15.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 332/128


Mercoledì 13 giugno 2012
Sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro ***I

P7_TA(2012)0242

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 giugno 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)) (1)

2013/C 332 E/31

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

(1)

La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo negli ultimi tre anni ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione.

(1)

La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo a partire dal 2007 ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione e al suo interno .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

L'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

(2)

È opportuno che il diritto dell’Unione preveda la piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell’Unione stabilito dal trattato e le condizioni politiche cui è eventualmente soggetta tale assistenza finanziaria. L’integrazione economica e finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro impone una sorveglianza rafforzata per prevenire che uno Stato membro in difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria contagi il resto della zona euro.

(2)

È opportuno che il diritto dell’Unione preveda la piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell’Unione stabilito dal trattato e le condizioni politiche cui è eventualmente soggetta tale assistenza finanziaria. L'integrazione economica e finanziaria di tutti gli Stati membri , in particolare di quelli la cui moneta è l'euro , impone una sorveglianza più rigorosa per prevenire che uno Stato membro in difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria contagi il resto della zona euro e, più in generale, l'Unione nel suo insieme .

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

(3)

È necessario che l’intensità della sorveglianza economica e fiscale sia proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell’assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose.

(3)

È opportuno che l'intensità della sorveglianza economica e fiscale sia proporzionata e adeguata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose. Qualsiasi programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

(4)

Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l’euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito – o rischia di essere colpito – da gravi perturbazioni finanziarie onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione economica, fiscale e finanziaria, e la presentazione di relazioni periodiche al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un’altra istituzione finanziaria internazionale.

(4)

Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l’euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito – o rischia di essere colpito – da gravi perturbazioni finanziarie onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe essere proporzionata alla gravità dei problemi e graduata di conseguenza . Essa dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione economica, fiscale e finanziaria, e la presentazione di relazioni periodiche alla commissione competente del Parlamento europeo, nonché al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un’altra istituzione finanziaria internazionale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Occorre inoltre che uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotti misure volte ad affrontare le cause o le potenziali cause delle proprie difficoltà. A tal fine dovrebbero essere prese in considerazione tutte le raccomandazioni ad esso rivolte nella procedura per i disavanzi eccessivi o nella procedura per gli squilibri.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5

(5)

Occorre rafforzare decisamente la sorveglianza in merito alla situazione economica e fiscale degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico. Data la portata generale di quest’ultimo, è opportuno sospendere gli altri procedimenti di sorveglianza economica e fiscale per la sua durata, onde evitare la duplicazione degli oneri di informazione.

(5)

Occorre rafforzare decisamente la sorveglianza in merito alla situazione economica e fiscale degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico. Data la portata generale di quest'ultimo, è opportuno sospendere o, se del caso, razionalizzare gli altri procedimenti di sorveglianza economica e fiscale per la sua durata, onde assicurare la coerenza della sorveglianza delle politiche economiche ed evitare la duplicazione degli oneri di informazione. Tuttavia, al momento di elaborare il programma di aggiustamento macroeconomico, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le raccomandazioni rivolte allo Stato membro nella procedura per i disavanzi eccessivi o nella procedura per gli squilibri macroeconomici.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (2), la libera circolazione dei capitali, in quanto principio fondamentale del TFUE, può essere limitata dalla regolamentazione nazionale, qualora ciò sia giustificato da motivi di sicurezza pubblica, che possono includere la lotta all'evasione fiscale, in particolare per gli Stati membri colpiti o minacciati da gravi difficoltà concernenti la loro stabilità finanziaria nell'area dell'euro.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

 

(5 ter)

Detta evasione fiscale rappresenta una diminuzione delle entrate che può essere equivalente o persino superiore all'entità dell'assistenza finanziaria ricevuta da uno o più Stati membri, dall'FMI, dall'FESF, dal MESF o dal MES, ed è prodotta soprattutto dall'attuazione impropria delle politiche fiscali nazionali.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

