DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO che accompagna il documento Modifica del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza /* SWD/2012/0417 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO che accompagna il documento Modifica del regolamento (CE) n.
1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza 1. Introduzione In un periodo in cui l’Unione europea sta affrontando
la più grave crisi economica della sua storia, il Consiglio europeo ha
ripetutamente sottolineato il ruolo dell’Unione nella promozione di una
crescita sostenibile, incoraggiando al tempo stesso il risanamento finanziario.
Il fattore crescita è stato quindi posto al centro del programma della
Commissione sulla giustizia (“Giustizia per la crescita”). Una delle misure nel settore della giustizia a
sostegno dell’attività economica è la modifica del regolamento (CE) n. 1346/2000
del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza (in appresso “il regolamento”).
Fra il 2009 e il 2011 ogni anno nell’Unione sono fallite in media 200 000
imprese, provocando la perdita diretta di 1,7 milioni di posti di lavoro all’anno.
Circa un quarto di questi fallimenti presenta un elemento transfrontaliero, e
rientra pertanto nel campo d’applicazione del regolamento. Poiché le imprese
con attività transfrontaliere tendono ad avere dimensioni superiori alla media,
i posti di lavoro colpiti sono probabilmente superiori in proporzione rispetto
ai fallimenti, anche prima di prendere in considerazione gli effetti sui
creditori di queste imprese. La Commissione ha inserito la revisione del
regolamento nel suo programma di lavoro per il 2012 conformemente alla clausola
di riesame del regolamento stesso, ossia l’articolo 46. La modifica è coerente con
la strategia Europa 2020, lo Small Business Act, l’analisi annuale della
crescita 2012 e l’Atto per il mercato unico II. Nell’ottobre 2011, il
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invitava a rivedere il
regolamento e raccomandava l’armonizzazione di specifici aspetti del diritto
fallimentare e del diritto societario. La modifica del regolamento sarà
adottata contestualmente ad una relazione sulla sua applicazione, conformemente
alla clausola di riesame. 2. Definizione dei problemi 2.1. Valutazione del regolamento Il regolamento (CE) n. 1346/2000 crea un
quadro giuridico per le situazioni d’insolvenza transfrontaliere nell’Unione
europea. Il regolamento stabilisce norme uniformi sulla competenza, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni connesse all’insolvenza, e sulla
legge applicabile. Prevede inoltre il coordinamento di varie procedure
riguardanti lo stesso debitore. In breve: ·
il regolamento si applica alle
persone giuridiche e fisiche, nei casi in cui il debitore abbia beni o
creditori in più di uno Stato membro; ·
la competenza per l’apertura
della procedura d’insolvenza principale spetta al giudice dello Stato membro
nel quale si trova il centro degli interessi principali del debitore. La
decisione di apertura e tutte le altre decisioni emanate da tale giudice sono
riconosciute ed eseguite in tutti gli altri Stati membri; ·
le procedure secondarie possono
essere aperte in qualsiasi Stato membro in cui il debitore abbia una
dipendenza, cioè in ogni luogo in cui il debitore svolga un’attività economica.
Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale
Stato. Il curatore della procedura secondaria deve cooperare con il suo omologo
nella procedura principale (e viceversa) per coordinare le procedure; e ·
la legge applicabile alla
procedura d’insolvenza è, in linea di principio, la legge del paese in cui la
procedura è stata aperta. Tale legge determina, in particolare, il grado dei
crediti e i diritti procedurali dei creditori. Benché il regolamento sia
in generale considerato uno strumento che facilita effettivamente le procedure
d’insolvenza transfrontaliere all’interno dell’Unione europea, la valutazione
mette in luce una serie di problemi legati alla sua attuazione, e mostra
inoltre come esso non rispecchi sufficientemente le attuali priorità dell’UE e
le prassi nazionali in diritto fallimentare, in particolare per quanto riguarda
la promozione del salvataggio delle imprese in crisi. La valutazione
del regolamento ha evidenziato i seguenti problemi principali: (1)
ostacoli al salvataggio delle imprese e alla libera
circolazione degli imprenditori e delle persone liberate dal debito; (2)
difficoltà nel determinare la giurisdizione
competente ad aprire la procedura; (3)
procedure transfrontaliere inefficienti; (4)
mancanza di un quadro giuridico per disciplinare l’insolvenza
dei gruppi di società. La presente sezione analizza i quattro
problemi e i rispettivi legami, raggruppandoli in due categorie. 2.2. Prima categoria – Problemi relativi al campo d’applicazione
del regolamento La prima serie di problemi
riguarda le questioni derivanti dalle lacune dell’attuale campo d’applicazione
del regolamento, come la mancanza di disposizioni sui regimi di pre-insolvenza,
sulle procedure di remissione del debito per le persone fisiche e di norme
specifiche per i gruppi societari. 2.2.1. Il regolamento non contempla le procedure d’insolvenza
nazionali dirette al salvataggio delle imprese Da quando il regolamento è stato adottato,
molti Stati membri hanno aggiornato il loro diritto fallimentare introducendo
nuove procedure dirette al salvataggio delle società, a dare una seconda opportunità
agli imprenditori onesti e ad accordare la remissione del debito alle persone
fisiche. Lo studio condotto dall’Università di Heidelberg ha mostrato che quasi
due terzi degli Stati membri prevedono procedure di pre-insolvenza o procedure
ibride (debitore non spossessato) non contemplate dal regolamento. Si tratta di
procedure dirette a salvare imprese economicamente valide e a salvaguardare
posti di lavoro, e i cui vantaggi economici sono ampiamente riconosciuti. Quando le procedure non rientrano nel campo d’applicazione
del regolamento, i loro effetti – in particolare la sospensione di azioni esecutive
individuali - non sono riconosciuti in tutta l’Unione europea. Di conseguenza i
creditori stranieri possono portare avanti le azioni esecutive individuali nei
confronti della società e del suo attivo, e sono meno inclini ad impegnarsi appieno
in negoziazioni finalizzate alla ristrutturazione o ad accettare piani di salvataggio.
