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6.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 161/93 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE
COM(2012) 772 final
2013/C 161/18
Relatrice: BREDIMA
Il Consiglio e il Parlamento europeo, in data 15 gennaio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 100, paragrafo, e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE
COM(2012) 772 final — 2012/0358 (COD)
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha adottato il proprio parere in data 27 febbraio 2013.
Alla sua 488a sessione plenaria, dei giorni 20 e 21 marzo 2013 (seduta del 20 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 113 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.
1. Conclusioni
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1.1 |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la nuova direttiva sull'equipaggiamento marittimo ("DEM") proposta dalla Commissione europea e ne approva gli obiettivi generali. La proposta assicura l'attuazione armonizzata delle norme IMO (Organizzazione marittima internazionale) in materia di equipaggiamento marittimo e garantisce il corretto funzionamento del mercato interno dell'equipaggiamento marittimo, aumentando così il livello di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento marino. |
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1.2 |
Il CESE condivide pienamente l'approccio della direttiva che: a) prevede l'obbligo di conformità con le norme degli strumenti dell'IMO per l'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE; b) estende l'applicazione della direttiva stessa a qualsiasi altro equipaggiamento suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione degli strumenti giuridici dell'Unione; c) prevede il riconoscimento reciproco tra Stati membri dell'equipaggiamento conforme e l'accettazione di un equipaggiamento equivalente; d) assicura la libera circolazione dell'equipaggiamento marittimo all'interno dell'UE e l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi all'interno del mercato interno; e) introduce un meccanismo inteso a semplificare e chiarire il recepimento delle modifiche alle norme IMO nelle legislazioni unionali e nazionali. |
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1.3 |
Il CESE ritiene che l'IMO definisca i requisiti e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo molto prima della sua installazione obbligatoria a bordo delle navi. L'azione collettiva degli Stati membri nei confronti del processo dell'IMO assicurerà il rispetto degli obiettivi della direttiva, senza dover ricorrere a norme provvisorie unilaterali UE per eventuali elementi di equipaggiamento che possano non risultare conformi alle norme IMO e debbano quindi essere sostituiti o sottoposti al principio della salvaguardia dei diritti acquisiti (grandfathering). La persistenza di disposizioni regionali basate su una diversa applicazione delle norme IMO può compromettere la competitività della flotta dell'UE e abbassare i livelli di sicurezza e di protezione dell'ambiente. |
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1.4 |
Il CESE ritiene che occorra più chiarezza sulla portata e sull'applicazione di talune disposizioni della direttiva, in relazione ai requisiti concernenti il riconoscimento reciproco e l'accettazione di un equipaggiamento, cui fanno riferimento i seguenti atti: regolamento (CEE) n. 613/91 relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità; regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi; accordo del 2004 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo. |
2. Proposta della Commissione
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2.1 |
La Commissione europea ha individuato quattro ambiti in cui la direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo non ha conseguito pienamente i suoi obiettivi. Tra le parti interessate coinvolte figurano i fabbricanti europei di equipaggiamento marittimo, comprese le PMI, i cantieri navali, i passeggeri e gli equipaggi delle navi, nonché le pubbliche amministrazioni. La Commissione ha quindi formulato alcune proposte specifiche per rimediare a tali lacune e abrogare la direttiva. I benefici della nuova direttiva proposta saranno duplici: da un lato, essa migliorerà notevolmente l'attuazione delle norme IMO in seno all'UE, ridurrà i rischi per la sicurezza e garantirà il corretto funzionamento del mercato interno dell'equipaggiamento marittimo, riducendo e semplificando le procedure di recepimento delle modifiche a tali norme; dall'altro lato, la direttiva semplificherà il contesto normativo e ridarà slancio all'industria europea dell'equipaggiamento marittimo. |
3. Osservazioni generali
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3.1 |
L'industria dell'equipaggiamento marittimo è un settore ad alto valore aggiunto, che gode di una posizione leader e di un ruolo di esportatore netto, con elevati livelli di investimento in R&S, e che conta 5-6 000 imprese e 300 000 addetti. La direttiva proposta contribuirà al miglioramento della sicurezza per le navi UE e per i loro equipaggi e al rilancio dell'industria dell'equipaggiamento marittimo promuovendo la crescita e la creazione di posti di lavoro. |
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3.2 |
Per equipaggiamento marittimo si intende qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure installato successivamente. Sono comprese anche le attività offshore e un'ampia gamma di prodotti, quali le apparecchiature di navigazione, le dotazioni di navi da carico, le attrezzature antincendio, i mezzi di salvataggio, nonché le attrezzature specializzate per scopi ambientali: ad es. gli strumenti per la gestione delle acque di zavorra o gli scrubber per limitare le emissioni di SOx. L'equipaggiamento marittimo rappresenta tra il 40 e l'80 % del valore delle navi di nuova costruzione. La proposta mira a ridurre i costi per le imprese e a rafforzare la competitività dell'industria dell'UE. |
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3.3 |
Il CESE ricorda il proprio parere in merito alla proposta di direttiva 96/98/CE (1) sull'equipaggiamento marittimo, che sosteneva con forza gli obiettivi di fondo della proposta di allora, che sono gli stessi della presente. |
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3.4 |
Il CESE sottoscrive pienamente l'approccio della proposta di direttiva e ne sostiene gli obiettivi, che rafforzeranno il contesto normativo esistente ma soprattutto favoriranno il recepimento tempestivo delle modifiche alle norme IMO nella legislazione dell'UE. |
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3.5 |
Il CESE esprime apprezzamento per la priorità attribuita alla regolamentazione internazionale della sicurezza marittima, coerentemente con la dimensione mondiale della navigazione. Le disposizioni che autorizzano la Commissione ad adottare atti di esecuzione per aggiornare la legislazione UE, a introdurre criteri e procedure comuni per l'applicazione di tali requisiti e norme, e a pubblicare le informazioni pertinenti favoriranno il conseguimento degli obiettivi della direttiva. |
4. Osservazioni specifiche
4.1 Articolo 2 - Definizioni
Il CESE è d'accordo sul fatto che nell'elenco delle convenzioni internazionali debba figurare anche la convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi del 2004 (BWMC), che dovrebbe entrare in vigore prossimamente, mentre suggerisce di eliminare da tale elenco la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL66), poiché non contiene alcuna disposizione in materia di equipaggiamento.
