9.5.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/90


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee»

COM(2012) 499 final — 2012/0237 (COD)

2013/C 133/16

Relatore: MALOSSE

Correlatori: DASSIS, JAHIER

Il Consiglio, in data 10 ottobre 2012, e il Parlamento europeo, in data 22 ottobre 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD).

Il Comitato economico e sociale europeo ha deciso, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento interno, di istituire un sottocomitato incaricato di preparare i lavori in materia.

Il sottocomitato Finanziamento dei partiti politici europei, incaricato di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio progetto di parere in data 30 gennaio 2013 (relatore: Henri MALOSSE, correlatori: Georgios DASSIS e Luca JAHIER).

Alla sua 487a sessione plenaria, dei giorni 13 e 14 febbraio 2013 (seduta del 13 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 155 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astensioni.

1.

Al pari della Commissione e del Parlamento, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sottolinea che un miglior funzionamento dell'Unione europea presuppone l'affermazione, a livello europeo, di partiti politici e fondazioni politiche più noti e riconosciuti, e nel contempo più rappresentativi e più vicini ai cittadini.

2.

Il CESE è favorevole all'introduzione di uno statuto giuridico unificato dei partiti e delle fondazioni politiche europee e a una revisione del controllo del loro funzionamento, al fine di migliorare le condizioni del loro funzionamento democratico interno e di rafforzarne l'efficacia, la visibilità e la trasparenza, anche sul piano contabile.

3.

A questo proposito, il CESE insiste particolarmente sulla necessità che i partiti e le fondazioni beneficiari di questo statuto aderiscano alle finalità stesse della costruzione europea e ai valori essenziali su cui essa si basa e che sono sanciti dai trattati europei e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.1

Riguardo alle finalità della costruzione europea, il CESE ritiene che lo statuto in questione dovrebbe comportare l'adesione al consolidamento della pace, alla cooperazione tra gli Stati e i popoli, alla promozione del progresso economico e sociale e del benessere dei cittadini, nonché a un esercizio democratico delle libertà di espressione e di discussione.

3.2

Riguardo all'adesione ai valori essenziali garantiti a livello europeo, il CESE sottolinea la necessità di rispettare i valori sanciti dai trattati europei, specialmente dal preambolo del Trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, la quale, in particolare, stabilisce nel suo articolo 21 il divieto di ogni forma di discriminazione indipendentemente dal fondamento. Il principio della parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti, anch'esso sancito dalla Carta (articolo 23), dovrebbe altresì trovare attuazione concreta in tutti gli organi dirigenziali dei partiti e delle fondazioni politiche europee.

3.3

Il CESE raccomanda che il rispetto dei principi fondamentali sopracitati sia certificato attraverso una dichiarazione in tal senso dei partiti politici e delle fondazioni politiche che desiderano disporre dello statuto europeo. Spetta al Parlamento europeo, e in particolare alla commissione Affari costituzionali, vigilare e denunciare i casi di violazione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dai trattati dell'UE.

3.4

Il CESE ricorda inoltre il ruolo fondamentale che dovrà svolgere la Corte di giustizia dell'Unione europea nel controllo del rispetto di tali principi, consentendo in particolare di essere adita attraverso il procedimento sommario.

4.

Il CESE sottolinea altresì la necessità di sostenere, oltre ai partiti e alle fondazioni già esistenti, la costituzione e la crescita di nuovi partiti e nuove fondazioni a questo livello, purché essi rispondano ai requisiti di funzionamento, di rispetto dei valori e di rappresentatività.

4.1

Per quanto riguarda la condizione supplementare necessaria per accedere ai finanziamenti, il criterio secondo il quale l'elezione di un rappresentante al Parlamento europeo consentirebbe di soddisfarla non pare pertinente, in particolare perché le modalità di scrutinio, e quindi le condizioni di elezione, sono tuttora assai diverse a seconda degli Stati membri.

4.2

Il CESE suggerisce pertanto di inserire nel testo dei riferimenti in materia di rappresentatività maggiormente atti a evitare le discriminazioni arbitrarie, ispirandosi per esempio ai criteri stabiliti per l'iniziativa dei cittadini europei (ICE). Propone pertanto di introdurre come condizione l'aver ottenuto, alle precedenti elezioni europee, un minimo di un milione di voti in almeno sette paesi diversi.

