DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi /* SWD/2012/0267 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005
del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di
droghe tra la Comunità e i paesi terzi 1. Definizione del problema 1.1. Il problema L'efedrina e la pseudoefedrina, sostanze
chimiche utilizzate per la fabbricazione di medicinali per le allergie o il
raffreddore, sono anche i principali precursori per la fabbricazione di
metamfetamina. Onde evitare che siano distratte dal commercio lecito per essere
destinate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti illecite, è stato
istituito un apposito quadro normativo (sia a livello internazionale[1] che nell'Unione europea[2]) allo scopo di individuare le
transazioni sospette. Ciò non vale però per i medicinali contenenti efedrina o
pseudoefedrina: poiché l'efedrina e la pseudoefedrina contenute in tali
prodotti possono essere estratte facilmente (attraverso un semplice processo
chimico, utilizzando attrezzature artigianali a buon mercato), i medicinali che
le contengono sono ambiti dai trafficanti di droga in quanto fonte di
precursori per la produzione illecita di metamfetamina. E poiché i medicinali
per uso umano contenenti efedrina o pseudoefedrina sono esclusi dalle
disposizioni del regolamento (CE) n. 111/2005, che si applica al commercio
tra l'Unione europea e i paesi terzi, tali prodotti non possono essere bloccati
o sequestrati dalle autorità competenti degli Stati membri quando sono
esportati da o transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione, anche
quando è molto probabile che vengano destinati alla fabbricazione illecita di
metamfetamina nel paese di destinazione. Ci si aspetta che l'Unione colmi la
lacuna della vigente normativa, in base alla quale le autorità doganali e di
polizia possono bloccare e sequestrare l'efedrina e la pseudoefedrina ma non
hanno il potere di bloccare e sequestrare i medicinali contenenti tali
sostanze. Le cause del problema si possono riassumere
come segue: - le misure di controllo sull'efedrina e la
pseudoefedrina (le sostanze) sono state rafforzate a livello mondiale. Alcuni
paesi del mondo si sono spinti fino a vietarne l'importazione, - ne consegue l'esigenza, per i trafficanti,
di cercare fonti alternative di efedrina e pseudoefedrina per produrre
metamfetamina, - i trafficanti prendono perciò di mira i
medicinali contenenti tali sostanze, che non sono soggetti a rigorose misure di
controllo, e - in altre parti del mondo sono state
rafforzate le misure di controllo sui medicinali contenenti efedrina e
pseudoefedrina. In risposta a tale situazione, i trafficanti intensificano la
propria attività nelle zone, come l'Unione europea, in cui vi sono meno misure
di controllo su tali prodotti, esportati o in transito. Tra il 2007 e il 2010
i sequestri alle frontiere da parte delle autorità competenti degli Stati
membri dell'Unione di precursori della metamfetamina presenti nei medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina hanno subito notevoli fluttuazioni. Mentre
nel 2007 i medicinali rappresentavano una quota irrilevante dei quantitativi
totali oggetto di sequestro (0,3 tm[3]
sulle 8 tm complessive), nel 2008 e nel 2009 la percentuale di medicinali
rispetto ai quantitativi totali sequestrati ha registrato un netto aumento
(rispettivamente 1,8 tm su 3,5 tm e 0,6 tm su 1,4 tm). Anche se tale
percentuale ha subito una riduzione netta nel 2010 (0,1 tm su 2,9 tm),
molti Stati membri e l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti (International
Narcotics Control Board - INCB) ritengono che i meccanismi del regolamento
(CE) n. 111/2005 per il controllo dei medicinali contenenti efedrina o
pseudoefedrina non siano sufficienti. 1.2. Parti interessate - I paesi terzi in cui si produce
metamfetamina, le cui misure di controllo sui medicinali contenenti precursori
di droghe non sono efficaci se non sono affiancate da misure analoghe nei paesi
esportatori e nei paesi di transito. - I produttori e i distributori operanti all'interno
e all'esterno dell'Unione, in quanto fornitori o commercianti di tali
medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina. - Le autorità doganali, sanitarie e di
polizia, in quanto autorità di contrasto designate in ciascuno Stato membro per
dare applicazione alla legislazione in materia di precursori di droghe. 2. Analisi della sussidiarietà Il regolamento (CE) n. 111/2005, che si basa
sull'articolo 207 del TFUE (ex articolo 133 del TCE), reca norme per il
controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi
terzi. Attualmente le autorità doganali degli Stati
