12.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/65


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati»

COM(2012) 788 final — 2012/0366 (COD)

2013/C 327/13

Relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 15 gennaio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati

COM(2012) 788 final — 2012/0366 (COD).

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 26 marzo 2013.

Alla sua 491a sessione plenaria, dei giorni 10 e 11 luglio 2013 (seduta dell'11 luglio 2013), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 173 voti favorevoli, 52 voti contrari e 28 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1

La base giuridica del progetto legislativo proposto dalla Commissione europea è l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1). Pertanto l'obiettivo dichiaratamente perseguito con la proposta in esame è quello di ravvicinare le disposizioni giuridiche applicabili ai prodotti del tabacco al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Al punto 3.9.1 della relazione della proposta di direttiva viene puntualizzato che la scelta di tale base giuridica è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso della direttiva 2001/37/CE (2), e che pertanto la stessa base giuridica è appropriata per la proposta in esame, che mira a garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica dai rischi del tabacco.

1.2

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore, in linea di principio, tale base giuridica alla luce degli obiettivi della proposta, che il Comitato condivide pienamente, in particolare allo scopo di prevenire la diffusione del tabagismo, specie tra i giovani. Tuttavia, fa osservare che in diverse occasioni sono state formulate riserve su questa base giuridica, ad esempio dalla commissione giuridica del Parlamento europeo, tra l'altro per il fatto che l'obiettivo può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri.

1.3

Il CESE condivide pienamente il giudizio della Commissione secondo cui il diritto alla salute deve prevalere su qualsiasi considerazione economica. In questo campo, il CESE è nettamente favorevole alla realizzazione di piani e campagne pubbliche di educazione e di sensibilizzazione sulle gravi conseguenze del fumo per la salute. Nutre tuttavia dubbi sul fatto che le misure proposte possano portare ad una rinuncia graduale al tabacco. Il CESE raccomanda pertanto di approfondire le misure all'esame in modo da evidenziare molto chiaramente l'importanza che rivestono a livello europeo le strategie educative e di consulenza realizzate negli istituti di insegnamento primario e secondario. In questo modo infatti ogni bambino o adolescente potrà essere regolarmente informato in modo corretto ed esauriente su ciò che è realmente il tabacco e sulle sue conseguenze nocive, soprattutto per quel che concerne gli effetti cancerogeni dell'esposizione al fumo ambientale (3).

1.4

Il Comitato riconosce che un gran numero di posti di lavoro a livello UE verranno messi a repentaglio in tutta la catena di valore nel settore dell'agricoltura, dalla produzione all'imballaggio e alla vendita al dettaglio di prodotti del tabacco e di prodotti correlati. Il CESE chiede di prestare la necessaria attenzione al fine di prevenire i rischi sul mercato del lavoro e raccomanda di utilizzare tutte le misure di transizione e di ristrutturazione disponibili, in particolare i programmi di formazione per i lavoratori e il sostegno nel campo della scienza, della tecnica e dell'innovazione per le imprese e le aziende agricole che sviluppino nuovi tipi di prodotti al fine di mantenere l'occupazione. Va notato che la coltivazione del tabacco contribuisce all'occupazione in ambito rurale. Gli Stati membri che devono far fronte in maniera particolare al processo di ristrutturazione dovrebbero utilizzare in modo efficiente il fondo di coesione e i fondi strutturali nonché i fondi per la ricerca e l'innovazione, in particolare nell'attuale contesto di crisi economica.

1.5

Si rischia una considerevole perdita di gettito fiscale, dovuta non soltanto all'aumento del commercio illecito, ma anche alla caduta delle vendite e dei prezzi. Attualmente nell'UE le accise sui tabacchi hanno un gettito di quasi 100 miliardi di euro.

1.6

Si assisterà a un forte aumento del commercio illecito (contrabbando e contraffazione) gestito da reti criminali, e di conseguenza a una riduzione delle vendite legali di tabacco e a una contrazione del gettito fiscale sui prodotti del tabacco. Ne risulterà un danno per la sicurezza dei consumatori, a causa della mancanza di controlli sanitari e di qualità, e l'accesso dei minori al tabacco verrà facilitato. Ogni anno il gettito fiscale perduto nell'UE a causa del commercio illecito ammonta a 10 miliardi di euro (4) (dati dell'OLAF), mentre le vendite di contrabbando ammontano al 10 % del totale (5). Il CESE non può che accogliere favorevolmente la recente firma, nell'ambito della Convenzione Quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, di un protocollo per l'eliminazione del commercio illecito dei prodotti del tabacco in cui si chiede ai soggetti interessati di applicare misure efficaci per scongiurare la produzione e il commercio illecito del tabacco (6).

1.7

L'attuale proposta modificherà sensibilmente le condizioni per l'accesso al mercato, la concorrenza e l'indispensabile funzionamento del libero commercio di un prodotto legale, sebbene estremamente regolamentato. Il CESE prende atto delle preoccupazioni espresse al proposito in alcune valutazioni d'impatto a livello UE e internazionale. Invita tuttavia a prendere in considerazione i vantaggi previsti in termini sia di riduzione delle spese sanitarie e di miglioramento della salute pubblica, tenendo a mente che i cittadini europei hanno diritto a un grado elevato di protezione della loro salute da parte dell'UE, conformemente al disposto dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali.

1.8

Si configurerà inoltre un'ingerenza in competenze sovrane degli Stati membri, poiché verranno concessi alla Commissione ampi poteri ai fini del successivo sviluppo di aspetti essenziali della direttiva attraverso atti delegati, in contraddizione con il principio di sussidiarietà. Il CESE considera inaccettabile il ricorso ad atti delegati che non rientrino nei limiti indicati espressamente dall'articolo 290 del TFUE. Inoltre otto parlamenti nazionali (controllo della sussidiarietà) hanno espresso 14 voti contrari alla proposta della Commissione, in quanto questa non sarebbe conforme al principio di sussidiarietà (7).

1.9

Il CESE è favorevole al contenimento del rischio e chiede quindi alla Commissione una definizione chiara e un quadro giuridico adeguato per i "prodotti a rischio ridotto" che concretizzi in maniera scientificamente certa la diminuzione del rischio rispetto ai prodotti convenzionali, in particolare quelli che contengono tabacco (e non nicotina chimica) e che pertanto sono assoggettati alla direttiva.

2.   Introduzione

2.1

Il CESE è pienamente consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti dal tabacco. Come risulta dal punto 1 della relazione della proposta di direttiva, al tabacco, principale causa di morte prematura nell'UE, si devono ogni anno quasi 700 000 decessi. Sotto questo profilo la proposta poggia su obiettivi lodevoli e pienamente condivisi, come prevenire l'iniziazione al consumo di tabacco, in particolare tra i giovani, visto che il 70 % dei fumatori inizia a fumare prima dei 18 anni di età e il 94 % lo fa prima dei 25 anni, cosa che rende ancora più importante adottare misure nell'ambito dell'infanzia e della gioventù (8).

2.2

In tale contesto il CESE ritiene che la revisione della direttiva sia assolutamente necessaria e vada pertanto condotta senza indugio. Tale revisione giunge infatti con anni di ritardo, anche se la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. È chiaro che il diritto alla salute deve prevalere su qualsiasi considerazione economica. Va anche ricordato che, nei paesi che hanno adottato una legislazione molto restrittiva contro il tabagismo, i dati relativi al consumo sono cambiati in misura modesta. È il caso, per esempio, della Spagna, dove, stando a una recente relazione della Commissione europea sugli ambienti liberi da fumo, negli ultimi tre anni il consumo si è ridotto di appena il 2 %, malgrado le leggi molto rigorose che sono state adottate (9). In questo senso, oltre alle misure in esame, il CESE è nettamente favorevole alla realizzazione di piani e campagne pubbliche di educazione e di sensibilizzazione sulle gravi conseguenze del fumo per la salute e ritiene che rafforzeranno l'efficacia, nel lungo periodo, delle misure proposte, in termini di salute pubblica, in un contesto in cui permane un certo scetticismo circa la capacità di queste ultime di favorire la necessaria rinuncia graduale al tabacco.

2.3

Tuttavia, la proposta di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco (2001/37/CE) presentata dalla Commissione europea il 19 dicembre 2012 può avere gravi conseguenze per l'occupazione, l'economia e il gettito fiscale dell'UE, e contrasta quindi con altri obiettivi di base dell'UE quali la piena occupazione e la crescita economica (art. 3 del TUE) ove non siano attuate misure integrative. Nell'UE il settore del tabacco dà lavoro a quasi 1,5 milioni di persone. In particolare, 400 000 persone sono impiegate nella coltivazione delle foglie di tabacco, e altre 956 000 lavorano nella vendita di tabacco al minuto (10). D'altro canto, le accise sui prodotti del tabacco ammontano ogni anno a quasi 100 miliardi di euro, e il settore riveste grande importanza nelle esportazioni, essendo uno dei pochi che mantengono bilanci positivi a livello sia europeo che di numerosi Stati membri. Nel 2010 le esportazioni di prodotti del tabacco provenienti dall'UE sono ammontate a circa 55 000 tonnellate, i principali esportatori sono stati rispettivamente la Bulgaria, con 13 200 tonnellate, la Grecia, con 11 200 e la Francia con 8 000 tonnellate. Inoltre, la coltivazione del tabacco dà lavoro a 400 000 persone nell'UE, per lo più in regioni depresse e senza alternative. Le statistiche dell'UNITAB e del Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'UE (COPA) indicano che il 96 % delle imprese agricole impegnate nella coltivazione di tabacco sono a conduzione familiare e hanno una superficie coltivata compresa tra 0,5 e 3 ettari (11).

3.   Osservazioni generali

3.1

La proposta di direttiva sui prodotti del tabacco presentata dalla Commissione europea è incentrata su sei campi di attuazione:

etichettatura e confezionamento,

ingredienti,

formati,

rintracciabilità ed elementi di sicurezza,

vendite a distanza transfrontaliere,

prodotti del tabacco non da fumo e ampliamento della gamma di prodotti regolamentati.