Si rischia di perdere l’opportunità di salvare la società e di salvaguardarne i
relativi posti di lavoro. Questi problemi sono stati indicati dai partecipanti
alla consultazione pubblica: il 51% ritiene problematico
il fatto che le procedure di pre-insolvenza o le procedure ibride non siano
contemplate dal regolamento; il 59% conviene sul fatto che il regolamento
dovrebbe riguardare anche le procedure nazionali di pre-insolvenza. Fra il 2009 e il 2011 nell’Unione europea sono
fallite ogni anno più di 200 000 imprese. Stando alle stime, sarebbero 1,7
i milioni di posti di lavoro persi annualmente. Si calcola che circa 5 milioni
di imprese europee abbiano clienti, creditori o partner commerciali in altri
Stati membri, e che possano quindi essere interessate dal regolamento in quanto
debitori o creditori in caso d’insolvenza. Ogni anno, circa 50 000 imprese
(cioè l’1% dei 5 milioni di cui sopra) saranno debitori, e almeno il doppio
saranno creditori, in situazioni d’insolvenza transfrontaliere. I casi d’insolvenza transfrontaliera
interessano particolarmente le grandi imprese, che hanno maggiori probabilità
delle PMI di operare a livello transfrontaliero. L’insolvenza di società di
grandi dimensioni ha effetti considerevoli sull’economia europea: in effetti,
pur rappresentando solo lo 0,2% delle imprese europee, esse forniscono il 30%
dei posti di lavoro dell’UE e producono il 41% del valore aggiunto lordo. Le
grandi imprese spesso si approvvigionano presso imprese più piccole, potenzialmente
stabilite all’estero, cosicché la loro insolvenza può avere sensibili effetti a
catena. 2.2.2. Il regolamento non copre
efficacemente tutta la gamma di regimi d’insolvenza delle persone fisiche degli
Stati membri L’aumento del sovra-indebitamento personale in
Europa ha indotto molti Stati membri a introdurre regimi d’insolvenza delle
persone fisiche. Ciò rispecchia la crescente consapevolezza del fatto che l’insolvenza
e il conseguente indebitamento personale sono un forte ostacolo all’imprenditorialità.
Introducendo la possibilità di ottenere una remissione del debito si intendono
anche contrastare le ripercussioni sociali negative del sovra-indebitamento
privato sulle persone colpite. Se alcune procedure d’insolvenza delle persone
fisiche, compresa la remissione del debito, rientrano nel campo d’applicazione
del regolamento, molte altre non vi sono contemplate. Di conseguenza, i debitori
devono continuare a rispondere nei confronti dei creditori stranieri. Il fatto che il regolamento non contempli alcuni regimi d’insolvenza
delle persone fisiche impedisce quindi agli imprenditori onesti e alle persone
liberate dal debito di ottenere una seconda possibilità e di cogliere tutte le
opportunità offerte dal mercato unico. Tutto ciò è in contrasto con le
politiche dell’Unione europea sull’imprenditorialità. Il numero di casi d’insolvenza personale
attualmente esclusi dal campo d’applicazione del regolamento può essere stimato
a circa 200 000 l’anno. La metà dei partecipanti
alla consultazione pubblica (49% - fra cui giudici, professionisti del settore
del diritto fallimentare e universitari) conviene sul fatto che il
regolamento dovrebbe applicarsi ai privati/lavoratori autonomi, mentre un
terzo (34%) non condivide questa opinione. Alcuni partecipanti ritengono che il
campo d’applicazione del regolamento non dovrebbe essere esteso ai consumatori. 2.2.3. Il regolamento non tratta
efficacemente l’insolvenza dei gruppi di società Benché molti casi d’insolvenza
transfrontaliera riguardino gruppi societari, il regolamento non contiene
disposizioni specifiche che vertano sull’insolvenza di un gruppo multinazionale
di società. Il presupposto sui cui si basa il regolamento è che le procedure d’insolvenza
riguardano una singola entità giuridica, e che in linea di
principio devono aprirsi procedure distinte per ciascun membro del gruppo. Non
è previsto alcun obbligo di coordinare procedure d’insolvenza indipendenti
aperte per una società madre e le sue controllate. Questa situazione diminuisce le prospettive di
riuscita di una ristrutturazione e riduce il valore dell’attivo del gruppo.
