9.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 135/20


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2012/C 135/09

1.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione avvisa che, se non sarà avviato un riesame secondo la procedura seguente, le misure antidumping di seguito indicate scadranno alla data menzionata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti esposti nella domanda di riesame.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (Unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese(i) di origine o di esportazione

Misure

Riferimenti

Data di scadenza (3)

Diidromircenolo

India

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 63/2008 del Consiglio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 1)

27.1.2013


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato nella presente colonna.