membri dell'Unione sequestrano i medicinali contenenti efedrina o
pseudoefedrina sulla base delle leggi antidroga nazionali o del codice
doganale, il che determina azioni di controllo non omogenee alle frontiere
esterne dell'Unione. Esse cercano inoltre di ridurre la diversione di tali
medicinali attraverso vari tipi di misure nazionali, il che fa sì che gli
operatori economici dell'Unione debbano attenersi a prescrizioni giuridiche tra
loro difformi. 3. Obiettivi Obiettivi
strategici generali ·
Contribuire alla lotta su scala mondiale alla fabbricazione
illecita di droghe. Obiettivi strategici specifici ·
Combattere la fabbricazione illecita di
metamfetamina controllando l'offerta di efedrina e pseudoefedrina contenute nei
medicinali esportati, importati o in transito tra l'Unione e i paesi terzi onde
evitarne la diversione, senza tuttavia ostacolare il commercio lecito di tali
prodotti. ·
Mantenere la libera circolazione dei medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina a fini leciti tra l'Unione e i paesi
terzi. ·
Evitare oneri amministrativi sproporzionati per le
autorità nazionali competenti (dogane, polizia, sanità) e per gli operatori del
commercio dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina. Obiettivo operativo Determinare e mantenere nel tempo una riduzione
dei tentativi di diversione per fini illeciti dei medicinali contenenti
efedrina o pseudoefedrina. 4. Opzioni strategiche Opzione 1: non adottare nuovi interventi
legislativi (status quo legislativo) Il regolamento (CE) n. 111/2005 non sarebbe
modificato. A norma di tale regolamento, i medicinali contenenti efedrina o
pseudoefedrina non sono controllati: la normativa unionale non dà pertanto alle
autorità degli Stati membri il potere di bloccare o sequestrare tali prodotti
quando entrano nel territorio doganale dell'Unione o quando lo lasciano, anche
se è probabile che vengano destinati alla fabbricazione illecita di
metamfetamina. Opzione 2: raccomandare
agli Stati membri l'adozione di misure volontarie La Commissione formulerebbe una
raccomandazione contenente una serie di provvedimenti per il controllo dei
medicinali contenenti efedrina e pseudoefedrina; ciascuno Stato membro avrebbe
la facoltà di decidere se adottare o meno una parte o l'insieme di tali
provvedimenti. Opzione 3: accrescere i poteri delle
autorità competenti I medicinali contenenti efedrina o
pseudoefedrina rientrerebbero nel campo di applicazione dell'articolo 26 dell'attuale
regolamento (Poteri delle autorità competenti), il che consentirebbe alle
autorità competenti dell'Unione di bloccare, in fase di importazione o
esportazione oppure in transito, le transazioni relative a tali prodotti
qualora esistano fondati motivi per ritenere che siano destinati alla fabbricazione
illecita di stupefacenti. Opzione 4: accrescere i poteri delle
autorità competenti e introdurre l'uso delle notifiche preventive delle
esportazioni Le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione
avrebbero una base giuridica non solo per bloccare e sequestrare i medicinali
contenenti efedrina e pseudoefedrina (come nell'opzione 3), ma anche per
trasmettere notifiche preventive delle esportazioni per tali prodotti nel paese
di destinazione mediante una notifica preventiva online di esportazione
(Pre-Export Notification – PEN). Opzione 5: assoggettare i medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina alle stesse misure di controllo che si
applicano all'efedrina e alla pseudoefedrina I medicinali contenenti efedrina o
pseudoefedrina sarebbero inseriti nell'elenco delle sostanze classificate della
categoria 1 e sarebbero pertanto assoggettati alle stesse misure di controllo
che si applicano attualmente alle sostanze classificate della categoria 1,
quali l'efedrina e la pseudoefedrina: notifica preventiva di esportazione,
autorizzazione all'esportazione, licenza ecc. Opzione 6:
vietare il commercio dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina In base a questa
opzione non sarebbero più possibili l'importazione, l'esportazione e il
transito di medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina da, per e
attraverso il territorio doganale dell'Unione. Prima di prendere
in considerazione un divieto di commercializzazione, meritano di essere
esplorate altre misure di controllo, quali quelle previste dalla legislazione:
tali misure sono state esaminate nell'ambito dell'opzione 5. L'opzione 6 è
stata perciò scartata senza procedere all'analisi d'impatto. 5. Valutazione d'impatto La presente iniziativa rispetta i diritti, le
libertà e i principi fondamentali contenuti nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 35 della Carta