Di questi sei campi, tre avrebbero un enorme impatto in termini di occupazione e di prelievo fiscale per gli Stati membri. Nel caso dell'etichettatura, del confezionamento e degli ingredienti, la proposta impone un ampliamento sproporzionato delle avvertenze relative alla salute rispetto alla situazione attuale, con una limitazione del formato, del gusto e del contenuto dei prodotti del tabacco. Ad esempio, tutte le confezioni dovranno recare avvertenze relative alla salute, sotto forma di immagini e di testo, sul 75 % della superficie, nonché nuove avvertenze testuali sui lati (50 % di ciascun lato), in aggiunta al bollo fiscale obbligatorio in alcuni Stati membri, al messaggio relativo al divieto di vendita a minori e allo spazio riservato alle nuove misure rivolte a garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei prodotti del tabacco. Tutto ciò comporta di fatto una riduzione estrema dello spazio disponibile per la comunicazione dei marchi commerciali legittimamente registrati. D'altra parte, i pacchetti dovranno essere conformi a un'altezza e a un'ampiezza minime, cosa che comporterà la sparizione di alcuni modelli. È il caso del modello "casket" molto richiesto in alcuni paesi, tra cui la Grecia. Sparirebbe anche il modello di pacchetto più venduto in Portogallo. D'altra parte, tali modifiche della confezione, che non sono basate su prove scientifiche, potrebbero mettere a rischio dei posti di lavoro nell'industria degli imballaggi e delle confezioni, che riveste grande importanza in numerosi paesi europei come, ad esempio, Germania, Polonia, Francia, Regno Unito e Austria. Va segnalato che i requisiti minimi di altezza e larghezza per i prodotti del tabacco non sono stati inclusi né nella consultazione pubblica, né nella relazione sull'impatto. Inoltre sarà vietata la vendita di sigarette con aromi caratterizzanti, e viene introdotta una nuova definizione di sigaretto, contraria alle legislazioni fiscali vigenti nell'UE da poco più di un anno (12).

3.2

Di conseguenza, nel momento in cui tutti i pacchetti avranno lo stesso formato e sapore, il prezzo costituirà l'unico criterio di distinzione tra le varie marche, cosa che comporterà un impoverimento della catena di valore dell'intero settore. Nel momento in cui il prezzo sarà l'unico elemento di concorrenza, si produrrà un ribasso dei prezzi che causerà, da un lato, una caduta dei redditi degli operatori del settore e del gettito fiscale degli Stati e, dall'altro, la perdita di occupazione nel settore.

3.3

Il fatto che il prezzo costituisca l'unico possibile criterio di distinzione farà sì, ad esempio, che le imprese che producono nell'UE troveranno meno interessante il tabacco di qualità che viene coltivato nell'UE, dal momento che la qualità cesserà di essere un criterio per l'acquisto della foglia di tabacco. Contrariamente a quanto afferma la Commissione nella valutazione di impatto, ciò comporterà un grave rischio per i posti di lavoro che dipendono da questa coltura. Attualmente nell'UE il raccolto di foglie di tabacco ammonta a 250 000 tonnellate all'anno. Il principale produttore è l'Italia, con 89 000 tonnellate, seguita dalla Bulgaria con 41 056 tonnellate, dalla Spagna con 38 400, e dalla Grecia con 24 240. Il segmento della coltivazione del tabacco dà lavoro a 400 000 persone, di cui 110 000 in Bulgaria, 75 100 in Polonia e 59 300 in Italia (13).

3.4

La standardizzazione dei formati e dei gusti potrebbe inoltre comportare un aumento del contrabbando. Se tutti i prodotti finiranno per essere quasi identici, ne beneficeranno i settori criminali, che potranno facilmente realizzare i loro prodotti di contrabbando con i formati e i sapori originali, ai quali i consumatori sono abituati, e soddisfare la relativa domanda attraverso canali irregolari, senza versare un euro alle amministrazioni delle Finanze degli Stati membri. Inoltre tali prodotti saranno realizzati senza alcun controllo di qualità, cosa che comprometterà fortemente la sicurezza dei consumatori.

3.5

Secondo le ultime cifre disponibili, nell'UE il commercio illecito causa annualmente un ammanco di 10 miliardi di euro nel gettito delle imposte sui prodotti del tabacco. Attualmente le vendite di tabacco di contrabbando nell'UE rappresentano il 10 % del totale (14). Il CESE accoglie pertanto con favore la firma, avvenuta il 12 novembre 2012 nell'ambito della convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità, di un protocollo sull'eliminazione del commercio illecito di prodotti del tabacco. La convenzione, che è stata negoziata dalla Commissione europea per conto dell'Unione e dei suoi Stati membri, invita le parti in causa ad adottare misure efficaci per eradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di prodotti del tabacco (15).

3.6

Oltre alla perdita di gettito fiscale, l'incremento del commercio illecito condurrà a un ribasso delle vendite di tabacco, che si ripercuoterà sull'intera catena del valore, ma in maniera particolare sul settore della vendita al dettaglio. Nell'UE quasi 1 000 000 di posti di lavoro dipendono direttamente o indirettamente dalla vendita al dettaglio di tabacchi in minimarket, chioschi o negozi specializzati, quali le rivendite di tabacchi e valori bollati regolate e controllate dallo Stato, che si trovano in Francia, Italia, Spagna, e da poco anche in Ungheria. Nella sola Grecia 40 000 posti di lavoro dipendono dalla vendita al minuto di tabacchi (16).

3.7

Il CESE riconosce il possibile rischio per l'occupazione in tutti i settori della filiera di produzione, confezionamento e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, nonché nelle zone agricole in cui non sono state sviluppate alternative e non sono più disponibili i sussidi della politica agricola comune. Va tenuto conto del fatto che la coltivazione del tabacco contribuisce all'occupazione rurale. Il CESE chiede che venga dedicata la dovuta attenzione a minimizzare questi rischi per il mercato del lavoro e raccomanda con forza di applicare tutte le forme disponibili di misure transitorie e di ristrutturazione, in particolare regimi di formazione per i lavoratori in aggiunta a un sostegno nel campo della scienza, della tecnica e dell'innovazione per le imprese e le aziende agricole che producano nuovi tipi di prodotti, al fine di mantenere l'occupazione. Negli Stati membri maggiormente colpiti da tali possibili ristrutturazioni occorrerebbe utilizzare in maniera efficace, in particolare nel contesto dell'attuale crisi, i fondi strutturali e di coesione, i fondi regionali e i fondi per la ricerca e l'innovazione.

3.8

Riassumendo, il CESE riconosce che la proposta di direttiva può comportare rischi considerevoli, ma chiede che vengano tenuti presenti i previsti sviluppi positivi in termini sia di riduzione delle spese sanitarie che di miglioramento dei livelli di salute, dato che i cittadini europei possono legittimamente attendersi dall'UE un livello elevato di tutela della salute umana, a norma dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali.

3.9

D'altro canto tale proposta comprende 16 atti delegati che conferiscono alla Commissione poteri di regolamentazione e decisione in merito a elementi essenziali della direttiva, cosa che invece è esplicitamente esclusa dall'articolo 290 del TFUE (17). In tal modo il Consiglio, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali vengono lasciati quasi senza margini di azione ai fini della regolamentazione di aspetti fondamentali della direttiva.

4.   Osservazioni particolari

4.1

Le misure inserite nella proposta di direttiva in esame sono molto restrittive e sono basate su criteri tendenti a ridurre l'attrattività del tabacco per raggiungere gli obiettivi sanitari che perseguono Inoltre, il CESE segnala l'esigenza di attuare piani e campagne di educazione rivolti specificamente ai giovani europei. In tale contesto va ricordato che le aspettative della stessa Commissione sugli effetti sanitari delle sue misure potrebbero apparire poco ambiziose (2 %). Questa progressività impedirà comunque l'insorgere di danni economici gravi e, pertanto, potenzialmente sproporzionati.

4.1.1

Le avvertenze relative alla salute che occuperanno il 75 % di entrambe le facce del pacchetto, oltre alle nuove diciture che saranno apposte sui lati del pacchetto stesso, coprendone il 50 % (articolo 9), non sono misure basate su prove scientifiche incontrovertibili. Sebbene uno studio di David Hammond (18) indicasse che tali avvertenze sono efficaci, altri studi, come quello eseguito dall'università di Maastricht (19) e dal Dipartimento alimentazione e farmaci (FDA) degli Stati Uniti (20) mostrano il contrario, vale a dire che le avvertenze esplicite per la salute non sono efficaci per ridurre il numero dei fumatori. A tale proposito, secondo l'Eurobarometro della stessa Commissione europea (21), nove fumatori su dieci riconoscono che le avvertenze di grande formato non li inducono ad astenersi dal fumare e sette su dieci ritengono che tale tipo di misura non contribuisca a diminuire il consumo da parte dei minori. Anche la recente sentenza di una corte d'appello federale degli Stati Uniti giunge alla conclusione che non vi sono prove sufficienti circa l'efficacia di queste avvertenze per la salute esplicite e di grandi dimensioni. Nella sentenza si afferma che non esiste alcuna prova del fatto che tali avvertenze abbiano provocato direttamente una diminuzione sostanziale dei livelli di tabagismo in alcuno dei paesi dove il loro uso è attualmente obbligatorio, e che le verifiche eseguite sono risultate molto poco probanti (22).

4.2

Questo aumento sproporzionato delle dimensioni delle avvertenze relative alla salute comporterà:

l'esproprio unilaterale dei legittimi diritti di proprietà intellettuale e industriale dei fabbricanti, che non potranno utilizzare i loro marchi registrati. Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea (23), i produttori hanno il diritto di utilizzare i loro marchi commerciali registrati e di continuare a individualizzare i loro prodotti;

una nuova limitazione della concorrenza, in un settore in cui le possibilità di differenziarsi sono già molto limitate;

la violazione dei diritti commerciali di base connessi a ogni attività commerciale legale;

un freno all'immissione di nuovi prodotti sul mercato;

l'eliminazione della ricerca e di un possibile miglioramento qualitativo dei prodotti offerti. Viene limitata in maniera arbitraria l'introduzione di prodotti di nuova generazione, senza dare la possibilità di definire un quadro regolamentare chiaro che serva per analizzare la riduzione dei rischi che tali prodotti possono comportare per la popolazione, cosa che può costituire anche un freno alla creazione di ricchezza e di posti di lavoro associati all'innovazione e alla ricerca relative a questi prodotti. Per di più questi nuovi prodotti, dal rischio potenzialmente minore, non devono essere assoggettati alle stesse restrizioni che si applicano ai prodotti convenzionali.

