10.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/23


Comunicazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso 39.230 — Réel/Alcan

[notificata con il numero C(2012) 5758]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 240/08

1.   INTRODUZIONE

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano gli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

(2)

In data 11 luglio 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, relativa alle presunte infrazioni compiute dal produttore internazionale di alluminio Rio Tinto Alcan («Alcan»).

(3)

Secondo la valutazione preliminare, la pratica di Alcan di vincolare per contratto le licenze d’uso della tecnologia di fusione (riduzione) dell’alluminio «AP» (Alluminium Pechiney) all’acquisto di alcune gru speciali per impianti di riduzione per la produzione di alluminio, chiamate «PTA» (pot tending assemblies) e fornite dall’impresa Electrification Charpente Levage SASU («ECL»), controllata di Alcan, può comportare una violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE. Nella valutazione preliminare, la Commissione ha ritenuto che Alcan abbia una posizione dominante sul mercato rilevante della concessione di licenze per la tecnologia di fusione dell’alluminio. Ai fini del caso in oggetto, il mercato geografico rilevante è stato considerato più ampio rispetto al SEE ed ha probabilmente portata mondiale (Cina esclusa). La valutazione preliminare esprime la preoccupazione che la prassi contrattuale di Alcan possa produrre effetti negativi sull’innovazione e sui prezzi, determinando una preclusione anticoncorrenziale sul relativo mercato delle PTA.

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

(4)

Alcan non concorda con la valutazione preliminare della Commissione. Tuttavia, l’impresa ha proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli elementi fondamentali di tali impegni sono esposti in appresso.

(5)

Alcan modificherà i termini degli accordi di trasferimento di tecnologia sottoscritti successivamente all’entrata in vigore degli impegni, in modo tale che un qualsiasi titolare della licenza per la tecnologia di fusione di alluminio AP avrà il diritto ad acquistare le PTA direttamente da ECL o da qualsiasi fornitore consigliato di PTA che soddisfi determinate specifiche tecniche per famiglia di tecnologia AP.

(6)

Alcan si impegna anche a introdurre un processo di prequalifica obiettivo e non discriminatorio, che consentirà a fornitori terzi di PTA di diventare fornitori consigliati. Tale processo di prequalifica è descritto più in dettaglio nell’allegato 1 del testo contenente gli impegni.

(7)

Su richiesta, Alcan fornirà le specifiche tecniche per la prequalifica a qualsiasi fornitore terzo di PTA, purché quest’ultimo abbia prima stipulato un accordo di non divulgazione che protegga la riservatezza delle specifiche. Alcan avrà il diritto di rifiutare di fornire le specifiche a un fornitore di PTA situato (o controllato da un soggetto ubicato) in un paese «sensibile» per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale, così come definito nel testo degli impegni.

(8)

Fatto salvo il rispetto costante delle specifiche tecniche applicabili, ciascun fornitore terzo di PTA dovrà seguire il processo di prequalifica una sola volta per le PTA destinate ad essere installate in fonderie per le quali viene utilizzata una particolare famiglia di tecnologia di fusione dell’alluminio AP.

(9)

Questi impegni saranno applicati a tutte le famiglie di tecnologia sviluppate da Alcan/AP per la produzione di alluminio tramite riduzione elettrolitica dell’allumina (processo di Hall-Heroult) in celle di riduzione dotate di anodi precotti. Tali famiglie, messe a disposizione di terzi su licenza e operative ad un amperaggio fino a 450 kA, sono note come famiglia AP-18 (comprese le varianti AP-18, AP-22 e AP-24) e AP-30 (compresa le varianti AP-36, AP-37, AP-39 e AP 40), comprendendo in ciascun caso qualsiasi variante con un amperaggio aumentato delle rispettive famiglie che può essere sviluppata e resa disponibile a terzi su licenza in qualsiasi momento durante il periodo di validità degli impegni.

(10)

Gli impegni non si applicheranno ai progetti di fonderie di alluminio basati sulla tecnologia di fusione dell’alluminio AP in cui Alcan (o il gruppo di società a cui appartiene) detenga diritti di proprietà del 15 % o oltre, né a progetti situati in una giurisdizione esterna al mercato geografico rilevante.

(11)

Gli impegni si applicano a tutte le richieste di appalto relative alla concessione di licenze per la tecnologia di fusione di alluminio AP presentate ad AP entro un termine di cinque anni da quando gli impegni diverranno effettivi, anche se il relativo accordo di trasferimento di tecnologia viene concluso dopo la scadenza di detto termine.

(12)

Gli impegni sono pubblicati nella versione integrale in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

(13)

La Commissione, in esito ai risultati di un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. Qualora gli impegni fossero modificati in maniera sostanziale, verrà condotto un nuovo test di mercato.

(14)

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Se possibile, le osservazioni formulate devono essere motivate e devono precisare i fatti pertinenti. Se viene individuato un problema, la Commissione invita esplicitamente a suggerire una proposta di soluzione.

(15)

Tutte le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a fornire una versione non riservata delle loro osservazioni in cui eventuali informazioni che ritengono segreti aziendali o altre informazioni riservate siano omesse e sostituite, come richiesto, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(16)

Le osservazioni potranno essere inviate alla Commissione, con il numero di riferimento COMP/E-2/39230 — Réel/Alcan per posta elettronica (all’indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax al numero (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) [«regolamento (CE) n. 1/2003»].