Secondo la relazione dell’aprile 2011 del gruppo di riflessione sul futuro del
diritto societario europeo, il raggruppamento internazionale di società è
diventato la forma predominante delle imprese europee di grandi
dimensioni. Si stima che ogni anno 2100 società (fra cui 2000 PMI)
incontrino difficoltà legate ad insolvenze di gruppo. Quasi la metà dei partecipanti alla consultazione pubblica (49%)
ritiene che il regolamento non sia efficace nei casi d’insolvenza dei
gruppi multinazionali, mentre il 30% pensa il contrario. 2.3. Seconda categoria – Problemi relativi all’attuazione del
regolamento L’attuazione del regolamento ha sollevato una
serie di difficoltà che possono essere raggruppate come di seguito indicato. 2.3.1. Mancanza della definizione di “centro
degli interessi principali”,conseguenti difficoltà nel determinare la
giurisdizione competente ad aprire le procedura d’insolvenza e “forum shopping” Il regolamento attribuisce la competenza ad
aprire la procedura d’insolvenza principale ai giudici dello Stato membro nel
quale si trova il centro degli interessi principali del debitore. Il caso sarà
trattato nello Stato membro del centro degli interessi principali e sarà
soggetto al diritto fallimentare di tale Stato, fatta salva l’apertura di
procedure secondarie. Se il 77% dei partecipanti alla consultazione pubblica
approva il ricorso alla nozione di “centro degli interessi principali” per
stabilire la giurisdizione competente per la procedura principale, nella
pratica l’applicazione di questo concetto ha sollevato difficoltà, poiché i
giudici nazionali hanno scarsa conoscenza della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea nelle cause Eurofood e Interedil. Il regolamento,
inoltre, non obbliga espressamente il giudice che apre la procedura d’insolvenza
ad interessarsi della competenza internazionale. Il rischio è che vengano
aperte procedure principali parallele con conflitti di competenza. Il regolamento è stato altresì criticato
perché consente alle società e alle persone fisiche di sfruttare il sistema per
scegliere il foro competente in funzione dei propri interessi (cosiddetto “forum
shopping”), spostando il centro degli interessi principali in un altro
Stato membro. Non tutti gli spostamenti del centro degli interessi principali
sono però pretestuosi. Il problema del forum shopping deriva
essenzialmente dalle divergenze nel diritto fallimentare dei vari Stati membri. La Corte di giustizia ha
considerato alcuni casi di spostamento del centro degli interessi principali di
società come un legittimo esercizio della libertà di stabilimento. In
alcuni casi, lo spostamento nel Regno Unito del centro degli interessi principali
ha permesso la riuscita della ristrutturazione di una società grazie alla
flessibilità che il diritto fallimentare inglese accorda. Lo spostamento del centro
degli interessi principali è stato anche osservato nel caso di persone
fisiche sovra-indebitate. Questo fenomeno, denominato “turismo del
fallimento”, è problematico perché un debitore si avvantaggia di un regime d’insolvenza
più favorevole in un’altra giurisdizione senza trasferirsi realmente nell’altro
Stato, a scapito dei creditori che si trovano nell’impossibilità di far valere
i propri crediti. Le questioni legate alla
determinazione del centro degli interessi principali sono una frequente fonte
di controversie, anche se in diminuzione. Gli studi svolti hanno concluso che
questioni di questo tipo sorgono nel 40-50% dei casi, benché non sempre sotto forma
di contestazioni. L’entità degli spostamenti fittizi del centro degli interessi
principali è difficile da quantificare, in parte a causa delle opinioni divergenti
sul carattere effettivamente pretestuoso o meno di una tale operazione, e in
parte perché – a causa delle carenze nel quadro procedurale - non tutti i
trasferimenti fittizi sono individuati. Le statistiche del Regno Unito indicano
che il trasferimento del centro degli interessi principali potrebbe essere
considerato fittizio in meno di 100 casi all’anno. 2.3.2. Rapporto fra la procedura
principale e le procedure secondarie ai sensi del regolamento Il regolamento autorizza l’apertura
di una procedura secondaria se il debitore ha una dipendenza nello Stato
interessato. Prevede tuttavia che le procedure secondarie debbano essere di
natura liquidatoria, non possono cioè essere finalizzate alla ristrutturazione
o alla ripresa dell’attività. Questa condizione ha sollevato la critica secondo
cui il regolamento si concentra sulla liquidazione piuttosto che sulla
ristrutturazione, e che è perciò incompatibile con l’attuale “cultura del
salvataggio della società”. La larga maggioranza degli interessati considera
questo un problema. La portata limitata delle
procedure secondarie può essere un ostacolo alla riuscita della
ristrutturazione di una società con filiali in diversi Stati membri, generando una
diminuzione del valore totale dell’attivo del debitore e la soppressione di
posti di lavoro. Questo problema ne alimenta quindi un altro, ossia che il
regolamento vigente è d’ostacolo alla continuazione delle attività imprenditoriali
e alla conservazione dei posti di lavoro. Il sistema delle procedure
secondarie era stato introdotto per tutelare gli interessi dei creditori locali
e/o per facilitare la gestione dei casi complessi. In pratica, tuttavia, le
procedure secondarie possono ostacolare sia l’efficace gestione del patrimonio
che la riuscita della riorganizzazione di una società. Esse sottraggono parte
dell’attivo al controllo del curatore della procedura principale, e fanno
inoltre aumentare i costi della procedura perché deve essere pagato un altro
curatore. Il ricorso alle procedure secondarie è diminuito, perché le imprese
tendono a organizzare le loro attività transfrontaliere attraverso controllate.