 

(5 quater)

Su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea (BCE), il Consiglio può autorizzare restrizioni riguardanti paesi terzi responsabili della circolazione di capitali pericolosi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, in conformità dell'articolo 66 TFUE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere, in conformità delle attuali normative e prassi nazionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di assistenza tecnici.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 7

(7)

Una decisione relativa alla non conformità di uno Stato membro con il suo programma di aggiustamento dovrebbe comportare anche la sospensione dei pagamenti o degli impegni mediante fondi dell'Unione, come previsto all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. XXX recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006,

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

Possono prefigurarsi circostanze nelle quali proteggere uno Stato membro dalla volatilità del mercato offre un risultato migliore a lungo termine ai fini della stabilizzazione della situazione economica di detto Stato membro e della sua capacità di onorare il proprio debito. In tali circostanze uno Stato membro può essere assoggettato a tutela giuridica sulla base di una decisione della Commissione. Con una congrua maggioranza il Consiglio dovrebbe poter abrogare una decisione della Commissione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

 

(7 ter)

Nel presente regolamento i riferimenti all'assistenza finanziaria dovrebbero includere anche il sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale, salvo se diversamente stabilito.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

 

(7 quater)

La decisione della Commissione di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro a norma del presente regolamento dovrebbe essere presa in stretta cooperazione con il comitato economico e finanziario, il Comitato europeo per il rischio sistemico e le pertinenti autorità europee di vigilanza. La Commissione dovrebbe altresì cooperare con il comitato economico e finanziario nel decidere se prorogare la sorveglianza rafforzata.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce le disposizioni atte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e/o che ricevono o possono ricevere assistenza finanziaria da uno o più Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), quale il Fondo monetario internazionale (FMI).

1.   Il presente regolamento stabilisce le disposizioni atte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro e che :

si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e/o la sostenibilità delle loro finanze pubbliche, con conseguenti ripercussioni negative potenziali su altri Stati membri della zona euro; e/o

richiedono o ricevono assistenza finanziaria da uno o più Stati, dalla Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), quale il Fondo monetario internazionale (FMI).

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Il presente regolamento stabilisce disposizioni rafforzate relative alle norme di bilancio nazionale e al coordinamento delle politiche economiche.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri operano in modo conforme all'articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento rispettano le prassi nazionali e gli organi preposti alla determinazione delle retribuzioni. Quando applicano il presente regolamento, la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri tengono in conto l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, di conseguenza, non pregiudicano il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive in conformità della legislazione e delle prassi nazionali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Norme di bilancio rafforzate e coordinamento economico

1.     Onde coordinare meglio la pianificazione della loro emissione del debito nazionale, gli Stati membri riferiscono anticipatamente in merito ai propri piani di emissione del debito pubblico alla Commissione e al Consiglio.

2.     Al fine di eseguire un'analisi comparativa delle migliori prassi e attivarsi a favore di una politica economica coordinata in modo più stretto, gli Stati membri garantiscono che tutte le principali riforme di politica economica che essi prevedono di intraprendere siano discusse anticipatamente e, se del caso, coordinano tali riforme con gli altri Stati membri.

3.     A norma del regolamento (CE) n. 1466/97, gli Stati membri garantiscono che la posizione di bilancio della pubblica amministrazione sia a medio termine in pareggio o in attivo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

1.   La Commissione può decidere di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria . Allo Stato membro interessato è data la possibilità di pronunciarsi in via preliminare . Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata.

1.    Alla luce dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 e tenendo in conto criteri oggettivi supplementari, incluse le segnalazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le relazioni di cui al regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … [relativo a disposizioni comuni per il controllo e la valutazione dei progetti di piani di bilancio e per la correzione del disavanzo eccessivo degli Stati membri della zona euro], la Commissione può decidere di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro . Il Consiglio può, entro dieci giorni da tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di pronunciarsi prima che la decisione sia adottata . Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Quando la Commissione decide di sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata, ne dà tempestiva notifica al CERS e, se del caso, lo informa circa i risultati della sorveglianza rafforzata.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

2.   La Commissione decide se uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, quale il Fondo monetario internazionale, debba essere soggetto a sorveglianza rafforzata. La Commissione redige un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale in questione e lo aggiorna onde tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario della European Financial Stability Facility (EFSF), del Meccanismo europeo di stabilità o di qualsiasi altra istituzione finanziaria internazionale pertinente .