4.3

Altrettanto vale per la limitazione degli ingredienti, volta a eliminare sapori e aromi caratterizzanti (articolo 6), la quale non si basa su studi scientifici riguardanti ad esempio la riduzione della loro tossicità e della loro capacità di indurre dipendenza, bensì su un criterio soggettivo come quello di ridurre l'attrattività del tabacco, e su stereotipi soggettivi in merito al tipo di tabacco che viene consumato dalle varie fasce d'età e dai due sessi. La stessa soggettività emerge nel caso della proibizione arbitraria e ingiustificata di alcuni formati – tra cui le sigarette slim o sottili (che non è stata menzionata nella consultazione pubblica e non rientra nella valutazione di impatto), le sigarette corte, o l'intera categoria delle sigarette al mentolo - come pure della determinazione di un peso minimo dei sacchetti di tabacco da fumo, della standardizzazione del formato delle latte di tabacco, o ancora di più della creazione di una nuova categoria di sigaretti, in violazione della direttiva 2011/64/UE (24) in vigore dal 1o gennaio 2011. Tale proibizione delle sigarette slim e delle sigarette al mentolo, che sono consumate ampiamente in vari paesi europei, farebbe sì che i consumatori, non potendo procurarsi tali prodotti, dovrebbero ricorrere al mercato del contrabbando per poterli acquistare. Per di più si tratta di prodotti di tabacco consumati principalmente da fumatori adulti, e pertanto non si può invocare in questo caso l'argomento della prevenzione dell'accesso dei minori al consumo di tabacco. Nel caso specifico del mentolo, ad esempio, va ricordato che tale tipo di sigarette è consumato principalmente da anziani, e che per di più paesi dotati di legislazioni molto sviluppate per la lotta al tabagismo, con disposizioni molto concrete riguardo il divieto di determinati ingredienti, come gli Stati Uniti o il Canada, non lo hanno vietato, cosa che induce il CESE a proporre che la proibizione relativa al mentolo venga soppressa dalla proposta di direttiva.

4.3.1

Il CESE condivide infine totalmente la proposta della Commissione di vietare l'immissione nel mercato di nuovi prodotti al sapore di gomma da masticare, piña colada, mojito ecc., ossia le cosiddette sigarette al sapore di dolciumi, che possono essere destinate essenzialmente a consumatori giovani.

4.3.2

Un'eccessiva limitazione degli ingredienti provocherebbe una standardizzazione del sapore e, pertanto, l'impossibilità di differenziarsi fra concorrenti, limitando gli investimenti e il possibile lancio di nuovi prodotti, il tutto a detrimento dei consumatori, che vedranno compromessa la loro possibilità di scelta.

4.4

Il CESE chiede alla Commissione una definizione chiara e un quadro giuridico adeguato per i "prodotti a rischio ridotto" che concretizzi in maniera scientificamente certa la diminuzione del rischio rispetto ai prodotti convenzionali. Il concetto di rischio ridotto si applica ai prodotti che possono sostituire le sigarette convenzionali, ma comportano un rischio molto minore per la salute, e non ai prodotti per smettere di fumare. I prodotti che contengono tabacco (e non nicotina chimica) e che pertanto sono assoggettati alla direttiva, devono essere oggetto di una definizione e di una regolamentazione chiare, che permettano di comunicare ai consumatori le loro caratteristiche.

4.5

D'altra parte la Commissione inserisce nella proposta di direttiva misure rivolte a ridurre il commercio illecito di tabacco. Per esempio l'articolo 14 istituisce un sistema di monitoraggio e di controllo, come pure varie misure di sicurezza aggiuntive, rivolte a fare in modo che nell'UE si vendano solo prodotti conformi alla direttiva. Tale misura comporterà un onere economico e amministrativo sproporzionato, che numerose piccole e medie imprese non potranno sostenere e che, lungi dal ridurre il commercio illecito, imporrà un ulteriore onere amministrativo agli Stati membri per l'esecuzione dei controlli. Il sistema inoltre non servirà a frenare il contrabbando e il commercio illecito, che saranno invece favoriti dal resto delle misure proposte nel documento in esame. In tale contesto il CESE ritiene che le disposizioni dell'articolo 14 della proposta di direttiva dovrebbero essere esattamente uguali alle clausole sul monitoraggio e la tracciabilità incluse nel protocollo sul commercio illegale concluso alla fine dello scorso anno dalla conferenza delle parti nel quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (25).

4.6

Infine, la direttiva consentirà alla Commissione di regolare e modificare, mediante una serie di nuovi atti delegati, aspetti fondamentali come per esempio il tenore di additivi o il contenuto, la collocazione e il formato delle avvertenze relative alla salute. Sotto questo profilo, agli Stati membri rimane un margine minimo di discrezionalità nell'attuazione delle disposizioni della direttiva: un livello di interventismo estremo, raggiunto finora poche volte nell'UE, che a sua volta compromette i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come stanno già sostenendo i parlamenti nazionali di otto Stati membri (26) (Italia, Repubblica ceca, Grecia, Bulgaria, Danimarca, Portogallo, Romania e Svezia). Il Parlamento italiano, per esempio, ha non soltanto segnalato che la proposta lede i suddetti principi, ma ha anche affermato che alcuni dei modelli di sigarette proibite, come le slim e le sigarette a bassa concentrazione di catrame, possono costituire uno strumento utile per una politica intesa a ridurre il consumo o ad aiutare i consumatori a smettere (27).

4.6.1

Per esempio gli articoli 8, 9 e 11 della proposta consentono alla Commissione di modificare mediante un atto delegato la formulazione, la grafica, la presentazione, il formato e la collocazione delle avvertenze relative alla salute. Inoltre, l'articolo 6 consente alla Commissione di decidere, mediante un atto delegato, i contenuti e i tenori massimi degli additivi.

4.6.2

Nel caso dei sigari, dei sigaretti e del tabacco da pipa, la proposta di direttiva prevede inoltre la possibilità di sopprimere automaticamente determinate esenzioni se interverrà un mutamento sostanziale della situazione, ossia se vi sarà un aumento delle vendite pari ad almeno il 10 % in almeno 10 Stati membri, o un aumento del 5 % dei fumatori di età inferiore a 25 anni. La Commissione non è consapevole del fatto che in 10 degli attuali 27 Stati membri il mercato di tali prodotti è estremamente ristretto e una variazione del 10 % potrebbe verificarsi facilmente, ragion per cui la misura è del tutto priva di senso e genera una grande incertezza giuridica in questo comparto.

4.7

Sebbene la delega di poteri mediante atti delegati sia prevista dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario che tali atti siano conformi a una serie di requisiti. Un atto delegato deve riguardare esclusivamente elementi non essenziali di un atto legislativo, cosa che non avviene nel caso della proposta in esame.

Bruxelles, 11 luglio 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  Articolo 114 TFUE:

"1.

Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno."

(2)  Cfr. causa C-491/01 The Queen contro Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd.

(3)  GU C 128 del 18.5.2010, pagg. 89-93.

(4)  http://europa.eu/rapid/press-release_OLAF-11-5_en.htm?locale=EN.

(5)  Cfr. lo studio Il settore del tabacco in Europa: l'analisi della situazione socioeconomica, elaborato (in inglese) da Nomisma, e il comunicato stampa del 16 novembre 2012 della Commissione europea.

(6)  Idem.

(7)  http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=2012&number=0366&appLng=IT.

(8)  GU C 351 del 15.11.2012, pagg. 6-11.

(9)  Report on the implementation of the Council Recommendation of 30 November 2009 on Smoke-free Environments (Relazione sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 2009 sugli ambienti senza fumo).

(10)  Studio Il settore del tabacco in Europa: l'analisi della situazione socio-economica, elaborato da Nomisma.

(11)  DIVTOB: Diversification for Tobacco Growing Regions in the Southern European Union. Hohenheim University. Sixth Framework Programme funded European Research and Technological Development [Diversificazione per le regioni che producono tabacco nell'Unione europea meridionale. Università di Hohenheim. Ricerca e sviluppo tecnologico europei finanziati dal Sesto programma quadro].

(12)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, GU L 176 del 5.7.2011, pagg. 24-36.

(13)  Cfr. nota 10.

(14)  Cfr. nota 5.

(15)  Cfr. nota 5.

(16)  Cfr. nota 10.

(17)  GU 115 del 9.5.2008, pag. 172.

(18)  Hammond, D.: Health warning messages on tobacco products: a review (Analisi delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco), Tobacco Control 2011; 20:327-3. Sambrook Research International, A review of the science base to support the development of health warnings for tobacco packages (Analisi delle basi scientifiche a sostegno della realizzazione di avvertenze per la salute per gli imballaggi dei prodotti del tabacco) Newport: Sambrook Research International; 2009 (studio elaborato per la Commissione europea).

(19)  http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Sitewide/News1/SmokersWillNotBePutOff1.htm

(20)  Nonnemaker, J., et al., Experimental Study of Graphic Cigarette Warning Labels: Final Results. Report Prepared for Center for Tobacco Products, Food and Drug Administration (Studio sperimentale sulle etichette delle sigarette recanti avvertenze esplicite: risultati finali. Relazione elaborata per conto del centro per i prodotti del tabacco, Dipartimento alimentazione e farmaci), Contract No. HHSF-223-2009-10135G, dicembre 2010.

(21)  http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf.

(22)  RJ Reynolds Tobacco Company v Food & Drug Administration, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, agosto 2012.