Tuttavia, l’uso di filiali rimane la norma nel settore dell’aviazione, con
grossi attivi e molti dipendenti. Si stima che ogni anno falliscano circa 700 società con filiali in un altro Stato membro, e che vengano aperte diverse centinaia di procedure secondarie. Tutte le parti interessate
riferiscono che, quando vengono aperte procedure secondarie, manca il coordinamento
fra la procedura principale e la secondaria. Il regolamento impone ai curatori di
comunicarsi le informazioni e di cooperare gli uni con gli altri. Le
associazioni dei curatori hanno elaborato diversi orientamenti in materia di
cooperazione e comunicazione nelle procedure d’insolvenza transfrontaliere.
Curatori e giudici hanno riferito che la cooperazione non è efficace nella
pratica. Possono sorgere ulteriori difficoltà a cooperare in ragione dei costi
supplementari, delle barriere linguistiche e di norme procedurali nazionali che
vietano la divulgazione di informazioni. Oltretutto, non esistono obblighi
analoghi fra giudici e fra curatori e giudici. Di conseguenza, il giudice della
procedura principale non viene informato degli sviluppi della procedura
secondaria prima che decida in merito alle azioni future, e viceversa. Questo,
in ultima analisi, riduce l’efficienza delle procedure, ne aumenta la durata e
i costi e, in definitiva, rischia di far perdere le opportunità di massimizzare
il valore dell’attivo. Il 70% dei partecipanti
alla consultazione pubblica si dichiara insoddisfatto del coordinamento fra la
procedura principale e le secondarie. Nella relazione dell’Università di
Heidelberg, il 61% ha risposto in modo analogo. 2.3.3. Difficoltà
nell’applicazione pratica relative alla mancanza di pubblicità delle decisioni
sulle procedure d’insolvenza e all’insinuazione dei crediti Il giudice che avvia una procedura d’insolvenza
deve sapere se l’impresa o la persona interessata è già oggetto di una
procedura d’insolvenza in un altro Stato membro. Non vi è, oggi, alcuna sistematica
pubblicazione o annotazione nei registri delle decisioni negli Stati membri in
cui viene aperta una procedura, né negli Stati membri in cui vi è una
dipendenza. Questa mancanza di informazioni è all’origine dell’avvio inutile di
procedure concorrenti. È inoltre essenziale rendere accessibile la decisione di
chiusura di una procedura. In tutti gli Stati membri, ad eccezione di
due di essi, le informazioni sulle procedure d’insolvenza sono centralizzate. Se le procedure d’insolvenza delle persone giuridiche vengono
registrate in tutti gli Stati membri, solo in alcuni di essi sono registrate
quelle relative alle persone fisiche. Solo 14 Stati membri pubblicano le
decisioni in un registro fallimentare accessibile on-line e gratuito. In altri
nove Stati membri alcune informazioni in materia d’insolvenza sono disponibili
in una banca dati elettronica, ad es. il registro delle imprese o una versione
elettronica della Gazzetta ufficiale. Lo studio di valutazione e i partecipanti alla
consultazione pubblica (in particolare l’Associazione europea delle PMI) hanno
segnalato che i creditori incontrano difficoltà nell’insinuazione al passivo
dei crediti ai sensi del regolamento. I curatori non sempre informano per tempo
i creditori del loro diritto ad insinuare i loro crediti. Ciò può comportare la
perdita totale del credito, se la richiesta di insinuazione al passivo avviene
dopo la scadenza dei termini fissati dal diritto nazionale. Questi costi e queste difficoltà scoraggiano i
piccoli creditori. Il costo medio dell’insinuazione del credito per un
creditore straniero è stato stimato intorno ai 2 000 euro in una
situazione transfrontaliera. 2.4. Diritto di intervento dell’UE – Base giuridica,
sussidiarietà e proporzionalità La riforma sarebbe basata sull’articolo 81,
paragrafo 2, lettere a), c) e f) del TFUE. Le misure sarebbero adottate nel
quadro della procedura legislativa ordinaria. L’elaborazione da parte dell’UE
di norme più efficienti sull’insolvenza transfrontaliera è pienamente conforme
al principio di sussidiarietà: la questione presenta aspetti transfrontalieri che
non possono essere affrontati in modo soddisfacente mediante l’azione
individuale dei singoli Stati membri. Un’azione a livello dell’UE produrrebbe
inoltre chiari vantaggi (rispetto a un’azione a livello degli Stati membri) in
termini di efficacia. 3. Obiettivi Obiettivo generale Migliorare l’efficienza del quadro europeo per la risoluzione dei casi transfrontalieri d’insolvenza, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e la sua resilienza in tempi di crisi economica. Obiettivi specifici Garantire in tutta l’Unione europea il riconoscimento delle procedure nazionali relative all’insolvenza che contribuiscono al salvataggio delle imprese, a proteggere gli investimenti, a preservare i posti di lavoro e ad incoraggiare l’imprenditorialità, e che offrono una seconda opportunità agli imprenditori onesti e ai consumatori sovra-indebitati. Aumentare la certezza del diritto per i creditori, incoraggiando così gli scambi e gli investimenti transfrontalieri. Rendere più efficiente la gestione dei casi d’insolvenza transfrontalieri per proteggere gli interessi di tutti i creditori e delle altre persone interessate, compreso il debitore. Rendere