2.   La Commissione decide se uno Stato membro che riceve o richiede assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati, dal Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF), dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, quale il Fondo monetario internazionale, debba essere soggetto a sorveglianza rafforzata.

La Commissione rende pubblica ogni decisione presa in conformità dei paragrafi 1 e 2 .

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

3.   Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all’adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sarà utilizzata.

3.    La Commissione può decidere che il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all'adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sarà utilizzata.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     La Commissione stila un elenco di strumenti di assistenza finanziaria atti a dare avvio alla sorveglianza rafforzata di cui al paragrafo 2 e provvede all'aggiornamento dell'elenco.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

1.   Uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotta, in concertazione e collaborazione con la Commissione e d’intesa con la Banca centrale europea (BCE), misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà.

1.   Uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotta, in concertazione e collaborazione con la Commissione e d’intesa con la BCE, con l'Autorità di vigilanza europea (l'Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) , (in appresso denominate collettivamente EBA), con il CERS e, se del caso, con l'FMI, misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà , tenendo in conto le eventuali raccomandazioni formulate a norma dei regolamenti (CE) n. 1466/97, (CE) n. 1467/97 o (UE) n. 1176/2011 relativi ai programmi di riforma nazionali, alla stabilità o ai programmi di convergenza . Il gruppo di lavoro "Eurogruppo", il CEF, la commissione competente del Parlamento europeo e il parlamento dello Stato membro interessato sono informati in merito a tali misure.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     La Commissione esamina le potenziali ripercussioni negative causate da altri Stati membri, anche in campo fiscale. Qualora la Commissione identifichi dette potenziali ripercussioni negative, il Consiglio, su proposta della Commissione, trasmette, a norma della procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, le raccomandazioni necessarie agli Stati membri all'origine delle potenziali ripercussioni negative.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – frase introduttiva

3.   Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata deve :

3.   Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 :

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

(a)

comunicare alla Commissione, alla Banca centrale europea e all’Autorità bancaria europea (ABE), alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sulla situazione finanziaria degli enti finanziari che sono sotto la sorveglianza delle proprie autorità nazionali di vigilanza ;

a)

comunicare alle autorità europee di vigilanza competenti, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'evoluzione del rispettivo sistema finanziario, compresa la valutazione dei risultati delle prove di stress e delle analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera b) ; alla luce delle conclusioni tratte dagli indicatori sottostanti del quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici, le autorità europee di vigilanza competenti preparano, d’intesa con il CERS, una valutazione delle vulnerabilità potenziali del sistema finanziario e la trasmettono alla Commissione, alla frequenza da essa richiesta, e alla BCE;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b)

(b)

effettuare, con il monitoraggio dell’ Autorità bancaria europea, gli esercizi di prove di stress o le analisi di sensibilità necessarie per valutare la resilienza del settore bancario a diversi shock macroeconomici e finanziari secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla Banca centrale europea, e trasmettere a queste ultime risultati dettagliati al riguardo ;

b)

effettua, sotto la vigilanza delle autorità europee di vigilanza competenti, le prove di stress o le analisi di sensibilità necessarie per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari , secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE di concerto con le autorità europee di vigilanza competenti e il CERS ;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

(c)

sottostare a valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nel quadro di specifiche valutazioni inter pares effettuate dall’ Autorità bancaria europea ;

c)

è assoggettato a valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore finanziario nel quadro di una valutazione inter pares specifica effettuata dalle autorità europee di vigilanza competenti ;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

(d)

comunicare qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici come previsto dal regolamento n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici .

d)

comunica qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici come previsto dal regolamento (UE) n. 1176/2011 .

