6.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/19


Avviso di apertura di un riesame delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio in data 28 luglio 2011 nella controversia CE — elementi di fissaggio (DS 397)

2012/C 160/07

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (1) («il regolamento di abilitazione dell'OMC»).

1.   Domanda di riesame

In seguito alla pubblicazione da parte della Commissione di un avviso (2) («l'avviso di attuazione relativo agli elementi di fissaggio») in cui si invitavano i produttori esportatori di elementi di fissaggio della Repubblica popolare cinese a manifestarsi e a chiedere un riesame qualora ritenessero ad essi applicabili le condizioni di cui al punto 1, lettera a), dell'avviso di attuazione relativo agli elementi di fissaggio, la Bulten Fasteners (China) Co., Ltd. ha presentato una domanda di riesame.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), quali definiti nel regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009 (3) («il regolamento iniziale»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio.

4.   Motivazione del riesame

La domanda di riesame a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di abilitazione dell'OMC è motivata del fatto che il richiedente di cui al punto 1 è stato dissuaso dal collaborare e dal richiedere il trattamento individuale a causa degli oneri amministrativi derivanti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4) («il regolamento antidumping di base»).

Il richiedente ha inoltre fornito informazioni sui suoi prezzi all'esportazione e sui quantitativi esportati durante il periodo dell'inchiesta iniziale come richiesto al punto 1, lettera b), sottopunto ii), dell'avviso di attuazione relativo agli elementi di fissaggio.

Il richiedente ha altresì affermato che, se avesse collaborato all'inchiesta iniziale, avrebbe chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base; pertanto egli ora chiede tale trattamento.

5.   Procedura di determinazione del dumping

Avendo stabilito, sentito il parere del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di abilitazione dell'OMC, al fine di accertare se il richiedente soddisfa le condizioni per beneficiare di un dazio individuale stabilito conformemente all'articolo 9, paragrafo 5 e all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.

Se il richiedente soddisfa le condizioni per beneficiare di un dazio individuale, si procederà a determinare il suo margine di dumping individuale e, se del caso, il livello del dazio cui devono essere soggette le sue importazioni del prodotto in esame nell'Unione. L'inchiesta determinerà tale margine di dumping individuale utilizzando i prezzi all'esportazione del richiedente durante il periodo dell'inchiesta iniziale e il valore normale del paese di riferimento già determinato nel corso di tale inchiesta iniziale.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i).

b)   Raccolta d'informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto i).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta dimostrando di avere motivi particolari per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto ii).

6.   Termini

Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si sottolinea che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

ii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

7.   Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Devono essere contrassegnati dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (5) tutte le comunicazioni scritte, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, per i quali venga richiesto il trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le trasmette non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe e le certificazioni firmate che accompagnano le risposte al questionario e i relativi aggiornamenti devono essere tuttavia presentate in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato qui di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22993704

E-mail: TRADE-AD-FASTENERS-DSB@ec.europa.eu

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, è possibile arrivare a conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 1 (6).

10.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

(2)  GU C 66 del 6.3.2012, pag. 29.

(3)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

(4)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(5)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.