(23)  Sentenza del 17 ottobre 1990 nella causa C-10/89.

(24)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, GU L 176 de 5.7.2011, pagg. 24-36.

(25)  http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5(1)-en.pdf.

(26)  http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=2012&number=0366&appLng=IT.

(27)  Parere della Commissione Affari sociali del Parlamento italiano sul doc. COM(2012)788 final.


ALLEGATO

al Parere del Comitato economico e sociale europeo

I seguenti emendamenti, pur avendo ricevuto almeno un quarto dei voti espressi, sono stati respinti nel corso delle deliberazioni:

Controparere

Sostituire il testo del parere con quanto segue:

1.    Conclusioni

1.1

La base giuridica della proposta di direttiva presentata dalla Commissione è l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1). L'obiettivo della proposta è ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita del tabacco e dei prodotti correlati allo scopo di garantire un adeguato funzionamento del mercato interno. Al punto 3.9.1 della relazione, la Commissione osserva che la scelta di tale base giuridica è stata confermata dalla Corte di giustizia in relazione alla direttiva 2001/37/CE (2), e che quindi la stessa base giuridica è appropriata per la proposta in oggetto. La direttiva del 2001 e l'attuale proposta di revisione puntano quindi entrambe al funzionamento adeguato del mercato interno e ad un livello elevato di tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dal tabacco.

1.2

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno meriti un convinto sostegno, oltre a offrire agli Stati membri un incentivo in più per fare i passi necessari e auspicabili per proteggere la salute umana e a consentire loro di adottare misure più rigorose di quelle contenute nella proposta.

1.3

In linea con numerosi precedenti pareri sul tema della salute e su temi connessi, il Comitato concorda pienamente con il giudizio della Commissione europea secondo cui il diritto alla salute deve avere la priorità su ogni considerazione economica. Il Comitato è pertanto decisamente favorevole alla promozione di piani e campagne di educazione e di sensibilizzazione pubblica circa le gravi ripercussioni del fumo sulla salute. Tali piani e campagne dovrebbero affiancarsi alle varie misure proposte per ridurre i fattori che incentivano i giovani a iniziare a fumare e per aiutare a smettere coloro che sono già dipendenti dalla nicotina. Il Comitato raccomanda di dare maggior rilievo a questo aspetto, per sottolineare l'importanza, a livello dell'UE, di strategie di educazione e di consulenza che ricorrano alla scuola, per far sì che tutti i bambini e i giovani siano informati in maniera corretta, completa e regolare dei fatti riguardanti il fumo, dei suoi effetti dannosi, della sua capacità di causare dipendenza e di altri problemi per la salute derivanti dalla nicotina, nonché dell'effetto cancerogeno e di altri effetti sulla salute derivanti dall'esposizione al fumo attivo e passivo (3).

1.4

Il Comitato si rende conto del fatto che determinati posti di lavoro possano essere a rischio, in comparti agricoli dove non sono state sviluppate forme di occupazione alternative e dove i sussidi della PAC legati alla produzione di tabacco non sono più disponibili. In tali casi bisognerebbe mettere urgentemente a disposizione aiuti transitori, oltre a un sostegno scientifico e tecnico volto a sviluppare altre coltivazioni, altrettanto redditizie ma più sostenibili, più accettabili sul piano sociale e meno dannose, nonché, quando sia possibile, posti di lavoro di migliore qualità. Lo stesso vale per altri posti di lavoro della catena di distribuzione che sono direttamente messi a rischio dalla proposta in esame. Nell'interesse della salute pubblica, l'offerta di un sostegno pubblico a posti di lavoro di migliore qualità è perfettamente giustificata e andrebbe incoraggiata.

1.5

In ogni caso, occorre tenere conto del principale vantaggio, che è quello di evitare che muoiano o si ammalino a causa del tabacco i dirigenti, lavoratori e consumatori che già fumano, nonché i potenziali fumatori di tutte le età e di tutte le condizioni sociali, che d'ora in poi saranno meno soggetti a pressioni commerciali dirette il cui obiettivo è incoraggiarli a fumare. Secondo la valutazione di impatto della Commissione, ciò comporterà un vantaggio netto di 4 milioni di euro per l'economia europea, nonché risparmi nella spesa sanitaria per 506 milioni di euro e un risparmio di 16 800 000 anni di vita (4). Occorre creare nuovi posti di lavoro grazie a misure appropriate e alla riassegnazione dei finanziamenti nell'UE, nonché facendo un uso migliore del gettito fiscale al livello nazionale.

1.6

Il Comitato osserva che nell'UE il gettito delle accise sul tabacco ammonta attualmente a circa 100 miliardi di euro. Tassare i prodotti del tabacco costituisce il modo più efficace ed economico per ridurre il consumo, specie tra i giovani e i gruppi a più basso reddito, ossia i soggetti più vulnerabili della nostra società (5). Dagli studi effettuati risulta che il prezzo dei prodotti del tabacco costituisce la terza ragione in ordine di frequenza che induce i fumatori a smettere (6). Chi smette di acquistare prodotti del tabacco può utilizzare i soldi risparmiati acquistando altri prodotti, comunque soggetti a tassazione. Va inoltre notato che le tasse riscosse adesso vengono usate per pagare prestazioni sanitarie a favore di persone che hanno iniziato a fumare cinquant'anni fa; coloro che cominciano a fumare adesso avranno bisogno di analoghe prestazioni sanitarie tra cinquant'anni. L'esperienza attuale dimostra che i governi degli Stati membri sono perfettamente consapevoli di ciò e sono stati in grado di continuare a innalzare la tassazione malgrado una contrazione dell'uso e delle vendite di prodotti del tabacco in Europa. Non vi sono motivi per cui la proposta in esame debba cambiare tale situazione.

1.7

Il Comitato auspica che vengano prese tutte le misure necessarie a garantire che la legislazione sia applicata rapidamente ed efficacemente in tutti gli Stati membri, onde prevenire un ulteriore aumento del commercio illegale (contrabbando, contraffazione, importazione clandestina e fabbricazione illegale) da parte di reti criminali, che rappresenta la minaccia più importante all'occupazione e al gettito delle accise nell'UE. D'intesa con l'industria del tabacco bisognerà proporre ulteriori misure in grado di limitare la contraffazione e il contrabbando e semplificare l'identificazione, ad esempio inserendo contrassegni di difficile imitazione o una marchiatura elettronica nei pacchetti. Il Comitato osserva che con le moderne tecnologie è relativamente facile contraffare quasi ogni merce o imballaggio, e dedicare ulteriore spazio ad adeguate avvertenze sanitarie non avrà probabilmente un forte impatto in un senso o nell'altro.

1.8

Oltre agli ampi poteri assegnati alla Commissione per sviluppare ulteriormente aspetti essenziali della direttiva attraverso atti delegati, va garantito che il processo decisionale sia aperto e rispettoso degli interessi degli Stati membri. Il Comitato sottolinea che le azioni vincolanti devono essere conformi all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

1.9

Il CESE è nettamente favorevole al contenimento del rischio e chiede quindi alla Commissione una definizione chiara e un quadro giuridico adeguato per i "prodotti a rischio ridotto". Ciò vale in particolare per i prodotti che contengono tabacco ma hanno un tenore ridotto di nicotina, oppure contengono nicotina, ma non tabacco, e sono soggetti alla direttiva. Il Comitato riconosce che alcuni di questi prodotti possono costituire un passo in avanti, nel quadro di controlli che devono ancora essere sviluppati, per ridurre gli effetti negativi a lungo termine del fumo di tabacco come conseguenza della dipendenza dalla nicotina.

2.    Introduzione

2.1

Il Comitato è pienamente consapevole dei rischi che il tabacco, in tutte le sue forme, comporta per la salute pubblica. Esso costituisce la principale causa di morte prematura nell'UE, provocando quasi 700 000 decessi all'anno. La proposta in esame è intesa pertanto a scoraggiare l'acquisizione dell'abitudine a consumare tabacco, specie da parte dei giovani e di altri gruppi vulnerabili. Nella proposta la Commissione nota che il 70 % dei fumatori inizia a fumare prima di aver compiuto i 18 anni, e il 94 % prima dell'età di 25 anni, cosa che rende ancora più necessario adottare misure rivolte ai minori e ai giovani (7).

2.2

In tale contesto, il Comitato ritiene che la revisione della direttiva sia assolutamente necessaria e vada eseguita senza indugio, e osserva che in taluni paesi il livello di consumo di tabacco rimane tenacemente elevato, anche quando vigono rigide legislazioni volte a scoraggiarlo. È anche evidente che i controlli in vigore hanno comportato riduzioni significative del consumo nella maggior parte degli Stati membri. In Spagna è stata segnalata una riduzione del 2 % in un breve arco di tempo. La proposta in esame intende replicare tale risultato in tutta Europa. Anche il Comitato è decisamente favorevole alla promozione di piani e campagne di educazione e sensibilizzazione pubblica volti a sottolineare i gravi effetti del fumo sulla salute.

2.3

Il CESE prende atto del fatto che nell'UE la proposta ha suscitato preoccupazioni in merito ai posti di lavoro, al gettito fiscale e all'economia in generale. L'industria del tabacco ha segnalato che dà lavoro a 1 500 000 persone, 400 000 delle quali sono addette alla coltivazione della pianta del tabacco. Dati della Commissione e di altre fonti indicano che tali cifre comprendono gli addetti che lavorano nella catena di approvvigionamento in modo stagionale, temporaneo o a tempo parziale. Ad esempio il numero di coloro che sono addetti direttamente ed esclusivamente alla coltivazione del tabacco è stimato in meno di 100 000 persone. La produzione di tali coltivatori ammonta a circa un quarto della materia prima utilizzata per la produzione e le vendite nell'UE, mentre il resto proviene da importazioni, principalmente dagli Stati Uniti. Altri posti di lavoro nei comparti del confezionamento, della commercializzazione, della vendita, dei servizi giuridici, della ricerca e della distribuzione non dovrebbero essere coinvolti. Non si capisce pertanto perché i cambiamenti proposti per quanto riguarda le confezioni del prodotto finito debbano avere un impatto rilevante sugli attuali livelli di occupazione. Si capisce ancor meno perché le misure proposte dovrebbero essere infondate e di difficile riuscita o addirittura potenzialmente catastrofiche per il settore del tabacco. Il CESE crede esattamente il contrario: le misure avranno effetti utili, cospicui e proporzionati sulla salute pubblica, e d'altro canto un effetto contenuto sulla crescita e la redditività complessive del settore. Anzi, le eventuali perdite di nuovo fatturato generato da giovani consumatori saranno più che compensate dalla riduzione di entità molto maggiore delle vendite illegali, che non sono utili per nessuno se non per le bande criminali che vi sono coinvolte.