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2:

a)

comunica alla Commissione, alla BCE, alle autorità europee di vigilanza competenti, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'evoluzione del rispettivo sistema finanziario, compresa la valutazione dei risultati delle prove di stress e delle analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera b); la Commissione, la BCE e le autorità europee di vigilanza competenti tutelano la riservatezza dei dati disaggregati ricevuti;

b)

effettua, sotto la vigilanza delle autorità europee di vigilanza competenti, le prove di stress o le analisi di sensibilità necessarie per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE di concerto con le autorità europee di vigilanza competenti e il CERS;

c)

è assoggettato a valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nel quadro di una valutazione inter pares specifica effettuata dalle autorità europee di vigilanza competenti;

d)

comunica qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici come previsto dal regolamento (UE) n. 1176/2011.

Gli Stati membri che ricevono sostegno finanziario per la ricapitalizzazione degli enti finanziari riferiscono altresì circa le condizioni imposte a tali enti finanziari, inclusa la remunerazione degli amministratori con incarichi esecutivi e le condizioni di credito dell'economia reale;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

4.   La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea, effettua missioni di verifica sistematiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza per verificare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario (CEF), o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, e valuta in particolare se siano necessarie ulteriori misure. Tali missioni di verifica sostituiscono i controlli in loco previsti all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97.

4.   La Commissione, d’intesa con la BCE e con le competenti autorità europee di vigilanza e, ove necessario l'FMI, effettua missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata per verificare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 , 3 e 3 bis . Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario (CEF) e alla commissione competente del Parlamento europeo e valuta in particolare se siano necessarie ulteriori misure. Tali missioni di verifica sostituiscono i controlli in loco previsti all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

5.   Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche dette raccomandazioni.

5.   Se, sulla base delle missioni di verifica di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione presenta dei rischi per la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento della zona euro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può contestualmente:

a)

raccomandare allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico ;

b)

raccomandare all'EFSF o al Meccanismo europeo di stabilità di offrire assistenza finanziaria nel contesto della condizionalità prevista dal presente regolamento.

Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche le sue raccomandazioni.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Se uno Stato membro chiede un sostegno finanziario a titolo del Meccanismo europeo di stabilità a norma del paragrafo 3, lettera a), gli altri Stati membri si adoperano per garantire che il meccanismo fornisca il sostegno finanziario allo Stato membro in questione e che ciò avvenga tempestivamente.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6 – lettera a

(a)

la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni;

a)

la commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

 

b bis)

la Commissione informa tempestivamente la commissione competente del Parlamento europeo circa i contenuti della raccomandazione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis.     Nel corso dell'intero processo, la commissione competente del Parlamento europeo e il parlamento nazionale interessato possono invitare rappresentanti dell'FMI, della BCE e della Commissione a partecipare a un dialogo economico su questioni rilevanti connesse al funzionamento corretto dell'economia.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 4

Uno Stato membro che desideri ottenere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo monetario internazionale o da un'altra istituzione al di fuori del quadro dell’Unione informa immediatamente delle proprie intenzioni il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea. Il comitato economico e finanziario, o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, svolge un dibattito sulla richiesta prevista, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione.

Uno Stato membro che intenda richiedere assistenza finanziaria ad uno o più altri Stati membri, al Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF) al Meccanismo europeo di stabilità, all'FMI o ad un'altra istituzione al di fuori del quadro dell’Unione informa immediatamente delle proprie intenzioni il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la BCE. Il comitato economico e finanziario svolge un dibattito sulla richiesta prevista, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione , per esaminare, tra l'altro, le possibilità offerte dai vigenti strumenti finanziari dell'Unione o della zona euro prima che lo Stato membro interessato si rivolga a potenziali prestatori .

