8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/6


Sintesi della decisione della Commissione

del 27 marzo 2012

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio)

[notificata con il numero C(2012) 1965 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 162/07

Il 27 marzo 2012 la Commissione ha adottato una decisione che modifica la decisione C(2008) 2626 definitiva dell’11 giugno 2008 concernente un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (adesso articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nella misura in cui era indirizzata a Uralita SA. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Destinatario della presente decisione è il soggetto giuridico Uralita SA.

(2)

Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(3)

Nella decisione C(2008) 2626 definitiva (in appresso «la decisione del 2008») la Commissione ha inflitto un’ammenda di 9,9 milioni di EUR in solido a Aragonesas industrías y Energía S.A.U. (in appresso «Aragonesas») e a Uralita SA (in appresso «Uralita») dopo aver preso atto della loro partecipazione all’infrazione dal 16 dicembre 1996 fino al 9 febbraio 2000.

(4)

Con sentenza del 25 ottobre 2011 nella causa T-348/08, Aragonesas/Commissione  (2) (in appresso «la sentenza Aragonesas»), il Tribunale ha ritenuto, in base agli elementi di prova in suo possesso, che la partecipazione di Aragonesas al cartello avesse interessato il periodo compreso fra il 28 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998. Sebbene abbia confermato la decisione del 2008 per quanto riguarda la partecipazione di Aragonesas per il periodo più breve e abbia respinto tutte le obiezioni relative al calcolo dell’ammenda (fatto salvo il moltiplicatore per la durata), il Tribunale ha annullato integralmente l’ammenda inflitta ad Aragonesas.

(5)

Contemporaneamente, nella causa T-349/08, Uralita/Commissione  (3) (in appresso «la sentenza Uralita»), il Tribunale ha respinto completamente il ricorso presentato da Uralita contro la decisione del 2008. Il Tribunale ha lasciato quindi immodificata l’ammenda di 9,9 milioni di EUR inflitta dalla decisione a Uralita.

(6)

Il 12 dicembre 2011 la Commissione ha appreso che Aragonesas non esisteva più dal 31 maggio 2010 a seguito della fusione con Ercros SA. Con lettera del 23 gennaio 2012 Uralita ha comunicato alla Commissione, tra l’altro, che accettava di essere l’unica destinataria di eventuali decisioni di modifica.

(7)

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 12 marzo 2012.

2.2.   Sintesi della decisione

(8)

La decisione riduce la durata dell’infrazione di Uralita al periodo dal 28 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, tenuto conto della sentenza Aragonesas e nonostante la sentenza Uralita avesse respinto il ricorso per annullamento presentato da Uralita contro la decisione 2008.

(9)

L’ammenda per Uralita è stabilita in base agli stessi parametri utilizzati e illustrati quando è stata fissata l’ammenda originale con la decisione del 2008, ad eccezione del moltiplicatore per la durata che è stato fissato a 0,91 per tenere conto della minore durata dell’infrazione.

(10)

Per quanto riguarda gli interessi maturati sull’ammenda iniziale di 9,9 milioni di EUR pagata in via provvisoria da Uralita il 16 settembre 2008, la decisione conclude che, dal momento che il Tribunale ha confermato la partecipazione di Uralita all’infrazione per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, gli interessi sull’importo dell’ammenda da infliggere a Uralita ai sensi della presente decisione (ossia gli interessi su 4 231 000 EUR) sono maturati a vantaggio della Commissione che li trattiene.

3.   DECISIONE

(11)

La decisione del 2008 è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, il testo della lettera h) è sostituito dal seguente:

«h)

Uralita SA, dal 28 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.»;

2)

all’articolo 2, primo comma, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

«f)

Uralita SA: 4 231 000 EUR.»

(12)

Gli interessi maturati sull’importo di 4 231 000 EUR, poiché è stato pagato a titolo provvisorio il 16 settembre 2008, sono maturati a favore della Commissione che li trattiene.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Sentenza del 25 ottobre 2011 nella causa T-348/08, Aragonesas Industrias y Energia SAU/Commissione europea (non ancora pubblicata). Né Aragonesas né la Commissione hanno presentato appello contro la sentenza, che adesso è definitiva.

(3)  Sentenza del 25 ottobre 2011 nella causa T-349/08, Uralita SA/Commissione europea (non ancora pubblicata). Uralita non ha presentato appello contro la sentenza, che adesso è definitiva.