più efficiente la gestione delle situazioni d’insolvenza riguardanti le società che fanno parte di un gruppo multinazionale, massimizzando così il valore del loro attivo e facilitando il salvataggio. Obiettivi operativi Affrontare il problema del campo d’applicazione del regolamento, che non tiene conto dell’accresciuto ricorso a procedure diverse dalla liquidazione (ad es. procedure di pre-insolvenza e procedure ibride); instaurare un meccanismo per adattare il regolamento agli sviluppi del diritto fallimentare degli Stati membri e consentire che le procedure secondarie includano la ristrutturazione, la pre-insolvenza e le procedure ibride. Chiarire le norme relative alla competenza in materia di apertura delle procedure d’insolvenza, fermo restando il diritto delle società e delle persone fisiche di esercitare legittimamente la libertà di stabilimento e di circolazione nell’Unione. Migliorare il quadro procedurale per l’adozione delle decisioni sulla competenza e garantire alle parti interessate la possibilità di impugnazione. Migliorare il coordinamento fra i giudici e i curatori, sia prima che nel corso della procedura; aumentare la trasparenza rendendo obbligatoria la pubblicazione di tutte le decisioni rilevanti in ogni Stato membro; migliorare l’accesso alla giustizia, in particolare per le PMI, concependo misure che facilitino l’insinuazione dei crediti. Instaurare uno specifico quadro giuridico per l’insolvenza dei gruppi di società. 4. Opzioni Per affrontare i problemi sopra descritti e realizzare gli obiettivi
prefissati sono state individuate tre opzioni:: 1) status quo, o scenario
di base; 2) opzione A, che consiste
nell’aggiornare il regolamento esistente, mantenendo l’attuale equilibrio fra
creditori e debitori e fra universalità e territorialità; 3) opzione B, che cambia i
presupposti di base del regolamento ed esige un certo ravvicinamento o una
certa convergenza delle norme e procedure nazionali in materia di insolvenza. In appresso figura una
tabella che raffronta ciascuna di queste opzioni e i problemi divisi in due
categorie. Alcuni aspetti sono comuni alle opzioni A e B, poiché entrambe
amplierebbero il campo d’applicazione del regolamento, ad es. per quanto
riguarda i registri fallimentari nazionali e le procedure semplificate per l’insinuazione
dei crediti. Problema || Status quo (scenario di base) || Opzione A – “Aggiornamento del quadro per le procedure d’insolvenza transfrontaliere” || Opzione B – “Verso un ravvicinamento delle norme e procedure nazionali in materia di insolvenza” Campo d’applicazione limitato del regolamento relativo alle procedure d’insolvenza || Il campo d’applicazione e le definizioni del regolamento non contemplano le procedure di pre-insolvenza, le procedure ibride e la maggior parte delle procedure d’insolvenza delle persone fisiche. || Ampliare il campo d’applicazione del regolamento per includervi le procedure ibride, le procedure di pre-insolvenza e le procedure d’insolvenza delle persone fisiche, ed eliminare il requisito che le procedure secondarie siano di natura liquidatoria. Assenza di disposizioni per i gruppi di società. || Coordinare le procedure principali attraverso meccanismi generali di cooperazione, con la possibilità, se del caso, di designare un curatore capofila. || Una sola giurisdizione competente per tutte le procedure principali; un solo curatore designato per tutte le società facenti parte del gruppo (“consolidamento procedurale”). Difficoltà d’attuazione del regolamento relativo alle procedure d’insolvenza || Nessun obbligo di pubblicazione, e non tutti gli SM hanno un registro fallimentare elettronico. || Obbligare gli Stati membri a pubblicare tutte le decisioni rilevanti relative alle procedure d’insolvenza in un registro elettronico nazionale e definire categorie comuni per poter interconnettere i registri nazionali sul portale europeo della giustizia elettronica. Nessun modulo standard per l’insinuazione dei crediti. Le procedure sono disciplinate interamente dal diritto nazionale. || Introdurre procedure e un modulo standardizzato a livello UE per l’insinuazione dei crediti, e incoraggiare gli Stati membri a predisporre mezzi elettronici per l’insinuazione dei crediti. La competenza resta allo Stato del centro degli interessi principali, che è definito dalla giurisprudenza. || Migliorare il quadro procedurale e organizzare formazioni per i giudici sul regolamento. || Armonizzare gli elementi del diritto fallimentare degli Stati membri. Coordinamento solo fra i curatori. || Mantenere le procedure secondarie migliorandone però il coordinamento con la procedura principale, prima della procedura secondaria e nel corso di questa. || Abolire le procedure secondarie. 4.1. Opzione
A Primo elemento: ampliare
il campo d’applicazione del regolamento per includervi le procedure ibride, le
procedure di pre-insolvenza e le procedure d’insolvenza delle persone fisiche,
ed eliminare il requisito che le procedure secondarie siano di natura
liquidatoria. La definizione di “procedura
d’insolvenza” verrebbe ampliata per includervi le procedure ibride, di
pre-insolvenza e le procedure d’insolvenza delle persone fisiche. Le procedure
d’insolvenza nazionali notificate dagli Stati membri e rientranti nella
