15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 388/145


RELAZIONE

sui conti annuali dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2011 corredata delle risposte dell’Agenzia

2012/C 388/25

INTRODUZIONE

1.

L'Agenzia ferroviaria europea (di seguito l'«Agenzia»), con sede a Lille-Valenciennes, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). L'Agenzia ha il compito di potenziare il livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari e di sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza, al fine di contribuire a creare un settore ferroviario europeo più competitivo e dotato di un elevato grado di sicurezza (2).

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

2.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e un’analisi delle dichiarazioni dei responsabili della gestione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3.

In virtù dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte ha esaminato i conti annuali (3) dell'Agenzia, che includono «gli stati finanziari» (4) e le «relazioni sull’esecuzione del bilancio» (5) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, nonché la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati tali conti.

La responsabilità della direzione

4.

In qualità di ordinatore, il direttore dà esecuzione alle entrate e alle spese iscritte in bilancio conformemente al regolamento finanziario dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti autorizzati (6). Il direttore ha il compito di porre in essere (7) la struttura organizzativa, nonché i sistemi e le procedure di gestione e controllo interni necessari per la compilazione di conti definitivi (8) privi di inesattezze rilevanti risultanti da frode o errore, nonché di garantire la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti.

La resposabilità del revisore

5.

La Corte ha il compito di fornire, sulla base del proprio audit, al Parlamento europeo e al Consiglio (9), una dichiarazione relativa all’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

6.

La Corte ha espletato l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una garanzia ragionevole riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Agenzia, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

7.

Un audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La scelta delle procedure avviene in base al giudizio dell’auditor, che include la valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o a errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina i controlli interni applicati alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze. Un audit include altresì una valutazione dell'adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

8.

La Corte considera che gli elementi probatori ottenuti forniscano una base sufficiente e adeguata per l’espressione dei giudizi esposti qui di seguito.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

9.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia (10) presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2011, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (11).

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

10.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’Agenzia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

11.

I commenti che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

COMMENTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

12.

Il livello di pagamento a fronte degli stanziamenti di bilancio è migliorato per tutti i titoli, ma rimane modesto per il titolo III (spese operative), raggiungendo appena il 47 % (rispetto al 39 % del 2010). Tale situazione non è in linea con il principio dell’annualità del bilancio.

ALTRE OSSERVAZIONI

13.

Il regolamento che istituisce l’Agenzia stabilisce la durata massima dei contratti di assunzione del personale temporaneo reclutato fra esperti del settore ferroviario. In virtù di tali disposizioni, nel periodo 2013-2015 l’Agenzia dovrà sostituire metà del personale operativo, con il rischio di perturbare gravemente le attività operative (12).

14.

Per quanto riguarda le procedure di assunzione dell’Agenzia, vi è un margine di miglioramento possibile, al fine di garantire la piena trasparenza e la parità di trattamento dei candidati. A titolo esemplificativo, gli avvisi di posto vacante non fornivano dettagli circa il numero minimo di anni di studio universitario, o successivi al diploma del ciclo secondario, richiesto, benché ciò costituisse un criterio di selezione. I punteggi minimi per essere ammessi al colloquio o inseriti negli elenchi di idoneità, i punti attribuiti ai criteri di selezione, le domande per le prove scritte e orali nonché la ponderazione dei risultati fra i due tipi di prove non venivano stabiliti prima di vagliare le candidature.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Louis GALEA, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione dell’11 settembre 2012.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3.

(2)  L’allegato espone in maniera sintetica le competenze e le attività dell’Agenzia, a titolo informativo.

(3)  Questi conti sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio che fornisce ulteriori informazioni sull’esecuzione e gestione del bilancio.

(4)  Gli stati finanziari comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, la situazione di variazione del patrimonio netto ed una sintesi delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(5)  Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono il conto di risultato dell’esecuzione di bilancio e il relativo allegato.

(6)  Articolo 33 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

(7)  Articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

(8)  Le norme relative alla presentazione dei rendiconti e alla tenuta della contabilità da parte delle agenzie sono stabilite dai capi 1 e 2 del titolo VII del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23) e sono state riportate testualmente nel regolamento finanziario dell’Agenzia.

(9)  Articolo 185, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(10)  I conti annuali definitivi, compilati il 4 luglio 2012, sono pervenuti alla Corte il 7 luglio 2012. I conti annuali definitivi, consolidati con quelli della Commissione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno successivo. Tali conti sono pubblicati nei seguenti siti Internet: http://eca.europa.eu o www.era.europa.eu.

(11)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, in mancanza di questi, dai principi contabili internazionali [International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)] emanati dall’International Accounting Standards Board.

(12)  Regolamento (CE) n. 881/2004, articolo 24.


ALLEGATO

Agenzia ferroviaria europea (Lille/Valenciennes)

Competenze e attività

Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

(Articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:

a)

norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b)

le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c)

le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d)

ogni altra utile disposizione».

Competenze dell’Agenzia

[Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]

Obiettivi

Contribuire sul piano tecnico all'attuazione della normativa dell’Unione finalizzata a:

migliorare la posizione concorrenziale dei sistemi ferroviari,

sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo,

nella prospettiva di concorrere alla realizzazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza.