garantisce a tutti il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e il
diritto di ottenere cure mediche. Il fatto di
dare alle autorità il potere di intervenire sui medicinali, come previsto dalle
opzioni 3, 4 e 5, non ridurrà la possibilità per il pubblico di avere accesso
ai farmaci. Non può essere ricondotto a questo problema
alcun impatto ambientale. Non essendo stato possibile, in fase di
consultazione, rivolgersi in modo specifico a chi commercializza medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina, è arduo stabilire se vi possa essere un impatto
specifico sulle PMI o sulle microimprese. Le PMI sono state tuttavia
consultate in quanto membri delle associazioni farmaceutiche. L'assenza di
risposte da parte loro conferma che esse sono scarsamente coinvolte nel
commercio di medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina o che lavorano per
le società multinazionali operanti in questo segmento di mercato. Si può quindi
supporre che la presente proposta non abbia un impatto sulle PMI. Incidenze internazionali: la diversione dei precursori di droghe è un problema mondiale che
richiede una risposta su scala mondiale. L'adozione
di misure di controllo più severe a livello dell'Unione sui medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina consentirebbe di eguagliare gli sforzi
compiuti da altri paesi del mondo, contribuendo così al conseguimento dell'obiettivo
internazionale di rafforzare i controlli su tali prodotti. Per le opzioni 3, 4 e 5 è stato quantificato l'onere
amministrativo per le autorità competenti con l'uso del "modello dei
costi standard" dell'Unione europea, sulla base dei dati raccolti con la
consultazione dei soggetti interessati. È stato possibile eseguire solo una
valutazione parziale dell'onere amministrativo supplementare per il
settore, in quanto le associazioni commerciali e le aziende del settore
farmaceutico che hanno risposto alla consultazione online non hanno
fornito dati al riguardo, essendosi dichiarate tutte a favore dell'assenza di
interventi legislativi. Opzione 1: non adottare nuovi interventi
legislativi (status quo legislativo) Efficacia Rimarrà immutata la carenza, riscontrata nella
legislazione vigente, in relazione alla diversione dei medicinali contenenti
efedrina o pseudoefedrina, il che consentirà ai trafficanti di continuare a
prendere di mira i medicinali per ricavarne efedrina e pseudoefedrina per la
fabbricazione illecita di metamfetamina. Questa opzione non contribuirà
quindi a combattere la fabbricazione illecita di metamfetamina attraverso la
riduzione dell'offerta dell'efedrina e della pseudoefedrina contenute nei
medicinali. Il libero flusso commerciale di tali
prodotti per fini legittimi tra l'Unione e i paesi terzi sarà mantenuto. Inoltre, l'Unione europea continuerà a
essere criticata a livello internazionale per la sua "inerzia"
malgrado i reiterati inviti dell'INCB a rafforzare le misure di controllo
previste dalla sua legislazione in materia di commercio estero. Efficienza Questa opzione non impone alcun onere
amministrativo supplementare a livello europeo alle imprese e alle autorità
nazionali competenti. Poiché rimarranno invariati i "costi dello status
quo", resteranno invariati anche i costi amministrativi. Opzione 2: raccomandare
agli Stati membri l'adozione di misure volontarie Efficacia Questa opzione non fornirà una risposta a
livello unionale al problema individuato. Consentirà tuttavia di guidare gli
Stati membri che non dispongono di misure di controllo, affinché ne adottino
alcune sulla base delle buone pratiche degli altri Stati membri che ne hanno
già adottate riuscendo a ridurre l'offerta di efedrina e pseudoefedrina per la
produzione illecita di droga. Il flusso commerciale di tali prodotti tra
l'Unione e i paesi terzi non ne risentirà. Questa opzione non rispetta le risoluzioni
dell'ONU che invitano tutte le parti contraenti della convenzione delle Nazioni
Unite del 1988 a rafforzare i controlli su questo tipo di prodotti. Efficienza Quali che siano le
misure che gli Stati membri decideranno di attuare, si può presupporre che ne
deriverà un qualche onere amministrativo a livello nazionale. L'onere
amministrativo supplementare derivante da tali misure nazionali non è valutato
nell'ambito della presente iniziativa poiché non è chiaro quali misure saranno
adottate dagli Stati membri. Opzione 3: accrescere i poteri delle
autorità competenti Efficacia Questa opzione aumenterà la possibilità di
evitare la diversione dei prodotti in esame, riducendo in tal modo l'offerta di
efedrina e pseudoefedrina per la fabbricazione illecita di metamfetamina.