definizione del regolamento sarebbero elencate nell’allegato. La definizione
imporrebbe, in particolare, che la procedura d’insolvenza comporti un certo
grado di controllo da parte del giudice, necessario per un riconoscimento
fondato sulla fiducia reciproca. La Commissione sarebbe incaricata di garantire
che nell’allegato del regolamento figurino solo le procedure conformi alla
definizione. Il requisito vigente che
vuole che le procedure secondarie siano “procedure di liquidazione” verrebbe
abolito per includere procedure che promuovano la ristrutturazione. Secondo elemento: coordinare
le procedure principali attraverso meccanismi generali di cooperazione, con la
possibilità, se del caso, di designare un curatore capofila. L’opzione A
manterrebbe l’approccio per singole entità del regolamento, prevedendo però il
coordinamento delle procedure d’insolvenza riguardanti le società che fanno
parte dello stesso gruppo. Il coordinamento verterebbe su tre aspetti: (1)
i curatori delle varie
procedure principali sarebbero tenuti a comunicare e a cooperare fra di loro,
in particolare cercando di mettere a punto un piano di risanamento per i membri
insolventi del gruppo. Quest’obbligo prenderebbe spunto dall’esistente meccanismo
di coordinamento fra i curatori delle procedure principali e secondarie; (2)
in secondo luogo, il
regolamento imporrebbe ai giudici competenti per le varie procedure principali
di comunicare le informazioni e di cooperare, ad es. designando gli stessi
curatori che hanno indicato che possono cooperare fra di loro; (3)
terzo, il curatore della
procedura principale relativa a una delle società del gruppo avrebbe il dovere
di comunicare e di cooperare con i giudici competenti per le procedure relative
alle altre società del gruppo. Per certe imprese, ad es. le controllate al
100%, oltre ai meccanismi di coordinamento di cui sopra, si potrebbe conferire
un ruolo di “capofila” al curatore della società madre, il quale avrebbe la
facoltà di dirigere la riorganizzazione dei membri insolventi del gruppo, in
particolare chiedendo ai giudici competenti di sospendere la liquidazione di
una controllata, di ottenere informazioni dagli altri curatori o dai giudici o
di proporre un piano di ristrutturazione. Terzo elemento: obbligare gli Stati membri a
pubblicare in un registro nazionale elettronico le decisioni di apertura e
chiusura delle procedure d’insolvenza e altre
decisioni emesse nell’ambito di tali procedure, e definire categorie comuni per
interconnettere i registri nazionali sul portale europeo della giustizia
elettronica A tal fine tutti gli Stati membri dovrebbero
creare e gestire un registro elettronico delle decisioni relative alle
procedure d’insolvenza, sia per le imprese che per i privati. Verrebbero
definite delle categorie comuni per poter collegare i registri nazionali al
portale europeo della giustizia elettronica[1] allo scopo
di fornire una banca dati ampia ed accessibile sulle procedure d’insolvenza,
che permetta ai creditori, agli azionisti, ai dipendenti e ai giudici di
verificare se sono state aperte procedure d’insolvenza in un altro Stato membro. Quarto elemento: introdurre procedure e un
modulo standardizzato a livello UE per l’insinuazione dei crediti, e incoraggiare gli Stati membri a predisporre mezzi elettronici per l’insinuazione
dei crediti. Secondo l’opzione A sarebbe
elaborato un modulo standard in tutte le lingue dell’UE che potrebbe essere
usato da tutti i creditori nelle procedure transfrontaliere per l’insinuazione
dei crediti. Sarebbero anche definite procedure europee per l’insinuazione dei
crediti affinché le legislazioni nazionali tengano conto della dimensione
transfrontaliera di certe procedure, ad esempio prevedendo un ragionevole lasso
di tempo per l’insinuazione dei crediti, sanzionando i curatori che non seguono
la procedura e dando ai creditori informazioni sulla sorte dei loro crediti. L’opzione
A incoraggerebbe inoltre gli Stati membri a predisporre interfacce elettroniche
per l’insinuazione dei crediti, accessibili ai creditori stranieri. Queste
interfacce potrebbero essere create nell’ambito di un’iniziativa privata e non
necessariamente dalle autorità pubbliche. Quinto elemento:
migliorare il quadro procedurale e organizzare formazioni per i giudici sul
regolamento, dato che quest’ultimo chiarirebbe la definizione di centro degli
interessi principali codificando certi elementi della giurisprudenza della Corte
di giustizia. Il regolamento disporrebbe altresì che il giudice che apre la
procedura d’insolvenza è obbligato a esaminare d’ufficio il fondamento della
sua competenza, e a specificare nella decisione d’apertura se si tratta di una
procedura principale o secondaria. Se vi è stato un recente spostamento del
centro degli interessi principali e i debiti rimangono nello Stato membro d’origine,
i giudici sarebbero obbligati a esaminare in primo luogo, ossia prima di
pronunciarsi sulla remissione del debito, se tale spostamento non è fittizio, e
questo potrebbe essere fatto, ad esempio, chiedendo ulteriori documenti al debitore
o sentendo i creditori stranieri. I creditori, inoltre, disporrebbero di mezzi
di ricorso effettivi contro la decisione di apertura della procedura d’insolvenza;