2.4

Nondimeno, la coltivazione del tabacco nell'UE offre posti di lavoro, perlopiù in aree svantaggiate, nelle quali sono state sviluppate sinora poche alternative. Adesso che i sussidi della politica agricola comune per la produzione di foglie di tabacco non sono più disponibili, occorre urgentemente un sostegno tecnico e finanziario transitorio per contribuire al passaggio a fonti di reddito meno dannose, più a lungo termine e maggiormente sostenibili. Lo stesso vale per gli altri posti di lavoro nella catena di distribuzione che saranno eventualmente perduti nel perseguimento dell'interesse pubblico, e che dovrebbero ovviamente essere oggetto di un sostegno pubblico.

2.5

Ogni anno vengono riscosse accise sui prodotti del tabacco per un ammontare prossimo ai 100 miliardi di euro. Il Comitato osserva che, mentre tale gettito fiscale contribuisce a compensare le spese sanitarie per coloro che hanno iniziato a fumare cinquant'anni fa o più, lo stesso livello di tassazione sarà necessario tra cinquant'anni per curare coloro che iniziano oggi ad acquistare e a consumare prodotti del tabacco. Saranno pertanto necessari aumenti del prelievo fiscale per compensare ogni riduzione delle vendite. Finora i governi degli Stati membri hanno dimostrato di essere consapevoli di questa situazione e possono mantenere con successo o addirittura innalzare il prelievo fiscale complessivo, malgrado il declino delle vendite degli ultimi anni. Per esempio nel Regno Unito, stando a una recente relazione del gruppo parlamentare interpartito sul fumo e la salute (2013) (8), nel periodo dal 1992 al 2011, a causa del continuo aumento dei prezzi e di un livello di accise pari o superiore al 75 % del prezzo complessivo al dettaglio, le vendite di sigarette si sono ridotte del 51 %, mentre il gettito delle accise aumentava del 44 %. In un analogo arco di tempo i fumatori adulti sono diminuiti dal 27 al 20 %.

2.6

Sebbene i prodotti del tabacco manifatturati nell'UE siano poi in maggioranza venduti nella stessa UE, una certa quantità di tali prodotti viene esportata. Le cifre fornite dal settore attestano esportazioni complessive di prodotti del tabacco per circa 55 000 tonnellate nel 2010, dirette principalmente a paesi dell'Africa e dell'Asia dove attualmente la speranza di vita è, purtroppo, così bassa che non sono riscontrabili specifici impatti negativi sulla salute. Man mano che altri problemi saranno risolti e che la speranza di vita aumenterà in linea con gli obiettivi, l'impatto della dipendenza dalla nicotina e dell'uso di tabacco risulterà più evidente, così come avviene per altre malattie esportate.

2.7

Il CESE osserva che, in contrasto con quanto sopra, nei paesi, sviluppati dell'UE, con l'allungamento della speranza di vita e della vita lavorativa le conseguenze del tabacco sul posto di lavoro e per la società nell'insieme saranno sempre più evidenti, divenendo quindi un problema e una responsabilità crescenti e più visibili per i datori di lavoro e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nell'attuale recessione, la morte prematura (ed evitabile) di percettori di stipendi e salari e la perdita dei loro redditi o delle loro pensioni non farà che aggravare i problemi delle famiglie già impegnate a lottare per la loro sopravvivenza economica.

2.8

Il CESE osserva che malgrado il fatto che il periodo di induzione dei tumori connessi al fumo rimane costante, la speranza di vita complessiva per i non fumatori continua a crescere. Pertanto la diminuzione della speranza di vita connessa all'uso del tabacco è in crescita, dai 2-3 anni all'inizio del XX secolo fino ai 20-30 anni per coloro che cominciano a fumare tabacco adesso o nel periodo di applicazione della proposta in oggetto.

3.    Osservazioni generali

3.1

La proposta della Commissione europea in merito alla direttiva sui prodotti del tabacco si concentra su una serie di misure volte a garantire il funzionamento adeguato del mercato interno, comprese azioni volte a ridurre il commercio illegale, e a raggiungere un livello elevato di tutela della salute pubblica in relazione ai rischi derivanti dal consumo di tabacco. Le misure previste riguarderanno:

etichettatura e confezionamento;

ingredienti;

tracciabilità ed elementi di sicurezza;

vendite a distanza transfrontaliere;

prodotti del tabacco non da fumo e ampliamento della gamma di prodotti regolamentati.

3.2

In considerazione dei gravi rischi legati al tabacco, la proposta impone un'estensione delle avvertenze relative alla salute in relazione all'etichettatura, al confezionamento e agli ingredienti.

3.3

La proposta consente ai produttori di mantenere gli aromi necessari ai loro marchi attuali, ma limita l'uso di nuovi additivi non legati al tabacco intesi ad accrescere il mercato, in particolare tra i giovani. Tutte le confezioni dovranno recare avvertenze per la salute sotto forma di testi e immagini su almeno il 75 % della superficie, cui si aggiungeranno nuove avvertenze testuali sui lati delle confezioni (sul 50 % di ciascun lato), oltre al bollino fiscale richiesto da alcuni Stati membri, al testo relativo al divieto di vendita ai minori e allo spazio riservato alle nuove misure per il monitoraggio e la tracciabilità dei prodotti del tabacco. Ciò comporterà una riduzione dello spazio disponibile per esporre i marchi commerciali debitamente registrati e altre immagini aventi fini commerciali. Gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre confezioni completamente neutre, ma la proposta in esame non li obbliga a farlo. Vi saranno inoltre requisiti minimi riguardo all'altezza e alla larghezza delle confezioni, che faranno sì che alcuni tipi di confezione, specie quelle concepite per attirare i giovani, spariranno. Gli Stati Uniti hanno introdotto disposizioni simili nel 2009 per ridurre l'orientamento commerciale verso i minori e i giovani. Il Comitato è favorevole a tutte queste misure.

3.4

Saranno necessari cambiamenti nel disegno delle confezioni, ma non si vede come questo debba comportare impatti significativi sui posti di lavoro del settore del confezionamento, in paesi come la Germania, la Polonia, la Francia, la Repubblica ceca e l'Austria. Si prevede che in tutta l'UE le vendite di base di ogni tipo di prodotti finiti del tabacco si manterranno al livello attuale, a causa di un mercato realmente prigioniero composto da circa 150 000 000 di utenti che hanno sviluppato dipendenza dalla nicotina. Va tuttavia sottolineato il potenziale derivante dal miglioramento significativo della salute pubblica, sia in termini economici che, soprattutto, in termini di riduzione della sofferenza umana. Inoltre gli ex fumatori spenderanno i loro soldi in altri modi, generando pertanto opportunità per nuovi posti di lavoro. Si calcola che il consumo di tabacco costi annualmente 517 miliardi di euro (9) all'UE, mentre a livello di Stati membri i costi complessivi sono valutati in circa il 4,6 % del prodotto interno lordo dell'UE (10). Attualmente l'UE spende 25,3 miliardi di euro in prestazioni sanitarie per malattie correlate al consumo di tabacco, mentre il costo in termini di perdite di produttività è pari a 8,3 miliardi di euro (11). Tali costi sono quasi uguali ai proventi dell'industria del tabacco lungo l'intera catena di approvvigionamento (escluse le tasse), che ammontano a 35 miliardi di euro.

3.5

Il Comitato osserva che i costi associati direttamente alle malattie risultanti dall'uso di prodotti contenenti nicotina e tabacco costituiscono attualmente le migliori stime dei costi diretti a carico degli Stati membri. Essi sono molto inferiori al valore teorico della vita umana (un milione di euro per ogni vita perduta o abbreviata) usato dalla Commissione nelle precedenti valutazioni di impatto per giustificare misure legislative e per compensare i costi previsti per le imprese e altri soggetti. Se tale cifra, ben più grande, fosse computata nel presente contesto, ai vantaggi derivanti dall'adozione delle proposte in esame si aggiungerebbe l'importo di 700 miliardi di euro, sufficiente a mettere a tacere ogni altra considerazione.

3.6

Va inoltre osservato che fumare e le altre abitudini correlate non comportano alcun vantaggio sociale o economico per chi le pratica, se non quello di alleviare le conseguenze della loro dipendenza dalla nicotina. Tale dipendenza rende difficile e lungo smettere di fumare. Purtroppo, anche la consapevolezza del fatto che quasi la metà degli utenti ("clienti", "cittadini" e "persone vulnerabili") moriranno prematuramente a causa del loro vizio non basta da sola a indurre a superare tale dipendenza. Ciò rende necessario ridurre ogni incentivo a iniziare a fumare.

3.7

Le misure introdotte con la proposta in esame non sono intese a incidere sul comportamento dei fumatori adulti attuali e in realtà hanno poche possibilità di riuscirvi, ma dovrebbero, conformemente alle esperienze provenienti da tutto il mondo, ridurre ulteriormente gli incentivi a iniziare a fumare per i giovani. Soprattutto, ridurre il numero dei fumatori comporterà una limitazione sensibile dei costi sanitari, e nel corso del tempo salverà numerose vite umane e ridurrà la sofferenza umana.

3.8

Il CESE osserva che la proposta in esame non si spinge sino a introdurre confezioni interamente standardizzate, con colori e caratteri normalizzati, come avviene in Australia. I singoli marchi continueranno a essere contraddistinti dai nomi dei rispettivi produttori e da specifiche aromatizzazioni del tabacco. I requisiti in materia di qualità del prodotto continueranno a essere importanti perché i consumatori continueranno a essere informati circa il produttore del prodotto che acquistano.