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 5

Qualora sia richiesta l’assistenza finanziaria della European Financial Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione – d’intesa con la Banca centrale europea e, se possibile , con il Fondo monetario internazionale – elabora un’analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, che riguardi anche la capacità dello Stato membro di rimborsare l’assistenza finanziaria richiesta, e la trasmette al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine .

Qualora sia richiesta l’assistenza finanziaria del Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF) , del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) o del Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione – d’intesa con la BCE e, se opportuno , con l'FMI – elabora un’analisi della sostenibilità del debito pubblico e delle esigenze finanziarie effettive o potenziali dello Stato membro interessato, che riguardi anche l'impatto di eventuali programmi di aggiustamento macroprudenziale sulla capacità dello Stato membro di rimborsare l’assistenza finanziaria richiesta, e la trasmette al comitato economico e finanziario.

La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa su prudenti previsioni macroeconomiche e di bilancio, realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, e tenendo debitamente conto dei risultati della relazione di cui alla lettera a) dell'articolo 3, paragrafo 3, nonché ogni attività di vigilanza esercitata ai sensi della lettera b) dell'articolo 3, paragrafo 3. Le previsioni valutano l'impatto di pressioni macroeconomiche e finanziarie e di sviluppi negativi sulla sostenibilità del debito pubblico.

La Commissione rende pubblici la metodologia, i modelli economici ed econometrici e le ipotesi sottostanti, tra cui una stima del prodotto potenziale e degli effetti moltiplicatori sul piano macroeconomico nonché ogni altro parametro rilevante alla base della valutazione della sostenibilità del debito pubblico.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

1.   Uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dal Fondo monetario internazionale, dalla European Financial Stability Facility (EFSF) o dal Meccanismo europeo di stabilità elabora di concerto con la Commissione – che agisce d'intesa con la Banca centrale europea – un progetto di programma di aggiustamento volto a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto del programma di aggiustamento tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate per ottemperarvi – mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche.

1.   Uno Stato membro che richiede o riceve assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dal Fondo monetario internazionale, dal Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF) , dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) o dal Meccanismo europeo di stabilità elabora di concerto con la Commissione – che agisce d'intesa con la BCE e se del caso con il Fondo monetario internazionale – un progetto di programma di aggiustamento che prolunga e sostituisce eventuali programmi di cooperazione economica di cui al regolamento (UE) n. …/2012 concernente il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro e comprende anche obiettivi di bilancio annuali. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico riguarda i rischi specifici provenienti da un determinato Stato membro per la stabilità finanziaria della zona euro e punta a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto del programma di aggiustamento macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico e tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e/o 148 TFUE - e delle azioni adottate per ottemperarvi - mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche. Il progetto del programma di aggiustamento macroeconomico rispetta le prassi nazionali e gli organi preposti alla determinazione delle retribuzioni e delle relazioni industriali nell'Unione e, ove possibile, tiene in conto il programma nazionale di riforma dello Stato membro in questione nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico ottempera pienamente all'articolo 151 TFUE e all'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Nel preparare un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico di cui al paragrafo 1, uno Stato membro definisce, in accordo con la Commissione, un programma aggiornato di partenariato, volto a creare le condizioni necessarie per conseguire la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

2.    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , approva il programma di aggiustamento.

2.    La Commissione esamina il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico entro una settimana dalla presentazione dello stesso .

Se la Commissione ritiene sufficiente il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico, lo approva. Il Consiglio può, entro dieci giorni da tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata.

Se la Commissione ritiene insufficienti le azioni o le scadenze previste nel progetto di programma di aggiustamento macroeconomico, adotta una raccomandazione, in cui sono esposte le ragioni per cui il programma originario è carente, da indirizzare allo Stato membro con l'invito a elaborare entro una settimana un nuovo progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Salvo in caso di urgenza, il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è basato su un eventuale protocollo d'intesa, o accordo di programma o tecnico concluso con le parti interessate che forniscono l'assistenza finanziaria. Viene debitamente motivata la coerenza tra i vari documenti pertinenti relativi all'assistenza finanziaria e le versioni aggiornate del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico, nonché la coerenza con gli indirizzi generali delle politiche economiche e occupazionali. Il Consiglio può, entro dieci giorni dalla decisione della Commissione, abrogarla a maggioranza qualificata.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis – comma 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     La Commissione e il Consiglio sorvegliano l'attuazione del programma di aggiustamento e dei piani di bilancio annuali ad esso correlati.