in particolare, verrebbero informati della decisione in tempo utile per poterla
impugnare. I giudici seguirebbero formazioni sul regolamento e sulla
giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al centro degli interessi
principali. Sesto elemento: mantenere le procedure
secondarie migliorandone però il coordinamento con la
procedura principale prima dell’apertura e durante il corso della procedura
secondaria, come di seguito esposto: obbligo, per i giudici, di sentire il curatore
della procedura principale prima dell’apertura della procedura
secondaria; consentire ai giudici di rinviare o di
rifiutare l’apertura della procedura secondaria se ciò ostacola l’efficace
gestione dell’attivo e va maggiormente a vantaggio dei creditori locali. Il
curatore e i giudici possono impegnarsi a trattare i creditori locali come se
la procedura secondaria fosse stata aperta (‘procedura secondaria sintetica’); obbligo per i giudici e i curatori di
cooperare fra di loro, e analogo obbligo per i vari giudici. 4.2. Opzione
B Gli elementi comuni alle opzioni A e B sono
stati spiegati sopra, e sono: –
primo elemento: ampliamento del campo d’applicazione
del regolamento; –
terzo elemento: obbligo, per gli Stati membri,
di pubblicare le decisioni in un registro nazionale elettronico; –
quarto elemento: introduzione di procedure e di
un modulo standardizzato per l’insinuazione dei crediti. Di seguito sono indicati gli elementi
specifici all’opzione B. Secondo elemento:
una sola giurisdizione competente per tutte le procedure principali. Ciò significherebbe che un solo curatore viene
designato per tutte le società facenti parte del gruppo (“consolidamento
procedurale”). La procedura d’insolvenza per tutte le società del gruppo
sarebbe così consolidata davanti a un’unica giurisdizione nel luogo del centro
degli interessi principali della società madre. In tutte le procedure
principali delle controllate sarebbe nominato lo stesso curatore. Quinto elemento: armonizzare
gli elementi del diritto fallimentare degli Stati membri, che interesserebbe certi aspetti delle procedure
d’insolvenza nazionali, in particolare, i termini per la remissione del debito,
condizioni e regole di apertura delle procedure, norme sulle audizioni dei
creditori e ricorso effettivo. Sesto elemento: abolire le procedure
secondarie. In luogo delle procedure secondarie vi
sarebbe un’unica procedura d’insolvenza principale con effetto a livello dell’UE,
che interesserebbe la società madre e tutte le filiali e le dipendenze. 4.3. Opzioni scartate Le parti interessate hanno individuato o
proposto altri elementi a titolo di opzioni per risolvere i problemi. Fra
questi, l’introduzione di un periodo di sospensione dopo un cambiamento della
sede statutaria o del centro degli interessi principali, per evitare il forum
shopping. Resta tuttavia dubbio che tale opzione permetta di raggiungere
efficacemente l’obiettivo. 5. Valutazione
d’impatto e confronto delle opzioni Lo status quo non risolverebbe le
difficoltà individuate e perpetuerebbe gli effetti negativi di entrambi i
gruppi di problemi. In alcuni settori ci si potrebbe aspettare un certo grado
di convergenza regolamentare, ma è probabile che in altri settori i problemi si
possano addirittura accentuare. Rispetto allo scenario di base, l’opzione A
ha effetti generali positivi. Permetterebbe di realizzare effettivamente gli
obiettivi prefissati e di affrontare i problemi individuati, senza interferenze
con le legislazioni o le politiche nazionali. L’opzione A ha effetti economici
positivi sulla sicurezza degli investimenti, sul funzionamento del mercato
unico e sull’imprenditorialità. Faciliterebbe la sopravvivenza delle imprese
economicamente valide e preserverebbe l’occupazione. Non vi sono prove di
effetti supplementari sulla situazione dei dipendenti nel caso d’insolvenza del
loro datore di lavoro. Esiste il rischio che dare una
seconda opportunità ai debitori possa avere ripercussioni sull’accesso di altri
imprenditori a crediti a prezzi accettabili, ma questo viene controbilanciato
dall’efficienza dei sistemi moderni d’insolvenza, che sono rigorosi e
strettamente controllati. Vi è anche il rischio che l’ampliamento del campo d’applicazione
per coprire un maggior numero di meccanismi d’insolvenza abbia un impatto sul forum
shopping. Tuttavia, facilitare il salvataggio è l’obiettivo principale
delle procedure ibride e delle procedure di pre-insolvenza, e i vantaggi sono accentuati
dall’efficiente coordinamento delle procedure. Questa opzione contribuirebbe a
promuovere la concessione di una seconda opportunità, aumenterebbe l’efficienza,
l’equità e la trasparenza delle procedure d’insolvenza transfrontaliere e migliorerebbe
l’accesso alla giustizia. L’opzione A impone alcuni costi alle autorità
degli Stati membri, legati ai registri fallimentari e alla formazione dei
giudici. I costi sono giustificati dai benefici e dai risparmi per la società
derivanti dall’aumento dell’efficacia e della qualità delle procedure d’insolvenza
transfrontaliere. L’opzione A avrebbe un impatto positivo sulla
fiducia reciproca fra le autorità giudiziarie degli Stati membri. Manterrebbe l’attuale
equilibrio fra il debitore e il creditore e fra universalità e territorialità.
