20.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/15


Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 17/06

Annuncio della 27a tornata di concessione, da parte del regno Unito, di licenze di esplorazione off-shore di petrolio e gas

Ministero per l'energia e i cambiamenti climatici

Legge petrolifera del 1998 (The Petroleum Act 1998)

Tornata di concessione di licenze di esplorazione off-shore

1.

Il Ministro per l'energia e i cambiamenti climatici (Secretary of State for Energy and Climate Change) invita i soggetti interessati a presentare domanda di licenza di coltivazione di idrocarburi in mare per una determinata superficie della piattaforma continentale britannica.

2.

Maggiori informazioni sull'offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe della superficie interessata dal presente invito nonché le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito web dell'EDU (Energy Development Unit — Unità di sviluppo dell'energia) (cfr. di seguito).

3.

Tutte le domande saranno esaminate sulla base delle disposizioni degli Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (S.I. 1995, n. 1434) e in funzione della costante necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e di gas del Regno Unito, tenendo in debito conto gli aspetti ambientali.

Domande di «licenze tradizionali» e di «licenze frontiera» (ivi compresa la Scozia occidentale)

4.

Le domande di licenze tradizionali e di frontiera (sia per la Scozia occidentale che per altre aree) saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a)

la sostenibilità finanziaria e la capacità finanziaria del richiedente per portare a compimento le attività autorizzate nell'ambito della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area situata nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda;

b)

la capacità tecnica del richiedente di realizzare le attività autorizzate nell'ambito della licenza nel periodo iniziale, ivi compresa la determinazione del potenziale di produzione di idrocarburi nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda. La capacità tecnica sarà valutata in parte sulla base della qualità dell'analisi effettuata del o dei blocchi oggetto della domanda.

c)

il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area oggetto della domanda;

d)

quando il richiedente è o è stato titolare di una licenza concessa nell'ambito del Petroleum Act 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità dimostrate dal richiedente nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale licenza.

5.

L'operatore proposto all'interno di ciascun gruppo di richiedenti (comprese le imprese che presentano domanda a titolo individuale) deve presentare una dichiarazione che attesti la politica generale in materia ambientale da esso perseguita ai fini della realizzazione delle attività in mare oggetto di un'autorizzazione.

6.

Per quanto riguarda le domande di «licenze tradizionali» e di «licenze frontiera», il Ministro le concederà solo se è disposto ad approvare nel contempo la scelta dell'operatore effettuata dal richiedente. Prima di approvare un operatore, il Ministro deve avere la certezza che il soggetto proposto abbia la competenza per pianificare e gestire le operazioni di perforazione, sotto il profilo dell'organico, dell'esperienza, delle competenze e della formazione del personale di cui dispone, delle procedure e metodologie proposte, dell'organizzazione della sua struttura di management, delle interfacce con gli appaltatori e della strategia aziendale generale. Nell'esame dell'operatore proposto, il Ministro terrà conto sia delle nuove informazioni contenute nella domanda sia dell'esperienza del soggetto scelto in qualità di operatore, nel Regno Unito e all'estero.

Domande di «licenze di promozione»

7.

Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a)

la sostenibilità finanziaria del richiedente;

b)

la capacità tecnica del richiedente di realizzare le attività autorizzate nell'ambito della licenza nei primi due anni, ivi compresa la determinazione del potenziale di produzione di idrocarburi nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda. La capacità tecnica sarà valutata in parte sulla base della qualità dell'analisi effettuata del o dei blocchi oggetto della domanda.

c)

la qualità dell'approccio del richiedente per reperire le risorse finanziarie e tecniche supplementari che potrebbero risultare necessarie per svolgere la parte essenziale del programma di lavoro del secondo biennio del periodo iniziale;

d)

quando il richiedente è o è stato titolare di una licenza concessa nell'ambito del Petroleum Act 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità dimostrate dal richiedente nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale licenza.

8.

Le «licenze di promozione» scadono dopo due anni qualora il licenziatario non abbia dimostrato al DECC la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a compimento il programma di lavoro del periodo iniziale, il che comprende l'impegno fermo di perforare almeno un pozzo o di portare a compimento un'attività equivalente. Il programma di lavoro del periodo iniziale deve essere portato a termine entro quattro anni.

Orientamenti

9.

Per ulteriori informazioni in merito a quanto precede, relative al presente bando, consultare il sito web dell'Energy Development Unit, Unità di sviluppo dell'energia, (EDU): http://www.og.decc.gov.uk/

Assegnazione delle licenze

10.

Nel caso non sia prevista una valutazione ambientale in relazione ad un determinato blocco (cfr. punto 14 qui di seguito), quando il Ministro decide di assegnare una licenza a seguito del presente invito, l'offerta ha luogo entro dodici mesi dalla data del presente avviso.

11.

Il Ministro declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dai candidati in relazione alla loro domanda.

Valutazione ambientale

12.

Il Ministro ha svolto una valutazione ambientale strategica (VAS) di tutte le aree oggetto dell'offerta secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Il risultato della VAS può essere consultato sul sito web «offshore energy SEA» del ministero:

http://www.offshore-sea.org.uk/consultations/Offshore_Energy_SEA/index.php

13.

Le licenze da rilasciare in virtù del presente invito saranno offerte soltanto se, conformemente alla direttiva sugli habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche):

a)

sia accertata la probabilità che le attività oggetto della licenza non avranno un impatto significativo sulla gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) né delle zone di protezione speciale (ZPS) oppure se

b)

da un'adeguata valutazione si possa accertare che non vi saranno effetti negativi sulle suddette ZSC e ZPS; o

c)

qualora sulla base della valutazione si ritenga che le attività possano provocare effetti nocivi, a meno che

i)

sussistono ragioni imperative di rilevante interesse pubblico per concedere la licenza,

ii)

vengono adottate adeguate misure compensative e

iii)

non esistono soluzioni alternative.

14.

Amministrazione responsabile del rilascio delle licenze: Energy Development Unit (EDU), Department of Energy and Climate Change, 3 Whitehall Place, London SW1A 2AW, United Kingdom (Tel. +44 03000686042, Fax +44 003000685129).

Sito internet dell'Energy Development Unit — Unità di sviluppo dell'energia (EDU): http://www.og.decc.gov.uk/