Occorre coerenza nel processo di sorveglianza economica e fiscale nei confronti di uno Stato membro la cui moneta è l'euro sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di evitare una duplicazione degli obblighi informativi.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

3.   La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea, segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine . Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione. In particolare, fornisce alla Commissione tutte le informazioni che quest’ultima ritenga necessarie per monitorare il programma. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3.

3.   La Commissione, d’intesa con la BCE, segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione e la BCE . In particolare, fornisce alla Commissione e la BCE tutte le informazioni che quest'ultima ritenga necessarie per monitorare il programma. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3. In caso di insufficiente cooperazione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può rivolgere una raccomandazione pubblica allo Stato membro interessato, che stabilisca le azioni che tale Stato membro deve adottare.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

4.   La Commissione – d’intesa con la Banca centrale europea – esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportate al programma di aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , decide in merito alle modifiche da apportare al programma di aggiustamento.

4.   La Commissione – d'intesa con la BCE ed eventualmente con il Fondo monetario internazionale – esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento , al fine di tenere debitamente conto di ogni eventuale discrepanza tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali conseguenze derivanti dal programma di aggiustamento, nonché delle ripercussioni negative e degli shock macroeconomici e finanziari . La Commissione decide in merito alle modifiche da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico . Il Consiglio può, entro dieci giorni da tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis – comma 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Lo Stato membro in questione, in stretta cooperazione con la Commissione, adotta tutte le misure necessarie a incoraggiare gli investitori privati a mantenere su basi volontarie la loro esposizione complessiva.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

5.   Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 mette in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi in materia di politiche previsti dal programma di aggiustamento.

5.   Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 mette in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi in materia di politiche previsti dal programma di aggiustamento. Nella sua decisione la Commissione valuta espressamente se le deviazioni significative siano dovute a ragioni che esulano dal controllo dello Stato membro in questione. Il Consiglio può, entro dieci giorni dall'adozione di tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata. La decisione della Commissione espone i motivi di non conformità e la necessità e proporzionalità delle modifiche apportate al programma di aggiustamento macroeconomico di cui al paragrafo 4.

Il programma di aggiustamento macroeconomico evidenzia in particolare le misure precauzionali da adottare in caso di sviluppi imprevisti come shock esogeni.

Gli sforzi di consolidamento fiscale indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

Se la Commissione adotta una decisione di cui al primo comma, lo Stato membro interessato adotta, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE, misure volte a evitare turbolenze del mercato e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6

6.   Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell’attuare il programma di aggiustamento chiede assistenza tecnica alla Commissione.

6.   Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell'attuare il programma di aggiustamento chiede assistenza tecnica alla Commissione , che può formare a tale scopo gruppi di esperti con Stati membri a altre pertinenti istituzioni dell'Unione e/o internazionali . Gli obiettivi e le modalità di assistenza tecnica sono esplicitamente indicati nelle versioni aggiornate del programma di aggiustamento macroeconomico. Inoltre, occorre assicurare la titolarità nazionale del processo di attuazione dell'assistenza tecnica. L'assistenza tecnica si concentra su aree quali: migliorare gli appalti pubblici, promuovere la concorrenza, lotta alla corruzione e potenziamento dell'efficienza nella riscossione del gettito fiscale onde favorire la sostenibilità finanziaria.

Sono oggetto di pubblicazione il programma di aggiustamento macroeconomico e una valutazione delle ripercussioni sociali.

