17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/9


Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/388/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 641/2012 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

2012/C 210/07

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/388/PESC (1) del Consiglio, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 641/ 2012 (2) del Consiglio.

Il 17 febbraio 2012 il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite istituito a norma dell'UNSCR 751 (1992) relativa alla Somalia ha aggiornato l'elenco delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive.

Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite istituito a norma dell'UNSCR 751 (1992), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG K — Unità Coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 38.

(2)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 3.