3.9

Ci sono ben poche conferme convincenti del fatto che tali cambiamenti delle regole in materia di imballaggio comporteranno un aumento della contraffazione e del contrabbando. Al contrario, l'uso di tabacco illegale da parte dei fumatori è strettamente collegato al prezzo e alla disponibilità (12). Secondo i dati più recenti forniti dal settore, ogni anno un gettito di 10 miliardi di euro in accise sui prodotti del tabacco viene perduto a causa del commercio illegale. Attualmente le vendite di tabacco di contrabbando ammontano a circa il 10 % del totale (13). Vi è una disponibilità immediata di prodotti provenienti da paesi terzi, in particolare Russia e Cina. Nei paesi colpiti da difficoltà economiche e/o da un prelievo elevato sui prodotti del tabacco, la domanda è forte. Le vendite illegali mettono a rischio posti di lavoro nell'UE, riducono il gettito fiscale dei governi e limitano la redditività delle vendite legali. Ne consegue che occorre fare ogni possibile sforzo per limitare il contrabbando di tabacchi, accrescendo la sicurezza, applicando misure di sorveglianza e di prevenzione e assoggettando i prodotti del tabacco a controlli di qualità più rigidi, solo per fare alcuni esempi. Occorrerebbe prendere in considerazione il ricorso a contrassegni in rilievo o alla marchiatura elettronica, insieme ad altre misure già concordate con il settore del tabacco.

3.10

Qualunque sia il costo dell'attuazione di queste proposte, va ricordato che i possibili benefici globali in termini di miglioramento della salute pubblica legati a una riduzione del consumo di tabacco sono ben più importanti. Da studi sull'argomento risulta che i governi e i datori di lavoro che hanno preso l'iniziativa di vietare il fumo sul posto di lavoro hanno constatato effetti positivi immediati in termini di maggiore produttività, di minore assenteismo, di riduzione delle spese di manutenzione e cura degli ambienti di lavoro e di riduzione dei costi sanitari e previdenziali (14).

3.11

La proposta contiene anche 16 atti delegati che conferiscono alla Commissione europea la facoltà di introdurre rettifiche e di adottare decisioni su aspetti specifici della direttiva, conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (15).

4.    Osservazioni specifiche

4.1

La direttiva dovrebbe continuare a concentrarsi sia sul raggiungimento degli obiettivi di mercato interno e di salute pubblica che si prefigge e introdurre quindi misure a lungo e a breve termine. Sotto questo profilo è importante constatare che la Commissione europea valuta gli effetti del provvedimento in termini di salute in una riduzione del 2 % del numero di persone che attualmente fumano o potrebbero fumare. La direttiva è intesa principalmente a limitare l'aumento del consumo piuttosto che a ridurne i livelli attuali. Sebbene la percentuale menzionata possa sembrare modesta, l'impatto in differenti settori è nettamente positivo.

4.2

Le persone in età lavorativa che smettono di fumare e i potenziali fumatori che non prendono l'abitudine vivono più a lungo e hanno pertanto una vita lavorativa più lunga. Si ritiene che al momento attuale i fumatori muoiano 14 anni prima delle persone che non hanno mai fumato, e ciò a causa di malattie connesse al fumo o delle relative complicanze. Man mano che la speranza di vita media aumenta, in particolare per coloro che non fumano, la differenza aumenterà in proporzione. Una riduzione del 2 % del consumo di tabacco equivale a 2 400 000 fumatori che smettono e a 16 800 000 anni di vita guadagnati. Ciò rappresenterebbe per la società un guadagno di 10,3 miliardi di euro all'anno e comporterebbe inoltre una riduzione delle spese sanitarie nella misura di 506 milioni di euro all'anno. I vantaggi derivanti da un aumento della produttività dovuto alla riduzione dell'assenteismo, al calo del prepensionamento e ad altri fattori ammonterebbe a 165 milioni di euro all'anno (16).

4.3

L'obbligo di applicare avvertenze per la salute sul 75 % delle due facce principali della confezione, e nuovi testi informativi sul 55 % dei due lati della confezione (articolo 9), fa parte del complesso di misure rivolte a ridurre il numero complessivo dei fumatori. Le confezioni dei prodotti del tabacco devono essere concepite in modo da fornire un'indicazione non fuorviante in merito al contenuto. Occorre pertanto apporre informazioni chiare sui rischi per la salute, compresi i rischi di morte prematura. È necessario inoltre che nei punti di vendita figurino delle avvertenze. La pubblicità nei punti di vendita dovrebbe ovviamente essere vietata.

4.4

Le restrizioni in materia di ingredienti che vietano l'introduzione deliberata di aromi caratterizzanti (articolo 6) e quelle che riguardano la presentazione visiva delle confezioni sono particolarmente importanti. Uno dei criteri oggettivi, e cioè rendere meno attraente il tabacco, è particolarmente pertinente per taluni gruppi di età e per il pubblico femminile, in particolare le giovani donne e le ragazze, che costituiscono uno dei mercati che crescono più rapidamente nell'UE e si trovano pertanto a subire la massima pressione pubblicitaria rivolta a incoraggiarle a prendere l'abitudine di fumare.

4.5

Il CESE pertanto concorda pienamente con la proposta della Commissione rivolta vietare le cosiddette sigarette al gusto di dolciumi, cui vengono aggiunti aromi come quello alla gomma da masticare, alla piña colada o al mojito, diretti specificamente ai giovani e prevalentemente alle potenziali consumatrici. Anche le confezioni cosiddette slim mirano specificamente alle giovani consumatrici, nel tentativo di associare la linea, il peso e un'immagine vincente a un'abitudine che nel tempo causerà la morte prematura di metà di loro. Dato che tutte le parti in causa hanno ormai capito e riconosciuto gli inevitabili pericoli a lungo termine dovuti alla nicotina contenuta nel tabacco, il Comitato non riesce a immaginare come tali strategie commerciali abbiano mai potuto essere sviluppate, e a maggior ragione applicate, da produttori responsabili.

4.6

Per quanto riguarda i prodotti cosiddetti a rischio ridotto, per i quali esistono prove scientifiche chiare di un loro rischio più moderato rispetto alle normali sigarette, il Comitato invita la Commissione a fornire una definizione chiara e un quadro giuridico appropriato. Il concetto di rischio ridotto si riferisce a prodotti che possono fare le veci delle normali sigarette ma che comportano un rischio molto minore per la salute, piuttosto che a prodotti intesi ad aiutare a smettere. Tali prodotti che contengono tabacco con un tenore di nicotina ridotto o, meglio ancora, nicotina senza tabacco (sigarette elettroniche) e che sono soggette alla direttiva andrebbero definiti e regolamentati chiaramente, in modo da rendere possibile informare i consumatori dei loro rischi o vantaggi a lungo termine in confronto con i prodotti del tabacco convenzionali.

4.7

La proposta comprende misure rivolte a ridurre il commercio illegale di tabacco. Ad esempio, l'articolo 14 stabilisce un sistema di monitoraggio e di tracciabilità come pure varie misure aggiuntive di sicurezza per fare in modo che solo i prodotti conformi alle disposizioni della direttiva possano essere venduti nell'UE. Tali misure comporteranno un onere economico e amministrativo potenzialmente difficile da sostenere per le piccole e medie imprese, ma non per le 4-5 grandi multinazionali che dominano il commercio globale di prodotti del tabacco e contenenti nicotina. Crescerà anche l'onere amministrativo connesso alle ispezioni da parte degli Stati membri. È da sperare che il sistema ridurrà il contrabbando e il commercio illecito. Il Comitato ritiene pertanto che le disposizioni contenute nell'articolo 14 della proposta dovrebbero essere esattamente uguali alle clausole in materia di monitoraggio e di tracciabilità di cui al protocollo sul traffico illecito concordato alla fine dell'anno scorso dalla conferenza delle parti dell'Organizzazione mondiale della sanità (17).

4.8

Per quanto riguarda i sigari, i sigaretti e il tabacco da pipa, la proposta prevede la possibilità di sospendere automaticamente alcune esenzioni previste dal testo nel caso in cui si verifichi un sostanziale cambiamento delle circostanze, in termini di aumento del volume delle vendite di almeno il 10 % in almeno 10 Stati membri o di un aumento di almeno il 5 % dei fumatori di età inferiore ai 25 anni. Il mercato di tali prodotti tuttavia è attualmente estremamente ridotto in 10 dei 27 attuali Stati membri, e un cambiamento del 10 % potrebbe verificarsi facilmente senza che vi sia un impatto rilevante sull'occupazione o sul gettito fiscale.