Poiché questa opzione istituirà, nell'ambito della normativa in materia di
precursori di droghe, una base giuridica che darà alle autorità competenti il
potere di bloccare o sequestrare le partite di medicinali contenenti efedrina e
pseudoefedrina, le autorità competenti degli Stati membri non dovranno più
ricorrere a normative nazionali tra loro difformi (quando esistono) per
bloccare o sequestrare tali prodotti. Il flusso commerciale dei medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina non sarà ostacolato. Questa opzione ridurrà le critiche
formulate dall'INCB riguardo all'assenza di interventi da parte dell'Unione
europea finalizzati all'imposizione di misure di controllo su questi prodotti. Efficienza I controlli saranno
quindi svolti sia in fase di importazione/esportazione che in fase di transito
in tutti gli Stati membri, in base all'analisi dei rischi. Poiché ciò rientrerà
nella normale attività delle dogane, in cui i criteri di rischio variano in
base alle tendenze registrate, l'onere amministrativo supplementare dovrebbe
essere minimo. Per quanto riguarda i commercianti, poiché i controlli doganali
fanno parte del normale rischio cui va incontro chi commercia beni a livello
internazionale, anche nel loro caso l'impatto è ritenuto minimo. Opzione 4: accrescere i poteri delle
autorità competenti e introdurre l'uso delle notifiche preventive delle
esportazioni Efficacia Questa opzione, che si basa su quella
precedente, ne conserva tutti i vantaggi già indicati; inoltre, l'uso del
sistema PEN online ridurrà al minimo il rischio di diversione, in quanto
tale sistema garantisce il monitoraggio sistematico e coerente del commercio
dei precursori di droghe a livello mondiale. Grazie a questo strumento l'opzione
4 aumenterà la possibilità di evitare la diversione dei medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina per la fabbricazione illecita di
metamfetamina. L'uso delle notifiche preventive di
esportazione (PEN online) per i medicinali da parte delle autorità
competenti degli Stati membri sarà apprezzato dall'INCB che nel corso
degli ultimi anni ha più volte incoraggiato l'Unione, nella sua relazione
annuale, a procedere in tal senso. A partire dalla creazione di PEN online
non è mai risultato che tale sistema abbia rallentato od ostacolato le
transazioni commerciali, come conferma il fatto che lo stia adottando un
numero sempre maggiore di paesi del mondo. Efficienza L'onere amministrativo supplementare per le
autorità competenti in relazione ai controlli da svolgere a norma dell'articolo
26 modificato rimarrà minimo. L'onere amministrativo supplementare medio per le
autorità competenti in relazione all'invio di una notifica preventiva di
esportazione per una sostanza della categoria 1 ammonta a 15 EUR. L'onere
amministrativo supplementare dipenderà principalmente dal volume del commercio
lecito di tali prodotti in ciascuno Stato membro. A questo proposito si può
presumere che tale onere amministrativo supplementare sia relativamente basso e
che possa essere a carico dalle autorità competenti degli Stati membri, poiché
diversi Stati membri hanno già iniziato a inviarle volontariamente negli ultimi
tre anni, nel quadro delle iniziative operative internazionali legate al
progetto Prisma. Opzione 5: assoggettare i medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina alle stesse misure di controllo che si
applicano all'efedrina e alla pseudoefedrina Efficacia Questa opzione rafforzerà notevolmente i
controlli sui medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina, che sarebbero
assoggettati allo stesso regime di controllo istituito dalla legislazione in
materia di precursori di droghe per le sostanze che li compongono. Questa opzione aumenterà la possibilità di
evitare la diversione dei prodotti in esame, riducendo in tal modo l'offerta di
efedrina e pseudoefedrina per la fabbricazione illecita di metamfetamina. Le prescrizioni che si applicherebbero a tali
prodotti sarebbero sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito dalla
presente iniziativa. Il flusso commerciale di questi prodotti
tra l'Unione e i paesi terzi potrebbe essere ostacolato dall'aumento delle prescrizioni che gli operatori saranno tenuti a
