6.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 336/13 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (CSD) e recante modifica della direttiva 98/26/CE
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2012/C 336/07
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 7 marzo 2012, la Commissione ha adottato la proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento delle transazioni in titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (CSD) e recante modifica della direttiva 98/26/CE («la proposta»), che è stata trasmessa al GEPD per consultazione nella stessa data. |
2. |
Il GEPD apprezza il fatto di essere stato consultato dalla Commissione e raccomanda che nel preambolo del regolamento proposto siano inseriti riferimenti al presente parere. |
3. |
La proposta contiene disposizioni che in certi casi possono avere implicazioni per la protezione dei dati per gli interessati, quali i poteri di indagine delle autorità competenti, lo scambio di informazioni, la conservazione dei dati, l’esternalizzazione di attività, la pubblicazione delle sanzioni e la segnalazione di violazioni. |
4. |
Disposizioni analoghe a quelle a cui si riferisce il presente parere sono contenute in diverse proposte già in esame o future, come quelle discusse nei pareri del GEPD sui fondi europei di venture capital e sui fondi europei per l’imprenditoria sociale (1), nonché sul pacchetto legislativo relativo alla revisione della legislazione bancaria, alle agenzie di rating del credito, ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID/MiFIR) e agli abusi di mercato (2). Il GEPD raccomanda pertanto di leggere il presente parere congiuntamente ai precedenti pareri sulle iniziative sopra citate. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione della proposta
5. |
Qualsiasi negoziazione di titoli, in una sede di negoziazione o al di fuori di essa, è seguita da flussi di processi di postnegoziazione che conducono al regolamento dell’operazione, ossia alla consegna di titoli contro contante. I CSD sono istituti di importanza fondamentale che consentono di procedere al regolamento ricorrendo ai cosiddetti sistemi di regolamento titoli e agevolano le operazioni concluse sui mercati. I CSD si occupano inoltre della prima registrazione e della gestione accentrata di conti titoli, da cui si evincono la quantità di titoli emessi, l’emittente e i cambiamenti nella proprietà dei titoli. |
6. |
Mentre generalmente all’interno dei confini nazionali i CSD operano in maniera sicura ed efficace, a livello internazionale il grado di sicurezza degli accordi e delle comunicazioni tra CSD è minore, per cui un investitore affronta rischi e costi più elevati quando effettua un investimento transfrontaliero. Anche l’assenza di un mercato interno unico efficiente per i regolamenti crea notevoli problemi, come ad esempio la limitazione dell’accesso degli emittenti di titoli ai CSD, la diversità dei regimi e delle norme in materia di autorizzazione dei CSD nei diversi paesi dell’UE e una concorrenza limitata tra i diversi CSD nazionali. Ne risulta un mercato fortemente frammentato, mentre le operazioni transfrontaliere in Europa sono in continua crescita e i CSD sono sempre più interconnessi. |
7. |
La proposta mira a risolvere tali problemi, introducendo l’obbligo di fare figurare tutti i valori mobiliari in scritture contabili e di registrarli presso un CSD prima di negoziarli in sedi regolamentate, armonizzando i periodi di regolamento e la disciplina di regolamento all’interno dell’UE e introducendo un insieme comune di norme per ridurre i rischi legati alle operazioni e ai servizi offerti dai CSD. |
8. |
La proposta completerà il quadro normativo sulle infrastrutture dei mercati mobiliari, parallelamente alla direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) per quanto riguarda la sedi di negoziazione e alla proposta di regolamento in materia di operazioni su derivati (EMIR) per quanto riguarda le controparti centrali. |
3. Conclusioni
48. |
Il GEPD apprezza l’attenzione prestata nello specifico alla protezione dei dati nella proposta. |
49. |
Il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:
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Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2012
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) Parere del GEPD del 14 giugno 2012, disponibile all’indirizzo http://www.edps.europa.eu
(2) Pareri del GEPD del 10 febbraio 2012, disponibili all’indirizzo http://www.edps.europa.eu