Compiti

1 -   Rivolgere raccomandazioni alla Commissione in merito a

metodi comuni di sicurezza (CSM) e obiettivi comuni di sicurezza (CST) previsti dalla direttiva sulla sicurezza delle ferrovie (2004/49/CE),

certificati di sicurezza e misure in materia di sicurezza,

sviluppo di specifiche tecniche di interoperabilità,

capacità professionali,

immatricolazione del materiale rotabile.

2 -   Formulare pareri su

norme di sicurezza nazionali,

supervisione della qualità del lavoro degli organismi notificati,

interoperabilità della rete transeuropea.

3 -   Coordinare organismi nazionali

Coordinamento delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e degli organismi investigativi nazionali (come descritto nella direttiva 2004/49/CE, articoli 17 e 21).

4 -   Pubblicazioni e banche dati

relazione sulle prestazioni in materia di sicurezza (ogni due anni),

relazione sull'evoluzione dell'interoperabilità (ogni due anni),

banca dati pubblica dei documenti in materia di sicurezza,

registro pubblico dei documenti sull'interoperabilità.

Organizzazione

Consiglio d'amministrazione

Composto da un rappresentante di ogni Stato membro, da quattro rappresentanti della Commissione e da sei rappresentanti, senza diritto di voto, dei settori interessati.

Direttore

Nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione.

Audit esterno

Corte dei Conti.

Autorità competente per il discarico

Parlamento su raccomandazione del Consiglio.

Risorse messe a disposizione dell'Agenzia nel 2011 (2010)

Bilancio

26 (24) milioni di euro

Effettivi al 31 dicembre 2011

Posti previsti dalla tabella dell'organico: 144 (139)

di cui occupati al 31.12.2011: 140 (133)

Altri agenti: 14 (15)

Totale effettivi: 154 (148) agenti, di cui addetti a:

funzioni operative: 107 (101),

funzioni amministrative: 47 (47).

Attività e servizi forniti nel 2011 (2010)

Raccomandazioni sulla certificazione della sicurezza, compresa la migrazione verso un certificato di sicurezza unico a livello dell’Unione; raccomandazioni su un formato UE per le licenze ed i registri dei macchinisti; follow-up concernente la certificazione degli enti incaricati della manutenzione.

Raccomandazioni sulle norme in materia di sicurezza e valutazione delle modalità di diffusione delle norme nazionali in materia di sicurezza; verifica della trasposizione della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie negli Stati membri.

Raccomandazioni sulla presentazione delle relazioni in materia di sicurezza nonché sugli indicatori comuni di sicurezza; coordinamento delle autorità preposte alla sicurezza e degli organismi investigativi e presentazione delle relazioni sulle prestazioni in materia di sicurezza negli Stati membri.

Raccomandazioni sulla valutazione del livello di sicurezza, compresi i metodi comuni di sicurezza.

Raccomandazione sulle specifiche tecniche di interoperabilità e loro revisione. Valutazione dell’estensione del campo di applicazione e correzione degli errori.

Raccomandazione su criteri comuni da applicare alle competenze professionali e alla valutazione del personale ferroviario addetto a mansioni di funzionamento e manutenzione.

Relazioni sulla sicurezza ferroviaria e sulla interoperabilità.

Formulazione di pareri tecnici sulle norme nazionali e supervisione del lavoro degli organismi notificati.

Istituzione e mantenimento di una serie di registri sulla sicurezza e l’interoperabilità.

Azione in qualità di autorità del sistema e di responsabile della gestione del controllo dei cambiamenti nel quadro dell’ERTMS (European Railway Traffic Management System) e assistenza alla Commissione nella valutazione dei progetti ERTMS.

Definizione e redazione di un documento di riferimento relativo alle norme nazionali in materia di autorizzazione dei veicoli e classificazione dell’equivalenza di queste ultime ai fini del riconoscimento transnazionale.

Completamento di ogni raccomandazione mediante una valutazione di impatto.

Fonte: Informazioni fornite dall'Agenzia.


LE RISPOSTE DELL’AGENZIA

12.

Nel 2010 e nel 2011 è stato fatto uno sforzo aggiuntivo per ridurre i tempi di pagamento e, allo scopo di rispettare meglio il principio di annualità, prevedere la durata dei contratti quanto più possibile in linea con l’anno solare. È importante sottolineare che negli scorsi anni il livello di riconduzione di crediti non utilizzati è stato molto basso (inferiore al 5 %).

13.

L’Agenzia è pienamente cosciente dei rischi riguardanti l’ampio ricorso, cosi come prescritto dal regolamento istitutivo, a personale assunto a tempo determinato. La misura messa in atto per ridurre i rischi è stata una gestione attenta nei riguardi della durata dei contratti del personale allo scopo di evitare quanto più possibile che nello stesso settore personale esperto debba lasciare l’Agenzia nello stesso periodo.

14.

Per i futuri avvisi di posto vacante l’Agenzia fornirà informazioni circa il numero minimo di anni di studio post-superiore o universitario. L’Agenzia comunque ritiene che gli altri elementi rilevati dalla Corte non compromettano l’imparzialità della procedura di selezione poiché le candidature sono esaminate in base agli stessi criteri e raffrontate al gruppo complessivo dei candidati. Ciò è altrettanto valido per quanto concerne le prove scritte e i colloqui. Comunque i temi rilevati dalla Corte saranno presi in considerazione in occasione del prossimo riesame della procedura di selezione dell’Agenzia.