28.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/6


AVVISO AGLI OPERATORI

Nota esplicativa concernente l’applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione — Contingenti tariffari nel settore della carne di pollame

2012/C 400/08

La presente comunicazione riguarda le importazioni dal Brasile, dalla Thailandia e da altri paesi nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4253, 09.4255, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4263, 09.4264 e 09.4265 a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1246/2012 della Commissione (1), per il periodo contingentale che va dal 1o marzo al 30 giugno 2013. Scopo della presente comunicazione è precisare i quantitativi massimi per domanda determinati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 616/2007.

Secondo il regolamento (CE) n. 616/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1246/2012, le domande di titoli di importazione e di diritti di importazione per il periodo contingentale 1o marzo-30 giugno 2013 vanno presentate nella prima settimana di gennaio 2013.

Con la presente comunicazione si portano a conoscenza degli operatori i quantitativi massimi su cui possono vertere le domande relative ai contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4253, 09.4255, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4263, 09.4264 e 09.4265 a norma del regolamento (CE) n. 616/2007.

Paese d’origine

Numero del gruppo

Numero d’ordine

Quantitativo disponibile tra l’1.3.2013 e il 30.6.2013

Quantitativo massimo per domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 616/2007

(tonnellate)

Brasile

4B

09.4253

97,35

9,735

Thailandia

5A

09.4255

693,00

69,30

5B

09.4257

3,30

0,33

09.4258

198,00

19,80

09.4259

198,00

19,80

Altri

6B

09.4263

72,60

7,26

09.4264

48,84

4,884

09.4265

41,25

4,125

Tutte le domande che superano i quantitativi massimi sopra indicati saranno respinte.

Gli operatori che presentano domanda per uno qualsiasi dei numeri d’ordine sopra citati sono informati dall’autorità competente del rispettivo Stato membro che la loro domanda verrà accolta soltanto se rispetta il quantitativo massimo di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 616/2007.


(1)  GU L 352 del 21.12.2012, pag. 16.