soddisfare per poter importare o esportare i medicinali in questione. Questa opzione comporta inoltre la modifica
dello stesso articolo del regolamento che disciplina il commercio intraunionale
dei precursori di droghe. Questa opzione sarà conforme alla
risoluzione della Commissione stupefacenti delle Nazioni Unite (Commission
on Narcotic Drugs – CND), che invita in particolare l'Unione "ad
applicare ai preparati farmaceutici contenenti efedrina e pseudoefedrina misure
di controllo analoghe a quelle applicate ai precursori chimici alla rinfusa
(grezzi)"[4]. Efficienza Esistono quattro principali requisiti a
livello amministrativo: la licenza, l'autorizzazione di importazione, l'autorizzazione
di esportazione e la notifica preventiva di esportazione. L'onere
amministrativo supplementare derivante dall'obbligatorietà della PEN online
è stato indicato nella trattazione dell'opzione 4. Per quanto riguarda il rilascio delle
licenze, l'onere amministrativo medio attuale per autorità competente per
le sostanze della categoria 1 è pari a 861 EUR all'anno. Di conseguenza, l'attuale
onere amministrativo per autorità competente connesso al rilascio di una
licenza per tali prodotti sarebbe di 49 EUR, come per qualsiasi altra sostanza
della categoria 1. Per quanto riguarda le autorizzazioni di
importazione, l'onere amministrativo medio attuale per autorità competente
per le sostanze della categoria 1 è pari a 1236 EUR all'anno. L'attuale onere
amministrativo connesso alla concessione di un'autorizzazione di importazione è
pari a 28 EUR. Per quanto riguarda le autorizzazioni di
esportazione, l'onere amministrativo medio per autorità competente per le
sostanze della categoria 1 è pari a 995 EUR all'anno. L'attuale onere
amministrativo connesso alla concessione di un'autorizzazione di esportazione è
pari a 29 EUR. L'onere amministrativo per impresa connesso
all'ottenimento di una licenza è pari a 77 EUR (valutazione d'impatto della DG
ENTR)[5]. 6. Confronto tra le opzioni La tabella che segue indica l'efficacia e l'efficienza
rispetto ai costi di ciascuna opzione, contribuendo in tal modo all'individuazione
dell'opzione migliore. Tabella 1:
Le opzioni a confronto Opzioni || || Efficacia || || Efficienza rispetto ai costi || || Valutazione globale || Riduzione dell'offerta di efedrina/ pseudoefedrina contenute nei medicinali impedendone la diversione || Mantenimento della libera circolazione dei medicinali contenenti efedrina/ pseudoefedrina tra l'UE e i paesi terzi || Rispetto delle risolu-zioni dell'ONU || Onere amministrativo supplementare Per autorità || Per settore 1 || - || + || - || € 0 || € 0 || - 2 || -/+ || + || - || € 0/+ || € 0/+ || - 3 || + || + || + || € 0/+ || € 0/+ || ++ 4 || ++ || + || + || € 1 500* || NA || +++ 5 || +++ || +/- || + || Esportazioni = € 9 300 Importazioni = €7 700 || Licenze = € 77 || ++ Sebbene lo scenario "status quo" non
comporti oneri amministrativi supplementari, l'opzione 1 andrebbe esclusa
per consentire alla Commissione di dare risposte adeguate alla richiesta del
Consiglio di affrontare le carenze individuate nel sistema di controllo della
legislazione in materia di precursori di droghe nonché alle preoccupazioni
espresse dalla comunità internazionale. Le misure non legislative risolverebbero
soltanto in parte il problema individuato, a meno di essere adottate in tutti
gli Stati membri. Per l'assenza di una base giuridica chiara su queste merci,
inoltre, esse non permetteranno alle autorità competenti di bloccare o
sequestrare, in fase di esportazione o di transito, i medicinali contenenti
efedrina o pseudoefedrina. Le misure contemplate da questa opzione
riuscirebbero a evitare solo in parte la diversione dei medicinali contenenti
efedrina e pseudoefedrina. Le opzioni 3, 4 e 5 fornirebbero tutte una
base giuridica chiara, che consentirebbe alle autorità competenti di bloccare
e/o sequestrare medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina esportati da o
in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione qualora esistano
fondati motivi per ritenere che siano destinati alla fabbricazione illecita di
