19.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 316/5


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 12 marzo 2012, in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.793 — EPH e altri

Relatore: Svezia

2012/C 316/03

1.

Il comitato consultivo concorda con la decisione della Commissione di qualificare i due episodi relativi al trattamento delle email come rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003.

2.

Il comitato consultivo condivide il parere della Commissione secondo cui l’infrazione all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003, cioè il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, è stata commessa per negligenza per quanto riguarda lo sblocco di un account email e intenzionalmente per quanto riguarda la deviazione dei messaggi in entrata.

3.

Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione secondo cui i due episodi relativi al trattamento delle email costituiscono un’infrazione unica.

4.

Il comitato consultivo condivide il parere della Commissione secondo cui Energetický a průmyslový holding a.s. e EP Investment Advisors, s.r.o. sono entrambe responsabili dell’infrazione.

5.

Il comitato consultivo approva gli elementi di cui si è tenuto conto per calcolare l’importo dell’ammenda per Energetický a průmyslový holding a.s. e EP Investment Advisors, s.r.o. conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003.

6.

Il comitato consultivo concorda sull'importo effettivo dell'ammenda proposto dalla Commissione.

7.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.