La valutazione della sostenibilità del debito pubblico è allegata al programma di aggiustamento macroeconomico.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis.     Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico procede a verifiche estese del suo stock di debito in sospeso, allo scopo di valutare, tra le altre cose, le ragioni che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito, nonché di ogni eventuale irregolarità nella procedura di emissione del debito.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7

7.   La commissione competente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento.

7.   La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 8 bis (nuovo)

 

8 bis.     Il presente articolo non si applica all’assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale e ai prestiti effettuati per la ricapitalizzazione degli enti finanziari.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Articolo 6 bis

Coinvolgimento delle parti sociali e della società civile

Alle organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali, come pure alle organizzazioni della società civile, è concessa la possibilità di esprimere opinioni circa le raccomandazioni pubbliche della Commissione e sui pareri di cui al presente regolamento, nonché sulle relazioni degli Stati membri e sui progetti di relazione previsti agli articoli 2-7 del presente regolamento. Le opinioni sono rese pubbliche.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 6 ter (nuovo)

 

Articolo 6 ter

Misure di salvaguardia del gettito fiscale

1.     Lo Stato membro interessato adotta, in conformità dell'articolo 65 TFUE e in stretta cooperazione con la Commissione, nonché d'intesa con la BCE, misure intese a prevenire la violazione del diritto e dei regolamenti nazionali, in particolare nel campo dell'imposizione fiscale.

2.     Lo Stato membro interessato richiede alla Commissione di presentare una proposta al Consiglio, in conformità dell'articolo 66 TFUE, volta all'adozione di misure di salvaguardia relative ai movimenti di capitali da e verso paesi terzi che provochino, o minaccino di provocare, serie difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria. La Commissione consulta la BCE prima di formulare proposte in materia.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

1.   Il programma di aggiustamento e le modifiche a esso previste all'articolo 6 del presente regolamento sono considerati atti a sostituire la presentazione dei programmi di stabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.

1.   Il programma di aggiustamento macroeconomico e le modifiche a esso previste all'articolo 6 del presente regolamento sostituiscono la presentazione dei programmi di stabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

(a)

il programma di aggiustamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento è considerato atto a sostituire in modo appropriato anche le relazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4 bis, e dall'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio;

a)

il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 6 del presente regolamento sostituisce in modo appropriato anche le relazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4 bis, e dall'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b)

(b)

gli obiettivi di bilancio annuali del programma di aggiustamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento sono considerati atti a sostituire in modo appropriato gli obiettivi di bilancio annuali previsti in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 nella richiamata raccomandazione e intimazione. Se lo Stato membro è oggetto di un’intimazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, del trattato, il programma di aggiustamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato atto a sostituire le indicazioni relative alle misure volte al conseguimento degli obiettivi previsti dall’intimazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97;

b)

gli obiettivi di bilancio annuali del programma di aggiustamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento sostituiscono in modo appropriato gli obiettivi di bilancio annuali previsti in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 nella richiamata raccomandazione e intimazione. Se lo Stato membro è oggetto di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, il programma di aggiustamento di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento sostituisce le indicazioni relative alle misure volte al conseguimento degli obiettivi previsti dall'intimazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

(c)

l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è considerata atta a sostituire la sorveglianza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio e la sorveglianza che accompagna tutte le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.

c)

l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento sostituisce la sorveglianza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio e la sorveglianza che accompagna tutte le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 8

L’attuazione del regolamento (UE) n. XXX sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici è sospesa per gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La sospensione si applica per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

L'attuazione del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici è sospesa per gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento con l'eccezione delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n . 1176/2011 concernenti il quadro di valutazione degli indicatori macroeconomici e macrofinanziari, il meccanismo di allerta e l'esame approfondito. La sospensione si applica per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 9

L’attività di monitoraggio di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è considerata atta a sostituire la sorveglianza e la valutazione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche di cui all’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.

