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29.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/4 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso COMP/M.6106 — Caterpillar/MWM
2012/C 60/04
In data 14 marzo 2011, a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni (2), la Commissione europea ha ricevuto la notifica di una proposta di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, secondo la quale la società Caterpillar Inc. (parte notificante) acquisisce il controllo della MWM Holding GmbH ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. La Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento in data 5 maggio 2011.
Dopo l'inizio del procedimento, due eventi in particolare hanno contraddistinto la procedura. Innanzitutto la Commissione ha eseguito degli accertamenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni (3). In secondo luogo, la Commissione ha deciso di sospendere il procedimento a seguito della mancata risposta della parte notificante a una richiesta di informazioni. La parte notificante ha segnalato al consigliere-auditore una mancanza di equità nella sospensione del procedimento, sostenendo essenzialmente di non essere stata in possesso delle informazioni richieste dalla Commissione e di non essere pertanto stata in grado di produrle, nonostante avesse inizialmente proposto alla Commissione di ottenere tali informazioni da terzi. Il mandato dei consiglieri-auditori attualmente in vigore non conferisce alcun potere decisionale in situazioni simili. Tuttavia, avendo la parte notificante chiesto al consigliere-auditore di tenere conto dei fatti summenzionati nella valutazione dell'equità del procedimento, questi ha contattato la direzione generale Concorrenza per discutere la questione. La DG Concorrenza e la parte notificante hanno infine trovato un modus operandi per raccogliere una serie ridotta di informazioni e la sospensione del procedimento è terminata nel momento in cui tali informazioni sono state fornite. In generale, il consigliere-auditore ritiene che la sospensione imposta dalla Commissione non abbia influito sull'equità del procedimento.
Sulla base di ulteriori elementi di prova raccolti durante la fase di indagine approfondita, i servizi della Commissione hanno concluso che l'operazione proposta non è tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune; essa è ritenuta pertanto compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. Non è quindi stata inviata alla parte notificante nessuna comunicazione delle obiezioni.
Il progetto di decisione prevede l'autorizzazione della concentrazione proposta, senza condizioni. Il consigliere-auditore non ha ricevuto denunce riguardo all'esercizio del diritto ad essere sentiti dalle parti interessate dalla concentrazione. Nel progetto di decisione non vengono mosse obiezioni sulle quali le parti non abbiano dato la possibilità di esprimere il proprio parere. Il consigliere-auditore reputa che nel presente caso il diritto ad essere sentiti sia stato rispettato per tutti i partecipanti al procedimento.
Bruxelles, 4 ottobre 2011
Michael ALBERS
(1) A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).
(2) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(3) Secondo il progetto di decisione, tale accertamento è stato concesso: i) in quanto esistevano prove che l'una o l'altra delle parti interessate dalla concentrazione poteva aver fornito informazioni fuorvianti o trattenuto informazioni nel contesto dell'indagine; ii) per verificare una possibile teoria del pregiudizio sulla base di effetti coordinati.