stupefacenti. Ognuna di esse ridurrebbe le critiche formulate dall'INCB
riguardo all'assenza di interventi da parte dell'Unione europea per imporre
misure di controllo su questi prodotti e aumenterebbe, anche se in misura
differente, la possibilità di evitare la diversione di tali prodotti, riducendo
così l'offerta di efedrina e pseudoefedrina per la fabbricazione illecita di
metamfetamina. Mettendo a confronto le tre suddette opzioni
che richiedono modifiche legislative, l'opzione 3 determinerebbe oneri
amministrativi molto contenuti; lo stesso dicasi per l'opzione 4, mentre l'opzione
5 imporrebbe il maggior onere amministrativo sia per le autorità competenti che
per gli operatori economici. Sebbene l'opzione 5 possa essere considerata la
più efficace, in quanto applica i controlli più severi, stabilirebbe troppe
misure di controllo, che apparirebbero sproporzionate rispetto all'obiettivo
perseguito dalla presente iniziativa. Il valore aggiunto offerto dall'opzione 4
rispetto all'opzione 3 è che, nell'ambito della prima, la sinergia delle due
misure combinate accresce l'efficacia di ciascuna misura presa singolarmente,
per di più con un onere aggiuntivo limitato: il sistema di notifiche preventive
delle esportazioni è infatti pienamente operativo e il numero di notifiche
preventive delle esportazioni che sarebbero verosimilmente trasmesse ogni anno dalle
autorità competenti degli Stati membri è relativamente modesto. Inoltre, poiché
le notifiche preventive delle esportazioni sono già obbligatorie per le
sostanze classificate della categoria 1, sembrerebbe logico renderle
obbligatorie anche per i prodotti che le contengono, come i medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina. L'opzione 4 sembra essere la migliore, in
quanto determinerebbe un controllo efficace, imporrebbe solo una prescrizione
di controllo aggiuntiva e determinerebbe pochissimi oneri amministrativi
supplementari. 7. Monitoraggio e valutazione La Commissione ha intenzione di procedere alle
seguenti attività: ·
raccolta, analisi e comunicazione delle statistiche
annuali degli Stati membri in fatto di sequestri e di spedizioni intercettate; ·
sostegno all'attuazione del regolamento modificato
attraverso il gruppo di lavoro sui precursori di droghe nonché attraverso l'aggiornamento
degli orientamenti esistenti, dello strumento di e-learning e del documento
sulle domande frequenti; ·
realizzazione di una banca dati attualmente in fase
di sviluppo per facilitare la raccolta e l'analisi dei dati statistici; ·
creazione di un codice tariffario specifico nella
nomenclatura combinata per i medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina; ·
organizzazione di attività di sensibilizzazione con
la partecipazione delle autorità competenti e degli operatori economici; ·
scambio di informazioni, in particolare sulle
tendenze in atto, con i governi dei paesi terzi. Cinque anni dopo l'adozione delle nuove
disposizioni, la Commissione potrebbe procedere a una valutazione delle
medesime esaminando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti,
valutando le eventuali implicazioni delle opzioni future e presentando poi una
relazione sulla valutazione svolta. [1] Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope: http://www.incb.org/pdf/e/conv/1988_convention_en.pdf. [2] Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 febbraio 2004 e regolamento (CE) n. 111/2005 del
Consiglio sull'applicazione e il funzionamento della legislazione comunitaria
in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe. [3] tm = tonnellata metrica = 1 000 kg. [4] Risoluzione E/CN.7/2011/L.5/Rev.1 sul rafforzamento
della cooperazione internazionale e del quadro normativo e istituzionale per il
controllo dei precursori chimici utilizzati per la fabbricazione illecita di
droghe sintetiche. http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Res-2011to2019/CND54_8e1.pdf. [5] Administrative costs and administrative burdens
imposed by amendments of EU drug precursor legislation, Final Report (Costi
e oneri amministrativi imposti dalla modifica della legislazione unionale in
materia di precursori di droghe - Relazione finale), EIM, ottobre 2011, pag. 24.