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28.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 400/6 |
AVVISO AGLI OPERATORI
Nota esplicativa concernente l’applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione — Contingenti tariffari nel settore della carne di pollame
2012/C 400/08
La presente comunicazione riguarda le importazioni dal Brasile, dalla Thailandia e da altri paesi nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4253, 09.4255, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4263, 09.4264 e 09.4265 a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1246/2012 della Commissione (1), per il periodo contingentale che va dal 1o marzo al 30 giugno 2013. Scopo della presente comunicazione è precisare i quantitativi massimi per domanda determinati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 616/2007.
Secondo il regolamento (CE) n. 616/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1246/2012, le domande di titoli di importazione e di diritti di importazione per il periodo contingentale 1o marzo-30 giugno 2013 vanno presentate nella prima settimana di gennaio 2013.
Con la presente comunicazione si portano a conoscenza degli operatori i quantitativi massimi su cui possono vertere le domande relative ai contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4253, 09.4255, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4263, 09.4264 e 09.4265 a norma del regolamento (CE) n. 616/2007.
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Paese d’origine |
Numero del gruppo |
Numero d’ordine |
Quantitativo disponibile tra l’1.3.2013 e il 30.6.2013 |
Quantitativo massimo per domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 616/2007 (tonnellate) |
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Brasile |
4B |
09.4253 |
97,35 |
9,735 |
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Thailandia |
5A |
09.4255 |
693,00 |
69,30 |
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5B |
09.4257 |
3,30 |
0,33 |
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09.4258 |
198,00 |
19,80 |
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09.4259 |
198,00 |
19,80 |
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Altri |
6B |
09.4263 |
72,60 |
7,26 |
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09.4264 |
48,84 |
4,884 |
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09.4265 |
41,25 |
4,125 |
Tutte le domande che superano i quantitativi massimi sopra indicati saranno respinte.
Gli operatori che presentano domanda per uno qualsiasi dei numeri d’ordine sopra citati sono informati dall’autorità competente del rispettivo Stato membro che la loro domanda verrà accolta soltanto se rispetta il quantitativo massimo di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 616/2007.
(1) GU L 352 del 21.12.2012, pag. 16.