|
8.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/13 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese
2012/C 340/06
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari (2) della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero quindi un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 26 settembre 2012 dalla EU ProSun («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e da celle e wafer del tipo utilizzato in tali moduli o pannelli. Le celle e i wafer sono di spessore non superiore a 400 μm («il prodotto in esame»).
Dal prodotto in esame sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:
|
— |
caricatori solari che sono costituiti da meno di sei celle, sono portatili e caricano apparecchi elettrici o batterie, |
|
— |
prodotti fotovoltaici a film sottile, |
|
— |
prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente negli apparecchi elettrici che non sono destinati a generare elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino. |
3. Denuncia dell'esistenza di sovvenzioni
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90. I codici NC sono forniti a titolo puramente indicativo.
Secondo la denuncia, i produttori del prodotto in esame della Repubblica popolare cinese avrebbero beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.
Le sovvenzioni sarebbero consistite, tra l'altro, in prestiti preferenziali all'industria dei pannelli solari (ad esempio linee di credito e prestiti a tasso agevolato concessi da banche commerciali statali e da banche demandate a sostenere obiettivi pubblici, programmi di sovvenzione del credito all'esportazione, garanzie all'esportazione, assicurazioni per le tecnologie pulite, accesso alle società holding offshore, rimborsi dei prestiti da parte pubblica), programmi di sovvenzione (ad es. l'«Export Product Research and Development Fund», le sovvenzioni «Famous Brands» e «China World Top Brands», i «Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province», il «Golden Sun Demonstration Programme»), fornitura di beni da parte dell'amministrazione pubblica per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato (ad es. fornitura di silicio policristallino, estrusi in alluminio, vetro, energia e terreni), programmi di riduzione delle imposte dirette o di esenzione da esse (ad es. esenzione totale dall'imposta sul reddito per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi, esenzione dall'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera orientate all'esportazione, riduzioni dell'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera situate in determinate zone geografiche, esenzione dalle imposte locali sul reddito o loro riduzione per le imprese a partecipazione straniera «produttive», riduzioni dell'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera che acquistano attrezzature prodotte in Cina, detrazioni d'imposta a favore delle imprese a partecipazione straniera per le attività di ricerca e sviluppo, rimborsi fiscali in caso di reinvestimento degli utili delle imprese a partecipazione straniera in imprese orientate all'esportazione, trattamento fiscale preferenziale relativamente all'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie, sgravi fiscali per le imprese operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie coinvolte in determinati progetti, regimi preferenziali d'imposta sul reddito per le imprese situate nella regione del Nord-Est, programmi fiscali della provincia del Guangdong) e programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni (ad es. esenzioni dall'IVA per l'uso di attrezzatura importata, riduzioni dell'IVA sull'acquisto di attrezzatura di produzione cinese da parte delle imprese a partecipazione straniera, esenzioni dall'IVA e dai dazi per gli acquisti di immobilizzazioni nel quadro del programma di sviluppo del commercio estero).
Secondo la denuncia i suddetti regimi sarebbero assimilabili a sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altri governi (o enti pubblici) regionali e accordano un beneficio ai destinatari. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinati settori e/o tipologie di imprese e/o luoghi.
4. Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione e sulla sua quota di mercato, con gravi effetti negativi sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.
L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se tali importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.
Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.
Vi sono indicazioni in base alle quali risulta che il prodotto in esame comprende spesso componenti e parti provenienti da paesi diversi. Per questo motivo le società che spediscono il prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, ma ritengono che una parte o anche la totalità di queste esportazioni non abbia la sua origine doganale nella Repubblica popolare cinese, sono invitate a manifestarsi durante l'inchiesta e a fornire tutte le informazioni pertinenti. L'origine del prodotto in esame esportato dal paese interessato sarà esaminata alla luce di tali informazioni e degli altri dati raccolti nel corso dell'inchiesta. Se del caso, si potranno adottare disposizioni speciali, ad esempio sulla base dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di base.
5.1. Procedura per la determinazione dell'esistenza di sovvenzioni
I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
5.1.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese in questione interessati dal presente procedimento e al fine di concludere l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo indicato anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare anche le associazioni note di produttori esportatori.
Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, diverse da quelle sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Ove sia necessario costituire un campione, la selezione dello stesso può essere effettuata in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni adeguatamente esaminabile entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione notificherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, l'elenco delle società selezionate per essere incluse nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
Salvo disposizioni diverse, tutti i produttori esportatori inclusi nel campione e le autorità del paese interessato devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.
Nel questionario per i produttori esportatori saranno richieste, tra l'altro, informazioni sulla struttura organizzativa del produttore esportatore, sulle sue attività in relazione al prodotto in esame, sulle vendite del prodotto in esame e sulle vendite in totale e sull'ammontare del contributo finanziario e delle agevolazioni ottenute grazie alle presunte sovvenzioni e ai programmi di sostegno finanziario oggetto della denuncia.
Nel questionario per le autorità saranno richieste, tra l'altro, informazioni sulle presunte sovvenzioni e sui programmi di sostegno finanziario oggetto della denuncia, sulle autorità responsabili della loro gestione e sulle modalità del loro funzionamento, sulla base giuridica, i criteri di assegnazione e le altre condizioni previste, sui beneficiari e sull'ammontare del contributo finanziario erogato e delle agevolazioni concesse.
Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono selezionate saranno considerate come disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. Fatto salvo quanto indicato alla successiva lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (4).
b) Margine di sovvenzione individuale per le società non incluse nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi per esse un margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario e restituirlo, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
Si informano tuttavia i produttori esportatori che richiedano un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrebbe decidere comunque di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.1.2. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta (5) (6)
Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano il prodotto in esame dal paese interessato verso l'Unione.
Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato B del presente avviso.
Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, diverse da quelle sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Se sarà necessario selezionare un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e tutte le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Il questionario riguarderà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto in esame e sulle vendite del prodotto in esame.
5.2. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
L'accertamento del pregiudizio si basa su «prove positive» e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni sovvenzionate, del loro effetto sui prezzi sul mercato dell'Unione e della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
Visto il numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti in un fascicolo a disposizione delle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo quanto diversamente indicato.
Il questionario riguarderà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria e sulla situazione economica e finanziaria delle società.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venisse accertata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se l'eventuale adozione di misure antisovvenzioni non sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il termine sopraindicato possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Queste informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.5. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte per le quali si chiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («diffusione limitata») (7).
Le parti interessate che comunicano informazioni «Limited» sono invitate a presentare, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le trasmette non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale del Commercio |
|
Direzione H |
|
Ufficio: N105 08/020 |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22985514 (solo per la corrispondenza riguardante i punti 3, 5.1.1 e l'allegato A)
+32 22956505 (per le altre questioni)
E-mail: trade-solar-subsidy@ec.europa.eu (solo per la corrispondenza riguardante i punti 3, 5.1.1 e l'allegato A)
trade-solar-injury@ec.europa.eu (per le altre questioni)
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) Vedasi l'ultimo comma del punto 5 per informazioni importanti per le società che spediscono il prodotto in esame nell'UE dalla Repubblica popolare cinese, ma ritengono che la totalità o una parte di queste esportazioni non abbia la sua origine doganale nella Repubblica popolare cinese.
(3) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.
(4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non vengono presi in considerazione importi nulli o minimi delle sovvenzioni compensabili, né gli importi di sovvenzioni compensabili determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.
(5) Possono essere inclusi nel campione solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.
(6) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.
(7) Un documento a «diffusione limitata» è un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO A
ALLEGATO B