Non affronterebbe però una delle principali cause dei problemi – le
inefficienze e le divergenze nel diritto fallimentare degli Stati membri. L’opzione B è potenzialmente più
efficace dell’opzione A per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi e
l’apporto di vantaggi economici e sociali per il mercato unico. Aumenterebbe l’efficacia
e l’efficienza delle procedure d’insolvenza in tutta l’Unione europea;
creerebbe gli elementi di un sistema veramente universale, simile sotto alcuni
aspetti allo US Insolvency Act, la regolamentazione sull’insolvenza applicata
nei 50 Stati degli USA. L’opzione B risponderebbe in maniera più
completa alla risoluzione del Parlamento europeo del novembre 2011, in cui
vengono formulate raccomandazioni alla Commissione riguardanti l’armonizzazione
di specifici aspetti delle procedure d’insolvenza. La base di queste
raccomandazioni è che il mercato interno trarrebbe vantaggio dall’esistenza di
condizioni uniformi, e che le disparità nel diritto fallimentare dei vari Stati
membri creano vantaggi o svantaggi concorrenziali e difficoltà per le imprese
con attività transfrontaliere, che potrebbero ostacolare la riuscita della
ristrutturazione di imprese insolventi e favorire il forum shopping. L’opzione B ha però ripercussioni più
significative sui sistemi nazionali. Le modifiche proposte vanno al di là di un
semplice aggiornamento del regolamento, e richiederebbero un’approfondita
analisi comparativa dei diritti fallimentari nazionali, cosa che impedirebbe l’attuazione
immediata dell’opzione. Nel frattempo i problemi persisterebbero e potrebbero
anche peggiorare. Pertanto, se gli elementi disponibili fanno
propendere a favore dell’opzione B, l’opzione A sembra a questo stadio più
proporzionata. L’opzione privilegiata per la modifica del regolamento
relativo alle procedure d’insolvenza è quindi l’opzione A. Data la mancanza di statistiche dettagliate e
sistematiche sulla quantità e il tipo di fallimenti rientranti nel campo d’applicazione
del regolamento – mancanza cui si prevede di rimediare con le modalità di
monitoraggio relative al regolamento modificato, come esposto sotto, alla
sezione 6 – è difficile stimare in modo preciso e affidabile l’entità degli
impatti positivi che si prevede generi l’opzione privilegiata. Vi sono tuttavia
significativi elementi a riprova del fatto che l’approccio al fallimento e all’insolvenza
dell’opzione privilegiata - cioè preferire la ristrutturazione alla
liquidazione, ed evitare di ostacolare inutilmente imprenditori falliti che
desiderano una “seconda opportunità” – possa generare consistenti benefici
economici. I dati dell’OCSE già citati nella presente valutazione d’impatto
mostrano che nei paesi che applicano procedure ibride o di pre-insolvenza il
tasso di chiusura di imprese manifatturiere è inferiore di un terzo a quello
dei paesi in cui queste procedure non esistono. La preoccupazione che
facilitare la creazione di una nuova impresa a chi è fallito ricompensi i
comportamenti disonesti è un po’ esagerata: i fallimenti fraudolenti infatti non
superano il 4‑6% – e l’opzione privilegiata non incide in nessun
modo sulle sanzioni alle frodi. 6. Monitoraggio e valutazione Per monitorare l’applicazione
del regolamento modificato la Commissione preparerà regolarmente relazioni di
valutazione, basate su consultazioni con gli Stati membri, con le parti
interessate e con esperti esterni. La Commissione incoraggerà lo scambio di
migliori prassi fra gli Stati membri e domanderà loro, nell’ambito della
revisione del regolamento, di fornire dati statistici sulla sua applicazione,
in particolare il numero di procedure secondarie e di procedure riguardanti i
gruppi di imprese. [1] Il portale E-justice è concepito per essere uno “sportello
unico” nel settore della giustizia, che fornisca informazioni e migliori l’accesso
alla giustizia in tutta l’Unione europea.