4.9

Il Comitato osserva che l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone il conferimento di poteri, per mezzo di atti delegati, subordinatamente a una serie di requisiti. Gli atti delegati possono essere utilizzati solo per gli elementi non essenziali dell'atto legislativo cui si riferiscono.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

89

Voti contrari

:

162

Astensioni

:

17

Nuovo punto 1.4

Inserire il seguente nuovo punto:

Nel sottolineare l'importanza di una popolazione in buona salute e dei vantaggi che ne derivano in numerosi ambiti, il CESE propone agli Stati membri di promuovere la diffusione di "ambienti senza fumo" ( smoke-free environments) nei quali i cittadini possano trovare un'assistenza sia morale che medica; tali spazi saranno destinati in particolare ai giovani, agli istituti di insegnamento, alle imprese, ecc. Sarebbe inoltre necessario promuovere l'elaborazione e la prosecuzione di diversi metodi di sostegno e di una serie di reti di cooperazione che siano innovativi ed educativi.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 1.5

Modificare come segue:

Si rischierebbe una considerevole perdita di gettito fiscale, dovuta non soltanto all'aumento del commercio illecito, ma anche alla caduta delle vendite e dei prezzi. Attualmente nell'UE le accise sui tabacchi hanno un gettito di quasi 100 miliardi di euro. L'imposizione di accise sui tabacchi rappresenta il tipo di intervento più efficace ed economico per ridurre il consumo di tabacco, in particolare da parte dei giovani e delle categorie di cittadini a basso reddito (18). Le ricerche dimostrano che il prezzo dei prodotti del tabacco è al terzo posto tra i motivi indicati dai fumatori per smettere di fumare (19). Occorre anche sottolineare che il denaro risparmiato, destinato in precedenza all'acquisto di prodotti del tabacco, verrà impiegato per acquistare altri beni, che sono anch'essi gravati da imposte.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 1.8

Modificare come segue:

Si configurerebbe inoltre un'ingerenza in competenze sovrane degli Stati membri, poiché verrebbero concessi alla Commissione In aggiunta agli ampi poteri concessi alla Commissione ai fini del successivo sviluppo di aspetti essenziali della direttiva attraverso atti delegati, è opportuno garantire che le decisioni siano adottate in modo aperto e conformemente agli interessi degli Stati membri. in contraddizione con il principio di sussidiarietà. Il CESE considera inaccettabile il ricorso ad atti delegati che non rientrino nei limiti indicati espressamente sottolinea che un'azione vincolante dovrà essere conforme dall'articolo 290 del TFUE. Inoltre otto parlamenti nazionali (controllo della sussidiarietà) hanno espresso 14 voti contrari alla proposta della Commissione, in quanto questa non sarebbe conforme al principio di sussidiarietà  (20) .

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 1.9

Modificare come segue:

Il CESE è favorevole al contenimento del rischio e chiede quindi alla Commissione una definizione chiara e un quadro giuridico adeguato per i "prodotti a rischio ridotto" che concretizzi in maniera scientificamente certa la diminuzione del rischio rispetto ai prodotti convenzionali, ; tale osservazione vale in particolare quelli per i prodotti che contengono tabacco (e non nicotina chimica) e che pertanto sono assoggettati alla direttiva.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 3.1

Modificare come segue:

(…)

Di questi sei campi, tre avrebbero un enorme impatto in termini di occupazione e di prelievo fiscale per gli Stati membri. Nel caso dell'etichettatura, del confezionamento e degli ingredienti, la proposta impone una visibilità ancora maggiore ampliamento sproporzionato delle avvertenze relative alla salute rispetto alla situazione attuale, con una limitazione del formato, del gusto e del contenuto dei prodotti del tabacco. Ad esempio, tutte le confezioni dovranno recare avvertenze relative alla salute, sotto forma di immagini e di testo, sul 75 % della superficie, nonché nuove avvertenze testuali sui lati (50 % di ciascun lato), in aggiunta al bollo fiscale obbligatorio in alcuni Stati membri, al messaggio relativo al divieto di vendita a minori e allo spazio riservato alle nuove misure rivolte a garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei prodotti del tabacco. Tutto ciò comporta di fatto una riduzione estrema dello spazio disponibile per la comunicazione dei marchi commerciali legittimamente registrati. D'altra parte, i pacchetti dovranno essere conformi a un'altezza e a un'ampiezza minime, cosa che comporterà la sparizione di alcuni modelli. È il caso del modello "casket" molto richiesto in alcuni paesi, tra cui la Grecia. Sparirebbe anche il modello di pacchetto più venduto in Portogallo. D'altra parte, tali modifiche della confezione, che non sono basate su prove scientifiche, potrebbero mettere a rischio dei posti di lavoro nell'industria degli imballaggi e delle confezioni, che riveste grande importanza in numerosi paesi europei come, ad esempio, Germania, Polonia, Francia, Regno Unito e Austria. Va segnalato che i requisiti minimi di altezza e larghezza per i prodotti del tabacco non sono stati inclusi né nella consultazione pubblica, né nella relazione sull'impatto. Inoltre sarà vietata la vendita di sigarette con aromi caratterizzanti, e viene introdotta una nuova definizione di sigaretto, contraria alle legislazioni fiscali vigenti nell'UE da poco più di un anno (21). La nuova presentazione grafica dei pacchetti così come i requisiti minimi riguardanti la loro altezza e ampiezza permetteranno di ottenere risultati positivi, specialmente poiché non rappresenteranno una tentazione per il gruppo a rischio costituito dai bambini e dai giovani. Alcuni studi mostrano in modo univoco che l'imballaggio è uno strumento di marketing che serve per vendere la merce. Attualmente, l'imballaggio dei prodotti del tabacco è spesso elaborato in modo strategico al fine di attirare un pubblico specifico: ad esempio, alcuni studi mostrano che in Lettonia le donne, scegliendo dei prodotti con un imballaggio dal colore chiaro, ritengono che il loro contenuto di catrame sia più basso e che quindi siano meno nocivi per la salute. Inoltre, il pubblico composto da bambini reputa che un imballaggio colorato significhi che il prodotto non ha alcun effetto negativo sulla salute (22). Di conseguenza, un imballaggio uniformato, se possibile con un aspetto semplificato, non ingannerà i consumatori sugli effetti reali del prodotto: al contrario, gli studi mostrano che un imballaggio semplice genera sensazioni, in particolare, di "noia, cattivo odore, disgusto, vecchiezza", ecc (23).

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 3.2

Modificare come segue:

Di conseguenza, nel momento in cui tutti i pacchetti avranno lo stesso formato e sapore, il prezzo costituirà l'unico criterio di distinzione tra le varie marche, cosa che comporterà un impoverimento della catena di valore dell'intero settore. Nel momento in cui. Con il prezzo sarà l' come unico elemento di concorrenza, si produrrà un ribasso dei prezzi; tuttavia, gli Stati membri potranno applicare delle accise più elevate e aumentare così le proprie entrate. che causerà, da un lato, una caduta dei redditi degli operatori del settore e del gettito fiscale degli Stati e, dall'altro, la perdita di occupazione nel settore.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 3.3

Aggiungere il seguente nuovo punto:

Anche se gli imballaggi dei prodotti del tabacco verranno standardizzati, riducendo così i segni distintivi dei diversi produttori, uno spazio delimitato sulla confezione - di cui saranno uniformati dimensione, colore e caratteri a stampa - sarà destinato alla denominazione standard dell'impresa e del prodotto. Il criterio della qualità del prodotto resterà attuale, dato che il consumatore sarà sempre informato in merito al fabbricante da cui proviene il prodotto che acquista.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 3.3

Modificare come segue:

Il fatto che il prezzo costituisca l'unico possibile criterio di distinzione farà sì, ad esempio, che le imprese che producono nell'UE troveranno meno interessante il tabacco di qualità che viene coltivato nell'UE, dal momento che la qualità cesserà di essere un criterio per l'acquisto della foglia di tabacco. Contrariamente a quanto afferma la Commissione nella valutazione di impatto, ciò comporterà un grave rischio per i posti di lavoro che dipendono da questa coltura. Attualmente nell'UE il raccolto di foglie di tabacco ammonta a 250 000 tonnellate all'anno. Il principale produttore è l'Italia, con 89 000 tonnellate, seguita dalla Bulgaria con 41 056 tonnellate, dalla Spagna con 38 400, e dalla Grecia con 24 240. Il segmento della coltivazione del tabacco dà lavoro a 400 000 persone, di cui 110 000 in Bulgaria, 75 100 in Polonia e 59 300 in Italia (24).

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 3.7

Modificare come segue:

D'altro canto tale proposta comprende 16 atti delegati che conferiscono alla Commissione poteri di regolamentazione e decisione in merito a elementi essenziali particolari della direttiva, cosa che invece è esplicitamente esclusa come previsto dall'articolo 290 del TFUE (25). In tal modo il Consiglio, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali vengono lasciati quasi senza margini di azione ai fini della regolamentazione di aspetti fondamentali della direttiva.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 4.1.1

Inserire il seguente nuovo punto:

Nei paesi colpiti dalla crisi degli ultimi anni, come ad esempio la Lettonia, i costi sanitari ed economici ascrivibili al consumo di tabacco sono sorprendentemente elevati: sono legati al consumo di tabacco il 25 % dei decessi registrati tra gli uomini e il 4 % di quelli registrati tra le donne mentre, nello stesso paese, il 12 % delle malattie è legato alle conseguenze del tabagismo. Il costo approssimativo per la cura di tali malattie ha raggiunto i 29 milioni di euro, vale a dire il 3,27 % del bilancio totale destinato alla spesa sanitaria. Le perdite di produzione determinate dall'assenteismo per malattie legate al tabagismo ammontano al 29,5 % che, sempre in Lettonia, equivale a un danno di 12 milioni di euro. Anche le morti premature causate dal tabagismo comportano costi ingenti, pari a circa 2,5 miliardi di euro, ossia il 9,38 % del PIL  (26) .

