24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/10


Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/639/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

2012/C 88/07

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato V della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio (1), e nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio (2), relativi a misure restrittive nei confronti della Siria.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/639/PESC e dal regolamento (CE) n. 765/2006 relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG K — Unità Coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 87 del 24.3.2012.

(2)  GU L 87 del 24.3.2012.