L'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento sostituisce la sorveglianza e la valutazione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche. La sospensione è applicabile per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 10

L’attuazione del regolamento (UE) n. XXX sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro è sospesa negli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La sospensione si applica per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

L’attuazione del regolamento (UE) n. XXX sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro è sospesa negli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, ad eccezione degli articoli da 1 a 4 del regolamento (UE) n. …/2012. La sospensione si applica per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Articolo 10 bis

Assoggettamento di uno Stato membro a tutela giuridica

1.     Se le misure previste all'articolo 3, paragrafo 5, non ripristinano la situazione finanziaria di uno Stato membro e se quest'ultimo è a rischio durevole di default o di sospensione dei pagamenti, la Commissione può, dopo aver consultato il Consiglio, adottare una decisione che pone lo Stato membro sotto tutela giuridica. Il Consiglio può, entro 10 giorni dall'adozione di tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza semplice.

2.     Scopo del presente articolo è quello di consentire allo Stato membro interessato di stabilizzare la propria situazione economica e di far fronte al proprio debito.

Una decisione che pone uno Stato membro sotto tutela giuridica ha i seguenti effetti:

a)

le disposizioni in materia di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo e le disposizioni relative a un evento di credito diventano inefficaci;

b)

i tassi di interesse applicati ai prestiti restano invariati e i nuovi prestiti concessi allo Stato membro, ad eccezione dell'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere rimborsati in via prioritaria;

c)

i creditori dello Stato membro interessato si manifestano presso la Commissione entro due mesi dalla pubblicazione della decisione che pone lo Stato membro interessato sotto tutela giuridica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; in caso contrario il loro debito è estinto;

d)

le autorità dello Stato membro interessato attuano le misure raccomandate relative all'assistenza tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e presentano alla Commissione un piano di ripresa e di liquidazione dei debiti per approvazione.

3.     Il presente articolo si applica a decorrere dal 2017.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

1.   Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno e più altri Stati membri, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), o dal Meccanismo europeo di stabilità. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può prorogare la durata della sorveglianza post programma.

1.   Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno e più altri Stati membri, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF), o dal Meccanismo europeo di stabilità. La Commissione può decidere di prorogare la durata della sorveglianza post programma. Il Consiglio può, entro dieci giorni da tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

3.   La Commissione effettua, d’intesa con la Banca centrale europea, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza post programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine e valuta in particolare se siano necessarie misure correttive.

3.   La Commissione effettua, d'intesa con la BCE, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza post programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate alla commissione competente del Parlamento europeo, al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine e al parlamento dello Stato membro interessato e valuta in particolare se siano necessarie misure correttive.

La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conseguiti nel quadro della sorveglianza post programma.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

4.    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta delle Commissione, può raccomandare allo Stato membro soggetto a sorveglianza post programma di adottare misure correttive.

4.    La Commissione può a dottare una raccomandazione in cui si chiede allo Stato membro soggetto a sorveglianza post programma di adottare misure correttive. Il Consiglio può, entro dieci giorni da tale decisione, abrogarla deliberando a maggioranza qualificata.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare la Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sul monitoraggio post-programma.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 11, paragrafo 4 ; il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui al presente regolamento ; il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 13

Articolo 13

Tipi di assistenza e prestiti esclusi dall’applicazione degli articoli 5 e 6

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non si applicano all’assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale e ai prestiti effettuati per la ricapitalizzazione degli enti finanziari.

soppresso

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Articolo 13 bis

Informazione del Parlamento europeo

Il Consiglio e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 13 ter (nuovo)

 

Articolo 13 ter

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica agli Stati membri già soggetti a un programma di assistenza al … [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 13 quater (nuovo)

 

Articolo 13 quater

Relazione

Entro il 1o gennaio 2014 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta, tra le altre cose:

a)

l'efficacia del presente regolamento;

b)

i progressi conseguiti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri in conformità con il TFUE;

c)

il contributo del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione;

d)

l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento agli Stati membri che non appartengono alla zona euro e che sono colpiti o minacciati da gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro.

 

2.     Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.

3.     La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0172/2012).

(2)   Cfr. cause C-463/00 e C-174/04.

(3)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(5)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.