23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 53/18


Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2013 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono richiedere per il 2013 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi

2012/C 53/09

1.

La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS — ozone depleting substances), in appresso «il regolamento», che intendono:

a)

importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2013 le sostanze elencate nell'allegato I di detto regolamento; oppure

b)

chiedere per il 2013 una quota di dette sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi.

La presente comunicazione è destinata anche alle società in Croazia che intendono effettuare tali attività dopo l'adesione della Croazia all'Unione europea. Tali società sono tenute a seguire le istruzioni di cui ai paragrafi 5 e 6.

2.

Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I

:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II

:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III

:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV

:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V

:

1, 1, 1-tricloroetano

Gruppo VI

:

bromuro di metile

Gruppo VII

:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII

:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX

:

bromoclorometano

3.

L'importazione o l'esportazione di sostanze esentate dal divieto generale di importazione o esportazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, di una durata massima di 45 giorni. Inoltre per la produzione di sostanze controllate è necessaria un'autorizzazione preventiva.

4.

Le importazioni destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione europea sono soggette a limiti quantitativi determinati dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni di importazione di sostanze controllate per gli usi seguenti:

a)

usi di laboratorio e analitici (soggetti a quote di produzione/importazione e a limiti quantitativi);

b)

usi critici (halon);

c)

usi come materie prime;

d)

usi come agenti di fabbricazione.

5.

Quote di produzione e importazioni per usi di laboratorio e di analisi saranno assegnate a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e del regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione (1). La domanda di una quota destinata agli usi di laboratorio e di analisi segue la medesima procedura di seguito indicata per le importazioni.

6.

Le imprese che nel 2013 desiderino importare o esportare sostanze controllate e che non hanno richiesto una licenza di importazione o di esportazione (prima del 2010 denominata «autorizzazione all’esportazione») negli anni precedenti, devono notificarlo alla Commissione presentando entro il 16 maggio 2012 il modulo di registrazione disponibile online al seguente indirizzo: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library. Dopo la registrazione le imprese devono seguire la procedura descritta al paragrafo 7.

7.

Le imprese che sono registrate nella base di dati ODS principale in qualità di importatori o esportatori devono completare e presentare il modulo di dichiarazione disponibile online nella base di dati ODS principale (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm).

8.

I moduli di dichiarazione saranno disponibili nella base di dati ODS principale a partire dal 16 maggio 2012.

9.

La Commissione considererà validi soltanto i moduli di dichiarazione debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 30 giugno 2012.

Le imprese sono incoraggiate a presentare la loro dichiarazione quanto prima e con sufficiente anticipo, in modo che sia possibile apportare eventuali correzioni entro il termine previsto per la dichiarazione.

10.

Di per sé la presentazione di una dichiarazione non autorizza un'impresa a procedere all'importazione, all'esportazione o, nel caso delle sostanze controllate per usi di laboratorio o a fini analitici, alla produzione. Prima di procedere all'importazione, all'esportazione o alla produzione nel 2013, le imprese devono aver presentato la corrispondente dichiarazione e aver richiesto una licenza utilizzando il modulo online disponibile in rete nella base di dati ODS principale.


(1)  Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).