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 4.2

Modificare come segue:

Questo aumento sproporzionato delle dimensioni delle Queste avvertenze relative alla salute comporterà determineranno i seguenti effetti:

l'esproprio unilaterale il mantenimento dei legittimi diritti di proprietà intellettuale e industriale dei fabbricanti, che non potranno utilizzare i loro marchi registrati. Secondo la La Corte di giustizia dell'Unione europea, ritiene che i suddetti diritti possano essere limitati, poiché non si tratta di diritti assoluti  (27) i produttori hanno il diritto di utilizzare i loro marchi commerciali registrati e di continuare a individualizzare i loro prodotti;

una nuova limitazione della concorrenza, in un settore in cui le possibilità di differenziarsi sono già molto limitate;

il riconoscimento che la salute pubblica e i relativi vantaggi costituiscono un valore fondamentale, che ha la priorità rispetto alle attività di commercio del tabacco la violazione dei diritti commerciali di base connessi a ogni attività commerciale legale;

un freno all'immissione di nuovi prodotti sul mercato di nuovi prodotti particolarmente nocivi per la salute della popolazione e, di conseguenza, per la crescita economica ;

l'eliminazione della ricerca e di un possibile miglioramento qualitativo dei prodotti offerti. Viene limitata in maniera arbitraria l'introduzione di prodotti di nuova generazione, senza dare la possibilità di definire un quadro regolamentare chiaro che serva per analizzare la riduzione dei rischi che tali prodotti possono comportare per la popolazione, cosa che può costituire anche un freno alla creazione di ricchezza e di posti di lavoro associati all'innovazione e alla ricerca relative a questi prodotti. Per di più questi nuovi prodotti, dal rischio potenzialmente minore, non devono essere assoggettati alle stesse restrizioni che si applicano ai prodotti convenzionali.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 4.3

Modificare come segue:

Altrettanto vale per la La limitazione degli ingredienti, volta a eliminare sapori e aromi caratterizzanti (articolo 6), così come la presentazione visiva degli imballaggi, sono aspetti di grande importanza. Uno dei criteri oggettivi, come la riduzione dell'attrattività del tabacco, è particolarmente pertinente per alcune fasce d'età o per un sesso specifico. la quale non si basa su studi scientifici riguardanti ad esempio la riduzione della loro tossicità e della loro capacità di indurre dipendenza, bensì su un criterio soggettivo come quello di ridurre l'attrattività del tabacco, e su stereotipi soggettivi in merito al tipo di tabacco che viene consumato dalle varie fasce d'età e dai due sessi. La stessa soggettività emerge nel caso della proibizione arbitraria e ingiustificata di alcuni formati – tra cui le sigarette slim o sottili (che non è stata menzionata nella consultazione pubblica e non rientra nella valutazione di impatto), le sigarette corte, o l'intera categoria delle sigarette al mentolo - come pure della determinazione di un peso minimo dei sacchetti di tabacco da fumo, della standardizzazione del formato delle latte di tabacco, o ancora di più della creazione di una nuova categoria di sigaretti, in violazione della direttiva 2011/64/UE (28)in vigore dal 1o gennaio 2011. Tale proibizione delle sigarette slim e delle sigarette al mentolo, che sono consumate ampiamente in vari paesi europei, farebbe sì che i consumatori, non potendo procurarsi tali prodotti, dovrebbero ricorrere al mercato del contrabbando per poterli acquistare. Per di più si tratta di prodotti di tabacco consumati principalmente da fumatori adulti, e pertanto non si può invocare in questo caso l'argomento della prevenzione dell'accesso dei minori al consumo di tabacco. Nel caso specifico del mentolo, ad esempio, va ricordato che tale tipo di sigarette è consumato principalmente da anziani, e che per di più paesi dotati di legislazioni molto sviluppate per la lotta al tabagismo, con disposizioni molto concrete riguardo il divieto di determinati ingredienti, come gli Stati Uniti o il Canada, non lo hanno vietato, cosa che induce il CESE a proporre che la proibizione relativa al mentolo venga soppressa dalla proposta di direttiva.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 4.3.1

Modificare come segue:

Il CESE condivide infine totalmente la proposta della Commissione di vietare l'immissione nel mercato di nuovi prodotti al sapore di gomma da masticare, piña colada, mojito ecc., ossia le cosiddette sigarette al sapore di dolciumi, che possono essere destinate essenzialmente a consumatori giovani.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 4.3.2

Modificare come segue:

Un'eccessiva La limitazione degli ingredienti provocherebbe una standardizzazione del sapore, e, pertanto, l'impossibilità di differenziarsi fra concorrenti, limitando gli investimenti e il possibile lancio di nuovi prodotti, il tutto a detrimento dei consumatori, che vedranno compromessa la loro possibilità di scelta. cosa che, per i consumatori effettivi e potenziali dei prodotti del tabacco, rappresenterebbe un ulteriore incentivo a informarsi sui prodotti che consumano o a evitare del tutto di farvi ricorso, migliorando in questo modo la loro salute, la loro produttività e tutti gli altri fattori che influiscono in maniera cruciale sulla qualità di vita.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 4.5

Modificare come segue:

D'altra parte la Commissione inserisce nella proposta di direttiva misure rivolte a ridurre il commercio illecito di tabacco. Per esempio l'articolo 14 istituisce un sistema di monitoraggio e di controllo, come pure varie misure di sicurezza aggiuntive, rivolte a fare in modo che nell'UE si vendano solo prodotti conformi alla direttiva. Tale misura comporterà un onere economico e amministrativo sproporzionato, che numerose piccole e medie imprese non potranno sostenere e che, lungi dal ridurre il commercio illecito, imporrà un ulteriore onere amministrativo agli Stati membri per l'esecuzione dei controlli. Il sistema inoltre non servirà a frenare il contrabbando e il commercio illecito, che saranno invece favoriti dal resto delle misure proposte nel documento in esame. In tale contesto il CESE ritiene che le disposizioni dell'articolo 14 della proposta di direttiva dovrebbero essere esattamente uguali alle clausole sul monitoraggio e la tracciabilità incluse nel protocollo sul commercio illegale concluso alla fine dello scorso anno dalla conferenza delle parti nel quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (29).

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29

Punto 4.6

Modificare come segue:

Infine, la direttiva consentirà alla Commissione di regolare e modificare, mediante una serie di nuovi atti delegati, aspetti fondamentali come per esempio il tenore di additivi o il contenuto, la collocazione e il formato delle avvertenze relative alla salute. Sotto questo profilo, agli Stati membri rimane un margine minimo di discrezionalità nell'attuazione delle disposizioni della direttiva: un livello di interventismo estremo, raggiunto finora poche volte nell'UE, che a sua volta compromette i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come stanno già sostenendo i parlamenti nazionali di otto Stati membri (30) (Italia, Repubblica ceca, Grecia, Bulgaria, Danimarca, Portogallo, Romania e Svezia). Il Parlamento italiano, per esempio, ha non soltanto segnalato che la proposta lede i suddetti principi, ma ha anche affermato che alcuni dei modelli di sigarette proibite, come le slim e le sigarette a bassa concentrazione di catrame, possono costituire uno strumento utile per una politica intesa a ridurre il consumo o ad aiutare i consumatori a smettere (31).

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

157

Astensioni

:

29


(1)  L'articolo 114 del TFUE dispone che:

"1.   Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno."

(2)  Cfr. causa C-491/01 The Queen contro Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd.

(3)   GU C 128 del 18.5.2010, pagg. 89-93.

(4)  Valutazione d'impatto (http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_ia_en.pdf).

(5)  Stefan Callan, Smoke Free Partnership, Making Tobacco Tax Trendy Toolkit, 2012, pag. 5,

http://www.smokefreepartnership.eu/sites/sfp.tttp.eu/files/IT%20-%20Tax%20Toolkit_4.pdfhttp://www.smokefreepartnership.eu/sites/sfp.tttp.eu/files/IT%20-%20Tax%20Toolkit_4.pdf.

(6)  Commissione europea, Attitudes of Europeans Towards Tobacco, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdfhttp://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf, pag. 84.

(7)   GU C 351 del 15.11.2012, pagg. 6-11.

(8)  http://www.ash.org.uk/APPGillicit2013.

(9)  Valutazione d'impatto, pag. 15.

(10)  Lo studio realizzato dalla Commissione europea sulla responsabilità e i costi per la sanità causati dal fumo calcola che i costi totali per l'anno 2009 si aggirano sui 544 miliardi di euro (in termini di salute, di perdita di produzione e di vite umane). (http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_liability_final_en.pdf, pag. 2).

(11)  Valutazione d'impatto della Commissione.

(12)  Moodie C, Hastings G, Joossens L. Young adult smokers' perceptions of illicit tobacco and the possible impact of plain packaging on illicit tobacco purchasing behaviour. ("Percezione del tabacco illecito e possibile impatto di una confezione anonima per i giovani fumatori adulti") Eur J Public health (Rivista europea di salute pubblica), pubblicato per la prima volta online il 26 marzo 2011. DOI:10.1093/eurpub/ckr038. in Claims that Standardised Packaging Would Increase Illicit Trade are Untrue ("L'affermazione che la confezione anonima accrescerebbe il commercio illecito non è vera"), Smoke Free Partnership, 10 settembre 2012, http://www.smokefreepartnership.eu/response-to-tobacco-retailers.

(13)  Cfr. nota 5.

(14)  Carin Hakansta, Organizzazione internazionale del lavoro, documento di lavoro, Workplace smoking: A Review of National and Local Practical and Regulatory Measures ("Fumare sul lavoro, una rassegna delle pratiche e delle normative nazionali e locali"), marzo 2004, pag. 6,

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_108424.pdf.

(15)   GU C 115, del 9.5.2008, pag. 172.

(16)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione: valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_ia_en.pdf, pag.116.

(17)  http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5(1)-en.pdf.

(18)  Stefan Callan, Smoke Free Partnership, Tabakas nodokļi un nelikumīga tirdzneicība, Making Tobacco Tax Trendy Toolkit, 2012, pag. 5, http://www.smokefreepartnership.eu/sites/sfp.tttp.eu/files/LV%20-%20Tax%20Toolkit_4.pdf.

(19)  Commissione europea, Speciale Eurobarometro sull'atteggiamento degli europei nei confronti del tabacco,

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf, pag. 84.

(20)   http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=2012&number=0366&appLng=IT.

(21)   Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, GU L 176 del 5.7.2011, pagg. 24-36 .

(22)  http://www.cancercampaigns.org.uk/ourcampaigns/theanswerisplain/moreinformation/.

(23)  The Packaging of Tobacco Products ("L'imballaggio dei prodotti del tabacco"), marzo 2012, The Centre for Tobacco Control Research Core ("Centro per la ricerca sul controllo del tabacco"), finanziato da Cancer Research UK

("http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@new/@pre/documents/generalcontent/cr_086687.pdf, pag. 40.

(24)  Cfr. nota 11.

(25)  GU C 115 del 9.5.2008, pag. 172.

(26)  http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_liability_final_en.pdf.

(27)  Sentenza del 17 ottobre 1990 nella causa C-10/89.

(28)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, GU L 176 de 5.7.2011, pagg. 24-36.

(29)  http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5(1)-en.pdf.

(30)  http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=2012&number=0366&appLng=IT

(31)  Parere della Commissione Affari sociali del Parlamento italiano sul doc. COM(2012)788 final.