richiesti e da informazioni sulla tracciabilità,

obbligo per i fabbricanti di fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per consumatori e utilizzatori finali,

tracciabilità in tutta la catena di distribuzione: fabbricanti, rappresentanti autorizzati e importatori,

per ogni operatore economico, obbligo di indicare, alle autorità, da chi ha acquistato il prodotto e a chi l'ha fornito.

2.3.2

Tali garanzie di tracciabilità, per qualsivoglia attrezzatura a pressione immessa sul mercato, dovrebbero trovare piena applicazione, nel principio di proporzionalità delle procedure e degli oneri di certificazione, specie per le imprese minori e per i prodotti non di serie o a serie limitata.

2.3.3

Parimenti importante risulta essere una più efficiente sorveglianza del mercato ed una maggiore equivalenza dei livelli di competenza degli organismi notificati di valutazione di conformità, con adeguate prescrizioni obbligatorie per tutti, ai fini di garantire la massima imparzialità ed efficacia in tutta l'Unione e parità di concorrenza tra tutti i produttori.

2.3.4

Gli indicatori, che consentono di monitorare la riduzione del numero di prodotti non conformi sul mercato ed il miglioramento della qualità dei servizi di valutazione devono basarsi sulle informazioni ottenute attraverso il sistema RAPEX e le procedure di notifica della clausola di salvaguardia, istituite a norma della direttiva, e sulla base dati NANDO (8).

2.3.5

Il Comitato ritiene che, in caso vengano conferite competenze di esecuzione della nuova direttiva rifusa alla Commissione, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011, questo avvenga nel pieno rispetto delle garanzie d'informazione del Consiglio e del Parlamento e, se del caso, dello Stato membro interessato.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il Comitato accoglie con favore la rifusione della direttiva PED del 1997 ed apprezza il lavoro fatto dalla Commissione, per adeguare la normativa europea relativa alle attrezzature a pressione all'evoluzione internazionale ed al nuovo quadro normativo interno.

3.2

Il CESE ribadisce l'importanza di assicurare la piena operatività del principio della libera circolazione delle merci, sicure e conformi, affinché i prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro possano esserlo, senza difficoltà, in tutto il territorio dell'UE assicurando la piena tracciabilità dei prodotti, insieme ad una sorveglianza del mercato, applicata in modo uniforme, efficace ed efficiente.

3.3

Il principio di proporzionalità delle procedure e degli oneri di certificazione, specie per le imprese minori e per i prodotti non di serie o a serie limitata, deve essere presa maggiormente in considerazione: il CESE ritiene che una revisione normativa, come quella proposta, avrebbe avuto bisogno di una scheda d'impatto esplicita per le PMI, al di là delle analisi d'impatto e delle consultazioni realizzate.

3.4

Una più efficiente generalizzata sorveglianza del mercato ed una maggiore equivalenza dei livelli di competenza degli organismi notificati di valutazione di conformità, non dovrebbe essere realizzata solo attraverso meccanismi sanzionatori, ma anche, e soprattutto, con il sostegno di azioni europee di formazione, mirate.

3.5

La nuova normativa rivista dovrebbe essere oggetto di verifiche e rapporti periodici alle istituzioni comunitarie, corroborati da indicatori RAPEX sugli andamenti delle infrazioni alla formazione di conformità e alla sicurezza generale delle attrezzature a pressione, immesse sul mercato.

Bruxelles, 16 ottobre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 120 del 16.5.2008, pag. 1.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30; GU C 120 del 16.5.2008, pag. 1.

(3)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(4)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(5)  Organismi notificati = organismi (notificati dagli Stati membri alla Commissione) responsabili della valutazione della conformità che effettuano prove sui prodotti, li esaminano e li certificano.

(6)  GU C 120 del 16.5.2008, pag. 1.

(7)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(8)  Cfr. http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/.