4.3

Il finanziamento, i bilanci e le donazioni dei partiti e delle fondazioni devono essere trasparenti e pubblici. I cittadini hanno il diritto e il dovere di essere informati circa le modalità di finanziamento e le spese sostenute dai partiti e dalle fondazioni. Le eventuali sanzioni e/o sospensioni dei finanziamenti devono essere rese pubbliche a mezzo stampa.

5.

Nell'esaminare la proposta, il CESE ricorda altresì con vigore la disparità di trattamento che persiste e tende addirittura ad aggravarsi tra, da un lato, i partiti europei e le fondazioni europee aventi vocazione politica e, dall'altro, le associazioni e le fondazioni che perseguono obiettivi di interesse generale a livello europeo (economici, sindacali, sociali, umanitari, culturali, ambientali, sportivi, ecc.).

5.1

Il Trattato sull'Unione europea, detto «Trattato di Lisbona», riconosce al suo articolo 11 la realtà della democrazia partecipativa e quindi l'importanza delle associazioni e delle fondazioni che animano il dibattito pubblico in seno all'UE. Il CESE sottolinea che, con la diffusione universale dell'accesso a Internet, queste reti associative europee hanno assunto un'importanza maggiore, e in certi casi persino preponderante. Esse svolgono ormai, come nuovi veicoli di una democrazia partecipativa, un ruolo essenziale e crescente nell'informazione, nei dibattiti pubblici e nella formazione dell'opinione pubblica europea. In questo modo, quindi, arricchiscono e integrano le strutture della democrazia politica rappresentativa. Il valore aggiunto che esse offrono è particolarmente evidente a livello europeo, giacché le multiple ramificazioni di questa democrazia partecipativa trascendono naturalmente i confini nazionali.

5.2

Tenendo conto del divario tra i cittadini e i dirigenti e responsabili politici europei, reso sempre più ampio dalla crisi, il CESE mette quindi in guardia la Commissione riguardo agli effetti perversi e controproducenti di un approccio inadeguato incentrato esclusivamente sui diritti specifici e autonomi delle «associazioni» politiche europee, senza riconoscere alcun diritto equivalente a queste altre associazioni europee. Il CESE tiene a sottolineare in particolare che l'affermazione stessa di un'Europa politica è legata indissolubilmente a quella di un'Europa dei cittadini e della società civile che si fondi su associazioni e organizzazioni dotate di strumenti giuridici appropriati, efficaci e unificati a questo livello.

5.3

Il CESE torna a deplorare la decisione della Commissione, risalente a diversi anni orsono, di ritirare il progetto di statuto dell'Associazione europea adducendo difficoltà nel trovare un accordo politico in seno al Consiglio, giustificazione che al CESE appare, in questo contesto, inaccettabile in quanto tale e, oggi, materialmente impossibile da verificare.

5.4

Il CESE ricorda altresì le inquietudini da esso espresse circa gli eterni ostacoli all'affermazione delle società di statuto europeo, che si tratti della scarsa attrattiva dello statuto esistente, prova di un vero e proprio fallimento, o dei ritardi e degli ostacoli persistenti all'introduzione di uno statuto semplificato aperto a un numero finalmente consistente di imprese di qualsiasi dimensione.

6.

Il CESE ricorda peraltro il proprio sostegno al progetto di statuto della fondazione europea, espresso nel parere del 18 settembre 2012 (1), e insiste sulla necessità di evitare qualsiasi disparità di trattamento rispetto alle fondazioni politiche europee.

7.

Il CESE conferma il proprio accordo a uno statuto giuridico unificato per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. Tuttavia, tenendo conto delle diverse osservazioni formulate e in conformità con il principio di non discriminazione garantito dall'UE, esorta la Commissione a presentare entro breve un'analoga proposta di regolamento riguardante lo statuto e il finanziamento delle associazioni europee di natura diversa da quella politica, e ad accelerare i lavori in vista dell'adozione del regolamento sullo statuto della fondazione europea.

Bruxelles, 13 febbraio 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 57.