4.2 Articolo 3 - Ambito di applicazione
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4.2.1 |
Ai fini della chiarezza giuridica sarebbe opportuno precisare che la direttiva non si applica all'equipaggiamento che al momento dell'entrata in vigore della stessa risultava già installato a bordo delle navi. |
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4.2.2 |
Il CESE presume che la utilissima disposizione del paragrafo 2 secondo la quale l'equipaggiamento marittimo è soggetto esclusivamente alla nuova direttiva si riferisca agli aspetti inerenti alla conformità. Andrebbe tuttavia chiarito se questa netta affermazione si riferisca anche agli aspetti relativi al riconoscimento reciproco e all'accettazione di un equipaggiamento equivalente, di cui al regolamento (CEE) n. 613/91, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità, e al regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi. |
4.3 Articolo 4 - Requisiti per l'equipaggiamento marittimo
La disposizione relativa all'applicazione automatica delle convenzioni IMO e degli altri strumenti internazionali nella loro versione aggiornata non richiede più alcuna modifica della direttiva né l'inserimento di elenchi di equipaggiamenti come avviene attualmente con gli allegati A.I e A.II.
4.4 Articolo 5 - Applicazione
Per evitare qualsiasi fraintendimento dell'espressione "strumenti internazionali applicabili all'equipaggiamento già montato a bordo" andrebbe precisato che ci si riferisce ai requisiti in vigore al momento dell'installazione, a meno che requisiti adottati successivamente dall'IMO non si applichino all'equipaggiamento già installato a bordo delle navi.
4.5 Articolo 6 - Funzionamento del mercato interno
Questo articolo fornisce la base per la libera circolazione dell'equipaggiamento marittimo all'interno dell'UE in virtù del concetto del riconoscimento reciproco tra Stati membri dell'equipaggiamento conforme ai requisiti della direttiva. L'articolo fa anche riferimento all'installazione a bordo di navi UE di equipaggiamento marittimo, presumibilmente anche al di fuori dell'UE. Tale concetto tuttavia potrebbe essere attenuato mediante l'applicazione degli articoli 7, paragrafo 2 (che fa riferimento alla sostituzione di equipaggiamento non equivalente), 32, paragrafo 6 (che dà facoltà agli Stati di accoglienza di ripetere le prove nel caso di equipaggiamento innovativo) e 34, paragrafo 4 (che apre la possibilità di non accettare l'equipaggiamento equivalente sostituito al di fuori dell'UE).
4.6 Articolo 7 - Trasferimento di una nave al registro di uno Stato membro
Il paragrafo 2 stabilisce che qualora l'amministrazione non ritenga l'equipaggiamento equivalente, esso deve essere sostituito. Il CESE si chiede se in tali casi – anche tenuto conto delle norme IMO sull'accettazione reciproca dei certificati – sia ragionevole che gli Stati di accoglienza seguano la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento 613/1991 (che prevede l'obbligo di notifica preventiva alla Commissione nei casi di trasferimento di bandiera tra Stati membri).
4.7 Articolo 8 - Norme relative all'equipaggiamento marittimo
Il CESE si chiede se non debba essere l'Unione, piuttosto che i suoi Stati membri, a perseguire l'elaborazione da parte dell'IMO di adeguate norme internazionali. In ogni caso l'IMO definisce i requisiti e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo molto prima della sua installazione obbligatoria a bordo delle navi. L'azione collettiva degli Stati membri nei confronti del processo dell'IMO assicurerà il rispetto degli obiettivi della direttiva, senza dover ricorrere a norme provvisorie unilaterali UE per eventuali elementi di equipaggiamento che possano non risultare conformi alle norme IMO e debbano quindi essere sostituiti o sottoposti al principio della salvaguardia dei diritti acquisiti (grandfathering).
4.8 Articoli 9-11 – Il marchio di conformità
L'equipaggiamento marittimo approvato installato a bordo di una nave potrà circolare liberamente in tutti gli Stati membri poiché sarà provvisto di un marchio comunitario – il marchio di conformità – che ne attesterà la conformità con le norme IMO/DEM. Il CESE sostiene la possibilità di integrare o sostituire il marchio di conformità con una piastrina elettronica per facilitare l'ispezione delle navi che fanno scalo in porti dell'UE e la lotta alla contraffazione.
4.9 Articolo 26 - Coordinamento degli organismi notificati
Il CESE condivide la proposta di istituzione da parte degli organismi notificati di un gruppo cooperativo che potrebbe rispecchiare l'Associazione internazionale delle società di classificazione, le cui organizzazioni riconosciute dell'UE svolgerebbero anche il ruolo di organismi notificati.
Bruxelles, 20 marzo 2013
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
(1) Parere CESE in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, in GU C 97 dell'1.4.1996, pag. 22; parere CESE relativo al Trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità, in GU C 80 del 30.3.2004, pagg. 88-91.